Commissione IX
Sulla pubblicità dei lavori:
Valducci Mario, Presidente ... 3
Sostituzioni:
Valducci Mario, Presidente ... 3
Proposta di legge (Discussione e approvazione):
Zeller ed altri: Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau (C. 3403): ... 3
Valducci Mario, Presidente ... 3 4 6
Bergamini Deborah (PdL) ... 5
Biasotti Sandro (PdL) ... 5
Desiderati Marco (LNP) ... 5
Giachino Bartolomeo, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ... 4
Monai Carlo (IdV) ... 4
Velo Silvia (PD) ... 5
Zeller Karl (Misto-Min.ling.), Relatore ... 4 6
Votazione nominale:
Valducci Mario, Presidente ... 6
ALLEGATO: Nuovo testo della proposta di legge C. 3403 adottato dalla Commissione come testo base ... 7
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
1. Al presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau è assegnata la somma di 800.000 euro per l'anno 2011 e 2.200.000 euro per l'anno 2012 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau del 12 aprile 2010 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi o gravissime.
1. Il presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e determina la somma spettante a ciascuno di essi nell'ambito dell'importo complessivo di cui all'articolo 1, secondo i criteri individuati nei commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte ai familiari delle vittime secondo il seguente ordine, nella misura determinata in proporzione allo stato di effettiva necessità del beneficiario:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge a cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, al convivente more uxorio e ai figli a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge a cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori;
d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.
3. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime è attribuita una somma determinata in proporzione alla gravità delle lesioni subite e allo stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle elargizioni di cui alla presente legge si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.
1. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono assegnate con provvedimento del presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau.
2. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari hanno diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 800.000 euro per l'anno 2011 e a 2.200.000 euro per l'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.