Commissione IX
Sulla pubblicità dei lavori:
Valducci Mario, Presidente ... 3
Missioni:
Valducci Mario, Presidente ... 3
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):
Delfino ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione (C. 4574):
Valducci Mario, Presidente ... 3 4
Improta Guido, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ... 4
Mereu Antonio (UdCpTP), Relatore ... 3 4
Votazione nominale:
Valducci Mario, Presidente ... 4
ALLEGATO: Emendamento approvato ... 6
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
La seduta comincia alle 15,50.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).
PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, il deputato Lupi è in missione.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Delfino ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione».
Ricordo che la Commissione ha avviato in data 30 maggio 2012 la discussione in sede legislativa della proposta di legge in titolo, e che, in data 21 giugno 2012, il relatore, onorevole Mereu, dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, ha presentato l'emendamento 2.100, rispetto al quale non sono stati presentati subemendamenti.
Su tale emendamento le Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), X (Attività produttive) e la Commissione per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole.
Passiamo all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti.
Passiamo all'esame dell'articolo 1, al quale non sono stati presentanti emendamenti.
Nessuno chiedendo di intervenire, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento ad esso presentato.
ANTONIO MEREU, Relatore. L'emendamento 2.100 è volto a dettare più puntuali disposizioni transitorie riguardanti la nuova disciplina dell'attività di autoriparazione recata dal presente provvedimento.
In particolare, si dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguino i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali concernenti l'attività di autoriparazione alle disposizioni del provvedimento stesso, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività meccatronica.
Le imprese che, invece, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data.
Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali prescritti dalla disciplina vigente, devono frequentare con esito positivo un corso professionale, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa.
Qualora nella predetta ipotesi la persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, essa può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Infine, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione di cui si è detto in precedenza, continuano ad applicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Raccomando, pertanto, l'approvazione dell'emendamento in discussione.
GUIDO IMPROTA, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.100 del relatore.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.100 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2.
(È approvato).
Passiamo all'esame dell'articolo 3, al quale non sono stati presentanti emendamenti.
Nessuno chiedendo di intervenire, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Avverto che il relatore ha presentato una correzione di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.
ANTONIO MEREU, Relatore. Intendo richiamare l'attenzione della Commissione sulla seguente correzione di forma: al comma 1, dell'articolo 3, la parola: «derivano» è sostituita con le seguenti: «devono derivare».
PRESIDENTE. Pongo in votazione la correzione di forma proposta dal relatore.
(È approvata).
Avverto che la proposta di legge sarà subito votata per appello nominale. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Proposta di legge Delfino ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio
1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione» (C. 4574):
Presenti 29
Votanti 28
Astenuti 1
Maggioranza 15
Hanno votato sì:28
(La Commissione approva).
Hanno votato sì: Bergamini, Biasotti, Boffa, Bonavitacola, Buonanno, Cardinale, Crosio, D'Alessandro, Desiderati, Di Vizia, Garofalo, Gentiloni Silveri, Ginefra, Landolfi, Laratta, Lovelli, Lusetti, Pierdomenico Martino, Mereu, Meta, Nicco, Nizzi, Proietti Cosimi, Terranova, Testoni, Toto, Valducci e Zampa.
Si è astenuto: Monai.
La seduta termina alle 16.