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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione X
2.
Mercoledì 17 marzo 2010
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Gibelli Andrea, Presidente ... 3

Sostituzioni:

Gibelli Andrea, Presidente ... 3

Proposta di legge (Discussione ed approvazione):
Reguzzoni ed altri: Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (Approvata dalla Camera e modificata dalla 10a Commissione permanente del Senato) (2624-B): ... 3

Gibelli Andrea, Presidente ... 3 5 6
Formisano Anna Teresa (UdC) ... 6
Raisi Enzo (PdL), Relatore ... 3
Urso Adolfo, Viceministro dello sviluppo economico ... 4

Votazione nominale:

Gibelli Andrea, Presidente ... 7
Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani; Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

COMMISSIONE X
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di mercoledì 17 marzo 2010


Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANDREA GIBELLI

La seduta comincia alle 14,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, i deputati Fadda e Fava sono sostituiti rispettivamente dai deputati Marrocu e Desiderati.

Discussione della proposta di legge Reguzzoni ed altri: Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (approvata dalla Camera e modificata dalla 10a Commissione permanente del Senato) (2624-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputato Reguzzoni ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri», già approvata dalla Camera nella seduta del 10 dicembre 2009 e modificata dalla 10a Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 marzo 2010.
Ricordo che, nella seduta antimeridiana di oggi, l'Assemblea ha deliberato, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del Regolamento, l'assegnazione della proposta di legge in titolo alla Commissione attività produttive, commercio e turismo in sede legislativa.
Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

ENZO RAISI, Relatore. Il provvedimento in esame, approvato in prima lettura dalla Camera il 10 dicembre 2009 e, con modificazioni, dal Senato il 10 marzo 2010, giunge all'esame della Camera in seconda lettura. Esso è volto ad assicurare la tracciabilità dei prodotti dei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, in modo da tutelare i consumatori sotto il profilo dell'informazione sul processo di lavorazione e sulla sicurezza dei prodotti medesimi e da rendere possibile al consumatore di distinguere il prodotto realizzato in Italia.
Per quanto riguarda le modifiche introdotte dal Senato, sulle quali si dovrà concentrare l'esame della X Commissione, segnalo in particolare quanto segue.
All'articolo 1 sono stati inseriti i commi 8 e 9, volti a specificare rispettivamente la definizione di «prodotto conciario», come definito all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, e a distinguere le rispettive fasi di lavorazione del prodotto conciario distinte in riviera, concia, riconcia, tintura, ingrasso e rifinizione (comma 8). «Nel settore dei divani, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio dei fusti, il taglio della pelle e del tessuto,


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il cucito della pelle e del tessuto, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione». (comma 9). Conseguentemente è stato modificato il comma 4 dell'articolo 1, prevedendo espressamente che, ai fini dell'impiego dell'indicazione «made in Italy», le fasi di lavorazione siano valutate per ciascun settore.
All'articolo 2, in materia di attuazione, si prevede che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, qui rappresentato dal Viceministro Urso, sia emanato entro quattro mesi - anziché tre mesi - dall'entrata in vigore della presente legge e previa notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva n. 98/34/CE. Ricordo, in proposito, che la citata direttiva prevede una procedura che obbliga gli Stati membri a notificare immediatamente alla Commissione europea ogni progetto di regole tecniche relative ai prodotti e ai servizi della società dell'informazione, prima che sia introdotto nell'ordinamento nazionale. Inoltre, al comma 2 del medesimo articolo 2, le modifiche apportate dal Senato prevedono che il decreto del Ministro della salute sia volto «all'individuazione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualità dei prodotti e dei tessuti» anche attraverso l'effettuazione di analisi cliniche. La nuova lettera d), infine, prevede che il citato decreto sia volto «a stabilire l'obbligo della rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione».
All'articolo 3, in materia di misure sanzionatorie, è stato soppresso il comma 3, che prevedeva che al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che omettessero di eseguire i controlli prescritti sulla merce imposti dalla nuova disciplina si applicasse la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa fino a 30.000 euro.
È stato introdotto, infine, il nuovo articolo 4, che stabilisce l'efficacia delle disposizioni degli articoli 1 e 3 a decorrere dal 1o ottobre 2010. La modifica è stata approvata allo scopo di recepire una condizione posta dalla Commissione politiche dell'Unione europea al Senato, al fine di riservare un congruo periodo di tempo per il completo espletamento di tutte le pertinenti procedure previste dalla direttiva n. 98/34/CE, nel presupposto che il Governo abbia dato immediata comunicazione del disegno di legge alla Commissione europea, ai sensi della stessa direttiva n. 98/34/CE.

ADOLFO URSO, Viceministro dello sviluppo economico. Torno a sottolineare in questa sede finale, anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica, che sono state illustrate dal relatore, il problema che ci troveremo davanti quando il provvedimento sarà notificato al Parlamento e al Consiglio europeo, come stabilito all'articolo 2.
Le risposte della Commissione europea potrebbero essere di due tipi: o il provvedimento è conforme alle norme europee, quindi dopo quattro mesi entra in vigore, oppure il provvedimento non è corrispondente alle norme europee. Come ben sappiamo, infatti, su alcuni punti ci sono delle criticità, sia per quanto riguarda l'obbligatorietà dell'etichettatura, dato che le norme europee prevedono la facoltà dell'etichettatura, sia per quanto riguarda la possibilità che i singoli Stati possano modificare il Codice doganale, stabilendo in maniera difforme tra loro se un prodotto risponda alle norme sul «made in» e, quindi, se sia possibile applicare il «made in» del rispettivo Paese. Questo significa che, ove la risposta - lo dico per chiarezza - fosse negativa, si può procedere in due modi: contravvenendo alla richiesta della Commissione europea, quindi attuando l'infrazione europea, oppure necessariamente modificando il provvedimento con un decreto anti-infrazione. Quello che voglio sia chiaro al Parlamento è che, nonostante una proposta che mi permisi di fare al Senato, secondo la quale il provvedimento sarebbe entrato in vigore dopo il parere della Commissione europea, si è preferita un'altra strada, quella di farlo


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entrare comunque in vigore dopo la notifica al Parlamento europeo, che è altra cosa. In pratica, comunque, per poter rispondere alle eventuali richieste della Commissione europea, il Governo e il Parlamento sarebbero costretti a fare un altro provvedimento che abroghi o modifichi quello presente. È chiaro cosa significa?
Per quanto mi riguarda - ribadisco quello che abbiamo detto in precedenza - il provvedimento può essere un utile stimolo al Parlamento europeo per procedere in fretta all'approvazione del regolamento. Colgo l'occasione per riferire alla Commissione, secondo il principio di trasparenza e lealtà di collaborazione, che poche ore fa il Parlamento europeo ha affidato a un parlamentare italiano il compito di essere relatore sul regolamento europeo che prevede l'etichettatura obbligatoria sui prodotti importati in Unione europea. Il regolamento è quello che l'allora commissario Mandelson ci presentò nel dicembre 2005; per intenderci, il testo precedente, più comprensivo, e non il testo che ci è stato presentato, riscritto e rinnovato dal commissario Ashton qualche mese fa. Infatti, mentre il precedente regolamento era stato già approvato dalla Commissione europea, il susseguente - tra l'altro più restrittivo - era stato presentato agli Stati nel Comitato 133, ma non approvato dalla Commissione europea.
In questo momento, alla luce delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, ricordo che lo stesso Trattato - che ovviamente è di esclusiva competenza dell'Unione europea - prevede che le tematiche delle politiche commerciali siano sottoposte alla codecisione del Consiglio degli Stati, come era in precedenza, attraverso la proposta della Commissione, ma anche del Parlamento europeo. Di conseguenza, i provvedimenti di politica commerciale devono avere una duplice votazione, su un testo unico, come è nel Parlamento statunitense, tra Camera e Senato (non si procede prima da una parte o dall'altra, ma insieme). In modo specifico, per i trattati di politica commerciale, prima il Consiglio deve esaminarli e poi il Parlamento europeo ratificarli, come accade nel nostro ordinamento giuridico-costituzionale. Nel caso, invece, come questo, di regole di politica commerciale dell'Unione, possono esercitare l'uno e l'altro organo, alternativamente, l'inizio dell'iter legislativo. In questo caso, abbiamo chiesto alla Commissione europea di trasferire il dossier al Parlamento europeo, perché riteniamo che quella corsia sia più certa e celere rispetto a quella del Consiglio europeo, dove si manifestano ancora forti opposizioni all'approvazione del regolamento. La Commissione europea lo ha fatto. La Presidenza del Parlamento europeo ha affidato il dossier all'onorevole Cristiana Muscardini, relatrice del provvedimento. L'iter inizia in quella sede e ciò dovrebbe facilitare l'approvazione in un arco di tempo ragionevole, per poi passare alla decisione del Consiglio europeo che, appunto, esercita la sua codecisione.
Tengo, però, a sottolineare che, allo stato attuale, il regolamento non riguarda questa normativa, che è relativa all'etichettatura interna dei prodotti realizzati in Italia. Il regolamento europeo, salvo modifiche che potremmo cercare di inserire in corso d'opera, riguarda l'etichettatura dei prodotti fatti fuori dall'Unione europea, quindi fuori anche dall'Italia. Pertanto, è utile come bandiera e come stimolo, ma si tratta, per il momento, di due cose diverse, ancorché convergenti.
Lo dico per il dovere di trasparenza che ho nei confronti della Commissione e del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il viceministro Urso, che nel suo intervento ha sintetizzato di una serie di iniziative assunte in sede europea che hanno portato all'esame in corso del regolamento in materia di etichettatura dei prodotti, iniziative che certamente rispondevano alle aspettative più volte manifestate in X Commissione da componenti delle diverse forze politiche.
Chiedo ai colleghi se intendano intervenire nella discussione sulle linee generali, anticipando che la seduta dovrà essere sospesa per consentire la presentazione di eventuali emendamenti. Ricordo


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ai colleghi, per l'economia dei nostri lavori, che alle 14,30 è prevista un'audizione. Chiedo, pertanto, - è solo una proposta di cui mi assumo tutta la responsabilità - se non ritengano di intervenire solo in sede di dichiarazione di voto finale.
Ho colto che i colleghi Reguzzoni e Cimadoro rinunciano a intervenire con questo auspicio.
Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Do la parola alla collega Formisano che ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

ANNA TERESA FORMISANO. Signor presidente, abbiamo cominciato tutti insieme l'esame di questa proposta di legge nel luglio 2009 e quando, tutti insieme, abbiamo deciso di convergere sulla proposta C. 2624 Reguzzoni, era ovvio - per quello che mi riguarda, ma credo per tutti i colleghi - che i nomi dei firmatari delle proposte di legge analoghe sarebbero comunque stati inseriti nella proposta adottata quale testo base. Insomma, era ovvio pensare questo dal punto di vista tecnico.
Leggo, però, che la proposta che ci accingiamo ad approvare all'unanimità è la C. 2624-B e reca i soli nomi dei suoi firmatari. Ciò presenta, a mio avviso, oltre ad un risvolto tecnico, una conseguenza di carattere politico. Non so e non voglio sapere come si sarebbe dovuto procedere tecnicamente - non è questo il mio lavoro - ma la mia è una posizione di carattere politico.
Quando, in questa Commissione, come capogruppo dell'UdC dico che, poiché siamo tutti d'accordo, lavoriamo all'unisono su una proposta di legge, presumo che questa, al termine dell'iter in sede legislativa, debba recare i nomi di tutti coloro che l'hanno sottoscritta e sostenuta e che ne hanno voluto l'approvazione.

PRESIDENTE. Collega Formisano, per il rapporto franco che abbiamo, le rispondo in termini informali su come la Camera si è organizzata in termini procedurali.
Prendiamo atto degli aspetti di natura politica, mentre gli aspetti di natura tecnica restano quelli stabiliti dal nostro Regolamento e dalle procedure di abbinamento, che sono oramai una prassi consolidata. Tuttavia, mi riservo di completare la risposta che le stavo dando in termini assolutamente franchi.
Avverto che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle 14,25 della giornata odierna.
Sospendo brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 14,20, è ripresa alle 14,25.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Avverto che sono pervenuti alla presidenza i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, V, XII, XIV.
Passiamo all'esame degli articoli.
Avverto che non sono stati presentati emendamenti.
Passiamo all'esame dell'articolo 1.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, la proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.


Pag. 7

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Proposta di legge Reguzzoni ed altri: «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri» (Approvata dalla Camera e modificata dalla 10a Commissione permanente del Senato) (2624-B).

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Hanno votato 30
(La Commissione approva).

Hanno votato sì:
Allasia, Angelucci, Benamati, Calearo Ciman, Cimadoro, Colaninno, De Corato, Desiderati in sostituzione di Fava, Formisano Anna Teresa, Froner, Gava, Gibelli, Golfo, Lulli, Marchioni, Marrocu in sostituzione di Fadda, Mastromauro, Milanato, Minasso, Mistrello Destro, Polidori, Raisi, Reguzzoni, Sanga, Scarpetti, Torazzi, Versace, Vico, Vignali, Zunino.

La seduta termina alle 14,35.

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