Commissione XI
Sulla pubblicità dei lavori:
Moffa Silvano, Presidente ... 3
Proposta di legge (Discussione e rinvio):
Pianetta e Picchi: Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali (C. 3241):
Moffa Silvano, Presidente, Relatore ... 3 4
Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ... 3
Fedriga Massimiliano (LNP) ... 4
Mosca Alessia Maria (PD) ... 4
Paladini Giovanni (IdV) ... 4
ALLEGATO: Nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base ... 6
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
1. La Repubblica promuove l'accesso alla funzione pubblica internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce, di seguito denominate «organizzazioni internazionali».
2. Ai sensi della presente legge, è funzionario internazionale il cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso un'organizzazione internazionale.
1. Ai soli fini di cui alla presente legge, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco».
2. Sono iscritti nell'elenco i funzionari internazionali che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito della presentazione di un'apposita domanda da parte del funzionario internazionale interessato.
4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco.
5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono al Ministero degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale a una commissione interministeriale, istituita presso il medesimo Ministero. La commissione è composta da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è integrata da un rappresentante designato a maggioranza delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle città estere sedi di organizzazioni internazionali. Ai componenti della commissione interministeriale non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.
6. Il Ministero degli affari esteri provvede a pubblicizzare e a dare il più ampio risalto possibile all'elenco, sia presso le amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, allo scopo di facilitare la mobilità da e verso le organizzazioni internazionali.
7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalità di
costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.
1. Lo Stato favorisce la formazione mirata all'ottenimento delle professionalità necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali.
2. Il Ministero degli affari esteri svolge attività di promozione e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del comma 1.
1. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7.
1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per il suo trasferimento nella medesima località.
2. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 1 ha una durata massima di cinque anni. Il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
3. Il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge è tenuto, su richiesta del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico.
4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3 ha una durata minima di un anno.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, fermi restando i limiti alla facoltà di procedere ad assunzioni previsti dalla normativa vigente.
6. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque fatte salve eventuali misure di maggior favore per i dipendenti, contenute nei contratti collettivi di lavoro.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.