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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione XII

1.
Giovedì 25 giugno 2009
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Palumbo Giuseppe, Presidente ... 2

Proposte di legge (Discussione e rinvio):
Mussolini ed altri: Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 ( 1800 ); Capitanio Santolini: Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia, di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 ( 1914 ): ... 2

Palumbo Giuseppe, Presidente ... 2 3 4
Roccella Eugenia Maria, Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali ... 3 4
Testa Nunzio Francesco (UdC), Relatore ... 2 3

ALLEGATI:
Allegato 1:
Testo unificato adottato come testo base ... 7
Allegato 2: Emendamento del relatore ... 8

COMMISSIONE XII
AFFARI SOCIALI

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di giovedì 25 giugno 2009


Pag. 2

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE PALUMBO

La seduta comincia alle 14,20.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Discussione delle proposte di legge Mussolini ed altri: Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (1800); Capitanio Santolini: Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia, di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (1914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Mussolini ed altri: «Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451»; Capitanio Santolini: «Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia, di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451».
Ricordo che la Commissione ha esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo, giungendo all'approvazione di un testo unificato, quale risultante dall'approvazione di emendamenti.
È stato quindi richiesto, in presenza dei necessari presupposti, il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in esame, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 2009.
Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Invito il relatore, onorevole Testa, a svolgere la relazione introduttiva.

NUNZIO FRANCESCO TESTA, Relatore. Il testo unificato approvato nel corso dell'esame in sede referente si compone di due articoli. L'articolo 1, comma 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. In base al comma 2 del medesimo articolo 1, il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e adolescenza espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.103, deve intendersi come parere obbligatorio ai fini dell'adozione del piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto ai sensi del'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e deve essere espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di piano, decorsi inutilmente i quali il piano può comunque essere adottato.
Segnalo, inoltre, che, in base all'articolo 2, si prevede che la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nel


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l'esercizio dei suoi poteri di consultazione, possa acquisire dati, favorire lo scambio di informazioni e promuovere le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri oggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori nonché dell'affido e dell'adozione.
Infine, occorre rilevare che, secondo il comma 3, il Governo provvede, con apposito provvedimento da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente proposta normativa legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, al fine di adeguarlo alle disposizioni dell'articolo 1 della presente proposta di legge.
In proposito, occorre rilevare che il Governo ha subordinato l'assenso al trasferimento del provvedimento in sede legislativa alla riformulazione della richiamata disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unificato risultante dall'esame in sede referente, che, secondo il Governo, deve essere riferita all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal momento che, altrimenti, tale norma imporrebbe un termine troppo breve per l'adozione del provvedimento. Al riguardo, pertanto, preannuncio la presentazione di un emendamento, proprio al fine di recepire nel testo le indicazioni del Governo.

EUGENIA MARIA ROCCELLA, Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali. Esprimo un orientamento favorevole al testo unificato in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro pertanto conclusa la discussione sulle linee generali.
Propongo di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente (vedi allegato 1).
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).

Propongo, altresì, che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle 14, 30 della seduta odierna.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).

Sospendo, pertanto, la seduta per consentire il decorso di tale termine.

La seduta, sospesa alle 14,25, è ripresa alle 14,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.
Avverto che è stato presentato il solo emendamento 2.1 del relatore. Poiché tale emendamento richiede un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale, esso potrà essere approvato solo in linea di principio, essendo necessario acquisire sullo stesso il parere della I Commissione, nonché il parere del Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16 - bis, comma 6- bis, del Regolamento.
Passiamo all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti (vedi allegato 2).
Passiamo all'esame dell'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento ad esso riferito.

NUNZIO FRANCESCO TESTA, Relatore. Presidente, come già annunciato, tale emendamento, di cui raccomando l'approvazione, prevede di sostituire all'articolo 2, comma 3, le parole «entro un mese» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni».


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EUGENIA MARIA ROCCELLA, Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 2.1 del relatore.
(È approvato).

L'emendamento 2.1 del relatore verrà trasmesso alla I Commissione e al Comitato per la legislazione, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri.
Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,35.


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