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Temi dell'attività Parlamentare

La struttura della legge finanziaria
La disciplina di carattere sperimentale per il 2009 introdotta dal decreto-legge n. 112/2008 e prorogata al 2010 ai sensi del decreto-legge n. 78/2009 ha introdotto stringenti limiti di contenuto normativo riferiti al disegno di legge finanziaria, il quale è stato sostanzialmente configurato come un atto di regolazione quantitativa delle principali grandezze economiche.

La legge finanziaria è lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene di norma operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti “a legislazione vigente”) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

Il disegno di legge finanziaria per il 2009  ha tuttavia presentato significative novità , sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica - posto che gli interventi correttivi di finanza pubblica sono stati anticipati dal decreto-legge 112/2008 adottato prima dell’estate - sia in quanto a contenuto normativo.

In ordine a tale ultimo aspetto, il disegno di legge è stato articolato in soli tre articoli, riconducibili al contenuto tipico della legge finanziaria, che si sono limitati a:

  • fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio (livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario);
  • disporre la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati e incidenti sulla misura di aliquote o comunque sulla determinazione di parametri da cui deriva il quantum della prestazione;
  • definire l’importo delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del trattamento economico del pubblico impiego, nonché l’importo dei trasferimenti destinati agli enti previdenziali;
  • stabilire l’importo da iscrivere nelle tabelle allegate.

Tale limitazione al contenuto del disegno di legge finanziaria è derivata dall’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. 112/2008, il quale, in deroga all’articolo 11 della legge 468/1978, ha disposto che in via sperimentale la legge finanziaria per l’anno 2009 possa contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l’esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

Tale disciplina di carattere sperimentale è stata estesa anche al disegno di legge finanziaria 2010, ai sensi dell'articolo 23, comma 21-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito dalla legge n. 102/09).

A seguito di tali innovazioni la legge finanziaria è venuta configurandosi come un atto di regolazione quantitativa, volto a definire le grandezze fondamentali del quadro di finanza pubblica; al restringimento del contenuto normativo del disegno di legge finanziaria è peraltro corrisposto un sensibile ampliamento della portata decisionale del disegno di legge di bilancio .