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Temi dell'attività Parlamentare

Il decreto-legge sugli enti locali
La legge finanziaria 2010 ha previsto una riduzione dei contributi ordinario agli enti locali e una serie di misure di razionalizzazione per farvi fronte. In gennaio il Governo ha adottato il decreto-legge n. 2 del 2010, attualmente all'esame della Camera, che integra le disposizioni della legge finanziaria e introduce alcune norme sulla funzionalità degli enti locali.
Contenimento delle spese degli enti locali e delle regioni

Il decreto-legge n. 2/2010 interviene a modificare ed integrare alcune norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali contenute nella legge finanziaria 2010 (art. 2, commi 183-187).

Quest’ultima prevede una riduzione del contributo ordinario agli enti locali e, in relazione ad essa, una serie di misure di razionalizzazione per farvi fronte. Sono previsti, più in dettaglio, una diminuzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali e provinciali, nonché la soppressione del difensore civico, delle circoscrizioni comunali, del direttore generale, dei consorzi di funzioni tra enti locali e del finanziamento alle comunità montane.

Il successivo intervento del Governo con il decreto-legge 2/2010 nasce dall’esigenza, da un lato, di assicurare la funzionalità degli enti locali e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo il 28 e 29 marzo 2010; dall’altro, di precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni della legge finanziaria relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali.

Il disegno di legge di conversione è stato approvato, con diverse modifiche, dalle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio della Camera (A.C. 3146) e ora passa all'esame dell'Assemblea.

L’articolo 1 del decreto-legge, profondamente modificato in sede referente, precisa la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative alla riduzione di organi e apparati locali (dal 2011), ferma restando la riduzione dei trasferimenti erariali ivi prevista, ed estendendo anche ai consigli provinciali la riduzione del 20 per cento del numero dei componenti prevista per i consigli comunali.
Gli emendamenti approvati dalla Commissioni I e V provvedono, in primo luogo, a rimodulare l’applicazione temporale della riduzione dei contributi prevedendo una scansione anno per anno fino al 2015, in corrispondenza del rinnovo degli enti interessati.
Inoltre, viene anticipata al 2010 l’applicazione della riduzione del numero degli assessori (comunali e provinciali), mentre resta fissata al 2011 quella dei consiglieri.
Infine, vengono ridefinite alcune delle misure di razionalizzazione che i comuni devono adottare per assorbire la riduzione dei contributi:

  • la riduzione del numero degli assessori provinciali è stabilita in un quarto (non più in un quinto) del numero dei consiglieri;
  • vengono soppressi i circondari provinciali e le Autorità d’ambito territoriale per l’acqua e per i rifiuti;
  • l’obbligo di soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale viene limitato ai comuni con meno di 250.000 abitanti, così come l’obbligo di soppressione della figura del direttore generale permane solo nei comuni con meno di 100.000 abitanti;
  • i bacini imbriferi montani (BIM) vengono esclusi dall’obbligo di soppressione di tutti i consorzi.

In conseguenza della riduzione del numero dei consiglieri provinciali, il decreto-legge (art. 2) prevede la ridefinizione, entro il 30 novembre 2010, della tabella delle circoscrizioni dei collegi per le elezioni provinciali. In ogni caso la riduzione è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

Il decreto ha introdotto anche una disposizione volta al contenimento delle spese delle regioni, prevedendo un limite agli emolumenti dei consiglieri regionali che non dovranno superare l’indennità massima spettante ai membri del Parlamento (art. 3).

Funzionalità degli enti locali

L’articolo 4 del decreto-legge, anch'esso modificato in sede referente, reca diverse misure per la funzionalità degli enti locali.

In particolare, il comma 1conferma per l’anno 2010 le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004 (legge n. 26/2005), concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e l’attribuzione al prefetto dei relativi poteri, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il comma 2 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2010.

Il comma 3conferma, per l’anno 2010, la compartecipazione delle province al gettito dell’IRPEF, fissata nella misura dell’1 per cento del riscosso in conto competenza.

I commi 4 e 5 sono stati sostituiti nel corso dell'esame in Commissione.

Viene altresì modificata la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) con riferimento alle disposizioni relative all’attribuzione di un contributo di 600 milioni di euro in favore del Comune di Roma, al fine di precisare che l’importo autorizzato è dovuto per la gran parte (500 milioni) in favore del Commissario straordinario del Governo per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dell’indebitamento del comune di Roma, approvato il 5 dicembre 2008 (commi 6, 7 e 8).

Sono, inoltre, dettate norme per lo sviluppo delle isole minori, disponendo l’adozione degli interventi relativi all’anno 2008 come indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), approvato il 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso il 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni (comma 9).

Le ulteriori disposizioni introdotte nel corso dell'esame in Commissione dispongono:

  • la nuova formulazione del comma 4 conferma, nella sostanza, i contributi per gli anni 2010, 2011 e 2012 previsti in favore dei piccoli comuni, secondo le stesse modalità e i medesimi importi previsti dal comma 703 della legge finanziaria 2007, destinando le risorse originariamente previste in favore delle comunità montane (20 milioni di euro), a favore della provincia de L’Aquila e dei comuni della regione Abruzzo);
  • il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato, con riassegnazione ad uno specifico capitolo di spesa, delle somme versate dai contribuenti a titolo di addizionale comunale IRPEF senza l’indicazione del Comune beneficiario;
  • il posticipo dal 31 marzo 2010 al 31 maggio 2010 del termine per la trasmissione al Ministero dell’interno, da parte dei comuni, della certificazione attestante il maggior gettito ICI accertato a tutto l'anno 2009 derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI per la corrispondente rimodulazione dei trasferimenti erariali ai singoli comuni. Sono previste specifiche disposizioni su tale trasmissione da parte dei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
  • una norma interpretativa in merito alla contabilizzazione nei bilanci 2010 e 2011 delle risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e delle risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare;
  • l'estensione al 2010 di alcune disposizioni già previste per il 2009 in favore di enti locali che siano risultati virtuosi, concernenti la possibilità di escludere dal patto di stabilità alcune spese di conto capitale; vengono, altresì, modificati alcuni criteri di calcolo relativi al medesimo patto, anche escludendo determinate voci relative a risorse provenienti dall’Unione europea o relative alla realizzazione di interventi connessi ai grandi eventi;
  • la convocazione da parte del Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, di conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominate, necessarie per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare. La determinazione finale della conferenza dei servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale;
  • l'inclusione dell’Ente italiano per la Montagna – EIM nell’Elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009), recante le autorizzazioni legislative di spesa che vengono rifinanziate con le disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia;
  • le modifiche dei criteri soggettivi di nomina del Commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma, nonché alcune precisazioni  sul regime giuridico della relativa gestione commissariale;
  • le modalità per la determinazione dei trasferimenti erariali alle Amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali a seguito di distacchi da una regione all’altra.