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Temi dell'attività Parlamentare

Armonizzazione dei sistemi contabili della Pubblica Amministrazione
Il 1° settembre 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante l'attuazione della delega - prevista dalla legge di contabilità nazionale n. 196/2009 - sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali. L'armonizzazione contabile - che per gli enti territoriali è analogamente disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 42/2009 - costituisce un principio fondamentale per il coordinamento della finanza pubblica, teso a rafforzare le attività di programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione finanziaria tra i diversi enti che compongono la pubblica ammnistrazione, nonchè a favorire un migliore raccordo della disciplina contabile interna con quella adottata in ambito europeo ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita.

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 - adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 2, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 - disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanciodelle amministrazioni pubbliche. 

Dall’ambito d’applicazione sono esclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, che rientrano invece nell'ambito dell'analoga delega per l’armonizzazione contabile prevista dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la quale è stata attuata con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L’armonizzazione dei sistemi contabili è finalizzata a sopperire alle molteplici criticità rilevate nel sistema, in particolare:

  • le carenze di uniformità delle procedure e dei sistemi contabili, anche da parte di enti appartenenti allo stesso comparto, che utilizzano strutture e schemi di classificazione eterogenei sia dei bilanci di previsione che dei conti consuntivi;
  • la mancanza di coordinamento dei principi contabili generali con quelli per il consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche;
  • la difficoltà di verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di disavanzi pubblici eccessivi nell’ottica di una maggiore trasparenza e affidabilità dei dati della finanza pubblica;
  • la problematicità di poter ottenere un necessario grado di conoscenza e controllo della spesa pubblica.

Per le suddette finalità, il decreto legislativo n. 91/2011 reca rilevanti innovazioni alla disciplina delle procedure contabili, così sintetizzabili:

1. si dispone l’obbligo, nei confronti delle predette pubbliche amministrazioni, di conformare i propri ordinamenti finanziari e contabiliai principi generali contabili descritti nell’allegato 1 del decreto legislativo e definiti come “regole fondamentali di carattere generale”;

2. si introduce, quale novità ai fini del consolidamento e monitoraggio dei conti nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione, il Piano dei conti integrato, per gli enti che adottano un regime di contabilità finanziaria, costituito da conti che rilevano, contestualmente, entrate e spese, sia in termini di contabilità finanziaria, sia in termini di contabilità economico patrimoniale.

Il Piano è redatto in base a criteri comuni di contabilizzazione.  Le voci del piano – da definirsi nel rispetto della disciplina relativa all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi – costituiscono la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica della pubbliche amministrazioni. Inoltre, le codifiche del sistema di rilevazione degli incassi e dei pagamenti della pubblica amministrazione SIOPE sono adeguate alla struttura del piano dei conti.

A tal fine, ogni transazione elementare è iscritta nel piano secondo codici identificatividella voce cui appartengono, e secondo codici che consentono la registrazione della medesima transazione secondo la classificazione della spesa per missioni e programmi (cfr. infra punto 4), nonché secondo la classificazione per funzioni - obiettivo COFOG, comune a tutti i paesi dell’Unione Europea.

Considerata la portata dell’innovazione, il passaggio definitivo al sistema integrato di scritturazione contabile è previsto a partire dal 2014;

3. per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, si prevede la definizione di una tassonomiaper la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio, volta a consentire la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria. In tale ambito, si stabilisce l’obbligo di predisporre: un budget economico previsionale; un rendiconto finanziario in termini di liquidità; un conto consuntivo finanziario in termini di cassa, coerente con l'articolazione del piano dei conti integrato; è quindi prevista una riclassificazione dei dati contabili di tali enti secondo il citato sistema di codifica degli incassi e dei pagamenti SIOPE;

4. si prescrive il generale obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalità della spesa secondo una omogenea classificazione per missioni e programmi. I programmi sono coordinati con la classificazione economico funzionale COFOG adottata in ambito europeo (codificazione di secondo livello). La rappresentazione funzionale della spesa, già adottata per il bilancio dello Stato, è prevista con distinte modalità sia per le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria sia per quelle in contabilità di tipo civilistico, per una rappresentazione dei dati contabili utile al consolidamento della spesa complessiva;

5. si prevede la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni. In tale prospettiva, si introduce il “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”, stabilendone anche il raccordo con i sistemi di misurazione delle performance previsti dalla legge n. 15/2009 e dai successivi decreti legislativi attuativi.

6. si dispone l’avvio di un periodo di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari a partire dall’anno 2013, avente ad oggetto una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza.