Il disegno di legge (A.C. 5210) attua (e in alcuni punti modifica) quanto disposto dal D.L. 201/2011 (art. 23) che ha riformato la materia delle funzioni e degli organi delle province, assegnando ad esse esclusivamente funzioni di indirizzo e di coordinamento e disponendo la riduzione del numero dei consiglieri provinciali e la loro elezione da parte dei consigli comunali.
L’introduzione di un nuovo sistema elettorale provinciale si inserisce nel processo di generale riordino dell’istituto della provincia avviato nella XVI legislatura (si veda in proposito il tema Province e città metropolitane).
Il nuovo sistema elettorale delineato dal disegno di legge del Governo è un sistema proporzionale, con voto di lista e preferenze, senza coalizioni, né soglie di sbarramento, né premi di maggioranza. In estrema sintesi:
I sindaci e i consiglieri comunali eletti nei consigli provinciali mantengono le rispettive cariche nel comune di provenienza, ma non cumulano le indennità.
La relazione tecnica del Governo ha stimato una notevole riduzione della spesa presunta per le elezioni provinciali, pari secondo la nuova normativa, a 707.500 euro, a fronte di spese, a legislazione vigente, di oltre 318 milioni di euro.
La I Commissione ha esaminato questo disegno di legge, al quale è stata abbinata la proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 5531), tra il giugno e il dicembre 2012, senza tuttavia pervenire alla sua approvazione.
Successivamente, con un emendamento al disegno di legge di stabilità, è stato prorogato al 31 dicembre 2013 il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2012, entro il quale è adottata la legge elettorale provinciale (art. 1, comma 115, L. 228/2012) .
Si ricorda che, nelle more dell’approvazione della nuova legge elettorale, i consigli provinciali in scadenza non sono rinnovati e le province sono rette da commissari di governo.