Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Il terremoto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
Il D.L. 74/2012 ha dettato un'articolata disciplina degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Modifiche al decreto, nonché ulteriori norme destinate ai territori colpiti dai predetti eventi sismici sono contenute nei decreti legge n. 83 e 95 del 2012, nonché nell'articolo 11 del decreto legge n. 174 del 2012 e nei commi 365-379 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2013.

Il D.L. 74/2012 ha dettato disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Alcune disposizioni del decreto sono state successivamente modificate in vari provvedimenti d'urgenza che hanno dettato ulteriori norme per disciplinare la fase dell'emergenza, nonché gli interventi per la ricostruzione e la ripresa dell'attività economica. Sono stati, altresì, adottati ulteriori provvedimenti di protezione civile a seguito del sisma.

Lo stato di emergenza e il ruolo dei Commissari delegati

Il D.L. 74/2012 ha definito il suo ambito di applicazione circoscrivendolo in una prima fase ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con il D.M. economia e delle finanze del 1° giugno 2012 (art. 1, comma 1). L'art. 67-septies del D.L. 83/2012 ha esteso l’applicabilità delle disposizioni al territorio dei comuni di Ferrara e Mantova, nonché - ove risulti l’esistenza del nesso di causalità tra danni e i suindicati eventi sismici – di ulteriori comuni indicati nella norma. Ulteriori norme hanno inciso sull’ambito di applicazione delle disposizioni (art. 11, commi 1-quater, 3-ter, lettere a e b, e 6-bis del D.L. 174/2012). 

In considerazione dell’entità dei danni subiti e al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica nei territori interessati lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 in deroga a quanto previsto dalla nuova disciplina degli stati di emergenza fissata dal D.L. 59/2012 e dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri che hanno dichiarato lo stato di emergenza (art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012).

La responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione è stata attribuita ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, i quali possono avvalersi anche dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dagli eventi sismici (art. 1, commi 4-5, del D.L. 74/2012 e art. 11, comma 1, lett. a, numero 1, del D.L. 174/2012). I Presidenti delle regioni interessate possono costituire un’apposita struttura commissariale di supporto, stabilire le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, avvalersi di soggetti attuatori (commi 15, 15-bis e 15-ter dell'art. 10 del D.L. 83/2012).

Il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma

L’articolo 2 del D.L. 74/2012 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e ha dettato le modalità di riparto. Al Fondo sono affluite, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dal temporaneo aumento (fino al 31 dicembre 2012) dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

Si prevede, inoltre, che il Fondo venga alimentato con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea, con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici (art. 16 della L. 96/2012) e con quota parte delle riduzioni di spesa previste dal D.L. 95/2012 nella misura pari a 550 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014. Con riferimento al Fondo di soldarietà europea, la quota stanziata è pari a 670 milioni di euro, mentre in attuazione dell'art. 16 della L. 96/2012 è stato adottato il D.P.C.M. 16 ottobre 2012, che ha ripartito le risorse per il 2012.

La ricostruzione delle abitazioni private, degli immobili ad uso non abitativo e degli edifici pubblici

L’art. 3 del D.L. 74/2012 ha dettato una serie di disposizioni in materia di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo; in proposito, si segnala che l’articolo 2-bis del D.L. 1/2013 ha previsto la possibilità di concessione dei contributi anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili.

Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 dell'articolo 3 del decreto legge n. 74 del 2012 hanno, tra l'altro, riguardato rispettivamente la certificazione di agibilità sismica, la verifica di sicurezza e gli interventi di miglioramento sismico da adottare nel caso in cui il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. L’articolo 11, comma 1-ter, del D.L. 174/2012 ha prorogato di ulteriori sei mesi (fino all’8 giugno 2013) il termine per effettuare la verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti.

Sono state, inoltre, dettate disposizioni per la predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici (art. 4 del D.L. 74/2012), nonché in materia di edilizia scolastica (art. 5 del D.L. 74/2012 e art. 11, comma 1, lettera a, n. 2, del D.L. 174/2012) e di beni culturali (art. 4-bis del D.L. 74/2012).

L'art. 10 del D.L. 83/2012 ha introdotto misure specificatamente volte all’apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori, nonché di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici, e delle relative opere di urbanizzazione e servizi nei territori interessati dagli eventi sismici (commi 1-12), nonché ad assicurare il supporto di Fintecna (o società da questa interamente controllata) alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto esclusivamente per le attività tecnico-ingegneristiche nell’ambito della ricostruzione (comma 14).

Il comma 13-ter dell’articolo 11 del D.L. 174/2012 ha, inoltre, precisato che le detrazioni Irpef del 36 e del 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia si applicano ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, beneficiari del contributo per la ricostruzione, per la parte relativa alle spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi.

Per quanto concerne la realizzazione dei lavori, specifiche norme hanno riguato il subappalto (art. 11, comma 13-bis), i contratti stipulati dai privati per lavori o servizi connessi agli interventi di ricostruzione (art. 11, comma 1, lettera a, n. 2, del D.L. 174/2012) nonché l'istituzione di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (art. 5-bis del D.L. 74/2012) non soggetti ad infiltrazioni mafiose presso le prefetture (cd. white list) e norme volte ad assicurare l'efficacia dei controlli antimafia (art. 11, comma 1, lettera a, n. 4, del D.L. 174/2012).

Credito di imposta e finanziamenti per la ricostruzione

L’articolo 3-bis del D.L. 95/2012 consente che i contributi per la ricostruzione degli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma siano concessi anche mediante finanziamenti agevolati; i relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. I beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono inoltre di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. 

L’articolo 67-octies del D.L. n. 83 del 2012 ha, inoltre, attribuito a imprese e lavoratori autonomi con sede legale od operativa - alla data del 20 maggio 2012 - nei territori colpiti dal sisma un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d’impresa o di lavoro autonomo distrutti o inagibili a causa del sisma stesso. La platea dei beneficiari del credito di imposta è stata estesa alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute all’esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della soglia di sicurezza stabilita dall’articolo 3, comma 10, del medesimo decreto n. 74 del 2012, vale a dire un livello di sicurezza non inferiore al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo (art. 11, comma 3-quater, del D.L. 174/2012).

Le misure per gli enti locali

Gli artt. 7 e 9 del D.L. 74/2012 hanno previsto rispettivamente un alleggerimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, al fine di agevolare la ripresa delle attività, e l'autorizzazione al differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per la redazione del conto annuale del personale degli enti locali.

Sono, state, inoltre previste deroghe ai fini dell’assunzione di personale, per il biennio 2012-2013, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma (art. 3-bis, comma 8, del D.L. 95/2012).

Relativamente al patto di stabilità, l'art. 11, comma 1, lettera a), numero 5, del D.L. 174/2012 ha escluso i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici dall’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2011. Per gli anni 2013 e 2014, sono escluse dal patto di stabilità interno le spese - sostenute dai predetti comuni - finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione finanziate con risorse proprie dei comuni, provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese (art. 11, comma 1, lettera a, punto 5-bis).

Da ultimo, il comma 2 dell’articolo 11 del D.L. 174/2012, integrando le disposizioni recate dall’articolo 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012, è volto ad escludere, per gli anni 2012 e 2013, i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici dall’applicazione della riduzione delle risorse del Fondo di riequilibrio ivi prevista.

 

La sospensione dei termini degli adempimenti tributari e non tributari

L’art. 8 del D.L. 74/2012 ha previsto: una serie di adempimenti i cui termini sono stati sospesi fino al 30 novembre 2012 (commi 1 e 4); norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture relativamente ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas (comma 2), l’esenzione temporanea dalle imposte sui redditi e dall’IMU dei fabbricati ubicati nelle zone del sisma purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (comma 3); la sospensione e il differimento di adempimenti a carico delle aziende zootecniche (commi 8-14). Ulteriori disposizioni hanno riguardato: la non sottoposizione a IRPEF dei benefici concessi dai datori di lavoro privati ai lavoratori residenti e non residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici (comma 3-bis); la proroga di dodici mesi dei titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore degli immigrati non in possesso dei requisiti di lavoro ovvero di residenza nei comuni colpiti dagli eventi sismici (comma 15-bis); l’esenzione dall’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012 (comma 15-ter).

L'art. 11, comma 1-bis, del D.L. 174/2012 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio 2013 il termine - previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del D.L. n. 201 del 2011 – per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, limitatamente ai fabbricati rurali situati nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici, mentre è stata prolungata fino al 30 giugno 2013 la sospensione dei termini processuali e al 30 maggio 2013 la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività delle articolazioni dell’Agenzia delle entrate che operano nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nelle zone colpite dal sisma (art. 7, comma 21-bis, del D.L. 95/2012).

Da ultimo, l'art. 11, comma 6, del D.L. 174/2012 ha prorogato dal 30 novembre al 20 dicembre 2012 il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Gli interventi per le imprese e gli strumenti di sostegno al lavoro

Il D.L. 74/2012 ha dettato una serie di norme riguardanti gli interventi per le imprese e per i lavoratori.

Per quanto concerne gli interventi per le imprese, l'articolo 10 ha disciplinato, infatti, l'intervento del Fondo di garanzia, a titolo gratuito e con priorità per tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, mentre l’art. 11 ha disposto per il 2012 il trasferimento di 100 milioni di euro destinati alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dagli eventi sismici. 

L'articolo 11-bis ha previsto l’attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, per una quota fino a 25 milioni di euro, a favore delle grandi imprese che abbiano le sedi operative danneggiate nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici, mentre l'art. 12 è intervenuto a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici.

Specifiche norme hanno riguardato le imprese agricole con riguardo all'abbattimento delle commissioni per l’accesso alle garanzie dirette. (art. 13 del D.L. 74/2012) e il finanziamento, per gli anni 2012 e 2013, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (art. 14 del D.L. 74/2012).

L'art. 11, comma 1, lettera a), n. 5-ter), del D.L. 174/2012 ha posticipato dal 6 giugno al 30 settembre 2012 la data entro la quale devono essere stati autorizzati gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, per poter accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012; condizione per tale estensione è che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

Quanto alle misure dirette ai lavoratori, è stata prevista l’erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie (art. 15 del D.L. 74/2012 e art. 11, comma 3, del D.L. 174/2012) e misure finalizzate a consentire l'espletamento delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 10, comma 13, del D.L. 83/2012).

Gli articoli 19-bis e 19-ter del D.L. 74/2012 hanno previsto rispettivamente l'istituzione di zone a burocrazia zero nelle province interessate dagli eventi sismici e la possibilità, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa che hanno cessato l’esercizio delle attività, residenti nelle zone colpite dal sisma, di compensare, per gli anni 2012 e 2013, le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti - non prescritti, certi, liquidi ed esigibili – vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Oltre alla disciplina concernente i finanziamenti per la ricostruzione, i commi da 7 a 12 dell'art. 11 del D.L. 74/2012 hanno disciplinato la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Da ultimo, i commi 365–379 dell'articolo unico della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) hanno previsto un’ulteriore ipotesi di finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

Gli interventi in materia ambientale

Da ultimo, una serie di disposizioni contenute nel D.L. 74/2012 comprende interventi in materia ambientale.

In particolare, l'art. 17 ha introdotto un'articolata disciplina in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalla demolizione degli edifici danneggiati, mentre l'art. 17-bis, introdotto dall'articolo 11, comma 3-bis, del D.L. 174/2012, ha escluso - fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea - l’applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

 L'art. 18 reca, in deroga alle norme del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), sospensioni e proroghe di termini degli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di ogni altra autorizzazione ambientale, nonché in materia di bonifica dei siti contaminati.

L’art. 19, infine, ha introdotto un procedimento semplificato per le autorizzazioni ambientali nel caso di ripristino delle sezioni produttive delle aziende danneggiate (comma 1). Specifiche norme sono altresì previste per ridurre i tempi delle procedure autorizzatorie ambientali nel caso di delocalizzazione totale o parziale delle attività e per la ricostruzione, con modifiche sostanziali, delle aziende danneggiate (comma 2); per tali procedimenti di autorizzazione non è dovuto alcun onere istruttorio.


Dossier pubblicati