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Temi dell'attività Parlamentare

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
Nel corso della XVI Legislatura l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha visto ridotto il numero dei suoi componenti, ampliate le sue competenze in particolare con riferimento al settore postale ed aumentate, con riferimento alle sue funzioni nel settore delle comunicazioni elettroniche, le proprie garanzie di indipendenza. Si è inoltre proceduto al rinnovo dei componenti l'Autorità.

Nel giugno-luglio 2012 si è proceduto al rinnovo dei componenti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il numero dei componenti dell’Autorità, in base all’articolo 23 del decreto-legge n. 201/2011 è stato ridotto da nove a cinque (Presidente più quattro componenti). Inoltre, il medesimo provvedimento, all’articolo 21, ha trasferito all’Autorità le competenze di autorità di regolazione del mercato postale. La XVI Legislatura ha inoltre aumentato, con il decreto-legislativo n. 70/2012, i requisiti di indipendenza dell’Autorità con riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche.

La riduzione del numero dei componenti l'Autorità

L’art. 23, comma 1 del decreto-legge n. 201/2011 ha disposto, nell’ambito di misure di contenimento della spesa che hanno interessato tutte le Autorità amministrative indipendenti, che il numero dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia ridotto da otto a quattro. A questi si aggiunge il Presidente.

Le nuove disposizioni sulla nomina dei componenti dell’AGCOM sono quindi state applicate a partire dal rinnovo dell’AGCOM del giugno 2012.

L’articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge n. 29/2012 ha previsto che siano apportate, per omogeneità, anche le necessarie modificazioni in forma di novella all'articolo 1, comma 3, della legge n. 249/1997, istitutiva dell’AGCOM. E’ stata quindi novellata la legge istitutiva portando da quattro a due il numero dei commissari di ciascuna delle due Commissioni che compongono l’AGCOM (infrastrutture e reti e servizi e prodotti).

Riguardo la procedura di nomina dei componenti la norma ha stabilito che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggano due (anziché quattro come in precedenza) commissari ciascuno e che ciascun senatore e ciascun deputato esprima il voto indicando pertanto un solo nominativo per il Consiglio, anziché due voti come previsto in precedenza.

Le Assemblee di Camera dei deputati e Senato della Repubblica procedono pertanto ciascuna all’elezione di due commissari con voto limitato.

Risulta invece confermata la procedura di nomina del presidente che prevede che questi sia nominato con DPR su proposta del presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro dello sviluppo economico. Il presidente del Consiglio procede pertanto alla designazione del nominativo del presidente e la designazione deve essere previamente sottoposta al parere delle commissioni parlamentari competenti. Ai sensi del rinvio operato all’art. 2 della legge n. 481 del 1995, le commissioni si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti ed il parere è da ritenersi necessario e vincolante.

I componenti dell’Autorità durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati, a meno che non siano stati eletti per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di commissari che non abbiano portato a termine il mandato.

Le nuove competenze dell'Autorità

L’articolo 21 del decreto-legge n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale (peraltro istituita pochi mesi prima con il decreto legislativo n. 58/2011) e il trasferimento delle sue funzioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha conseguentemente istituito, nel dicembre 2012, la direzione per i servizi postali. La mancata istituzione di un'Autorità indipendente di regolazione nel settore postale costituiva uno dei rilievi avanzati all'Italia dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2149; l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva sollecitato, in una segnalazione al Parlamento del 19 febbraio 2010, l'attribuzione alla stessa Autorità della relativa competenza

Successivamente, il decreto legislativo n. 70/2012, di recepimento della direttiva 2009/140/CE e della direttiva 2009/136/CE; modificando il codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003) ha esplicitato il ruolo dell’Autorità come autorità nazionale di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche chiamata ad esercitare i propri poteri, come definiti dal Codice, in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Essa inoltre deve disporre di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati, opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.

L’Autorità deve inoltre disporre di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possa partecipare e contribuire attivamente all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal BEREC.

Infine, ha avuto impatto sull'attività dell'Autorità il decreto legislativo n. 69/2012, di recepimento della direttiva 2009/136/CE e della direttiva 2009/140/CE, che ha modificato il codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare introducendo nel codice l’obbligo per le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di notificare sollecitamente al Garante ogni avvenuta violazione di dati personali.