1. La proclamazione del deputato Corsini
4. Il procedimento di contestazione
4.1. La discussione in seduta pubblica
Onorevoli Colleghi! - La Giunta delle elezioni ha deliberato di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione del deputato Paolo Corsini, proclamato nella IV Circoscrizione Lombardia 2, e la proclamazione in suo luogo del candidato Enrico Dioli.
I fatti e le ragioni che hanno indotto la Giunta, nella seduta pubblica del 20 gennaio 2010, a pronunciarsi in tal senso sono di seguito esposti.
1. La proclamazione del deputato Corsini.
Il deputato Paolo Corsini, candidato per la lista Partito Democratico nella IV circoscrizione Lombardia 2 (posto di lista n. 2), è stato proclamato deputato il 22 aprile 2008 dall'Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte di appello di Brescia. Alla medesima lista venivano attribuiti dieci seggi e primo dei non eletti risultava il candidato Enrico Dioli.
In data 10 luglio 2008 perveniva un esposto presentato dall'avvocato Ezio Trabucchi, con il quale si segnalava la condizione di ineleggibilità del deputato Corsini, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; si evidenziava infatti come, a seguito dello scioglimento anticipato del Parlamento disposto con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008, lo stesso non avesse presentato le dimissioni dalla carica di sindaco di Brescia (comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti) entro il termine fissato dall'articolo 7, ultimo comma, del citato testo unico (termine che, nel caso di specie, risultava fissato al 13 febbraio 2008). In virtù di ciò si giudicava quindi «del tutto evidente ed incontrovertibile la condizione di ineleggibilità dell'on. Paolo Corsini» e si osservava che la Giunta
delle elezioni della Camera dei deputati non avrebbe potuto «che deliberare di proporre all'Assemblea della Camera dei deputati, ex articolo 13 del proprio Regolamento, l'annullamento per motivi di ineleggibilità dell'elezione per la IV Circoscrizione Lombardia 2 del deputato Paolo Corsini».
Successivamente, tra il 6 e l'11 agosto 2008 pervenivano alla Giunta ulteriori esposti avverso l'eleggibilità del deputato Corsini
Il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenza dava inizio all'istruttoria sulla posizione del deputato Paolo Corsini nella riunione del 16 luglio 2008, convenendo di richiedere allo stesso deputato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), del regolamento della Giunta, di far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile valutazione, informazione o riscontro documentale sulla questione relativa alla sua eleggibilità.
Con lettera pervenuta il 10 settembre 2008 il deputato Corsini chiedeva un termine più ampio per la trasmissione di una nota di chiarimenti, anche al fine di avvalersi di assistenza legale. Nella riunione del 10 settembre 2008 il Comitato conveniva, quindi di prorogare di quindici giorni il termine assegnato al deputato Corsini per la trasmissione degli elementi di valutazione e informazione.
Con nota pervenuta il 23 settembre 2008 il deputato Corsini formulava, quindi, le proprie osservazioni, di cui il Comitato iniziava l'esame nella riunione del 18 marzo 2009 e che possono riassumersi nei termini seguenti:
a) le sue dimissioni da sindaco di Brescia sono state presentate nella stessa data in cui ha accettato la sua candidatura a deputato, e cioè l'8 marzo 2008; nel quadro normativo vigente sino alla fine della scorsa legislatura, nell'ipotesi di scioglimento della Camera che ne anticipi la scadenza di centoventi giorni, l'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico n. 361/1957 non richiederebbe espressamente, a suo giudizio, le formali dimissioni da sindaco ai fini della eliminazione della causa di ineleggibilità prevista dall'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico n. 361/1957, ma soltanto che «le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento delle Camere» (pubblicazione avvenuta il 6 febbraio 2008, sicché il dies a quo avrebbe dovuto decorrere dal 13 febbraio successivo); secondo il deputato Corsini, soltanto nella diversa ipotesi
di cessazione della legislatura al suo termine naturale il combinato disposto dei commi terzo e quarto del citato articolo 7 prevederebbe che per la rimozione della causa di ineleggibilità sia necessaria non soltanto «l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito» ma anche che tale effettiva astensione sia «preceduta [...] dalla formale presentazione delle dimissioni»; nella diversa ipotesi disciplinata dall'ultimo comma dell'articolo 7,
Nella riunione del 1o luglio 2009 il Comitato - pur giudicando meritevoli di considerazione le osservazioni del deputato Corsini - ravvisava nella sua posizione elementi di ineleggibilità e, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta, decideva di avviare la formale istruttoria in contraddittorio, comunicando al deputato Corsini che entro il termine di quindici giorni avrebbe potuto trasmettere proprie controdeduzioni e chiedere eventualmente di essere ascoltato.
Con lettera pervenuta il 15 luglio 2009 il deputato Corsini chiedeva, quindi, di essere ascoltato dal Comitato.
Svolta l'audizione, il Comitato tornava a riunirsi il 29 ottobre 2009 concludendo l'istruttoria con la formulazione di una proposta alla Giunta plenaria di accertamento della ineleggibilità e di conseguente contestazione dell'elezione del deputato Corsini.
Nella seduta della Giunta del 10 dicembre 2009 venivano quindi illustrate le ragioni alla base della proposta di contestazione dell'elezione. In particolare, la Giunta conveniva con la posizione del Comitato il quale aveva ritenuto che, da un punto di vista strettamente tecnico, le controdeduzioni formulate dal deputato Corsini nel corso dell'istruttoria in contraddittorio, pur sollevando questioni che meritano attenta considerazione, si fossero prevalentemente concentrate su profili che come tali non potevano giustificare una deliberazione della Giunta diversa dall'accertamento della ineleggibilità, e ciò per le ragioni di seguito indicate:
a) in violazione di quanto prescritto dall'articolo 7, ultimo comma, del testo unico n. 361/1957, il deputato Corsini non ha presentato le dimissioni, cessando dalle proprie funzioni di sindaco di Brescia, entro i sette giorni successivi al 6 febbraio 2008, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di scioglimento delle Camere; le dimissioni - che avrebbero dovuto essere rassegnate entro il 13 febbraio 2008 - sono state presentate soltanto il giorno stesso dell'accettazione della candidatura alla Camera (ossia l'8 marzo 2008), data nella quale l'interessato è in ogni caso decaduto d'ufficio dalla carica di sindaco ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, del testo unico n. 361/1957;
Ciò premesso, nella citata seduta del 10 dicembre 2009 la Giunta ha tuttavia rilevato che la materia delle ineleggibilità (e le sue interconnessioni con la materia delle incompatibilità) richiede ormai un complessivo riordino legislativo, anche al fine di porre rimedio ai numerosi elementi di incoerenza ed irrazionalità da cui risulta contraddistinta. Fenomeni di stratificazione normativa, da un lato, e processi di innovazione istituzionale dall'altro (che hanno interessato in specie i livelli di governo locale) hanno fatto emergere, con
Sulla base dei motivi sopra esposti la Giunta delle elezioni, nella seduta del 10 dicembre 2009, ha approvato la proposta del Comitato di accertamento della ineleggibilità del deputato Paolo Corsini e di conseguente contestazione della sua elezione. Individuata la parte controinteressata nella persona del signor Enrico Dioli, candidato primo dei non eletti per la lista Partito Democratico nella IV circoscrizione Lombardia 2, della fissazione dell'udienza pubblica per mercoledì 20 gennaio 2010 veniva data successiva comunicazione alle parti.
4. Il procedimento di contestazione.
A seguito della fissazione della data dell'udienza pubblica per mercoledì 20 gennaio 2010, il deputato Paolo Corsini e il candidato Enrico Dioli comunicavano che sarebbero stati assistiti in udienza rispettivamente dall'avvocato Giovanni Pellegrino e dall'avvocato Ezio Trabucchi.
4.1. La discussione in seduta pubblica.
La Giunta delle elezioni ha proceduto, quindi, in data 20 gennaio 2010, alla discussione in seduta pubblica. Dopo la relazione introduttiva dal relatore Orsini, interveniva il candidato Dioli il quale sottolineava il dato normativo incontrovertibile a sostegno della tesi della ineleggibilità del deputato Corsini, formulando l'auspicio che la Camera non si sottragga al principio fondamentale del rispetto delle regole. Interveniva, quindi, il deputato Corsini, il quale precisava che la sua partecipazione all'assemblea della società A2A era un atto a cui era tenuto, al di là della sua volontà, in quanto legale rappresentante del comune e, riferendosi al precedente del 1999 allorquando egli stesso venne dichiarato decaduto dal mandato parlamentare per la ritenuta incompatibilità tra la carica di deputato e quella di sindaco di Brescia, evidenziava come sarebbe per lui mortificante subire una seconda estromissione dalla Camera. Il deputato
Corsini concludeva, quindi, il suo intervento osservando che, pur condividendo l'appello al rispetto delle leggi vigenti, resta il fatto che queste sono del tutto incompatibili con l'evoluzione che la contesa politico-elettorale ha fatto registrare nel corso del tempo.
In assenza di domande da parte dei componenti della Giunta, replicavano quindi i rappresentanti delle parti.
L'avvocato Ezio Trabucchi, rappresentante del candidato Dioli, dopo aver dato atto alla Giunta e al suo presidente di grande trasparenza istituzionale nel compimento dell'iter istruttorio, giudicava ben articolata sotto il profilo giuridico e compiutamente motivata la contestazione dell'elezione approvata all'unanimità dalla Giunta
La Giunta si è riunita in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del proprio regolamento, alla presenza dei deputati presenti per tutta la durata dell'udienza pubblica.
Nel corso della discussione in camera di consiglio, preso atto dell'assenza di precedenti, la Giunta, in via preliminare, ha convenuto all'unanimità sulla inammissibilità di delibere volte a rimettere alla Corte questioni di legittimità costituzionale su disposizioni di legge applicabili nei procedimenti di propria competenza. Ciò per una serie di motivazioni riconducibili all'impossibilità di qualificare l'organo parlamentare in termini di autorità giurisdizionale, alla paradossalità che la Camera, pur potendo esercitare la propria funzione legislativa, decida di sollevare una questione di costituzionalità su disposizioni di legge e, da un punto di vista più strettamente procedurale, alla natura referente della Giunta nei confronti dell'Assemblea tale per cui, anche ove si ammettesse la possibilità di investire la Corte costituzionale, vi dovrebbe semmai procedere l'Assemblea (nel cui
plenum siede peraltro il deputato della regolarità della cui elezione si controverte) quale sola istanza abilitata a rappresentare definitivamente la volontà della Camera dei deputati nei rapporti con altri organi costituzionali (nel senso della spettanza all'Assemblea del potere di decidere in via definitiva in ordine alle eccezioni di illegittimità costituzionale si espresse, nella IV legislatura, la Giunta del Senato nella relazione all'Assemblea sulla elezione contestata del senatore Bruno Amoletti nella regione Lombardia - Doc. n. 31, pag. 31; nelle conclusioni della relazione si proponeva che il Senato, «ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale» sollevata dalla difesa del senatore Amoletti, deliberasse l'annullamento dell'elezione di quest'ultimo; l'Assemblea del Senato procedette alla discussione nella seduta del 10 marzo 1964 con l'approvazione delle conclusioni della
Giunta).
Il problema dell'individuazione di un canale di accesso alla Corte costituzionale onde consentire a quest'ultima di esercitare un controllo di legittimità costituzionale sulla legislazione elettorale politica potrebbe, del resto, trovare una soluzione ammettendo la possibilità che il sindacato della Corte possa esercitarsi in via residuale in sede di decisione su un conflitto di attribuzione tra poteri, che la giurisprudenza costituzionale ammette possa avere ad oggetto anche atti di natura legislativa, esattamente nei casi in cui il conflitto fra poteri sia l'unico strumento utilizzabile per consentire alla Corte di giudicare della legittimità costituzionale di atti legislativi altrimenti non suscettibili di sindacato in via incidentale. Ad esempio, un conflitto tra poteri potrebbe essere sollevato da una frazione del corpo elettorale individuabile nei delegati dei sottoscrittori di una lista, ovvero direttamente da un candidato che ritenga leso il
proprio diritto
La Giunta ha, quindi, adottato il seguente dispositivo:
«La Giunta delle elezioni,
in udienza pubblica, udita l'esposizione del relatore e gli interventi delle parti, riunitasi in camera di consiglio;
visto l'articolo 7, primo comma, lettera c), e settimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati;
sottolineato che la disciplina legislativa in materia di ineleggibilità dei sindaci di comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti e dei presidenti di provincia presenta elementi di incoerenza a seguito del mutamento del sistema elettorale nonché in rapporto al trattamento in termini di mera incompatibilità che l'ordinamento riserva invece a cariche elettive di altra natura, e tenuto altresì conto che la giurisprudenza parlamentare nelle scorse legislature è orientata a considerare le medesime cariche di cui all'articolo 7 del testo unico n. 361/1957 compatibili con il mandato parlamentare;
considerato, tuttavia, che il giudizio della Giunta sulle ineleggibilità, coinvolgendo diritti fondamentali quali quelli elettorali, non può che essere di stretta applicazione delle norme vigenti, le quali prevedono che la situazione di ineleggibilità del sindaco che intenda candidarsi alla Camera può essere rimossa con l'effettiva astensione dalle funzioni preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni entro i termini prescritti dalla legge;
respinto ogni contrario avviso in procedendo e nel merito,
di proporre all'Assemblea l'annullamento per motivi di ineleggibilità dell'elezione per la IV Circoscrizione Lombardia 2 del deputato Paolo Corsini e la proclamazione in suo luogo del candidato Enrico Dioli, per la lista Partito democratico».
La Giunta delle elezioni con la presente relazione propone, quindi, l'accoglimento della parte propositiva del dispositivo adottato nella seduta pubblica del 20 gennaio 2010.