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Temi dell'attività Parlamentare

Il regolamento del Codice dei contratti pubblici

Dopo oltre quattro anni dall'emanazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), sul S.O. n. 270 della G.U. del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il relativo regolamento di attuazione.

All'interno di tale nuovo regolamento sono state trasfuse, con alcuni adattamenti, le norme del precedente regolamento sui lavori pubblici (D.P.R. 554/1999) e del regolamento sul capitolato generale d’appalto (D.M. 145/2000), dei due regolamenti di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (D.P.R. 34/2000 e D.M. 27 maggio 2005 sul contraente generale), nonché del regolamento sulle procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche (D.P.R. 101/2002).

Struttura

Sul piano sistematico il nuovo Regolamento consta di 359 articoli, strutturati in sette parti che seguono, in linea di massima, l’ordine espositivo del Codice dei contratti pubblici. Lo completano 15 allegati.

La parte I reca le disposizioni comuni (per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture) con l’individuazione delle norme riconducibili alla competenza statale esclusiva e concorrente tra Stato e Regioni (art. 1). Considerata la specificità della disciplina per i lavori relativi alle infrastrutture strategiche (parte II, titolo III, capo IV), viene anche definito l’ambito di applicazione del regolamento a tali lavori (art. 2). Seguono le definizioni (art. 3), le disposizioni a tutela dei lavoratori e il durc (artt. 4, 5, 6), la regolamentazione del sito informatico presso l’Osservatorio (art. 7) che, insieme al sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene individuato quale sede per la pubblicazione telematica degli avvisi e dei bandi di gara, nonché del casellario informatico (art. 8).

La parte II disciplina la regolamentazione degli appalti dei lavori nei settori ordinari con una serie di norme che segue l’evoluzione temporale dell’opera: dall’individuazione del responsabile del procedimento (artt. 9 e 10) alla programmazione dei lavori (artt. 11-13), alla disciplina dei contenuti dello studio di fattibilità (art. 14), alla progettazione e verifica del progetto (artt. 15-59), al sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori e per i contraenti generali e al sistema delle garanzie, compresa l’introduzione della garanzia globale di esecuzione (60-146), all’esecuzione dei lavori (artt. 147-177), alla contabilità (artt. 178-214), sino al collaudo (artt. 215-238) e ai lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (artt. 239-251).

La parte III è specificamente dedicata ai contratti pubblici relativi a servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria. Analogamente alle disposizioni relative agli appalti dei lavori nei settori ordinari, vengono disciplinate le varie fasi procedimentali distinguendo le disposizioni generali (artt. 252-260) dalle procedure di affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria (artt. 261-267) fino alle garanzie richieste (artt. 268-270).

La parte IV disciplina per la prima volta a livello regolamentare i contratti pubblici relativi a servizi e forniture nei settori ordinari. Le norme riguardano la programmazione (artt. 271-274), i requisiti di partecipazione, i sistemi di realizzazione e i criteri di selezione delle offerte (artt. 275-286), la disciplina di nuovi istituti quali l’accordo quadro e le aste elettroniche (artt. 287-296), le modalità di esecuzione del contratto e della verifica di conformità (artt. 297-325), nonché i procedimenti di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia (artt. 326-338).

La parte V introduce la disciplina regolamentare applicabile ai settori speciali, non prevista dal precedente DPR n. 554/1999 che riguardava solo i settori ordinari. Anche se consta di soli quattro articoli (artt. 339-342), essa fornisce chiarimenti sui requisiti per la qualificazione in tali settori ed indica le norme del Regolamento applicabili anche ai settori speciali.

La parte VI contiene le norme sui contratti eseguiti all’estero in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 “Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo”, nonché le disposizioni relative ai lavori su immobili all’estero ad uso dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri (artt. 343-356).

La parte VII reca le norme transitorie, quelle abrogate e l’entrata in vigore (artt. 357 e 359). In particolare l’art. 357 sulle norme transitorie reca una serie di disposizioni di raccordo sui vari istituti (progettazione, verifica di progetto, garanzia globale, esecuzione e contabilità, ecc.).

Il Regolamento di attuazione comprende anche 15 allegati (A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P) che contengono l’elenco delle categorie delle opere generali e specializzate e stabiliscono, tra l’altro, le formule per il calcolo della valutazione economicamente più vantaggiosa nei vari settori. Gli allegati sono elencati di seguito.

Allegato A (Categorie di opere generali e specializzate) riguarda la qualificazione degli esecutori di lavori nelle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo “OG”, elencate da “OG1” a “OG13”, e nelle opere specializzate, individuate con l’acronimo “OS”, elencate da “OS1” a “OS35”.

Allegato B (Schema certificato esecuzione dei lavori) riproduce lo schema del certificato di esecuzione dei lavori.

Allegato B.1 (Schema certificato esecuzione lavori ex art. 357, commi 14 e 15, del regolamento di cui all’ art. 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) riguarda lo specifico caso, previsto dal regime transitorio, di lavori i cui bandi, avvisi o inviti, riportino categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all’allegato A del DPR n. 34/2000, e OS 2, individuata ai sensi del DPR n. 34/2000 e rilasciata con le modalità di cui al DM 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal DM 24 ottobre 2001, n. 420.

Allegato C (Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione) composto dalla parte I, relativa ai criteri di determinazione del corrispettivo spettante alle SOA per le attività di qualificazione, e dalla parte II, relativa ai criteri per la determinazione degli oneri per le attività di qualificazione a contraente generale.

Allegato D (Incremento convenzionale premiante) è riferito alla determinazione dell’incremento percentuale premiante nell’ambito degli esecutori di lavori.

Allegato E (Domanda di qualificazione a contraente generale) riporta lo schema di domanda di qualificazione come contraente generale.

Allegato F (Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere o dei responsabili di progetto, acquisita in qualità di responsabile di cantiere e di progetto) è riferito alla dichiarazione, richiesta nell’ambito della qualificazione come contraente generale, delle esperienze professionali maturate in qualità di responsabile di progetto o di cantiere.

Allegato G (Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa) riporta i differenti metodi di calcolo utilizzabili per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di lavori.

Allegato H (Schema di garanzia globale di esecuzione) riproduce lo schema di garanzia globale che il contraente ha l’obbligo di presentare prima della stipulazione del contratto.

Allegato I (Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione) indica i criteri di valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione.

Allegato L (Criteri per l’attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte) reca i criteri per la selezione delle offerte nel caso di procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Allegato M (Contratti relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:metodi di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa) è riferito all’attribuzione dei punteggi ed ai metodi di calcolo da utilizzare per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Allegato N (Curriculum vitae) riporta lo schema di curriculum vitae per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro.

Allegato O (Scheda referenze professionali) reca lo schema delle referenze professionali per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro.

Allegato P (Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa) indica i differenti metodi di calcolo per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nei contratti di servizi e forniture.

Principali innovazioni

Numerose sono le novità introdotte dal nuovo Regolamento, tra le più significative si segnalano:

-        un’articolata disciplina del casellario informatico istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici dall’art. 7, comma 10, del Codice. Esso è articolato in tre distinte sezioni relative all’esecuzione dei lavori, alla fornitura di prodotti e alla prestazione di servizi. La sezione relativa ai lavori viene a sua volta suddivisa in due subsezioni che riguardano rispettivamente le imprese in possesso dell’attestazione SOA e le imprese che ne sono sprovviste. Molto nutrito è l’insieme dei dati da inserire per le imprese che sono in possesso della qualificazione SOA (art. 8);

-        un ampliamento dei compiti delRup (responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici) soprattutto in tema di sicurezza, attraverso l’attribuzione dell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (se non è previsto il piano di sicurezza e coordinamento) e dell’obbligo di verifica del versamento degli oneri per la sicurezza da parte dell’appaltatore al subappaltatore. In merito ai requisiti soggettivi, viene rimosso il limite dimensionale dell’ambito territoriale (comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti), ammettendo l’attribuzione delle funzioni di Rup in capo al responsabile dell’ufficio tecnico, purché l’importo dei lavori non superi 500.000 euro (artt. 9 e 10);

-       una definizione più analiticadeilivelli di progettazione (in particolare la preliminare e la definitiva) con particolare riferimento alle relazioni tecniche ed agli elaborati, accanto alla facoltà, in capo al responsabile del procedimento, di valutare la necessità di integrare o ridurre, in rapporto alla tipologia dell’intervento, i livelli di definizione ed i contenuti della progettazione salvaguardandone la qualità, anche al fine di una semplificazione dei diversi livelli progettuali (art. 15, comma 3). L’introduzione, all’interno della progettazione esecutiva, di un nuovo documento chiamato “quadro di incidenza della manodopera” che deve indicare il costo del lavoro, destinato ad assumere un rilievo fondamentale ai fini della verifica di congruità dell’offerta presentata dall’impresa (art. 39, comma 3) e la conferma, sancita dall’art. 43, della valenza contrattuale del Capitolato generale;

-       maggiori responsabilitàe garanziedei soggetti incaricati dell’attività di verifica. Diventa, infatti, obbligatorio verificare la congruità del progetto rispetto agli obiettivi e ai prezzi indicati in tutti i livelli di progettazione, ma contestualmente viene ribadito il principio (già richiamato con riferimento all’art. 15, comma 3, per la progettazione) secondo cui il livello di approfondimento delle verifiche può essere semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’opera e, nella stessa ottica di semplificazione, vengono introdotte anche verifiche a campione (art. 54). Le verifiche spettano, a determinate condizioni, direttamente ai tecnici pubblici accreditati (se non coinvolti nella progettazione stessa) o alle società del settore, nonché anche ai liberi professionisti e società di ingegneria con strutture interne separate e certificate. Infine, sono introdotte nuove responsabilità nei confronti del soggetto verificatore per non aver rilevato le lacune progettuali, che prevedono il risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante e l’esclusione per tre anni dalle attività di verifica (artt. 44-59);

-        un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, attraverso norme volte a potenziarne la trasparenza sia attraverso un inasprimento delle sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti delle SOA e delle imprese qualora queste ultime abbiano alterato il gioco della libera concorrenza attraverso l’esibizione di documenti falsi o semplicemente nascondendo condanne subite (artt. 73 e 74), che attraverso la loro immediata entrata in vigore (dal 25 dicembre 2010). Vengono potenziati anche gli strumenti dicontrollo in capo all’Autorità, con la facoltà di sospendere o annullare le attestazioni rilasciate dalle SOA ed anche di revocare l’autorizzazione, in caso di accertate irregolarità, illegittimità e illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni stesse. Vengono, infine, richiesti maggiori requisiti alle SOA, tra i quali l’aumento del capitale sociale a 1.000.000 di euro e la certificazione dei propri bilanci (artt. 60 e segg.);

-       l’individuazione, da parte dell’Autorità, delle informazioni che devono essere riportate nel certificato SOA, ai fini di una maggiore chiarezza del contenuto dello stesso certificato rispetto al curriculum dell’impresa (art. 89);

-        sempre in tema di qualificazione, l’introduzione di due nuove classifiche intermedie nel mercato dei lavori pubblici, la III-bis, fino a 1,5 milioni di euro, e la IV-bis fino a 3,5 milioni di euro, che rendono più facile l’accesso alle piccole e medie imprese. L’inserimento ex novo della categoria OS35 che riguarda la «costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie non invasive», la cd. tecnologia “no-dig” e la rivisitazione dialcune specialistiche già esistenti attraverso il loro sdoppiamento (art. 61 e allegato A);

-        in tema di finanza di progetto, l’individuazione di requisiti del proponente diversi per la proposta rispetto a quelli per l’assegnazione della concessione, nonché delle caratteristiche dell’attività di asseverazione (art. 96);

-        l’inserimento, con gli opportuni adattamenti, della normativa di dettaglio già contenuta nel DM del 27 maggio 2005 sul sistema di qualificazione dei contraenti generali qualificati sulla base di tre classifiche (350, 700 e oltre 700 milioni di euro) e l’estensione dell’istituto di carattere generale dell’avvalimento anche alla figura del contraente generale (artt. 97-104);

-        il consistente ampliamento dellecategorie cd. “superspecialistiche”, ovvero le categorie di opere relative a strutture, impianti e opere generali e speciali caratterizzate da lavorazioni che richiedono un particolare contenuto tecnologico o una rilevante complessità tecnica e che possono essere eseguite solo dalle imprese in possesso della relativa qualificazione e che quindi costringono all’associazione temporanea con le imprese in possesso delle stesse (art. 107);

-        una disciplina dettagliata del nuovo istituto introdotto dal Codice del dialogo competitivo, precisando anche che gli enti appaltanti devono indicare nel bando i requisiti di qualificazione di cui devono essere in possesso gli operatori economici che intendono partecipare al dialogo competitivo (artt. 113 e 114);

-      risolvendo una questione che ha dato luogo a diversi orientamenti giurisprudenziali, viene sancito che il soggetto competente a verificare le offerte anomale nella stazione appaltante è il responsabile del procedimento (art. 121);

-       una disciplina di dettaglio delle forme di garanzie cui sono tenuti gli esecutori di lavori e delle polizze assicurative di cui gli stessi si devono munire (artt. 123-128);

-       la regolamentazione della disciplina della garanzia globale di esecuzione (cd. performance bond) introdotta dalla legge n. 415/1998 (cd. Merloni-ter) la cui applicazione è però differita a decorrere dall’8 giugno 2012. Essa diventa obbligatoria per gli affidamenti a contraente generale di qualunque importo e per gli appalti di progettazione esecutiva e di lavori oltre 75 milioni di euro, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro. Tale tipo di garanzia dovrebbe espletare una essenziale funzione di selezione qualitativa delle imprese, ai fini dell'accesso alle gare, e consentire alle stazioni appaltanti o ai soggetti aggiudicatori di conseguire, in caso di inadempienza grave delle imprese esecutrici, non già il mero risarcimento economico, ma la stessa realizzazione sollecita dell'opera, che costituisce l'obiettivo primario delle stazioni appaltanti e dei soggetti aggiudicatori (artt. 129 e segg.);

-       norme più stringenti per iritardi nei pagamenti recependo, ed estendendoli a tutte le stazioni appaltanti, i contenuti del capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al DM 19 aprile 2000, n. 145 (artt. 142 e segg.);

-       l’ammissione della sospensionedei lavori solo per fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto in caso di difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’esecutore (art. 159);

-       l’introduzione della disciplina di dettaglio dell’appalto integrato sulla base del progetto preliminare con alcune norme che ne delineano il modello di funzionamento (art. 168);

-       il recepimento della circolare del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 871 del 4 agosto 2005 in tema di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, con previsione della compensazione – in aumento o in diminuzione – per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse accantonate per gli imprevisti (art. 171);

-       l’introduzione di una disciplina semplificata per la contabilità e la liquidazione di lavori realizzati in amministrazione diretta fino a 20.000 euro e mediante cottimo fiduciario fino a 40.000 euro (art. 210);

-       in relazione al collaudo, l’ampliamento dell’elenco dei documenti da fornire all’organo di collaudo (art. 217) e un certificato di collaudopiù dettagliato (art. 229), nonché la facoltà della stazione appaltante di non conferire l’incarico di collaudo (per lavori di importo fino a un milione di euro), sostituendolo con un certificato di regolare esecuzione dei lavori (art. 237);

-      per gli interventi sui beni tutelati, l’esplicitazione dei contenuti di dettaglio delle indagini e della documentazione dei diversi livelli di progettazione, tra i quali la scheda tecnica all’interno della progettazione preliminare, al fine di tener conto della specificità dei lavori sui beni culturali (artt.242-246);

-        per le gare per i servizi di architettura e ingegneria, l’introduzione del ricorso esclusivo al criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa e, per contrastare il problema dei cd. maxiribassi, l’introduzione di due meccanismi: la scelta del vincitore deve essere in base alle modalità di calcolo indicate nell’allegato M che dà più peso ai ribassi medi e disincentiva gli sconti eccessivi; i ribassi proposti dai concorrenti debbono avvenire nel rispetto del limite massimo fissato dalla stazione appaltante nel bando di gara (art. 266);

-        l’introduzione, per la prima volta, di una programmazione (facoltativa) anche per gli appalti di forniture e di servizi (art. 271) al fine di garantire, anche in tale settore, una razionale e preventiva organizzazione delle attività, prendendo a riferimento – pur con i necessari adattamenti – la normativa dei lavori pubblici. Anche per tali tipologie di appalti viene istituita la figura del responsabile del procedimento, definendone i compiti e le relative attività, e viene introdotto l’istituto della finanza di progetto con alcune modifiche procedurali, quali la scelta del concessionario mediante gara informale (artt. 273, 274 e 278). Inoltre viene prevista un’articolata disciplina dei nuovi istituti dell’accordo quadro e dell’asta elettronica (artt. 287- 296);

-        l’introduzione di norme specifiche per i settori speciali (il DPR n. 554/1999 si occupava solo dei settori ordinari) che forniscono chiarimenti sulle norme del nuovo Regolamento applicabili anche a tali settori e norme sui requisiti per la qualificazione (artt. 339 e 340), confermando l’impostazione del Codice che ha previsto una disciplina generale per tutti i contratti pubblici e norme specifiche e derogatorie per i settori speciali in ragione della loro peculiarità, al fine di coniugare l’esigenza di tutelare la concorrenza con quella di semplificare le procedure. In merito alla qualificazione, l’unico articolo che la disciplina (art. 340), dispone che la qualificazione venga normata dagli stessi enti aggiudicatori dei settori speciali, non dal sistema SOA, indicando solamente, a titolo esemplificativo, alcuni possibili requisiti di qualificazione il cui comune denominatore è quello di una contestualizzazione all’interno dello specifico settore nel quale opera l’ente aggiudicatore. La specificità dei settori speciali, tuttavia, non può essere utilizzata per restringere in modo ingiustificato la concorrenza stabilendo dei requisiti eccessivamente penalizzanti e, conseguentemente, viene precisato che i requisiti e la durata del periodo rilevante per la loro dimostrazione sono fissati nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

Ambito applicativo

L’art. 1 del Regolamento autodetermina il suo ambito applicativo con specifico riferimento al profilo della ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni.
Viene stabilito che il Regolamento, in quanto recante la disciplina esecutiva e attuativa della materia dei contratti pubblici, si applica integralmente alle amministrazioni e agli enti statali.

Le regioni a statuto ordinario e le altre amministrazioni a esse equiparate sono tenute ad applicare le norme del Regolamento attuative di profili che, ai sensi del Codice dei contratti, rientrano in ambiti riservati alla legislazione esclusiva dello Stato. Si tratta, nella sostanza, della maggior parte degli ambiti, dato che la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni contenuta nell’art. 4 del Codice risulta fortemente a favore del primo.

Si tratta, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Codice, dei profili relativi a: qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento (esclusi i profili di organizzazione amministrativa), criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza sul mercato affidati all’Autorità dei contratti pubblici, progettazione e piani di sicurezza, stipulazione ed esecuzione dei contratti, a eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrativa, contenzioso. Va ricordato che tali ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato sono confermati dalla Corte costituzionale (si segnalano, tra le altre, la sentenza n. 401/2007 e sentenza n. 45/2010) che ha riconosciuto sostanziale legittimità al riparto di competenze operato dal Codice.

Conseguentemente alle Regioni e agli enti ad esse equiparati è applicabile la maggior parte delle disposizioni del Regolamento, mentre esse possono dettare una disciplina diversa unicamente nelle norme riconducibili al profilo dell’organizzazione amministrativa, comprese quelle relative alla nomina e composizione delle commissioni di gara.

Pertanto, le norme regolamentari non applicabili alle Regioni sono quelle relative:
- agli organi del procedimento e alla programmazione;
- alla nomina dei membri della commissione giudicatrice nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e della commissione chiamata a valutare la congruità delle offerte sospette di anomalia;
- alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento relativamente all’affidamento dei servizi di ingegneria;
- alla nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento dei suddetti servizi di ingegneria;
- alla programmazione e agli organi del procedimento relativamente ai contratti da affidare nell’ambito di settori speciali;
- alla programmazione dei contratti relativi alla cooperazione all’estero.

Tuttavia, le norme elencate trovano applicazione anche alle Regioni in via transitoria, cioè fino a quando le medesime Regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal Codice dei contratti (comma 4).

Per quanto riguarda l’ambito applicativo per i contratti delle infrastrutture strategiche il Regolamento precisa, innanzitutto, all’articolo 2, che le norme sulla qualificazione dei contraenti generali si applichino esclusivamente ai contratti relativi alla realizzazione delle infrastrutture strategiche.

Alle infrastrutture strategiche si applicano inoltre una serie di norme del Regolamento quali:
- le norme relative alla tutela dei lavoratori, alla regolarità contributiva e al sito informatico presso l’Osservatorio dei lavori pubblici;
- le norme sul responsabile del procedimento e sulla programmazione;
- le disposizioni sul sistema di qualificazione e sui requisiti per gli esecutori di lavori;
- le disposizioni in tema di sistemi di realizzazione e selezione delle offerte;
- le norme relative alle garanzie e al sistema di garanzia globale;
- le disposizioni in tema di contratto, riguardanti alcune norme relative ai pagamenti e alle penali;
- le norme sui beni del patrimonio culturale qualora tali beni rientrino tra gli interventi relativi alle infrastrutture strategiche;
- le disposizioni relative ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;

- le disposizioni transitorie e le abrogazioni.

È invece demandata agli enti aggiudicatori, che ne devono dare evidenza nel bando di gara, la scelta se applicare agli interventi relativi alle infrastrutture strategiche le norme relative all’esecuzione,alla contabilità e al collaudo dei lavori.

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Entrata in vigore

Ai sensi dell’art. 359, la maggior parte delle disposizioni del regolamento è entrata in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione (8 giugno 2011).
Quindici giorni dopo la pubblicazione, il 25 dicembre 2010, sono invece entrate in vigore le sanzioni per le imprese e per le SOA contenute negli articoli 73 e 74.

Diversi termini temporali sono stati previsti per specifiche norme. Tali termini, nella maggior parte dei casi, sono stati superati. Fanno eccezione le norme relative al termine della possibilità per il contraente generale di dimostrare i requisiti tecnici attraverso le attestazioni SOA nelle classifiche illimitate, in luogo dei certificati dei lavori (31 dicembre 2013) e al termine entro il quale le unità tecniche delle amministrazioni pubbliche possono validare i progetti solo se munite di un sistema di controllo interno (8 giugno 2014), nonché alcune norme contenute nel D.L. 73/2012 (vedi infra).

Le modifiche al Regolamento nel corso della XVI legislatura e l'attuazione di alcune disposizioni
Organismi di attestazione (SOA) e sanzioni

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ha approvato, in data 15 marzo 2011, un  regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle SOA al fine di definire: le modalità di svolgimento della fase istruttoria, i termini di conclusione del procedimento, nonché i criteri di determinazione delle sanzioni pecuniarie e dei periodi di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.

Nella stessa data l'AVCP ha anche emanato la determinazione n. 1 del 2011 con cui ha fornito ulteriori chiarimenti sull'applicazione delle sanzioni amministrative alle SOA previste dall’art. 73 del Regolamento ed alla quale sono allegate le linee guida operative che delineano le fattispecie sanzionabili più rilevanti e ne specificano l'entrata in vigore .

L'art. 73 è stato successivamente novellato dall'art. 20, comma 3, lett. a), del D.L. 5/2012, che ha previsto che la sanzione della sospensione dell’autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, aggiuntiva a quella pecuniaria, siaprevista unicamente per violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell’Autorità, con dolo o colpa grave.

Con la successiva Determinazione 6 aprile 2011, n. 3, l'AVCP ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle imprese previste dall'art. 74 del Regolamento.

In merito alle attività delle SOA, l'AVCP ha inoltre emanato, in data 21 dicembre 2011, un regolamento in materia di procedimento previsto dall’art. 75 del D.P.R. 207/2010 e le rispettive linee guida (contenute nel comunicato alle SOA n. 70/2011).
Si tratta del procedimento finalizzato all’acquisizione, da parte della SOA richiedente, del nulla osta a richiedere la documentazione e gli atti utilizzati da altre SOA per comprovare il possesso dei requisiti per il rilascio dell’attestazione, nonché per le connesse verifiche a carico della SOA richiedente, volte a verificare che l’attestazione oggetto di accertamento sia stata rilasciata in conformità alle disposizioni relative ai requisiti di qualificazione contenute nel D.P.R. 207/2010, e per i consequenziali provvedimenti previsti dal medesimo art. 75.

Requisiti per la qualificazione

Con il comunicato 6 agosto 2011, recante "Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207", l'AVCP ha esaminato in modo dettagliato ognuno dei requisiti (sia di ordine generale che di ordine speciale, disciplinati rispettivamente dagli artt. 78 e 79 del Regolamento) per la qualificazione, individuando per ciascuno di essi le corrette modalità operative cui devono attenersi le imprese in sede di istanza di attestazione e le SOA in sede di verifica degli stessi.

Con l'art. 20, comma 3, lett. b), del D.L. 5/2012, si è invece provveduto alla riscrittura dell’art. 84 del Regolamento, a fini di semplificazione della disciplina relativa alla qualificazione delle imprese che hanno eseguito lavori all’estero, ma con sede legale in Italia.

Modifiche alle disposizioni transitorie sulla qualificazione e sulla garanzia globale

Con l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito dalla L. 106/2011), sono state apportate numerose novelle puntuali al Regolamento. In particolare, la lett. c), n. 2), ha prorogato dal 181° giorno al 366° giorno dall’entrata in vigore del Regolamento (e quindi fino all'8 giugno 2012) i termini contemplati – dal primo e dal secondo periodo del comma 12 dell’art. 357 del Regolamento - per la vigenza delle attestazioni e/o dei relativi importi rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000.
Si ricorda che l’art. 358 ha previsto l’abrogazione, a decorrere dall’8 giugno 2011 (data di entrata in vigore del Regolamento), del D.P.R. 34/2000 (“Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”). Tuttavia l’art. 357 dispone, al comma 12, che le attestazioni rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000 conservano validità fino alla loro naturale scadenza (che di norma è pari a 5 anni, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 34).

Il n. 2-bis) della lett. c) ha previsto che i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 (rilevamenti topografici) di cui all'Allegato A del D.P.R. 34/2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all’allegato A del Regolamento e che le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del D.P.R. n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A al Regolamento.

La lett. c), nn. 3) e 4), non si limita ad adeguare i termini a quelli nuovi previsti al comma 12 (come invece fanno i successivi nn. da 5 a 9), ma integra il disposto dei commi 14 e 15 dell’art. 357 del Regolamento in merito al rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori laddove comprendano lavorazioni della categoria OG 10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione) e OS 35 (Interventi a basso impatto ambientale) di cui all’allegato A del Regolamento che elenca le “Categorie di opere generali e specializzate”.
Si ricorda che la categoria “OS35 - Interventi a basso impatto ambientale” riguarda “la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive” (cd. tecnologia “no-dig”) e comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonché - sulla base della novella recata dalla lett. d-bis) - l’utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.

I termini contemplati dai commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25 dell'art. 357 del Regolamento, prorogati dal comma 15 del D.L. 70/2011, sono stati poi ulteriormente prorogati (fino al 5 dicembre 2012), dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73.
Tale comma 3 non si è tuttavia limitato ad una semplice proroga dei termini, ma a provveduto a riscrivere i commi 12 e 14 dell'art. 357 del Regolamento e ad aggiungervi un comma 12-ter e un comma 14-bis, al fine di disciplinare:

  • la validità delle attestazioni, con riguardo sia alle categorie non variate (per le quali le attestazioni rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000 hanno validità fino alla naturale scadenza, ma dalla data del 5 dicembre 2012 si ha la modifica degli importi per tener conto dei nuovi limiti previsti dal Regolamento) che alle categorie variate. Per tali ultime categorie viene prevista la cessazione della relativa validità dal 546° giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento (cioè fino al 5 dicembre 2012) specificando che essa opera per le imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal Regolamento (lett. a);
  • l'utilizzo delle attestazioni nei casi in cui non si perviene alla riemissione dei certificati di esecuzione lavori. Viene infatti previsto che, in tali casi, le attestazioni relative alle categorie delle opere specializzate OS 12, OS 18, OS 21, OS 2, OS7 e OS8, rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21, OS 2-A, OS 7 (lett. b, che ha introdotto il nuovo comma 12-ter all'art. 357). Viene altresì previsto l'aggiornamento degli importi contenuti nelle attestazioni, a decorrere dal citato termine del 5 dicembre 2012;
  • con riferimento alle categorie variate OS12, OS18, OS21, OS2, OS7 e OS8 ex D.P.R. 34/2000, viene prevista l’utilizzabilità dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS12-A, OS18-A, OS21, OS2-A e OS7, in maniera analoga alla disposizione relativa alle attestazioni recata dal comma 12-ter (lett. c, che ha introdotto il nuovo comma 14-bis all'art. 357).
    In tale caso, diversamente da quanto accade al comma 12-
    ter, viene prevista l’utilizzabilità ai fini della qualificazione anche per la categoria OG11 ex D.P.R. 34/2000, a condizione di attribuire, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentuali indicate dalla norma, alle categorie OS3 (20%), OS28 (40%) e OS30 (40%).

 

Il comma 2 dell’art. 1 del D.L. 73/2012 ha inoltre disposto la proroga di un anno (vale a dire fino all’8 giugno 2013) del termine di entrata in vigoredelle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione recate dalla parte II, titolo VI, capo II, del D.P.R. 207/2010.

La lettera d) del comma 3 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge n. 73 ha aggiunto un comma 21-bis,all’art. 357 del D.P.R. 207/2010, in base al quale, in sede di verifica triennale dell’attestazione SOA, si prevede, in via transitoria fino al 31 dicembre 2012, una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) nella verifica dell’attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall’art. 77, comma 6) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente. Tale termine è stato prorogato di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2013, dall'art. 33-quinquies del D.L. 179/2012.

L’articolo 33-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aggiunto un comma 19-bis all'art. 357 del Regolamento, in base al quale, fino al 31 dicembre 2015, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, per la dimostrazione, da parte dell’impresa, del requisito della cifra d'affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque annidel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

Altre modifiche

Ulteriori disposizioni hanno modificato il Regolamento; tra le più significative si elencano le seguenti.

L'art. 4, comma 15, lett. a), del D.L. 70/2011, ha modificato l’art. 2, comma 1, del Regolamento, inserendovi una nuova lettera b-bis) che dispone l’applicabilità ai contratti relativi alle opere strategiche dell’art. 14 del Regolamento che disciplina il contenuto degli studi di fattibilità.

La successiva lettera a-bis) è invece volta a sopprimere il comma 2 dell’art. 16 del Regolamento ai sensi del quale l'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Le lettere a-ter) e a-quater) hanno il fine di ricomprendere le categorie dei lavori pari a 20 milioni di euro nell’ambito delle quali individuare le strutture preposte alla verifica tecnica dei progetti, mentre la successiva lettera a-quinquies), che sostituisce l’ultimo periodo dell’articolo 92, comma 2 del Regolamento, ha disposto che, nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

La lettera b) del medesimo comma 15limita il divieto di partecipazione al capitale sociale di una SOA, posto in capo ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, solamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori.

La lettera c), n. 1, specifica che resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie di cui al D.P.R. 34/2000.

L’art. 12 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito dalla L. 94/2012), ha introdotto alcune novelle al Regolamento (per la precisione agli artt. 120 e 283) al fine di stabilire che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche debba avvenire in seduta pubblica. Tale disposizione si applica anche alle gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012 (data di entrata in vigore del D.L. 52/2012).

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