Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Francia: legge sulla lotta contro l'assenteismo scolastico

Loi n. 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l?absentéisme scolaire (J.O. del 29 settembre 2010)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022862522&fastPos=1&fastReqId=1614682703&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

 La legge in esame ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’assenteismo scolastico, che negli ultimi dieci anni si è intensificato, divenendo un tema cui è particolarmente attenta la classe politica francese, che ne ha spesso rilevato anche le dannose conseguenze sul piano della crescita dei fenomeni di marginalizzazione sociale e di delinquenza. Il provvedimento dispone essenzialmente alcune modifiche alla procedura di sospensione dei sussidi familiari nel caso di non rispetto dell’obbligo scolastico.

Ai sensi dell’art. L 131-1 del Code de l’éducation l’istruzione è obbligatoria per i cittadini francesi e gli stranieri residenti in Francia che abbiano un’età compresa tra i 6 e i 16 anni.

Il mancato rispetto dell’obbligo scolastico è sottoposto sia a sanzioni penali (art. 227-17 e R 624-7 del Code pénal), che a sanzioni amministrative.

In particolare, con la loi n. 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, è stato istituitoil “contratto di responsabilità genitoriale”, mediante il quale si è inteso responsabilizzare i genitori creando un legame diretto tra l’assegnazione di sussidi familiari e il rispetto dell’obbligo scolastico. In generale, in caso di assenteismo scolastico, di disturbi arrecati al funzionamento dell’istituto scolastico e di ogni altra difficoltà legata alla carenza dell’autorità genitoriale su un determinato alunno, il presidente del Consiglio generale del dipartimento competente è autorizzato a proporre ai genitori o al rappresentante legale del minore un “contratto di responsabilità genitoriale”, che richiama gli obblighi dei titolari dell’autorità e prevede le misure di aiuto e di azione sociale volte a risolvere la situazione (art. L222-4-1 del Code de l’action sociale et des familles, inserito dall’articolo 48 loi n.2006-396). La legge ha inoltre previsto che alla famiglia cui è proposto tale contratto siano sospesi i sussidi familiari relativi al figlio, per un periodo di tre mesi. La sospensione è rinnovabile fino ad un massimo di dodici mesi (art. L552-3 del Code de la sécurité sociale, inseritodall’art. 49 della loi n.2006-396).

La loi n. 2010-1127, che si compone di sette articoli, reca nuove disposizioni nell’ambito della disciplina relativa ai “contratti di responsabilità genitoriale”. Nell’ “Exposée des motifs”che precede la proposta di legge in materia, oltre ad essere rilevato l’aumento dell’assenteismo scolastico, è in particolare notato lo scarso riscorso al dispositivo dei “contratti di responsabilità genitoriale” nei dipartimenti, ad eccezione del caso del dipartimento delle Alpi-Marittime.

L’art. 1 della legge modifica l’art. L131-8 del Code de l’éducation, che riguarda i soggetti coinvolti nel rilevamento dell’assenteismo scolastico di un alunno. Le modifiche riguardano in particolare tre aspetti. In primo luogo l’avviso (avertissement) con cui “l’ispettore di accademia” (ossia il funzionario pubblico del Ministero dell’educazione nazionale, i cui compiti sono disciplinati dagli artt. R241-18 e ss. del Code de l’éducation) comunica ai genitori (o ai rappresentanti legali del minore) l’assenza ingiustificata dello stesso dalle aule scolastiche o la sua assenza senza motivo legittimo per almeno quattro mezze giornate nell’arco di un mese. Nell’avertissement sono comunicate ai genitori non solo le sanzioni penali del mancato obbligo scolastico, come era prima del 2010, ma anche le sanzioni amministrative. Inoltre, sono comunicate, in tale circostanza, anche le misure di “assistenza dei genitori” alle quali essi possono ricorrere per sanare la situazione di non frequentazione della scuola da parte del minore. In secondo luogo, è specificato che “l’ispettore di accademia” possa immediatamente informare il presidente del Consiglio generale del dipartimento competente di eventuali casi di assenteismo scolastico, ai fini di una rapida predisposizione delle misure di assistenza ai genitori dell’alunno inadempiente, come ad esempio la stipulazione di un “contratto di responsabilità genitoriale”. In terzo luogo, nel nuovo articolo L131-8 del Codice dell’educazione sono disciplinati i casi della recidiva di assenteismo scolastico. In particolare è previsto che, se un minore compie, nello stesso anno scolastico, una nuova assenza di almeno quattro mezze giornate in un mese, l’ “ispettore di accademia” può contattare direttamente il direttore dell’organismo che gestisce i sussidi familiari per far sospendere immediatamente il versamento degli stessi. È dunque stabilito che un funzionario pubblico possa autonomamente decidere i casi di sospensione dei pagamenti dei sussidi nei casi di recidiva, senza ottenere l’assenso del presidente del Consiglio generale di dipartimento, in modo tale da rendere la misura sanzionatoria più rapida ed efficace. Sono comunque previste alcune garanzie per i responsabili del minore inadempiente, come ad esempio la possibilità riconosciuta alle famiglie di presentare le proprie osservazioni prima che l’ispettore decida la sospensione dei sussidi.L’art. 2 dispone l’introduzione del nuovo art. L491-3 nel Codice dell’educazione, relativo alla presentazione ai genitori di un alunno del progetto della scuola e del regolamento interno.

Gli altri articoli della legge si limitano a disporre le modifiche da apportare ad altri Codici in seguito alla nuova disciplina disposta nell’art. L131-8 del Codice dell’educazione. L’art. 3 apporta modifiche al Codice della sicurezza sociale, stabilendo le nuove funzioni riconosciute all’ “ispettore di accademia” e al direttore della cassa per i sussidi familiari. L’art. 4 introduce modifiche al Codice dell’azione sociale e delle famiglie, con riferimento ai nuovi ruoli ricoperti dall’ “ispettore di accademia” e dal presidente del Consiglio generale del dipartimento in materia di assenteismo scolastico. È inoltre stabilito nel nuovo art. L222-4-1 di tale Codice che anche i genitori di un alunno possano domandare la stipulazione di un “contratto di responsabilità genitoriale”, prerogativa che era riconosciuta, nella loi n. 2006-396, esclusivamente al presidente del Consiglio generale del dipartimento. L’art. 5 reca alcune modifiche al medesimo Codice relative alla misura di sospensione dei sussidi familiari. L’art. 6 stabilisce che i Consigli di scuola, per le scuole primarie e i Consigli di amministrazione, per gli istituti di istruzione secondaria, presentino una volta all’anno un rapporto d’informazione sull’assenteismo scolastico. L’art. 7 dispone che, entro il 31 dicembre 2011 il Governo presenti al Parlamento un rapporto di valutazione sui dispositivi introdotti per combattere tale fenomeno sulle eventuali proposte di modifiche legislative o regolamentari in materia.