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La struttura della legge di stabilità

La legge di stabilità (ex legge finanziaria) e la legge di bilancio sono i provvedimenti che compongono la manovra triennale di finanza pubblica, recante le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici stabiliti nel Documento di economia e finanza (DEF, ex Decisione di finanza pubblica ed eventualmente aggiornati nella Nota di aggiornamento al medesimo DEF.

Il disegno di legge di stabilità ed il disegno di legge di bilancio, in base al ciclo della programmazione, sono presentati dal Governo alle Camere il 15 ottobre di ogni anno.

Sotto il profilo dei contenuti della legge di stabilità, la nuova disciplina contabile ha introdotto stringenti limiti, portando a regime la disciplina sperimentale per il 2009 introdotta dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e prorogata al 2010 ai sensi del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

Rispetto alla prassi che in passato aveva registrato un sensibile ampliamento dei contenuti delle leggi finanziarie annuali – tanto che diversi commentatori avevano coniato la definizione di legge finanziarie “omnibus” - la legge di stabilità viene configurata, nella nuova disciplina contabile, quale strumento fondamentale di regolazione annuale delle principali grandezze macroeconomiche previste dalla legislazione vigente, finalizzato ad adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi, da cui sono escusi gli intereventi carattere localistico o microsettoriale.

Il proposito del Legislatore è stato di restringere, rispetto alla preesistente legge finanziaria, il contenuto proprio della legge di stabilità, al fine di configurare un sistema che individuasse invece nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica la sede propria di definizione degli interventi, anche di carattere ordinamentale, di attuazione del Programma nazionale di riforma e di rilancio e sviluppo dell'economia, lasciando alla legge di stabilità il compito di definire, nell’ambito della sessione di bilancio, il quadro macroeconomico e le questioni di carattere generale di maggiore rilievo.

La legge di stabilità reca pertanto esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e non può contenere norme di delega ovvero norme recanti interventi di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. Al ridimensionamento del contenuto tradizionale della legge è peraltro corrisposto un ampliamento della portata decisionale del disegno di legge di bilancio, attraverso la previsione della possibilità di rimodulare, entro certi limiti, le risorse inerenti alle missioni e ai programmi di spesa.

Rientrano, invece, nel contenuto tipico della legge di stabilità:

  • il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno del bilancio pluriennale;
  • le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sul quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi con effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce.In relazione alle sole imposte, essa deve indicare altresì le correzioni conseguenti all’andamento dell’inflazione;è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali recata dalla legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale (legge n. 42/2009);
  • gli importi dei fondi speciali, iscritti in bilancio, contenenti le risorse, ripartite per ministeri, destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte di conto capitale;
  • tre distinte tabelle, finalizzate ad indicare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale:
  1. gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, aggregate per programma e per missione, con l’esclusione delle spese obbligatorie;
  2. gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregate per programma e missione, con analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni. Al riguardo, il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale,i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.
  3. gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, aggregate per programma e per missione
  4. l’importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego;
  5. le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge stabilità dalle leggi vigenti;
  6. aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
  7. le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
  8. le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del patto di stabilità interno.

Le disposizioni della legge di stabilità devono, di norma, essere articolate per missione ed indicare il programma cui si riferiscono.

Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata, nonché l’indicazione dei provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio per far fronte agli effetti finanziari derivanti da leggi la cui attuazione sia risultata recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nonché le ulteriori misure correttive da adottare.

Il disegno di legge di stabilità è accompagnato anche da una Relazione tecnico illustrativa, la quale costituisce documento di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche