Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

La Relazione sul federalismo fiscale

E' all'esame delle Camere la Relazione prevista dall'articolo 2 della legge delega n.42 del 2009 sul federalismo fiscale, che riporta il quadro complessivo di finanziamento degli enti locali e reca alcune indicazioni sui rapporti finanziari e su possibili distribuzioni delle risorse tra Stato, regioni ed enti locali, alla luce di quanto prevede la legge n. 42 medesima

Il contenuto e le funzioni della Relazione

L’articolo 2, comma 6, della legge delega sul federalismo fiscale prevede che entro il 30 giugno 2010 il Governo trasmetta alle Camere una relazione concernente:

  • il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali;
  • una ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

La relazione, predisposta dal Governo nel termine suindicato, è stata assegnata alla Commissione parlamentare per l‘attuazione del federalismo fiscale (nonché alle Commissioni bilancio di ciascuna Camera) che ne ha iniziato l’esame (Doc. XXVII, n. 22).

Va rammentato che la legge n. 42 dispone espressamente che tale relazione debba essere trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali. Essa pertanto, in sostanza, ha la funzione di delineare il quadro generale, sia sui dati fiscali che sui possibili percorsi legislativi, nel cui ambito andranno attuati i trasferimenti di autonomia impositiva dallo Stato alle autonomie territoriali previste dalla legge stessa.

L'analisi recata dalla Relazione

Nell’effettuare una ricostruzione normativa della finanza locale in Italia, la Relazione evidenzia il carattere di finanza derivata che connota l’attuale assetto della finanza regionale e locale, le cui entrate, derivano in buona parte da tributi di cui è titolare lo Stato e da trasferimenti dal bilancio centrale. Ciò comporta che i governi locali hanno il potere di spesa ma non il dovere di reperire le corrispondenti risorse mediante imposte. Così esse sono, osserva la Relazione, fiscalmente irresponsabili.

Oltre a tale questione, vengono evidenziate  ulteriori anomalie presenti nel sistema Italia:

  • la proliferazione delle società istituite da parte delle regioni e dei grandi comuni, cui sono stati affidati la gestione di determinati servizi (c.d. esternalizzazione), con conseguente proliferazione di incarichi societari;
  •  il ridotto utilizzo delle risorse da parte delle regioni del Mezzogiorno;
  • l’eccessivo incremento delle prestazioni per invalidità, a seguito del trasferimento delle competenze alle regioni;
  • le perduranti anomalie della sanità, in cui, sebbene l’80% della spesa regionale sia destinata a tale settore, lo Stato continua a ripianare i deficit sanitari di molte regioni;
  • alcune irrazionalità della finanza derivata come ad esempio nel caso della compartecipazione IVA a favore delle regioni la cui aliquota è passata dall’iniziale 25,7% al 44,72% nel 2008 e viene  assegnata sulla base dei consumi ISTAT, senza considerare l’evasione fiscale (per cui, nota il documento, se  in una regione tutte le operazioni IVA avvenissero in “nero”, senza dare alcun gettito, comunque la stessa regione riceverebbe la sua quota di IVA invariata);
  • le anomalie nella contabilità e l'eccessivo numero dei tributi esistenti: su quest’ultimo aspetto viene ricordato che il sistema tributario degli enti territoriali risulta costituito da ben 45 tributi, di cui 18 comunali (13 tributi, 4 addizionali e 1 compartecipazione), 10 provinciali (6 tributi, 1 addizionale, 2 compartecipazioni e 1 devoluzione di gettito) e 17 regionali (11 tasse, 3 addizionali e 3 compartecipazioni).

Nel rammentare l’importanza del primo intervento finora effettuato con l’approvazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 sul c.d. federalismo demaniale , volto ad attribuire i beni ai territori dove questi hanno avuto la loro origine storica e dove hanno la loro ubicazione fisica, allo scopo di valorizzare il patrimonio pubblico, la Relazione prefigura le prossime azioni, che vengono così individuate:

  • individuazione di una metodologia adatta alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali facendo ricorso ai metodi già applicati da tempo per gli studi di settore, e quindi attraverso l’azione operativa del SOSE (Società per gli studi di settore);
  • ricerca di nuovi e puntuali strumenti di verifica che consentano di superare i deficit  informativi esistenti sui costi standard, ipotizzando il ricorso a un nuovo modello di governo responsabile  basato sulla determinazione da parte della Conferenza Stato-Regioni di linee guida per la messa a punto dei costi standard in collaborazione con le Agenzie e le altre strutture specialistiche;
  • attivazione di appositi meccanismi di certificazione, come il c.d. inventario di fine mandato vale a dire una dichiarazione certificata, da parte degli organi di controllo interno, che dovrebbe costituire uno strumento di rendicontazione al termine dell'attività del Presidente della Regione;
  • attribuzione ai comuni,  in una prima fase, della titolarità dei tributi statali inerenti al comparto territoriale ed immobiliare (imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali, IRPEF su immobili, ecc.), determinando, in sostanza, il passaggio dalla finanza derivata a quella propria;
  • istituzione, in una seconda fase, di un unico titolo di prelievo nel quale concentrare gli attuali tributi statali e municipali che a vario titolo e forma insistono sul comparto immobiliare da attivarsi, previa verifica di consenso popolare, su iniziativa dei singoli Comuni. La Relazione specifica che sarebbe comunque esclusa la prima casa, destinata a restare esente dal tributo, con la previsione di una cedolare secca  sugli affitti.

La Relazione sottolinea quindi la necessità di attuare il processo federale garantendo la stabilità finanziaria, in coerenza con i nuovi meccanismi dell'area dell'euro e le nuove regole del patto rafforzato di stabilità e crescita europeo, e conclude affermando che il federalismo fiscale appare l'unico strumento legislativo idoneo a superare le anomalie di funzionamento e le inefficienze di spesa prodotte dall'attuale sistema di fiscalità delle autonomie territoriali.

In merito alle azioni suindicate, si ricorda che in data 8 settembre 2010 è stato assegnato alla Commissione parlamentare per federalismo fiscale lo schema di decreto legislativo - Atto del Governo n. 240 - recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province.