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Temi dell'attività Parlamentare

La promozione della cultura e della lingua italiana all'estero: il quadro normativo vigente

La disciplina dell'attività degli istituti italiani di cultura all'estero e degli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana è posta dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401: le finalità della normativa sono fissate dall’articolo 2, in base al quale “la Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana onde contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza fra i popoli, nel quadro più generale dei rapporti tra il nostro Paese e la comunità degli altri Stati”.

La responsabilità istituzionale per il perseguimento di tali finalità è posta in capo al Ministero degli affari esteri, ferme restando le competenze previste dalle leggi vigenti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le singole Amministrazioni dello Stato.

Occorre segnalare che il recente DPR 19 maggio 2010, n. 95, di riorganizzazione del dicastero, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ha operato una profonda ristrutturazione dell’articolazione del Ministero degli Affari esteri, che ha comportato tra l’altro la soppressione della Direzione generale per la promozione culturale e la creazione di una Direzione generale per la promozione del sistema paese: a norma dell’art. 5, comma 5, la Direzione cura, tra l’altro, “la diffusione della lingua, della cultura, della scienza, della tecnologia e della creatività italiane all’estero, anche attraverso il coordinamento e la gestione della rete degli istituti di cultura e degli addetti scientifici”.

Per quanto concerne le funzioni specifiche del Ministero degli affari esteri, delineate all’art. 3 della legge n. 401/1990, esse consistono anzitutto nella definizione degli accordi sugli scambi culturali con gli altri Stati, e nella cura della loro attuazione. Il Ministero, inoltre, promuove il coordinamento da un lato delle Amministrazioni dello Stato e degli enti e istituzioni pubblici, e dall'altro delle associazioni, fondazioni e privati, al fine della massimizzazione della promozione culturale dell'Italia all'estero. Il Ministero provvede altresì all'istituzione ed eventuale soppressione degli Istituti italiani di cultura all'estero, la cui attività è sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza nell'Amministrazione degli Affari esteri tramite le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari.

La Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all’estero

Per quanto concerne gli obiettivi e gli indirizzi della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, essi sono definiti dal Ministero degli Affari esteri, sentita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero (vedi infra), alla quale compete anche esaminare in sede consultiva i progetti proposti in materia di diffusione della cultura italiana all'estero da associazioni, fondazioni e privati.

Il Ministero degli Affari esteri, infine, cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nel suo complesso, avvalendosi delle informazioni che al riguardo le Amministrazioni statali, nonché gli enti ed istituzioni pubblici sono tenuti a trasmettere – uguale obbligo è posto in capo ad associazioni, fondazioni e privati; e presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta per la diffusione della cultura italiana all'estero, congiuntamente al rapporto predisposto dalla citata Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero (L’ultima relazione, riferita all’anno 2009, è stata trasmessa al Parlamento il 18 gennaio 2011 - Doc. LXXX, n. 3).

La Commissione – il cui assetto è disciplinato dagli artt. 4 e 5 della legge n. 401/1990 - è istituita presso il Ministero degli Affari esteri, con diverse funzioni, tra le quali:

a) proporre gli indirizzi generali della promozione e diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana e dello sviluppo della cooperazione culturale internazionale;

b) esprimere pareri - come si è visto - sugli obiettivi programmatici in materia del Ministero degli Affari esteri, di altre Amministrazioni statali, di Regioni ed enti pubblici vari, come anche su iniziative proposte da associazioni, fondazioni e privati, ed eventualmente sulle convenzioni da questi stipulate con il MAE;

c) formulare proposte di iniziativa su specifici settori di attività o particolari aree geografiche, soprattutto quelle con forte presenza di comunità italiane all'estero;

d) formulare indicazioni programmatiche per cooperare alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti italiani di cultura all'estero (vedi infra);

e) predisporre annualmente un rapporto sulla propria attività, da trasmettere al Ministro degli Affari Esteri che, come già accennato, lo acclude alla relazione annuale da presentare in Parlamento.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro degli Affari esteri per una durata triennale: il Ministro - o un Sottosegretario da lui delegato - la presiede, mentre i restanti componenti della Commissione sono assortiti tra eminenti personalità del mondo culturale e scientifico, rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero nonché della Conferenza permanente Stato-Regioni, alti funzionari ministeriali competenti, nei vari Dicasteri, per le attività di promozione culturale. Nella Commissione siedono inoltre un rappresentante della Rai e il presidente della Società Dante Alighieri, ovvero un suo delegato.

Gli Istituti italiani di cultura all’estero

La legge n. 401/1990, all’art. 7, prevede che gli Istituti italiani di cultura all'estero siano istituiti nelle capitali e nelle principali città degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche: come sopra richiamato, gli Istituti sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro degli Affari Esteri, e nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero. Pur sottoposti alla funzioni di vigilanza dell'Amministrazione degli affari esteri, gli Istituti godono di autonomia operativa e finanziaria, con controllo consuntivo della Corte dei conti sui bilanci annuali.

Un regolamento emanato con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione pubblica, detta i criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti - si tratta in effetti del D.M. 27 aprile 1995, n. 392, che reca il regolamento sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero.

Tale regolamento prevede tra l'altro l'obbligo per gli Istituti di trasmettere annualmente al Ministero degli Affari esteri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite la Rappresentanza diplomatica o l’Ufficio consolare territorialmente competente, il conto consuntivo, con acclusa una relazione sulle attività poste in essere.

La dotazione finanziaria di ciascun Istituto è stabilita dal Ministro degli Affari Esteri mediante ripartizione dell'apposito stanziamento di bilancio annuale. Gli Istituti di cultura, in vista di specifiche attività o settori di studio e ricerca, incluse quelle relative all'insegnamento della lingua italiana, possono creare proprie sezioni distaccate a valere sui fondi già stanziati per l'Istituto fondatore: ciò è tuttavia possibile agli Istituti solo dopo l'autorizzazione del Ministro degli Affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'autorità diplomatica competente per territorio. La gestione finanziaria e patrimoniale delle sezioni distaccate è responsabilità dei Direttori degli Istituti fondatori.

Presso ogni Istituto di cultura è istituito un fondo scorta per i pagamenti e le spese necessarie al funzionamento dell'Istituto medesimo, il cui iniziale ammontare è stabilito con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che valutano le esigenze dei vari Istituti anche sulla base dei consuntivi degli anni precedenti. Il citato regolamento adottato con D.M 27 aprile 1995, n. 392, disciplina anche le modalità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli Istituti.

Ai sensi dell’art. 8 della richiamata legge n. 401/1990, tra le principali funzioni degli Istituti italiani di cultura all'estero figurano:

a) stabilire contatti con le istituzioni e personalità del mondo culturale e scientifico del paese ospitante, favorendo tutte le iniziative volte alla conoscenza della cultura italiana e alla collaborazione culturale e scientifica, fornendo anche le relative documentazioni e informazioni;

b) promuovere iniziative, manifestazioni culturali e mostre; sostenere iniziative per lo sviluppo culturale della comunità italiane all'estero, onde agevolare tanto la loro integrazione nel paese ospitante quanto il legame culturale con la madrepatria;

c) assicurare collaborazione a studiosi e studenti italiani nelle loro attività di ricerca e studio all’estero;

d) favorire iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, anche mediante la collaborazione dei lettori di italiano nelle università del paese ospitante.

È prevista la possibilità (art. 9) di istituire Comitati di collaborazione culturale presso gli Istituti, che contribuiscano alle loro attività - i Direttori degli Istituti formulano le proposte di costituzione dei Comitati e di nomina dei loro componenti, e le sottopongono all'approvazione delle autorità diplomatiche italiane territorialmente competenti. Dei Comitati possono essere chiamati a far parte a titolo onorifico sia esponenti dei paesi ospitanti particolarmente interessati ed esperti nella cultura italiana, sia qualificati esponenti delle comunità italiane in loco.

I Direttori degli Istituti (art. 14) sono nominati, di norma fra il personale direttivo dell'area della promozione culturale, ed acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro degli Affari Esteri, che tiene conto, anche in vista della destinazione geografica, delle competenze relative all'area di riferimento e delle aspirazioni espresse dall'interessato. La funzione di Direttore può essere anche conferita, soprattutto in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale e provata competenza in ordine all'organizzazione della promozione culturale (art. 14, comma 6).

Al Direttore competono importanti funzioni (art. 15) come quella di rappresentare l'Istituto, mantenerne i rapporti con l'esterno e recare la responsabilità delle attività da esso svolte, che il Direttore programma e coordina sottostando alle funzioni di indirizzo e vigilanza in capo al Ministero degli Affari esteri.

In particolare, il Direttore di ciascun Istituto mantiene i rapporti con le autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, predispone annualmente il programma di attività e dà impulso alle relative iniziative e manifestazioni, si incarica di assicurare adeguate iniziative linguistiche e culturali in riferimento alle comunità italiane in loco, provvede all'organizzazione dei servizi e del personale nonché alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto di competenza, predispone un rapporto annuale sull'attività svolta che verrà inoltrato tramite la Rappresentanza diplomatica o l’Ufficio consolare competente, predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre annualmente al Ministero degli Affari Esteri sempre tramite le competenti autorità diplomatiche.

È previsto altresì che gli organi centrali ed i vari Istituti di cultura possano stipulare convenzioni, nel caso si richiedano specifiche competenze non reperibili presso il personale di ruolo, per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti: ciò potrà avvenire solo per il tempo necessario allo svolgimento di tali attività e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

 

La Società Dante Alighieri e la promozione della lingua italiana all’estero

Per quanto riguarda la promozione della lingua italiana all’estero, un ruolo centrale è quello rivestito dalla Società Dante Alighieri (SDA), sorta nel 1889 per iniziativa di un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè Carducci, ed eretta in Ente morale con Regio decreto del 18 luglio 1893, n. 347. Con il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186) è stata assimilata, per struttura e finalità, alle ONLUS.

La missione istituzionale della SDA è la valorizzazione, promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana, e per il conseguimento di queste finalità, la Società si avvale dell’opera di oltre 500 Comitati, dei quali più di 400 attivi all’estero nei cinque continenti.

In Italia sono presenti 95 Comitati distribuiti in quasi tutte le province, attraverso i quali la SDA partecipa alle attività intese ad accrescere e ampliare la cultura della nazione e promuove ogni manifestazione rivolta a illustrare l’importanza della diffusione della lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani.

Per mezzo delle 423 sedi estere, diffuse in oltre 60 Stati, la Dante Alighieri istruisce e cura circa 5.900 corsi di lingua e cultura italiane a cui sono iscritti più di 200.000 soci studenti; la Società, inoltre, opera per assicurare la presenza del libro italiano in tutto il mondo attraverso la costituzione e l’aggiornamento di oltre 300 biblioteche con una dotazione libraria di oltre 500.000 volumi di vario genere.

Con riguardo all’attività didattica, in base alla convenzione del 4 novembre 1993, n. 1903 con il Ministero degli Affari esteri, la Società Dante Alighieri opera, tra l’altro, per la certificazione dell’italiano di qualità con un proprio progetto certificato, denominato PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri). La certificazione è riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come titolo per l’immatricolazione universitaria a condizioni agevolate per gli studenti stranieri.

Il PLIDA attesta la competenza in italiano come lingua straniera secondo una scala di sei livelli rappresentativi di altrettante fasi del percorso di apprendimento della lingua e corrispondenti a quelli stabiliti dal Consiglio d’Europa. Vengono altresì rilasciate due ulteriori certificazioni: PLIDA Juniores, concepita per gli adolescenti, e PLIDA commerciale, destinata alla valutazione di specifiche competenze linguistico-settoriali. Un’ulteriore attività del PLIDA consiste nell’organizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti di italiano a stranieri.

A fronte, inoltre, della crescente domanda di conoscenza della lingua italiana da parte della popolazione immigrata, la Società Dante Alighieri, accanto ad altre istituzioni con competenza specifica nel settore - in primis la Caritas - ha in corso di progettazione iniziative volte ad agevolare l’inserimento degli stranieri nella società e nel mondo professionale italiano. Tali iniziative fanno seguito ai progetti pilota già realizzati dalla SDA in ordine all’insegnamento della lingua italiana nei Paesi di provenienza di notevoli flussi migratori, quali Tunisia, Moldavia e Sri Lanka.