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dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

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Temi dell'attività Parlamentare

Disciplina del patto di stabilità delle regioni e delle province autonome per il 2013

La legge di stabilità 2013 (L.228/2012, articolo 1, commi 448-472) ha riscritto le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto di stabilità, definita competenza eurocompatibile, nonché di adeguare la normativa all'incremento di risparmio richiesto alle regioni e alle province autonome dal decreto legge 95/2012 come modificato dai commi 117 e 118 dell'articolo unico della medesima legge di stabilità 2013. Le disposizioni, che si applicano agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, riguardano:

  • le regole e la definizione degli obiettivi per le regioni a statuto ordinario (commi 449-450 e 468, 470);
  • la definizione di competenza eurocompatibile (comma 451);
  • le esclusioni di determinate categorie di spese dal computo finale (commi 452-453);
  • le regole e la definizione degli obiettivi per le regioni a statuto speciale e le province autonome (commi 454-459 e 469);
  • le regole per il monitoraggio degli adempimenti (commi 460, 461, 466, 467 e 471);
  • le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità e le misure antielusive (commi 462-465 e 472).
    Regioni a statuto ordinario

    Per le regioni a statuto ordinario il comma 449 definisce il tetto massimo di spese finali che non può essere superato dal comparto nel suo complesso; questo è pari a:

    • 20.090 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,
    • 20.040 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

    L'importo degli obiettivi è stato determinato calcolando il tetto di competenza mista delle regioni a statuto ordinario, secondo i dati relativi ai rendiconti 2011 trasmessi dalle regioni stesse alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. 135/2009) e sottraendo a questa somma i risparmi richiesti alle regioni dal 2012 al 2016. Sono perciò compresi i risparmi disposti dal D.L. 95/2012 e dall'articolo 1, commi 117 e 118 della legge di stabilità 2013, pari complessivamente a 2.000 milioni di euro nel 2013 e nel 2014 e a 2.050 milioni di euro nel 2015 e nel 2016.

    La disciplina relativa agli esercizi precedenti, fissava gli obiettivi del patto di stabilità indicando la misura del risparmio da realizzare in relazione al complesso delle spese finali sia in termini di competenza, sia in termini di cassa. Per l'esercizio 2012, la misura è fissata per ciascuna regione nella tabella inserita ai commi 2 (per la competenza) e al comma 3 (per la cassa) dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012 (legge 183/2011).

    La disciplina in esame, invece, fissa un tetto alle spese complessive e introduce, al posto della cassa, una diversa modalità di calcolo dell'insieme da considerare, definita competenza eurocompatibile (o saldo eurocompatibile). Il nuovo tetto di spesa è stato definito in collaborazione con l'ISTAT, al fine di garantire, in coerenza con le elaborazioni sull'indebitamento netto delle regioni secondo il sistema SEC '95 (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali), l'efficacia del patto di stabilità in termini di indebitamento netto.

    Il comma 451, specifica quali sono le voci che costituiscono la competenzaeurocompatibile:

    • a) gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
    • b) i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
    • c) i pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

    Il comma 450 dispone inoltre che il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo fissato dal comma 449 di competenza eurocompatibile.

    In relazione a ciascun esercizio, in sede di Conferenza Stato-Regioni si dovrà provvedere alla ripartizione della cifra complessiva tra le regioni, al fine di individuare qual è, per ciascuna regione, il tetto massimo di spesa. La norma (ancora il comma 449) fissa il termine per l'accordo al 31 gennaio di ciascun anno, l'accordo dovrà essere recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella ripartizione si potrà tener conto di quanto disposto in merito alla redistribuzione della manovra sulla base di criteri di virtuosità degli enti dal comma 2 dell'articolo 20 del D.L. 98/2011 (come modificato dal comma 428 dell'articolo unico della legge di stabilità in esame). In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni, il decreto è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013. In questo caso il criterio di ripartizione è l'incidenza percentuale della spesa di ciascuna regione, calcolata sulla base dei rendiconti 2011 trasmessi alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. 135/2009, modificato dal comma 467 delle norme in esame, vedi infra) nonché sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.

    Il comma 468 modifica i termini per la definizione dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del complesso dei tagli disposti dall'articolo 16, comma 2, del D.L. 95/2012 dal 30 settembre 2012 al 31 gennaio di ciascun anno, in coerenza con quanto disposto dal comma 449 sopra descritto. Conseguentemente, il termine per l'emanazione del decreto in caso di mancato accordo è spostato dal 15 ottobre 2012 al 15 febbraio di ciascun anno.

    Per il 2013 è stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni il 24 gennaio 2013. L'accordo, non ancora recepito con Decreto ministeriale, reca la distribuzione tra le regioni sia dell'obiettivo del patto, pari a complessivi 20.090 milioni di euro, sia l'ammontare dei tagli disposti dall'art. 16, comma 2, del D.L 95/2012 pari a 1.000 milioni di euro.

    Il comma 470, infine, dispone l'abrogazione di alcune norme contenute nell'articolo 32 della legge di stabilità 2012. In particolare sono abrogati:

    • il comma 6, che reca un criterio per il calcolo per le spese classificate – nella classificazione funzionale - come “Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali”, che non è stato applicato in quanto non è stato emanato il DPCM che avrebbe dovuto dettare la disciplina specifica;
    • i commi da 7 a 9 che recano disposizioni concernenti la differenziazione degli obiettivi in base alla virtuosità dell'ente, disposizioni ora superate da quanto disposto dal comma 428 della legge di stabilità 2013;
    • il comma 20 che prevedeva una certificazione aggiuntiva rispetto a quelle previste dalle regole per il monitoraggio degli adempimenti.
    Esclusione di tipologie di spese

    Le tipologie di spese escluse dal computo ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità sono elencate al comma 4 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, con le limitate modifiche apportate dal comma 452 dell'unico articolo della legge di stabilità 2013, che, al comma 453, abroga ogni altra disposizione che esclude altre tipologie di spesa.

    Dal computo delle spese da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità, sono escluse:

    • a) le spese per la sanità, soggette a disciplina specifica;
    • b) le spese per la concessione di crediti;
    • c) le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati dall’Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari. L’esclusione riguarda la sola parte di finanziamento europeo, restano pertanto computate nella base di calcolo e nei risultati del Patto di stabilità interno le spese relative alle quote di finanziamento statale e regionale;
    • d) ed e) le spese relative ai beni trasferiti alle regioni e a fondi immobiliari ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85/2010 sul federalismo demaniale;
    • la lettera f) – ora soppressa dalla legge di stabilità 2013 – escludeva i pagamenti effettuati a favore di enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;
    • g) le spese concernenti il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi, il censimento delle istituzioni non-profit, nonché il 6° censimento dell’agricoltura, come previsto dal comma 3 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 78/2010;
    • h) le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza in caso di calamità naturali, di cui alla legge 225/92, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della medesima legge 225, vale a dire dagli aumenti che il Presidente della Regione è autorizzato a deliberare, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione;
    • i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale - ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 68/2011, acquisite in apposito capitolo di bilancio;
    • l) le spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale e ferroviario, istituito dal comma 3 dell'articolo 21 del D.L. 98/2011 ed espressamente sottratte alle regole del patto dalla stessa norma, nel limite (posto dalla legge di stabilità 2013) di 1.600 milioni di euro;
    • m) per gli anni 2013 e 2014, le spese per investimenti infrastrutturali di cui al comma 1, dell'articolo 5, del D.L. 138/2011; si tratta degli investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico;
    • la lettera n) – ora soppressa dalla legge di stabilità 2013, prevedeva conseguentemente con quanto disposto dall'articolo 5-bis del D.L. 138/2011, l'esclusione, per le sole regioni ricomprese nell’Obiettivo convergenza, delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse provenienti da cofinanziamenti di programmi comunitari non utilizzate. La disposizione era già stata censurata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 2012, che ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale per lesione dell'autonomia finanziaria regionale e per violazione del principio secondo cui gli interventi perequativi e solidali devono garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per l'esercizio delle normali funzioni e tali risorse devono provenire dallo Stato. La deroga ai vincoli del patto di stabilità in favore delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con conseguente redistribuzione dei maggiori oneri tra lo Stato e le restanti Regioni per effetto della clausola di invarianza dei tetti, comporta infatti un aggravio del bilancio delle altre regioni e una rimodulazione più onerosa dei rispettivi patti di stabilità. In sostanza interventi diretti a rimuovere gli squilibri economici devono seguire le modalità fissate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
    • n-bis) le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nel limite di 1 miliardo di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014. In assenza dell'emanazione del decreto ministeriale richiamato dalla precedente lettera n) – questa specifica deroga è stata introdotta dall'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 201/2011. Il citato articolo 3 ha inoltre posto la compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a valere sulle risorse di un apposito “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo”, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, con una dotazione in termini di sola cassa di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 (commi 2 e 3). Il Ministro per la Coesione territoriale ha reso noto[1] il Decreto ministeriale (15 marzo 2012) relativo alla ripartizione del Fondo di compensazione, sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013 (come stabilito dal comma 2 del citato art. 3). Per ciascuna regione e provincia autonoma è indicato il limite di spesa entro cui può operare la deroga, a patto che le spese siano effettivamente sostenute a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari;
    • n-ter) le spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque. Questa deroga è stata introdotta dall'articolo 12, comma 11, del decreto legge 16/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 44/2012). L'esclusione opera nei limiti dell’ammontare delle entrate riscosse dalla regione Campania entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, per un ammontare massimo pari a 60 milioni di euro annui e delle risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto del termovalorizzatore;
    • n-quater) (aggiunta dalla legge di stabilità 2013) limitatamente al 2013, sono escluse le spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni per il finanziamento delle scuole non statali, ai sensi del comma 263 della legge di stabilità 2013. La norma reca un’autorizzazione di spesa di 223 milioni di euro per il 2013, a favore delle scuole non statali; il contributo è attribuito alle regioni, in virtù della competenza amministrativa loro attribuita dall'art. 138, co. 1, lett. e), del D.lgs. 112/1998, relativa ai contributi alle scuole non statali.
    Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano

    Per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, gli obiettivi di risparmio sono definiti dal comma 454 dell'unico articolo della legge di stabilità 2013. Le norme confermano la necessità, per ciascun ente, di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, l'obiettivo specifico, al pari delle regioni a statuto ordinario, in termini di competenza eurocompatibile e competenza finanziaria.

    Questo verrà calcolato sottraendo alle spese finali 2011 (sempre in termini di competenza eurocompatibile) le seguenti voci:

    • gli importi indicati per il 2013 nella tabella inserita nel comma 10 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, per complessivi 2.500 milioni di euro;
    • il contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche) vale a dire la 'riserva all'erario' del maggior gettito derivante dall'aumento dell'addizionale IRPEF, disposta dal comma 1 del medesimo articolo 28, per complessivi 920 milioni di euro. Secondo quanto disposto dalla norma citata, a decorrere dal 2012, le autonomie speciali devono versare all'erario, 860 milioni di euro annui e le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le due Province autonome di Trento e di Bolzano anche 60 milioni di euro annui da parte dei comuni ricadenti nei propri territori. Per le modalità applicative del concorso degli enti alla finanza pubblica il comma 3 dell'articolo 28 fa riferimento alle procedure 'concordate' stabilite dall'articolo 27 della legge 42/2009; tuttavia, fino all'emanazione delle norme di attuazione, il risparmio di 920 milioni di euro dovrà essere realizzato attraverso un accantonamento di quote di compartecipazioni ai tributi erariali spettanti a ciascuna autonomia; la ripartizione di questa cifra tra le autonomie speciali verrà fatta in proporzione alla media degli impegni finali di ciascun ente, nel triennio 2007-2009. Successivamente l'articolo 35, commi 4-5, del decreto legge 1/2012 (convertito con la legge 27/2012) ha inoltre disposto la riserva all'erario delle maggiori entrate ottenute nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dall'incremento dell'accisa sull'energia elettrica. Il comma 4 esplicita la finalizzazione della riserva all'erario, disponendo un aumento del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome (di cui dell'articolo 28, comma 3, del D.L. 201/2011) di, esattamente, 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Si ricorda infine che il D.L 16/2012 all'articolo 4, commi 10-11, sopprime l'imposta sul consumo dell'energia elettrica nei comuni e nelle province dei territori delle regioni a statuto speciale ed impone alle stesse regioni di reintegrare agli enti locali il mancato gettito, . Conseguentemente riduce il contributo agli obiettivi di finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale ai sensi del D.L. 201/2011, dell'importo corrispondente al mancato gettito stimato pari a 180 milioni di euro per il 2012 e pari a 239 milioni annui dal 2013;
    • degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione delle norme recate dal D.L. 95/2012. Il decreto, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16, deve stabilire, previo accordo in Conferenza Stato-Regione, la quota da accantonare annualmente a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi erariali, per ciascuna autonomia speciale. Per il 2012 ha disposto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 novembre 2012;
    • degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

    Analogamente a quanto stabilito per le regioni a statuto ordinario, il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascun ente non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio come sopra illustrato.

    Il comma 455 disciplina separatamente il patto di stabilità per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano, a seguito dell'inserimento della disciplina generale del patto nell'articolo 79 del DPR 670/1972 (statuto speciale della regione) come modificato dai commi 106-125 dell'articolo 2 della legge legge finanziaria 2010 al fine di adeguarlo agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale dall’articolo 27 della legge 42/2009, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Per questi enti gli obiettivi di risparmio sono calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché sul complesso delle spese in termini di competenza eurocompatibile, per il resto la disciplina ricalca quella comune alle altre regioni a statuto speciale. L'accordo sul patto di stabilità per questi enti dovrà perciò determinare il saldo programmatico in termini di competenza mista. A tal fine il saldo programmatico del 2011 dovrà essere aumentato delle medesime voci illustrate sopra al comma 454, che costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.

    Le norme recate dai commi 454 e 455, prevedono per tutti gli enti che la proposta di accordo venga presentata al Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno. Nel caso non venga raggiunto l'accordo entro il 31 luglio, il comma 456 dispone che si applicano le modalità di calcolo definite al comma 454 per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna e al comma 455 per la regione Trentino Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano. A tale proposito si segnala che il comma 12-bis dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, inserito dal decreto legge 95/20123 (articolo 16, comma 4) disciplina gli obiettivi di risparmio nel caso in cui l'accordo previsto dalla legge non venga raggiunto entro il 31 luglio. In questo caso gli obiettivi di risparmio della regione, o della provincia autonoma, sono calcolati applicando agli obiettivi definiti nell’ultimo accordo, le ulteriori riduzioni indicate nella norma.

    I commi 457-459 recano disposizioni presenti anche nella disciplina contenuta nell'articolo 32 della legge di stabilità 2012:

    • il comma 457 dispone che la regione a statuto speciale che esercita in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, definisce la disciplina del patto di stabilità per gli enti locali dei rispettivi territori; qualora la regione non provveda, si applicano le regole generali. Si ricorda a tale riguardo che tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione (o la provincia autonoma) a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.
    • il comma 458 precisa che l'attuazione dei commi 454, 455 (definizione degli obiettivi per le autonomie speciali) e 457 (patto di stabilità per gli enti locali dei rispettivi territori) avviene nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;
    • il comma 459, riproponendo anch'esso una norma già contenuta nella disciplina vigente, dispone che la regione attui ulteriori forme di risparmio da ottenere attraverso l’assunzione di funzioni statali e quindi il trasferimento dei relativi oneri; l’individuazione delle funzioni, le modalità ed l’entità dei risparmi dovranno essere disciplinati da norme di attuazione dello statuto speciale.

    Il comma 469, infine, modifica i termini per la definizione dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione tra le regioni a statuto speciale e le province autonome del complesso dei tagli disposti dall'articolo 16, comma 3, del D.L. 95/2012 dal 30 settembre 2012, al 31 gennaio di ciascun anno Conseguentemente, il termine per l'emanazione del decreto in caso di mancato accordo è spostato dal 15 ottobre 2012 al 15 febbraio di ciascun anno.