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Temi dell'attività Parlamentare

Imposta municipale (IMU)

L’articolo 13 del D. L. 201 del 2012 ha anticipato al 2012 l’applicazione dell’imposta municipale (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

Applicazione dell'Imposta municipale propria

Si prevede (articolo 13, comma 1) un periodo di applicazione sperimentale dell’imposta, a decorrere dal 2012 e fino al 2014 in tutti i comuni del territorio nazionale, secondo la disciplina generale recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 (come successivamente modificato nel tempo). L’applicazione a regime dell'imposta municipale propria è invece fissata al 2015.

L'IMU nel sistema del federalismo fiscale municipale

Gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 hanno istituito l’imposta municipale propria. Il provvedimento ne fissava la decorrenza dal 2014, attribuendo il relativo gettito ai Comuni dalla medesima data. Nel quadro del federalismo, l’IMU è volta a sostituire, per la componente immobiliare, le seguenti forme di prelievo:

  • l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali (regionale e comunale) dovute sui redditi fondiari, con riferimento ai beni non locati;
  • l’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Continuano ad essere assoggettati ad imposta sui redditi:

  • il reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986);
  • i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la “cedolare secca”;
  • i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario (ai sensi dell’articolo 43 del TUIR);
  • i redditi provenienti dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.

 Presupposto dell’imposta (articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 23/2011) è il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale. Sono (articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011) soggetti passivi dell’imposta municipale:

  • il proprietario o il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) di immobili. Sono considerati immobili anche i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing, se l’immobile - anche da costruire o in corso di costruzione – è concesso in locazione finanziaria.

 La base imponibile (articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 23/2011) corrisponde al valore dell’immobile determinato secondo i criteri validi per il calcolo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), a mente dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992: il valore è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto tra le rendite catastali rivalutate del 5% (ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge n. 662/1996) e uno dei coefficienti determinati dal D.M. 14 dicembre 1991: 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.; 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi,laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1; 50 per i fabbricati del gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e della categoria A/10 (uffici e studi privati); 34 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi e botteghe).

L’aliquota di base, stabilita a livello nazionale, (articolo 8, comma 5) è fissata nella misura dello 0,76 per cento e può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai comuni è concessa la facoltà di modificare, con deliberazione consiliare adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, in aumento o in diminuzione, l’aliquota fissata a livello nazionale, nelle seguenti misure:

  • fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali per l’imposta municipale applicata al possesso di immobili non locati;
  • fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali per l’IMU applicata agli immobili locati.

Nel caso di mancata emanazione della delibera comunale, si applicano le aliquote ordinarie: 0,76 per cento, per gli immobili non locati che non costituiscono abitazione principale; per gli immobili locati, ai sensi del successivo comma 6, un’aliquota ridotta alla metà (0,38 per cento).

Quanto alle riduzioni ed esenzioni, è previsto che l’imposta non si applichi (articolo 8, comma 3) sugli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze. I commi 6 e 7 dell’articolo 8 disciplinano alcune ipotesi in cui l’aliquota è ridotta. L’articolo 9, comma 8, reca le ulteriori esenzioni, richiamando la disciplina relativa all’ICI. In particolare, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono inoltre richiamate molte delle esenzioni ICI disciplinate dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992. Rispetto alla disciplina ICI, sono esclusi dall’esenzione e dunque assoggettati a IMU i fabbricati i quali, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività medesime (articolo 7, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 504/1992).

L'IMU applicabile dal 2012: il presupposto d'imposta

Il comma 2 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 fissa il presupposto dell’imposta municipale propria nel possesso di immobili – ossia di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992) - compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

 Ai sensi dell’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 504/1992, per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (generali o attuativi) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La circolare 3/DF chiarisce che tale definizione è da completarsi alla luce dell’articolo 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, ai sensi del quale è fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’esito dell’iter procedurale presso la regione o dall’adozione di strumenti attuativi.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti alla previdenza agricola (si veda in merito il paragrafo sui terreni agricoli), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base a tali criteri.

Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) e le attività ad esse connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

 Il paragrafo 2 della circolare n. 3 del Dipartimento delle finanze del MEF del 18 maggio 2012 precisa che il presupposto impositivo dell’IMU include qualsiasi immobile, dunque anche i terreni incolti; chiarisce inoltre che, in tal caso, il richiamo al D.Lgs. n. 504 del 1992 è inteso al solo scopo di mantenere a fini IMU le definizioni già utilizzate a fini ICI.

 Per “abitazione principale” del contribuente si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per effetto delle modifiche operate dall’articolo 4, comma 5 del D.L. 16/2012, ove i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Si rileva, in merito, che il Dipartimento delle finanze del MEF ha chiarito (nelle linee guida per la predisposizione dei regolamenti comunali IMU pubblicati a luglio 2012) che la disciplina individua quale abitazione principale solo l’immobile in cui le due condizioni della residenza anagrafica e della dimora abituale da parte del soggetto passivo sussistano contemporaneamente, in ciò innovando rispetto alla precedente definizione prevista per l’imposta comunale sugli immobili (ICI), in base alla quale l’abitazione principale coincideva con la residenza anagrafica “salvo prova contraria”.

 Di conseguenza, le agevolazioni “prima casa” (aliquota ridotta e detrazione) sono collegate dal legislatore al possessore e al suo nucleo familiare, unificando il concetto di dimora abituale e residenza anagrafica.

La richiamata circolare chiarisce anche che, nell’ipotesi in cui un figlio dimori e risieda anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, egli costituisce un nuovo nucleo familiare. Ovviamene il genitore perde il diritto alla maggiorazione della detrazione. Inoltre, se nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi.

Viene altresì specificato che il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative

Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell’abitazione principale, la richiamata circolare chiarisce che il contribuente può considerare come pertinenza solo un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale indicata dall’articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 (C/2: magazzini, cantine e soffitte; C/6: stalle, rimesse, autorimesse; C/7: tettoie), fino ad un massimo di tre pertinenze, ivi inclusa quella iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.

Base imponibile

Base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile.

In relazione alla base imponibile dei fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto e delle aree fabbricabili viene richiamata la disciplina ICI (articolo 5, commi 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992).

 In particolare, l’articolo 5, comma 3 prevede che, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione) dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti (da ultimo, aggiornati con D.M. 14 marzo 2011).

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Si deve aver riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (articolo 5, comma 5).

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (successivo comma 6).

 Il valore dei fabbricati e dei terreni agricoli si determina, invece, secondo quanto previsto nei commi 4 e 5 dell’articolo 13.

Rispetto alla disciplina ICI, sono aumentati i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali. Inoltre, sono le stesse disposizioni di rango primario a determinare la misura dei predetti coefficienti; l’articolo 5 del D.Lgs. 504/1992 ne demanda invece la fissazione a un decreto ministeriale.

 In particolare, per i fabbricati iscritti in catasto (comma 4) il valore (base imponibile a cui applicare l’aliquota) è così determinato: rendita catastale (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione), rivalutata del 5 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) moltiplicata per un valore fisso (detto “moltiplicatore”) fissato dalla legge.

I valori del moltiplicatore sono i seguenti, distinti per gruppo catastale:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (comma 4, lettera a)) ;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (comma 4, lettera b));
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, ovvero gli istituti di credito, cambio e assicurazione (comma 4, lettera b-bis);
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (comma 4, lettera c)) ;
  • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (comma 4, lettera d)), con l’eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali il moltiplicatore si applica nella misura di cui alla lettera b-bis); per gli altri immobili di categoria D, l’importo del moltiplicatore è elevato da 60 a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (comma 4, lettera e)).

 Per i terreni agricoli (comma 5) il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) un moltiplicatore da ultimo innalzato (articolo 4, comma 5, lettera d) del D.L. 16/2012) a 135.

E’ prevista una misura agevolata del moltiplicatore, pari a 110, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

 Il comma 3 dell’articolo 13 (novellato dall’articolo 4, comma 5, lettera b) del D.L. 16/2012) prevede una riduzione al 50 per cento della base imponibile:

  •  per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

             Si ricorda che a fini ICI, l’articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992 prevedeva la riduzione del 50 per cento dell’imposta dovuta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

    • per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi del Codice dei beni culturali.
    Aliquota

    Il comma 6 dell’articolo 13 fissa l'aliquota dell'imposta in una misura di base pari allo 0,76 per cento. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

    I commi 7 e 8 dell’articolo 13 disciplinano alcune ipotesi di aliquota ridotta ex lege. In particolare, l’aliquota:

    • è ridotta (comma 7) allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale misura di aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. Per l’abitazione principale è riconosciuta un’ulteriore agevolazione, sotto forma di detrazione forfettaria, di ammontare variabile in relazione alla presenza di figli;
    • è ridotta (comma 8) allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono ulteriormente ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

       La disciplina IMU prevede altresì che l’aliquota possa essere ridotta dai comuni negli ulteriori, seguenti casi:

      • fino allo 0,4 per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'articolo 43 del Tuir, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi IRES, ovvero nel caso di immobili locati;
      • sino allo 0,38 per cento con riferimento agli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori (comma 9-bis dell’articolo 13).
      Agevolazioni, esenzioni e regimi specifici IMU

      Come precisato dalla circolare n. 3/DF, non vi è una perfetta sovrapposizione tra agevolazioni ICI e agevolazioni IMU.

      Le norme del D.Lgs. 504 del 1992 sono infatti applicabili solo ove espressamente richiamate.

       In merito alle esenzioni, si ricorda che l’articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce che restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, il quale - al comma 8 - prevede che sono esenti dall'IMU:

      • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

      In merito si ricorda che, in rapporto all’IMU dovuta sugli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio, non è dovuta la quota di gettito riservata allo Stato (per effetto dell’articolo 4, comma 5, lettera g) del D.L. 16/2012);

      • gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del d.lgs. n. 504 del 1992, e cioè: b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.); c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina; i) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali. Tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, ad IMU sperimentale.
      • i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani;

      La richiamata circolare 3/DF ricorda altresì l’esenzione prevista dall’articolo 4, comma 5-octies, del D.L. n. 16 del 2012, che esenta da IMU i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma che ha interessato l’Abruzzo nell’aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente (il relativo reddito, alle condizioni di legge, è esente anche da IRPEF e IRES);

      Viene richiamata anche l’esenzione facoltativa, disposta dall’articolo 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in virtù del quale i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti; essa è applicabile anche all'IMU in considerazione del richiamo generale ai tributi locali contenuto nella norma.

      La circolare ritiene applicabili all’IMU anche le seguenti agevolazioni contenute in leggi speciali, che però non operano nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato di cui all'articolo 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011, gravando dunque sul gettito spettante ai comuni:

      • comma 86, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo il quale i comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
      • comma 5 dell'articolo 4 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in base al quale i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

      Si rammenta altresì gli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute.

      Il regime dell’abitazione principale e degli immobili assimilati

      Il legislatore fiscale ha introdotto una normativa stringente per l’individuazione dell’abitazione principale del contribuente, alla quale è applicata – ex lege – l’aliquota ridotta allo 0,4 per cento (modificabile dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti; dunque la misura minima possibile è 0,2 per cento e la massima è 0,6 per cento).

      Inoltre, il comma 10 dell’articolo 13 prevede una detrazione pari a 200 euro da quanto dovuto per l’abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Ove l’immobile costituisca “prima casa” per più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

      Per gli anni 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione della suddetta detrazione per un ammontare pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

      L’importo complessivo della maggiorazione non può superare l’importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base.

      E’ data facoltà ai comuni di elevare l’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

      La detrazione di 200 euro spettante per l’abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

      Si ricorda inoltre che, ai sensi del precedente comma 9, i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 per cento per gli immobili posseduti da soggetti IRES (tra cui IACP comunque denominati e cooperative edilizie).

      I comuni possono inoltre considerare direttamente adibita ad abitazione principale (con l’applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione):

      • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
      • l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. I comuni potranno dunque, con regolamento, estendere a tali immobili il trattamento agevolato dell’abitazione principale.
      L’assegnazione della casa coniugale

      L’articolo 4, comma 12-quinquies del D.L. 16/2012 reca specificazioni, a fini IMU, in materia di assegnazione della casa coniugale al coniuge. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. In sostanza, in quanto diritto reale di godimento, l’attribuzione di un simile diritto costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU; la disposizione appare dunque volta a individuare univocamente il soggetto passivo del tributo in tali ipotesi. La circolare 3/DF del MEF chiarisce in merito che:

      • accanto alla soggettività passiva, tale norma fa sorgere nel coniuge assegnatario anche le agevolazioni previste per l’abitazione principale e le relative pertinenze (aliquota ridotta, detrazione, maggiorazione di quest’ultima per i figli di età non superiore a 26 anni);
      • tale innovazione tacitamente abroga quanto previsto dall’articolo 13, comma 10, ultimo periodo del D.L. 201 del 2011, che attribuiva le predette agevolazioni per l’abitazione principale anche per le fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/1992, ovvero anche al soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale purché non proprietario o titolare di diritto reale su un immobile sito nel medesimo comune e destinato ad abitazione. Unico soggetto passivo è dunque il coniuge assegnatario della casa di famiglia;
      • conseguentemente, sull’IMU così versata non è computata la quota di imposta riservata allo Stato.
      Fabbricati rurali

      Ai sensi della nuova disciplina dell’IMU sperimentale, i fabbricati rurali sono assoggettati ad imposta.

      Se si tratta di fabbricati ad uso abitativo, essi scontano l’IMU nelle modalità ordinarie (dunque anche, ove ricorrano le condizioni di legge, secondo le disposizioni previste per l’abitazione principale).

      Per i fabbricati rurali strumentali, il già citato comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 prevede un’aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.

      Accanto alle suindicate misura, l’articolo 9, comma 8 del d.lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale) esenta dall’imposta i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

      Tale elenco è rinvenibile al sito http://www.istat.it/it/archivio/6789.

      La richiamata circolare n. 3/DF in merito chiarisce che ai fini dell’esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano.

      Inoltre, è prevista una riserva di disciplina a favore delle province autonome di Trento e Bolzano. Esse, conformemente ai propri statuti e in deroga alle agevolazioni ed esenzioni previste dalla legge, potranno assoggettare a IMU i fabbricati rurali strumentali con l’aliquota allo 0,2 per cento (abbassabile dai comuni allo 0,1), ferma la possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi delle norme del TU delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ovvero in base all’articolo 80 del D.P.R. n. 670 del 1972. In particolare, nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

      Ai fini fiscali, è riconosciuto carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola e aventi particolari destinazioni destinate (protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, etc). Ai sensi del comma 3-ter dell’articolo 9 del D.L. n. 557/1993, le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

      In questa sede si rammenta altresì che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, l’articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater del D.L. n. 70 del 2011 aveva introdotto una specifica procedura per la modifica della categoria catastale, dietro presentazione di apposita domanda - entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011 - all'Agenzia del territorio, con autocertificazione attestante che l’immobile avesse posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale.

      Successivamente l’articolo 13 del D.L. 201 del 2011 ha abrogato dal 1° gennaio 2012 i richiamati commi da 2-bis a 2-quater dell’ articolo 7 del D.L. 70 del 2011 (comma 14, lettera d-bis), riconoscendo effetti (comma 14-bis) alle domande presentate anche dopo il 30 settembre 2011 e fino alla data del 28 dicembre 2011, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Da ultimo, il termine di efficacia delle domande di variazione è stato prorogato (articolo 29, comma 8 del D.L. n. 216 del 2011) al 30 giugno 2012.

      Per quanto invece riguarda i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni – salvo quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione – è previsto (articolo 13, comma 14-ter del D. L. n. 201 del 2011) che essi vengano dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

      L’articolo 11, comma 1-bis del D.L. 174 del 2012 ha prorogato al 31 maggio 2013 il termine del 30 novembre 2012, limitatamente ai fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Si rammenta che il comma 6 del medesimo articolo ha prorogato al 20 dicembre 2012 il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi (compresa l’IMU) sospesi in ragione degli eventi sismici fino al 30 novembre 2012.

      Inoltre, sono previste deroghe alle ordinarie modalità di versamento dell’IMU per quanto riguarda l’imposta dovuta nel 2012 sui fabbricati rurali ad uso strumentale.

      Le norme generali (articolo 9, comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011) prevedono che il versamento dell'imposta avvenga in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

      L’articolo 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 2011 – integrato dal D.L. 16/2012 – ha consentito, per i fabbricati rurali strumentali:

      • il versamento dell’acconto IMU 2012 (entro il 18 giugno) nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, senza sanzioni né interessi, applicando l’aliquota di base, da conguagliare al momento del saldo (da corrispondersi entro il 17 dicembre);
      • per i fabbricati di nuovo accatastamento la possibilità di versare l’imposta in un’unica soluzione, entro il 17 dicembre.
      Terreni agricoli

      Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 16/2012 alla disciplina IMU, è possibile delineare un regime specifico anche per i terreni agricoli: ai fini IMU, sono pertanto considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Dunque, ai fini delle riduzioni riservate alla ruralità, viene individuato l’insieme dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali come definiti dall’articolo 1 del D.Lgs. 99 del 2004; tale formulazione sembra anche includere le società di capitali che operano nel settore, oltre alle persone fisiche.

      Il medesimo D.L. 16/2012 ha innalzato da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare ai fini del calcolo del valore dei terreni agricoli. Inoltre (articolo 4, comma 5, lettera c) del D.L. 16/2012) ha ridotto a 110 il moltiplicatore da applicare a tutti i terreni, compresi quelli non coltivati, purché siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

      Mediante l’introduzione del comma 8-bis all’articolo 13, sono state previste alcune limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. In particolare, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) sono assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all’aumentare del valore dell’immobile:

      a)  del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500;

      b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro ;

      c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

      In sostanza, per effetto della disposizione in commento, sarà esente da imposta il terreno agricolo di valore pari o inferiore a 6000 euro in presenza delle altre condizioni di legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali). Viene introdotta dunque un’applicazione dell’IMU per scaglioni, con assoggettamento a IMU (senza alcuna riduzione) dei terreni agricoli il cui valore, calcolato ai sensi del novellato comma 5 dell’articolo 13, superi i 32.000 euro. Tale agevolazione è di tenore simile a quella in precedenza prevista per i terreni agricoli a fini ICI (articolo 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992).

      Infine, l’articolo 4, comma 5-bis del D.L. 16/2012 affida a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l’individuazione dei comuni nei quali si applica l’esenzione da imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 502 del 1992, espressamente richiamato dall’articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011), sulla base dell’altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nonché eventualmente anche sulla base della redditività dei terreni. La richiamata circolare n. 3/DF ha chiarito che pertanto, fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione si applica ai terreni contenuti nell'elenco allegato alla Circolare n..9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53.

      Fabbricati ubicati nelle zone colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012

      L’articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 dispone l’esenzione da IMU per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014.

      Il comma 6 del medesimo articolo 11, su un piano più generale, ha prorogato sino al 20 dicembre 2012 il termine per effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi (compresa l’IMU), sospesi in ragione degli eventi sismici fino al 30 novembre 2012.

      L’articolo 11, comma 1-bis del D.L. 174 del 2012 ha prorogato al 31 maggio 2013 il termine (fissato al 30 novembre 2012) per l’iscrizione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano, limitatamente ai fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

      Enti non commerciali

      Stante il rimando della disciplina generale IMU (articolo 13, comma 13 del D.L. 201 del 2011) alle esenzioni in precedenza vigenti per l’ICI (in particolare all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992), sono esenti da imposta municipale gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. L’articolo 91-bis del D.L. 1/2012 ha specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività – pur dando luogo, in astratto, a esenzione - siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, ad IMU sperimentale. Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attività di natura non commerciale, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge (articolo 91-bis, comma 2). Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-bis, comma 3): dal 1° gennaio 2013 l’esenzione sarà applicata secondo un criterio di proporzionalità rispetto all’uso non commerciale dell’immobile, come risultante da apposita dichiarazione. La definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono state demandate ad un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.

      A seguito del parere del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2012 (Parere n. 04180/2012), che aveva rilevato alcune carenze nella normativa primaria, il D.L. 174/2012 (articolo 9, comma 6) è dunque intervenuto affidando alla disciplina regolamentare il compito di individuare i requisiti atti a qualificare le attività insistenti sugli immobili stessi come svolte con “modalità non commerciali”, al fine di applicare l’esenzione prevista dalla legge per tali cespiti. Per effetto delle norme introdotte, oltre a individuare gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali insistenti sull’immobile, il regolamento del MEF deve individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con “modalità non commerciali” (in relazione alle quali sussiste l’esenzione).

      In attuazione delle norme in esame il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 reca, in primo luogo, le definizioni, tra l’altro, di ente non commerciale, delle attività scolte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali, ecc.), delle modalità non commerciali (modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell’utilizzazione mista. Sono quindi definiti i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (articolo 3) nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali e attività ricreative, nonché di attività sportive. Successivamente la risoluzione n. 1/2012 del Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito alcuni aspetti problematici relativi al medesimo provvedimento, in particolare concernenti l’applicabilità dello stesso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.

      Fondazioni bancarie

      L’articolo 9, comma 6-quinquies del D.L. 174/2012 sottrae gli immobili delle fondazioni bancarie dall’esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività.

      Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come “commerciali” (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) sarà dovuta l’imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni generali. Tale disposizione sembra dunque configurare una deroga alla richiamata esenzione IMU per gli enti non commerciali, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504 del 1992. In estrema sintesi, sono enti non commerciali quegli enti pubblici o privati, diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; essi beneficiano di un regime generale di tassazione agevolata.

      Si rammenta in proposito che la natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria (nate nell'ambito del processo di privatizzazione delle banche pubbliche tramite la c.d. “legge Amato”, n. 218 del 1990) quali soggetti privati “non profit” è stata confermata anche dalla sentenza n. 300 del 2003 della Corte Costituzionale, ai sensi della quale esse sono "persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale", che perseguono – secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 153 del 1999 - esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, in rapporto prevalente con il territorio.

      Il riparto del gettito tra diversi livelli di governo

      La disciplina del riparto del gettito dell’IMU tra i diversi livelli di governo (Stato e comuni) è stata modificata radicalmente nel corso del tempo. Nella sua formulazione originaria, l’articolo 13, comma 11, del D.L. 201 del 2011 riservava allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base (attualmente pari allo 0,76 per cento) alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l’abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali strumentali. Tale modalità di riparto è stata applicata nel corso del 2012. Alla quota statale non si sono applicate le misure agevolative previste dalle norme di legge, ovvero le detrazioni fissate ex lege e le riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni. Di conseguenza, per il 2012 il contribuente ha versato contestualmente la quota IMU di imposta riservata allo Stato e di quella riservata al comune di ubicazione dell’immobile: a tal fine l’Agenzia delle Entrate ha istituito diversi codici tributo, secondo il destinatario del gettito e il tipo di immobile colpito da IMU. Il contribuente ha dovuto dunque indicare, in sede di versamento, la parte di imposta spettante all’erario (ove dovuta, ad esempio sugli immobili diversi dalla “prima casa”) e quella spettante al Comune sul medesimo modello (F24 o bollettino postale).

      Per l’anno 2012, dunque il comma 12-bis dell’articolo 13 ha previsto l’obbligo dei comuni di iscrivere nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base ad importi predeterminati, stimati dal Dipartimento delle finanze del MEF per ciascun Comune e pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it (cd. “accertamento convenzionale”). Tale ”accertamento convenzionale” del gettito non consente il riconoscimento da parte dello Stato, ai fini dei rapporti finanziari tra questo e i Comuni, dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale.

      Il successivo comma 17 dell’articolo 13 ha disposto la rimodulazione proporzionale del fondo sperimentale di riequilibrio (istituito nel 2011 ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011) e del fondo perequativo (articolo 13 dello stesso decreto legislativo), nonché dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, in ragione delle differenze di gettito - stimato ad aliquota di base - derivanti dalle disposizioni in materia di IMU introdotte dal D.L. 201 del 2011; in caso di incapienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

      Secondo quanto dispone l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 23/2011, tale Fondo sperimentale era alimentato, a decorrere dal 2011, con il gettito, o quote di gettito, derivante dalla fiscalità immobiliare, ivi compresa la “cedolare secca” sugli affitti, nonché, per il triennio 2012-2014, da una compartecipazione al gettito dell’IVA, fissata in misura finanziariamente equivalente al 2% dell’importa sul reddito delle persone fisiche. In relazione a ciò, il successivo comma 8 del medesimo decreto legislativo dispone che i trasferimenti erariali di spettanza dei comuni sono ridotti in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo in base ai cespiti predetti.

      Tale assetto è stato profondamente innovato dall’articolo 1, comma 380 e seguenti della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012). Infatti, per gli anni 2013 e 2014 il gettito IMU è attribuito interamente ai comuni, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato.

      Viene contestualmente istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale, del quale sono anche stabiliti la dotazione finanziaria ed i criteri di riparto, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria (di spettanza dei comuni) da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Il decreto dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni; tale importo è rideterminato a seguito dell'emanazione dei suddetti D.P.C.M.

      Ciò comporta che, in sostanza, il gettito IMU affluirà ai comuni in parte direttamente, sulla base degli esiti della riscossione, e in parte dopo essere stato versato al bilancio dello Stato, mediante trasferimento dal Fondo di solidarietà comunale iscritto nel bilancio statale, per la quota di spettanza di ciascun ente locale. In relazione all'istituzione del nuovo Fondo viene soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati. Conseguentemente, sempre in relazione all'attribuzione ai comuni dell'intero gettito IMU, viene sospesa, per gli anni 2013 e 2014, la devoluzione di gettito di imposte erariali immobiliari in favore dei comuni stessi e della compartecipazione comunale al gettito dell’IVA disposta dal decreto legislativo n. 23 del 2011 (articolo 2, commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9). Si tratta, per quanto concerne le imposte erariali immobiliari di cui è sospesa la devoluzione, dell’imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento immobiliare, dell’imposta ipotecaria e catastale, dell’imposta di registro sulle locazioni, delle tasse ipotecarie e della cedolare secca sugli affitti.

       

      Versamenti, adempimenti, applicazione dell'imposta

      Le norme generali sull’IMU (articolo 9, comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011) prevedono che il versamento dell'imposta avvenga in due rate di pari importo, che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Ai sensi dell’articolo 13, comma 12 del D. L. n. 201 del 2011 il pagamento dell’imposta è effettuato secondo le modalità regolate dalla legge statale (articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241) sul versamento unitario delle imposte (F24) ovvero mediante bollettino postale (da dicembre 2012).

       Tuttavia, per l’anno 2012, la suddetta disciplina è stata integrata – articolo 4, comma 5, lettere h) e i) del D.L. 16 del 2012 - con una serie di prescrizioni relative alle dichiarazioni d’imposta, ai pagamenti da effettuarsi nel 2012, all’eventuale modificabilità delle aliquote e della detrazione fissate dalla legge, nonché agli adempimenti dei Comuni in relazione all’imposta municipale. Il comma 12-bis dell’articolo 13 ha consentito, per il 2012, di versare la prima rata dell'imposta municipale su tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base previste dalla legge. La seconda rata è stata versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per la sola abitazione principale e le relative pertinenze, nel 2012 il contribuente ha potuto scegliere un versamento in due o tre rate. Nel caso di pagamento in due rate, la prima è stata corrisposta entro il 18 giugno, versando il 50 per cento dell’importo ottenuto applicando alla base imponibile le aliquote di base e l’eventuale detrazione prevista per l’abitazione principale, senza applicazione di sanzioni e interessi. La seconda rata è stata versata entro il 17 dicembre a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Nel caso di pagamento in tre rate, la prima e la seconda rata sono state versate in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta, calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione “prima casa”, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre. La terza rata è stata versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

       Con DPCM da emanarsi entro il 10 dicembre 2012 il Governo avrebbe potuto modificare le aliquote e la detrazione per l’abitazione principale, al fine di assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. I Comuni hanno avuto tempo fino al 31 ottobre 2012 (data così fissata dall’articolo 9, comma 3 del D.L. 174/2012) per approvare o modificare la delibera e il regolamento relativi alle aliquote IMU e alla detrazione per l’abitazione principale, sulla base dei dati aggiornati.

       In ordine alle dichiarazioni IMU, l’articolo 13, comma 12-ter del D.L. n. 201 obbliga alla presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Restano fermi:

      • la possibilità di liquidare l’imposta in sede di dichiarazione dei redditi (ai sensi dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223), con possibilità di versare l'imposta anche utilizzando i crediti ammessi in compensazione;
      • l’obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi, per ogni immobile, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente (articolo 1, comma 104 della legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006);
      • le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

       Si prevede infine che, per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 4 febbraio 2013 (termine così prorogato dall’articolo 9, comma 3 del D.L. 174/2012) ovvero novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU (DM 30 novembre 2012, pubblicato nella GU del 5 dicembre 2012) e delle relative istruzioni per la combinazione.

      Delibere in materia di IMU

      Il comma 13-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 – anch’esso introdotto dal D.L. 16/2012 – prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni comunali di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’IMU dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico previsto per la pubblicazione delle delibere in materia di addizionale comunale IRPEF. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, purché detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno. In merito si ricorda che nel mese di luglio 2012 il Dipartimento delle finanze del MEF ha pubblicato, sul proprio sito Internet, le Linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti di applicazione dell'Imposta Municipale Propria, nel quale viene anche fornito un prototipo di regolamento IMU.