L’articolo 23-ter del D.L. 201/2011 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia definito il trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni dalle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 nonché il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto), nel rispetto di un parametro massimo, nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compreso il c.d. personale non contrattualizzato.
Il decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi con parere delle commissioni parlamentari entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 201/2011, definisce il trattamento economico erogabile utilizzando come parametro di riferimento il trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione.
Per i dipendenti delle amministrazioni chiamati a svolgere funzioni direttive dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali e le autorità amministrative indipendenti, si prevede la conservazione del trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza e la possibilità di ricevere a titolo di retribuzione, indennità, o anche solo per il rimborso spese, più del 25% dell’ammontare complessivo del trattamento economico già percepito.
Nel provvedimento è possibile prevedere sia deroghe motivate al tetto delle retribuzioni per coloro che siano chiamati a ricoprire posizioni apicali nell’amministrazione, che un tetto massimo a titolo di rimborso spese.
Le risorse derivanti dall’applicazione della disciplina sopra descritta sono destinate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
In esecuzione di quanto sopra previsto, è stato adottato il D.P.C.M. 23 marzo 2012 , che ha fissato il limite massimo retributivo di quanti ricevano annualmente retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze (comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza) nel trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95.
Lo stesso trattamento economico annuale complessivo spettante per il 2011 per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, viene utilizzato nel provvedimento per fissare la retribuzione massima del Presidente e dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti (Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per le società e la borsa, Autorità per l'energia elettrica e il gas e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Il trattamento economico dei componenti delle medesime Autorità indipendenti è determinato in misura inferiore del 10% del trattamento economico annuale complessivo dei rispettivi Presidenti.