Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

DL 211/2011 - Sovraffollamento carcerario

    Con il decreto legge 211/2011 (convertito dalla legge 9/2012) il Governo ha introdotto, in particolare, misure volte a ridurre il sovraffollamento carcerario. Il provvedimento prevede:

    • per ovviare al problema delle cd. "porte girevoli"  (casi di detenuti condotti nelle case circondariali per periodi brevissimi: nel 2010, 21.093 persone trattenute per un massimo di 3 giorni), che costituisca l'eccezione la detenzione in carcere dell'arrestato in flagranza di reato (per illeciti di competenza del giudice monocratico) in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto e del rito direttissimo. Si prevede pertanto: in via prioritaria, che sia disposta la custodia dell'arrestato presso l'abitazione; in subordine che sia disposta la custodia presso idonee strutture della polizia giudiziaria; solo in via ulteriormente subordinata, che sia disposto l'accompagnamento nella casa circondariale;
    • il dimezzamento (da 96 a 48 ore) del termine entro il quale deve avvenire la citata udienza di convalida;
    • l'estensione da 12 a 18 mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione domiciliare prevista dalla legge n. 199 del 2010;
    • un'integrazione delle risorse finanziarie, pari a circa 57,27 milioni di euro per l'adeguamento, potenziamento e messa a norma di infrastrutture carcerarie;
    • il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui si prevede la chiusura entro il 1° febbraio 2013;
    • l'estensione della partecipazione al dibattimento a distanza alla testimonianza di persone detenute;
    • l'estensione del regime delle visite in carcere (senza autorizzazione dell'amministrazione penitenziaria) ai parlamentari europei;
    • l'introduzione di un nuovo caso di illecito disciplinare dei magistrati, per inosservanza delle disposizioni relative al luogo di svolgimento dell'udienza di convalida;
    • l'estensione della disciplina sull'ingiusta detenzione ai procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. (24 ottobre 1989), con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.
      Le modifiche al codice di procedura penale

      In particolare, l’articolo 1 del DL 211/2011 modifica gli artt. 386 e 558 del codice processuale penale. A seguito della riformulazione del comma 4 dell’articolo 558 c.p.p., in materia di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica, sono dimezzati i tempi massimi previsti per la convalida dell’arresto, che passano da 96 a 48 ore.

      Si prevede, infatti, che ove il PM ordini che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro 48 ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.

      Rispetto al testo previgente, dal suddetto comma 4 viene espunto tanto il riferimento all'articolo 386 c.p.p. (che, a sua volta, contiene ora, per coordinamento, la norma di  salvezza dell’art. 558), quanto il riferimento alla fissazione - a richiesta del PM - entro le ulteriori 48 ore, dell'udienza per la convalida dell'arresto da parte del giudice che non tenga udienza entro le 48 ore dall'arresto.

      Allo stesso comma 4 dell'art. 558 sono aggiunti due commi:

      • il nuovo comma 4-bis, mediante il rinvio all’art. 284, comma 1, stabilisce come regola generale che il PM disponga la custodia dell'arrestato nel proprio domicilio (o in altro luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura o assistenza). Gli arresti domiciliari costituiscono così la regola in caso di arresto per i reati meno gravi, di competenza del tribunale monocratico. Per gli stessi reati, lo stesso PM dovrà, invece, ordinare la custodia del soggetto in idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria (sostanzialmente, le camere di sicurezza) che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato, nelle seguenti ipotesi: mancanza, indisponibilità o inidoneità dei luoghi previsti dall’art. 284, comma 1; l’ubicazione di tali luoghi fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto; se l’arrestato sia ritenuto pericoloso. Sarà, invece, disposta la custodia nel carcere del circondario di esecuzione dell’arresto (con decreto motivato del PM) in caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità delle strutture della polizia giudiziaria oppure ove ricorrano altre specifiche ragioni di necessità o urgenza. La custodia del soggetto in carcere presso altra casa circondariale vicina sarò possibile solo per evitare grave pregiudizio alle indagini.
      • il nuovo comma 4-ter, aggiunto all’art. 558 prevede ulteriori specifiche deroghe alla regola della custodia presso il proprio domicilio stabilendo il ricorso alla custodia dell’arrestato in flagranza per reati meno gravi presso le camere di sicurezza del circondario (recte: idonee strutture nella disponibilità della polizia giudiziaria che ha eseguito l’arresto o ha avuto in consegna l’arrestato) quando la misura debba essere disposta per i seguenti delitti: scippo e furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), salvo ricorra l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale; rapina (art. 628 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.). Anche in tali casi, si dovrà invece fare ricorso alla custodia in carcere, con decreto motivato del PM, quando siano mancanti, indisponibili o inidonee le strutture di custodia a disposizione della polizia giudiziaria ovvero in presenza di altre specifiche ragioni di necessità o urgenza; il possibile pregiudizio alle indagini potrà giustificare anche in questo caso la custodia dell’arrestato in carcere di un circondario diverso rispetto a quello dell’avvenuto arresto.
      Le modifiche alle disposizioni di attuazione del codice

      Il successivo articolo 2 reca modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Decreto legislativo 271/1989). In particolare, viene riformulato l’articolo 123, nel senso di prevedere che anche l’interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione (e quindi non più soltanto l’udienza di convalida dell’arresto e del fermo) debba avvenire nel luogo dove la persona è custodita. Si prevede come eccezione a tale regola l’ipotesi che l’arrestato sia custodito presso la propria abitazione; l'ultimo comma dell'art. 123 obbliga il Procuratore capo della Repubblica a predisporre le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei tempi previsti dal novellato art. 558 (il riferimento pare essere al dimezzamento a 48 ore del termine per l’udienza di convalida dell’arresto). Soltanto in presenza di eccezionali motivi di necessità o urgenza - e quindi non di “specifici” motivi di necessità o urgenza come in precedenza previsto - l’autorità giudiziaria potrà disporre (con decreto motivato) il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé.

      Una ulteriore modifica concerne il comma 1-bis dell’art 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di rito in tema di partecipazione al dibattimento a distanza. La norma citata viene integrata prevedendo, ove possibile e salva diversa motivata disposizione del giudice, l’audizione a distanza di testimoni in dibattimento a qualunque titolo detenuti presso un istituto penitenziario.

      Infine, la disposizione stabilisce che ove l’arrestato o fermato abbia bisogno di assistenza medica o psichiatrica, questi debba essere preso in carico dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del D.P.C.M. 01/04/2008.

      Collegato alle novelle dell'articolo 2 è anche l'articolo 2-ter del decreto-legge che integra il catalogo degli illeciti disciplinari del magistrato nell'esercizio delle funzioni, prevedendo anche l’inosservanza da parte del giudice della novellata disciplina dell’udienza di convalida dell’arresto e dell’interrogatorio di cui all’art. 123 delle disposizioni di attuazione del codice.

      Le visite in carcere dei parlamentari europei

      L'articolo 2-bis del decreto-legge modifica l’art. 67 della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario inserendo i membri del Parlamento europeo tra i soggetti che possono visitare gli istituti penitenziari senza preventiva autorizzazione. Un nuovo art. 67-bis precisa, inoltre, che la disciplina delle visite prevista dall’art. 67 si applica anche alle camere di sicurezza.

      Pur in assenza di una previsione legislativa, le circolari del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria autorizzavano, in effetti, le visite agli istituti da parte dei soli rappresentanti italiani al Parlamento europeo, ai quali si applicano le modalità previste per i componenti del Parlamento italiano.

      L'esecuzione domiciliare delle pene

      L'articolo 3 del decreto-legge ha aumentato da 12 a 18 mesi la soglia di pena detentiva, anche residua di maggior pena, per l’accesso alla detenzione presso il domicilio prevista della legge 199/2010.

      La riparazione per ingiusta detenzione

      L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto (A.C. 4909) estende la disciplina della riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) ai procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p., purchè con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988. Sostanzialmente, viene consentita l’applicazione della disciplina sull’ingiusta detenzione anche per quanti siano stati definitivamente prosciolti con sentenza passata in giudicato tra il 1° luglio 1988 ed il 24 ottobre 1989, data di entrata in vigore del nuovo c.p.p. (comma 1). L’art. 3-bis stabilisce, ai fini del diritto alla riparazione (comunque non trasmissibile agli eredi) un termine di sei mesi (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 211) per la proposizione della relativa domanda; è precisato come un eventuale precedente rigetto per inammissibilità della domanda stessa per la definizione del procedimento prima dell’entrata in vigore del nuovo c.p.p. non pregiudica la nuova domanda di risarcimento.

      La chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari

      Nell'estate del 2010, una serie di visite compiute nell'ambito di una inchiesta della Commissione parlamentare sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale (cd. commissione Marino) sulla salute mentale ha portato alla luce la gravità delle condizioni di vita e di cura all'interno degli OPG; la situazione risulta puntualmente denunciata nella Relazione finale della Commissione approvata nel luglio 2011.

      L’articolo 3-ter del decreto-legge 211/2011 ha previsto la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1° febbraio 2013 anche se solo dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia potranno essere eseguite esclusivamente nelle strutture sanitarie appositamente individuate dalle regioni.

      La norma ha affidato ad un decreto del Ministro della salute (di concerto con il Ministro della Giustizia e d’intesa con la Conferenza unificata) - ora adottato con D.M. 1° ottobre 2012 - l'individuazione degli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che dovranno soddisfare le strutture destinate ad accogliere gli attuali internati negli OPG (tali requisiti integrano quelli già definiti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private). Il decreto doveva essere informato ai seguenti criteri:

      • esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
      • attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
      • destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.

      Confermato che le strutture residenziali sanitarie per l’esecuzione della misura di sicurezza devono essere realizzate e gestite dal Servizio sanitario delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, il citato decreto dell'ottobre 2012 precisa che l’attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna non costituisce competenza del Servizio sanitario nazionale né dell’Amministrazione penitenziaria; dovranno essere le Regioni e le Province autonome, ove necessario, ad attivare specifici accordi con le Prefetture, che tengano conto dell’aspetto logistico delle strutture, alfine di garantire adeguati standard di sicurezza. Il decreto indica in 20 posti letto la capienza massima delle strutture, dettando disposizioni sulle caretteristiche dei locali, su numero e requisiti professionali del personale sanitario, sui requisiti tecnici delle attrezzature e sull'organizzazione del lavoro. Spetta alle Regioni l'adozione di un piano di formazione del personale delle strutture sanitarie residenziali , mirato ad acquisire e a mantenere competenze cliniche, medico legali e giuridiche (con particolare attenzione ai rapporti con la Magistratura di sorveglianza), specifiche per la gestione dei soggetti affetti da disturbo mentale autori di reato.

      A completamento del processo di superamento degli OPG, il Governo è autorizzato ad esercitare poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, laddove le Regioni e le Province autonome non abbiano provveduto al rispetto del termine di chiusura degli OPG e dunque non sia stato completato il percorso attuativo.

      L'art. 3-ter del D.L. 211 precisa che, alla data del 31 marzo 2013, le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere dimesse e prese subito in carico ai Dipartimenti di salute mentale territoriali, senza indugio. Tale affermazione - che a prima vista potrebbe sembrare superflua, perché è di tutta evidenza che in assenza di pericolosità sociale viene meno il presupposto della misura di sicurezza - in realtà tiene conto di una lunga prassi, che vede i magistrati di sorveglianza confermare la misura del ricovero in OPG, anche in assenza dei presupposti, semplicemente perché per molti internati con disturbi mentali mancano sia una famiglia che li accolga sua idonee strutture residenziali locali.

      Con il D.M. 28 dicembre 2012 del Ministro della Salute è stata pubblicata la tabella di ripartizione fra le Regioni - per il biennio 2012-2013 - delle risorse disponibili per l'attuazione della chiusura degli OPG (e rideterminate in 173, 8 mln di euro) in base ai seguenti criteri:

      • popolazione residente al 1° gennaio 2011 (50% delle risorse);
      • numero dei soggetti internati negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) suddivisi per Regione di residenza, al 31 dicembre 2011 (50% delle risorse).

      Si segnala che il D.M. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2013, quindi dopo la data prevista per la chiusura degli OPG, fissata al 1° febbraio. Va, inoltre, considerato che la concreta disponibilità dei soldi non è immediata; il decreto prevede, infatti, che le risorse siano assegnate alle Regioni con successivo decreto del Ministro della salute, di approvazione di uno specifico programma di utilizzo, proposto da ogni singola Regione (entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del D.M.). All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori.

      Sul territorio nazionale, attualmente, vi sono 6 ospedali psichiatrici giudiziari: Aversa (Caserta), Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), chiuso dopo essere stato posto sotto sequestro nel dicembre del 2012, Castiglione delle Stiviere (Mantova), Montelupo Fiorentino (Firenze), Napoli e Reggio Emilia. Tali O.P.G., a febbraio 2013, risultavano ospitare 1215 internati.

      Come accennato, la data effettiva del superamento degli O.P.G. è stata stabilita dalla legge al 31 marzo 2013. Tale scadenza, è stata prorogata con decreto-legge dal Governo al 1° aprile 2014 (Consiglio dei ministri del 21 marzo 2013) in attesa della realizzazione da parte delle Regioni delle strutture sanitarie sostitutive. Nel decreto si sollecitano le Regioni a prevedere interventi che comunque supportino l’adozione da parte dei magistrati di misure alternative all’internamento, potenziando i servizi di salute mentale sul territorio. Si prevede, in caso di inadempienza, un unico commissario per tutte le Regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi.