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Temi dell'attività Parlamentare

Decreto legislativo 198/2009 - Tutela collettiva nei confronti della P.A.

In attuazione della delega contenuta nella legge 15/2009 (cd. legge Brunetta), il decreto legislativo n. 198 del 2009 ha introdotto nel nostro ordinamento la c.d. class action amministrativa, ovvero un nuovo mezzo di tutela giurisdizionale attivabile innanzi al giudice amministrativo nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati, o che violano le norme preposte al loro operato.

Presupposti dell'azione e legittimazione ad agire

L’esercizio della class action amministrativa è finalizzato esclusivamente al ripristino del corretto svolgimento della funzione o alla corretta erogazione del servizio. In ogni caso, è escluso il risarcimento del danno, che potrà quindi ottenersi soltanto attraverso l’esercizio dei rimedi ordinari.

L’azione può essere esercitata innanzi al giudice amministrativo da parte dei titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei per una pluralità di utenti e consumatori nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi, qualora tali interessi siano stati lesi in conseguenza di comportamenti attivi od omissivi posti in essere da tali soggetti.

Tali comportamenti consistono:

  • nella violazione di termini;
  • nella mancata adozione di atti amministrativi generali obbligatori non normativi da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento;
  • nella violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi;
  • nella violazione di standard qualitativi ed economici fissati dalle autorità di settore.

Legittimati all’esercizio dell’azione sono i singoli titolari degli interessi lesi, nonché le associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori; sono esclusi dall’ambito dei soggetti nei cui confronti può essere esercitata l’azione le autorità amministrative indipendenti, la Presidenza del Consiglio, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali.

Il ricorso può essere proposto solo dopo una preventiva diffida all’amministrazione o al concessionario finalizzata al ripristino, nel termine di 90 giorni, delle situazioni violate. In luogo della diffida, l’interessato potrà promuovere la tutela in sede non contenziosa sulla base delle procedure conciliative previste dalle Carte dei servizi ai sensi dell’art. 30 della legge n. 69 del 2009.

Esito del procedimento

Nel corso del giudizio, il giudice amministrativo deve tenere conto della situazione in cui versa la PA o il concessionario, per quanto riguarda le risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione di tali soggetti.

In caso di accoglimento del ricorso, il giudice ordina alla pubblica amministrazione o al concessionario di porre rimedio “entro un congruo termine” alla violazione. L’attività conseguente alla sentenza dovrà in ogni caso avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie e umane già assegnate in via ordinaria.

Ulteriore effetto dell’accoglimento della domanda sarà l’accertamento da parte dell’amministrazione dei soggetti che hanno concorso a porre in essere le violazioni e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il decreto legislativo contiene inoltre norme di raccordo del nuovo istituto processuale con altri rimedi giurisdizionali previsti dal codice del consumo (L'azione di classe dei consumatori, di cui all’articolo 140-bis del Codice del consumo, ed azioni esercitate dalle associazioni dei consumatori a norma degli articoli 139 e 140 del medesimo codice), nonché con eventuali procedimenti instaurati da organismi con funzione di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato. Si prevede in particolare che nel caso di preventiva instaurazione di tali giudizi o procedimenti, la class action non è proponibile; se, viceversa, il procedimento innanzi all'organismo di regolazione ovvero il giudizio ai sensi degli artt. 139 e 140 (ma non dell'art. 140-bis) del Codice del consumo viene instaurato dopo la proposizione del ricorso per l'efficienza delle amministrazioni, quest'ultimo viene sospeso fino alla definizione dei procedimenti preventivamente instaurati. La sovrapposizione rispetto a giudizi instaurati con la class action ordinaria riguarda essenzialmente i ricorsi nei confronti dei concessionari di pubblici servizi.

Accogliendo le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia in sede di esame dello schema di decreto legislativo, il Governo ha stabilito che la nuova disciplina sarà applicabile soltanto dopo che saranno stati definiti gli obblighi contenuti nelle carte dei servizi e gli standard qualitativi ed economici. Conseguentemente, tanto per le amministrazioni ed i concessionari di servizi pubblici, quanto per le regioni e gli enti locali, l'esperibilità della class action amministrativa è subordinata all'emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dossier pubblicati

Sullo schema di decreto legislativo (AG n. 142):

Sulla c.d. legge Brunetta (A.C. 2031):

    Documenti e risorse web