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Temi dell'attività Parlamentare

Decreto legislativo 156/2012 - Soppressione di uffici del giudice di pace

Il decreto legislativo n. 156/2012 sopprime 667 uffici del giudice di pace, su un totale di 846 uffici. Resteranno in funzione 178 uffici, di cui 134 presso sedi circondariali e 44 presso sedi non più facenti capo ad un circondario di tribunale.

Il personale degli uffici soppressi è riassegnato ad altro ufficio. La disciplina transitoria si occupa delle udienze già fissate presso gli uffici soppressi.

    Introduzione: la delega

    Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, nell’ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ha disposto la nuova organizzazione sul territorio degli uffici di pace.

    La delega prevista dall’articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, volta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (commi da 2 a 5) – persegue il fine di «riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento dì efficienza» e detta specifici principi e i criteri direttivi per la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace, poi realizzata con il decreto legislativo n. 156 del 2012:

    • riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale (per circondario giudiziario si intende l'ambito territoriale di competenza di un tribunale e dunque la sede circondariale è il comune ove ha sede il tribunale); nell’operare tale riduzione il Governo doveva operare un’analisi dei costì rispetto ai carichi di lavoro;
    • ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, del tasso d'impatto della criminalità organizzata, della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
    • riassegnazione del personale amministrativo in servizio presso l’ufficio del giudice di pace soppresso (almeno il 50% alla sede di tribunale o di procura limitrofa; la restante parte all'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse);
    • previsione di un procedimento speciale per la soppressione degli uffici del giudice di pace, con la possibilità per gli enti locali interessati di chiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia.

    Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    Il decreto legislativo n. 156 del 2012: uno sguardo d'assieme

    Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, attua la delega per la revisione della geografia giudiziaria mediante la riorganizzazione sul territorio degli uffici dei giudici di pace.

    Il provvedimento riduce il numero degli uffici, in particolare mediante la soppressione di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale; di tali uffici è stato operato un limito recupero in relazione agli specifici parametri previsti dalla legge delega.

    Dei 674 uffici non circondariali di cui l’originario schema di decreto trasmesso per il parere alle Camere prevedeva la soppressione sono 7 gli uffici del giudice di pace non soppressi, in base al testo finale del decreto legislativo n. 156/2012: sono, infatti, stati mantenuti i giudici di pace in sette isole: Ischia, Capri, Lipari, Elba (a Portoferraio), La Maddalena, Procida, Pantelleria.

    Lo schema, fin dall’inizio, prevedeva che - pur non facenti capo ad un circondario di tribunale - rimanessero in attività gli uffici di Imola (BO), Rho (MI), Grumello del Monte (BG), Pontedera (PI), Conegliano (TV), Sant’Anastasia (NA) e Caserta.

    In base alla tabella A allegata al decreto, 667 uffici del giudice di pace (su un totale di 846 uffici, tra circondariali e non) sono stati, quindi, soppressi.

    A regime restano in funzione 178 uffici:

    • 134 presso sedi circondariali;
    • 44 presso sedi non più facenti capo ad un circondario di tribunale in base al D.Lgs n. 155/2012.

    In relazione al personale degli uffici soppressi si prevede la riassegnazione dei giudici di pace ad altri uffici con DPR; ad un decreto del Ministro della giustizia è, invece, demandato il compito di riassegnare il personale amministrativo nel rispetto dei limiti dettati dalla legge delega (il 50% presso uffici di tribunale o procura limitrofi; il rimanente 50% presso gli uffici del giudice di pace accorpanti).

    Nonostante non sia prevista dalla delega, il decreto detta una specifica disciplina transitoria che prevede l’efficacia della riforma solo dopo l’emanazione del decreto correttivo delle tabelle (all’esito, cioè, delle citate richieste dei comuni di mantenimento dell’ufficio sul proprio territorio). Analoga disciplina transitoria è prevista per la tenuta delle udienze fissate dagli uffici soppressi nei sei mesi successivi all’emanazione del citato decreto correttivo.

    Le ragioni del decreto

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, il 16 dicembre 2011, lo schema di decreto legislativo recante “Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, che è stato trasmesso alle Camere il 15 marzo 2012.

    Come indicato nella relazione illustrativa dello schema, si è proceduto per tipologia di ufficio, partendo dalle strutture collocate alla base del sistema giudiziario: gli uffici del giudice di pace. «L’attuale assetto territoriale di tale tipologia di uffici, istituiti con legge 21 novembre 1991, n. 374, risulta, infatti, caratterizzato da un’elevata articolazione delle sedi giudiziarie e determina nel complesso un’eccessiva frammentazione delle risorse umane e strumentali allo stato disponibili per l’Amministrazione della giustizia, ancor più evidente se rapportata agli effettivi carichi di lavoro ed alle esigenze operative degli altri uffici giudiziari».

    Nell’ottica della revisione e ottimizzazione della spesa nonchè di un recupero complessivo di risorse ed efficienza del sistema giustizia, nella valutazione del numero e della dislocazione degli uffici del giudice di pace sul territorio si è ritenuto di partire, in conformità alla delega, dagli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale.

    Attraverso l'accorpamento alle sedi circondariali di 674 uffici, il Governo stimava un recupero di 1.944 giudici di pace, e di 2.104 unità di personale amministrativo (184 area III, 1.350 area II, 570 area I). I risparmi di spesa erano valutati in euro 25.652.621 annui, al netto delle spese connesse alla movimentazione delle attrezzature.

    Il criterio adottato dal Governo ai fini del mantenimento dell’ufficio è stato quello del bacino di utenza di 100.000 abitanti (la normativa previgente in materia di organizzazione territoriale di presidi del Giudice di pace aveva individuato una soglia di 50.000 abitanti).

    L'esito del parere parlamentare

    Al termine dell’iter in sede consultiva sullo schema di decreto, la Commissione Giustizia ha espresso il 31 luglio 2012 un parere favorevole con condizioni.

    Le condizioni del parere riguardavano:

    1) l’attuazione congiunta della delega relative agli uffici di pace e di quella relativa agli uffici giudiziari di primo grado onde poter verificare la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;

    2) la valutazione dei procedimenti penali, civili e amministrativi attraverso parametri oggettivi tenuto conto delle unità dei giudici di pace effettivamente in servizio e non solo di quelli in organico, ai fini dei carichi di lavoro,

    3) l’eliminazione del parametro (non previsto dalla delega) relativo ad un numero minimo di 100.000 abitanti per ciascun circondario;

    4) l’integrale attuazione della delega sulla base dei criteri di cui alla lettera b), alcuni dei quali non presi in considerazione, tenendo conto delle peculiarità e dell'estensione del territorio e delle infrastrutture, con particolare riferimento alle zone montane, alla insularità ed ai più consistenti nuclei abitati storicamente beneficiari di un presidio giudiziario di prossimità o di cui si evidenzia l'opportunità alla luce della situazione socio-economica nonché delle esigenze proprie delle zone soggette alla pressione della criminalità organizzata;

    5) la garanzia del mantenimento delle sedi del giudice di pace presso le sezioni distaccate di tribunale che sarebbero state soppresse nell’esercizio della delega relativa agli uffici giudiziari di primo grado.

    Il testo definitivo dell’articolato del decreto legislativo n. 156/2012 ha riproposto l’identica formulazione di quello dello schema presentato alle Camere per il parere (A.G. 455).

    Risultano modificate soltanto le tabelle allegate, in relazione al mantenimento dei 7 uffici del giudici di pace nelle isole minori, di cui era inizialmente prevista la soppressione.

    Il contenuto del decreto legislativo
    La soppressione degli uffici

    L’articolo 1 prevede la soppressione degli uffici indicati nell’allegata tabella A e stabilisce che le competenze territoriali degli uffici soppressi sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati alla tabella B, ugualmente allegata allo schema di decreto.

    La preventiva analisi del Governo per l’attuazione della delega si è incentrata, da un lato, sulla capacità di smaltimento effettivo a livello nazionale dei giudici di pace in servizio; dall’altro, sull’individuazione dei carichi di lavoro di ogni singolo ufficio, ottenuta dividendo il numero delle iscrizioni per la dotazione organica prevista per l’ufficio.

    L'analisi si è articolata su un processo in quattro fasi, che ha tenuto conto dei dati statistici relativi agli anni solari 2005-2009:

    1. calcolo dell'effettivo smaltimento pro-capite realizzato dai giudici di pace su base quinquennale;
    2. individuazione dei carichi di lavoro dei singoli uffici, rapportando per ciascuno di essi i procedimenti sopravvenuti alla pianta organica (in tal modo viene misurata la domanda di giustizia rivolta all'amministrazione);
    3. individuazione degli uffici con carico di lavoro inferiore alla media nazionale di produttività annuale pro-capite dei giudici di pace (valore-soglia); i risultati sono stati così posti a confronto con i dati del bacino di utenza, utilizzando come parametro per il mantenimento di un presidio giudiziario una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti;
    4. creazione di un elenco di 674 uffici con iscrizioni pro-capite inferiore al valore soglia (568,3) e bacino di utenza inferiore a 100.000 abitanti .

    La nuova tabella A prevede la soppressione di 667 uffici del giudice di pace dislocati in sedi non circondariali.

    Rispetto all’originario schema di decreto che sopprimeva mediante accorpamento 674 uffici, il decreto legislativo n. 156/2012 mantiene in funzione 7 uffici del giudice di pace in aree insulari:

    • in Toscana, il giudice di pace di Portoferraio, all’isola d’Elba;
    • in Campania, i giudici di pace di Ischia, Procida e Capri;
    • in Sicilia, i giudici di pace di Pantelleria e Lipari;
    • in Sardegna, il giudice di pace de La Maddalena.

     

    L’articolo 2 individua le sedi degli uffici del giudice di pace e la relativa competenza territoriale e attribuisce al Governo il potere di istituire sedi distaccate oltre che di accorpare uffici esistenti.

    A tal fine, prevede al comma 1 che gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni indicati alla tabella A allegata, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato.

    Viene poi fatto rinvio ad un decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, per l’istituzione di sedi distaccate.

    Con le stesse modalità si prevede poi, analogamente a quanto già previsto, che possano essere costituiti in un unico ufficio due o più uffici contigui.

    La nuova Tabella A indica i comuni in cui hanno sede gli uffici del giudice di pace e i comuni su cui tali uffici hanno competenza territoriale.

     

    Il procedimento per la conservazione degli uffici

    L’articolo 3 del decreto riguarda la pubblicazione delle tabelle (degli uffici del giudici di pace soppressi, di quelli mantenuti in servizio e del loro ambito territoriale) nonchè le richieste degli enti locali interessati alla conservazione degli uffici.

    Il procedimento delineato dal Governo è il seguente:

    • le tabelle sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia;
    • entro 60 giorni dalla pubblicazione, gli enti locali interessati, anche consorziati tra di loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace di cui è proposta la soppressione, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite accorpamento; in tal caso gli enti locali si debbono fare integralmente carico delle spese;
    • entro gli ulteriori 12 mesi dalla scadenza del termine di 60 giorni, il ministro della Giustizia valuta la rispondenza delle richieste e degli impegni ai criteri indicati e apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle;
    • rimane a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo;
    • qualora l’ente locale non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo e alle spese per un periodo superiore a un anno, il relativo ufficio del giudice di pace deve essere soppresso.

    Le tabelle con l’elenco degli uffici del giudice di Pace soppressi sono state pubblicate il 28 febbraio 2013 sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sul sito Internet dello stesso dicastero. Da tale data decorre, quindi, il termine di 60 giorni per le domande di conservazione degli uffici da parte degli enti locali interessati; come si evince dalle istruzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria pubblicate sul sito del ministero della giustizia, le domande dovranno, quindi, pervenire entro il 29 aprile 2013.

    Il personale e la transizione

    L’articolo 4 disciplina la riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo.

    Il comma 1 stabilisce che con DPR si provveda alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.

    Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace deve essere riassegnato in misura non inferiore al 50% alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all’ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.

    Alla data del 18 gennaio 2013 risulta trasmessa dal Ministero della giustizia al C.S.M. una bozza del D.P.R che riassegna ai nuovi uffici accorpanti i giudici di pace attualmente in servizio presso gli uffici oggetto di soppressione.

    L’articolo 5 del decreto reca la disciplina transitoria della riforma.

    Il comma 1 prevede che le disposizioni sulla soppressione degli uffici, l’estensione delle competenze degli uffici superstiti e la riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo acquistano efficacia successivamente all’emanazione del decreto con cui il Ministro della giustizia modifica le tabelle a seguito della richiesta degli enti locali ovvero, qualora non vi abbia provveduto, trascorso il termine di 12 mesi per l’adozione del decreto medesimo.

    Una disciplina transitoria è dettata anche in relazione alle udienze da tenersi davanti al giudice di pace in servizio presso uffici soppressi dal decreto.

    L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

    L’articolo 7 reca la clausola di immediata entrata in vigore del decreto.

    Dossier pubblicati
    • Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace - Esito pareri 18 gennaio 2012