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dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

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Temi dell'attività Parlamentare

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

Disciplina generale

La disciplina del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nato nel 1914 come emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è stata riordinata dal D.Lgs. 242/1999, successivamente modificato dal D.Lgs. 15/2004.

L’ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO.

Ai sensi dell’art. 1, co. 19, del D.L. 181/2006, è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa del 19.11.2008, il CONI è stato incluso nell’elenco degli enti pubblici non economici con organico inferiore alle 50 unità confermati al fine di evitarne la soppressione ex lege altrimenti disposta dall'art. 26, co. 1, primo periodo, del D.L. 112/2008.

I compiti

Il CONI cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura, inoltre, d'intesa con la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, nonché la promozione della diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili. Infine, adotta iniziative contro la discriminazione e la violenza nello sport.

In ragione della autonomia dell’ordinamento sportivo, il CONI riconosce, a fini sportivi, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le società sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite e stabilisce i principi fondamentali dei loro statuti.

Le federazioni sportive nazionali (attualmente, 45) e le discipline sportive associate (attualmente, 19) hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato (tranne 3 FSN, ossia Aeroclub Italia, Automobile club d’Italia e Unione italiana tiro a segno che, ai sensi dell’art. 18, co. 6, del D.Lgs. 242/1999, hanno conservato la natura giuridica di diritto pubblico), non perseguono fini di lucro, e svolgono l'attività sportiva in armonia con gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI (art. 15 e 16 del D.Lgs. 242/1999). A differenza delle federazioni, le discipline sportive associate sono preposte all’organizzazione di discipline sportive non olimpiche. I bilanci delle strutture citate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Le società sportive si configurano come professionistiche, ovvero dilettantistiche: la disciplina delle prime è recata dagli artt. 10-13 della L. 91/1981. L’art. 10, in particolare, prevede che possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata e stabilisce che, prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, la società deve ottenere l’affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

La disciplina delle società dilettantistiche è recata dall’art. 90 della L. 289/2002, il cui comma 17 – come successivamente modificato dall’art. 4 del D.L. 72/2004 – specifica che esse possono assumere una delle seguenti forme: associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e ss. c.c.; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.P.R. 361/2000; società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Gli enti di promozione sportiva sono organizzazioni polisportive d’importanza nazionale che svolgono attività di diffusione e promozione dello sport; al loro riconoscimento da parte del CONI (art. 32, co. 2, DPR 157/1986) consegue l’attribuzione di contributi e l’esercizio di un’attività di vigilanza da parte dell’ente (art. 16-bis D.Lgs. 242/1999).

Le associazioni benemerite, anch’esse previste dall’art. 32, co. 2, DPR 157/1986, sono a carattere nazionale e svolgono attività a vocazione sportiva (di ordine culturale, scientifico o tecnico) di notevole rilievo, realizzate anche attraverso iniziative promozionali.

Gli organi

Gli organi del CONI sono il presidente, il consiglio nazionale, la giunta nazionale, il segretario generale, il collegio dei revisori dei conti. Essi restano in carica quattro anni; il Presidente e i componenti della Giunta nazionale che rappresentano le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le strutture territoriali non possono restare in carica, di norma, oltre due mandati.

In particolare, il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente.

Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell’idea olimpica e disciplina e coordina l’attività sportiva nazionale, armonizzando a questo scopo l’azione delle Federazioni e delle discipline sportive nazionali. Tra i suoi compiti vi sono quelli di eleggere il Presidente e i componenti della Giunta nazionale, adottare lo Statuto e gli atti normativi di competenza, e i relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo, stabilire i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, ai fini del riconoscimento, gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive, deliberare i provvedimenti di riconoscimento di tali enti, stabilire criteri e modalità per l’esercizio dei controlli e, su proposta della Giunta nazionale, del commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate.

Alla Giunta nazionale sono, invece, attribuite le funzioni di indirizzo generale dell’attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi e i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

 

Lo Statuto e l'organizzazione periferica del CONI

Lo statuto del CONI è adottato a maggioranza dal consiglio nazionale, su proposta della giunta, ed è approvato, entro 60 giorni dalla sua ricezione, dalla Presidenza del Consiglio.

Esso disciplina, fra l’altro, l’organizzazione periferica dell’ente (art. 2, co. 3, del D.Lgs. 242/1999).

Quest’ultima è stata oggetto di modifiche con deliberazione del consiglio nazionale del CONI n. 1451 del 30 novembre 2011, approvata con DPCM 10 maggio 2012: in particolare, come annunciato nel documento programmatico Lo sport verso il 2010 approvato dal Consiglio nazionale il 30 settembre 2011, è stata prevista la soppressione dei Comitati provinciali e la contestuale istituzione della figura del delegato provinciale, componente di diritto del Consiglio regionale, la cui nomina e il cui coordinamento sono effettuati dai presidenti regionali.

Il delegato provinciale ha il compito, tra l’altro, di coordinare l’attività dei fiduciari locali e di promuovere ed attuare le iniziative indicate nell’ambito degli indirizzi predisposti dal comitato regionale (articolo 16).

E’ stata, inoltre, soppressa la Conferenza nazionale dell’organizzazione territoriale deputata ai compiti di rappresentanza e coordinamento dell’organizzazione territoriale (articolo 14).

La questione è stata oggetto di alcuni atti di sindacato ispettivo presentati alla Camera: fra gli altri, rispondendo all’interrogazione a risposta scritta n. 4-15589 (risposta pubblicata il 7 agosto 2012) il Governo ha fatto presente che “Il previsto riordino dell'organizzazione territoriale non comporta il venir meno delle funzioni attualmente svolte dai comitati provinciali, ma una razionalizzazione delle stesse, che verranno demandate in parte al comitato regionale e in parte ai delegati provinciali che rappresentano il presidio di livello provinciale dell'ente, attraverso un'adeguata rete comunicazionale informatica che valorizzerà ulteriormente l'apporto del volontariato. Ciò comporterà nel tempo una razionalizzazione degli spazi e degli assetti lavorativi, con evidenti ricavi, nell'ottica della modernizzazione e non della smobilitazione”. Ha, inoltre, evidenziato che “l'ente ha precisato che la nomina del delegato provinciale sarà disciplinata in un apposito regolamento delle strutture territoriali del CONI e che la modifica organizzativa non sarà produttiva di effetti pregiudizievoli nei confronti dell'associazionismo sportivo a livello territoriale periferico, in quanto il nuovo assetto sarà modulato in armonia con il sistema delle associazioni e istituzioni interessate”. Ha altresì rilevato che “Con il decreto di approvazione le amministrazioni vigilanti hanno espresso la necessità che il delegato provinciale sia designato sulla base delle indicazioni delle strutture periferiche provinciali delle federazioni sportive e che sia mantenuto un minimo di organizzazione per ogni delegato provinciale”.

Ha, infine, fatto presente che “con nota del 24 maggio 2012 il CONI ha trasmesso al dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport la deliberazione n. 1465 concernente il «Regolamento delle strutture territoriali del CONI». Al riguardo, in esito all'istruttoria effettuata, è emersa la necessità di acquisire ulteriori elementi da parte dell'ente che hanno, pertanto, comportato l'interruzione dei termini previsti per l'approvazione.”

Come emerge dalla risposta scritta all’interrogazione n. 4-16258 (risposta pubblicata il 3 dicembre 2012), la richiesta di chiarimenti riguardava l'aumento del numero dei revisori dei conti dei comitati regionali, alla luce della richiesta, presente nel DPCM 10 maggio 2012, che, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del D.L. 78/2010, la composizione dell'organo di controllo deve essere ridotta, a norma dell'art. 6, co. 5, dello stesso decreto.

Il riassetto e il personale

L’art. 8 del D.L. 138/2002 ha disposto la costituzione di una società per azioni, denominata CONI Servizi SpA, a totale partecipazione pubblica (le azioni sono attribuite al MEF), chiamata a supportare l’insieme delle attività del CONI. In particolare, ha previsto che i rapporti tra il CONI e la CONI Servizi SpA sono disciplinati da un contratto di servizio annuale e che la CONI Servizi succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, nonché nella titolarità dei beni facenti capo all’ente pubblico.

Parallelamente alla costituzione della società, è stato disposto (art. 8, co. 11) il passaggio del personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI alle dipendenze della CONI Servizi SpA, a partire dall'8 luglio 2002. La medesima norma ha rinviato ad un DPCM – che sarebbe dovuto essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., ma che non risulta intervenuto – la definizione delle modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi SpA, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della disposizione, delle procedure di mobilità verso enti della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 30, 31 e 33 del D.lgs. n. 165/2001.

La possibilità per i dipendenti ex CONI, poi CONI Servizi, di usufruire delle procedure di mobilità verso altri enti della p.a. è stata prorogata fino al 31 dicembre 2007 (v. art. 16, co. 3, L. 246/2005 e art. 1, co. 6-bis, D.L. 300/2006), nonché fino al 31 dicembre 2012 (art. 1, co. 6-ter, D.L. 300/2006), per il solo personale distaccato in servizio presso le Federazioni sportive nazionali nel caso in cui, successivamente al passaggio alle dipendenze delle Federazioni, fosse risultato in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale, ferma restando la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro originario con la CONI Servizi.

Peraltro, già prima della costituzione della CONI Servizi Spa, il CONI dotava di proprio personale le Federazioni Sportive Nazionali (Ciò, sulla base dell'art. 14 della L. 91/1981. Con l’art. 3 della L. n. 138/1992 tali disposizioni erano poi state abrogate ed era stato previsto l'inquadramento nei ruoli del personale CONI di tutto il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali al 31.12.1990 con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato). E, dopo la costituzione della Società, parte del personale ad essa transitato ha continuato ad essere impiegato presso le stesse Federazioni.

Peraltro, contestualmente alla possibilità di usufruire delle procedure di mobilità descritte, l’art. 30 del CCNL del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali (valido per il quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico 2006/2007 – sottoscritto il 26 maggio 2008) ha previsto il passaggio volontario del personale dipendente di CONI Servizi SpA, operante presso le Federazioni, alle stesse Federazioni presso le quali presta opera, previa concessione di un periodo di aspettativa non retribuita, quinquennale e rinnovabile..

In seguito, l’art. 35, co. 4, del D.L. 207/2008 ha previsto che il personale, ex dipendente CONI, successivamente transitato alle dipendenze di CONI Servizi S.p.A., ed in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.

Da ultimo, l’art. 12, co. 90-bis, del D.L. 95/2012 ha disposto che al personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI servizi S.p.A. in attuazione dell’articolo 8 del D.L. 138/2002, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, la disciplina della mobilità volontaria, di cui all’art. 30 del D.lgs. 165/2001.

Sull’argomento, il 26 luglio 2012 alla Camera si era svolta l’interpellanza urgente n. 2/01579 che aveva evidenziato le problematiche inerenti il personale della CONI Servizi ritenuto eccedente.

In particolare, l’interpellanza evidenziava che CONI Servizi Spa ha “aperto la procedura di mobilità confermando il rifiuto dell’azienda di assorbire i propri dipendenti”. [….] “la CONI Servizi Spa ha sostenuto la necessità di questo passaggio affermando di non poter tenere alle proprie dipendenze personale considerato non funzionale per competenze ed esperienze professionali al CONI ente, poiché al momento in cui la società è entrata in azione questo era in servizio presso le federazioni sportive nazionali ed era pertanto estraneo ai processi e alle attività ‘core’ del CONI”.

In risposta all’interpellanza, il rappresentante del Governo, dopo aver ripercorso l’evoluzione della questione – sia da un punto di vista normativo, che da un punto di vista delle vicende relative agli organici – ha assicurato che lo stesso Governo, nell’ambito delle sue prerogative, avrà modo di verificare che si applichi sempre la regola della buona pratica gestionale, per non disperdere il patrimonio di professionalità formatesi nel tempo, nell’interesse del sistema sportivo italiano.

In particolare, il rappresentante del Governo ha fatto presente che al 1° giugno 2012 il personale impiegato dalle federazioni sportive con rapporto di lavoro subordinato era pari a 1.530 unità, di cui 854 assunte nel tempo direttamente dalle stesse federazioni. I dipendenti della CONI servizi Spa che si erano avvalsi della possibilità prevista dall’art. 30 del CCNL erano 535, mentre altri 141 non avevano ritenuto di avvalersi della stessa possibilità. Ha, inoltre, fatto presente che le uscite di personale dal sistema CONI-federazioni-CONI servizi Spa erano sino ad allora avvenute tutte su base volontaria ed avevano prevalentemente riguardato persone che comunque avevano maturato i requisiti per il pensionamento o che, dietro richiesta, avevano acceduto alla mobilità, in presenza di capienza nelle piante organiche di soggetti della P.A.

In risposta, poi, il 12 settembre 2012, all’interrogazione a risposta immediata 3-02462 il Governo ha evidenziato che il 2 agosto era stato sottoscritto un accordo che prevedeva l’assunzione a tempo indeterminato da parte delle federazioni presso cui il personale prestava servizio, chiarendo che, pertanto, sarebbero stati considerati in esubero solo i dipendenti che non avessero presentato istanza di passaggio alle federazioni. Le federazioni avevano poi ricevuto indicazioni per consentire il transito dei dipendenti dal 1 ottobre.

Il finanziamento

Le risorse per il finanziamento del CONI sono allocate al capitolo 1896 dello stato di previsione del MEF, nell’ambito della missione Giovani e sport, programma Attività ricreative e sport.

La tabella che segue mostra l’andamento delle risorse destinate all’ente nelle leggi di bilancio triennale 2011-2013, 2012-2014 e 2013-2015:

(in milioni di euro)

Bilancio 2011-2013
(L. n. 221/2010)

Bilancio 2012-2014
(L. n. 184/2011)

Bilancio 2013-2015
(L. n. 229/2012)

2011

2012

2013

2012

2013

2014

2013

2014

2015

447,8

432,8

432,8

409,0

409,1

414,0

403,8

408,3

407,5

Inoltre, l’ente fruisce di una quota delle entrate erariali e extraerariali derivanti dai giochi pubblici. Da ultimo, l’art. 30-bis, co. 4, del D.L. 185/2008 ha assegnato al CONI un finanziamento pari a 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, prevedendo che, a decorrere dal 2011, l’importo sia determinato con decreto del MEF.

Il CONI inoltre è chiamato all’assegnazione dei contributi agli altri organismi sportivi. Il bilancio e la relazione della sua attività sono trasmessi annualmente alle Camere dal Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’ultimo invio, riferito agli esercizi 2010 e 2011, è stato annunciato il 5 settembre 2012.

Il controllo sulla gestione finanziaria dell’ente è effettuato dalla Corte dei conti, la cui ultima relazione alle Camere, riferita all’esercizio 2011, è stata annunciata il 18 dicembre 2012 (Doc. XV, n. 486).