Camera dei deputati Dossier AC0421_0 [data]

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della provincia - A.C. 588 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 588/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 251
Data: 30/11/2009
Descrittori:
FIDUCIA AL GOVERNO   PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI
PROVINCE   SINDACI DI COMUNI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

30 Novembre 2009

 

n. 251/0

Mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della provincia

A.C. 588

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

A.C. 588

Titolo

Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia

Iniziativa

On. Tassone ed altri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione alla Camera

30 aprile 2008

assegnazione

28 luglio 2008

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

 



Contenuto

La proposta di legge in esame (A.C. 588), composta da un unico articolo, introduce l’istituto della mozione di sfiducia “costruttiva” nei confronti del sindaco e del presidente della provincia attraverso una novella all’articolo 52 del testo unico degli enti locali[1].

Il comma 2 del suddetto articolo 52 prevede che l’approvazione di una mozione di sfiducia comporta la cessazione della carica del sindaco o del presidente della provincia e delle rispettive giunte e lo scioglimento del consiglio (comunale o provinciale), con conseguente nomina di un commissario. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri (senza considerare il sindaco e il presidente della provincia), messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla presentazione e, infine, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

La proposta in esame aggiunge un comma 2-bis, all’articolo 52, che, ferma restando la cessazione dalla carica del sindaco o del presidente della provincia in caso di sfiducia, introduce una deroga al conseguente obbligo di scioglimento dei rispettivi consigli. Questi non vengono sciolti automaticamente qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

§       la mozione di sfiducia è motivata “sulla base delle vicende personali o giudiziarie” del sindaco o del presidente della provincia;

§       la mozione di sfiducia contiene l’indicazione di un componente del consiglio comunale o provinciale designato alla carica di sindaco o di presidente della provincia.

 

Si rileva che il testo utilizza la locuzione “vicende personali e giudiziarie” per individuare il presupposto alla base del nuovo istituto. In relazione alle importanti conseguenze sulle istituzioni locali di tale previsione, andrebbe valutata l’opportunità di una formulazione più dettagliata dei presupposti di applicazione.

Venendo a considerazioni più generali sulla sfiducia costruttiva, si ricorda che l’attuale sistema elettorale degli enti locali prevede l’elezione diretta dell’organo di vertice (sindaco e presidente della provincia) e l’elezione contestuale dell’organo assembleare (consiglio comunale e provinciale) con l’assegnazione (eventuale) allo schieramento che appoggia il sindaco (o il presidente della provincia) di un premio di maggioranza. La norma in esame comporterebbe l’attribuzione alla deliberazione consiliare di un effetto sostitutivo sulla titolarità di una carica attribuita in base a una scelta del corpo elettorale locale che aveva contemporaneamente legittimato sia il titolare di quella carica che il consiglio.

Si ricorda, inoltre, che il principio noto con l’espressione simul stabunt, simul cadent è stato introdotto nella Costituzione, per le elezioni regionali, da parte della legge costituzionale 1/1999: il nuovo terzo comma dell’articolo 126 Cost., infatti, dispone che, nel caso di elezione diretta del presidente della giunta regionale, l’approvazione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti comporta automaticamente sia le dimissioni della giunta, sia lo scioglimento del consiglio. Tale vincolo tra gli organi, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, è indissolubile (sen. 2/2004 e 12/2006) ed è finalizzato a garantire la stabilità dell'esecutivo regionale (sen. 304/2002). Il principio è derogabile solo se a livello statutario si operi una scelta istituzionale diversa dalla elezione a suffragio universale e diretto.

L’istituto della sfiducia costruttiva non è previsto dal nostro ordinamento per nessun organo rappresentativo.

Si ricorda però che una disposizione volta a introdurre tale istituto per la Camera dei deputati era contenuta nel testo di legge costituzionale di riforma della Parte seconda della Costituzione approvato nella XIV legislatura ma non entrato in vigore a causa dell’esito negativo del referendum confermativo ex art. 138 Cost.

L’art. 32 del testo della legge modificava l’art. 94 Cost. In particolare il nuovo quinto comma così stabiliva: «Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».

 

Tra i maggiori Paesi europei, l’istituto della sfiducia costruttiva parlamentare è previsto solamente in Germania e in Spagna.

Dopo l’iniziale elezione del Cancelliere federale tedesco, il Bundestag può esprimergli la sfiducia solo eleggendo a maggioranza dei suoi membri un successore e chiedendo al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale in carica. In tal caso, il Presidente federale deve aderire alla richiesta e nominare il nuovo eletto. (art. 67 Cost.).

In Spagna il Congresso può impegnare la responsabilità politica del Governo attraverso l’approvazione a maggioranza assoluta di una mozione di censura, che deve essere proposta da almeno un decimo dei deputati e deve indicare un nuovo candidato alla Presidenza del Governo. Se la mozione è approvata il Governo presenta le dimissioni e il candidato indicato si intende investito della fiducia del Congresso (artt. 113 e 114 Cost.).

Relazioni allegate

La proposta di legge, d’iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge interviene su una materia disciplinata da norme di legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’oggetto della proposta di legge è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.

Rapporto con altri princìpi costituzionali

Per quanto riguarda il rapporto della proposta di legge con l’art. 126 Cost. si rinvia al paragrafo sul contenuto.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge introduce una modifica espressa al D.Lgs. 267/2000, ricorrendo alla tecnica della novella.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si ricorda che è in corso di esame presso la Commissione Affari costituzionali della proposta di legge (A.C. 2669) che interviene in materia di sistema elettorale regionale, provinciale e comunale. Tale proposta prevede, tra l’altro, l’introduzione della soglia di sbarramento del 4 per cento alle elezioni dei consigli dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei consigli provinciali.

 



 

 



(2) L. 25 marzo 1993, n. 81, Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, poi confluita in parte nel citato testo unico degli enti locali (artt. 74 e seguenti).

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

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File: ac0421_0.doc




[1]     D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

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