Camera dei deputati Dossier AG0074_0 [data]

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi - A.C. 2353 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2353/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 146
Data: 06/04/2009
Descrittori:
CALAMITA' NATURALI   CONTRIBUTI PUBBLICI
IMPRESE AGRICOLE     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 

6 aprile 2009

 

n. 146/0

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi

A.C. 2353

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

2353

Titolo

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi

Iniziativa

On. Paolo Russo ed altri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

1° aprile 2009

assegnazione

2 aprile 2009

Commissione competente

XIII Agricoltura

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, V, XIV e Questioni regionali

 



Contenuto

La proposta di legge, composta di un unico articolo, al comma 1 stabilisce in 110 milioni di euro per il 2009 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2004.

Il Fondo di solidarietà nazionale è lo strumento attraverso il quale vengono finanziati gli interventi di sostegno alle imprese agricole in conseguenza del verificarsi di calamità naturali e di condizioni climatiche di particolare gravità. A seguito del riordino operato con il citato decreto legislativo n. 102/2004 il Fondo ha visto la propria dotazione suddivisa in due distinti capitoli, l’uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l’altro iscritto nella tabella del dicastero dell’economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori. Il D.Lgs. n. 102/2004 ha infatti inteso promuovere soprattutto il ricorso al sistema assicurativo agevolato, che è assurto a finalità primaria degli interventi del Fondo, il quale (art. 1, co. 1) ha “l’obiettivo di promuovere principal­mente interventi di prevenzione…”, ovvero di dare nuovo impulso all’assicurazione dai rischi meteoro­logici; la politica di incentivazione dei contratti assicurativi (interventi ex ante), è definita dai primi cinque articoli del capo Idel decreto legislativo n. 102. Il Mipaaf pertanto gestisce le risorse stanziate sul Cap. 7439 della UPB 1.1.6 destinate ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi che, in quanto classificate come interventi di sostegno dell’economia dal comma 84 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), possono annualmente essere rifinanziate in tabella D della legge finanziaria.

Al riguardo, l’ultimo rifinanziamento è stato disposto dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), la quale peraltro non ha previsto ulteriori risorse per gli anni successivi. La dotazione del Fondo di solidarietà per il 2008, originariamente stabilita in 220 milioni di euro, è stata successivamente aumentata a 286 milioni di euro con l’articolo 1-bis del D.L. n. 171/2008, convertito dalla legge n. 205/2008.

 

Il comma 2 prevede che le disponibilità del capitolo di bilancio sul quale è gestito il Fondo possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell’anno precedente a quello dicompetenza per ilpagamento dei saldi contributivi.

Il comma 3 reca la copertura dell'onere di 110 milioni di euro nel 2009 derivante dal finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

Alla copertura si provvede:

§       quanto a 90,1 milioni di euro, mediante l’utilizzo di una parte delle risorse affluite all’entrata del bilancio dello Stato nell’ambito dell’unità previsionale di base 2.2.1.2., relative al Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie (c.d. Fondo conti dormienti), istituito dall'articolo 1, comma 343-345, della legge n. 266 del 2005;

Nel citato fondo confluiscono i c.d. conti dormienti (assegni circolari non riscossi, importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione ramo vita nonché somme spettanti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali, che non siano reclamati entro il ter­mine di prescrizione del relativo diritto). L’operatività del Fondo, inizialmente limitata agli indennizzi per danni derivanti da frodi finanziarie, è stata estesa agli indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno sofferto un danno finanziario in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina (bond argentini), ai piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non hanno esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società (decreto legge n. 134/2008), al finanziamento della carta-acquisti (D.L. n. 112/2008, art. 81, co. 32). La disciplina del Fondo è stata modificata ed integrata dall’articolo 4 del D.L. n. 155 del 2008 (che ha introdotto i commi da 345-bis a 345-quinquiesdecies nell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006).

§       quanto a 19,9 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1084 della legge n. 296 del 2006, relativa ai piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 1084 della legge finanziaria per il 2007 ha autorizzato uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attuazione dei citati piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. A seguito delle riduzioni di spesa operate dall’articolo 60, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008, i 50 milioni originariamente previsti per il 2009 sono stati ridotti a 37 milioni. Per effetto della rimodulazione disposta sul bilancio a legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del medesimo D.L. 112, la dotazione è stata ridotta di ulteriori 17 milioni. Pertanto, le somme iscritte nel bilancio dello Stato per il 2009 ammontano a circa 20 milioni (UPB 1.5.6, cap. 7643/Risorse agricole).

Più precisamente, da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che il capitolo 7643 reca una disponibilità di competenza di 19.982.333 euro.

Il comma 4 provvede a reintegrare di 90,1 milioni di euro per il 2011la dotazione del Fondo “conti dormienti” attraverso una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), istituito ai sensi dell’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

La dotazione del FAS per il 2011 è indicata in 5.543,6 milioni dalla tabella F della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008).

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

La proposta di legge riproduce il testo dell’art. 8-decies dell’emendamento Dis. 1.1 presentato dal Governo al d.d.l. di conversione del D.L. n. 5/2009 (A.C. 2187), sul quale è stata posta la questione di fiducia. In quella sede l’art. 8-decies è stato infatti dichiarato inammissibile dalla Presidenza della Camera.

Relazioni allegate

Alla proposta è allegata la sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Il ricorso alla fonte legislativa si rende necessario per l’utilizzo di risorse a carico del bilancio statale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta prevede il rifinanziamento del Fondo sul quale vengono erogati agli imprenditori agricoli i contributi statali sui premi assicurativi, senza intervenire sulle norme (art. 4 del D.Lgs. n. 102/2004) che disciplinano la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla gestione del Fondo.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La possibilità per gli Stati membri di concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o malattie delle piante e degli animali è espressamente prevista dall’art. 70 del Reg. (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009. Le spese sostenute dagli Stati membri per l’erogazione dei contributi sono cofinanziate dalla Comunità, nella misura del 75%, attraverso le risorse di cui al precedente art. 69 del medesimo regolamento, che autorizza gli Stati a trattenere sino al 10% dei rispettivi massimali nazionali del regime di pagamento unico per pagamenti supplementari agli agricoltori (art. 70, paragrafo 7).



 

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610– *st_agricoltura@camera.it

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File: Ag0074_0.doc

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