Camera dei deputati Dossier AM0079 [data]

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi A.C. 2423 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2423/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 197
Data: 15/07/2009
Descrittori:
FIUME PO   LODI - Prov, LOMBARDIA
PIACENZA - Prov, EMILIA ROMAGNA   PONTI E VIADOTTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

15 luglio 2009

 

n. 197/0

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi

A.C. 2423

Elementi per l’istruttoria legislativa

Numero del progetto di legge

2423

Titolo

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

no

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

6 maggio 2009

assegnazione

13 maggio 2009

Commissione competente

VIII Ambiente

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Istituzionale; V Bilancio; XIV Politiche dell’Unione europea

 



Contenuto

La proposta di legge in esame, composta da due articoli, è finalizzata – come indicato nella relazione illustrativa – a provvedere, in tempi brevissimi, alla ricostruzione del collegamento tra le province di Lodi e di Piacenza, a seguito del cedimento, il 30 aprile 2009, di una delle campate del ponte sul Po che sosteneva la strada statale n. 9, via Emilia.

Il ponte, ubicato alla periferia nord di Piacenza, sovrappassa il fiume Po al km 262+387 della statale n. 9 "Via Emilia", attraversando il confine regionale tra l'Emilia e la Lombardia, e costituisce un asse di collegamento essenziale tra le due regioni.

 

L’articolo 1, comma 1, dispone, quindi, al fine di alleviare i gravi disagi sul territorio a seguito del crollo del ponte sul Po della strada statale Emilia, che l’ANAS Spa, entro un mese dalla data di entrata in vigore della proposta in esame:

§         predisponga un progetto preliminare per la realizzazione del nuovo ponte;

§         affidi l'appalto con la procedura prevista dall’art. 57, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163/2006 (cd. codice dei contratti pubblici) e con le modalità contrattuali di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), del medesimo codice.

Gli oneri dovranno essere a carico delle disponibilità di bilancio dell’ANAS.

 

Si ricorda che l'Anas S.p.A. è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. Fra i compiti attribuiti all’ANAS dalle norme vigenti rientrano, tra l’altro, anche quelli relativi alla costruzione di nuove strade e autostrade, sia direttamente che in concessione, alla vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e al controllo sulla gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione, e di approvazione dei progetti dei lavori oggetto di concessione.

Il comma 1018 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006) ha incaricato l’ANAS di provvedere, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, alla predisposizione di un nuovo piano economico-finanziario nonché dell’elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. Il piano è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dei trasporti e il Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari; con analogo decreto è approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque anni.

Nelle more dell’approvazione di tale piano, il Ministero delle Infrastrutture e l’ANAS hanno sottoscritto, in data 27 marzo 2008 un contratto di programma ed è in corso di perfezionamento il contratto di programma 2009 approvato dal CIPE nella seduta del 26 giugno 2009.

 

In merito alla procedura di affidamento dell’appalto richiamata dalla proposta in esame - art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 – si ricorda che essa fa riferimento alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

La stazione appaltante può ricorrere a tale procedura, come specifica la citata lett. c), unicamente nella misura strettamente necessaria e qualora l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non sia compatibile con i termini imposti dalle altre procedure (aperta, ristretta, o negoziata previa pubblicazione di un bando di gara). Inoltre le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

 

Per quanto riguarda, invece, le modalità contrattuali previste dalla proposta in esame - art. 53, comma 2, lett. c), dello stesso D.Lgs. 163/2003 - esse prevedono che il decreto o la determina a contrarre abbiano ad oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice, e siano motivate in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche. Lo svolgimento della gara viene quindi effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta deve avere ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

 

Relativamente al coinvolgimento dell’ANAS nella realizzazione del ponte, si è svolta, presso la VIII Commissione (Ambiente), in data 14 maggio 2009, un’audizione informale in cui il Presidente dell’ANAS ha annunciato che, per ripristinare il ponte sul Po che collega l'Emilia alla Lombardia, l'ANAS ha predisposto un progetto che consentirebbe di ricostruire un nuovo ponte entro il luglio del prossimo anno. Due, secondo il Presidente, le soluzioni possibili: un intervento tampone, per ricostruire la sola campata crollata, che richiederebbe 10 mesi di lavori e meno di 5 milioni di euro; e un intervento di integrale rifacimento del ponte, con tempi stimati in 14 mesi e un costo "significativamente maggiore, di 30-40 milioni di euro”.

Successivamente, in data 25 giugno 2009[1], il consiglio di amministrazione dell’ANAS ha approvato il finanziamento per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione e la gestione del ponte provvisorio sul fiume Po, sulla via Emilia, fra Lodi e Piacenza. Il ponte provvisorio avrà una durata di 14 mesi, corrispondente al tempo di costruzione del nuovo ponte sul Po. L'importo complessivo per la costruzione del ponte provvisorio ammonta a quasi 7 milioni di euro.

La gara sarà esperita con procedure d’urgenza nei tempi tecnici più brevi possibili. Il cda dell’ANAS ha auspicato di ottenere in tempi brevi tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti competenti per poter procedere al completamento della progettazione, alle indagini geognostiche e all’avvio e all’esecuzione dei lavori. Il nuovo ponte sul Po sarà lungo circa 1,1 Km, con una carreggiata stradale di 9,5 metri che, nella zona terminale lato Piacenza, si amplierà fino a 11,25 mt. e ospiterà, per tutta la sua lunghezza, un percorso ciclabile di 3 mt. di larghezza. L’attraversamento del fiume verrà realizzato utilizzando le attuali pile sulle quali verrà varato un impalcato metallico a trave reticolare di altezza non superiore a 4 mt., ottenendo un notevole aumento dei margini di sicurezza rispetto ai valori di massima piena del fiume. Nella zona golenale sul lato di Piacenza si prevede la conservazione delle attuali strutture ad arco, che verranno opportunamente rinforzate. Il nuovo ponte sarà inoltre dotato dei più moderni sistemi di protezione antisismica.

 

Da ultimo si ricorda che il 1° luglio si è svolta, presso la Prefettura di Piacenza, la Conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo di ricostruzione del ponte di collegamento tra Lodi e Piacenza, ove è stato raggiunto l’accordo sul progetto dell’ANAS per la realizzazione del nuovo viadotto. Infatti tutti gli enti hanno manifestato parere positivo al progetto con l'accordo comune che si valutino alcuni aspetti tecnici da tener presente in fase di progetto esecutivo, compresi gli aspetti di restauro conservativo dei manufatti da mantenere e le migliorie estetiche per le nuove strutture.

 

Per l'approvazione dell’opera con procedure di somma urgenza e in deroga alla normativa vigente, il comma 2 della proposta in esame prevede il ricorso alla normativa prevista per le calamità naturali, ovvero alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'art. 5 della legge 225/1992, fermo restando che la valutazione d'impatto ambientale (VIA) deve essere acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà.

 

Si ricorda, infatti, che al verificarsi delle calamità naturali, la normativa vigente prevede l’attivazione di mezzi di intervento straordinari previsti dall’art. 5 della legge n. 225/1992. Spetta, quindi, al Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri deliberare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Possono quindi essere emanate ordinanze finalizzate a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose. Nel caso in cui esse vengano emanate in deroga alle leggi vigenti devono essere motivate, contenere l’indicazione delle principali norme derogate, pubblicate sulla G.U. e trasmesse ai sindaci interessati per l’ulteriore pubblicazione locale.

 

Nel caso in esame, a seguito alla gravità dei citati fenomeni alluvionali verificatesi nel nord Italia nel mese di aprile e che hanno provocato anche il crollo del ponte sul Po, lo stato di emergenza è stato dichiarato con D.P.C.M. 15 maggio 2009[2].

Nel corso dell’audizione, presso la VIII Commissione (Ambiente) del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e Capo del Dipartimento di protezione civile, Guido Bertolaso[3], è stato però sottolineato come, ad avviso almeno della regione Emilia-Romagna, il citato stato di emergenza non comprenderebbe il crollo del ponte sul fiume Po. Ciò non sarebbe molto rilevante dal punto di vista dell'eventuale approvvigionamento di risorse economiche, ma escluderebbe la possibilità di attivare alcune procedure che, invece, lo stato di emergenza consentirebbe. E’ stato, pertanto, chiesto al Sottosegretario di verificare la possibilità di integrare il citato decreto, proprio al fine di consentire, nella fase di demolizione del ponte sul fiume Po, di utilizzare procedure più veloci.

Nel corso dell’audizione, il Sottosegretario ha inoltre sottolineato come sia stato necessario chiedere immediatamente alla società Autostrade Spa di rendere gratuito il transito dell'autostrada fra Piacenza sud e nord perché “di fatto, in questo momento, il ponte autostradale è il mezzo più importante, se non l'unico, per riuscire a collegare le due regioni”.

 

Anche il cda dell’ANAS, in sede di approvazione del progetto, ha auspicato l’emanazione di un’ordinanza di Protezione civile che consentirebbe di realizzare l’opera con le procedure più veloci, venendo incontro alle esigenze espresse dalle Istituzioni locali e dalle  popolazioni. Da notizie di stampa si apprende, infatti, che il 26 giugno si è tenuto un incontro tra il Sottosegretario Bertolaso, il sindaco di Piacenza e il presidente della Provincia di Piacenza, con l’intento di approfondire gli aspetti legati alla concessione della procedura di urgenza per la ricostruzione del ponte sul Po della via Emilia.

Ad oggi la prevista ordinanza non è stata ancora emanata, anche se da notizie di stampa[4] si apprende che il capo del Dipartimento della protezione civile ha trasmesso ai presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna, una bozza di ordinanza per consentire la realizzazione del nuovo ponte sul Po. L'ordinanza, che integrerebbe il D.P.C.M. del 15 maggio scorso sul dissesto idrogeologico nelle Province di Piacenza e Lodi, affiderebbe all'Anas la responsabilità dell'intervento che potrà essere realizzato con le procedure d'urgenza previste dalla normativa di protezione civile ma nel pieno rispetto delle esigenze di compatibilità ambientale e paesaggistica e delle nuove norme antisismiche.

 

Per quanto riguarda, invece, la procedura di VIA, la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 4/2008 (artt. 19-29)[5] prevede che essa si concluda entro 150 giorni (art. 26) dalla presentazione dell’istanza (con un prolungamento di un massimo di ulteriori 60 giorni in casi particolarmente complessi) con un provvedimento espresso e motivato. L’inutile decorso del termine di 330 giorni implica l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, su istanza delle parti, che deciderà entro i successivi 60 giorni, previa diffida ad adempiere all’organo competente.

 

Il comma 3 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame e fino alla concorrenza dei relativi oneri, una percentuale pari allo 0,05 per cento dei pedaggi di competenza dell'ANAS Spa venga destinato a fare fronte alla spesa derivante dalla costruzione del ponte.

 

Si ricorda, ancora, che in merito ai tempi ed alle modalità per il ripristino del ponte storico sul fiume Po e sul finanziamento del progetto e della realizzazione del secondo ponte sul Po è stato discusso un question time (3-00530) nella seduta del 19 maggio 2009[6]. E’ stato, infatti, ricordato come sin dalla alla fine degli anni '80 esistesse già un progetto di massima (recepito nel protocollo di intesa sottoscritto il 7 giugno 1988 dalle regioni Emilia Romagna e Lombardia, con le province di Milano e Piacenza ed i comuni di Piacenza, San Rocco al Porto e Guardamiglio) della variante della strada statale n. 9 via Emilia, per nuovo ponte sul Po, e che detta variante era stata recepita negli strumenti di pianificazione degli enti competenti, tra i quali l'Anas.

 

Il governo, nella risposta al question time, ha ribadito di essere contrario ad una soluzione “tampone”, consistente nella ricostruzione della sola campata crollata, e ha dichiarato che l'ANAS procederà all'integrale ricostruzione dell'impalcato metallico, che verrà sostenuto dalle pile del ponte storico esistenti, opportunamente rinforzate. “Il nuovo impalcato, che si estenderà anche nella tratta dell'attuale viadotto di accesso dal lato di Lodi, verrà realizzato con sofisticate operazioni di montaggio in opera di una moderna struttura reticolare metallica preassemblata in officina. L'altezza ridotta dell'impalcato consentirà di ampliare notevolmente la sezione idraulica di deflusso delle piene del fiume”.

In merito al richiesto inserimento nella legge obiettivo delle opere di ricostruzione del ponte, già previsto peraltro nell'intesa generale quadro tra lo Stato e la regione Emilia Romagna del primo agosto 2008, il Governo ha ribadito la possibilità di prevedere, nell'ambito del prossimo DPEF e previo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, l'inserimento anche dei lavori in questione tra quelli cui applicare il regime previsto dalla legge n. 443/2001.

 

L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore.

Relazioni allegate

Il provvedimento reca la relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Secondo quanto previsto dal comma 1018 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006), l’individuazione di nuove opere da realizzare a carico dell’ANAS dovrebbe avvenire in fase di rivisitazione piano finanziario o, nelle more, in sede di sottoscrizione del contratto di programma.

La necessità di un intervento legislativo sembra peraltro riconducibile alla estrema urgenza della situazione e alla conseguente necessità di prevedere particolari procedure acceleratorie.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta in esame è riconducibile alla materia grandi reti di trasporto e di navigazione, assegnata dal terzo comma dell’art. 117 alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni.

Rileva inoltre la materia della circolazione stradale, che non è esplicitamente menzionata tra le materie attribuite dall’articolo 117 della Costituzione allalegislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui all’articolo 117, terzo comma. Tuttavia, i rilevanti profili di sicurezza coinvolti nella circolazione stradale, possono ricondurre le norme in questione nell’ambito materiale, demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, “ordine pubblico e sicurezza”. Si rammenta, in proposito, che la Corte costituzionale,  con sentenza n. 428 del 2004, ha rilevato che, in relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti a competenze statali esclusive, ai sensi dell’art. 117, secondo comma.

Infine, si segnala che gli aspetti connessi all’attività contrattuale con l’ANAS sembrano riconducibili ad ambiti di competenza riservati allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera g)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9253 – *st_ambiente@camera.it

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File: Am0079.doc




[1]          Il Sole 24 Ore del 26 giugno 2009

[2]          GU n. 118 del 23 maggio 2009

[4]  Adnkronos, 21 giugno 2009.

[5]  Con il D.Lgs. 4/2008 è stata totalmente riscritta la Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale).

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