Camera dei deputati Dossier AP0011_0 progetti di legge

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi - A.C. 326 e A.C. 1010 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 326/XVI   AC N. 1010/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 35
Data: 29/07/2008
Descrittori:
MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE   METALLI PREZIOSI
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

Casella di testo: Progetti di legge

29 luglio 2008                                                                                                                                       n. 35/0

Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi

A.C. 326 e A.C. 1010

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di-legge

A.C. 326

A.C. 1010

Titolo

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Settore di intervento

Industria, commercio

Industria, commercio

Iter al Senato

No

No

Numero di articoli:

1

40

Date:

 

 

presentazione alla Camera

29 aprile 2008

14 maggio 2008

annuncio

29 aprile 2008

20 maggio 2008

assegnazione

30 giugno 2008

21 luglio 2008

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

X Commissione (Attività produttive)

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni)

Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI, XIV e della Commissione parlamen
tare per le questioni regionali

 



Contenuto

La proposta di legge AC 1010 (RAISI ed altri), reca una nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento), attualmente contenuta nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 – adottato sulla base della delega conferita dall'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) – e nel  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, recante il relativo regolamento di attuazione.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, la proposta di legge intende intervenire a difesa delle imprese italiane e del Made in Italy, al fine di tutelare l'arte orafa nazionale e impedire, tra l’altro, il fenomeno connesso all'esportazione di prodotti impropriamente muniti della marchiatura peculiare degli oggetti fabbricati in Italia, ma che, in realtà, risultano realizzati, in imitazione, in Paesi fuori dallo spazio economico europeo.

La proposta consta di 40 articoli, suddivisi in 10 Capi.

Il Capo I, composto dall’articolo 1, reca le definizioni,  le quali ricalcano sostanzialmente quelle contenute nell'articolo 1 del regolamento di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 150, salvo l’inserimento della definizione di «lega»,  la riformulazione della definizione di «titolo» e la modificazione di quella del «marchio di identificazione», il quale viene definito quale impronta identificativa del soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale delle materie prime, dei semilavorati o degli oggetti in metallo prezioso; il marchio di identificazione viene quindi identificato come «marchio di artefice», se concesso ad una impresa che esercita, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso e come «marchio di responsabilità» se concesso ad una impresa che esercita l'attività di produzione, importazione o commercializzazione di metalli preziosi allo stato di materie prime, di importazione di semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o di commercio di prodotti finiti di fabbricazione altrui dei quali intende garantire direttamente la rispondenza del titolo.

Il Capo II (artt.2-8), reca la disciplina dei titoli dei metalli preziosi,  rinviando ad un apposito regolamento di attuazione la fissazione delle tecniche di apposizione dei marchi di identificazione e del titolo; in tale ambito, è stata  introdotta, la possibilità di procedere a una marchiatura degli oggetti diversa dalla punzonatura, da realizzarsi mediante l'utilizzazione di apparecchi laser, in modo da rendere l'operazione più rapida ed economica a vantaggio della competitività delle aziende. Si segnala, inoltre, quale novità, la disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, in base alla quale le materie prime, i semilavorati e gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica, oltre a dover essere a titolo legale, recare l'indicazione in millesimi e il marchio di identificazione assegnato all'importatore  - come già previsto dal vigente articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 251/99 – devono  riportare altresì “l'indicazione del Paese di origine”, secondo modalità fissate con regolamento.

Il Capo III (artt.9-10), prevede che presso ogni Camera di commercio sia tenuto un elenco degli assegnatari dei metalli preziosi, al quale devono iscriversi le imprese che esercitano, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso, le imprese che producono, importano o commercializzano materie prime di metalli preziosi e le imprese che importano semilavorati o oggetti in metallo prezioso.

Il Capo IV (artt.11-15), reca disposizioni in materia di marchio di identificazione, prevedendo, tra l’altro,  che la Camera di commercio, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'elenco degli assegnatari dei metalli preziosi, assegni all'impresa richiedente il numero caratteristico del marchio di identificazione e faccia eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Al regolamento di attuazione è demandato il compito di definire i criteri e le modalità di stampa delle matrici per garantire sicurezza e uniformità su tutto il territorio nazionale. L'assegnazione del marchio di identificazione è soggetta ad un versamento, a favore della Camera di commercio competente, di un diritto di saggio e di marchio il cui importo sarà stabilito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il Capo V (artt. 16-17), consente - in aggiunta al marchio di identificazione - l'apposizione dei marchi tradizionali di fabbrica, o di sigle particolari, sempre che non contengano alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli e con il marchio medesimo.

Il Capo VI (artt.18-19), reca disposizioni in materia di oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista.

Il Capo VII (artt. 20-25),  reca disposizioni in materia di responsabilità degli operatori, stabilendo, tra l’altro, che i titolari di marchi di responsabilità appongono il proprio marchio di identificazione nella loro sede, e che gli stessi titolari, previa autorizzazione scritta e sotto la loro responsabilità, possano far apporre il proprio marchio di identificazione al soggetto, in possesso del marchio di artefice, che ha fabbricato l'oggetto. Viene inoltre previsto che nei documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di oggetti di metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo debba essere indicato il Paese di origine.

Il Capo VIII (artt.26-28), reca disposizioni in materia di vigilanza, da parte del personale delle Camere di commercio, sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi.

Il Capo IX (artt. 29-32), reca disposizioni in materia di laboratori di saggio e di analisi, stabilendo, in modo innovativo rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente,  che tutti i laboratori che effettuano le analisi prescritte sugli oggetti in metallo prezioso devono risultare comunque accreditati quali laboratori di prova per la determinazione del titolo dei metalli preziosi da un organismo aderente all'Ente europeo di accreditamento (EA) e devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con imprese assegnatarie del marchio di identificazione. La vigilanza e il controllo su tutti i laboratori sono esercitati dall'organismo che ha provveduto al loro accreditamento. Le analisi sono eseguite con i metodi prescritti dal regolamento di attuazione e non danno luogo ad alcun indennizzo.

Il Capo X (art. 33), riformulando l'articolo 19 del decreto legislativo n. 251 del 1999, stabilisce che per garantire la conformità alle disposizioni della legge sono ammesse certificazioni aggiuntive e il fabbricante o il suo mandatario ha facoltà di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio oppure da un organismo di certificazione accreditato dall'EA competente per il settore produttivo dei metalli preziosi.

Il Capo XI (artt.34-36) reca le disposizioni sanzionatorie, introducendo nuove fattispecie di sanzioni amministrative pecuniarie. Una rilevante novità è rinvenibile nell’articolo 35,  ai sensi del quale i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative sono destinati a confluire in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per esser poi devoluti, in misura paritaria, per il finanziamento dell'attività di vigilanza e per la realizzazione di iniziative di promozione e sviluppo della qualità nel settore orafo, gioielliero e argentiero, sulla base di un programma predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore.

Infine, il Capo XII (artt.37-40), reca le norme transitorie e finali, disponendo l’abrogazione sia del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sia del relativo regolamento di attuazione, di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 150,  e prevedendo al contempo l’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un nuovo regolamento di attuazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

 

La proposta di legge AC 326 (STEFANI e altri) è volta a ridefinire talune fattispecie di illecito e ad inasprire le relative sanzioni connesse alla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, contenuta nel decreto legislativo n. 251 del 1999. Più in particolare, il provvedimento interviene a sostituire alcune lettere del comma 1 dell’articolo 25 del decreto legislativo citato, che disciplina le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni commesse.

 

 

Relazioni allegate

Alle proposte di legge sono allegate le relazioni illustrative.

 

 

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto le proposte di legge sono volte a modificare una disciplina normativa contenuta in fonti normative primarie (quale è il decreto legislativo n.251/1999). Merita peraltro evidenziare che l’AC 1010 (Raisi e altri) avrebbe l’effetto di rilegificare il contenuto di talune norme attualmente contenute nel DPR n.150 del 2002 (attuativo del decreto legislativo n.251/1999).

 

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina oggetto delle proposte di legge in esame appare riconducibile alle materie di potestà esclusiva statale di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e) (“moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie”), lettera l) (“giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa”) e lettera r) (“pesi, misure e determinazione del tempo”).

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento all’articolo 7, comma 2, dell’AC 1010 (Raisi e altri), si osserva che l’obbligo ivi previsto di indicare il Paese di origine delle materie prime, dei semilavorati e degli oggetti preziosi importati da Paesi extra-UE, appare, alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. sentenza 17 giugno 1981, causa 113/1980), incompatibile con l’ordinamento comunitario, in quanto restrittivo degli scambi.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 14, comma 1, dell’AC 1010 (Raisi e altri) demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di stabilire l’importo del diritto di saggio e di marchio da versare  alla Camera di commercio competente ai fini dell’assegnazione del marchio di identificazione.

L’articolo 38, comma 1, dell’AC 1010 (Raisi e altri) stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato, sia emanato il regolamento di attuazione della legge.

 

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge AC 1010 (Raisi e altri) reca la nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, attualmente contenuta nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 – adottato sulla base della delega conferita dall’'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) – e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, recante il relativo regolamento di attuazione.

Quanto alla tecnica legislativa, anziché procedere ad una novella delle disposizioni recate dal suddetto decreto legislativo, si è preferito procedere alla definizione integrale della nuova disciplina e alla contestuale abrogazione di quella vigente, rinviando ad un regolamento di attuazione la definizione delle norme di dettaglio.

Si rileva, peraltro, come la proposta di legge riproduca in realtà gran parte delle disposizioni di cui al citato D.lgs n.251/99, legificando al contempo diverse disposizioni attualmente contenute nel suddetto regolamento di attuazione, con la conseguenza che non risulta agevole cogliere con immediatezza la portata innovativa del provvedimento.

In ordine al coordinamento con la normativa vigente si rileva, inoltre,  come le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2, in base alle quali nelle more dell'emanazione del regolamento, si applica il regolamento vigente di cui al Dpr 30 maggio 2002, n. 150, e quelle di cui all’articolo 39, che abrogano espressamente il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, facendo tuttavia salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 37 della proposta, possano dar luogo problemi interpretativi e di coordinamento in fase di applicazione della nuova normativa.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Una delle finalità principali della proposta di legge AC 1010 (Raisi e altri) è quella, come si evince dalla relazione illustrativa, di intervenire a difesa delle imprese italiane e del Made in Italy,  al fine di tutelare l'arte orafa nazionale e di impedire, tra l’altro, il fenomeno connesso all'esportazione di prodotti impropriamente muniti della marchiatura peculiare degli oggetti fabbricati in Italia, ma che, in realtà, risultano realizzati, in imitazione, in Paesi fuori dallo Spazio economico europeo. I destinatari della nuova disciplina proposta sono tutti gli operatori del settore, e dunque i produttori, gli importatori e i commercianti  di metalli preziosi ; a questi si aggiunge il personale delle Camere di commercio, per il quale sono confermate le funzioni di vigilanza già previste in materia.

Per quanto concerne, specificamente, la proposta di legge AC 326 (Stefani e altri), la ridefinizione delle fattispecie di illecito e l’inasprimento delle relative sanzioni intendono rappresentare (come evidenziato nella relazione illustrativa) un “valido deterrente contro quelle situazioni illecite dietro le quali, molto spesso, si nascondono la contraffazione, la frode in commercio e altri gravi reati”.

 

Formulazione del testo

All’articolo 8 dell’AC 1010 (Raisi e altri) la parola “soggetti” deve intendersi “oggetti”.

All’articolo 38, comma 2, dell’AC 1010 (Raisi e altri), laddove si prevede che nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo della nuova disciplina si applichi il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rileva l’opportunità di specificare che tale rinvio è da intendersi “in quanto compatibile” con le disposizioni introdotte dal provvedimento.

 



 

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