Camera dei deputati Dossier CL060 [data]

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni D.L. 168/2009 - A.C. n. 2975 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 2975/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 60
Data: 01/12/2009
Descrittori:
ACCONTO DI IMPOSTA   COMUNI
DIRITTI ERARIALI     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione
Altri riferimenti:
DL N. 168 DEL 23-NOV-09     

 

1° dicembre 2009

 

n. 60

Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni

D.L. 168/2009 - A.C. n. 2975

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

2975

Numero del decreto-legge

168/2009

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

3

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

23 novembre 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

24 novembre 2009

approvazione del Senato

--

assegnazione

24 novembre 2009

scadenza

26 gennaio 2010

Commissione competente

VI Commissione (Finanze)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 



Contenuto

Il provvedimento in esame si compone di tre articoli.

 

L’articolo 1, comma 1 dispone il differimento, al 16 giugno 2010, del versamento di una quota, pari al 20 per cento, dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), da versare entro il 30 novembre 2009. Si riduce così dal 99% al 79% la misura della percentuale da applicare all’imposta ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF dovuto entro la suddetta data.

I beneficiari della norma sono tutte le persone fisiche tenute al versamento dell’acconto IRPEF, ossia coloro che hanno determinato un saldo di imposta a debito in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2008. In altre parole, rientrano nell’ambito di applicazione gli imprenditori, i professionisti e i soci di società di persone mentre i lavoratori dipendenti e pensionati possono beneficiare del differimento solo se possessori di ulteriori redditi. Non sono, infatti, interessati dalla norma i contribuenti i cui redditi siano interamente assoggettati a ritenuta IRPEF da parte del sostituto d’imposta (come accade, appunto, per i redditi di lavoro dipendente o di pensione).

 

Ai sensi del comma 2, in favore dei soggetti che, alla data del 24 novembre 2009 (data di entrata in vigore del provvedimento), hanno effettuato il versamento dell’acconto sulla base della normativa previgente è riconosciuto un credito per l’eccedenza d’imposta versata a titolo di acconto IRPEF, che può essere recuperato dai contribuenti attraverso lo strumento della com­pensazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. In sostanza, al momento del primo pagamento utile di altre imposte, tributi o contributi il contribuente può effettuare il versamento di quanto dovuto al netto del credito vantato a titolo di eccedenza di acconto IRPEF.

I commi 3 e 4 disciplinano le modalità applicative da parte dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi (modello 730) attraverso il sostituto d’imposta o un CAF (quali, ad esempio, i lavoratori dipendenti o i pensionati) e che hanno autorizzato il proprio sostituto d’imposta a versare, per loro conto, l’acconto IRPEF dovuto trattenendolo dagli emolumenti corrisposti nel mese di novembre.

In questa ipotesi, i sostituti d’imposta sono tenuti a rideterminare l’ammontare dell’acconto che il dipendente o pensionato deve versare sulla base della nuova percentuale e procedere alla trattenuta e al versamento del minore acconto così rideterminato.

Qualora l’emolumento del mese di novembre sia già stato elaborato e siano già stati effettuati i versamenti dell’acconto da parte del sostituto d’imposta, quest’ultimo è tenuto a restituire nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute rispetto all’acconto dovuto dal dipendente o pensionato.

Per quanto concerne, invece, il recupero delle maggiori somme versate all’Erario, il sostituto d’imposta è autorizzato ad effettuare lo scomputo dai successivi versamenti dovuti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997.

Il comma 5 interessa il profilo finanziario della disposizione. In particolare, si dispone che:

-        per l’anno 2009, alle minori entrate, valutate in 3.716 milioni di euro, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dallo “scudo fiscale” intro­dotto dall’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78/2009. Tali risorse, iscritte in apposita contabilità speciale ai sensi del citato art. 13-bis, vengono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per il 2009;

-        per l’anno 2010, le corrispondenti maggiori entrate derivanti dall’articolo in esame (3.716 milioni) sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 istituito, con dotazione di 400 milioni per l’anno 2009, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi – cap. 3071/Economia).

 

L’articolo 2 obbliga i comuni a trasmettere al Ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggiore gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006 (articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45), ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.

 

La norma reca inoltre indicazioni sull’ammontare da corrispondere ai comuni per l’anno 2009, a ristoro del taglio dei trasferimenti già operato dal Ministero dell’interno, in correlazione ai presunti maggiori introiti ICI derivanti dalle citate disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 262/2006 (comma 2).

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame dispone che la trasmissione delle certificazioni del maggiore gettito ICI accertato nell'anno 2009 avvenga perentoriamente entro il 31 marzo 2010, a pena di decadenza, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Interno. La certificazione relativa al maggiore gettito ICI accertato nell'anno 2009, è richiesta al fine di rimodulare i trasferimenti erariali ai singoli comuni per l’anno 2009.

In attesa della certificazione da presentare entro il 31 marzo 2010, sulla base della quale verranno rimodulati i trasferimenti erariali ai singoli comuni per il 2009, il comma 2 della norma in esame autorizza il Ministero dell’interno a ripartire, già in corso d’anno, le somme disponibili nel bilancio per il 2009 per il rimborso, corrispondendo a ogni singolo comune, a titolo di acconto, fatti salvi eventuali conguagli, un contributo pari all'80 per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispon­dente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno (vale a dire, l’80% di quanto già restituito per il 2007).

 

L’articolo 3 dispone l’immediata entrata in vigore.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

Il decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 novembre ed emanato il 23 novembre. E’ stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 24 novembre.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riguardo all’articolo 1, un remoto precedente di decreto-legge finalizzato esclusivamente aldifferimento dei termini per i versamenti non soltanto degli acconti ma anche delle imposte sui redditi (nonché per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari previsti dallaL. 30 dicembre 1991, n. 413), è rintracciabile nel decreto-legge 19 giugno 1992, n. 316, non convertito in legge.

L’articolo 2, comma 1, sulla certificazione del maggior gettito accertato dai comuni ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali incide su una materia già oggetto dell’articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 46, del decreto-legge 24 novembre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, più volte modificati negli anni successivi, anche con provvedimenti d’urgenza (decreti-legge nn. 81, 159 e 248 del 2007) nel testo risultante dalle rispettive leggi di conversione (leggi nn. 127 e 222 del 2007 e n. 31 del 2008).

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 3, comma 7 del disegno di legge finanziaria già approvato dal Senato ed attualmente all’esame della Camera (C. 2936) dispone l’utilizzo delle risorse derivanti dal cosiddetto “scudo fiscale”, che affluiscono alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali entrate, in base alla norma richiamata, “sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33”.  A seguito dell’entrata in vigore del provvedimento in esame, alla contabilità speciale di cui al citato articolo 13-bis affluirà solo la parte del gettito dello scudo fiscale che residua dopo l’utilizzo delle risorse necessarie per la copertura del differimento dell’acconto IRPEF disposto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 168/2009, che la relazione tecnica ipotizza essere pari a 84 milioni per il 2009 e 200 milioni per il 2010. Delle residue risorse ipotizzate dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame, 50 milioni di euro sono destinati, dall’articolo 2, comma 43, del disegno di legge finanziaria 2010, al “Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio” di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112/2008”.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge in esame si compone di due articoli recanti disposizioni sostanziali, afferenti entrambe all’erario statale: l’articolo 1 differisce il versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; l’articolo 2 concerne i trasferimenti erariali ai comuni.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L’articolo 1 agisce implicitamente in deroga alla normativa vigente, con riguardo sia al versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche limitatamente al periodo di imposta 2009, sia alla relativa copertura finanziaria. In particolare:

-        il comma 1 differisce il versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche limitatamente al periodo di imposta 2009, in deroga all’articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435/2001, integralmente sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. Così facendo, il comma 1 posticipa al 2010 entrate previste a regime per il 2009;

-        il comma 5 fa fronte alle minori entrate che si registreranno nel 2009 in forza del differimento previsto dal comma 1  con quota parte delle entrate derivanti dal cosiddetto “scudo fiscale”. Tali entrate – in base alla normativa vigente – affluiscono alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del medesimo decreto-legge, dovrebbero essere “integralmente destinate, in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, all’attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti”. Il comma in esame, sostanzialmente, prevede che tali risorse vengano utilizzate nel 2009 per coprire il differimento dei termini di versamento dell’acconto e quindi reintegrate nel giugno 2010 con il versamento dell’acconto medesimo.

 

L’articolo 2, comma 1 obbliga i comuni a trasmettere al Ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggiore gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006 (articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45), ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali. Si segnala in proposito che i commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262/2006 già pongono in capo ai comuni l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’interno la certificazione relativa al maggior gettito, con le medesime modalità indicate dalla norma in esame, che, con riferimento al maggior gettito accertato nel 2009, stabilisce il termine del 1 marzo 2010. Andrebbe valutata l’opportunità diprocedere ad una testuale novellazione delle disposizioni vigenti, verificando altresì l’opportunità di prevedere un meccanismo per la trasmissione annuale della certificazione che operi a regime.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Nulla da rilevare.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Osservatorio sulla Legislazione

( 066760-9265 – *legislazione@camera.it

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File: Cl060.doc

 

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