Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni D.L. 168/2009 - A.C. n. 2975 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 60 | ||||
Data: | 01/12/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione | ||||
Altri riferimenti: |
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1° dicembre 2009 |
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n. 60 |
Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuniD.L. 168/2009 - A.C. n. 2975Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge |
Numero del disegno di legge di conversione |
2975 |
Numero del decreto-legge |
168/2009 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli: |
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testo originario |
3 |
testo approvato dal Senato |
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Date: |
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emanazione |
23 novembre 2009 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
24 novembre 2009 |
approvazione del Senato |
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assegnazione |
24 novembre 2009 |
scadenza |
26 gennaio 2010 |
Commissione competente |
VI Commissione (Finanze) |
Stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Il provvedimento in esame si compone di tre articoli.
L’articolo 1, comma 1 dispone il differimento, al 16 giugno 2010, del versamento di una quota, pari al 20 per cento, dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), da versare entro il 30 novembre 2009. Si riduce così dal 99% al 79% la misura della percentuale da applicare all’imposta ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF dovuto entro la suddetta data.
I
beneficiari della norma sono tutte le persone fisiche tenute al versamento
dell’acconto IRPEF, ossia coloro che hanno determinato un saldo di imposta a
debito in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno
Ai
sensi del comma
I commi 3 e 4 disciplinano le modalità applicative da parte dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi (modello 730) attraverso il sostituto d’imposta o un CAF (quali, ad esempio, i lavoratori dipendenti o i pensionati) e che hanno autorizzato il proprio sostituto d’imposta a versare, per loro conto, l’acconto IRPEF dovuto trattenendolo dagli emolumenti corrisposti nel mese di novembre.
In questa ipotesi, i sostituti d’imposta sono tenuti a rideterminare l’ammontare dell’acconto che il dipendente o pensionato deve versare sulla base della nuova percentuale e procedere alla trattenuta e al versamento del minore acconto così rideterminato.
Qualora l’emolumento del mese di novembre sia già stato elaborato e siano già stati effettuati i versamenti dell’acconto da parte del sostituto d’imposta, quest’ultimo è tenuto a restituire nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute rispetto all’acconto dovuto dal dipendente o pensionato.
Per quanto concerne, invece, il recupero delle maggiori somme versate all’Erario, il sostituto d’imposta è autorizzato ad effettuare lo scomputo dai successivi versamenti dovuti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997.
Il comma 5 interessa il profilo finanziario della disposizione. In particolare, si dispone che:
- per l’anno 2009, alle minori entrate, valutate in 3.716 milioni di euro, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dallo “scudo fiscale” introdotto dall’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78/2009. Tali risorse, iscritte in apposita contabilità speciale ai sensi del citato art. 13-bis, vengono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per il 2009;
- per l’anno 2010, le corrispondenti maggiori entrate derivanti dall’articolo in esame (3.716 milioni) sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 istituito, con dotazione di 400 milioni per l’anno 2009, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi – cap. 3071/Economia).
L’articolo 2 obbliga i comuni a trasmettere
al Ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggiore gettito,
accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base
imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006 (articolo 2, commi da
La
norma reca inoltre indicazioni sull’ammontare da corrispondere ai comuni per
l’anno
Nel
dettaglio, il comma 1 dell’articolo
in esame dispone che la trasmissione delle certificazioni del maggiore gettito
ICI accertato nell'anno 2009 avvenga perentoriamente entro il 31 marzo
In attesa della certificazione da presentare entro il 31 marzo 2010, sulla base della quale verranno rimodulati i trasferimenti erariali ai singoli comuni per il 2009, il comma 2 della norma in esame autorizza il Ministero dell’interno a ripartire, già in corso d’anno, le somme disponibili nel bilancio per il 2009 per il rimborso, corrispondendo a ogni singolo comune, a titolo di acconto, fatti salvi eventuali conguagli, un contributo pari all'80 per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno (vale a dire, l’80% di quanto già restituito per il 2007).
L’articolo 3 dispone l’immediata entrata in vigore.
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.
Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.
Il decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 novembre ed emanato il 23 novembre. E’ stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 24 novembre.
Con riguardo all’articolo 1, un remoto precedente di decreto-legge finalizzato esclusivamente aldifferimento dei termini per i versamenti non soltanto degli acconti ma anche delle imposte sui redditi (nonché per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari previsti dallaL. 30 dicembre 1991, n. 413), è rintracciabile nel decreto-legge 19 giugno 1992, n. 316, non convertito in legge.
L’articolo 2, comma 1,
sulla certificazione del maggior gettito accertato dai comuni ai fini della
riduzione dei trasferimenti erariali incide su una materia già oggetto
dell’articolo 2, commi da
L’articolo 3, comma 7 del disegno di legge finanziaria già
approvato dal Senato ed attualmente all’esame della Camera (C. 2936) dispone l’utilizzo
delle risorse derivanti dal cosiddetto “scudo fiscale”, che affluiscono alla
contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis
del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali entrate, in base alla
norma richiamata, “sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n.
Il decreto-legge in esame si compone di due articoli recanti disposizioni sostanziali, afferenti entrambe all’erario statale: l’articolo 1 differisce il versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; l’articolo 2 concerne i trasferimenti erariali ai comuni.
L’articolo 1 agisce implicitamente in deroga alla normativa vigente, con riguardo sia al versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche limitatamente al periodo di imposta 2009, sia alla relativa copertura finanziaria. In particolare:
-
il comma
1 differisce il versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche limitatamente al periodo di imposta
-
il comma 5 fa fronte alle minori entrate
che si registreranno nel
L’articolo 2, comma 1
obbliga i comuni a trasmettere al Ministero dell’interno un’apposita
certificazione del maggiore gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante
dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge
n. 262 del 2006 (articolo 2, commi da
Nulla da rilevare.
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