| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
| Titolo: | Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della croazia e dell'Albania - A.C. 1908 | ||||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 38 | ||||||
| Data: | 10/12/2008 | ||||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||||
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10 dicembre 2008 |
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n. 38 |
Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Croazia e dell’AlbaniaA.C. 1908Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
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Numero del progetto di legge |
A.C. 1908 |
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Titolo |
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia, e del Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania, firmati a Bruxelles il 9 luglio 2008 |
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Iniziativa |
Governo |
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Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli |
3 |
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Date: |
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adozione quale testo base |
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richiesta di parere |
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Commissione competente |
III (Affari esteri) |
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Sede e stato dell’iter |
Assegnato (non ancora iniziato l’esame) |
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Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
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L’adesione alla NATO di nuovi membri è contemplata dall’articolo 10 del Trattato di Washington, in base al quale gli Stati membri, previo accordo unanime, possono invitare a far parte dell’Alleanza atlantica ogni altro Stato europeo in grado di contribuire alla sicurezza della regione e di favorire lo sviluppo dei principi sanciti nel Trattato istitutivo. Nello stesso articolo 10 è delineata sinteticamente la procedura di ammissione che è stata seguita anche per i precedenti quattro allargamenti.
Il primo allargamento avvenne nel 1952 con l’ingresso di Grecia e Turchia; Germania e Spagna hanno aderito all’Alleanza rispettivamente nel 1955 e nel 1982; nel 1999, infine, sono diventati membri della NATO tre Paesi dell’ex blocco sovietico (Polonia, Repubblica ceca e Ungheria), che avevano già aderito al Programma di Partenariato per la pace.
La prima delle cinque fasi necessarie per giungere alla definitiva ammissione di nuovi Paesi nell’Alleanza consiste nello svolgimento di negoziati con ciascun Paese che sia stato formalmente invitato ad aderire. I colloqui (accession talks) tra esperti della NATO e rappresentanti dei Paesi invitati, che si svolgono nella sede generale di Bruxelles, riguardano in primo luogo gli obblighi formali derivanti dallo status di membro dell’Alleanza. Vengono inoltre discussi temi specifici e, in particolare, le riforme che dovranno essere attuate dai singoli Paesi sia prima che dopo la loro ammissione sulla base di un calendario predisposto al termine del ciclo di incontri. Nella seconda fase i Ministri degli esteri dei Paesi invitati trasmettono alla NATO una lettera di intenti in cui confermano l’interesse, la volontà e la capacità di rispettare gli obblighi e gli impegni politici, giuridici e militari che comporta l’adesione alla NATO. Nella terza fase si procede alla firma dei Protocolli di accesso che, tecnicamente, rappresentano degli emendamenti al Trattato istitutivo del 1949. Essi dovranno poi essere ratificati da tutti gli Stati membri dell’Alleanza in conformità a quanto prescritto dalle rispettive procedure interne. Completata la fase delle ratifiche (quarta fase), il Segretario Generale della NATO rivolge al Paese interessato l’invito formale a divenire parte del Trattato Nord Atlantico e membri dell’Organizzazione. La procedura di adesione si conclude con la fase in cui ciascun nuovo membro dell’Alleanza deposita il proprio strumento di accesso presso il Governo degli Stati Uniti d’America.
I Protocolli relativi all’accesso dell’Albania e della Croazia sono stati entrambi firmati a Bruxelles il 9 luglio 2008. Si limitano a regolare le modalità e i tempi di estensione dell’invito rivolto ai loro Governi dal Segretario generale della NATO, nonché la data della loro entrata in vigore.
Il testo dei Protocolli, che è identico per i due Paesi, consta di soli tre articoli.
L’articolo 1 prevede che, dopo l’entrata in vigore dei Protocolli, il Segretario generale della NATO, a nome di tutti i Paesi membri, inviti i Governi dei due Stati ad accedere al Trattato dell’Atlantico del Nord. Successivamente, come precisato ai sensi dell’articolo 10 del Trattato istitutivo, ciascuno dei due Paesi diverrà parte della NATO una volta depositato lo strumento di adesione al Trattato stesso presso il Governo degli Stati Uniti d’America.
L’articolo 2 concerne l’entrata in vigore dei Protocolli, subordinandola al momento in cui tutti i paesi membri avranno notificato la loro approvazione al Governo degli Stati Uniti d’America. Il Governo USA, quale depositario, è inoltre tenuto ad informare tutti i Paesi NATO della data di ricevimento di ciascuna notifica e dell’entrata in vigore dei Protocolli.
L’articolo 3 stabilisce che i Protocolli, redatti in lingua francese e in lingua inglese, saranno depositati presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America, che ne trasmetterà copie debitamente certificate a tutti gli Stati membri della NATO.
I Protocolli di adesione sono già stati ratificati da Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Lituania, Stati Uniti, Polonia, Romania e Rep. slovacca. Il processo dovrebbe essere completato prima del prossimo Vertice Nato, che si dovrebbe svolgere nella primavera del 2009.
Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli.
Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione dei due Protocolli.
L’articolo 3 dispone in ordine all’entrata in vigore della legge di ratifica, fissata per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Oltre che dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è corredato da un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
Il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a),della Costituzione (Politica estera e rapporti internazionali dello Stato), demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.