Camera dei deputati Dossier COST063 [data]

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Adesione al Trattato di Prum; banca dati nazionale del DNA; delega per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale - A.C. 2042 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2042/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 63
Data: 25/03/2009
Descrittori:
BASI DI DATI   GENETICA
LIBERTA' DELLA PERSONA   POLIZIA PENITENZIARIA
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

25 marzo 2009

 

n. 63

Adesione al Trattato di Prum; banca dati nazionale del DNA; delega per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale

A.C. 2042

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

2042

Titolo

Adesione della Repubblica italiana al di Prum. Istituzione della banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

33

Date:

 

adozione quale testo base

12 marzo 2009

richiesta di parere

17 marzo 2009

Commissione competente

II Giustizia e III Affari Esteri

Sede e stato dell’iter

Concluso l’esame degli emendamenti in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

23 marzo

 



Contenuto

Il provvedimento, già approvato dal Senato e non modificato dalle Commissioni riunite, reca:

§       l’adesione dell’Italia al Trattato di Prum;

§       l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

§       una delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria;

§       modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.

Il Trattato di Prum, firmato tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, mira a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all’immigrazione clandestina. Il Capitolo 2, in particolare, disciplina l’impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l’impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l’accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.

Il provvedimento in esame si compone di 33 articoli, organizzati in cinque capi.

Il Capo I (artt. 1-4) reca disposizioni di carattere generale contenenti in particolare l’autorizzazione all’adesione e l’ordine di esecuzione del Trattato di Prum, il rinvio a decreti interministeriali per l’individuazione delle autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato, nonché una previsione di carattere generale che pone a carico dello Stato italiano l’obbligo di risarcimento del danno prodotto da agenti di una Parte contraente nello svolgimento di attività espressamente previste dal Trattato.

Il Capo II (artt. 5-19) reca alcune disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno a quanto previsto nel Trattato di Prum. Esso prevede l’istituzione della banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero dell’interno) e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero della giustizia), al fine di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti (art. 5). La banca dati nazionale è soggetta al controllo del Garante per la privacy; i compiti di garanzia dell’osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale sono invece attribuiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (art. 15).

Per quanto riguarda le funzioni, alla banca dati spetta provvedere alla raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui agli artt. 9, co. 1 e 2 (si tratta di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nei cui confronti si procede per delitti non colposi per i quali è consentito l’arresto facoltativo in flagranza e con l’esclusione di alcune tipologie di delitti espressamente indicate); alla raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici (ovvero del materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato); alla raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati; al raffronto del DNA a fini di identificazione (art. 7). Spetta invece al laboratorio la tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui al richiamato art. 9, nonché la conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA (art. 8).

L’art. 9 disciplina il prelievo di campione biologico ai fini del successivo invio al laboratorio centrale per la tipizzazione e la trasmissione alla banca dati del DNA. Oltre che individuare i soggetti sottoposti a prelievo la disposizione: prevede, in caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, la previa convalida da parte del giudice, individua i soggetti competenti ad effettuare il prelievo, determina le modalità del medesimo e contiene l’espressa garanzia del rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza di chi vi è sottoposto L’art. 10, invece, disciplina la trasmissione alla banca dati nazionale dei profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali. La metodologia di analisi dei reperti e dei campioni biologici applicabile ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati viene disciplinata dall’art. 11, che interviene anche sul tema della tutela della riservatezza dei dati genetici, stabilendo che i sistemi di analisi possano essere applicati solo a sequenze del DNA che non consentono l’identificazione delle patologie da cui può essere affetto l’interessato. In ogni caso, in base all’art. 12, co. 1, i profili del DNA ed i relativi campioni non possono contenere informazioni che consentano l’identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti. La medesima disposizione, al co. 2, individua nella polizia giudiziaria e nell’autorità giudiziaria i soli soggetti che possono accedere ai dati contenuti nella banca dati nazionale e nel laboratorio, richiedendo però, per tali ultimi dati, l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per gli accessi della polizia giudiziaria. L’accesso è consentito soltanto per finalità di identificazione personale e di collaborazione internazionale di polizia. I commi successivi intervengono su profili ulteriori connessi al trattamento e all’accesso ai dati.

L’art. 13 disciplina i casi di cancellazione del profilo del DNA e di distruzione del relativo campione biologico, nonché i limiti temporali di conservazione del profilo del DNA nella banca dati nazionale. Le sanzioni a carico dei pubblici ufficiali per l’uso o la comunicazione di informazioni al di fuori dei casi consentiti sono contemplate dall’art. 14.

L’art. 17 reca le disposizioni transitorie, finalizzate ad evitare di disperdere i profili di DNA acquisiti nel corso di procedimenti penali prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda le disposizioni ulteriori contenute nel Capo II, a parte il rinvio ad un regolamento di delegificazione per la disciplina attuativa delle disposizioni sulla banca dati nazionale e sul laboratorio (art. 16) e la previsione di un obbligo annuale di informazione al Parlamento in merito alla relativa attività (art. 19), si segnala la delega, contenuta nell’art. 18, per l’integrazione dell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l’istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale.

Il Capo III (artt. 20-23) è dedicato alla disciplina dello scambio di informazioni e delle altre forme di cooperazione tra gli Stati contraenti. L’art. 20 contiene l’espressa garanzia del rispetto del codice della privacy in relazione all’applicazione delle disposizioni del Trattato concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, dei profili contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive. L’art. 21, in relazione alle disposizioni del Trattato che disciplinano l’impiego di guardie armate sui voli con funzione di prevenzione degli atti terroristici e, più in generale, di quelle condotte che possono mettere in pericolo la sicurezza del volo, prevede la stipula di accordi separati tra le competenti Autorità nazionali e le competenti Autorità delle altre Parti contraenti e detta disposizioni in ordine all’autorizzazione generale di porto d’armi d’ordinanza e di munizioni, di cui all’art. 18, paragrafo 1, del Trattato. L’art. 22 definisce la disciplina relativa alla costituzione di unità a composizione mista per interventi comuni di Paesi contraenti, di cui all’art. 24 del Trattato, con specifico riferimento alle funzioni che possono essere svolte da agenti di altri Paesi nel territorio nazionale, all’attribuzione delle funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, e all’autorizzazione a portare l’uniforme di servizio nazionale, nonché le armi di servizio e le attrezzature di cui all’art. 28 del Trattato. L’art. 23, dando attuazione all’art. 25 del Trattato, definisce i poteri dei funzionari di una parte contraente, nel caso di interventi di urgenza sul territorio nazionale, disciplinando in particolare il caso dell’adozione della misura provvisoria del fermo di una persona.

Il Capo IV (artt. 24-29), che disciplina lo svolgimento di accertamenti tecnici coattivi, è volto a colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del secondo comma dell’art. 224 c.p.p., per la parte in cui consentiva al giudice, nell’ambito delle operazioni peritali, di disporre misure volte ad incidere sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge. In particolare, l’art. 24, attraverso l’introduzione dell’art. 224-bis c.p.p., disciplina la perizia che comporta l’esecuzione di atti idonei a incidere sulla libertà personale. La perizia può essere disposta anche coattivamente con ordinanza motivata del giudice nei confronti dell’indagato o dell’imputato di un reato. La disposizione individua i presupposti dell’accertamento, i tipi di prelievo da effettuare ai fini della determinazione del profilo del DNA o dell’esecuzione di accertamenti medici, nonché le garanzie per lo svolgimento della stessa.

L’art. 25 disciplina il caso in cui il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, intenda procedere coattivamente a un prelievo del tipo di quelli indicati all’art. 224-bis, prevedendo l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari o, in caso di urgenza, la successiva convalida da parte del GIP del decreto motivato del PM che dispone l’accertamento.

Gli artt. 26 e 27 novellano, con finalità di coordinamento, gli artt. 133 e 354 del codice di procedura penale. L’art. 28 modifica l’art. 392, co. 2, del codice di rito, in tema di incidente probatorio così da consentire l’uso di tale strumento di anticipazione nella raccolta della prova anche per l’espletamento di una perizia ai sensi dell’art. 224-bis c.p.p. L’art. 29, invece, interviene sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introducendovi tre nuovi articoli, relativi al prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette, alla redazione del verbale delle operazioni, nonché alla distruzione dei campioni biologici.

Il Capo V (artt. 30-33), infine, nell’ambito delle disposizioni finali, contiene, oltre che la clausola di copertura finanziaria, un obbligo di comunicazione annuale da parte del Ministro dell’interno al Parlamento (in particolare al cd. Comitato parlamentare Schengen) sullo stato di attuazione del Trattato di Prum.

Relazioni allegate

Il provvedimento risulta dall’approvazione al Senato del testo unificato di un disegno di legge e di varie proposte di legge di iniziativa parlamentare. Il disegno di legge del Governo (AS 905) conteneva sia la relazione illustrativa sia la relazione tecnica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame reca un contenuto riconducibile allle seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato contemplate dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione:

§         politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lett. a),

§         difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi (lett. d);

§         ordine pubblico e sicurezza (lett. h);

§         giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale  (lett. l);

§         ordinamento e organizzazione amministrativo dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lett. g).

Rapporto con altri princìpi costituzionali

L’art. 9 prevede l’esecuzione del prelievo di campioni biologici, ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale, nei confronti di alcune categorie di soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale.

Il prelievo di campioni biologici, come risulta anche dall’art. 24 del disegno di legge in esame, costituisce una restrizione della libertà personale che, ai sensi dell’art. 13, secondo comma, Cost., può essere ammessa solo «nei casi e modi previsti dalla legge» e «per atto motivato dell’autorità giudiziaria».

L’art. 9 individua specificamente i casi e i modi in cui procedere al prelievo ma non indica l’atto motivato dell’autorità giudiziaria, il quale sembrerebbe doversi rinvenire nell’atto di disposizione della misura restrittiva della libertà personale a cui i soggetti risultano già sottoposti.

La disciplina dello svolgimento di accertamenti tecnici coattivi, introdotta dal Capo IV (artt. 24-29) è volta a colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del secondo comma dell’art. 224 c.p.p., per la parte in cui consentiva al giudice, nell’ambito delle operazioni peritali, di disporre misure volte ad incidere sulla libertà personale dell’indagato, dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e modi dalla legge.

La Corte, considerando che il prelievo di sangue coattivo comporta necessariamente una qualche restrizione della libertà personale (anzi travalica tale libertà, comportando – sia pur in misura minima – un’invasione della sfera corporale), ha ritenuto che le premesse dell’accertamento peritale potessero risolversi in compressioni della libertà dell’individuo soltanto in conformità a tassative previsioni di legge, secondo la circostanziata riserva contenuta nell’art. 13, co. 2°, Cost. La Corte ha ritenuto operante la garanzia di riserva assoluta di legge che implica l’esigenza di tipizzazione dei casi e delle modalità con le quali la libertà personale può essere legittimamente compressa. Nel dichiarare l’incostituzionalità parziale dell’art. 224, secondo comma, c.p.p., la Consulta ha quindi sottolineato “l’assoluta genericità di formulazione” della norma e “la totale carenza di ogni specificazione al positivo dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto può ritenersi che sia legittimo procedere alla esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l’adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale”.

L’art. 24, in particolare, introduce nel c.p.p. l’art. 224-bis, che disciplina i provvedimenti del giudice per le perizie richiedenti il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, peli o mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici.

Si osserva in proposito che non risulta chiaro se gli atti restrittivi della libertà personale richiamati (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale e accertamenti medici) abbiano carattere meramente esemplificativo o esauriscano le ipotesi di atti che possono essere disposti dal giudice.

Ove si accedesse alla prima interpretazione, la disposizione potrebbe non corrispondere al requisito di tipizzazione delle modalità di restrizione della libertà personale, richiamato dalla citata sentenza della Corte costituzionale 238/1996. Sulla base della medesima sentenza andrebbe comunque considerata l’espressione “accertamenti medici”.

Si segnala altresì che, nel corso dell’esame in sede referente, è stato sostenuto che, nella sua attuale formulazione, il nuovo art. 224-bis presenta taluni profili di contrasto con l’art. 13 Cost., in quanto non limita la possibilità di svolgere accertamenti tecnici coattivi ai soli soggetti indagati o imputati (seduta del 17 marzo 2009). Il relatore per la II Commissione ha peraltro rilevato che la norma è di stretta interpretazione, consentendo gli accertamenti tecnici unicamente ove ciò risulti assolutamente indispensabile per la prova dei fatti, ed ha sottolineato come “essa risulti particolarmente utile, a titolo esemplificativo, nei casi in cui la scena del crimine risulti alterata a causa dell’intervento di soggetti diversi dall’indagato o dall’imputato”.

Con riferimento all’art. 12, co. 2, si ricorda che la Commissione Affari costituzionali del Senato, nel parere espresso in data 16 dicembre 2008, ha invitato le Commissioni di merito a specificare in modo più puntuale i soggetti cui è consentito l’accesso alla banca dati nazionale del DNA: non è infatti previsto se per “polizia giudiziaria” e “autorità giudiziaria”, si intendano gli organi che procedono per il caso specifico ovvero se vi sia una facoltà generalizzata di accesso; inoltre, dal tenore del secondo periodo, si dovrebbe desumere che per “medesimi soggetti” si intende solo la polizia giudiziaria, salvo che si chiarisca che anche l’autorità giudiziaria debba essere a sua volta autorizzata da altro organo della stessa autorità giudiziaria.

L’art. 13 disciplina la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici, disponendo che avvengano d’ufficio a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o in caso di identificazione di cadavere o di ritrovamento di persona scomparsa. In tutti gli altri casi i tempi di inserimento del profilo del DNA nella banca dati e di conservazione dei campioni biologici sono rimessi ad un regolamento attuativo, da adottarsi d’intesa con il Garante per la tutela dei dati personali, nel limite massimo di 40 anni per l’inserimento nella banca dati e di 20 anni per la conservazione del campione.

Si ricorda in proposito che il prelievo del campione biologico e l’inserimento in banca dati possono riguardare anche soggetti non indagati per alcun reato. Per tali soggetti il trattamento potrebbe essere meno garantista; similmente può dirsi per i soggetti prosciolti o assolti con formula diversa da quelle indicate dall’art. 13 in questione.

Si ricorda altresì che la Commissione Affari costituzionali del Senato, nel parere espresso in data 16 dicembre 2008, ha segnalato l’opportunità di regolare nella legge i criteri di determinazione dei tempi di conservazione del profilo e del campione biologico del DNA nella banca dati, in modo da tenere conto del criterio di proporzionalità tra tempo di conservazione dei dati e gravità del reato e pericolosità del soggetto.

L’art. 29, co. 1, capov. 72-quater, prevede l’immediata distruzione del campione prelevato nell’ambito di una perizia disposta nel corso di un procedimento penale nel caso di archiviazione o di sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p., salvo che la conservazione non risulti assolutamente indispensabile.

La disposizione non riguarda i campioni prelevati da soggetti non indagati e sembra pertanto dar luogo ad una disparità di trattamento con i soggetti nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o l’assoluzione ex art. 530 c.p.p..

La disposizione inoltre nulla prevede in ordine ai risultati degli accertamenti medici effettuati nel corso di una perizia diversi dal prelievo di campioni.

Attribuzione di poteri normativi

Oltre alla delega di cui all’art. 18, sull’istituzione di ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ed all’art. 16, che rinvia a regolamenti di delegificazione la disciplina attuativa della legge, si ricordano l’art. 3, che demanda ad uno o più D.M. l’individuazione delle autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato, e l’art. 21, relativo alla proposta di stipula di un accordo separato in relazione all’utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili ex art. 17, par. 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all’allegato 1 dello stesso Trattato.

 



 

 

 

 

 

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File: Cost063-AC2042.doc

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