Camera dei deputati Dossier COST097 [data]

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonché modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario - A.C. 2675
Riferimenti:
AC N. 2675/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 97
Data: 16/09/2009
Descrittori:
ARMI   ESPLOSIVI
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

16 settembre 2009

 

n. 97

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra

A.C. 2675

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2675

Titolo

Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonché modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date:

 

adozione quale testo base

15 settembre 2009

richiesta di parere

15 settembre 2009

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in Commissione

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 



Contenuto

 

Il Protocollo sugli ordigni inesplosi (Protocollo V alla CCW), è stato adottato il 28 novembre 2003 nella riunione degli Stati parte della Convenzione di Ginevra del 1980 ed è il primo strumento che affronta il problema degli ordigni inesplosi e abbandonati. Dalla sua adozione, 55 Stati hanno ratificato il Protocollo V, che è entrato in vigore il 12 novembre 2006.

Unitamente alla Convenzione sulla proibizione delle mine antipersona, il Protocollo ERW in esame rappresenta un importante passo in avanti per affrontare il problema delle vittime dei post-conflitti.

Come per gli altri Protocolli alla Convenzione, il fondamento giuridico del Protocollo V è rappresentato proprio dalla Convenzione del 1980, che stabilisce le regole generali ad esso applicabili.

La Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche, con i tre Protocolli allegati, è stata adottata è stata il 10 ottobre 1980 a Ginevra, sotto gli auspici delle Nazioni Unite. La Convenzione è entrata in vigore a livello internazionale il 2 dicembre 1983. Attualmente sono Parti della Convenzione 109 Stati, tra cui l'Italia, che ha provveduto alla ratifica con legge 14 dicembre 1994, n. 715.

I primi tre Protocolli sono relativi, rispettivamente, a:

                        I.      i frammenti non identificabili ;

                      II.      l'impiego delle mine;

                    III.      le armi incendiarie.

In seguito, durante a prima sessione della I Conferenza di riesame della stessa Convenzione (ottobre 1995) venne approvato un IV Protocollo, che vieta l'uso di armi laser concepite per provocare cecità permanente.

La Convenzione del 1980 si applica ai conflitti armati tra Stati, alle lotte di liberazione dei popoli coloniali o comunque oppressi da occupazione straniera e alle lotte contro i regimi razzisti. L’applicazione delle norme della Convenzione anche alle guerre civili e ai conflitti interni è stata decisa in seguito, con l’approvazione, il 21 dicembre 2001, di un emendamento volto in tale direzione. Inoltre, benché la Convenzione si applichi solo agli Stati che l'hanno ratificata, i principi di base da essa sviluppati sono entrati a far parte del diritto internazionale consuetudinario, ed in quanto tali possono comunque ritenersi applicabili da parte di tutti gli Stati in qualunque tipo di conflitto.

La Convenzione è rivolta alla protezione delle popolazioni civili e non si applica agli obiettivi militari. In particolare, il Protocollo sulle mine ne vieta l'uso indiscriminato e l'utilizzo contro la popolazione civile, sia per difesa che per rappresaglia. A tal fine sono previste una serie di precauzioni.

E' poi vietato l'uso di mine camuffate (booby traps) che abbiano l'apparenza di determinati oggetti (giocattoli, alimenti, oggetti di natura religiosa, ecc.), o che siano legati a particolari simboli o luoghi. Il Protocollo stabilisce inoltre il principio della registrazione dei campi minati, al fine di poterli bonificare al termine delle ostilità. Una parte in conflitto che abbia disseminato mine deve, al termine del conflitto, comunicare alla parte avversa e al Segretario generale dell'ONU le informazioni sulla loro localizzazione.

Il Protocollo V in esame, si compone di 11 articoli, preceduti da un Preambolo, e da un allegato tecnico che contiene raccomandazioni riguardanti le misure preventive da adottare e le procedure ottimali da applicare.

L’articolo 1 contiene prescrizioni generali e definisce il campo d’applicazione del Protocollo. Il Protocollo (comma 2) si applica ai residuati bellici esplosivi che si trovano sul territorio degli Stati partecipanti, comprese le loro acque interne. Il comma 3 contiene la precisazione secondo la quale, in base ai paragrafi 1–6 della Convenzione nella versione modificata il 21 dicembre 2001, il Protocollo si applica anche alle situazioni risultanti da conflitti non internazionali.

Il comma 4 opera una distinzione tra i residuati bellici esplosivi abbandonati successivamente all’entrata in vigore del Protocollo per la Parte sul cui territorio si trovano (apparsi quindi in seguito a nuovi conflitti armati) e quelli che invece preesistevano all’entrata in vigore del Protocollo (a cui sono espressamente dedicate le norme dell’articolo 7).

L’articolo 2 contiene le definizioni di alcuni termini utilizzati nel Protocollo per facilitarne l’interpretazione.

Tra le munizioni esplosive non sono comprese le mine, le trappole e gli altri dispositivi definiti nell’articolo 2 paragrafi 1-5 e 14 del Protocollo II riveduto allegato alla Convenzione. La definizione include sia le munizioni inesplose sia le munizioni esplosive abbandonate.

Le munizioni inesplose sono munizioni esplosive innescate, dotate di mezzi d’innesco, disassicurate, e impiegate in un conflitto armato e che  non sono esplose.

Le munizioni esplosive abbandonate sono munizioni esplosive non impiegate in un conflitto armato, lasciate indietro o gettate via da una Parte coinvolta nel conflitto.

I residuati bellici esplosivi comprendono entrambe le definizioni precedenti.

In base all’articolo 3ciascuna Parte contraente, così come ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato, si assume la responsabilità di tutti i residuati bellici esplosivi che si trovano su un territorio che esso controlla. Una Parte che non controlla più il territorio sul quale ha impiegato munizioni esplosive divenute residuati bellici esplosivi deve, dopo la cessazione delle ostilità attive, fornire l’assistenza volta alla individuazione di questi e alla loro eliminazione. Tuttavia, questo obbligo deve essere adempiuto solo “nel limite del possibile”. La bonifica dai residuati bellici può avvenire anche attraverso l’intervento di organizzazioni terze, quali ad esempio le Nazioni Unite.

Il comma 3 illustra le misure che le Parti coinvolte debbono prendere dopo la cessazione di un conflitto armato; l’attuazione di tali misure deve tenere conto, in particolare, delle Norme internazionali delle azioni di lotta contro le mine (International Mine Action Standards).

L’articolo 4 contiene disposizioni dettagliate sulla comunicazione delle informazioni, che possono essere fornite sul piano bilaterale o attraverso terzi designati concordemente. Le informazioni devono essere registrate in modo tale da poter essereconsultate e trasmesse in modo semplice e devono essere comunicate quanto prima tenendo conto della situazione militare e umanitaria e degli interessi in materia di sicurezza. Le procedure ottimali per registrare, archiviare e comunicare le informazioni sui residuati bellici esplosivi sono elencate nella prima parte dell’allegato tecnico. Tali raccomandazioni non concernono i residuati bellici esplosivi preesistenti.

Gli articoli 5 e 6 riguardano la protezione dei civili e degli appartenenti ad organizzazioni o missioni umanitarie.

In base all’articolo 5,le Parti sono obbligate a prendere tutte le precauzioni possibili sul territorio interessato che essi controllano per proteggere la popolazione civile, i singoli civili e i beni di carattere civile contro i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi. Tra le precauzioni possibili vengono annoverati gli avvertimenti, le azioni di sensibilizzazione delle popolazioni civili ai rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi, la demarcazione e l’installazione di recinzioni, nonché la sorveglianza del territorio in cui si trovano i residuati. Le procedure ottimali da mettere in atto riguardo le precauzioni possibili sono contenute nella seconda parte dell’allegato tecnico.

L’articolo 6 contiene disposizioni relative alla protezione dagli effetti dei residuati bellici esplosivi dei membri delle organizzazioni e delle missioni umanitarie che operano nella zona controllata dallo Stato contraente con il consenso di quest’ultimo. Su richiesta di un’organizzazione o di una missione umanitaria, la Parte interessata deve fornire, nella misura del possibile, informazioni sull’ubicazione di tutti i residuati bellici esplosivi.

Come accennato, l’articolo 7concerne i residuati bellici esplosivi preesistenti all’entrata in vigore del Protocollo per lo Stato contraente. Ciascuna Parte contraente può chiedere a Stati non contraenti o ad organizzazioni internazionali competenti di ricevere da essi assistenza per risolvere i problemi posti dall’esistenza sul proprio territorio di residuati bellici esplosivi. Ciascuno Stato partecipante che può farlo fornisce assistenza per risolvere tali problemi, secondo i bisogni e le possibilità.

L’articolo 8invita gli Stati contraenti che possono farlo a fornire assistenza per la demarcazione e la bonifica, l’eliminazione o la distruzione dei residuati bellici esplosivi. Esso contiene inoltre l’indicazione circa la prestazione di cure alle vittime dei residuati bellici esplosivi, l’integrazione di tali persone e il loro reinserimento sociale ed economico. Tale assistenza può essere fornita per il tramite di organismi delle Nazioni Unite, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e anche organizzazioni non governative o a livello bilaterale.

L’articolo 9sulle misure preventive generali, invita gli Stati contraenti a prendere misure per minimizzare il rischio di comparsa di residuati bellici esplosivi. La terza parte dell’allegato tecnico, cui l’articolo fa rinvio, contiene un elenco di tali misure, da adottarsi preventivamente, riguardanti sia il rischio derivante da residuati bellici esplosivi preesistenti sia da quelli utilizzati dopo l’entrata in vigore del Protocollo nelle singole Parti.

L’articolo 10 prevede la collaborazione delle Parti per l’applicazione del Protocollo e la convocazione di una Conferenza delle Alte Parti qualora almeno 18 di esse ne faccia richiesta. I costi di tali conferenze sono coperti dai partecipanti in base alla scala dei contributi stabilita dall’ONU.

In base all’articolo 11 le Parti chiedono alle proprie forze armate e ad altre autorità di istruire il personale conformemente alle disposizioni del Protocollo. Le eventuali controversie circa l’interpretazione o l’applicazione del Protocollo saranno risolte in via amichevole bilateralmente, o mediante l’intervento del Segretario generale dell’ONU – depositario della Convenzione e dei suoi Protocolli – o attraverso le procedure internazionali idonee.

 

Il disegno di legge consta di cinque articoli. L’articolo 1 reca l’autorizzazione alla ratifica del Protocollo V della Convenzione del 1980; l’articolo 2 l’ordine di esecuzione dello stesso e l’articolo 4 l’entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 3 reca le modifiche – richiamate dal titolo del disegno di legge - alla legge 58/2001, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario. In particolare, tali modifiche sono volte ad adeguare la legge 58/2001 al Protocollo V in esame, affiancando in diversi punti del testo alle attività di sminamento umanitario quelle di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi – che costituiscono appunto lo specifico apporto del Protocollo V - e ai riferimenti alle mine antipersona quelli ai residuati bellici esplosivi.

L’articolo 4 infine, sulla copertura finanziaria del provvedimento, prevede al comma 1 un onere di 15.000 euro annui a decorrere dal 2009, alla copertura del quale si provvede con corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, art. 3, della legge n. 170 del 1997 – si tratta della legge di ratifica della Convenzione ONU del 1994 sulla lotta alla desertificazione, il cui art. 3 ha previsto un onere annuo di 726 milioni di lire (pari a 374.947 euro). Il comma 2 pone in capo al Ministro dell’economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri previsti al comma 1, anche ai fini di adottare le procedure, di cui all’art. 11-ter, comma 7 della legge 468/1978, per il caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Il comma 3 autorizza il medesimo Ministro alle occorrenti variazioni di bilancio, da operare mediante propri decreti.

 

Relazioni allegate

Oltre che dalla relazione introduttiva, il disegno di legge di ratifica è accompagnato da una Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato e difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi,demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere a) e d), della Costituzione.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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