Camera dei deputati Dossier COST248 [data]

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Interpretazione autentica in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in favore dei disabili - A.C. 3720 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3720/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 248
Data: 15/12/2010
Descrittori:
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE   HANDICAPPATI
INTERPRETAZIONE AUTENTICA   RISERVA DI POSTI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

15 dicembre 2010

 

n. 248

Interpretazione autentica in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in favore dei disabili

A.C. 3720

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3720

Titolo

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in favore dei disabili

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

adozione quale testo base

2 dicembre 2010

richiesta di parere

2 dicembre 2010

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede e stato dell’iter

Sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 



Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge C. 3720 (Schirru e altri) e C. 3908 (Fedriga e altri) è volto a fornire un’interpretazione autenticadel quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, al fine di stabilire che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

 

L’articolo 1, comma 2, L. 407/1998 ha riconosciuto alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti il diritto al collocamento obbligatorio previsto dalle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Tale diritto è stato successivamente esteso ai familiari del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile nello svolgimento di attività operative o a causa di atti delittuosi (art. 34, L. 3/2003), ai familiari delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul del 2003 (art. 1-bis DL 9/2004) e ai familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro (art. 3, comma 123, L. 244/2007).

 

Si ricorda che la legge 12 marzo 1999, n. 68 disciplina l’istituto del collocamento obbligatorio, al fine di garantire il diritto al lavoro dei disabili.In base all’art. 3, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l’obbligo di impiegare un certo numero o una certa quota (cd. quota di riserva) di lavoratori disabili (7% della forza lavoroper i datori con più di 50 dipendenti; 2 unità per i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti; 1 unità per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti).

L’articolo 18, comma 2, della medesima legge n. 68/1999 disciplina il diritto al collocamento obbligatorio dei familiari superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, nonché dei familiari dei grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati. In attesa di una disciplina organica del loro diritto al lavoro, a tali soggetti è attribuita una quota di riserva, pari all’1% dei dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati con più di 50 dipendenti (1 unità per i datori che occupano da 51 a 150 dipendenti).

 

È successivamente intervenuto l’art. 5, comma 7, DL 102/2010, che, aggiungendo un quarto periodo all’art. 1, comma 2, L. 407/1998, ha escluso l’applicabilità alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata della quota di riserva dell’1 per cento prevista dal citato art. 18, comma 2, L. 68/1999.

 

Tale disposizione ha dato luogo a problemi interpretativi, che emergono nella risposta del Governo ad un’interrogazione svolta nella seduta della Commissione Lavoro del 19 ottobre 2010. Secondo tale risposta, dalla modifica apportata dall’art. 5, comma 7, DL 102/2010, «parrebbe discendere che il diritto al collocamento obbligatorio, previsto a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro familiari, sia preminente rispetto ad analoghi diritti previsti a favore di altre categorie di soggetti. […] Rilevata altresì l'opportunità di verificare il concreto impatto che esse possono avere sull'impianto della disciplina speciale prevista in favore delle persone con disabilità, la questione è stata portata all'attenzione di un apposito Tavolo tecnico per l'attuazione della normativa a favore delle vittime del dovere, istituito presso il Segretariato Generale - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che avrà il compito di trovare le soluzioni più idonee a garantire l'uniforme applicazione e l'operatività della disciplina in materia di collocamento obbligatorio.»

 

L’interpretazione autentica che il testo unificato fornisce della disposizione introdotta alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti edotta dal D.L. 102/2010 è volta a chiarire che restano ferme le disposizioni relative alle assunzioni obbligatorie e alle quote di riserva ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

Ne discende che il diritto al collocamento obbligatorio riconosciuto alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed ai soggetti ad essi equiparati non può incidere sulle quote di riserva riconosciute ai disabili.

 

Come emerge dalla relazione illustrativa delle proposte di legge, per effetto dell’articolo 5, comma 7, del D.L. 6 luglio 2010, n. 102, è venuta a crearsi una situazione penalizzante per l’avviamento al lavoro dei disabili.Per effetto di tale modifica, infatti, il diritto al collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo e del dovere, nonché dei familiari superstiti, pur motivato dal lodevole e condiviso intento di tutelare persone pesantemente colpite da eventi drammatici, non è pensabile che possa fondarsi sulla negazione di quello, altrettanto legittimo, dei disabili, per i quali le possibilità di lavoro sono limitate, di fatto, al solo collocamento obbligatorio. Pertanto, “la norma avrebbe dovuto precisare che la nuova disposizione che consente alle categorie sopra menzionate di superare la quota dell'1 per cento non va ad intaccare il 7 per cento di posti che la legge riserva ai disabili

 

Resta peraltro da chiarire la disciplina del collocamento obbligatorio applicabile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed ai soggetti ad esse equiparati.

Tali soggetti, che pur restano titolari del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria (art. 1, comma 2, primo periodo, L. 407/1998), non sembrerebbero infatti potersi avvalere né della quota dell’1 per cento di cui all’art. 18, comma 2, L. 408/1999 (in virtù dell’art. 1, comma 2, quarto periodo, L. 407/1998), né della quota di riserva del 7 per cento prevista dall’art. 3 L. 408/1999 per i lavoratori disabili (in virtù dell’interpretazione autentica fornita dal testo unificato in esame).

 

Relazioni allegate

Alle proposte di legge è allegata la relazione illustrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo unificato può essere ricondotto alla materia ordinamento civile, di potestà esclusiva statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma , lett. l), Cost.

 

 



 

 

 

 

 

 

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File: COST248-ac3720.doc

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