Camera dei deputati Dossier COST263 [data]

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Remissione tacita della querela - A.C. 1640 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1640/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 263
Data: 08/02/2011
Descrittori:
CODICE E CODIFICAZIONI   DIRITTO PENALE
DIRITTO PROCESSUALE PENALE   QUERELA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

8 febbraio 2011

 

n. 263

Remissione tacita della querela

A.C. 1640

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

1640

Titolo

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date:

 

richiesta di parere

25 gennaio 2011

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Sede e stato dell’iter

Sede referente - Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 



Contenuto

La proposta di legge modifica il codice penale con la finalità di specificare le ipotesi di remissione tacita della querela.

Essa novella anche il codice di procedura penale e il d.lgs. n. 274 del 2000 (in tema di procedimento penale di competenza del giudice di pace) al fine di disporre che l’avvertimento al querelante in ordine alle conseguenze della mancata comparizione in udienza sia inserito negli atti che dispongono il giudizio.

Più in dettaglio, l’articolo 1 novella il secondo comma dell’articolo 152 c.p. e inserisce un comma aggiuntivo nella medesima disposizione; esso prevede che vi è remissione tacita, oltre che, come nel testo vigente, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, anche quando:

§         il querelante non compaia senza giustificato motivo in udienza, nonostante abbia ricevuto rituale notifica della citazione;

§         il querelante abbia ricevuto il risarcimento del danno;tale fattispecie di remissione tacita della querela è applicabile ai soli reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni; la disposizione precisa che in ogni caso si applica il terzo comma dell’articolo 609-septies che prevede l’irrevocabilità della querela per i reati di violenza sessuale semplice e aggravata e di atti sessuali con minorenne (fattispecie di reato che nel massimo  tuttavia sono punite con pena superiore a quattro anni);

§         il querelante abbia ricevuto un’offerta reale ai sensi dell’articolo 1209 c.c. e questa sia stata ritenuta congrua dal giudice procedente; in tal caso, l’offerta reale equivale a danno risarcito.

 

L’articolo 2 interviene sull’art. 337 c.p.p., in tema di formalità della querela, al fine di prevedere l’obbligo per l’autorità che riceve la querela di avvertire il querelante che nelle fasi successive la mancata comparizione all’udienza, senza giustificato motivo, sarà interpretata come remissione tacita della querela e comporterà dunque l’estinzione del reato.

 

L’articolo 3 modifica l’art. 419 c.p.p., in tema di atti introduttivi dell’udienza preliminare. La novella è volta a integrare gli avvisi che il giudice deve comunicare, prevedendo l’obbligo di avvertire il querelante che la mancata comparizione all’udienza – in assenza di giustificato motivo – comporterà la remissione tacita della querela e la conseguente dichiarazione di estinzione del reato.

 

L’articolo 4, modificato dalla Commissione, inserisce un comma aggiuntivo nell’articolo 484 c.p.p. che prevede, nell’ambito degli atti introduttivi al dibattimento, che il giudice rinnovi d'ufficio la citazione al querelante qualora sia provato o appaia probabile che questi non ne abbia avuto effettiva conoscenza.

 

L’articolo 5 integra il contenuto del decreto che dispone il giudizio di cui all’art. 429 c.p.p., con l’avvertimento al querelante, sempre nel caso di reati perseguibili a querela, che in caso di mancata comparizione in dibattimento, senza giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela.

 

L’articolo 6 della proposta di legge interviene sulla citazione diretta a giudizio disciplinata dall’art. 552 c.p.p. Anche in riferimento a questo rito, la proposta in commento prevede, se il reato è procedibile a querela, che:

§         il decreto di citazione a giudizio debba contenere l’avvertimento al querelante che in caso di mancata comparizione in dibattimento, senza giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela;

§         l’assenza di questo avvertimento comporta la nullità del decreto.

 

Analoga modifica è recata dall’articolo 7 all’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, relativo alla citazione a giudizio nel procedimento penale davanti al giudice di pace, attraverso la previsione che la citazione contenga l’avvertimento e che la mancanza dell’avvertimento determina la nullità della citazione.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto della proposta di legge è riconducibile alle materie giurisdizione e norme processuali e  ordinamento penale, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma 2, lettera l), Cost.).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nel valutare la previsione della remissione tacita della querela in conseguenza del risarcimento del danno o di un’offerta reale ritenuta congrua dal giudice procedente, occorre tener conto dell’articolo 35 del decreto legislativo 274 del 2000. Tale disposizione, applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, prevede l’estinzione del reato quando l'imputato dimostri di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

L’estinzione del reato può essere pronunciata solo dopo che siano state sentite le parti e l'eventuale persona offesa e solo se il giudice di pace ritenga le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

 

In giurisprudenza si richiama Cass., Sez. IV, 29 maggio 2008, n. 27439, secondo cui nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la speciale causa di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie non opera sul solo presupposto dell'avvenuto risarcimento del danno, dovendo invece il giudice verificare in concreto anche l'eventuale permanenza di conseguenze pericolose o dannose del reato e, comunque, valutare l'idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

 

Con riferimento all’articolo 1, andrebbe valutata l’opportunità di un coordinamento tra il comma 1, nella parte in cui subordina la remissione tacita della querela al ricevimento del risarcimento del danno da parte del querelante, ed il comma 2, che ritiene equivalente al danno risarcito l’offerta di risarcimento, ritenuta congrua dal giudice. Ciò anche al fine di chiarire se la remissione tacita della querela dipenda dalla volontà del querelante o sia rimessa solo ad un comportamento dell’imputato, previa valutazione di congruità del risarcimento da parte del giudice. 

Andrebbe altresì valutata l’opportunità di un confronto con la richiamata disciplina dell’art. 35 del D.Lgs. n. 274/2000 che, con riferimento a fattispecie di reato tendenzialmente meno gravi, prevede una valutazione più articolata da parte del giudice, rispetto a quella sulla congruità del risarcimento, al fine di pervenire all’estinzione del reato e dispone un termine entro cui deve essere posta in essere la condotta riparatoria.

 



 

 

 

 

 

 

 

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File: cost263-AC1640.doc

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