Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Modifica all'articolo 18 del D.P.R. n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione - A.C. 797 ' Nuovo testo - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 298 | ||||
Data: | 19/05/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
19 maggio 2011 |
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n. 298 |
Modifica
all'articolo 18 del D.P.R. n. 128/1969, in materia di competenze
professionali nei servizi ospedalieri
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Numero del progetto di legge |
A.C. 797 – Nuovo testo |
Titolo |
Modifica all’articolo 18 del DPR n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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adozione quale testo base |
4 maggio 2010 |
richiesta di parere |
4 maggio 2010 |
Commissione competente |
XII Commissione Affari sociali |
Sede e stato dell’iter |
Concluso l’esame degli emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
La proposta di legge in esame, attraverso una novella all’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri), precisa che, al fine di rendere le competenze professionali esercitate nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione conformi agli ordinamenti delle scuole di specializzazione corrispondenti, ai medici specialisti in anestesia e rianimazione è riconosciuta la competenza professionale in anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica, fatta salva la previsione di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 38/2010[1] (che contempla figure professionali con specifica esperienza e competenza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore).
Viene poi stabilito che nelle aziende sanitarie locali, negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospedaliero-universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture sanitarie private accreditate, le regioni e le province autonome, nell’ambito della loro autonomia, possono attribuire ai servizi di anestesia e rianimazione la denominazione “unità operative di anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica”.
Il nuovo testo del provvedimento è quello risultante dalle modifiche approvate, anche alla luce dei pareri espressi dalla I Commissione affari costituzionali e dalla commissione parlamentare per le questioni regionali.
Ai sensi della relazione illustrativa della proposta di legge, le nuove disposizioni sono motivate dalla necessità di aggiornare, adeguandola alla più recente evoluzione normativa, l’organizzazione interna degli ospedali delineata dal citato articolo 18 del DPR. n. 128/1969, relativo al servizio di anestesia.
Quest’ultimo, dal punto di vista organizzativo e delle dotazioni organiche, disciplina una situazione superata, caratterizzata dall’esistenza di reparti di rianimazione e di terapia intensiva polivalenti, istituiti in pochi grandi ospedali regionali e nei quali l'attività professionale degli anestesisti rianimatori è prevalentemente indirizzata verso l'anestesia.
La modifica è pertanto volta a rendere l’ordinamento dei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione conforme ai rinnovati ordinamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione, che includono, tra le competenze professionali degli anestesisti, la terapia intensiva, la terapia antalgica e la terapia iperbarica.
Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa.
Il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materie tutela della salute e professioni, di competenza concorrente tra Stato e regioni (art. 117, terzo comma, Cost.).
Secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 105/2007), «la materia della sanità, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, ricomprende sia la tutela della salute, che assume oggi un significato più ampio rispetto alla precedente materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, sia l'organizzazione sanitaria in senso stretto, nella quale le Regioni possono adottare una disciplina anche sostitutiva di quella statale» (sentenze nn. 328 e 181 del 2006, n. 270 del 2005, n. 510 del 2002) ed è ascrivibile dunque alla competenza residuale regionale. «L'organizzazione del servizio sanitario […] inerisce ai metodi ed alle prassi di razionale ed efficiente utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali destinate a rendere possibile l'erogazione del servizio».
Con riguardo alle materie che rientrano nella competenza residuale delle regioni, la Corte costituzionale ha recentemente specificato che “L’attribuzione alle Regioni di una specifica facoltà in una materia che rientra nella loro competenza residuale implica un’intromissione dello Stato in una sfera che non gli appartiene. Per contro, l’attribuzione della medesima facoltà agli enti locali ha l’effetto di consentire a questi ultimi, avvalendosi della legge statale, di scavalcare la competenza regionale, anche nell’ipotesi che le singole Regioni, nella loro discrezionalità legislativa, non ritengano di dare spazio, nel proprio territorio, alle convenzioni previste dalla norma censurata” (sentenza n. 121 del 2010).
Con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni,
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( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
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File: cost298-AC797NT.doc