Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate A.C. 3160 e abb.-(Nuovo testo unificato) - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 330 | ||||
Data: | 26/10/2011 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
26 Ottobre 2011 |
|
n. 330 |
Limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armateA.C. 3160 e abb.-(Nuovo testo unificato)Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
Nuovo testo unificato C. 3160 e abb. |
Titolo |
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate |
Iniziativa |
On. Schirru ed altri |
Iter al Senato |
no |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
|
adozione quale testo base |
12 ottobre 2011 |
richiesta di parere |
19 ottobre 2011 |
Commissione competente |
IV (Difesa) |
Sede e stato dell’iter |
referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
L’articolo unico del nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 3160 ed abb., composto da tre commi, reca talune disposizione volte a modificare l’attuale normativa concernente il requisito dell’altezza per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, della Polizia di stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, allo scopo di sostituire tale requisito con un diverso criterio di valutazione fondato su “parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento”.
Come
più volte precisato nel corso dell’esame in Commissione, lo scopo del
provvedimento è quello di eliminare un ostacolo che pregiudica di fatto
l’accesso alla carriera militare a tutti coloro che, pur intenzionati a servire
Nello specifico, il comma 1 del testo in esame modifica la lettera d) dell’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare[2] inserendo il sopra richiamato nuovo parametro in sostituzione dell’attuale previsione normativa in base alla quale per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento (cfr. successivo testo a fronte).
In conseguenza di tale modifica, il successivo comma 2 affida ad un apposito regolamento interministeriale il compito di uniformare al nuovo parametro le disposizioni del regolamento di cui al DPR n. 90 del 2010[3] che attualmente disciplina i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze armate.
Con particolare riferimento al requisito dell’altezza, l’articolo 587 del DPR n. 90 del 2010 attualmente fissa i seguenti limiti:
a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) una altezza non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;
b) per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare una altezza non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90;
c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri una altezza: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.
Il citato comma 2 stabilisce, poi, tempi e modalità di adozione del regolamento prevedendo, in particolare, che tale provvedimento dovrà essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità. Lo schema di regolamento dovrà essere trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento potrà essere comunque adottato.
Per quanto riguarda, poi, l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, il successivo comma 3 delnuovo testo unificato dispone l’abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 del DPCM n. 411 del 1987 che attualmente prevedono specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi per l’accesso ai citati ruoli ed affida al medesimo regolamento di cui al precedente comma 2 il compito di determinare i relativi parametrici di accesso in conformità alle nuove previsioni stabilite dal provvedimento in esame.
Ai sensi dell’articolo 3, del DPCM n. 411 del 1987, per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato, è richiesta una statura non inferiore a 1,65 per gli uomini e a m 1,61 per le donne. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza, il successivo articolo 4 del DPCM n. 411 del 1987 richiede, poi, per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri, una altezza non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne; per gli ufficiali una altezza non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e metri 1,64 per le donne. Da ultimo, per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato l’articolo 5 del DPCM n. 411 del 1987 richiede una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne.
In relazione al comma 3 del nuovo testo unificato in esame si segnala che tale disposizione disciplina tutte le forze di polizia con la sola esclusione del corpo della polizia penitenziaria per il cui accesso alla carriera iniziale l’articolo 4, comma 1 lettera e) del DM 16 marzo 2006 richiede un’altezza non inferiore a metri 1, 65 per gli uomini e 1,61 per le donne.
In relazione alle Forze di
polizia, la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all’articolo 16, include in tale
definizione:
-----------------------------------------------------------
Testo a fronte
D.Lgs. 15-3-2010 n. 66 |
Nuovo testo unificato |
Art. 635 |
Art. 635 |
1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali: |
1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali: |
a) essere cittadino italiano; b) essere in possesso di adeguato titolo di studio; c) essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato; |
a) essere cittadino italiano; b) essere in possesso di adeguato titolo di studio; c) essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato; |
d) rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento;
|
d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo tabelle stabilite dal regolamento; |
e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; i) avere tenuto condotta incensurabile; l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando: 1) quanto previsto dall’ articolo 711; 2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà; n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. |
e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; i) avere tenuto condotta incensurabile; l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando: 1) quanto previsto dall’ articolo 711; 2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà; n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. |
Le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono corredata unicamente dalla relazione illustrativa.
La proposta di legge in esame interviene sulle materie difesa e Forze armate e ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione.
In relazione al requisito
dell’altezza nei pubblici concorsi si segnala che
Secondo
Nel primo caso, la violazione del principio di eguaglianza, stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, è indubitabile, per aver il legislatore classificato una categoria di persone in relazione a caratteristiche fisiche non rispondenti all'ordine naturale, avuto presente che il fine obiettivo della disciplina normativa in esame è quello di selezionare l'accesso al posto di lavoro sulla base di criteri attinenti alla statura fisica. Non meno evidente è la violazione dello stesso principio costituzionale nel secondo caso: in quest'ultima ipotesi, infatti, l'aver previsto un requisito fisico identico per l'uno e per l'altro sesso sul presupposto della irrilevanza, ai fini dell'accesso al posto di lavoro, della diversità di statura fisica tra l'uomo e la donna - mediamente consistente, come risulta da rilevazioni antropometriche, in una differenza considerevole a sfavore delle persone di sesso femminile - comporta la produzione sistematica di effetti concreti proporzionalmente più svantaggiosi per i candidati di sesso femminile, proprio in ragione del loro sesso.»
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni-Difesa |
( 066760-9475– *st_[…]@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: cost330-AC3160.doc