Camera dei deputati Dossier COST330 [data]

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate A.C. 3160 e abb.-(Nuovo testo unificato) - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3160/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 330
Data: 26/10/2011
Descrittori:
CONDIZIONI DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO   FORZE ARMATE
LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO   REQUISITI FISICI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

26 Ottobre 2011

 

n. 330

Limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate

A.C. 3160 e abb.-(Nuovo testo unificato)

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

 Nuovo testo unificato C. 3160 e abb.

Titolo

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate

Iniziativa

On. Schirru ed altri

Iter al Senato

no

Numero di articoli

1

Date:

 

adozione quale testo base

12 ottobre 2011

richiesta di parere

19 ottobre 2011

Commissione competente

IV (Difesa)

Sede e stato dell’iter

referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 



Contenuto

 

L’articolo unico del nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 3160 ed abb., composto da tre commi, reca talune disposizione volte a modificare l’attuale normativa concernente il requisito dell’altezza per l’accesso ai ruoli del personale  delle Forze armate, della Polizia di stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, allo scopo di sostituire tale requisito con un diverso criterio di valutazione fondato su “parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento”.

 

Come più volte precisato nel corso dell’esame in Commissione, lo scopo del provvedimento è quello di eliminare un ostacolo che pregiudica di fatto l’accesso alla carriera militare a tutti coloro che, pur intenzionati a servire la Patria, vantano un’altezza inferiore ai limiti attualmente vigenti, individuando un criterio più elastico che, preso atto della specificità di ciascuna forza armata, consenta di sfruttare al meglio le potenzialità di ciascun candidato in una cornice regolamentare certa, ma di contenuti flessibili[1].

 

Nello specifico, il comma 1 del testo in esame modifica la lettera d) dell’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare[2] inserendo il sopra richiamato nuovo parametro in sostituzione dell’attuale previsione normativa in base alla quale per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento (cfr. successivo testo a fronte).

In conseguenza di tale modifica, il successivo comma 2 affida ad un apposito regolamento interministeriale il compito di uniformare al nuovo parametro le disposizioni del regolamento di cui al DPR n. 90 del 2010[3] che attualmente disciplina i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze armate.

Con particolare riferimento al requisito dell’altezza, l’articolo 587 del DPR n. 90 del 2010 attualmente fissa i seguenti limiti:

a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) una altezza non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;

b) per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare una altezza non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90;

c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri una altezza: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.

Il citato comma 2 stabilisce, poi, tempi e modalità di adozione del regolamento prevedendo, in particolare, che tale provvedimento dovrà essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità. Lo schema di regolamento dovrà essere trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento potrà essere comunque adottato.

Per quanto riguarda, poi, l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, il successivo comma 3 delnuovo testo unificato dispone l’abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 del DPCM n. 411 del 1987 che attualmente prevedono specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi per l’accesso ai citati ruoli ed affida al medesimo regolamento di cui al precedente comma 2 il compito di determinare i relativi parametrici di accesso in conformità alle nuove previsioni stabilite dal provvedimento in esame.

Ai sensi dell’articolo 3, del DPCM n. 411 del 1987, per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato, è richiesta una statura non inferiore a 1,65 per gli uomini e a m 1,61 per le donne. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza, il successivo articolo 4 del DPCM n. 411 del 1987 richiede, poi, per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri, una altezza non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne; per gli ufficiali una altezza non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e metri 1,64 per le donne. Da ultimo, per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato l’articolo 5 del DPCM n. 411 del 1987 richiede una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne.

In relazione al comma 3 del nuovo testo unificato in esame si segnala che tale disposizione disciplina tutte le forze di polizia con la sola esclusione del corpo della polizia penitenziaria per il cui accesso alla carriera iniziale l’articolo 4, comma 1 lettera e) del DM 16 marzo 2006 richiede un’altezza non inferiore a metri 1, 65 per gli uomini e 1,61 per le donne.

In relazione alle Forze di polizia, la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all’articolo 16, include in tale definizione: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato.

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Testo a fronte

D.Lgs. 15-3-2010 n. 66

Nuovo testo unificato

Art. 635

Requisiti generali per il reclutamento

Art. 635

Requisiti generali per il reclutamento

1.  Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:

1.  Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:

a)  essere cittadino italiano;

b)  essere in possesso di adeguato titolo di studio;

c)  essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

a)  essere cittadino italiano;

b)  essere in possesso di adeguato titolo di studio;

c)  essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

d)  rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento;

 

d)  rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo tabelle stabilite dal regolamento;

e)  godere dei diritti civili e politici;

f)  non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

g)  non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

h)  non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

i)  avere tenuto condotta incensurabile;

l)  non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

m)  avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando:

1)  quanto previsto dall’ articolo 711;

2)  la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà;

n)  esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

e)  godere dei diritti civili e politici;

f)  non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

g)  non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

h)  non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

i)  avere tenuto condotta incensurabile;

l)  non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

m)  avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando:

1)  quanto previsto dall’ articolo 711;

2)  la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà;

n)  esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

 

Relazioni allegate

Le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono corredata unicamente dalla relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame interviene sulle materie difesa e Forze armate e ordinamento e  organizzazione amministrativa dello Stato riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

In relazione al requisito dell’altezza nei pubblici concorsi si segnala che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 163 del 1993, ha ritenuto che «l'adozione di un trattamento giuridico uniforme - cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, - è causa di una "discriminazione indiretta" a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso.»

La Corte ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale – per contrasto con l’articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza, e con gli articoli 37 e 51, che stabiliscono il principio di parità di trattamento tra uomini e donne nei rapporti di lavoro e nell’accesso ai pubblici uffici, della Costituzione - dell'art. 4, n. 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3, nella parte in cui prevedeva, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne.

Secondo la Corte, «nel condizionare la partecipazione al concorso pubblico … al possesso del requisito fisico di una determinata statura minima, identica per gli uomini e per le donne, il legislatore provinciale ha individuato come destinataria del precetto normativo contestato una generalità di cittadini, senza distinguere all'interno della categoria le persone di sesso femminile da quelle di sesso maschile. Tale classificazione risponde evidentemente a una valutazione legislativa che è basata su un presupposto di fatto erroneo, vale a dire l'insussistenza di una statura fisica mediamente differenziata tra uomo e donna, ovvero è fondata su una valutazione altrettanto erronea, concernente la supposta irrilevanza, ai fini del trattamento giuridico (uniforme) previsto, della differenza di statura fisica ipoteticamente ritenuta come sussistente nella realtà naturale.

Nel primo caso, la violazione del principio di eguaglianza, stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, è indubitabile, per aver il legislatore classificato una categoria di persone in relazione a caratteristiche fisiche non rispondenti all'ordine naturale, avuto presente che il fine obiettivo della disciplina normativa in esame è quello di selezionare l'accesso al posto di lavoro sulla base di criteri attinenti alla statura fisica. Non meno evidente è la violazione dello stesso principio costituzionale nel secondo caso: in quest'ultima ipotesi, infatti, l'aver previsto un requisito fisico identico per l'uno e per l'altro sesso sul presupposto della irrilevanza, ai fini dell'accesso al posto di lavoro, della diversità di statura fisica tra l'uomo e la donna - mediamente consistente, come risulta da rilevazioni antropometriche, in una differenza considerevole a sfavore delle persone di sesso femminile - comporta la produzione sistematica di effetti concreti proporzionalmente più svantaggiosi per i candidati di sesso femminile, proprio in ragione del loro sesso.»

 

 



 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni-Difesa

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File: cost330-AC3160.doc




[1] Cfr., in particolare, seduta della Commissione difesa del 22 febbraio 2011.

[2] Decreto legislativo n. 66 del 2010.

[3] Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

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