Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori - D.L. 3/2010 ' A.C. 3243 ' Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 300 | ||||
Data: | 26/02/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori D.L. 3/2010 – A.C. 3243 |
Schede di lettura |
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n. 300 |
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26 febbraio 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive ( 066760-9574 – * st_attprod@camera.it Servizio Studi – Dipartimento Ambiente (066760-9253 – * st_ambiente@camera.it |
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File: D10003.doc |
INDICE
§ Articolo 1 (Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori)
§ Articolo 2-quater (Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239)
§ Articolo 3 (Entrata in vigore)
Articolo 1
(Garanzia
di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori)
1. È istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti princìpi e criteri:
a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono sele-zionati tramite procedura concorrenziale;
b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'ina-dempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);
c) il prezzo del nuovo servizio non è superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;
d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna.
3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo può essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:
a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico;
b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.
3-bis. I soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono altresì avvalersi, per le medesime quote di potenza, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono delle misure previste dal presente articolo e ferma restando la titolarità, ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.
L'articolo 1, comma 1, istituisce un servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica (in sostanza un nuovo servizio di interrompibilità) in Sardegna e in Sicilia, per il triennio 2010-2012, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nelle due isole. Il nuovo servizio per la sicurezza garantisce la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle isole maggiori secondo le istruzioni della società Terna S.p.a. L'istituzione del nuovo servizio si rende necessaria per le rilevate criticità del sistema di distribuzione elettrica della Sardegna e della Sicilia.
Terna S.p.A. è il principale proprietario della Rete di trasmissione nazionale di energia elettrica ad alta tensione con il 98,3% delle infrastrutture elettriche nazionali. E’ anche responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia sull'intero territorio e quindi della gestione in sicurezza dell’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica per effetto del D.P.C.M. 11 maggio 2004[1], subentrando così al GRTN (Gestore della rete di trasmissione nazionale). La Società è inoltre responsabile dell'attività di programmazione e sviluppo della rete, provvede alla sua manutenzione e al suo sviluppo nel rispetto dell'ambiente e coniuga competenze e tecnologie per migliorarne l'efficienza.
Terna è quotata alla Borsa italiana dal 2004. L’azionista di riferimento è la Cassa depositi e prestiti con un pacchetto azionario del 29,9%. Il 64% del capitale sociale è in mani italiane mentre il 36% è detenuto da fondi esteri. Tra i principali azionisti della società troviamo Enel e Pictet Asset Management SA al 5,1% (dati al 19/12/2008). Il restante 58% circa è ripartito tra investitori istituzionali e retail.
Il servizio di interrompibilità del carico è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti disponibili a distacchi di carico in tempo reale (interruzioni della fornitura), attuabili in frazioni di secondo con le modalità definite dal gestore della rete nazionale (Terna S.p.A.), per assicurare la continuità del servizio elettrico. La quantità di potenza interrompibile può essere utilizzata:
- nel caso di interrompibilità istantanea, cioè senza preavviso, prevalentemente per ricostituire con rapidità riserva e bilanciamento in tempo reale;
- nel caso di interrompibilità con preavviso, per delimitare alle situazioni di effettivo rischio per il sistema elettrico nazionale il ricorso all’attivazione di procedure di alleggerimento del carico.
Si ricorda che la delibera n. 289/06[2]dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Disposizioni per l'approvvigionamento e la remunerazione delle risorse in grado di garantire l'interrompibilità istantanea o con preavviso dei prelievi di energia elettrica a decorrere dall'1 gennaio 2007) regola il servizio di interrompibilità istantanea e di emergenza dei prelievi di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010. Ai sensi di tale deliberazione, Terna ha predisposto un regolamento per la gestione del servizio di interrompibilità istantanea e un contratto tipo per la fornitura del medesimo servizio - che prevedono, tra l’altro, nel corso di ciascun anno due sole assegnazioni da parte di Terna della potenza interrompibile che si rendesse disponibile per la risoluzione dei contratti stipulati con gli operatori o per la rinuncia da parte dei medesimi operatori a una quota della potenza di cui risultano assegnatari.
Poiché la congiuntura economica sfavorevole rischia di portare a una significativa contrazione dei consumi di utenze industriali che prestano il servizio di interrompibilità del carico ai sensi della deliberazione n. 289/06, riducendo la potenza resa disponibile a Terna per la fornitura del medesimo servizio, si è resa necessaria una gestione più flessibile del servizio di interrompibilità istantanea al fine di consentire a Terna di massimizzare in ciascun mese dell’anno la disponibilità di risorse per far fronte alle esigenze di sicurezza del sistema elettrico. Per tale motivo, l’Autorità ha richiesto a Terna di adeguare le modalità di gestione del servizio di interrompibilità istantanea, adottate ai sensi della deliberazione n. 289/06, al fine di consentire ai fornitori del medesimo servizio di rendere disponibili, per assegnazione su base mensile, delle quote di potenza interrompibile precedentemente contrattualizzata. Le nuove procedure di gestione su base mensile del servizio di interrompibilità istantanea decorrono dal mese di febbraio 2009, con riferimento alle assegnazioni valevoli per il mese di marzo 2009, e trovano applicazione sino al mese di dicembre 2010[3].
Sulla disciplina dell'interrompibilità è intervenuta la legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), c.d. "collegato energia". In particolare, l'articolo 30, comma 18, del "collegato energia" prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della stessa legge, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, a cui partecipano esclusivamente le società utenti finali, anche in deroga alle procedure previste dall'articolo 32 della stessa legge n. 99 (cfr. infra). Il successivo comma 19 dispone l’esenzione per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A[4] della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 9 giugno 2006, n. 111/06, recante Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79[5].
Ulteriori disposizioni in materia di interrompibilità sono recate dall'articolo 32 della legge n. 99 del 2009. Tale articolo, al comma 3, prevede che Terna organizzi una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector, linee di trasmissione che attraversano le frontiere di Stati membri dell'Unione europea (a tale riguardo si veda la scheda relativa all'articolo 2);
Lo stesso articolo 32, al comma 8, prevede che:
- ai soggetti selezionati in base alle suddette procedure vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso resi a Terna nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni;
- le quote non coperte dei servizi di interrompibilità a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna, esperita una rivalutazione delle necessità di sistema, a soggetti diversi dai soggetti selezionati;
- con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i soggetti selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna che potranno invece essere resi, con le medesime modalità attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati.
Il successivo comma 9 stabilisce che Terna provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità, che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas che opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilità, anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.
In attuazione di quanto sopra ricordato, l'Autorità ha emanato la deliberazione 28 dicembre 2009 (ARG/elt 201/09) in materia di procedure per l’approvvigionamento a termine da parte di Terna delle risorse interrompibili per il 2010.
Per le ulteriori disposizioni, in particolare sull'interconnessione transfrontaliera, recate dalla legge n. 99 del 2009, si rimanda alla scheda relativa all'articolo 2 (cfr. infra).
In relazione al tema delle criticità del sistema di dispacciamento di energia in Sicilia e Sardegna, si ricorda qui che, a seguito di una relazione inviata da Terna S.p.A sull’argomento[6], l'Autorità per l’energia elettrica e il gas con la delibera ARG/elt 97/08, del 23 luglio 2008, ha stabilito che Terna provvedesse con la massima urgenza, e comunque non oltre il 31 luglio 2008, ad inserire nell'elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui all'articolo 63 della deliberazione n. 111/06, tutte le unità abilitate connesse con la rete elettrica in Sicilia e in Sardegna nei limiti di quanto addotto in motivazione, secondo le modalità previste nella medesima deliberazione. Ai sensi del citato articolo 63 della deliberazione n. 111/06, Terna predispone e pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l’anno solare successivo, formato secondo i criteri definiti nelle regole per il dispacciamento[7].
Si ricorda inoltre che la delibera ARG/elt 52/09, del 30 aprile 2009, ha modificato la disciplina del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica contenuta nella precedente deliberazione n. 111/06, recependo le disposizioni dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in tema di regolazione degli "impianti essenziali". Il provvedimento dell'Autorità definisce i criteri sulla base dei quali Terna individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, gli impianti o i raggruppamenti di "impianti essenziali" nella disponibilità di un medesimo soggetto che, pertanto risulta sottoposto alla disciplina degli stessi "impianti essenziali"[8].
Il Piano di sviluppo 2009 di Terna descrive i principali aspetti della rete di trasmissione relativamente ad ogni singola regione.
Per quanto riguarda la Sicilia, sono sottolineate in relazione alle reti di subtrasmissione della rete a 150 kV, gestita in base ad un assetto c.d. "ad isole di carico". Le criticità che si riscontrano in queste "isole"[9] sono per lo più dovute ai valori elevati del fabbisogno e vengono registrate in corrispondenza delle punte estive ed invernali.
L’analisi della rete nella regione Sardegna evidenzia criticità anche sulle alte tensioni della Rete di Trasporto Nazionale (RTN). In particolare nell'area nord occidentale, si evidenziano problemi di trasporto e di tensioni soprattutto nella stagione estiva caratterizzata da un sensibile incremento di carico; la stessa insufficienza della rete condiziona l’utilizzo in piena potenza del collegamento con la Corsica (SAR.CO).
Nella porzione di rete nell’area di Cagliari si conferma la necessità di incrementare l’affidabilità di esercizio e dei margini di continuità del servizio nell’area di produzione di Sarlux; in particolare risultano particolarmente sollecitate, nell’area in questione, le linee 220 kV e le due trasformazioni presso la stazione di Cagliari Sud.
Il comma 2 dell’articolo in esame attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) la definizione delle condizioni del nuovo servizio per la sicurezza. A tal fine l'Autorità emana propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico in qualità di organo che provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.79/1999.
I principi e criteri direttivi cui l'Autorità è tenuta a conformarsi, fissati dal comma 2, sono i seguenti:
§ i soggetti fornitori del servizio di interrompibilità sono selezionati attraverso procedura concorrenziale tra i clienti finali con potenza disponibile alla interruzione istantanea secondo parametri minimi di affidabilità, disponibilità e continuità comunicati da Terna (lett. a));
§ i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per tutto il triennio, pena la corresponsione di penale proporzionata al periodo di mancato adempimento qualora esso intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore ad un intero corrispettivo annuale (lett. b))
§ il prezzo del nuovo servizio non è superiore al doppio del prezzo stabilito dalla delibera n. 289/06 dell'Autorità (cfr. supra) per il servizio di interrompibilità istantanea (lett. c));
La delibera n. 289/06 prevede la fatturazione di un corrispettivo unitario pari a 3.000 euro/MW per ciascuna interruzione, corrispondente alla differenza tra il numero annuo di interruzioni effettive con riferimento a ciascuna risorsa interrompibile ed il numero annuo di interruzioni pari a 10, nonché la fatturazione di un corrispettivo fisso annuale pari al prodotto tra la potenza interrompibile istantaneamente ed il corrispettivo unitario di cui sopra, per la disponibilità delle risorse interrompibili istantaneamente a fronte di un numero di interruzioni per anno pari a 10;
§ le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono pari a 500 MW per ciascuna delle due isole maggiori (lett. d)).
L’AEEG, con la delibera n. 15/2010[10] del 9 febbraio 2010, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 1 del decreto in esame, ha provveduto alla disciplina delle modalità per la selezione e l’approvvigionamento da parte di Terna nell’ambito del servizio di dispacciamento di risorse riducibili istantaneamente.
In particolare, il Titolo 2 riguarda la riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza e descrive le caratteristiche delle risorse riducibili istantaneamente (articolo 3), le procedure per l’approvvigionamento delle risorse riducibili istantaneamente (articolo 4), il contratto per il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza (articolo 5).
Il comma 3 del testo iniziale del decreto-legge, relativo all'incompatibilità del nuovo servizio per la sicurezza con ogni altra prestazione (compresi servizi di interrompibilità già assunti) che impedisca il pieno adempimento degli obblighi connessi allo stesso servizio, è stato sostituito dal Senato con i nuovi commi 3 e 3-bis.
Il comma 3, come modificato, dispone che in ogni sito di consumo il servizio di cui all’articolo in esame può essere prestato solamente per quote di potenza non impegnate in qualsiasi altro servizio remunerato diretto alla sicurezza del sistema elettrico ovvero in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.
Ai sensi del comma 3-bis, i soggetti che prestano il servizio di cui all’articolo in esame non possono inoltre avvalersi, per le stesse quote di potenza, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/2009, limitatamente al periodo in cui i medesimi soggetti si avvalgono delle misure previste dall’articolo in esame e ferma restando la titolarità, in base alle procedure di cui allo stesso articolo 32, delle eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge.
L'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/2009 affida all’Autorità per l’energia elettrica e il gas l’individuazione di apposite misure volte a consentire, fino alla messa in servizio dell'interconnector, e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione (cfr. amplius scheda relativa all’articolo 2).
La citata delibera n. 15/2010[11] dell’AEEG disciplina:
§ all’articolo 6, la risoluzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame, dei contratti sottoscritti con Terna per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 32, comma 6, della legge 99/2009.
I contratti eventualmente sottoscritti con Terna per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 32, comma 6, della legge 99/2009, dai clienti finali titolari di risorse riducibili istantaneamente selezionate tramite le apposite procedure concorsuali di cui all’articolo 4 sono risolti senza oneri con decorrenza a partire dall’inizio del mese di avvio dell’erogazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza;
§ all’articolo 7, la risoluzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto, dei contratti sottoscritti con Terna per i servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza.
I contratti per i servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza eventualmente già sottoscritti con Terna dai clienti finali titolari di risorse riducibili istantaneamente selezionate tramite le procedure concorsuali di cui all’articolo 4 sono risolti senza oneri con decorrenza a partire dall’inizio del mese di avvio dell’erogazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza;
§ all’articolo 8, l’assegnazione di quote dei servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza oggetto di risoluzioni in seguito alle assegnazioni delle risorse riducibili istantaneamente.
Terna procede, nei limiti di quanto ritenuto necessario per la gestione in sicurezza del sistema, a riassegnare le quote dei servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza corrispondenti agli obblighi contrattuali oggetto di risoluzioni.
Si consideri che tali disposizioni della delibera n. 15/2010 si riferiscono all’iniziale formulazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge, molto più restrittiva per quanto riguarda l'incompatibilità del nuovo servizio per la sicurezza con i servizi di interrompibilità già assunti e con l’applicazione delle misure di cui all’articolo 32, comma 6, della legge 99/2009. Tali disposizioni sembrerebbero quindi “superate” alla luce dei nuovi commi 3 e 3-bis introdotti dal Senato, che limitano l’incompatibilità alle quote di potenza già impegnate.
Articolo 2
(Estensione della capacità di interconnessione d cui
all'articolo 32,
legge 23 luglio 2009, n. 99)
1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.a. determina il possibile incremento della capacità di interconnes-sione con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento, da considerare aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del 2009, è comunque non superiore a 500 MW.
2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente agli interconnector che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui al comma 1, nonché alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori.
3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna S.p.A. e sulla base dei criteri e modalità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nei limiti dell'incremento della capacità di interconnessione associato a dette risorse incrementali che risulti realizzabile senza pregiudizio dei livelli di sicurezza. Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali e di assegnazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo conto delle modificazioni dei prelievi e delle potenze disponibili associate a dette risorse incrementali.
3-bis. Le procedure di cui al comma 2, relative alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite, anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori, prevedono un'assegnazione prioritaria ai clienti finali per i propri siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna, per una potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40 MW in Sardegna.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
L'articolo 2 reca disposizioni volte a modificare il processo di estensione della capacità di interconnessione con l’estero previsto all'articolo 32 della citata legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia). Tali modifiche sono connesse con l'avvio del nuovo servizio per la sicurezza nelle isole maggiori, di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, che implica un aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del prelievo dei clienti finali. Ai sensi del comma 1, il possibile incremento dell'interconnessione (da considerare aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del 2009, come precisato dal Senato), determinato da Terna entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (27 gennaio 2010, giorno successivo alla pubblicazione), non deve essere superiore a 500 MW.
Tale quantitativo dovrebbe quindi sommarsi alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32 della legge n. 99 del 2009, pari a 2000 MW.
L’articolo 32 citato mira a favorire la realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l’estero, e in particolare con i Paesi confinanti con il Nord dell’Italia, per giungere ad un vero mercato unico dell’energia elettrica.
Secondo il comma 1, la società Terna Spa deve provvedere, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di interconnector ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003[12], nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri.
Ai sensi del comma 2, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 99/2009, Terna deve comunicare un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Il comma 2 prevede che, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al precedente comma 1, Terna organizzi le procedure concorsuali concernenti gli interconnector che realizzano l'estensione della capacità di interconnessione di cui allo stesso comma 1, nonché quelle quote di interconnector oggetto delle procedure già esperite e che non risultino finanziate, anche in seguito alla rinuncia dei soggetti investitori. Tali procedure sono organizzate ai sensi dei commi 3, 4, e 5 dell'articolo 32 della legge n. 99/2009.
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 32 entro il 15 dicembre 2009 Terna deve organizzare una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector, specificando nel bando:
- le misure ed i corrispettivi di cui al successivo comma 4 per il singolo interconnector;
- le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera;
- l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector.
Il perfezionamento di tale contratto è subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a 20 anni, dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005[13]..
Il comma 4 pone il termine di 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di rilascio dell'esenzione per entrare in servizio a ciascun interconnector che ottenga l'esenzione. In difetto, è riconosciuto il diritto, da esercitare entro i 60 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri già sostenuti da Terna in esecuzione dei contratti di mandato.
Il comma 5 riserva la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 3 ai soli clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che:
- siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata nel biennio precedente non inferiore al 40% escludendo i 15 giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua;
- si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione.
Ciascun cliente che soddisfa tali requisiti può partecipare alle procedure concorsuali per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo.
La perdita di titolarità di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna.
Tali limitazioni vengono introdotte in considerazione dell'impatto che il significativo incremento della capacità complessiva di interconnessione indotto dalle presenti disposizioni può avere sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza.
Nel mese di dicembre 2009 Terna ha completato le procedure di selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento di interconnector.
In data 4 dicembre 2009 è stato pubblicato l'avviso per la selezione dei soggetti finanziatori con riferimento alle seguenti capacità di trasporto disponibili:
- sulla frontiera con la Francia pari a 500 MW;
- sulla frontiera con la Svizzera pari a 700 MW;
- sulla frontiera con la Slovenia pari a 500 MW;
- sulla frontiera con il Nord Africa (collegamento Algeria-Sardegna) pari a 300 MW.
Con lo stesso avviso sono state specificate le condizioni applicabili ai soggetti selezionati che intendano avvalersi, a partire dal 2010, delle misure per l’esecuzione dei contratti di approvvigionamento all’estero secondo le modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con delibera ARG/elt 179/09[14], in materia di determinazione delle misure e dei corrispettivi di cui all’articolo 32, comma 6, della legge 99/2009.
Il comma 6 dell'articolo 32 prevede che l'Autorità adotti provvedimenti che:
- disciplinino misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 dell’articolo 32 e fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al medesimo comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica (di seguito: “contratti di approvvigionamento all’estero”) per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati nelle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 3 (di seguito: “soggetti selezionati”);
- determinino i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna a fronte delle predette misure;
- determinino le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure di cui sopra.
L'avviso ammetteva alla procedura esclusivamente i clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata (media dei valori massimi della potenza prelevata dal punto di prelievo in ciascun anno solare del triennio 2006-2008) non inferiore a 10 MW, con determinate caratteristiche ivi specificate. Costituisce condizione essenziale per la partecipazione sulla frontiera con il Nord Africa la titolarità, da parte del cliente finale, di potenza distaccabile localizzata in Sardegna.
L'elenco dei soggetti selezionati è stata pubblicata, in data 15 dicembre 2009, sul sito web di Terna (www.terna.it), ai sensi di quanto disposto dal par. 7 dell'avviso per la selezione.
Il comma 3 stabilisce l'assegnazione prioritaria, nell'ambito delle procedure previste dal comma precedente, a quei soggetti che assumono impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete. In relazione a tale assegnazione prioritaria, Terna è chiamata a fissare i parametri in base a criteri e modalità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell’art. 30, comma 18, della legge n. 99/2009.
Il citato comma 18 prevede che, anche in deroga all’art. 32, comma 8, della stessa legge 99/2009[15], l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisca, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della medesima legge, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, a cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione di tale comma sono finalizzate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge.
Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna stabilisce i requisiti per partecipare alle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 5, della legge n. 99 del 2009 (cfr. supra).
Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, dispone l'assegnazione prioritaria, nell'ambito delle procedure previste dal comma 2 relative alle quote di interconnector oggetto delle procedure già esperite e che non risultino finanziate anche in seguito alla rinuncia dei soggetti investitori, ai clienti finali per i propri siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna, per una potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40 MW in Sardegna.
Sebbene sarebbe opportuna una più chiara formulazione e un miglior coordinamento del comma 3-bis con il comma 3, sembrerebbe, con riferimento alle procedure relative alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite anche per rinuncia dei soggetti investitori, che l’assegnazione prioritaria prevista dal comma 3-bis si aggiunga a quella prevista dal comma 3, per cui beneficerebbero di una priorità nell’assegnazione sia i soggetti menzionati dal comma 3 sia quelli menzionati dal comma 3-bis.
Il comma 4 prevede che l'Autorità adegui alle disposizioni dell’articolo in esame le deliberazioni in materia.
Articolo 2-bis
(Autorizzazione di opere comprese nell'ambito della
rete elettrica
di trasmissione nazionale)
1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la continuità del servizio di trasmissione di energia elettrica, quale attività di preminente interesse statale, sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, come individuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione.
L’articolo in commento, introdotto dal Senato, prevede che sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale (individuata dal DM 25 giugno 1999) già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e per le quali ad oggi non sia possibile accertare il titolo autorizzativo.
Il rilascio dell’autorizzazione in via definitiva è volto a garantire la sicurezza del sistema energetico e la continuità del servizio di trasmissione di elettricità, quale attività di preminente interesse nazionale.
L'ambito della rete di trasmissione nazionale - gestita dal gestore della rete di trasmissione nazionale - è stato determinato con decreto del Ministro dell'industria (ora: Ministro dello sviluppo economico) del 25 giugno 1999[16] ed è stato successivamente ampliato con decreti ministeriali del 23 dicembre 2002 e del 27 febbraio 2009. La rete di trasmissione è formata da linee ad altissima e ad alta tensione, da stazioni di trasformazione e/o di smistamento, nonché da linee di interconnessione che permettono lo scambio di elettricità con i paesi esteri.
Con decreto del Ministero delle attività produttive (ora: Ministero dello sviluppo economico) del 20 aprile 2005 le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale sono state attribuite in concessione alla società Terna S.p.A.
Articolo 2-ter
(Procedure per interventi di riclassamento degli
elettrodotti
di interconnessione con l'estero)
1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia e in Sardegna, sono realizzabili mediante la denuncia di inizio attività gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, con le modalità di cui all'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni. Tali interventi devono rispettare gli strumenti urbanistici vigenti, le norme in materia di elettromagnetismo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché le norme tecniche per la costruzione di linee elettriche.
Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia ed in Sardegna, l’articolo 2-ter, introdotto da un emendamento durante l’iter al Senato, dispone che gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti[17] di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica vengano realizzati mediante la denuncia di inizio attività (cd. Dia) con le modalità previste dall'art. 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto legge 239/2003.
Tali interventi dovranno, inoltre, rispettare gli strumenti urbanistici vigenti, le norme in materia di elettromagnetismo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché le norme tecniche per la costruzione di linee elettriche.
L’obiettivo dell’articolo aggiuntivo, come confermato durante l’iter al Senato[18], è pertanto quello di assicurare un riclassamento di una serie di collegamenti tra il sistema elettrico italiano e i Paesi confinanti mediante una semplificazione delle relative procedure.
Si ricorda che i commi 4-sexies e seguenti dell’art. 1-sexies, del decreto legge 239/2003 sono stati introdotti dall’art. 27, comma 24, lett. d), della legge 99/2009, prevedendo una procedura semplificata nei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.
La disciplina recata dall’art. 1-sexies del decreto legge 239/2003 prevede, pertanto, che possano essere realizzati mediante Dia gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea (a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe). Sono altresì realizzabili mediante Dia modifiche all’interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici (periodo ora integrato dal successivo articolo 2-quater del decreto in esame).
Tali interventi sono realizzabili mediante Dia a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni (comma 4-sexies).
Viene poi stabilito che la Dia costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera principale.
In merito alle modalità di presentazione della Dia il comma 4-octies dispone che il gestore dell’elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, debba presentare la Dia al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati. La Dia dovrà essere accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-octies riscontri l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. E' comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la Dia, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
Ultimato l’intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la Dia.
Sono, infine, previste norme che disciplinano l’adozione di varianti da apportare al progetto definitivo approvato (comma 4-quaterdecies).Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
Articolo 2-quater
(Modifiche
all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239)
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-sexies, secondo periodo, dopo le parole: «che non comportino aumenti della cubatura degli edifici» sono inserite le seguenti: «ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica»;
b) al comma 4-quaterdecies, quarto periodo, dopo le parole: «che non comportino aumenti della cubatura degli edifici» sono inserite le seguenti: «ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica».
L’articolo aggiuntivo, introdotto nel corso dell’esame al Senato, attraverso alcune modifiche all’art. 1-sexies del decreto legge 239/2003, prevede che si possano realizzare mediante denuncia di inizio attività (cd. Dia) anche aumenti volumetrici degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici nel rispetto, comunque, di determinate condizioni.
La finalità della disposizione, emersa nel corso del dibattito al Senato[19] è la messa in sicurezza degli impianti tecnici necessari al funzionamento della stazione elettrica attraverso la realizzazione di nuovi volumi attigui alla stazione stessa, attraverso un aumento di cubatura non superiore al 20% della cubatura esistente.
Pertanto la prima modifica, con una novella al comma 4-sexiesdell’art. 1-sexies del decreto legge 239/2003, prevede che si possa ricorrere alla Dia anche per aumenti della cubatura degli edifici nel rispetto di due condizioni:
§ che gli ampliamenti siano strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse;
§ che tali ampliamenti non superino il 20 per cento delle cubature esistenti all'interno della stazione elettrica.
Come illustrato per l’articolo aggiuntivo 2-ter, l’art. 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto legge 239/2003 prevede, tra l’altro, che possano essere realizzati mediante Dia le modifiche all’interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici.
La seconda modifica, con una novella al comma 4-quaterdecies, riguarda le varianti da apportare al progetto definitivo approvato. Anche per esse sono ammessi aumenti di cubatura con le stesse condizioni previste per le modifiche da apportare all’interno delle stazione elettriche dal nuovo comma 4-sexies, ovvero:
§ che siano strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse;
§ che l’aumento di cubatura non superari il 20 per cento delle cubature esistenti all'interno della stazione elettrica.
Si ricorda che il comma 4-quaterdeciesprevede che le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l’aspetto localizzativo, sono sottoposte alla procedura semplificata della Dia prevista dal comma 4-sexies.
Le varianti che non assumono rilievo localizzativi sono: quelle di tracciato contenute nell’ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici e quelle all’interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici.
Ove, invece, assumano rilievo localizzativo, le varianti dovranno essere approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell’ambiente, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate.
Articolo 2-quinquies
(Disposizioni sui Commissari straordinari di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78)
1. Al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di assicurare la realizzazione di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia aventi carattere strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessità di prevenire situazioni di emergenza nazionale, ai predetti Commissari non si applicano le previsioni dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei Commissari di cui al comma 2 del predetto articolo 4, già emanati, si intendono conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai Commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il funzionamento dei predetti interventi.
L’articolo 2-quinquies, introdotto durante l’esame al Senato, dispone la disapplicazione delle disposizionirecate dall’art. 11 della legge 400/1988 ai commissari straordinari previsti dall’art. 4 del D.L. 78/2009 per interventi urgenti per le reti dell'energia al fine:
§ di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei commissari stessi;
§ di assicurare la realizzazione di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia aventi carattere strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessità di prevenire situazioni di emergenza nazionale.
Si osserva preliminarmente che la disposizione in commento era stata introdotta al Senato nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 195/2009[20] e successivamente abrogato durante l’iter alla Camera.
Si ricorda che l’art. 11 della legge 400/1988 disciplina la nomina di commissari straordinari del Governo prevedendo che sia finalizzata - ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge - alla realizzazione di “specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali” (comma 1).
Lo stesso articolo prevede che la nomina sia disposta con D.P.R. (su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) e che con il medesimo decreto siano determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale (comma 2).
Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato (comma 3).
Relativamente al contenuto dell’art. 4 del D.L. 78/2009, si ricorda che il comma 1 del citato articolo ha previsto l’individuazione – da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del ministro per la semplificazione normativa – di interventi urgenti per le reti dell'energia.
In particolare viene previsto che dovranno essere individuati gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
Il successivo comma 2 ha previsto che per la realizzazione degli interventi citati sono nominati uno o più Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 400/1988 e che la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al precedente comma 1. Con le medesime modalità, ai sensi del comma 4, sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.
Il comma 3 del medesimo articolo ha invece disciplinato i poteri attribuiti a ciascun commissario, il quale, “sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
Lo stesso articolo dispone che i decreti di nomina dei commissari di cui al comma 2 del predetto art. 4, già emanati, si intendono conseguentemente modificati.
Agli oneri relativi ai commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il finanziamento dei predetti interventi.
Si ricorda che alla data odierna sono stati nominati, in attuazione del citato art. 4 del D.L. 78/2009, 4 commissari straordinari con altrettanti D.P.R. datati 12 novembre 2009 pubblicati nelle G.U. nn. 31 e 32 dell’8 e del 9 febbraio 2010.
Si osserva che con la modifica introdotta viene meno, tra l’altro, l’obbligo di immediata comunicazione al Parlamento e di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 2-sexies
(Riconoscimento delle
tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare)
1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico ed abbiano inviato la richiesta di connessione dell'impianto di produzione entro l'ultima data utile affinché la connessione sia realizzata, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31 dicembre 2010.
L’articolo 2-sexies, introdotto dal Senato, dispone che le tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, così come determinate dall’articolo 6 del D.M. 19 febbraio 2007, spettano a tutti i soggetti che, nel rispetto della procedura per l'accesso alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 5 dello stesso decreto:
§ abbiano concluso l’installazione dell’impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010;
§ abbiano inoltre provveduto all’invio della richiesta di connessione alla rete elettrica entro l’ultima data utile per poter consentire la realizzazione della connessione medesima entro il 31 dicembre 2010.
Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 - diventato di fatto operativo solo dopo la pubblicazione della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) n. 90/07, avvenuta il 13 aprile 2007 - sono stati stabiliti nuovi criteri e modalità di incentivazione dell’energia elettrica derivante da fonte fotovoltaica (cd. Nuovo Conto energia).
La tariffa incentivante riconosciuta a tale energia ai sensi dell’articolo 6 del decreto viene determinata in relazione alla classe di potenza, alla tipologie di impianto e alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Agli impianti entrati in esercizio dopo il 13 aprile 2007 (data di pubblicazione della delibera AEEG n. 90/07[21]) e prima del 31 dicembre 2008 sono riconosciute, per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, le tariffe indicate nella tabella che segue.
Valori in euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Taglia di potenza dell’impianto |
Impianto non integrato) |
Parzialmente integrato |
Integrato) |
A) |
1≤P≤3 |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
B) |
3<P≤20 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
C) |
P>20 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
Per gli impianti entrati in esercizio tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 l’articolo prevede una decurtazione del 2% delle tariffe indicate nella su riportata tabella,per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, fermo restando il periodo di venti anni di erogazione dell’incentivo.
Nella tabella che segue sono riportate le tariffe relative agli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Taglia di potenza dell’impianto |
Impianto non integrato) |
Parzialmente integrato |
Integrato) |
A) |
1≤P≤3 |
0,384 |
0,422 |
0,470 |
B) |
3<P≤20 |
0,365 |
0,403 |
0,442 |
C) |
P>20 |
0,346 |
0,384 |
0,422 |
Le tariffe sono incrementate del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:
- impianti superiori ai 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, il cui soggetto responsabile[22] acquisisca il titolo di autoproduttore ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999[23];
- impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
- impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; in questo caso la superficie dell’impianto fotovoltaico potrà essere uguale oppure minore della superficie della copertura di amianto bonificata;
- impianti i cui soggetti responsabili sono comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti come risultante dall’ultimo censimento ISTAT.
Per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010 le tariffe saranno rideterminate con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (da emanare con cadenza biennale).In mancanza di tali decreti continuano ad applicarsi, per gli anni successivi al 2010, le tariffe fissate per gli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2010.
Quanto alle procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti, l’articolo 5 del citato D.M. 19 febbraio 2007 prevede che il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere a tali incentivi inoltri al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e ne richieda la connessione alla rete (comma 1).
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica, stabilendo penali nel caso di mancato rispetto (comma 2). A proposito della richiesta e della realizzazione della connessione alla rete elettrica si segnala che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha regolato le condizioni procedurali, economiche e tecniche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi nell’Allegato A della delibera ARG/elt 99/08 recante “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (TICA)”; tali disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2009 e si riferiscono a richieste di connessione presentate a partire da tale data.
Ad impianto ultimato il soggetto che ha realizzato l'impianto fotovoltaico comunica la fine dei lavori al gestore di rete (comma 3).
Entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile deve far pervenire al GSE (soggetto attuatore) richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio prevista dalla delibera AEEG 90/07. Il mancato rispetto di tali termini comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti (comma 4).
Il GSE, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante e verificato il rispetto delle disposizioni del decreto, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta (comma 5).
Articolo 3
(Entrata
in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
L’articolo in esame dispone che il decreto entra in vigore il 27 gennaio 2010, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (G.U. 18 maggio 2004, n. 115).
[2] Come aggiornata dalla delibera n. 122/07, recante Integrazioni alle disposizioni per l’approvvigionamento di risorse in grado di garantire l’interrompibilità dei prelievi di energia elettrica di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 15 dicembre 2006, n. 289/06.
[3] Si veda la delibera ARG/elt 21/09 (Verifica di conformità della proposta di regolamento per la gestione su base mensile del servizio di interrompibilità istantanea e della integrazione al codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete predisposte da Terna S.p.A. ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 15 dicembre 2006, n. 289/06).
[4] Gli articoli citati dell’allegato A della deliberazione 111/06 riguardano:
- l’articolo 44, i corrispettivi per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- l’articolo 45, il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
- l’articolo 48, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- l’articolo 73, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico.
[5] Con tale provvedimento l’AEEGha deliberato una riforma rilevante delle condizioni del dispacciamento di merito economico. La delibera è stata modificata più volte, da ultimo con la delibera ARG/elt 52/09 con la quale l’Autorità ha introdotto alcune significative novità per i servizi di dispacciamento, con l’obiettivo di aumentare la concorrenza nel mercato e di contenere i prezzi dell’energia elettrica, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge n. 185/2008 (DL “anti-crisi”).
[6] Nella relazione Terna rilevava che nei periodi di alto carico (corrispondenti a circa 15 settimane l'anno per la Sicilia e 8 settimane l'anno per la Sardegna) tutte le unità di produzione connesse con la rete elettrica in Sicilia e in Sardegna risultano necessarie alla copertura del fabbisogno con adeguati margini di riserva.
[7] Nella delibera dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 15/2010, con cui si è data attuazione all’art. 1 del decreto-legge n. 3/2010 (cfr. infra, nel testo), si richiama una comunicazione della società Terna del 21 gennaio 2010 che “evidenzia situazioni di estrema criticità di esercizio in sicurezza del sistema elettrico in Sicilia e Sardegna e che tale criticità, destinata ad aumentare nel prossimo futuro, potrà essere risolta solo dalla realizzazione del nuovo cavo di collegamento della Sicilia alla Calabria denominato Sorgente-Rizziconi per quanto attiene alla Sicilia e dal completamento ed entrata in piena operatività del collegamento SA.PE.I. nel caso della Sardegna” e in considerazione di tali criticità “Terna denuncia la necessità di adottare misure urgenti per rendere disponibili strumenti dedicati a fronteggiare dette criticità”. Alle criticità evidenziate da Terna si fa fronte appunto con il nuovo servizio per la sicurezza di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 3/2010.
[8] Il citato art. 3, comma 11, del DL 185/2008, prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegui le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri: a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dall'Autorità, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo; b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.
[9] Le isole di carico individuate dal Rapporto sono le seguenti:
1. “Misterbianco”;
2. “Corriolo – Melilli – Misterbianco – Paterno’ Se – Sorgente”;
3. “Bellolampo – Ciminna Se – Favara Se – Fulgatore – Partanna – Partinico Se”;
4. “Caracoli – Chiaramonte Gulfi – Favara Se – Melilli – Paterno’ Se – Ragusa”.
[10] Definizione delle condizioni del servizio di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.
[11] Definizione delle condizioni del servizio di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.
[12] Il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche dei mercati nazionali e regionali. Ciò implica la creazione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione. Ai sensi di tale regolamento, è definito «interconnector» una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri.
Il regolamento (CE) n. 1228/2003 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 714/2009, che detta la nuova disciplina delle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. Il regolamento (CE) n. 714/2009, in particolare, mira ad incrementare la collaborazione fra i gestori delle reti di trasmissione di elettricità. Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica e permettere gli scambi e l’approvvigionamento transfrontalieri di energia elettrica nella Comunità, istituisce una rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (la REGST dell’energia elettrica), i cui compiti dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della REGST dell’energia elettrica.
[13] Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati.
[14] In particolare la deliberazione n. 179/09 ha previsto che Terna:
- predisponga, ai sensi dell’art. 3 all'articolo 3 della medesima deliberazione, un contratto con i soggetti selezionati e lo renda disponibile per la sottoscrizione ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 3, della legge n. 99/09, che intendano avvalersi delle misure per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero di cui al comma 6 del medesimo articolo;
- predisponga, nel rispetto dell'art. 4 della deliberazione, un contratto (contratto con gli shipper) che è tenuta a sottoscrivere con i soggetti dalla stessa individuati attraverso apposite procedure concorsuali per svolgere il servizio di importazione virtuale che consente di dare esecuzione alle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09;
- renda quindi disponibile, unitamente allo schema del contratto con gli shipper, ai soggetti che intendano partecipare alle procedure concorsuali per l'individuazione degli shipper il regolamento disciplinante dette procedure concorsuali.
Con la delibera ARG/elt 196/09 l’AEEG ha provveduto ad approvare il regolamento disciplinante le aste per l’importazione virtuale e gli schemi di contratto tra Terna e i soggetti selezionati e tra Terna e gli shipper, di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09.
[15] Il comma 8, art. 32, legge 99/2009 dispone la riduzione, ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al medesimo articolo (si tratta delle procedure concorsuali per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector), delle eventuali obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso resi a Terna, nella misura del 20% rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. A tale riduzione consegue la diminuzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni. Le quote non coperte dei servizi di interrompibilità a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna a soggetti diversi dai predetti clienti finali, previa valutazione delle necessità di sistema. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna.
Il successivo comma 9 dispone che Terna assegni le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità, che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere. Tale asta viene disciplinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in modo da minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilità, anche ai fini della riallocazione di cui al precedente comma 8.
[16] Pubblicato nella G.U. 30 giugno 1999, n. 151.
[17] Un elettrodotto consiste nel collegamento fra due o più nodi della rete; può essere realizzato in soluzione aerea (conduttori + sostegni), in cavo o in soluzione mista aereo-cavo. Gli interventi possono consistere nella realizzazione di nuovi elettrodotti (o di raccordi), nel potenziamento, riclassamento o demolizione di elettrodotti esistenti.
Il riclassamento consiste nell’innalzamento della classe di un impianto, ovvero del livello di tensione d’esercizio, che non necessariamente deve coincidere con la tensione nominale o di progetto (ad esempio, un impianto progettato a 220 kV può essere esercito a 132 kV). L’intervento di riclassamento spesso prevede interventi strutturali sull’impianto (nuovi conduttori e sostegni), al fine di incrementare il transito di potenza sugli elettrodotti. Talvolta può comportare la sostituzione del vecchio sostegno con uno di maggiori dimensioni (sia in altezza che in larghezza) e quindi di maggiore ingombro (come può accadere nel caso in cui una linea a 130 kV venga riclassata a 220 kV); si può utilizzare lo stesso tracciato, se compatibile con il territorio, altrimenti si utilizzano nuove aree, con la contestuale restituzione del territorio impegnato dai tratti abbandonati.
[20] Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
[21] La richiamata delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 90/07, che ha introdotto le regole che consentono l’avvio operativo del nuovo conto energia, ha definito le procedure che devono essere seguite per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici e l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Tali procedure si prevede che vengano gestite operativamente dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) che ha attivamente collaborato con l’Autorità alla loro definizione. La delibera n. 90/07 è stata modificata ed integrata con successive delibere dell’AEEG.
[22] Si ricorda che il soggetto responsabile dell’impianto è il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del nuovo DM 19 febbraio 2007, a richiedere e ad ottenere le tariffe incentivanti dal GSE. Possono richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti le seguenti tipologie di soggetti responsabili: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; c) i soggetti pubblici; d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.
[23] L’autoproduttore, secondo la definizione data all’art. 2 comma 2, del D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79, è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate della medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 79/1999. Volendo esemplificare, e nel caso più semplice in cui produzione e consumo avvengono nello stesso sito, l’energia autoconsumata è determinata come differenza tra l’energia prodotta e l’energia immessa in rete; il GSE verifica in tal caso che il rapporto tra l’energia autoconsumata e l’energia prodotta non sia inferiore a 0,7.