Camera dei deputati Dossier DI0030 NormalSegreteria

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari in ferma prefissata da destinare ai reparti delle truppe alpine - A. C. 607
Riferimenti:
AC N. 607/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 50
Data: 24/09/2008
Descrittori:
RECLUTAMENTO MILITARE   SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO
Organi della Camera: IV-Difesa


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari in ferma prefissata da destinare ai reparti delle truppe alpine

A.C. 607

 

n. 50

24 settembre 2008

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento difesa

 

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: DI0030.doc

 

 



INDICE

 

Schede di lettura

§      Quadro normativo  3

§      Art. 1  (Modifica dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226)7

§      Art. 2  (Compiti dell'Associazione nazionale alpini)15

§      Art. 3  (Entrata in vigore)17

§      D.Lgs. 30 maggio 2003 n. 193 Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86  25

§      L. 23 agosto 2004, n. 226 Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (artt. 4, 8, 9 e Tab. B)75

Documentazione

§      Associazione Nazionale Alpini – Statuto (art. 2)81

 

 





Quadro normativo

La legge n. 226 del 2004, recante la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005. La legge citata, quindi, ha introdotto le opportune disposizioni normative per consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo personale militare, evitando pericolosi vuoti di organico. Sono state, pertanto, istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

I requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono: a) cittadinanza italiana; b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni; c) godimento dei diritti civili e politici; d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica; f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno; g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; h) requisiti morali e di condotta. Detti volontari possono essere ammessi, a domanda, ad un periodo di rafferma della durata di un anno. Per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, possono partecipare ai relativi concorsi i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), g), e h), che si sono appena esposti, e degli ulteriori seguenti requisiti: a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente; b) età non superiore ai trent’anni compiuti. Anche per questi volontari è prevista la possibilità di accedere, a domanda, alla rafferma. Nel loro caso, però, i periodi sono due ed hanno la durata di due anni. La legge ha poi disciplinato le modalità di reclutamento ed il trattamento economico dei volontari.

L’articolo 9 della citata legge n. 226 del 2004, reca, in particolare, talune disposizioni volte ad accrescere il numero degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno tra i giovani residenti nelle zone tipiche di reclutamento alpino, da destinare, nei limiti delle esigenze organiche ed a domanda, ad unità alpine.

Nello specifico il comma 1 prevede che gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno, residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, siano destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell’organico. La medesima disposizione prevede, inoltre che deve essere assicurata la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità, in fase di prima attuazione, alle regioni dell’arco alpino.

 

Il successivo comma 2 dispone, invece che, a decorrere dal 1º gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico previsto dall’articolo 8 della medesima legge n. 226 del 2004, un assegno mensile di cinquanta euro.

 

Al riguardo, si ricorda, che il citato articolo 8definisce il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, che, dal 1° gennaio 2005, percepiscono una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

 

Il trattamento economico dei volontari di truppa in servizio permanente è contenuto nel D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, recante sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

 

L’organizzazione delle truppe alpine

Le truppe alpine sono state costituite nel 1872 con il compito di garantire la difesa dei confini montani. Sono state successivamente impiegate in ogni teatro operativo: dalla Guerra d’Africa nel 1887-88 alla Campagna di Libia del 1911, durante la Prima guerra mondiale, nella Guerra in Etiopia nel 1935-36 e nel corso della Seconda guerra mondiale. Dopo la fine dell’ultimo conflitto, in tempo di pace, gli Alpini hanno svolto sia compiti militari di difesa dell’Arco alpino, sia compiti di soccorso ed assistenza in occasione di calamità naturali. A partire dagli anni Novanta, le truppe alpine sono state impiegate nell’ambito di missioni militari internazionali di pace in Mozambico, nei Balcani, in Afghanistan e in Libano.

 

Gli Alpini sono la specialità da montagna dell’Esercito presenti in diverse Armi e Corpi dell’Esercito, anche se prevalentemente collocati nell’ambito dell'Arma di Fanteria.

 

Le truppe alpine sono poste sotto il Comando delle truppe alpine, dislocato a Bolzano, che inquadra: le Brigate Alpine, un Comando di Divisione “proiettabile”, il Centro Addestramento Alpini ed i reparti di supporto, schierati lungo l'arco alpino ed in Abruzzo. Più in dettaglio la struttura e l’ubicazione delle truppe alpine della Fanteria è la seguente:

Ø    la Brigata Taurinense, dislocata in Piemonte ed Abruzzo, èattualmente composta da:

§         Reparto Comando e Supporti Tattici Taurinense con sede a Torino;

§         2° Reggimento Alpini ubicato in Borgo S. Dalmazzo (CN);

§         3° Reggimento Alpini con sede a Pinerolo (TO);

§         9° Reggimento Alpini di stanza a L’Aquila;

§         Reggimento Nizza Cavalleria (1°) di Pinerolo (TO);

§         1° Reggimento Artiglieria terrestre alpini di Fossano (CN);

§         32° Reggimento Genio Guastatori Alpini di Torino;

§         Fanfara Taurinense, con sede a Torino.

Ø    la Brigata Julia con sede a Udine, è dislocata in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige ed è attualmente composta da:

§         Reparto Comando e Supporti Tattici Julia, con sede a Udine

§         5º Reggimento Alpini di stanza a Vipiteno (BZ);

§         7º Reggimento Alpini ubicato a Feltre (BL);

§         8º Reggimento Alpini di stanza a Cividale del Friuli e Venzone (UD).;

§         3º Reggimento Artiglieria Terrestre (montagna) di Tolmezzo (UD)

§         2º Reggimento Genio Guastatori Alpini di Trento

§         Fanfara Julia, con sede a Udine.

Ø    il 4° Reggimento alpini paracadutisti, che opera con le tecniche della fanteria leggera ed ha sede a Bolzano.

Ø    il 6° Reggimento alpini, di stanza a San Candido (BZ), che gestisce le aree addestrative del Trentino Alto Adige, le attività di istruzione e la sperimentazione del Comando Truppe Alpine.

Ø    il Centro Addestramento Alpino è la scuola di formazione dei volontari, dei sottufficiali e degli ufficiali che prestano servizio nei reparti alpini dell'Esercito; ha sede ad Aosta e dispone della Sezione sci alpinistica dislocata a La Thuille e della Sezione sci e ghiaccio del Centro Sportivo Esercito a Courmayeur.

Ø    il Comando Divisione Tridentina, di stanza a Bolzano, è un comando di proiezione senza forze assegnate in tempo di pace che all'esigenza può essere ridislocato anche al di fuori del territorio nazionale nel quadro di operazioni internazionali.

 

Risultano inquadrate presso altri comandi dell’Esercito le seguenti unità alpine:

Ø    il 2° reggimento artiglieria terrestre (pesante campale alpina), di stanza a Trento (TN), dipendente dalla Brigata artiglieria dell’Esercito.

Ø    il 24° Reggimento Logistico di Manovra, con sede a Merano (BZ), dipendente dalla Brigata Logistica di Proiezione.

Ø    il 2° Reggimento Trasmissioni, di tradizioni alpine, di stanza a Bolzano, è inserito nelle forze di manovra del Comando Trasmissioni ed Informazioni dell'Esercito ed è organizzato per impiegare le sue unità nelle missioni fuori area.

 

 





1. L'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino). - 1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, situate all'interno della loro regione di provenienza. È assicurata la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni dell'arco alpino.

2. Per la copertura dei posti riservati ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino che siano rimasti scoperti a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 1, si considerano prioritariamente le domande inoltrate dai residenti nei comuni montani non alpini e dagli iscritti al Club alpino italiano.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2009, ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino in ferma prefissata di un anno e in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquecento euro e comunque non inferiore al 30 per cento dell'emolumento stabilito dalla normativa vigente per i militari della stessa categoria.

4. Ove possibile, i giovani volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono assegnati a reparti aventi base in prossimità del rispettivo comune di residenza.

5. Alla cessazione del loro servizio, i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino già incorporati presso unità appartenenti ai reparti delle truppe alpine sono inseriti nei ranghi di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali delle regioni dell'arco alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.

6. Le commissioni chiamate a valutare l'idoneità psico-attitudinale degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono composte da personale residente nelle medesime zone».



 

 

L’articolo 1, composto da sei commi, sostituisce integralmente l’articolo 9 della legge n. 226 del 2004[1] il quale, come in precedenza rilevato (cfr. quadro normativo), attualmente reca talune disposizioni volte ad incentivare il reclutamento nelle truppe degli alpini di giovani aspiranti volontari in ferma prefissata annuale residenti nelle zone tipiche di reclutamento alpino.

 

Nello specifico il comma 1 prevede che gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno, residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, siano destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell’organico. La medesima disposizione prevede, inoltre che deve essere assicurata, senza nuovo o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità, in fase di prima attuazione, alle regioni dell’arco alpino. Il successivo comma 2 dispone, invece che, a decorrere dal 1º gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico previsto dall’articolo 8 della medesima legge n. 226 del 2004, un assegno mensile di cinquanta euro.

 

Come precisato nella relazione illustrativa della proposta di legge in esame, le modifiche che si intendono apportare sono volte a prevedere taluni specifici incentivi per favorire il reclutamento, nelle truppe degli alpini, di volontari in ferma prefissata residenti nelle zone dell’arco alpino e ciò al fine di conservare una tradizione molto viva in quei territori e di assicurare, al contempo, il “carattere regionale e il radicamento territoriale delle unità dipendenti dai reparti delle truppe alpine”.

 

A tal fine, il comma 1 della proposta di legge, oltre a ribadire il principio secondo il quale deve essere assicurata la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni dell’arco alpino, stabilisce che, fino al completamento dell’organico, gli aspiranti volontari in ferma prefissata annuale residenti nelle zone dell’arco alpino, su loro richiesta, sono assegnati ai reparti degli alpini in località prossime a quelle di residenza e, comunque, situate all’interno della loro regione di provenienza.

 

Nel caso in cui il numero delle domande presentate dai citati aspiranti volontari residenti nelle zone dell’arco alpino sia inferiore al numero dei posti disponibili, il successivo comma 2 della proposta di legge in esame dispone che dovranno essere esaminate prioritariamente le domande provenienti da coloro che risiedono in comuni montani non alpini e dagli iscritti al Club alpino italiano.

 

Il Club Alpino italiano (C.A.I) è un ente a base associativa, fondato nel 1863, che si occupa di conoscenza, frequentazione, formazione, sicurezza in montagna con oltre 304.070 soci (31.12.2006), articolato in 487 sezioni presenti su tutto il territorio nazionale con 760 rifugi e una capillare struttura volontaristica dedicata al Soccorso alpino e speleologico.

All’interno dell’ordinamento italiano, la struttura centrale del Club Alpino Italiano si configura come un Ente pubblico non economico, mentre tutte le sue strutture periferiche (Sezioni, raggruppamenti regionali e provinciali) sono soggetti di diritto privato.

La legge 26 gennaio 1963, n. 91, come modificata dalla legge 24 dicembre 1985, n. 776, ha provveduto al riordino del Club Alpino italiano, stabilendo che esso provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite: alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi; al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche; alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche; all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche; alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività sopra richiamate; all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe; all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti; alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano; alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.

 

A sua volta, il successivo comma 3 attribuisce ai soli volontari in ferma prefissata annuale e rafferma, residenti nelle zone dell’arco alpino e che prestano servizio nei reparti alpini, un assegno di cinquecento euro mensili e comunque non inferiore al 30 per cento dell’emolumento stabilito dalla normativa vigente per i militari della stessa categoria.

Tale assegno, che dovrà essere corrisposto a partire dal primo gennaio 2009, è riconosciuto in aggiunta alla retribuzione già prevista per i citati volontari dall’articolo 8 della legge n. 226 del 2008.

 

Al riguardo, come in precedenza rilevato (cfr.quadro normativo),si ricorda, che il citato articolo 8 definisce il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che dal 1° gennaio 2005, percepiscono una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. A sua volta, il trattamento economico dei volontari di truppa in servizio permanente è contenuto nel D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, recante sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

 

In relazione al comma in esame si osserva che tale disposizione è volta a modificare quanto attualmente previsto dal comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 226 del 2004 che riconosce a tutti i volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpiniun assegno di cinquanta euro.

Nello specifico, la modifica che si intende operare è volta a limitare il citato beneficio economico ai soli volontari alpini residenti nelle zone dell’arco alpino, introducendo, quindi, a parità di funzioni, un differente regime economico  basato esclusivamente sulla regione di residenza del volontario. Al riguardo, andrebbe verificata l’opportunità di esplicitare nel testo della disposizione le motivazioni di tale differente regime economico, al fine di valutarne la ragionevolezza in rapporto al principio di eguaglianza stabilito dall’articolo 3 della Costituzione.

 

Occorre, inoltre, valutare se il risparmio derivante dal più limitato ambito soggettivo di applicazione del citato beneficio economico (assegno mensile di 50 euro), compensi i maggiori oneri derivanti dal più elevato importo dell’assegno (500 euro) da corrispondere ai volontari alpini residenti nelle zone dell’arco alpino.

 

Il comma 4 dell’articolo 1 della proposta di legge in esame a sua volta dispone che i giovani volontari in ferma prefissata annuale residenti nelle citate zone dell’arco alpino vengano assegnati, ove possibile, a reparti aventi base in prossimità del rispettivo comune di residenza.

 

In relazione alla disposizione in esame si osserva che tale norma sembrerebbe ribadire quanto già affermato dal comma 1 dell’articolo in esame il quale, come in precedenza rilevato, fissa il principio generale in base al quale i volontari in ferma annuale residenti nelle zone dell’arco alpino devono essere assegnati a reparti alpini che si trovino in località prossime  a quelle  di residenza del volontario.

Le uniche differenze tra le due disposizioni (commi 1 e 4) possono essere individuate nel fatto che, mentre il comma 1 fa riferimento a soggetti non ancora reclutati (“aspiranti volontari in ferma prefissata”), viceversa, il successivo comma 4 concerne volontari già in servizio. Inoltre, mentre il comma 1 prevede che, in via sussidiaria, ove non sia possibile assegnare l’aspirante volontario ad un reparto alpino sito in una località prossima a quella di residenza si dovrà procedere ad una sua assegnazione ad un reparto che si trovi nella regione di provenienza del volontario, viceversa, tale eventualità non risulta contemplata dal comma 4.

 

Il comma 5 dell’articolo in esame reca poi talune disposizioni concernenti i volontari in ferma prefissata annuale residenti nelle zone dell’arco alpino in congedo.

 

Al riguardo, la disposizione in esame stabilisce che tale personale, fino al compimento del quarantesimo anno di età, è inserito in una apposita “riserva mobilitabile” alla quale, in caso di calamità naturali che colpiscono talune delle zone dell’arco alpino, possono far riferimento le autorità nazionali e quelle provinciali e comunali delle regioni dell’arco alpino colpite dal disastro.

 

Come ha chiarito la giurisprudenza[2], la protezione civile costituisce “servizio nazionale”, pertanto gli interessi pubblici perseguiti non fanno capo ad un apparato amministrativo ben individuato ma in quanto riferiti alla collettività, vanno qualificati come collettivi; conseguentemente l’organizzazione amministrativa è diffusa e policentrica proprio perché strumentale non già dello Stato-apparato bensì dello Stato-comunità.

Il sistema organizzativo della protezione civile è basato sul principio di sussidiarietà.

Il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio.

Quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio nazionale della protezione civile ne definisce rapidamente la portata e valuta se le risorse locali sono sufficienti a farvi fronte. Diversamente, si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più gravi, anche il livello nazionale, integrando le forze disponibili sul posto con gli uomini e i mezzi necessarie si individuano le autorità che devono assumere la direzione delle operazioni. Nei casi di emergenza nazionale questo ruolo compete al Dipartimento della protezione civile.

L’art. 6 della legge 225/1992[3] individua i componenti del Servizio nazionale della protezione civile stabilendo che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile (art. 11 della legge n. 225/1992):

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i Servizi tecnici nazionali;

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

g) la Croce rossa italiana;

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

i) le organizzazioni di volontariato;

l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

Il sindaco è l’autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale (art. 15 della legge n. 225/1992).

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Il prefetto è l’autorità provinciale di protezione civile. Anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, il prefetto predispone il piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio della provincia, ne cura l’attuazione, coordinando la fase di soccorso (art. 14 della legge n. 225/1992).

Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, per la cui riorganizzazione il D.L. 343/2001 (conv. L. 40172001) ha dettato specifiche disposizioni, è la struttura di riferimento di cui il Presidente del Consiglio (o il ministro delegato per la protezione civile) si avvale per lo svolgimento delle attività di sua competenza. Presso il Dipartimento si riunisce il Comitato operativo della protezione civile, presieduto dal Capo del Dipartimento, che assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso.

 

Da ultimo, il comma 6 detta norme concernenti le commissioni che devono valutare la idoneità psico-attitudinale degli aspiranti volontari in ferma prefissata che sono residenti nelle zone dell’arco alpino da reclutare nelle truppe alpine.

 

Come in precedenza rilevato (cfr. quadro normativo), l’articolo 6 comma 1 lettera f) della legge n. 226 del 2004, prevede, infatti, tra i requisiti per il reclutamento, l’idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno.

 

Al riguardo, la citata disposizione fissa il principio generale in base al quale tale Commissione deve essere composta da personale residente nelle medesime zone.

Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento “l'intervento sulla composizione delle commissioni chiamate a giudicare dei requisiti psico-attitudinali dei giovani aspiranti è suggerito dalla necessità di ovviare alle sempre più frequenti segnalazioni di abusi e discriminazioni compiuti proprio ai danni degli aspiranti volontari provenienti dalle regioni dell'arco alpino”.



 

(Testo a fronte)

 

 

ARTICOLO 9

Legge n. 226 del 2004

ARTICOLO 1

P.d.l. A.C. 607

1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico. È assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità, in fase di prima attuazione, alle regioni dell'arco alpino

1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, situate all'interno della loro regione di provenienza. È assicurata la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni dell'arco alpino.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.

(cfr. successivo comma 3)

 

2. Per la copertura dei posti riservati ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino che siano rimasti scoperti a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 1, si considerano prioritariamente le domande inoltrate dai residenti nei comuni montani non alpini e dagli iscritti al Club alpino italiano.



ARTICOLO 9

Legge n. 226 del 2004

ARTICOLO 1

P.d.l. A.C. 607

 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino in ferma prefissata di un anno e in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquecento euro e comunque non inferiore al 30 per cento dell'emolumento stabilito dalla normativa vigente per i militari della stessa categoria.

 

4. Ove possibile, i giovani volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono assegnati a reparti aventi base in prossimità del rispettivo comune di residenza.

 

5. Alla cessazione del loro servizio, i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino già incorporati presso unità appartenenti ai reparti delle truppe alpine sono inseriti nei ranghi di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali delle regioni dell'arco alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.

 

6. Le commissioni chiamate a valutare l'idoneità psico-attitudinale degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono composte da personale residente nelle medesime zone.

 





1. L'Associazione nazionale alpini promuove, d'intesa con il Ministero della difesa, che a tale fine ne supporta l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nelle zone dell'arco alpino, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.



 

 

L’articolo 2 è volto ad attribuire all’Associazione nazionale alpini il compito di promuovere, d’intesa con il Ministero della difesa, il reclutamento di volontari in ferma prefissata nei reparti delle truppe alpine.

 

L'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) fondata nel 1919, si propone di tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta; rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l'assistenza; favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi; promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni; promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e della autonomia decisionale[4].

 

In relazione all’articolo in esame, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l’opportunità di definire più nel dettaglio i compiti che si intendono attribuire alla citata Associazione, anche in considerazione di quanto stabilito dall’articolo 2 dello Statuto dell’Associazione in base al quale “per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione Nazionale Alpini, che non ha scopo di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci”.

 

 





    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



 

 

L'articolo 3 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

 






[1]    La legge n. 226 del 2004 reca “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”.

[2]    T.A.R. Liguria, Genova, I sez. , 28 giugno 2005, n. 987.

[3]    L. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

[4]    Cfr. Articolo 2 dello Statuto dell’A.N.A.

Thread was being aborted.