Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Disposizioni per il riconoscimento della qualifica di ex combattente agli appartenenti alla Guardia Civica di Trieste - A.C. 682 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 76 | ||||
Data: | 11/11/2008 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Disposizioni per il riconoscimento della qualifica di ex combattente agli appartenenti alla Guardia Civica di Trieste A.C. 682 |
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n. 76 |
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11 novembre 2008 |
Dipartimento difesa
SIWEB
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File: DI0055.doc
INDICE
Il contenuto delle proposte di legge
§ Art. 1
§ Art. 2
§ Art. 3
Riferimenti normativi
§ Regio editto 4 marzo 1848, n. 675, Istituzione ed ordinamento della Milizia Comunale
§ D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 518 Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa
§ D.Lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 93 Equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione
§ D.Lgs. 4 marzo 1948, n. 137 Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale
§ L. 23 febbraio 1952, n. 93 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale
§ L. 2 aprile 1958, n. 364 Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche
§ L. 28 marzo 1968, n. 341 Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare.
§ L. 24 maggio 1970, n. 336 Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati
§ D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (artt. 1, 2, 11-25, 37-69)
§ D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533
§ L. 2 maggio 1984, n. 111 Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834
§ L. 6 ottobre 1986, n. 656 Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra
§ L. 29 dicembre 1990, n. 422 Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio (artt. 1, 2, 5 eTab. I e III)
§ L. 8 agosto 1991, n. 261 Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra (art. 1)
§ L. 18 agosto 2000, n. 236 Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra
§ L. 27 dicembre 2002, n. 288 Provvidenze in favore dei grandi invalidi
§ L. 7 febbraio 2006, n. 44 Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
Documentazione
§ Di Giusto S., I bandi di leva e la Landschutz, estratto da: Operationszone Adriatisches Küstenland, Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume durante l'occupazione tedesca 1943-1945, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, 2005
La proposta di legge A.C. 682, composta da tre articoli e d’iniziativa del deputato Menia, reca talune disposizioni in favore di coloro che furono arruolati nella Guardia Civica di Trieste.
Come precisato nella relazione illustrativa, scopo del provvedimento in esame in esame è quello di sanare una lacuna creatasi a seguito dell’approvazione della legge 2 aprile 1958, n. 364, “con la quale sono stati riconosciuti i benefìci di ex combattenti ai cittadini altoatesini e a quelli residenti prima del primo gennaio 1940 nelle zone cosiddette “mistilingui” di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio che avevano prestato servizio durante la seconda guerra mondiale con l'esercito tedesco o in formazioni armate da esso organizzate”.
La proposta di legge in esame, è infatti volta a consentire il riconoscimento di taluni dei citati benefici anche a coloro che furono arruolati nella Guardia civica di Trieste e riportarono ferite, lesioni, infermità o menomazioni psicofisiche o siano stati deportati in campi di concentramento jugoslavi o siano stati collocati in congedo illimitato per infermità conseguente ad eventuale licenza per convalescenza.
Come evidenziato nella relazione illustrativa della proposta di legge in esame, “il Corpo della Guardia Civica di Trieste si richiamava alla legge del 4 marzo 1848[1] sulla «Guardia nazionale», coeva allo Statuto albertino e ancora vigente nel 1943, che enunciava tra i suoi scopi, «nei casi di necessità della Patria, (...) mantenere l'obbedienza alle leggi, conservare o ristabilire l'ordine o la tranquillità pubblica, secondare all'uopo l'esercito nella difesa delle nostre frontiere e coste marittime, assicurare l'integrità e l'indipendenza dei nostri Stati»”. Sempre nella medesima relazione si legge che “la Guardia Civica operò a Trieste con il CLN perché Trieste rimanesse italiana: fu essa che il 29 aprile 1945 occupò il municipio e altri punti strategici della città assieme ad altre formazioni del Corpo volontari della libertà”.
1. I termini per il riconoscimento della qualifica di ex combattente sono riaperti per gli arruolati nella Guardia Civica di Trieste.
L’articolo 1 della proposta di legge in esame prevede, per gli arruolati nella Guardia Civica di Trieste, la riapertura dei termini per il riconoscimento della qualifica di ex combattente.
In relazione alla disposizione in esame si osserva che la normativa che regola i benefici da riconoscere agli ex combattenti non sembra contenere specifici termini temporali per il riconoscimento della relativa qualifica.
Il D.Lgs. 4 marzo 1948, n. 137[2], definisce i requisiti per la spettanza dei benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti.
L’articolo 1 individua come combattenti della seconda guerra mondiale:
Ø 1) per il periodo dall'11 giugno 1940 alle ore 20 dell'8 settembre 1943:
§ i militari appartenenti a reparti delle Forze armate mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori di dette Forze armate, siano stati riconosciuti partecipanti alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse;
§ i militarizzati al seguito dell'esercito operante od assegnati ad altre Forze armate operanti nelle condizioni di cui alla lettera precedente;
Ø 2) per il periodo dalle ore 20 dell'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945 (guerra di liberazione):
§ i militari ed i militarizzati appartenenti od assegnati a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori di dette Forze armate, siano riconosciuti partecipanti in modo diretto ed immediato alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse.
Per i militari ed i militarizzati che pur essendo appartenuti o essendo stati assegnati, durante la guerra di liberazione, a reparti mobilitati in zona di operazioni, non si siano trovati nelle specifiche condizioni indicate nel n. 2 del precedente comma, il servizio prestato nei reparti medesimi è tuttavia computato, secondo le vigenti disposizioni, ai fini degli aumenti periodici di stipendio spettanti ai pubblici dipendenti.
L’articolo 2 del decreto considera militarizzati:
§ coloro che abbiano ottenuto la militarizzazione ai sensi di specifiche disposizioni emanate tra il 1937 e il 1943[3]
§ i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi di specifici decreti del Governo generale dell'A.O.I. (Africa Orientale Italiana)[4].
Le distinte qualifiche di partigiano combattente e di patriota sono state previste e disciplinate dagli articoli 7 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. La qualifica di partigiano combattente è riconosciuta, oltre a chi è stato decorato al valore per attività partigiana o è stato ferito in dipendenza di tale attività, a chi ha militato in determinate circostanze di luogo e di tempo in formazioni partigiane. La qualifica di patriota viene invece conferita a chi, pur non rientrando nella categoria di partigiano, né in quelle di caduto o di mutilato o invalido per la lotta di liberazione, ha collaborato o contribuito attivamente alla lotta di liberazione, sia militando nelle formazioni partigiane per un periodo di tempo inferiore a quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto alle formazioni partigiane.
L’articolo 12 del decreto legislativo aveva stabilito che, al fine del riconoscimento delle qualifiche di partigiano combattente e di patriota, le domande dovessero essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (entrato in vigore il 12 settembre 1945).
Successivamente la legge 28 marzo 1968, n. 341, ha stabilito che fossero considerate inoltrate nei termini legali le domande per il riconoscimento delle qualifiche pervenute entro il 30 giugno 1948 ed ha riaperto i termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, fissando il nuovo termine entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (entrata in vigore l’11 aprile 1968).
Il D. Lgs. C.P.S. 6 settembre 1946, n. 93, ha inoltre equiparato, a tutti gli effetti, coloro che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale n. 518/1945 ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione.
1. Ai militari della Guardia Civica di Trieste che abbiano riportato ferite e lesioni o contratto infermità o menomazioni psico-fisiche o siano stati deportati in campi di concentramento jugoslavi o collocati in congedo illimitato per infermità conseguente ad eventuale licenza per convalescenza sono conferite pensioni o indennità di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, compresi i benefìci previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
L’articolo 2 prevede il riconoscimento, per i militari della Guardia Civica di Trieste che abbiano riportato ferite e lesioni o contratto infermità o menomazioni psico-fisiche o siano stati deportati in campi di concentramento jugoslavi o siano stati collocati in congedo illimitato per infermità conseguente ad eventuale licenza per convalescenza, del diritto alla fruizione di pensioni o indennità di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla vigente normativa.
Ai medesimi soggetti vengono riconosciuti altresì i benefici economici e previdenziali previsti dalla L. 336/1970[5].
Per quanto riguarda in particolare le pensioni o indennità di guerra, le disposizioni del titolo II del T.U. di cui al il D.P.R. 915/1978[6], da leggersi in connessione con le tabelle allegate al medesimo D.P.R. (le quali definiscono, raggruppandole in categorie, le lesioni o infermità che danno diritto ai benefici economici e stabiliscono tali benefici in considerazione della gravità delle lesioni o infermità), individuano i seguenti trattamenti diretti in favore dei mutilati ed invalidi a causa di guerra:
§ pensione vitalizia o assegno temporaneo - quest'ultimo è previsto nel caso la menomazione sia suscettibile di miglioramento col tempo - (art. 11 del T.U.): spetta per le menomazioni di cui alla tabella A, articolata inotto categorie in ordine decrescente rispetto alla gravità dell'invalidità o della mutilazione (alla prima appartengono gli invalidi più gravi, all'ottava i meno gravi); gli importi annui dei trattamenti pensionistici in oggetto, inizialmente indicati nella tabella C, sono statimodificati in senso migliorativo nel corso degli anni, dapprima con il D.P.R. 834/1981 e con la L. 656/1986, che hanno sostituito la tabella C, e in seguito con la L. 422/1990 (art. 5 e allegato III) e la L. 261/1991 (art. 1) che hanno rideterminato aumentandoli gli importi base in questione;
§ assegno di superinvalidità, non reversibile (art. 15, comma 1, del T.U.): si aggiunge alla pensione vitalizia o all’assegno temporaneo qualora le infermità del soggetto, oltre che nella tabella A, rientrino in una delle categorie - di particolare gravità - indicate nella tabella E; l’importo annuo dell'assegno, originariamente indicato nella medesima tabella E, è stata aumentata dapprima con il D.P.R. 834/1981 e con la L. 656/1986, che hanno sostituito la tabella E, e, da ultimo, con la L. 422/1990 (art. 1 e allegato I) che ha rideterminato l’importo base dell’assegno di superinvalidità. Merita ricordare che alle vedove dei grandi invalidi di guerra di prima categoria l’articolo 38 del D.P.R. 915/1978 ha riconosciuto, in aggiunta al trattamento pensionistico spettante, un assegno supplementare, pari al 50% dell'importo dell'assegno di superinvalidità fruito in vita dai grandi invalidi, a condizione di aver convissuto con i danti causa e di aver prestato loro assistenza[7];
§ assegno integrativo (art. 15, comma 2, del T.U.): spetta a quanti, riconosciuti grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U.), presentino lesioni o infermità che rientrano nella prima categoria della tabella A ma che non sono elencate nella tabella E (e pertanto non abbiano titolo a fruire dell'assegno di superinvalidità); l'importo dell'assegno integrativo, sempre non reversibile, è pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto dalla lettera H della tabella E;
§ assegno di cumulo (articoli 16 e 17 del T.U. e allegate tabelle F- modificata da ultimo con l’allegato II della legge 29 dicembre 1990, n. 422 - e F-1): spetta in caso dicoesistenza di infermità o mutilazioni classificate in diverse categorie;
§ assegno di incollocabilità (art. 20 del T.U.): spetta - sino al compimento del 65° anno di età - ai mutilati ed invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla seconda alla ottava della tabella A, i quali non possano trovare una occupazione lavorativa in quanto la loro invalidità sia suscettibile di recare pregiudizio alla salute o sicurezza dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti; l'importo dell'assegno è determinato per differenza rispetto al trattamento spettante agli invalidi di prima categoria con il più basso assegno di superinvalidità;
§ indennità di assistenza e di accompagnamento (art. 21, primo comma, del T.U.): spetta, anche nel caso che il servizio di assistenza ed accompagnamento venga svolto da un familiare, ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da mutilazioni o infermità particolarmente gravi, elencate nell’allegata tabella E (si ricorda che tali mutilazioni o infermità danno diritto all'assegno di superinvalidità); la misura dell'indennità, originariamente stabilita nello stesso art. 21 del T.U., è stata in seguito adeguata dall'art. 3 della L. 656/1986;
§ assegno sostitutivo dell’accompagnatore (art. 21, secondo comma, del T.U. e art. 1, comma 2, L. 288/2002): i pensionati di guerra affetti da alcune tipologie di invalidità - quelle indicate dalle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); B) ed E), numero 1), della tabella E - hanno diritto ad un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio di cui all'articolo 3, secondo comma, della L. 111/1984[8], nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità elencate nella menzionata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare (art. 21, secondo comma, del T.U., come sostituito dall’art. 1, comma 1, della L. 288/2002). Nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere all’assegnazione degli accompagnatori, agli aventi diritto è corrisposto un assegno mensile, nei limiti peraltro delle risorse di bilancio (art. 1, comma 2, della L. 288/2002).
Al riguardo si ricorda che la L. 27 dicembre 2002, n. 288, recante Provvidenze in favore dei grandi invalidi, tenendo conto della impossibilità di assicurare a tutti i grandi invalidi il servizio dell’accompagnatore a causa della riforma della normativa del servizio militare di leva, progressivamente abolito, ha introdotto l’istituto dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o civile ma, in considerazione della insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, ha posto una serie di limiti alla fruibilità dell’assegno sostitutivo, dando priorità ai grandi invalidi che presentano una certa tipologia di menomazione e che già fruivano del sostegno dell’accompagnatore al momento dell’entrata in vigore della legge.
Più in dettaglio l’articolo 1 della L. 288/2002, oltre a modificare il menzionato articolo 21, secondo comma, del D.P.R. 915/1978, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al richiamato D.P.R. 915/1978 – nel caso in cui i richiamati soggetti alla data di entrata in vigore della stessa L. 288/2002 fruiscano di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile - qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 dello stesso D.P.R. 915/1978, spetta in sostituzione un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti di spesa di cui al successivo articolo 3, comma 1. Tale assegno può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo appositamente istituito dall’articolo 2.
Infine, entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (attualmente: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione delle priorità indicate, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni da liquidare, con precedenza per coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo. Inoltre, se spettante, nell'ambito delle risorse disponibili in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità in precedenza richiamate, viene corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilità. Tale assegno è corrisposto in misura ridotta, pari al 50%, per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al più volte richiamato D.P.R. 915/1978. Alla liquidazione degli assegni provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
L’articolo 2 della L. 288/2002 dispone quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l’istituzione di un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.
Da ultimo la L. 7 febbraio 2006, n. 44, recante Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, ha esteso a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni di cui al secondo comma dell’articolo 21 del D.P.R. 915/1978, con riferimento però solamente agli anni 2006 e 2007, l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore, prevedendo al contempo un adeguamento dell’importo dello stesso assegno per i medesimi anni.
Pertanto, limitatamente agli anni 2006 e 2007, la L. 44/2006 ha comportato il superamento della disciplina più restrittiva di cui all’articolo 1 della L. 288/2002 che, come detto, aveva posto una serie di limiti alla fruibilità dell’assegno sostitutivo, creando una scala di priorità all’interno della categoria dei grandi invalidi e subordinando la percezione dell’assegno all’impossibilità degli enti preposti di procedere, entro un certo termine, all’assegnazione dell’accompagnatore.
Più in dettaglio, la L. 44/2006, riconoscendo, per gli anni 2006 e 2007, l’assegno sostitutivo a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni, ha adeguato, per i medesimi anni, la misura dell’assegno sostitutivo (precedentemente stabilita, dalla L. 288/2002, in 878 euro per dodici mensilità per gli invalidi affetti dalle infermità più gravi e nel 50% di tale importo per gli altri) prevedendo un assegno di 900 euro, esente da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi affetti dalle infermità più gravi e nel 50% di tale importo per gli altri (articolo 1, comma 1).
Tale beneficio viene riconosciuto espressamente non solo ai grandi invalidi di guerra ma anche ai grandi invalidi per servizio di cui all’articolo 3, secondo comma, della L. 111/1984, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella richiamata tabella E, a condizione che siano insigniti della medaglia d’oro al valor militare (articolo 1, comma 2).
Si prevede altresì che ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2006 già percepiscono l’assegno sostitutivo ai sensi della richiamata L. 288/2002, è riconosciuto il diritto a percepire, per il periodo compreso tra la stessa data e la data di entrata in vigore della L. 44/2006, l’importo dell’assegno così come adeguato dalla medesima L. 44/2006 con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della L. 288/2002 (articolo 1, comma 3).
Si precisa che alla liquidazione degli assegni sostitutivi debbono provvedere le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto (articolo 1, comma 4).
L’articolo 2, recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, prevede il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del provvedimento da parte del Ministro dell’economia e delle finanze e dispone che, nel caso in cui si verifichino – o siano in procinto di verificarsi – scostamenti rispetto alle risorse stanziate, si provveda a modificare l’importo degli assegni;
§ assegno corrisposto a titolo di integrazione dell’indennità di assistenza ed accompagnamento (art. 21, commi da terzo a quinto, del T.U.): spetta agli invalidi affetti da alcune particolari infermità tra quelle indicate nella tabella E, in alternativa, a domanda dell'interessato, rispetto all’assegnazione di un secondo e, in alcuni casi, anche di un terzo accompagnatore militare.
In particolare, il terzo comma del menzionato art. 21 dispone che, per la particolare assistenza di cui necessitano, alcune categorie di grandi invalidi - ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e alla lettera A-bis numero 1), della tabella E - possono chiedere l’assegnazione di altri due accompagnatori militari[9] e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.
Il quarto comma del citato articolo 21 determina l’ammontare di questi assegni di integrazione.
Un’altra categoria di grandi invalidi – quella di cui alla lettera A-bis, numero 2) - ha diritto ad un secondo accompagnatore militare e, in suo luogo, può chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione (quinto comma).
Gli importi delle integrazioni delle indennità di assistenza ed accompagnamento di cui ai citati commi quarto e quinto dell’articolo 21 del D.P.R. 915/1978 sono stati poi aumentati dall’articolo 2 della L. 422/1990. Essi inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 656/1986, e successive modificazioni, sono adeguati automaticamente ogni anno in base all'indice di variazione delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria calcolato dall'ISTAT.
Si ricorda infine che la L. 236/2000 ha previsto, all’articolo 3, comma 1, con riferimento ai soli grandi invalidi di guerra, la corresponsione di un assegno di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del T.U. in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978), e in misura pari alla somma di tali assegni. Tale assegno di superinvalidità sostituisce dunque gli assegni a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento che alcune categorie di grandi invalidi di guerra possono chiedere in sostituzione degli accompagnatori supplementari cui avrebbero diritto. In base al comma 2 del menzionato articolo 3, tale assegno congloba inoltre le ulteriori integrazioni previste dall’articolo 2, commi 2 e 3, della L. 422/1990[10].
Ancora più complesso è il quadro dei trattamenti indiretti spettanti ai congiunti dei caduti per causa di guerra o ai superstiti degli invalidi.
Al riguardo si rinvia alle disposizioni contenute nei titoli V[11] e VI[12]del T.U. in materia di pensioni di guerra e alle relative tabelle allegate al medesimo T.U (che si elencano di seguito).
Trattamento spettante ai congiunti dei caduti:
§ Tabella G: vedove ed orfani minorenni, orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico;
§ Tabella I: orfani maggiorenni inabili non in stato di disagio economico;
§ Tabella M: genitori (pensioni normali);
§ Tabella T: collaterali;
§ Tabella S: genitori (pensioni speciali).
Trattamento spettante alle vedove ed orfani degli invalidi deceduti per cause diverse dalla infermità pensionata:
§ Tabella N: vedovee orfaniminorenni, orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico;
§ Tabella L: orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico.
Si consideri, infine, che gli importi dei trattamenti pensionistici di guerra sono adeguati automaticamente con cadenza annuale, in misura percentuale pari all'aumento dell'indice di variazione delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria calcolato dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1 della L. 656/1986, come sostituito dall'art. 1 della L. 342/1989; gli importi spettanti per l'anno 2008 sono indicati nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 798 del 6 dicembre 2007.
Per quanto attiene, infine, ai benefici di cui alla richiamata L. 336/1970, essa prevede una serie di agevolazioni, economiche e previdenziali, a favore deidipendenti civili dello Stato e di enti pubblici, ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, e categorie equiparate, che consistono:
§ nella valutazione, dietro richiesta da effettuarsi una sola volta nella carriera di appartenenza, di due anni o, se più favorevole, nel computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione (art. 1);
§ nella attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, di un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento[13] (art. 2);
§ nella concessione, al personale collocato a riposo, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, di un aumento di servizio di sette anni o di dieci anni, in caso di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra. Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento a seguito dell’applicazione dei precedenti articoli (art. 3).
1. Agli effetti del riconoscimento dei benefìci di cui alla presente legge fanno fede le attestazioni rilasciate dal comando del Corpo o dall'Associazione della Guardia Civica di Trieste. Per i medesimi fini sono altresì considerate valide le certificazioni rilasciate ai sensi della legge 19 febbraio 1942, n. 133
L’articolo 3 della proposta di legge in esame prevede che, agli effetti del riconoscimento dei benefici di cui ai precedenti articoli, siano riconosciute le attestazioni rilasciate dal comando del Corpo o dall'Associazione della Guardia Civica di Trieste e che siano inoltre considerate valide, per i medesimi fini, le certificazioni rilasciate ai sensi della legge 19 febbraio 1942, n. 133.
In relazione alla disposizione in esame, si segnala che, probabilmente a causa di un refuso, il riferimento normativo non appare corretto in quanto la legge citata reca “Modificazione del termine per la notificazione dell'accertamento d'ufficio dei valori venali stabilito dall'art. 21 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639”. Appare, invece, possibile che l’articolo in esame intenda far riferimento alle certificazioni di cui alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, recante miglioramenti alle
otto categorie di pensioni previste per i mutilati ed invalidi di guerra.
[1] La citata legge è riportata in allegato al presente dossier.
[2] Il D.Lgs. 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale è stato ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952.
[3] Si tratta del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, della legge 25 agosto 1940, n. 1304, della legge 1° novembre 1940, n. 1610, del bando 6 febbraio 1942, n. 108, del bando 9 marzo 1942, n. 118, o dell'art. 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123.
[4] Si tratta dei decreti 24 settembre 1940, n. 1930, e 30 dicembre 1940, numero 1810.
[5] L. 24 maggio 1970, n. 336, Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.
[6] D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
[7] Si consideri, inoltre, che l’articolo 3 della L. 236/2000 ha disposto la corresponsione di un assegno di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del T.U. in materia di pensioni di guerra approvato con il D.P.R. 915/1978, e in misura pari alla somma di tali assegni (cfr. infra, nel testo).
[8] L. 2 maggio 1984, n. 111, Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
[9] In aggiunta all’accompagnatore spettante ai sensi del comma 2 del medesimo art. 21.
[10] L’art. 2 della legge n. 422/1990 – oltre ad aumentare per la generalità dei beneficiari gli importi mensili delle integrazioni delle indennità di assistenza ed accompagnamento di cui ai commi quarto e quinto dell’articolo 21 del D.P.R. 915/1978 (comma 1) - ha stabilito che gli importi annui delle integrazioni delle indennità di assistenza e di accompagnamento previsti per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente (di cui alla lettera A, numero 1, della tabella E allegata al D.P.R. 915/1978) sono integrati di un ulteriore importo annuo pari a: L. 3.000.000 (corrispondenti a euro 1.549,37), per coloro che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordità assoluta permanente, oppure la perdita funzionale dei due arti superiori o inferiori, fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi (comma 2); L. 1.500.000 (corrispondenti a euro 774,69), per coloro che abbiano riportato per cause di guerra anche la perdita di un arto, fino al limite di una mano o di un piede, o la sua perdita funzionale (comma 3). I benefici di cui ai menzionati commi 2 e 3 sono concessi su domanda degli interessati (comma 4).
[11] Artt. da 37 a 56, in materia di diritti della vedova, del vedovo e degli orfani.
[12] Artt. da 57 a 69, sui diritti dei genitori, dei collaterali e degli assimilati.
[13] Agli stessi dipendenti, a seguito di loro specifica richiesta o a seguito di richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, va conferita, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio richiamati in precedenza, la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.