Camera dei deputati Dossier DI0067 SERVIZIO STUDI

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate A.C. 141 e A.C. 1444
Riferimenti:
AC N. 141/XVI   AC N. 1444/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 86
Data: 02/12/2008
Descrittori:
FORZE ARMATE   MALATTIE EREDITARIE
RECLUTAMENTO MILITARE     
Organi della Camera: IV-Difesa
Nota: Questo dossier contiene materiale protetto dalla legge sul diritto d'autore, pertanto la versione html è parziale. La versione integrale in formato pdf può essere consultata solo dalle postazioni della rete Intranet della Camera dei deputati (ad es. presso la Biblioteca)


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate

A.C. 141 e A.C. 1444

 

 

 

 

 

n. 86

 

 

2 dicembre 2008

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento difesa

 

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: DI0067.doc

 

 



INDICE

Schede di lettura

Il contenuto delle proposte di legge  3

Testo a fronte delle proposte di legge  8

Attività parlamentare XV legislatura

Iter parlamentare (A.C. 2459)

§      Esame in sede referente - IV Commissione (Difesa)

Seduta del 5 luglio 2007  13

Seduta del 18 luglio 2007  16

Seduta del 24 luglio 2007  17

Seduta del 12 settembre 2007  19

Seduta del 19 settembre 2007  27

Seduta del 4 ottobre 2007  28

§      Esame in sede consultiva - Pareri resi alla IV Commissione (Difesa)

-       I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Seduta del 1o agosto 2007  30

-       XII Commissione (Affari sociali)

Seduta del 31 luglio 2007  32

Sindacato ispettivo

§      Assemblea - Svolgimento dell’interpellanza urgente n. 2-00386 (Iniziative per consentire ai soggetti affetti da favismo di svolgere servizio nelle Forze armate)

Seduta dell’8 marzo 2007  37

§      D.M. 17 maggio 2000, n. 155 Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della L. 20 ottobre 1999, n. 380 (artt. 1, 2 e all.)56

§      D.Dirett. 5 dicembre 2005 Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare  61

§      D.Dirett. 5 dicembre 2005 Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare  89

§      Dir. Stato 11 gennaio 2008 Direttiva applicativa del D.Dirett. 30 agosto 2007 e del D.Dirett. 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da «deficit di G6PD» comprensivo degli allegati «A», «B» e «C»  96

§      D.M. 11 marzo 2008, n. 78 Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (art. 1 e all. B)104

 

 



Schede di lettura

 



Il contenuto delle proposte di legge

Le due proposte di legge in esame, composte entrambe da un unico articolo,  sono finalizzate a consentire il reclutamento e l’impiego nelle Forze armate (A.C. 141) e nelle Forze armate e nelle Forze di polizia (A.C. 1444) di soggetti affetti da favismo.

 

In relazione alla materia in esame si ricorda che nel corso della precedente legislatura la Commissione difesa della Camera dei deputati ha concluso l’esame in sede referente della proposta di legge A.C. 2459, di contenuto identico alla proposta di legge A.C. 141 in esame, approvando un testo per l’Aula il cui esame non è stato però avviato.

Il contenuto di tale testo approvato dalla Commissione difesa della Camera, corrisponde, a sua volta, al testo della citata proposta di legge A.C. 1444 in esame.

 

Nello specifico la proposta di legge A.C. 141 prevede, al comma 1, che la carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfato-deidrogenasi) non può costituire motivo di esclusione dall'arruolamento e dall'impiego operativo nelle Forze armate.

 

Il comma 2 del medesimo articolo, stabilisce, poi, che conseguentemente a quanto stabilito dal comma precedente, entro un mese dalla data di entrata in vigore legge, si provveda, con decreto del Ministro della difesa, a conformare l’ordinamento della sanità militare al citato principio  attraverso l’adozione di un decreto modificativo del D.M. 114 del 4 aprile 2000, nonché correttivo di una direttiva tecnica di rango inferiore (decreto del direttore generale della sanità militare adottato in materia il 5 dicembre 2005).

 

Per quanto riguarda, invece, la proposta di legge A.C. 1444, l’articolo 1 stabilisce il medesimo principio generale contenuto nella proposta di legge A.C. 141 in base al quale la carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi) non impedisce il reclutamento e l’impiego nelle Forze armate, ma tale principio viene esteso anche all'arruolamento e all'impiego operativo nelle Forze di polizia.

 

In relazione alla citata estensione si osserva però che il Governo, nel corso della precedente legislatura, nel rispondere all’interpellanza urgente n. 2-00386 ha rilevato che per l’accesso alla Polizia di Stato “il giudizio di idoneità non contempla l'accertamento circa la carenza del G6PDH” ed ha aggiunto che tale differente trattamento trova la propria “ratio nelle diverse tipologie di impiego del personale militare, cui è richiesta un'idoneità incondizionata che permetta di fronteggiare ogni tipo di servizio, ivi comprese le missioni all'estero”. Il personale della Polizia di Stato, ha osservato il Governo, “è impiegato, di norma in attività di servizio sul territorio nazionale e, comunque, quando emerge l'esigenza di svolgere particolari servizi all'estero, esso è sottoposto ad accertamenti sanitari di secondo livello”.

Allo stesso tempo, il Governo ha rilevato che per quanto riguarda, invece, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), del decreto ministeriale 3 maggio 1993 n. 228, recante il «Regolamento concernente i requisiti fisici ed attitudinali, per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili fuoco»  prevede che le enzimopatie eritrocitarie costituiscano, tra l'altro, cause di non idoneità ai concorsi di accesso nei profili di vigile del fuoco e di assistente tecnico antincendi dell'area operativa tecnica[1].

 

“L'enzima glucosio 6 fosfato deidrogenasi (G6PDH) è essenziale per la vitalità funzionale degli eritrociti e, soprattutto, per i processi ossido riduttivi che in essi si svolgono, legati alla loro capacità di assumere e veicolare ai tessuti l'ossigeno indispensabile alle funzioni vitali. La carenza di tale enzima provoca un'improvvisa distruzione dei globuli rossi (emolisi) e, quindi, la comparsa di grave anemia emolitica con ittero quando il soggetto che ne è affetto ingerisce fave o alcuni farmaci con diverse applicazioni terapeutiche (antimalarici, analgesici, antipiretici, antibiotici, chemioterapici), ovvero, si espone al contatto di essi o di alcune sostanze (alcune, anche di uso comune) che agiscono da fattori scatenanti, in quanto inibiscono l'attività della G6PD eritrocitaria, impoverendo ulteriormente i globuli rossi che sono già carenti dell'enzima. La malattia vera e propria si manifesta in modo improvviso e, nei casi più gravi, circa la metà dei globuli rossi viene distrutta.

Il «favismo» in fase acuta è, infatti, un evento morboso piuttosto pericoloso, in quanto l'anemizzazione può essere rapida e drammatica, mettendo in serio pericolo la sopravvivenza del soggetto”.[2]

 

Per quanto concerne il quadro normativo vigente relativo alla materia in esame, si segnala che il Regolamento del Ministro della difesa reca norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare, adottato con D.M. 4 aprile 2000, n. 114.

In particolare, l’articolo 2 reca le disposizioni relative all’idoneità al servizio militare e stabilisce  (comma 1) che sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza.

Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate è previsto che possano essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso (comma 2).

Il comma 3 rinvia, per quanto concerne le cause di inidoneità al servizio militare, ad un elenco delle imperfezioni e delle infermità allegato al regolamento medesimo. Il giudizio di inidoneità permanente è emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermità croniche, mentre per le imperfezioni e le infermità ritenute presumibilmente sanabili o per quelle suscettibili di aggravamento o di successioni morbose a causa dei disagi connessi con l'espletamento del servizio, il giudizio è espresso al termine del periodo massimo di inidoneità temporanea concedibile.

L’articolo 3, comma 4, prevede, in particolare,  che con decreto del direttore generale della sanità militare siano emanate, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del regolamento, le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermità di cui all'articolo 2, comma 3, ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

L’articolo 4 prevede infine che l’aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni ed infermità sia operato con decreto adottato dal Ministro della difesa.

Il punto 2, lettera d), dell’elenco allegato al regolamento, individua genericamente, tra le disendocrinie, i dismetabolismi e le enzimopatie che sono causa di inidoneità, i “difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea”.

Il decreto del Direttore generale della sanità militare 5 dicembre 2005, recante direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, recava, all’articolo 2, lettera d), quale causa di inidoneità derivante da difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, il “deficit di G6PDH, anche se parziale” (nota come "favismo").

Il Ministro della difesa ha costituito, l’8 marzo 2007, una Commissione scientifica con il compito di studiare, sotto il profilo medico-scientifico e giuridico, la compatibilità dell'enzimopatia da "deficit di G6PDH, anche parziale" con lo svolgimento, da parte dei soggetti affetti da tale carenza, delle attività connesse con l'espletamento del servizio militare professionale. Sulla base delle conclusioni della Commissione, il direttore generale della sanità militare ha emanato il decreto 30 agosto 2007, che modifica la direttiva tecnica sopraccitata, sostituendo la voce “deficit di G6PDH, anche se parziale” con “deficit di G6PD, che abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche”.

 

Conseguentemente il Direttore generale della sanità militare ha adottato il decreto 20 settembre 2007, che modifica il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, recante direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare. La modifica riguarda l’inserimento nell’elenco delle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali, delle voci relative:

ai soggetti con attività G6PD >=30% se maschi e >=70% se femmine (codice 22-bis dell’elenco), cui viene attribuito un coefficiente/caratteristica 2AV;

ai soggetti con attività G6PD <30% se maschi e <70% se femmine (codice 22-ter dell’elenco), cui viene attribuito un coefficiente/caratteristica 3 - 4 AV - EI.[3]

 

Successivamente il Direttore generale della sanità militare ha emanato una ulteriore direttiva 11 gennaio 2008, applicativa del D.Dirett. 30 agosto 2007 e del D.Dirett. 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da “deficit di G6PD”.

La direttiva intende fornire le indicazioni tecniche necessarie ai fini della selezione, dell'arruolamento e dell'impiego nelle Forze armate dei soggetti fobici. Richiamando la relazione conclusiva della sopraccitata commissione scientifica, la direttiva ribadisce due principi essenziali:

Ø       che il deficit di G6PD non può essere di per sè fattore di discriminazione nella valutazione medico-legale della idoneità al servizio militare;

Ø       che in alcuni casi e per singoli soggetti giudicati idonei al servizio militare affetti da deficit di G6PD possono sussistere limitazioni motivate a particolari attività d'impiego operativo e ha individuato due classi distinte di soggetti fabici:

*         i soggetti con attività di G6PD >=30% se maschi e >=70% se femmine, idonei al «servizio militare incondizionato»; che viene considerata una condizione di assenza di patologia ovvero di presenza di situazioni compatibili con l'espletamento del «servizio militare incondizionato» (cioè, per le Forze armate, idonei al servizio in qualità di VFP1, VFP4, VSP, sottufficiali e ufficiali). Per tali soggetti, idonei incondizionatamente, dovranno essere comunque sempre adottate speciali precauzioni quando impiegati in teatri operativi in zone malariche, seguendo uno specifico protocollo compatibile con la carenza dell'enzima, in via di definizione da parte di questa direzione generale.

*         i soggetti con attività di G6PD <30% se maschi e <70% se femmine, idonei al «servizio militare» (da intendersi in senso generico, cioè non riferito a tutte le categorie di personale) con prescrizioni aggiuntive per quanto riguarda attività e condizioni di rischio elettivo. Tale condizione esprime la presenza di situazioni che per la loro modesta rilevanza, consentono potenzialmente di assolvere il «servizio militare» (con esclusione quindi delle categorie per le quali è richiesta l'idoneità «incondizionata» al servizio) con le limitazioni sopra delineate e con esclusione, in ogni caso, dall'impiego fuori area nelle zone a rischio malarico. Ciò risulta perciò applicabile esclusivamente per i VFP1. Potranno pertanto essere considerati idonei anche i soggetti affetti da «deficit di G6PD» identificati con profilo sanitario 3-4 nella caratteristica AV-EI, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva. Ciò a titolo sperimentale e di monitorizzazione dell'andamento del fenomeno per un periodo di due anni.

Le indicazioni di carattere procedurale, necessarie sia in sede di selezione-arruolamento-reclutamento sia in attività di servizio, nonchè le indicazioni suppletive circa le precauzioni, le limitazioni di impiego e l'identificazione della enzimopatia, vengono riportate negli Allegati A, B, C della direttiva, che tengono conto della necessità di evitare conseguenze sulla salute degli interessati, responsabilizzandoli, e senza che ne derivino responsabilità oggettive per l'Amministrazione dello Stato.

 

Il D.M. 17 maggio 2000, n. 155, con cui è stato adottato il regolamento per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, prevede, tra le imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità al servizio, i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, come riportato al punto 2, lettera d) dell’allegato di cui all’articolo 2, comma 3, del medesimo regolamento.

 



Testo a fronte delle proposte di legge

TESTO

della proposta di legge A.C. 141

TESTO

della proposta di legge A.C. 1444

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate.

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

Art. 1.

Art. 1.

      1. La carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfato-deidrogenasi) non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento e dell'impiego operativo nelle Forze armate.

      1.La carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfato-deidrogenasi) non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento e dell'impiego operativo nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

      2. Il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonché la direttiva tecnica di cui al decreto del direttore generale della sanità militare del Ministero della difesa 5 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, e ad adottare tutte le misure necessarie per dare attuazione alla presente legge.

      

 

 

 



Attività parlamentare
XV legislatura

 



Iter parlamentare
(A.C. 2459)

 



IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾



SEDE REFERENTE

Giovedì 5 luglio 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Emidio CASULA.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per l'ammissione di soggetti fabici nelle Forze armate.

C. 2459 Sanna.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe COSSIGA (FI), relatore, osserva che la presente proposta di legge è finalizzata ad eliminare una causa di esclusione dall'arruolamento e dall'impiego nelle Forze armate, fondata esclusivamente su una discriminazione di carattere genetico, ossia la carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PDH, nota comunemente come favismo.

Sottolinea come tale enzimopenia non è un handicap né, ancor meno, un'imperfezione o un'infermità e non compromette nella stragrande maggioranza dei casi l'efficienza fisica o psichica degli individui. Che non sia una malattia o un fattore di disabilità è dimostrato dal fatto che questa condizione genetica riguarda 400 milioni persone nel mondo e ben 400.000 cittadini del nostro Paese, di ogni età e di ogni condizione sociale, che sono perfettamente sani e inseriti nella vita sociale e produttiva. In Italia, l'incidenza più alta del favismo si registra in Sardegna, in Calabria, in Sicilia, nelle altre regioni meridionali nonché nelle ex zone paludose del Veneto e del delta del Po.

Il rischio sanitario in cui possono incorrere tali soggetti consiste nella cosiddetta crisi emolitica acuta, che tuttavia si manifesta in un numero limitatissimo di casi solo a seguito d'ingestione di fave e, ancora più eccezionalmente, a causa dell'assunzione di alcuni farmaci il cui elenco è assolutamente conosciuto dagli interessati, anche perché lo screening neonatale  prevede ormai l'accertamento di questa condizione per tutti i nuovi nati e in tutti i punti nascita presenti nel nostro Paese.

Ciò premesso, prima di passare all'esame del contenuto del provvedimento, ritiene opportuno svolgere una breve disamina della disciplina vigente in materia di inidoneità al servizio militare.

In proposito, ricorda che la legge n. 380 del 1999, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, all'articolo 1, comma 5, prevede che il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, con propri decreti, adottino regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

Per quanto riguarda le competenze del Ministro della difesa, rammenta che quest'ultimo, in attuazione della citata disposizione, ha emanato il regolamento 4 aprile 2000, n. 114, recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare.

Secondo l'articolo 2, comma 3, primo periodo, del citato regolamento non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità previste dall'elenco allegato al regolamento medesimo. Tale elenco include, al punto 2, lettera d), tra le imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi. Inoltre, l'articolo 3, comma 4, del medesimo regolamento, prevede che con decreto del direttore generale della sanità militare, sono emanate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle citate imperfezioni ed infermità ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

La direttiva recante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità, che è stata emanata il 5 dicembre 2005, al punto 2, lettera d), include tra i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi che sono causa di inidoneità, il deficit, anche parziale, di G6PDH, ossia il cosiddetto «favismo».

Per quanto riguarda invece le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze, ricorda che, analogamente a quanto visto in precedenza per la Difesa, il Ministro delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 380 del 1999, ha emanato il regolamento 17 maggio n. 2000, n. 155, recante norme per l'accertamento dell'inidoneità al servizio nella Guardia di finanza.

L'articolo 2, comma 3, del citato regolamento prevede che non sono comunque idonei al servizio nel Corpo della Guardia di finanza i soggetti affetti da imperfezioni ed infermità previste dall'elenco allegato al regolamento medesimo. Analogamente a quanto visto in precedenza per la Difesa, anche il citato regolamento include nell'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio, al punto 2 lettera d), i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi e, anche in tal caso, esso prevede l'emanazione di direttive tecniche, da adottare con decreto dirigenziale del Comandante generale della Guardia di finanza.

Tali direttive tecniche, da ultimo adottate con decreto dirigenziale del 15 dicembre 2003, hanno stabilito che rientra tra i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi anche il favismo, specificando che anche deficit parziali di G6PDH sono causa di inabilità.

Venendo ora al contenuto della proposta di legge in esame, osserva che essa, nell'escludere il favismo dalle cause di inabilità, rinvia ad un decreto del Ministero della Difesa, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, che dovrà conseguentemente modificare sia il citato regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, sia il decreto del direttore generale della sanità militare del 5 dicembre 2005.

In proposito, segnala che il contenuto della proposta di legge non appare completamente esaustivo. In primo luogo, infatti, il provvedimento non considera gli effetti che esso determinerebbe anche sul Corpo della Guardia di finanza. In particolare, come risulta evidente dalla ricostruzione  normativa dianzi effettuata, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento nel personale militare, la prescrizione dell'esclusione del favismo dalle cause di inidoneità non può non includere quanto meno la Guardia di Finanza e, quindi, non può non essere accompagnata dalla conseguente previsione di una modifica - da attuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - sia del decreto del citato Ministro del 17 maggio 2000, n. 155, sia del decreto dirigenziale del Comandante generale della Guardia di finanza del 15 dicembre 2003. Inoltre, andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere che i decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze siano emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 380 del 1999, ossia con decreti di natura regolamentare da adottare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, nonché il Ministro dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto. Fermo restando che dovrebbe comunque essere valutata l'opportunità di estendere la disciplina prevista dalla proposta di legge in esame a tutte le Forze di polizia.

In secondo luogo, poiché sono vigenti due decreti del direttore generale della sanità militare pubblicati sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 5 dicembre 2005 - uno relativo al profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, l'altro concernente le direttive tecniche per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare - ritiene opportuno precisare che il decreto oggetto della modifica prevista dalla proposta di legge è il secondo e non il primo.

Sottolinea altresì che la disciplina puntuale dell'attività amministrativa conseguente alla novità legislativa introdotta dalla proposta di legge, non solo rischia di non essere esaustiva, ma non appare neppure necessaria. Infatti, in mancanza di tale disciplina, l'Amministrazione sarebbe comunque tenuta ad emanare gli atti necessari ad adeguare le norme di rango secondario alla nuova disciplina legislativa. In caso contrario, infatti, considerato che la modifica delle cause di inidoneità viene introdotta da una norma legislativa, quest'ultima prevarrebbe in ogni caso sulle norme di rango secondario.

Infine, ricorda che il Ministero della difesa, nello scorso mese di marzo, ha disposto l'istituzione di una Commissione scientifica, che dovrebbe concludere i propri lavori entro il 31 luglio prossimo, con il compito di studiare, sotto il profilo medico-scientifico e giuridico, la compatibilità del cosiddetto favismo con lo svolgimento delle attività connesse con l'espletamento del servizio militare professionale. Ai fini del prosieguo dei lavori della Commissione difesa, quindi, suggerisce, non solo di tener conto delle indicazioni che potranno giungere dai lavori della Commissione scientifica, ma anche di quelle che potranno pervenire da ulteriori esperti di cui si potrà eventualmente prevedere l'audizione.

Il sottosegretario Emidio CASULA, nel sottolineare che il Ministro della difesa, con proprio decreto, ha istituito una apposita Commissione di studio che dovrà concludere i suoi lavori entro il prossimo 31 luglio, dichiara comunque che il Governo, nel proseguo dell'esame del provvedimento, si rimetterà alle valutazioni e agli approfondimenti che la Commissione difesa riterrà opportuno svolgere.

Filippo ASCIERTO (AN), nel concordare pienamente con le finalità della proposta di legge in esame, dichiara di voler aggiungere la propria firma al provvedimento stesso, in quanto ritiene che lo strumento legislativo risulti più efficace rispetto alla risoluzione da lui presentata in Commissione sulla stessa materia. Ciò premesso, ricorda che molti giovani non hanno potuto arruolarsi recentemente nell'Arma dei carabinieri proprio a causa di questa discriminazione, fondata esclusivamente su ragioni genetiche, che colpisce soprattutto alcune regioni.

Roberta PINOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.



 



IV COMMISSIONE PERMANENTE

 (Difesa)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾



SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 luglio 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giovanni Lorenzo Forcieri.

La seduta comincia alle 14.45.

 (omissis)

Disposizioni per l'ammissione di soggetti fabici nelle Forze armate.

C. 2459 Sanna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 luglio 2007.

Roberta PINOTTI, presidente, avverte che il professor Maurizio Longinotti, ordinario di Malattie del sangue presso l'Università degli Studi di Sassari, era stato contattato ai fini di una sua audizione sul provvedimento in esame, che avrebbe dovuto aver luogo nella settimana corrente. Poiché il professor Longinotti, a causa di inderogabili impegni all'estero non ha potuto intervenire nella seduta odierna, ha inviato una relazione tecnica che è in distribuzione.

Emanuele SANNA (Ulivo) dopo aver ricordato che quaranta deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari hanno sottoscritto la proposta di legge in esame, sottolinea come negli ultimi anni ci sia stata da parte del Ministero della Difesa un inasprimento delle disposizioni che escludono l'arruolamento o prevedono vincoli all'impiego operativo a carico dei soggetti che presentano una carenza nei globuli rossi dell'enzima G6PDH meglio conosciuta con il nome di «favismo». Si tratta, a suo avviso, di un inasprimento del tutto ingiustificato che pone gravi limitazioni all'attività lavorativa di persone perfettamente sane, che anzi per certi aspetti presentano una condizione fisica migliore rispetto alla media. È stato infatti accertato che tale condizione genetica costituisce un fattore protettivo verso alcune malattie infettive e diffusive, come ad esempio la malaria, e che tra gli ultracentenari che risiedono in Sardegna si registra un'alta percentuale di portatori sani di questa condizione genetica.

Giuseppe FALLICA (FI), nel concordare pienamente con le finalità della proposta di legge in oggetto, dichiara di voler aggiungere la propria firma al provvedimento.

Emanuele SANNA (Ulivo), in qualità di primo firmatario della proposta di legge in oggetto, dichiara il proprio consenso all'aggiunta di firma del deputato Fallica.

Roberta PINOTTI, presidente, nel dichiarare concluso l'esame preliminare del  provvedimento in oggetto, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 23 luglio 2007, alle ore 12. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

(omissis)



 



IV COMMISSIONE PERMANENTE

 (Difesa)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾



SEDE REFERENTE

Martedì 24 luglio 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Emidio Casula.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per l'ammissione di soggetti fabici nelle Forze armate.

C. 2459 Sanna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2007.

Roberta PINOTTI, presidente, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 1.1 (vedi allegato).

Giuseppe COSSIGA (FI), relatore, nell'illustrare l'emendamento, fa presente che esso, da un lato estende gli effetti del provvedimento anche ai reclutamenti nelle Forze di polizia e, dall'altro, sopprime implicitamente il comma 2. Sottolinea come tale comma risulti superfluo dal momento che gli atti amministrativi in esso citati, ancorché non modificati, verrebbero comunque superati dalla norma di rango legislativo introdotta dal comma 1.

Il sottosegretario Emidio CASULA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.

Roberta PINOTTI, presidente, avverte che il testo, come modificato dall'emendamento approvato, sarà trasmesso per il parere di competenza alle Commissioni I e XII. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 



 

 



ALLEGATO



Disposizioni per l'ammissione di soggetti fabici nelle Forze armate

(C. 2459 Sanna)

EMENDAMENTO DEL RELATORE

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: nelle Forze armate fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

1. 1.Il relatore.



 

 



IV COMMISSIONE PERMANENTE

 (Difesa)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾



SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 settembre 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Emidio Casula.

La seduta comincia alle 11.

(omissis)

Disposizioni per l'ammissione di soggetti fabici nelle Forze armate.

C. 2459 Sanna.

(Esame nuovo testo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in esame.

Roberta PINOTTI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e XII relativi al nuovo testo del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Emidio CASULA fa presente che, sulla base delle conclusioni approvate all'unanimità dalla Commissione scientifica per lo studio delle compatibilità dell'enzimopatia da deficit G6PD con lo svolgimento del servizio militare, istituita con decreto del Ministro della difesa in data 8 marzo 2007, è stata emanato il decreto 30 agosto 2007 del Direttore generale della Sanità militare, con il quale viene modificata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle inidoneità. Tale modifica prevede che il deficit G6PD non rappresenti causa di inidoneità nel caso in cui non abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche. Sono state avviate quindi le conseguenti attività amministrative per la modifica della Direttiva tecnica che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

Roberta PINOTTI, presidente, sottolinea come la Commissione Difesa, pur essendo consapevole dell'attività di studio in corso presso la citata Commissione scientifica, ha comunque ritenuto opportuno avviare l'iter legislativo della proposta di legge in esame considerata l'urgenza di disciplinare la materia. Ciò premesso, alla luce degli elementi di novità comunicati dal Governo, chiede al relatore di formulare una proposta per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Giuseppe COSSIGA (FI), relatore, constatato con soddisfazione che la Commissione scientifica è giunta a conclusioni sostanzialmente coerenti con il lavoro svolto dalla Commissione Difesa, ritiene comunque necessaria la prosecuzione dell'iter legislativo poiché, a suo avviso, il principio della idoneità dei soggetti fabici che non abbiano avuto manifestazioni emolitiche, dovrebbe essere affermato in una disposizione di rango legislativo, sia per impedire eventuali successivi interventi amministrativi che risultino in contrasto con tale principio, sia per assicurare una disciplina omogenea tra le diverse amministrazioni interessate.

Roberta PINOTTI, presidente, nel concordare con il percorso proposto dal relatore, ritiene opportuno che il Governo depositi agli atti della Commissione Difesa le conclusioni approvate dalla Commissione scientifica, anche al fine di coordinare opportunamente il testo del provvedimento con tali conclusioni.

Il sottosegretario Emidio CASULA, accogliendo l'invito del presidente, deposita una sintesi delle attività svolte dalla Commissione scientifica (vedi allegato 1) e il documento finale approvato all'unanimità dalla Commissione stessa (vedi allegato 2).

Roberta PINOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.



 

 



ALLEGATO 1

 



Disposizioni per l'ammissione di soggetti fabici nelle Forze armate (C. 2459 Sanna).

SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA COMMISSIONE SCIENTIFICA

Premessa.

Assegnazione del compito da parte del Ministro della difesa.

Il compito di questa Commissione, costituita dal Ministro della difesa con decreto dell'8 marzo 2007, è stato quello di affrontare la questione della normativa che, fino ad oggi, impedisce l'accesso alle Forze armate ai soggetti carenti - in forma parziale - dell'enzima glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) nei globuli rossi, condizione altrimenti detta «favismo». Al fine di inquadrare la delicata e complessa problematica in argomento, si reputa opportuno fornire preliminarmente alcune indicazioni di ordine tecnico. L'enzima citato è essenziale per la vitalità funzionale degli eritrociti e, soprattutto, per i processi ossido riduttivi che in essi si svolgono, legati alla loro capacità di assumere e veicolare ai tessuti l'ossigeno indispensabile alle funzioni vitali. La carenza di tale enzima provoca un'improvvisa distruzione dei globuli rossi (emolisi) e, quindi, la comparsa di grave anemia emolitica con ittero quando il soggetto che ne è affetto ingerisce fave o alcuni farmaci con diverse applicazioni terapeutiche (antimalarici, analgesici, antipiretici, antibiotici, chemioterapici), ovvero, si espone al contatto di essi o di alcune sostanze (alcune, anche di uso comune) che agiscono da fattori scatenanti, in quanto inibiscono l'attività della G6PD eritrocitaria, impoverendo ulteriormente i globuli rossi che sono già carenti dell'enzima. La malattia vera e propria si manifesta in modo improvviso e, nei casi più gravi, circa la metà dei globuli rossi viene distrutta.

Il «favismo» in fase acuta è, infatti, un evento morboso piuttosto pericoloso, in quanto l'anemizzazione può essere rapida e drammatica, mettendo in serio pericolo la sopravvivenza del soggetto. Al momento dell'inizio dei lavori di questa Commissione, l'accertamento dell'idoneità al servizio militare è disciplinato dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114: «Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2000, n. 107. Nel caso specifico, l'Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, allegato al Regolamento, prevede al punto 2, lettera d), anche «i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea». La successiva Direttiva tecnica applicativa, a cura della competente Direzione Generale della Sanità Militare, pubblicata con decreto 5 dicembre 2005 sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2005, n. 300, precisa che il «deficit anche parziale di G6PD è causa di non idoneità al servizio militare». La crisi di favismo, come già detto, può degenerare rapidamente in crisi emolitica, con possibili conseguenze anche letali, qualora non si intervenga prontamente con ricovero ed adeguata terapia ospedaliera. È noto, infatti, che il servizio nelle Forze armate comporta, in molti casi, lo svolgimento di  attività, per periodi di tempo di durata variabile, in aree con particolare rischio di contrarre malattie infettive o parassitarie (zone con endemia malarica), per cui sono necessarie misure di profilassi (profilassi antimalarica) o trattamenti farmacologici riconosciuti quali pericolosi per i soggetti carenti di G6PD.

Al tempo stesso, potrebbero verificarsi difficoltà ai fini di uno stretto controllo sulla dieta e nell'accesso ai servizi ospedalieri. Parimenti sarebbe estremamente difficile impedire l'esposizione dei fabici a fattori per loro di grave rischio (campi d'arma o esercitazioni in prossimità di colture agricole), circostanza che, in caso di conseguenze negative sulla salute degli interessati, potrebbe comportare, oltre che responsabilità morali in capo alle autorità di comando e sanitarie militari, anche possibili contenziosi giudiziari. Pertanto, al fini dell'arruolamento per il servizio militare, appare, evidente la necessità - sotto il profilo medico-legale - da un lato, dell'accertamento preventivo dell'eventuale carenza dell'enzima G6PD a cura delle strutture sanitarie militari competenti o, dall'altro, una volta stabilita la sua esistenza, quale diretta conseguenza, di un provvedimento di inabilità permanente al servizio militare del soggetto interessato, a causa dell'impossibilità a prestare servizio in condizioni di sicurezza o di tutela por la sua salute. Va osservato, infatti, che tale giudizio, emesso sino ad oggi, lungi dall'avere un carattere discriminatorio nei confronti dei soggetti fabici, costituisce un chiaro strumento di tutela nei loro confronti, poiché li mette al dovuto riparo da tutte le situazioni di possibile rischio per la loro salute. In sintesi, la condizione di portatore del difetto enzimatico in questione può tramutare, inaccettabilmente sotto il profilo giuridico e deontologico medico, un ipotetico rischio generico di malattia complicata in una serie di fattori di rischio per la vita se trasferita in ambito militare e quindi deve postulare - a salvaguardia dall'interessato e per scongiurare tali rischi - il giudizio di inabilità.

Nelle sopra esposte considerazioni risiede pertanto la ratio della norma di riferimento, per quelle parti in cui vengono prese in considerazione condizioni patologiche, o potenzialmente tali, come quella in esame, dal momento che nel servizio militare può ritenersi ragionevolmente individuabile un rischio professionale operativo cui potrebbe essere esposto un soggetto fabico. La previsione normativa in questione - sostanzialmente negativa sulla possibilità di accedere al servizio militare continuativo da parte dei portatori del difetto in causa in forza del rischio imminente per essi di subire una crisi emolitica fatale per grave anemizzazione incontrollata e incontrollabile - si fonda su elementi incontroversi di tutela della loro salute, di garanzia di piena operatività dello Strumento militare in ogni sua componente e infine di tutela dalla stessa catena di comando ed è confortata dal sostegno delle più accreditate e accettate teorie etiopatogenetiche e cliniche espresse dai massimi esperti del settore specialistico in questione. Ciò nonostante, la Difesa, comunque, ha continuato nell'esame di approfondimento degli aspetti medico-clinico-biologici della tematica.

In tale ottica, è stata disposta la costituzione di questa Commissione scientifica composta da eminenti personalità, che ha studiato, sotto il profilo medico-scientifico e giuridico, l'eventuale compatibilità dell'enzimopatia da «deficit di G6PD, anche parziale», con lo svolgimento delle attività connesse con l'espletamento del servizio militare professionale, da parte dei soggetti affetti da tale carenza.

Descrizione delle attività svolta dalla Commissione.

A. Nella prima riunione si è convenuto sull'opportunità che i soggetti con deficit di G6PD possano essere ammessi al Servizio Militare permanente effettivo, contrariamente a quanto previsto dal regolamento vigente.

C'è invece stato dibattito se tale deficit fosse compatibile con una idoneità incondizionata o se si dovessero stabilire delle «limitazioni» a scopo protettivo: la prima posizione era basata sulla asserzione che il deficit di G6PD non comportasse alcun incremento reale di rischio emolitico, mentre la seconda posizione era improntata ad una maggiore cautela ritenendo che esso si associ ad un rischio incrementale emolitico reale, ancorché minimo, non sempre prevedibile in tutte le condizioni ed i teatri operativi.

È stato altresì espresso il desiderio di conoscere il comportamento di altre Nazioni in merito all'argomento oggetto della Commissione e di acquisire il parere di responsabili operativi di missioni all'estero sulle possibili implicazioni derivanti dalla eventuale presenza nei loro organici di soggetti con deficit di G6PD.

B. Nella seconda riunione, dedicata alle audizioni di ufficiali di Esercito, Marina, Aviazione e Carabinieri, sono emerse le seguenti osservazioni:

1) i militari in missione, pur avendo ruoli specifici, sono all'occorrenza tutti interscambiabili e non è possibile pertanto garantire ad un militare un ruolo «protetto»;

2) in alcune situazioni (ad esempio in piccole unità della marina quali corvette e sommergibili) non è disponibile in luogo né reperibile in tempi brevi il sangue indispensabile per il trattamento di una crisi emolitica grave;

3) la responsabilità di una eventuale morte, che ricade comunque sugli ufficiali medici (peraltro non assicurati) e sul comandante, sarebbe ancor più gravosa nel caso di morte «evitabile».

Alla fine delle audizioni, su proposta del Consigliere di Stato professor De Cesare, si fa strada l'ipotesi, condivisa, di adottare un criterio di gradualità, articolato nei seguenti atti:

1) implementare un periodo sperimentale (di alcuni anni) di ammissione dei soggetti con deficit di G6PD al servizio militare permanente effettivo;

2) introdurre misure per la responsabilizzazione dei singoli soggetti carenti e per lo spostamento di responsabilità dalla istituzione militare al singolo soggetto consapevole;

3) identificare misure atte a ridurre il rischio di esposizione ai potenziali fattori scatenanti l'emolisi (braccialetto, eccetera);

4) considerare il problema della compatibilità del deficit di G6PD con il servizio militare permanente effettivo in una prospettiva più ampia che comprenda altre situazioni analoghe (esempio intolleranza a farmaci, allergie, eccetera).

La ricognizione circa il comportamento di altre Nazioni (Stati Uniti, Grecia, Francia, Inghilterra e Turchia) in merito al problema del deficit di G6PD evidenzia, ancorché incompleta, attitudini diverse, dalla compatibilità con lo svolgimento del servizio militare su responsabilità individuale (USA), alla non compatibilità (Turchia), alla compatibilità condizionata dal non avere mai avuto manifestazioni cliniche (Grecia, Francia).

Infine, su proposta del professor Cao, si è deciso di interpellare il professor Lucio Luzzatto circa il rischio incrementale emolitico associato al deficit di G6PD.

C. Nella terza riunione, dedicata alla audizione del professor Luzzatto, sono emersi i seguenti punti:

i soggetti con attività G6PD ≥ 30 per cento del valore medio della metodica quantitativa di riferimento se maschi e ≥ 60 per cento se femmine non avrebbero rischio emolitico incrementale e dovrebbero quindi avere idoneità incondizionata. Il cut-of del 60 per cento per le donne eterozigoti (caratterizzate dalla presenza di due popolazioni eritrocitarie, una carente e l'altra non) è stato ritenuto accettabile pur non esistendo studi che abbiano correlato il rischio o la gravità dell'emolisi con il grado di lionizzazione; 

i soggetti con attività G6PD <30 per cento se maschi e <60 per cento se femmine hanno rischio incrementale emolitico essenzialmente legato all'assunzione di farmaci antimalarici. Tali soggetti possono essere considerati idonei al servizio militare con prescrizione di non mangiare fave, di non assumere i farmaci elencati come potenzialmente pericolosi, di non essere preferibilmente impiegati in missioni in aree malariche.

D. Nella quarta riunione abbiamo preso visione dei documenti inviati dal professor Carcassi, il quale ha risposto a specifici quesiti che gli sono stati posti dal Colonnello Roberto Rossetti per conto ed a nome del Presidente della Commissione.

Al termine di una giornata di lavoro è stato preparato il seguente documento, concertato e firmato da tutti i componenti della Commissione, all'unanimità.

 





ALLEGATO 2

 



Disposizioni per l'ammissione di soggetti fabici nelle Forze armate (C. 2459 Sanna).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DALLA COMMISSIONE SCIENTIFICA

La Commissione per lo studio della compatibilità della enzimopatia da deficit di G6PD, anche parziale, con lo svolgimento del servizio militare, nominata con decreto del Ministro della difesa datato 8 marzo 2007, al termine dei suoi lavori conviene all'unanimità sulla seguente proposta:

1) di ritenere non idonei al S.M. i soggetti che presentino la seguente condizione sanitaria ed, a tal fine, modificare la voce dell'elenco imperfezioni/infermità come segue: «deficit di G6PD che abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche»;

2) ritenere idonei al S.M.I. i soggetti con attività G6PD ≥ 30 per cento se maschi e ≥ 70 per cento se femmine;

3) ritenere idonei al S.M. i soggetti con attività G6PD < 30 per cento se maschi e < 70 per cento se femmine, con prescrizioni aggiuntive per quanto riguarda attività o condizioni di rischio elettivo;

4) di identificare comunque misure per la responsabilizzazione dei singoli soggetti carenti;

5) di identificare misure atte a ridurre comunque il rischio di esposizione ai potenziali fattori scatenanti l'emolisi (braccialetto, eccetera);

6) di utilizzare il «caso» G6PD come occasione di discussione di (o come modello applicabile per) altre situazioni analoghe (esempio intolleranza a farmaci, allergie, eccetera).

Considerazioni finali.

La rivalutazione complessiva dal difetto di G6PD, porta a concludere che tale difetto non debba essere considerato un fattore di discriminazione nella valutazione medico-legale dell'idoneità al servizio militare.

In alcuni casi e per singoli soggetti giudicati idonei al servizio militare, previe comprovate analisi, potranno sussistere limitazioni motivate a particolari attività d'impiego operativo.





IV COMMISSIONE PERMANENTE

 (Difesa)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾



SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Emidio Casula.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per l'ammissione di soggetti fabici nelle Forze armate.

C. 2459 Sanna.

(Seguito esame nuovo testo e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 settembre 2007.

Giuseppe COSSIGA (FI), relatore, esaminata la documentazione depositata nella scorsa seduta dal Governo, ritiene che il testo elaborato dalla Commissione Difesa non necessiti di ulteriori modifiche, in quanto conforme alle conclusioni della Commissione scientifica.

Il sottosegretario Emidio CASULA concorda con le valutazioni del relatore.

Roberta PINOTTI, presidente, si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento, ai fini della trasmissione alla Presidenza della Camera della richiesta di trasferimento alla sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.



 

 

 



IV COMMISSIONE PERMANENTE

 (Difesa)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾



SEDE REFERENTE

Giovedì 4 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Marco Verzaschi.

La seduta comincia alle 9,45.

Disposizioni per l'ammissione di soggetti fabici nelle Forze armate.

Nuovo testo C. 2459 Sanna.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 settembre 2007.

Roberta PINOTTI, presidente, avverte che non si sono verificate le condizioni per la richiesta di trasferimento in sede legislativa del nuovo testo del provvedimento in esame.

Giuseppe COSSIGA (FI), relatore, ritiene che, sulla base del dibattito svolto dalla Commissione nelle precedenti sedute, vi siano le condizioni per concludere l'esame del provvedimento in sede referente.

Il sottosegretario Marco VERZASCHI ricorda che, dalla documentazione depositata dal Governo nel corso della seduta del 12 settembre 2007, risulta che la Commissione scientifica ha ritenuto che il deficit di G6PD non risulti causa di inidoneità nel caso in cui non abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche. Ritiene pertanto che tale precisazione dovrebbe essere inserita nel testo del provvedimento.

Giuseppe COSSIGA (FI), relatore, replicando alle osservazioni del Governo, ritiene che non vi sia contraddizione tra il testo del provvedimento elaborato dalla Commissione Difesa e le conclusioni della Commissione scientifica. Infatti, a suo avviso, la prescrizione contenuta nel citato  testo secondo cui «la carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfato-deidrogenasi) non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento e dell'impiego operativo nelle Forze armate e nelle Forze di polizia» non implica che tale esclusione non possa essere disposta per particolari manifestazioni patologiche quali ad esempio le «comprovate manifestazioni emolitiche». Nel sottolineare che tali cause di esclusione potrebbero essere esplicitate dal Governo con un successivo provvedimento amministrativo, fa presente che, qualora il Governo ritenesse comunque opportuno presentare un emendamento in Assemblea per integrare il testo della proposta di legge in esame, tale proposta emendativa sarebbe esaminata con la massima attenzione.

Segnala infine l'esigenza di una correzione di forma che il nuovo testo del provvedimento richiede. In particolare, propone che nel titolo, dopo le parole: «nelle Forze armate», siano aggiunte le seguenti: «e nelle Forze di polizia».

La Commissione approva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in titolo. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Roberta PINOTTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei Nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.55.

 



I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾



COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 1o agosto 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 9.

(omissis)

Disposizioni per l'ammissione di soggetti fabici nelle Forze armate.

Nuovo testo C. 2459 Sanna.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Alessandro NACCARATO (Ulivo), sostituendo il relatore, illustra brevemente il provvedimento in titolo, che non presenta profili critici per quanto attiene alla competenza della I Commissione. Propone pertanto di esprimere su di esso parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore facente funzioni



 

 

 



ALLEGATO 3

 



Disposizioni per l'ammissione di soggetti fabici nelle Forze armate (Nuovo testo C. 2459 Sanna).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2459 Sanna, recante disposizioni per l'ammissione di soggetti fabici nelle Forze armate, come risultante dall'emendamento approvato nel corso della seduta del 24 luglio 2007,

considerato che le disposizioni da esso recate appaiono principalmente riconducibili alle materie «difesa e Forze armate» e «ordine pubblico e sicurezza» che l'articolo 117, secondo comma, lettere d) e h) della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE





XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾



SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Serafino Zucchelli.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per l'ammissione di soggetti fabici nelle Forze armate.

C. 2459 Sanna.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, illustra l'unico articolo, composto di un solo comma, del provvedimento in titolo, nel testo risultante dall'emendamento approvato dalla IV Commissione. Tale norma è volta a risolvere la grave situazione in cui versano centinaia di soggetti fabici in servizio nelle Forze armate e nelle Forze di polizia e un numero ancora più elevato di soggetti fabici che partecipano ai concorsi per l'arruolamento. In proposito, ricorda che, in Italia, si calcola siano presenti circa 400 mila individui affetti da favismo, concentrati soprattutto in Sardegna (circa 300 mila), nel delta del Po e nelle regioni meridionali, mentre nel mondo il numero complessivo di fabici ammonterebbe a circa 400 milioni. Si tratta di una condizione genetica che non può in alcun modo essere considerata una malattia, ma che, per il Ministero della difesa, rappresenta un'imperfezione fisica tale da rendere i soggetti interessati inidonei al servizio militare. La norma in esame stabilisce pertanto che la carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento e dell'impiego operativo nelle Forze armate e nelle Forze di polizia. Ricorda infine che i soggetti fabici sono perfettamente sani e anzi, secondo studi recenti, risultano più longevi dei soggetti non fabici. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Mimmo LUCÀ, presidente, comunica che il rappresentante del Governo ha segnalato l'esigenza di attendere la relazione  della commissione tecnica istituita presso il Ministero della difesa, prima di concludere l'esame del provvedimento in titolo.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, ritiene preferibile che la Commissione concluda l'esame del provvedimento in titolo nella seduta odierna, anche per consentire alla IV Commissione di conferire il mandato al relatore nella seduta già convocata per domani. Ricorda altresì che il Governo ha già espresso il proprio assenso al provvedimento in esame presso la IV Commissione e che la commissione tecnica cui ha fatto riferimento il sottosegretario Zucchelli, a quanto gli risulta, ha già redatto la propria relazione.

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI precisa che gli uffici del Ministero della salute si sono rimessi alle valutazioni della commissione tecnica istituita presso il Ministero della difesa, la quale, in base alle informazioni in suo possesso, non si era ancora pronunciata. Peraltro, alla luce delle informazioni fornite dal relatore, non ha obiezioni a che la Commissione concluda l'esame in sede consultiva nella seduta odierna.

Domenico DI VIRGILIO (FI) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rilevando che, mediante opportuni accorgimenti, potranno essere prevenuti i rischi connessi all'impiego di soggetti fabici nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

Giacomo BAIAMONTE (FI), associandosi alle considerazioni del collega Di Virgilio, ricorda che la problematica genetica in discorso è stata in parte risolta mediante il ricorso ad organismi geneticamente modificati (OGM).

Mimmo LUCÀ, presidente, ritiene che, se non vi sono obiezioni, la Commissione possa esprimere il previsto parere nella seduta odierna.

La Commissione concorda. Approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

 



 

 





 

RESOCONTO STENOGRAFICO

_________

_________    _________

_________

 

 

122

 

Seduta di giovedì 8 marzo 2007

 

presidenza del vicepresidente GIORGIA MELONI

 

(omissis)



Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 15,05).

(Iniziative per consentire ai soggetti affetti da favismo di svolgere servizio nelle Forze armate - n. 2-00386)

PRESIDENTE. L'onorevole Sanna ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00386 (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 7).

EMANUELE SANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, con questa interpellanza, insieme ad alcuni colleghi deputati del gruppo de L'Ulivo, abbiamo inteso riproporre all'attenzione del Governo e, in particolare, dei ministri della difesa e della salute un problema molto serio già affrontato dal Parlamento nelle precedenti legislature, al quale purtroppo per l'inerzia e per la sordità delle istituzioni competenti non si è data finora una soluzione ragionevole.

Signor Presidente, mi riferisco al persistente e ingiustificato atteggiamento delle autorità sanitarie militari che applicano in maniera rigida e molto discutibile una norma che esclude dall'arruolamento e dalla progressione di carriera nelle Forze armate molte migliaia di cittadini italiani portatori sani di una condizione genetica assolutamente compatibile con un normale stato di salute e assolutamente non pregiudizievole della piena idoneità psichica e fisica per qualsiasi attività lavorativa. La condizione genetica in questione è rappresentata da una carenza nei globuli rossi di un'enzima (glucosio-6-fosfato-deidrogenasi), meglio conosciuta con il nome di favismo. Questa carenza si trasmette ereditariamente attraverso i cromosomi sessuali, non rappresenta una condizione patologica, non è in alcun modo una malattia, non pregiudica né la durata della vita né la piena efficienza fisica.

Signor Presidente, con cognizione di causa aggiungo che l'enzimopenia di cui Pag. 85stiamo parlando non è un handicap ed ancor meno un'imperfezione o un'infermità, che è causa di inidoneità al servizio militare, come purtroppo è stato irresponsabilmente scritto nel decreto del ministro della difesa del 26 marzo 1999. Che non sia una malattia o un fattore di disabilità è dimostrato in maniera incontrovertibile dal fatto che questa condizione genetica riguarda 400 milioni di esseri umani nel mondo e ben 400 mila cittadini del nostro Paese, cioè una moltitudine di donne e di uomini, di ogni età e di ogni condizione sociale, che sono perfettamente sani ed inseriti nella vita sociale e produttiva anche nel nostro Paese.

Signor Presidente e signor sottosegretario, se si effettuasse un banale test ematologico tra gli oltre 600 componenti di questa Assemblea, si scoprirebbe che vi è una buona percentuale di enzimopenici, o fabici, anche tra i rappresentanti del Governo della Repubblica. Lo stesso accadrebbe tra i dipendenti della Camera dei deputati, tra quelli del Senato, dei ministeri, delle Forze armate e delle aziende pubbliche e private del nostro Paese. Sono 400 mila i cittadini italiani portatori di questa condizione genetica.

Essa è diffusa soprattutto in Africa, ma anche nell'Asia meridionale e nel bacino del Mediterraneo. In Italia, l'incidenza più alta del favismo si registra in Sardegna, in Calabria, in Sicilia, nelle regioni meridionali nonché nelle ex zone paludose del Veneto e del delta del Po. La diagnosi di questa condizione si ottiene attraverso il dosaggio dell'enzima nei globuli rossi, tramite un banale esame ematologico, ma - insisto - non è una malattia.

Tale condizione genetica, anzi, attraverso i secoli ed i millenni (così dicono gli studiosi della materia, tra cui i più illustri ematologi italiani e della comunità scientifica internazionale) è stata persino fattore protettivo verso alcune patologie infettive diffusive che hanno decimato la popolazione mondiale, come ad esempio la malaria, che purtroppo continua ad essere ancora oggi una piaga in molte parti del mondo. Essa ha avuto una funzione selettiva positiva persino per la durata della vita degli esseri umani. Un recente studio della facoltà di medicina dell'Università di Sassari, ad esempio, ha dimostrato che gli ultracentenari che abbondano sulla mia isola per il 50 per cento sono portatori sani di questa condizione genetica.

Se questo è il parere unanime della comunità scientifica, noi chiediamo al Governo i motivi per cui l'enzimopenia è causa di esclusione, di penalizzazione e di congedo forzoso e spesso crudele per quei cittadini italiani, in prevalenza giovani e meridionali, che vogliono arruolarsi e realizzarsi come lavoratori delle Forze armate del nostro Paese. Considero assurda ed intollerabile questa situazione. Lo affermo come parlamentare, come medico e come cittadino di un Paese civile e democratico.

Signor Presidente, la refrattarietà della sanità militare rispetto a tutte le sollecitazioni della comunità scientifica ed anche di quelle istituzionali, ripetutesi nel corso delle ultime legislature, a noi appare assai preoccupante ed assolutamente ingiustificata. La casistica delle discriminazioni e delle ingiustizie perpetrate e subite è allarmante in questo settore ed anzi, negli ultimi mesi e negli ultimi anni, vi è stato un incomprensibile inasprimento.

Signor Presidente, mi duole dirlo in quest'aula e di fronte ai rappresentanti di un Governo che sostengo con la massima convinzione, tuttavia, mi trovo nella condizione di dover proteggere con la riservatezza centinaia di militari in servizio che rischiano il licenziamento o una pesante penalizzazione professionale solo perché, pur essendo portatori sani di questa condizione genetica, sono riusciti in passato a trovare un posto di lavoro attraverso un'incolpevole e benevola distrazione o un comportamento sensato delle commissioni mediche locali rispetto a questa incredibile disposizione della normativa nazionale.

Assieme con gli altri colleghi presenterò una proposta di legge per correggere, con una norma chiara del Parlamento, questa assurda disposizione. Infatti, non possiamo assolutamente ulteriormente tollerare questa situazione. Nell'interpellanza, con il consenso dell'interessato, noi citiamo Pag. 86il caso emblematico, cari colleghi, onorevole Presidente, di un giovane carrista sardo, Pasquale Piredda, della Brigata Sassari, il quale è stato licenziato dopo tre anni e mezzo di diligente e qualificato servizio perché portatore di questa condizione genetica. Il ricorso di questo giovane cittadino ed esemplare militare è attualmente all'esame del competente Tribunale amministrativo regionale. Tuttavia, la casistica è molto più ampia ed impressionante.

Onorevole sottosegretario, nelle Forze Armate e nelle forze dell'ordine, ci sono centinaia di dipendenti addetti a mansioni delicate ed usuranti, di grande responsabilità (piloti, elicotteristi, paracadutisti, addetti alle scorte, all'antiterrorismo, ai servizi di pronto intervento): centinaia di donne e uomini in divisa, portatori sani della carenza enzimatica, che vivono con la spada di Damocle del declassamento o del licenziamento e spesso costretti ad una condizione frustrante di blocco professionale, anche quando hanno tutti i requisiti tecnici e culturali, con curricula esemplari, ed anche quando superano brillantemente i severi controlli sanitari annuali per documentare la loro idoneità fisica.

Questa situazione a nostro giudizio non è ulteriormente procrastinabile.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Massimo Tononi, ha facoltà di rispondere.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. L'atto in discussione prende spunto dalla vicenda, richiamata dall'onorevole Sanna, del caporalmaggiore Pasquale Piredda, il quale è stato posto in congedo in quanto riscontrato portatore dell'enzima glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH), per affrontare, più in generale, la questione della previsione normativa che impedisce l'accesso alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, ai soggetti carenti - in forma parziale o totale - dell'enzima G6PDH nei globuli rossi, condizione altrimenti detta «favismo».

Al fine di inquadrare la delicata e complessa problematica in argomento, si reputa opportuno fornire preliminarmente alcune indicazioni di ordine tecnico, anche se credo che non servano certamente all'onorevole Sanna. L'enzima citato è essenziale per la vitalità funzionale degli eritrociti, soprattutto per i processi ossidoriduttivi che in essi si svolgono, legati alla loro capacità di assumere e veicolare ai tessuti l'ossigeno indispensabile alle funzioni vitali. La carenza di tale enzima provoca un'improvvisa distruzione dei globuli rossi e quindi la comparsa di grave anemia emolitica, con ittero quando il soggetto che ne è affetto ingerisce fave, piselli, varie droghe vegetali o alcuni farmaci con diverse applicazioni terapeutiche (antimalarici, analgesici, antipiretici, antibiotici, chemioterapici), ovvero si espone al contatto di essi o di alcune sostanze (alcune anche di uso comune), che agiscono da fattori scatenanti in quanto inibiscono l'attività della G6PDH eritrocitaria, impoverendo ulteriormente i globuli rossi, che sono già carenti dell'enzima. La malattia vera e propria si manifesta in modo improvviso e nei casi più gravi circa la metà dei globuli rossi viene distrutta. Il favismo in fase acuta è infatti un evento morboso piuttosto pericoloso, in quanto l'anemizzazione può essere rapida e drammatica, mettendo in serio pericolo la sopravvivenza del soggetto.

Dopo questa digressione, passiamo ora ad esaminare la specifica questione posta dagli onorevoli interpellanti. L'accertamento dell'idoneità al servizio militare è disciplinato dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 (regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2000, n. 107. Nel caso specifico, l'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, allegato al regolamento, prevede al punto 2, lettera d) anche - cito testualmente - «i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea».

La successiva direttiva tecnica applicativa, a cura della competente direzione generale della sanità militare, pubblicata Pag. 87con decreto 5 dicembre 2005 sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2005, n. 300, precisa che il «deficit anche parziale di G6PDH è causa di non idoneità al servizio militare».

La crisi di favismo, come già detto, può degenerare rapidamente in crisi emolitica, con possibili conseguenze anche letali, qualora non si intervenga prontamente con ricovero ed adeguata terapia ospedaliera.

Appare evidente, quindi, come tale manifestazione patologica, spesso non nota al portatore, possa mettere a rischio anche l'incolumità del soggetto, oltre a provocare reazioni impreviste ed improvvise, che risultano incompatibili con situazioni di impiego del militare.

È noto, infatti, che il servizio nelle Forze armate comporta, in molti casi, lo svolgimento di attività, per periodi di tempo di durata variabile, in aree con particolare rischio di contrarre malattie infettive o parassitarie, per cui sono necessarie misure di profilassi o trattamenti farmacologici riconosciuti quali pericolosi per i soggetti carenti di G6PDH.

Al tempo stesso, potrebbero verificarsi difficoltà ai fini di uno stretto controllo sulla dieta e nell'accesso ai servizi ospedalieri.

Parimenti sarebbe estremamente difficile impedire l'esposizione dei fabici a fattori per loro di grave rischio, circostanza che, in caso di conseguenze negative sulla salute degli interessati, potrebbe comportare, oltre che responsabilità morali in capo alle autorità di comando e sanitarie militari, anche possibili contenziosi giudiziari.

Pertanto, ai fini dell'arruolamento per il servizio militare, appare evidente la necessità - sotto il profilo medico-legale - da un lato, dell'accertamento preventivo dell'eventuale carenza dell'enzima G6PDH a cura delle strutture sanitarie militari competenti e, dall'altro, una volta stabilita la sua esistenza, quale diretta conseguenza, di un provvedimento di inabilità permanente al servizio militare del soggetto interessato, a causa dell'impossibilità a prestare servizio in condizioni di sicurezza e di tutela della salute.

Va osservato, infatti, che tale giudizio, lungi dall'avere un carattere discriminatorio nei confronti dei soggetti fabici, costituisce un chiaro strumento di tutela nei loro confronti, perché li mette al dovuto riparo da tutte le situazioni di possibili rischi per la loro salute.

In sintesi, la condizione di portatore del difetto enzimatico in questione può tramutare, inaccettabilmente sotto il profilo giuridico e deontologico medico, un ipotetico rischio generico di malattia complicata in una serie di fattori di rischio per la vita se trasferita in ambito militare e quindi deve postulare - a salvaguardia dell'interessato e per scongiurare tali rischi - il giudizio di inabilità.

Nelle suesposte considerazioni risiede pertanto la ratio della norma di riferimento, per quelle parti in cui vengono prese in considerazione condizioni patologiche, o potenzialmente tali, come quella in esame, dal momento che nel servizio militare può ritenersi ragionevolmente individuabile un rischio professionale operativo cui potrebbe essere esposto un soggetto fabico.

La previsione normativa in questione - sostanzialmente negativa sulla possibilità di accedere al servizio militare continuativo, da parte dei portatori del difetto in causa, in forza del rischio immanente per essi di subire una crisi emolitica fatale per grave anemizzazione incontrollata e incontrollabile - si fonda su elementi incontroversi di tutela della salute, di garanzia di piena operatività dello strumento militare in ogni sua componente e infine di tutela della stessa catena di comando ed è confortata dal sostegno delle più accreditate e accettate teorie etiopatogenetiche e cliniche espresse dai massimi esperti del settore specialistico in questione.

Con riferimento, in ultimo, al richiamato aspetto riguardante il fatto che nelle forze di pubblica sicurezza (come la Polizia di Stato ed i vigili del fuoco) operano dipendenti portatori della carenza enzimatica su base genetica senza alcun pregiudizio della loro idoneità professionale, il ministro dell'interno ha opportunamente chiarito che le differenti disposizioni in Pag. 88merito alla selezione per l'accesso nella Polizia di Stato (il giudizio di idoneità non contempla l'accertamento circa la carenza del G6PDH) trovano una loro ratio nelle diverse tipologie di impiego del personale militare, cui è richiesta un'idoneità incondizionata che permetta di fronteggiare ogni tipo di servizio, ivi comprese le missioni all'estero.

Il citato dicastero ha osservato, infatti, che il personale della Polizia di Stato è impiegato, di norma in attività di servizio sul territorio nazionale e, comunque, quando emerge l'esigenza di svolgere particolari servizi all'estero, esso è sottoposto ad accertamenti sanitari di secondo livello.

Allo stesso tempo, detto Ministero ha consentito che - per quanto riguarda, invece, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), del decreto ministeriale 3 maggio 1993 n. 228, recante il «Regolamento concernente i requisiti fisici ed attitudinali, per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili fuoco» - preveda che le enzimopatie eritrocitarie costituiscano, tra l'altro, cause di non idoneità ai concorsi di accesso nei profili di vigile del fuoco e di assistente tecnico antincendi dell'area operativa tecnica.

Ciononostante, il Ministero della difesa, comunque, continuerà nell'esame di approfondimento degli aspetti medico-clinico-biologici della tematica in questione, per individuare una soluzione nel senso indicato dagli interpellanti.

In tale ottica, il ministro della difesa, onorevole Parisi, ha disposto la costituzione di una commissione scientifica composta da eminenti personalità, che entro il 31 luglio 2007 dovrà studiare, sotto il profilo medico-scientifico e giuridico, la compatibilità dell'enzimopatia da deficit di G6PDH, anche parziale, con lo svolgimento, da parte dei soggetti affetti da tale carenza, delle attività connesse con l'espletamento del servizio militare professionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanna ha facoltà di replicare.

EMANUELE SANNA. Signor Presidente, ringrazio caldamente il sottosegretario Tononi per la diligente risposta data alla nostra interpellanza. Lo ringrazio, in particolare, per il ruolo di supplenza che ha dovuto svolgere nei confronti del ministro della difesa e in sostituzione, all'ultimo momento, del sottosegretario per la difesa Giovanni Forcieri, per sopraggiunti e pressanti impegni istituzionali, dei quali sono stato gentilmente informato qui in aula, dopo che, per la verità, il sottosegretario Forcieri ha partecipato puntualmente a questa seduta del Parlamento.

Nel merito, mi dichiaro soddisfatto molto parzialmente, perché la risposta, accoratamente scritta con il contributo, sicuramente, dei massimi esponenti della sanità militare del Ministero della difesa, purtroppo conferma completamente le nostre preoccupazioni e le nostre perplessità.

Vedo un solo punto di luce, signor Presidente, in questa risposta, ossia che finalmente il Ministero della difesa accede ad una reiterata richiesta di costituire una commissione tecnica medico-scientifica per dirimere la questione che, le assicuro, seguo con alte responsabilità professionali e istituzionali da molti decenni come pediatra, in quanto ho fatto migliaia di test per accertare la condizione genetica nei bambini sardi della enzimopenia e, anche sul piano clinico, come medico, in quanto ho curato nei reparti e negli ospedali della Sardegna centinaia di casi di crisi emolitica da favismo.

Sembrava che questo problema, dieci o quindici anni fa, per quanto riguarda l'idoneità al lavoro, qualsiasi tipo di lavoro e, in particolare, il servizio delle Forze armate e il servizio militare, fosse stato ragionevolmente e definitivamente risolto.

Non si capisce perché, invece, sia stata reintrodotta questa normativa così penalizzante, rigida e - insisto - così ascientifica, perché non c'è istituzione, non c'è un rappresentante autorevole e qualificato della comunità scientifica che possa equiparare la condizione genetica ad uno stato di malattia.

Si continua pericolosamente, dannosamente, per i nostri giovani in cerca di Pag. 89lavoro, a confondere la condizione genetica con la malattia, mentre sappiamo bene cos'è la crisi emolitica: essa si scatena in un numero limitatissimo di casi, con un'incidenza di 1 a mille, al massimo, nei portatori della enzimopenia, quando il soggetto mangia fave o assume dei farmaci il cui elenco è assolutamente conosciuto e del quale vengono informati i genitori di ogni bambino italiano appena nasce. Lo screening neonatale, infatti, prevede ormai l'accertamento di questa condizione per tutti i nuovi nati e in tutti i punti nascita del nostro paese.

Vi sono 400 mila italiani e 401 milioni di esseri umani nel mondo, che, informati sul fatto che non devono ingerire quelle sostanze alimentari e quei farmaci, sono perfettamente sani e vivono a lungo e felici. Purtroppo, con questa normativa assurda, che permane per le Forze armate nel nostro paese, non si tutela la salute, come ha detto poc'anzi nella risposta scritta il nostro sottosegretario, che ringrazio nuovamente e sentitamente. Tale normativa mette al riparo questi soggetti non da una malattia, ma dal rischio e dal diritto di lavorare.

Per questa ragione, non possiamo che dichiararci insoddisfatti e attendiamo fiduciosi, ma vigili, le conclusioni della commissione tecnico-scientifica.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sanna, per aver portato all'attenzione del Parlamento un problema che non è molto noto. Questo dialogo è stato molto interessante. So che il Presidente non dovrebbe intervenire, ma in questo caso mi pare che non si tratti di una questione che discrimina fra maggioranza ed opposizione.

 

 

 

 

 



Allegato A

 

Interpellanza urgente 2-00386

presentata da

EMANUELE SANNA

giovedì 22 febbraio 2007 nella seduta n.114

 

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, il Ministro della salute, per sapere - premesso che:

 

un giovane carrista di Borore (Sardegna), Pasquale Piredda di 22 anni, è stato congedato un anno fa, alla vigilia della partenza in Iraq, dopo aver prestato servizio con un'ottima valutazione professionale presso il 152o Reggimento della Brigata Sassari;

 

il congedo è stato motivato dalle Autorità competenti in quanto il militare è risultato portatore sano della condizione genetica di una carenza enzimatica eritrocitaria (deficit di glucosio-6-fosfato de- idrogenasi);

 

tale carenza è largamente diffusa nell'area mediterranea e in particolare in Sardegna dove l'incidenza raggiunge circa il 15 per cento della popolazione;

 

la carenza enzimatica è assolutamente compatibile con qualsiasi attività lavorativa e con tutte le situazioni ambientali tant'é che i portatori conducono una vita assolutamente normale senza alcun pregiudizio per le attività più usuranti e più impegnative dal punto di vista psico-fisico;

 

la condizione clinica di anemia emolitica acuta da carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (meglio nota come favismo) si verifica sporadicamente solo a seguito della ingestione di fave e della assunzione di un circoscritto numero di farmaci sui quali attraverso routinarie indagini ematologiche vengo puntualmente informati tutti i genitori dei nuovi nati;

 

nella pubblica amministrazione, nelle forze di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale) operano regolarmente migliaia di dipendenti portatori della carenza enzimatica su base genetica senza alcun pregiudizio della loro idoneità professionale;

 

l'incomprensibile rigidità, in particolare delle Autorità dell'Esercito italiano, è stata ripetutamente censurata dai più autorevoli esponenti della comunità scientifica e dagli specialisti in ematologia e malattie genetiche che hanno denunciato l'insostenibile penalizzazione nell'accesso al lavoro per diverse centinaia di migliaia di cittadini assolutamente sani;

 

se intendano assumere adeguate e risolutive iniziative istituzionali e normative per rimuovere definitivamente una assurda disposizione che impedisce a una parte consistente di cittadine e di cittadini italiani di esercitare il loro diritto al lavoro e di svolgere una gratificante professione nelle Forze Armate del nostro Paese.

(2-00386)

«Sanna, Mattarella, Scotto, Fadda, Schirru, Attili, Soro, Sereni».

 







D.M. 4 aprile 2000, n. 114
Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 2000, n. 107.

(2)  Con Dir.Min. 19 aprile 2000 (Gazz. Uff. 2 giugno 2000, n. 127) e con D.Dirett. 5 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2005, n. 300, S.O.), modificato dall'art. 1, D.Dirett. 20 settembre 2007 (Gazz. Uff. 26 settembre 2007, n. 224), è stato delineato il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare. Con Dir.Min. 19 aprile 2000 (Gazz. Uff. 2 giugno 2000, n. 127) e con D.Dirett. 5 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2005, n. 300, S.O.), modificato dall'art. 1, D.Dirett. 30 agosto 2007 (Gazz. Uff. 6 settembre 2007, n. 207), sono state determinate le direttive tecniche per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare. Con Dir.Stato 11 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2008, n. 15) è stata emanata la direttiva applicativa dei citati D.Dirett. 30 agosto 2007 e D.Dirett. 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da «deficit di G6PD».

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

 

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che prevede che con decreto del Ministro della difesa è adottato il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare;

 

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e la legge 24 dicembre 1986, n. 958, nelle parti riguardanti l'accertamento dell'idoneità al servizio militare di leva;

 

Sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro per le pari opportunità;

 

Sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna;

 

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 marzo 2000;

 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. 8/15552 del 14 marzo 2000;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

 

Art. 1

Àmbito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica agli iscritti, arruolati e militari di leva ed al personale maschile e femminile che partecipa ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

 

 

Art. 2

Idoneità al servizio militare.

1. Sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza.

 

2. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.

 

3. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità previste dall'elenco allegato al presente regolamento. Il giudizio di inidoneità permanente è emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermità croniche ovvero al termine del periodo massimo di inidoneità temporanea concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre tale periodo ed altresì per le infermità suscettibili di aggravamento o di successioni morbose a causa dei disagi connessi con l'espletamento del servizio.

 

 

Art. 3

Accertamento dell'idoneità al servizio militare.

1. L'accertamento dell'idoneità al servizio militare è effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali.

 

2. Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento.

 

3. L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.

 

4. Con decreto del direttore generale della sanità militare sono emanate, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermità di cui all'articolo 2, comma 3, ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

 

 

Art. 4

Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni ed infermità.

1. L'elenco delle imperfezioni e infermità, previsto dall'articolo 2, comma 3, è aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro dei trasporti e della navigazione.

 

Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare

 

1. Morfologia generale: le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

2. Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie:

 

a) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

b) la mucoviscidosi;

 

c) le endocrinopatie, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

d) i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

3. Malattie da agenti infettivi e da parassiti:

 

le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

4. Ematologia:

 

a) le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici;

 

b) le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

5. Immunoallergologia:

 

a) l'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

b) le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

c) le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

d) le connettiviti sistemiche.

6 Tossicologia:

lo stato di intossicazione cronica da piombo o da altri metalli, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

7 Neoplasie:

a) i tumori maligni;

 

b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali.

 

8 Cranio:

a) le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali;

 

b) le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna.

 

9 Complesso maxillo facciale:

a) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

b) le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

c) le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

10 Apparato cardiovascolare:

a) le malformazioni del cuore e dei grossi vasi;

 

b) le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

c) le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

d) l'ipertensione arteriosa persistente, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; dopo osservazione;

 

e) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;

 

f) le altre patologie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

g) le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo;

 

h) le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

i) le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

11 Apparato respiratorio:

a) le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

b) le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

c) i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.

 

12. Apparato digerente:

a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

c) le ernie viscerali;

 

d) gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere.

 

13 Mammella:

le patologie ed i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

14 Apparato urogenitale:

a) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

b) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile che sono causa di rilevante alterazione funzionale, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

c) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

15 Neurologia:

a) le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

b) le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

c) le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

d) le epilessie, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

e) gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

16 Psichiatria:

a) il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purché tale da pregiudicare il rapporto di realtà o le capacità relazionali;

 

b) i disturbi del controllo degli impulsi;

 

c) i disturbi dell'adattamento;

 

d) i disturbi della comunicazione;

 

e) i disturbi da tic;

 

f) i disturbi delle funzioni evacuative;

 

g) i disturbi del sonno;

 

h) i disturbi della condotta alimentare;

 

i) le parafilie e i disturbi della identità di genere;

 

per tutti trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. In ogni caso i predetti disturbi devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare;

 

l) i disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

m) i disturbi mentali dovuti ad una patologia organica, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

n) i disturbi di personalità, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

o) i disturbi nevrotici e reattivi: i disturbi dell'umore senza sintomi psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di panico, disturbo ossessivo-compulsivo disturbo post-traumatico da stress, etc.), i disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali, etc., trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

p) i disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

17 Oftalmologia:

a) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

b) le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

c) i disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dalla lettera h) o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione), trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

d) le gravi discromatopsie;

 

e) la anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

f) il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

g) i vizi di refrazione che, corretti, comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio;

 

h) i difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore;

 

i) l'emeralopia;

 

l) la miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano;

 

m) l'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico ed ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie;

 

n) le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare.

 

18 Otorinolaringoiatria:

a) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

b) le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

c) le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

d) le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

e) le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

19 Dermatologia

le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

20. Apparato locomotore:

 

a) le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

 

b) la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

 

1) un dito della mano;

 

2) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;

 

3) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;

 

4) un alluce;

 

5) due dita di un piede;

 

c) le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti.

 

21. Altre cause di non idoneità:

 

a) le imperfezioni o le infermità non specificate nel presente elenco, ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione;

 

b) il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione.

 



D.M. 17 maggio 2000, n. 155
Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della L. 20 ottobre 1999, n. 380

(artt. 1, 2 e all.)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2000, n. 138.

 

 

Art 1

Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli aspiranti di sesso maschile e femminile che partecipano ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di finanza.

 

 

Art. 2

Idoneità al servizio nella Guardia di finanza.

1. Sono idonei al servizio nella Guardia di finanza i soggetti in possesso dell'efficienza psicofisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica ed al ruolo ambiti.

2. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di finanza possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.

3. Non sono comunque idonei al servizio nella Guardia di finanza i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità previste dall'elenco allegato al presente regolamento (2).

 

(2)  L'allegato previsto dal presente articolo non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Successivamente, il medesimo allegato è stato inserito con avviso pubblicato in Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 173.

 

(omissis)

 

Allegato (4)

 

 

Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare

 

1. Morfologia generale

Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante.

 

2. Disendrocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie

a) I difetti dei metabolismi glicidico, lipidico o protidico;

b) La mucoviscidosi;

c) Le endocrinopatie;

d) I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi.

 

3. Malattie da agenti infettivi e da parassiti

Le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività.

 

 

4. Ematologia

a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici;

b) Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici.

 

5. Immunoallergologia

a) L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali;

b) Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali;

c) Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali;

d) Le connettiviti sistemiche.

 

6. Tossicologia

Lo stato di intossicazione cronica da piombo, da altri metalli o di tipo voluttuario.

 

7. Neoplasie

a) I tumori maligni;

b) I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali.

 

8. Cranio

a) Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali;

b) Le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna.

 

9. Complesso maxillo facciale

a) Le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali;

b) Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali;

c) Le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali.

 

10. Apparato cardiovascolare

a) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi;

b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti;

c) Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione;

d) L'ipertensione arteriosa persistente;

e) Gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;

f) Le altre patologie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali;

g) Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo;

h) Le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali;

i) Le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti.

 

11. Apparato respiratorio

a) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni;

b) Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti;

c) I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.

 

12. Apparato digerente

a) Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali;

b) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali;

c) Le ernie viscerali;

d) Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere.

 

13. Mammella

Le patologie ed i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali.

 

14. Apparato urogenitale

a) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali;

b) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile che sono causa di rilevante alterazione funzionale;

c) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie e i loro esiti, dell'apparato genitale femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale.

 

15. Neurologia

a) Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali;

b) Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali;

c) Le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali;

d) Le epilessie;

e) Gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevanti limitazioni funzionali.

 

16. Psichiatria

a) Il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purché tale da pregiudicare il rapporto di realtà o le capacità relazionali;

b) I disturbi del controllo degli impulsi;

c) I disturbi dell'adattamento;

d) I disturbi della comunicazione;

e) I disturbi da tic;

f) I disturbi delle funzioni evacuative;

g) I disturbi del sonno;

h) I disturbi della condotta alimentare;

i) Le parafilie e i disturbi della identità in genere;

l) I disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive e/o la positività ai relativi test tossicologici;

m) I disturbi mentali dovuti ad una patologia organica;

n) I disturbi di personalità;

o) I disturbi nevrotici e reattivi, i disturbi dell'umore senza sintomi psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di panico, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post-traumatico da stress, etc.) i disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali, ecc;

p) I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica.

 

17. Oftalmologia

a) Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

b) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

c) I disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dal successivo comma h) o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione);

d) Le gravi discromatopsie;

e) La anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali;

f) Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomarogene;

g) I vizi di rifrazione che, corretti, comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio;

h) I difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore;

i) L'emeralopia;

l) La miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano;

m) L'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico ed ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie;

n) Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare.

 

18. Otorinolaringoiatria

a) Le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali;

b) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB;

c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%;

d) Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

e) Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali.

 

19. Dermatologia

Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche.

 

20. Apparato locomotore

a) Le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali;

 

b) La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

1) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;

2) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;

3) un dito della mano;

4) un alluce;

5) due dita di un piede.

 

c) Le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti.

 

21. Altre cause di non idoneità

a) Le imperfezioni o le infermità non specificate nel presente elenco ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio nella Guardia di finanza;

b) Il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Guardia di finanza.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(4)  Allegato inserito con avviso pubblicato in Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 173.

 

 



D.Dirett. 5 dicembre 2005
Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2005, n. 300, S.O.

(2) Emanato dal Ministero della difesa.

(3)  Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.M. 4 aprile 2000, n. 114.

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

della sanità militare

 

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 114, concernente «Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare», adottato in attuazione all'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

 

Considerata la necessità di aggiornare i criteri di accertamento e le indicazioni diagnostiche relative alle patologie previste dall'Elenco delle imperfezioni e delle infermità, dei seguito denominato Elenco, di cui all'art. 2, comma 3, del citato Regolamento;

 

Decreta:

 

È approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, allegata al presente decreto.

 

Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al Servizio Militare

 

Avvertenze

 

1. La presente Direttiva Tecnica riporta le modalità di applicazione dell'Elenco e fornisce indicazioni relative ad ogni singolo articolo, con particolare riguardo alle imperfezioni e alle infermità di più frequente riscontro o di maggior rilevanza.

 

2. Per il personale militare di carriera già in servizio l'Elenco costituisce solo una guida di orientamento; per detto personale il giudizio di idoneità dovrà essere espresso in relazione all'età, al grado, alla categoria ed agli incarichi nonché alle particolari norme che ne regolano la posizione e lo stato.

 

3. Per i militari alle armi il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato anche quando la patologia, ritenuta sanabile, permanga nonostante le cure richieste dal caso ed il periodo necessario di temporanea inabilità.

 

4. L'osservazione prevista dal presente elenco è la procedura di accertamento clinico-diagnostico con finalità medico-legale. Va praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti di organi medico-legali nei casi in cui risulti necessario un approfondimento diagnostico, eventualmente anche con ricovero. Qualora non sussista tale necessità i militari sono inviati presso le medesime strutture sanitarie per effettuare gli accertamenti specialistici non eseguibili presso le Infermerie di Corpo; a tal fine, se necessario, i militari potranno essere aggregati temporaneamente al reparto servizi delle predette strutture sanitarie ed adibiti a mansioni che non comportino rischio, con esclusione dei servizi di guardia e di assistenza ai ricoverati.

 

5. Nel presente elenco vengono utilizzate espressioni quali lieve, medio, grave, che sono intese ad indicare la rilevanza clinica e medico-legale dell'affezione. L'espressione rilevante, invece, indica quell'incidenza attribuibile ad un'affezione che, anche se lieve sul piano clinico, sotto il profilo medico-legale costituisce impedimento all'espletamento del servizio militare.

 

6. La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione da strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione del giudizio medico-legale.

 

7. Per le patologie non specificate nell'Elenco o nella Direttiva si applica l'articolo riguardante l'apparato od organo interessato, utilizzando il criterio dell'analogia o dell'equivalenza con le imperfezioni e le infermità elencate.

 

8. La presente Direttiva in alcuni casi indica gli esami clinici e strumentali ritenuti utili ed i parametri necessari per la formulazione della diagnosi e del relativo provvedimento medico legale.

 

9. Il personale femminile, all'atto di presentazione a visita medica, considerata la necessità di effettuare il previsto esame radiografico del torace, ai fini della tutela della salute, potrà esibire il referto del test di gravidanza, eseguito presso un laboratorio analisi pubblico o privato, con data di rilascio non anteriore a giorni cinque rispetto alla data di presentazione a visita.

 

L'organo medico-legale competente effettuerà il test di gravidanza su campione di urine qualora la candidata dovesse sollevare dubbi sullo stato di gravidanza o non abbia prodotto idoneo referto ovvero nel caso in cui emergessero motivi di opportunità.

 

L'eventuale positività del test comporta l'impossibilità a proseguire gli accertamenti per temporaneo impedimento.

 

10. Per quanto non espressamente previsto da queste avvertenze si applicano i vigenti Regolamenti sul Servizio Sanitario Militare di ciascuna Forza Armata.

 

11. Per il personale di leva, ove necessario ed in quanto compatibile, continuano a trovare applicazione le Avvertenze contenute nella Direttiva Tecnica della Direzione Generale della Sanità Militare datata 19 aprile 2000 (pubblicata sulla G.U. 2 giugno 2000, n. 127, S.G.).

 

 

Art. 1

Morfologia generale.

Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo articolo:

 

- l'obesità;

 

- la gracilità di costituzione;

 

- le gravi disarmonie e distrofie costituzionali.

 

Per la valutazione delle disarmonie somatiche e delle distrofie costituzionali si considerano ì seguenti caratteri esteriori (pallore della cute, scarsezza del pannicolo adiposo, ipotrofia muscolare, spalle spioventi, torace scarno, appiattito o cilindrico, scapole alate, esilità degli arti, masse adipose esuberanti ed abnormemente distribuite, perimetro addominale, etc.) indicativi di gracilità, obesità, di uno stato morboso latente, di un soggetto a rischio o comunque non adatto a sopportare l'impegno fisico del servizio militare.

 

Per la valutazione della costituzione somatica sono da considerare i seguenti parametri:

 

1. statura (h): valutata in metri mediante antropometro con esaminando in posizione di attenti, a capo eretto, con piano orbito-auricolare orizzontale, con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale ed i talloni a contatto con il montante dell'antropometro;

 

2. peso corporeo (p): valutato in chilogrammi (Kg);

 

3. indice di massa corporea (I.M.C.): si intende per indice di massa corporea il rapporto tra il peso corporeo (p) in chilogrammi e l'altezza (h) in metri elevata al quadrato secondo la seguente formula: I.M.C = p / (h x h).

 

Per un'agevole ed immediata valutazione dei parametri rilevati può essere utilizzata la tabella antropometrica riportata di seguito, dove sono elencati il peso massimo (I.M.C. = 28 per le donne / 30 per gli uomini) ed il peso minimo (I.M.C. = 18 per le donne / 20 per gli uomini), rapportati all'altezza.



UOMINI

DONNE

I.M.C. MAX

30

I.M.C. MIN

20

  

  

 

I.M.C. MAX

28

I.M.C. MIN

18

PESO MAX

PESO MIN

 

ALTEZZA

 

PESO MAX

PESO MIN

132

88

 

2.10

 

123

79

129

86

 

2.08

 

121

78

127

84

 

2.06

 

118

76

125

83

 

2.04

 

116

75

122

82

 

2.02

 

114

73

120

80

 

2.00

 

112

72

118

78

 

1.98

 

109

71

115

77

 

1.96

 

107

69

113

75

 

1.94

 

105

68

111

74

 

1.92

 

103

66

108

72

 

1.90

 

101

65

106

71

 

1.88

 

99

64

104

69

 

1,86

 

96

62

102

68

 

1,84

 

94

61

99

66

 

1,82

 

92

60

97

65

 

1,80

 

90

58

95

63

 

1,78

 

88

57

93

62

 

1,76

 

86

56

91

61

 

1,74

 

84

54

89

59

 

1,72

 

82

53

87

58

 

1,70

 

80

52

85

56

 

1,68

 

79

51

83

55

 

1,66

 

77

50

81

54

 

1,64

 

75

48

79

52

 

1,62

 

73

47

77

51

 

1,60

 

71

46

75

50

 

1,58

 

69

45

73

49

 

1,56

 

68

44

71

47

 

1,54

 

66

43

69

46

 

1,52

 

64

42

68

45

 

1,50

 

63

41



Viene giudicato permanentemente inabile il soggetto:

- di sesso maschile con I.M.C. maggiore di 30 e minore di 20;

- di sesso femminile con I.M.C. maggiore di 28 e minore di 18.

 

Può essere giudicato idoneo il soggetto con I.M.C. superiore ai limiti sopra indicati, in cui l'eccesso ponderale è da attribuirsi prevalentemente alla massa muscolare e non ad un eccesso di massa grassa.

 

 

Art. 2

Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie.

a) I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano tra i difetti del metabolismo glicidico:

 

- diabete mellito di tipo 1 e 2;

- ridotta tolleranza glucidica;

- glicosurie normoglicemiche (la glicosuria deve essere riscontrata in più determinazioni).

 

Sono indicativi di diabete mellito:

 

- valori di glicemia eguali o superiori a 126 mg/dl in almeno due determinazioni, effettuate al mattino dopo 12 ore di digiuno ed in assenza di altre condizioni interferenti;

 

- emoglobina glicosilata con valori superiori al 6%;

 

- nella valutazione dei difetti del metabolismo glicidico potrà essere utilizzata la metodica della curva da carico orale di glucosio (da non effettuare se la glicemia a digiuno è superiore a 126 mg/dl), con pasto standard di 75 grammi di glucosio. Al 120° minuto se la glicemia è superiore a 200 mg/dl, sarà posta diagnosi di diabete; se la glicemia é compresa tra 126 e 200 mg/dl, sarà posta diagnosi di ridotta tolleranza glicidica.

 

Rientrano tra i difetti del metabolismo lipidico:

 

- ipercolesterolemie primitive (forma poligenica e forma familiare);

- ipertrigliceridemie;

- iperlipidemie miste.

 

Nella valutazione delle dislipidemie si terrà conto orientativamente dei valori di laboratorio (colesterolo o trigliceridi superiori a 250 mg/dl) e dei criteri clinici aggiuntivi (presenza di xantomi, xantelasmi dell'arco corneale, steatosi epatica etc.).

 

Rientrano tra i difetti del metabolismo proteico:

 

- fenilchetonuria;

- alcaptonuria;

- omocistinuria;

- altri.

 

b) La mucoviscidosi.

 

c) Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano nel presente comma:

 

- malattie del sistema ipotalamo - ipofisario;

- ipogonadismo primitivo (sindrome di Klinefelter, sindrome di Tumer, sindrome di Down, etc.) e secondario (deficit di gonadotropine);

- malattie del corticosurrene (m. di Addison, m. Cushing, m. di Conn);

- malattie della tiroide (m. di Flajani-Graves-Basedow, gozzo multinodulare, ipotiroidismi);

- feocromocitoma e paraganglioma;

- malattie delle paratiroidi.

 

d) I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano nel presente comma:

 

- sindrome di Gilbert;

- la iperbilirubinemia indiretta superiore a 4 mg/dl in almeno due determinazioni effettuate al mattino dopo 12 ore di riposo;

- deficit di G6PD, che abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche (4);

- diabete insipido;

- porfirie;

- glicogenosi;

- tesaurismosi lipidiche e mucopolisaccaridiche;

- sindrome di Ehlers-Danlos;

- sindrome di Marfan.

 

(4) Voce così sostituita dall'art. 1, D.Dirett. 30 agosto 2007.

 

 

Art. 3

Malattie da agenti infettivi e da parassiti.

Le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo articolo:

 

- la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti. Il complesso primario non é causa di inabilità al servizio militare;

- il morbo di Hansen;

- la sifilide;

- la positività per l'antigene dell'HBV, la positività per gli anticorpi per HCV, confermata con i saggi di immunoblotting o con la ricerca del genoma virale mediante la metodica PCR (Polymerase Chain Reaction);

- la positività per gli anticorpi HIV determinati con metodo ELISA, confermata con Western Blot o PCR.

 

 

Art. 4

Ematologia.

a. Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici.

 

Rientrano in questo comma:

 

- le malattie ematologiche primitive.

La microcitemia costituzionale o trait talassemico non è causa di inabilità al servizio militare quando presenta le seguenti caratteristiche:

- Hb maggiore di 11 gr/dl per i maschi e 10 gr/dl per le femmine;

- regolare sviluppo somatico;

- assenza di splenomegalia;

- assenza di segni di emolisi;

- sideremia e ferritina normali o aumentate.

 

b. Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

La splenectomia post-traumatica senza alterazioni della crasi ematica non è causa di inabilità.

 

 

Art. 5

Immunoallergologia.

a. L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- i soggetti che presentino alle prove di funzionalità respiratoria (PFR) valori di Volume Espiratorio Massimo al Secondo minore di 80% teorico;

- i soggetti con prove di funzionalità respiratoria negative ma con test di stimolazione bronchiale positivo (BPT) con PD 20% FEV 1 minore di 800 microgrammi di metacolina;

- i soggetti allergici stagionali con negatività alle PFR ed al BPT e positività ai prick test cutanei o alla determinazione delle IgE specifiche del siero (con metodica RAST o immunoenzimatica ELISA), che risultino al BPT, praticato durante la stagione di pollinazione, positivi con PD 20% FEV 1 minore di 800 microgrammi di metacolina;

- la rinite con spirometria basale nella norma ed iperreattività bronchiale aspecifica nel range degli asmatici (PD 20% FEV 1 minore di 800 microgrammi di metacolina).

 

b. Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- le allergie e le intolleranze ad alimenti di abituale consumo;

- le reazioni da farmaci di uso corrente e non sostituibili;

- l'allergia a veleno di imenotteri.

 

Sono utili per il giudizio diagnostico:

 

- esame emocromocitometrico con formula leucocitaria (aumento di eosinofili);

- prove di funzionalità epatica (transaminasi, bilirubina totale e frazionata, etc.);

- elettroforesi delle proteine (picco delle gamma);

- dosaggio delle IgE totali (PRIST);

- test cutanei per puntura (skin prick test) o determinazione delle IgE specifiche nel siero con metodiche RAST o immunoenzimatiche ELISA.

 

Può essere inoltre utile l'esecuzione del test prick by prick.

 

Sono da considerarsi esami di approfondimento quelli che indagano la funzione del complemento e gli immunocomplessi circolanti; in presenza di manifestazioni gastroenteriche è utile l'esame delle feci ed accertamenti diagnostici del tratto digerente superiore (RX, endoscopia).

 

c. Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- le sindromi da immunodeficienza primitive:

- agammaglobulinernia;

- ipogammaglobulinemia;

- difetti di singole classi e sottoclassi anticorpali, tra i quali i difetti delle IgA;

- difetti dell'immunità cellulare specifica e aspecifica;

- difetti del complemento.

 

Le diagnosi di cui sopra saranno formulate previa esecuzione di:

 

- dosaggio delle IgA sieriche per le sindromi da deficit delle immunoglobuline;

- analisi fenotipica e funzionale delle popolazioni e sottopopolazioni linfocitarie;

- analisi quantitativa e funzionale dei fattori del complemento;

- analisi della funzione fagocitaria.

 

d. Le connettiviti sistemiche.

 

Rientrano in questo comma:

 

- il lupus eritematoso sistemico;

- l'artrite reumatoide;

- la sindrome di Sjogren;

- la panarterite nodosa;

- la dermatomiosite, la polimiosite e la connettivite mista.

 

 

Art. 6

Tossicologia.

Lo stato di intossicazione cronica da piombo o da altri metalli; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

 

Art. 7

Neoplasie.

a. I tumori maligni.

 

b. I tumori benigni ed i loro esiti, quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali.

 

 

Art. 8

Cranio.

a. Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali.

 

b. Le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna.

 

 

Art. 9

Complesso maxillo facciale.

a. Le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

b. Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

c. Le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinanorilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- la mancanza o l'inefficienza (per carie destruente, per parodontopatia o per anomalie dentarie) del maggior numero di denti o di almeno otto tra incisivi e canini.

 

La dicitura «del maggior numero di denti» va interpretata in relazione ad un massimo teorico di 28 elementi dentari; gli eventuali terzi molari presenti andranno conteggiati solo nel caso siano efficienti nella funzione masticatoria in sostituzione di altri elementi dentari mancanti;

 

- le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale.

 

Il concetto di insufficienza masticatoria non è vincolato al numero di denti presenti in bocca, bensì alla loro funzione; a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purché in ingranaggio in occlusione.

 

Le malocclusioni dentarie che, pur in presenza del maggior numero dei denti, non permettano un corretto ingranaggio occlusale di almeno 2 coppie di molari o 3 coppie di molari e premolari, vengono considerate causa di "insufficienza masticatoria".

 

La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante.

 

- gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite.

 

L'impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non presenta segni clinici e radiologici di perimplantite ed inefficienza.

 

 

 

Art. 10

Apparato cardiovascolare.

a. Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi.

 

Rientrano in questo comma:

 

- la destrocardia;

- le cardiopatie congenite ed i loro esiti.

 

b. Le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- il trapianto di cuore, le protesi vascolari, gli esiti di intervento riparativo sulle strutture valvolari e dei grossi vasi con alterazioni funzionali;

- gli esiti di pericardite, miocardite ed endocardite;

- la stenosi e la insufficienza valvolare;

- le anomalie biometriche ecocardiografiche non correlate con la superficie corporea;

- il prolasso valvolare con rigurgito emodinamicamente significativo;

- la pregressa pericardite, miocardite ed endocardite anche senza esiti.

 

c. Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- blocco atrioventricolare di I° grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato;

- blocco atrioventricolare di II° e III° grado;

- sindrome di Wolf Parkinson White;

- blocco di branca sinistra;

- extrasistolia ventricolare frequente (superiore a 100/h.);

- sindrome ipercinetica cardiaca;

- il ritardo di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretto, associato a ritardo di attivazione intraventricolare destro, stabili;

- la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione.

 

d. L'ipertensione arteriosa persistente; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; dopo osservazione.

 

Rientra in questo comma:

 

- l'ipertensione arteriosa persistente di confine (border-line secondo l'O.M.S.).

 

Per l'accertamento della ipertensione arteriosa persistente occorre effettuare:

 

- possibilmente monitoraggio pressorio dinamico delle 24 h.;

- in alternativa almeno tre rilevamenti, praticati in condizioni di riposo psicofisico, che presentino valori della pressione sistolica > 150 mm Hg e della pressione diastolica > 90 mm Hg.

 

e. Gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose.

 

f. Le altre patologie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientra in questo comma:

 

- il morbo di Raynaud primitivo.

 

g. Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo.

 

h. Le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

i. Le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientra in questo comma:

 

- la linfostasi costituzionale piede - gamba con rilevanti disturbi funzionali.

 

 

Art. 11

Apparato respiratorio.

a. Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

b. Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

c. I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.

 

Rientrano in questo articolo:

 

- le bronchiectasie, le bronchiti croniche, l'enfisema;

- il pneumotorace;

- gli esiti lievi di pleurite non tubercolare con alterazioni funzionali;

- gli esiti di obliterazione del seno costofrenico e di scissurite aspecifica con lievi alterazioni funzionali;

- le alterazioni funzionali respiratorie da pectus excavatum, da pectus carenatum, da cifosi e da scoliosi;

- gli esiti di traumatismi toracici con alterazioni funzionali.

 

 

Art. 12

Apparato digerente.

a. Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

b. Le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e dei peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

c. Le ernie viscerali.

 

d. Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere.

 

Rientrano in questo articolo:

 

- tutte le ernie viscerali, compresa l'ernia iatale con esofagite o disturbi funzionali di notevole grado;

L'ernia inguinale allo stato di punta non è causa di inabilità.

- le stenosi, le distopie, il "mesenterium comune", le splancnoptosi, il dolicocolon;

- le fistole anali e perianali sottomucose con flogosi ricorrenti.

 

Gli esiti di appendicectomia e di colecistectomia senza rilevanti disturbi funzionali non costituiscono motivo di inabilità.

 

 

Art. 13

Mammella.

Le patologie ed i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo articolo:

 

- la mancanza congenita od acquisita anche di una sola mammella;

- i processi flogistici o displastici ed i loro esiti di notevole entità;

- gli esiti di mastoplastica riduttiva con rilevanti limitazioni funzionali;

- la ginecomastia voluminosa dell'uomo che comporti un aspetto ginoide anche in assenza di endocrinopatie.

 

La protesi mammaria non è causa di inabilità quando è applicata con mezzi di ultima generazione e qualitativamente adeguati, garantiti dall'azienda costruttrice e regolarmente testati, con buona riuscita tecnica ed estetica dell'impianto ed in assenza di complicanze anatomo-funzionali (ad es. capsulite retraente, etc.).

 

La megalomastia è causa di inabilità solo quando costituisce impaccio motorio o grave disarmonia somatica.

 

 

Art. 14

Apparato urogenitale.

a. Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo articolo:

 

RENE

 

- le anomalie di numero: l'agenesia renale e quelle in cui, oltre alla presenza dei due reni ortotopici metanefrici, i reni soprannumerari presentino vascolarizzazione ed apparato escretore propri;

- le anomalie di forma: rene a ferro di cavallo, il rene multicistico, il rene a spugna;

- le anomalie di sede: l'ectopia pelvica congenita e la ptosi renale di 3° grado;

- malattie croniche: nefrolitiasì, nefropatie congenite (rene policistico), glomerulonefrite e pielonefriti croniche.

 

PELVI ED URETERE

 

- Le anomalie di numero, di forma, di sede e le malattie croniche che determinino ostruzione al deflusso urinario con dilatazione a monte o alterazione della clearance della creatinirea.

 

VESCICA

 

- Le malformazioni e le malattie della vescica escluse le semplici forme batteriche e parassitarie senza esiti.

 

 

 

URETRA

 

- Le malformazioni, le stenosi e le dilatazioni con disturbi manifesti della minzione.

 

b. Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti dell'apparato genitale maschile che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

URETRA

 

- le fistole uretrali a sbocco penieno;

- l'epispadia;

- l'ipospadia oltre il solco balano-prepuziale.

 

PROSTATA

 

- le prostatiti croniche batteriche.

 

PENE

 

- le malformazioni gravi del pene;

- la perdita anche parziale del pene.

 

SCROTO E STRUTTURE ENDOSCROTALI

 

- ipoplasia o mancanza anche di un solo testicolo, con alterazioni anatomofunzionali del controlaterale;

- ritenzione od ectopia di entrambi i testicoli;

- ritenzione testicolare unilaterale addominale, in sede intramurale o sottocutanea;

- esiti di intervento di orchidopessi con testicolo fisso alla radice dello scroto, anche se con lievi disturbi funzionali;

- idrocele molto voluminoso e sotto tensione;

- idrocele comunicante;

- varicocele di III° grado permagno con deformazione molto evidente dello scroto;

- cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione.

 

c. Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale femminile che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- la mancanza di ambedue le ovaie;

- l'aplasia completa dell'utero e della vagina;

- i prolassi urogenitali di qualunque grado;

- le fistole genitali di qualunque natura;

- le malformazioni e cisti vulvari che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali.

 

Per il giudizio diagnostico è necessaria l'effettuazione della ecografia pelvica.

 

 

Art. 15

Neurologia.

a. Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- le malattie di natura malformativa, vascolare, tossica, infettiva, parassitaria, autoimmune e degenerativa.

 

Rientrano altresì in questo comma:

 

- le cefalee primarie con marcata sintomatologia (deficit neurologici, intensi fenomeni neurovegetativi, restrizioni del campo visivo, intensa foto- e fonofobia, etc);

- la nevralgia del trigemino in profilassi farmacologica;

- tutte le altre malattie del S.N.C. che presentino un dato obiettivo stabilizzato ed invalidante (paralisi spastica, paralisi flaccida, atrofia muscolare polidistrettuale, atassia grave, etc.).

 

b. Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Per alterazione funzionale rilevante si intende la presenza di marcata ipostenia o ipotrofia valutata elettromiograficamente.

 

c. Le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- le distrofie muscolari, le miotonie, le miastenie, etc.

 

d. Le epilessie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- tutte le sindromi epilettiche, anche se pregresse.

e. Gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevante limitazione funzionale; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Per limitazione funzionale rilevante si intende quella caratterizzata da alterazioni dell'esame obiettivo neurologico o dell'esame neuroradiologico o da marcate alterazioni dell'esame elettroencefalografico.

 

Non è causa di inabilità il singolo episodio convulsivo in epoca precedente gli ultimi cinque anni purché chiaramente correlato ad una causa non ricorrente e dopo valutazione specialistica neurologica.

 

 

Art. 16

Psichiatria.

a. Il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purché tale da pregiudicare il rapporto di realtà o le capacità relazionali.

 

Rientra in questo comma:

 

- il ritardo mentale con QI minore di 70.

Il ritardo mentale con QI tra 70 e 80 è da valutare globalmente.

 

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

 

- ritardo mentale grave e moderato: colloquio clinico;

- ritardo mentale lieve: colloquio clinico e test di livello.

 

b. i disturbi del controllo degli impulsi;

 

c. i disturbi dell'adattamento;

 

d. i disturbi della comunicazione;

 

e. i disturbi da tic;

 

f. i disturbi delle funzioni evacuative;

 

g. i disturbi del sonno;

 

h. i disturbi della condotta alimentare;

 

i. le parafilie e i disturbi della identità di genere.

l comportamento omosessuale rientra nel precedente comma solo quando determina una condizione di disagio soggettivo o di disfunzionamento relazionale o sociale (disadattamento, disturbi d'ansia, distimici, etc.).

 

Nei casi in cui il comportamento omosessuale sia espressione sintomatica dì disturbi psichiatrici primari, si applica il comma relativo al disturbo accertato.

 

l. i disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

 

- ricerca dei cataboliti urinari (cannabinoidi, oppiacei, cocaina, anfetamine etc.);

- colloquio clinico mirato a valutare la struttura di personalità;

- eventuali test psicodiagnostici;

- eventuali prove di funzionalità epatica.

 

m. I disturbi mentali dovuti ad una patologia organica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- i disturbi mentali correlati a causa organica (es: esiti di traumi cranici, processi infiammatori del SNC, epilessia, etc.).

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

 

- documentazione attestante l'esistenza di un fattore organico etiologicamente correlato al disturbo;

- eventuali controlli clinici e strumentali;

- colloquio clinico;

- eventuali test psicodiagnostici.

 

n. I disturbi di personalità; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- la personalità border-line, sociopatica, impulsiva, etc;

- le personalità immature, insicure, labili, emotivamente ipersensibili, con conflittualità nevrotica, etc.

 

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

 

- eventuali test psicodiagnostici;

- colloquio clinico, teso ad evidenziare l'esistenza di costanti caratteristiche psicologiche abnormi che rendano difficile l'adattamento ai normali impegni della vita quotidiana e alla vita sociale e di relazione;

- valutazione dell'eventuale terapia effettuata o in atto.

 

o. I disturbi nevrotici e reattivi; i disturbi dell'umore senza sintomi psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di panico, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post-traumatico da stress, etc), i disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali, etc.; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

 

- colloquio clinico;

- eventuali test psicodiagnostici;

- valutazione dell'eventuale terapia effettuata o in atto;

- esame di eventuale documentazione clinica redatta da strutture specialistiche pubbliche.

 

p. I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- la schizofrenia, il disturbo delirante, il disturbo schizoaffettivo;

- il disturbo psicotico breve;

- il disturbo dell'umore associato a sintomi psicotici;

- i disturbi bipolari etc.

 

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

 

- colloquio clinico;

- eventuali test psicodiagnostici;

- valutazione della eventuale terapia effettuata o in atto.

 

 

Art. 17

Oftalmologia.

a. Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

b. Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

c. I disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dal successivo comma g.) o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

 

- cover test con eventuale valutazione del senso stereoscopico mediante test idoneo;

- test di Worth: per la valutazione della soppressione.

 

d. Le gravi discromatopsie.

 

Rientrano in questo comma:

 

- le distrofie maculari;

- le maculopatie con alterazioni delle membrane profonde, eventualmente accompagnate da ristagno, con discromatopsie che non consentono la visione dei colori fondamentali.

 

Sono necessari per il giudizio diagnostico il test delle matassine di lana colorate o, se non sufficiente, quello con le tavole di Ishihara; ove ritenuto necessario test di Farnsworth.

 

e. La anoftalmia; le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- il cheratocono di qualsiasi grado;

- le gravi distrofie corneali a qualsiasi stadio;

- le uveiti e le infiammazioni dei tessuti e dei vasi retinici anche in fase di quiescenza;

- le degenerazioni vitroretiniche regmatogene, anche se già sottoposte a specifico trattamento.

 

Per il giudizio diagnostico del cheratocono occorre l'oftalmometria e, ove necessario, la mappa corneale.

 

f. Il glaucoma e le disfunzioni, dell'idrodinamica eidoculare potenzialmente glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

g. I vizi di refrazione che, corretti, comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio.

 

h. I difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.

 

È necessaria per il giudizio diagnostico la perimetria statica o quella dinamica o computerizzata.

 

i. L'emeralopia.

 

L'emeralopia e le distrofie tapeto-retiniche sono causa di inidoneità anche quando non si associano ad alterazioni evidenti delle membrane profonde dell'occhio. Per il giudizio diagnostico sono necessari gli esami elettro funzionali.

 

l. La miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano.

 

m. L'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico e ipermetropico, superi le 5 diottrie.

 

n. Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare.

 

 

Art. 18

Otorinolaringoiatria.

a. Le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- Le gravi malformazioni ed alterazioni acquisite dell'orecchio esterno (mancanza totale ed esiti deturpanti di lesioni del padiglione auricolare, macro e microtia di notevole grado, atresia del condotto, etc.);l'anotia, l'atresia auris congenita, sindrome di Goldenhar, sindrome di Franceschetti, micro e macrotia con padiglione modificato per dimensione, di misura superiore al 50%.

 

Nei casi di disturbi funzionali è necessario per il giudizio diagnostico l'esame audiometrico tonale di base.

 

- L'otite media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con segni di carie ossea, la purulenta semplice secernente; l'otite cronica iperplastica polipoide;

- gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell'otosclerosi;

- gli esiti di interventi chirurgici sull'orecchio interno;

- i processi flogistici cronici su esiti di timpanoplastica ed in esito ad interventi chirurgici sull'orecchio medio.

 

Sono compatibili con un giudizio di idoneità: l'otite mucogelatinosa cronica, la media catarrale cronica, la sclero adesiva e gli esiti cicatriziali e di pregresse flogosi dell'orecchio medio, le perforazioni timpaniche non secernenti nonché l'otorrea tubarica. Si formula un giudizio di inabilità nel caso di processi flogistici cronici in esito ad interventi chirurgici sull'orecchio medio. La valutazione deve essere comunque anatomica e funzionale.

 

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

 

- esame audiometrico tonale di base;

- esame impedenzometrico (in assenza di controindicazioni).

- L'otosclerosi e le osteodistrofie del labirinto;

- le affezioni organiche o funzionali dell'apparato vestibolare periferico o centrale;

- le sindromi vestibolari dovute a malattia di Menière, a tumori dell'VIII° nervo cranico, ad otosclerosi e ad affezioni organiche del sistema nervoso centrale;

- le sindromi vestibolari periferiche di altra natura senza compenso o con compenso incompleto;

- l'areflessia bilaterale persistente.

 

Sono necessari per il giudizio diagnostico gli esami otofunzionali.

 

b. Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla medie delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz) maggiore di 65 dB; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano nel presente comma:

 

- le ipoacusie monolaterali pari all'entità sopraindicata

 

Sono necessari per il giudizio diagnostico gli esami otofunzionali.

 

c. Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano nel presente comma:

 

- il sordomutismo;

- le ipoacusie bilaterali dell'entità sopra indicata con P.P.T. calcolata secondo i criteri indicati nella tabella di seguito riportata:



CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI PERDITA UDITIVA BILATERALE

TABELLA

 

 

 

500

1000

2000

3000

V.O.C.

%

0

0

0

0

0

a metri

 

20

%

5

1.25

1.75

1

1

a metri

 

10

%

10

2.50

3.50

2

2

a metri

 

8

%

15

3.75

5.25

3

3

a metri

 

7

%

20

5

7

4

4

a metri

 

6

%

25

6.25

8.75

5

5

a metri

 

5

%

30

7.50

10.50

6

6

a metri

 

4

%

35

8.75

12.25

7

7

a metri

 

3

%

40

10

14

8

8

a metri

 

2.5

%

45

11.25

15.75

9

9

a metri

 

2

%

50

12.50

17.50

10

10

a metri

 

1.5

%

55

13.75

19.25

11

11

a metri

 

1

%

60

15

21

12

12

a metri

 

0.5

%

65

16.25

22.75

13

13

a metri

 

0.5

%

70

17.50

24.50

14

14

a metri

 

0.25

%

75

18.75

26.25

15

15

a metri

 

0.25

%

80

20

28

16

16

ad concham



Sono necessari per il giudizio diagnostico gli stessi esami indicati al comma b. per l'ipoacusia monolaterale.

 

AVVERTENZA

 

La P.P.T. (perdita percentuale totale) biauricolare sulle frequenze 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz, si determina mediante la seguente formula:

 

[(orecchio migliore x 7 + orecchio peggiore) / 8] + valore ponderale del 4000 Hz

 

dove il valore ponderale è 4000 Hz, prendendo in considerazione solo il valore più grave tra i due orecchi e così definito:

 

5 per perdite in dB comprese fra 25 e 34

 

8 per perdite in dB comprese tra 35 e 59

 

12 per perdite in dB oltre i 60

 

La perdita uditiva monolaterale e bilaterale è determinata con le modalità indicate nei precedenti commi b. e c.

 

d. Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano nel presente comma:

 

- le malformazioni, le alterazioni acquisite, le affezioni croniche, le notevoli deformazioni della piramide e delle fosse nasali: l'atresia delle narici, l'atresia coanale, la mancanza del naso, la stenosi nasale da malformazione o deviazione del setto, le cisti e fistole con flogosi recidivanti, il rinoscleroma, la rinite ozenatosa, il polipo sanguinante delle fosse nasali e il papillomma invertito etc.;

 

- le gravi stenosi nasali.

 

È necessario per il giudizio diagnostico della stenosi nasale la rinomanometria anteriore attiva (di base, posizionale con stimolazioni aspecifiche, trasporto mucociliare).

 

È causa di inabilità un grading della ostruzione nasale rilevato alla rinometria in rapporto al parametro «somma di flusso» di grado elevato [da 0 a 300 centimetri cubi/s elevata alla meno 1 (35 centimetri cubils elevata alla meno 1)].

 

- l'ozena e le affezioni granulomatose e croniche;

 

- le sinusiti croniche purulente, iperplastiche, polipose o ulceronecrotiche;

 

- gli esiti di lesioni traumatiche o di interventi chirurgici sui seni paranasali che producano scompaginamento delle strutture anatomiche (distruzione del pavimento dell'orbita, fistole cribromeningee, alterazioni della lamina cribrosa, etc.).

 

e. Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- le flogosi faringotonsillari croniche con presenza nel tampone faringeo di streptococco betaemolitico gruppo A e rilievi clinico-sierologici ad essa correlati;

 

- le tonsilliti croniche specifiche;

 

- l'ipertrofia tonsillare di grado notevole con gravi alterazioni funzionali;

 

- le malformazioni, gli esiti di lesioni e le malattie croniche della faringe, con importanti alterazioni funzionali; l'ascesso ossifluente da morbo di Pott cervicale, la malattia di Isanbert, i gozzi tiroidei linguali, gli esiti di processi specifici faringei con gravi disturbi funzionali, gli adenomi ipofisari extrasellari, fibroma giovanile, cisti disembriogenetiche e cisti di ritenzione, fibromixoma faringeo.

 

Nella nevralgia del glosso faringeo bisogna escludere l'esistenza di patologie primitive di cui la nevralgia è sintomo (neoplasie dell'angolo ponto-cerebellare, aneurisma della carotide, abnorme lunghezza del processo stiloideo, etc).

 

- Le malformazioni, gli esiti di lesioni e le malattie croniche della laringe e della trachea con importanti alterazioni funzionali; il diaframma congenito, il laringocele congenito e non, le cisti appendicolari, l'epiglottide bifida, l'agenesia totale dell'epiglottide, gli esiti di lesione di origine traumatica con significativo impegno anatomofunzionale, la leucoplasia, gli esiti di processi flogistici con ampie mutilazioni delle strutture, la granulomatosi di Wegener a localizzazione laringea, la papillomatosi laringea giovanile estesa; le stenosi tracheali (post-traumatica, postinfiammatoria, postoperatoria) indipendentemente dalla loro estensione;

 

- i gravi disturbi della favella.

 

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

 

per le patologie faringee:

 

- laringoscopia indiretta ed ipo-faringoscopia con fibre ottiche per via nasale e transorale;

- radiogramma in proiezione laterale.

 

per le patologie laringo-tracheali:

 

- fibroscopia rigida o flessibile;

- fibrostroboscopia;

- stratigrafia laringea in fonazione ed in respirazione;

- stratigrafia del mediastino.

 

 

Art. 19

Dermatologia.

Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo articolo:

 

- le malattie infettive cutanee e tutte le dermatiti croniche o recidivanti di origine flogistica od immunitaria che per la loro sede ed estensione determinino rilevanti disturbi fisiognomici o funzionali;

 

- dermatite atopica e dermatite da contatto;

 

- orticaria cronica;

 

- psoriasi;

 

- alopecia areata;

 

- acne, iperidrosi e ittioli;

 

- nevi congeniti giganti;

 

- epidermolisi bollosa.

 

 

Art. 20

Apparato locomotore.

a. Le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Rientrano in questo comma:

 

- le malattie infiammatorie, endocrino-metaboliche, osteodistrofiche, osteocondrosiche, sistemiche e l'osteonecrosi;

 

- scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore a 25°, la schisi ampia di almeno due archi vertebrali e le altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali;

 

- esiti funzionali di trattamento chirurgico della colonna vertebrale;

 

- le ernie discali ed i loro esiti chirurgici;

 

- le discopatie e le protrusioni quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare;

 

- le sinostosi, emispondilo, spina bifida, spondilolisi, spondilolistesi, stenosi spinali congenite ed acquisite, costa cervicale con sintomi nervosi o vascolari, cifosi dorsale superiore a 60°, etc.;

 

- le endoprotesi ed artroprotesi delle grandi articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio e caviglia);

 

- gli esiti di fratture articolari con residua presenza dei mezzi di sintesi o con alterazioni delle superfici articolari e con possibile evoluzione artrosica;

 

- le patologie croniche e gli esiti di lesioni delle aponeurosi (fibromatosi palmare o plantare, retrazioni, ernie muscolari, etc.);

 

- le malformazioni, le patologie croniche e gli esiti di lesioni dei muscoli (miopatie congenite, agenesie, atrofie, contratture permanenti, miositi, etc.);

 

- le ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a 2 cm. e con significativo impegno funzionale;

 

- le patologie croniche e gli esiti di lesioni dei tendini e delle borse (tendinopatie, lussazioni tendinee, disinserzioni, patologie congenite tendinee, etc.);

 

- le osteocondriti dissecanti di importanti articolazioni di carico (anca, ginocchio, tibiotarsica);

 

- le lussazioni inveterate e recidivanti delle grandi articolazioni.

 

b. La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

 

1. un dito di una mano;

 

2. falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;

 

3. falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;

 

4. un alluce;

 

5. due dita di un piede.

 

c. Le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti.

 

Rientrano in questo comma:

 

- la dismetria superiore a 3 centimetri tra gli arti inferiori;

 

- il ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a cm. 6;

 

- il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8;

 

- il cubito varo o valgo con deviazione superiore a 20°;

 

- la sinostosi tarsale e radioulnare;

 

- il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di Costa Bertani > 140° o di Moreau > 160°;

 

- il piede torto;

 

- l'alluce valgo, il dito a martello con sublussazione metatarso-falangea e le dita sovrannumerarie.

 

Per le patologie congenite ed acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico.

 

 

Art. 21

Altre cause di non idoneità.

a. Le imperfezioni o le infermità non specificate nel presente elenco ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio militare.

 

Dopo osservazione.

 

Rientrano in questo comma quelle patologie alle quali non è possibile attribuire alcun articolo dell'elenco stesso.

 

b. Il complesso dì imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare.

 

Dopo osservazione.



D.Dirett. 5 dicembre 2005
Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2005, n. 300, S.O.

(2) Emanato dal Ministero della difesa.

(3)  Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.M. 4 aprile 2000, n. 114.

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

della sanità militare

 

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 114, concernente «Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare», adottato in attuazione all'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

 

Considerata la necessità di aggiornare i criteri per delineare il profilo sanitario e di armonizzare le indicazioni diagnostiche con quelle corrispondenti previste dal D.Dirett. 5 dicembre 2005 del direttore generale della sanità militare, concernente la «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare»;

 

Decreta:

 

È approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, allegata al presente decreto.

 

 

Allegato

 

Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare

 

AVVERTENZE

 

La presente direttiva stabilisce i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e fornisce indicazioni con particolare riguardo alle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di più frequente riscontro o di maggiore rilevanza, codificate nel seguente Elenco Generale.

 

Il profilo sanitario è un sistema che consente una valutazione rapida e sintetica delle condizioni psico-fisiche del soggetto, mediante nove caratteristiche somato-funzionali che riguardano gli apparati o sistemi di seguito elencati:

 

sistema psichico (PS), costituzione (CO), apparato cardiocircolatorio (AC), apparato respiratorio (AR), apparati vari (AV), apparato locomotore (LS o LI rispettivamente se l'affezione interessa la parte soprastante o sottostante l'articolazione D12 - L1), funzione visiva (VS) e funzione uditiva (AU).

PROFILO SANITARIO

 

Caratteristiche somato-funzionali

PS

CO

AC

AR

AV

Ls

Li

VS

AU

Fascia A: Coefficiente

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Fascia B: Coefficiente

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[l] Spazio per l'indicazione in lettere del coefficiente assegnato a ciascuna caratteristica somatofunzionale.

 

Ciascuna caratteristica somato-funzionale viene delineata mediante l'attribuzione di un coefficiente di validità decrescente da 1 a 4.

 

I coefficienti 1 o 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare.

 

I coefficienti 1 e 2 delineano, pertanto, un profilo sanitario, inquadrabile nella fascia A, che individua il grado di validità richiesto, in generale, per l'arruolamento volontario, fatti salvi gli specifici requisiti e le eventuali deroghe indicati da ogni Forza Armata.

 

I coefficienti 3 o 4, che delineano un profilo sanitario inquadrabile nella fascia B, vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale in presenza di alterazioni patologiche che, per scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale, possono consentire di assolvere il servizio militare volontario, ove previsto da disposizioni speciali o deroghe indicate da ciascuna Forza Armata.

 

Nei casi in cui si dovrà attribuire il coefficiente 3 o 4 alla caratteristica AV, dovrà essere barrata la voce della tabella di riferimento corrispondente ad uno o più degli apparati o sistemi di seguito elencati:

 

apparato endocrinometabolico (EM), apparato ematologico-immunitario (EI), apparato digerente (DG), apparato urogenitale (UG), apparato vascolare periferico (VP), apparato cutaneo (CU), sistema nervoso (NR), apparato stomatognatico (SG), apparato oculare (OC), apparato otorino-laringoiatrico (OR).



TABELLA DI RIFERIMENTO PER I COEFFICIENTI 3 o 4 DELLA CARATTERISTICA AV

 

EM

EI

DG

UG

VP

CU

NR

SG

OC

OR

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Spazio per l'indicazione in lettere del coefficiente assegnato a ciascuna caratteristica somatofunzionale.

 

Nei casi in cui saranno barrate due o più delle predette voci, la classifica della caratteristica AV sarà quella dell'apparato o degli apparati con il coefficiente peggiore.

 

Si precisa che con le voci OC e OR vengono classificate tutte le patologie, rispettivamente dell'apparato oculare e dell'apparato otorinolaringoiatrico, mentre le caratteristiche VS e AU indicano, rispettivamente, la sola funzione visiva ed uditiva.

 

Le imperfezioni e le infermità non menzionate nella presente direttiva ed incidenti sull'efficienza somato-funzionale del soggetto in misura non inabilitante, isolatamente o nel loro complesso, saranno valutate secondo il criterio dell'analogia o dell'equivalenza con le imperfezioni e le infermità elencate.

 

Nell'applicazione dei citati criteri si dovrà necessariamente tener conto che:

 

• il coefficiente «2» può essere attribuito anche in presenza di disturbi funzionali lievi che, a giudizio dell'organo sanitario, non abbiano alcuna incidenza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare;

 

• i coefficienti «3» o «4» possono essere attribuiti anche in presenza di alterazioni anatomiche o funzionali che, a giudizio dell'organo sanitario, non raggiungendo una rilevanza di grado inabilitante al servizio militare, risultino di scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare.

 

Al fine di un'agevole consultazione ed applicazione della presente Direttiva, per i casi in cui non sono specificatamente richiesti le caratteristiche ed i coefficienti:

 

1) Nell'Elenco A, annesso alla presente Direttiva, sono riportate le imperfezioni, le infermità e le condizioni somato-funzionali, compatibili con un profilo sanitario inquadrabile nella fascia A, senza l'indicazione del coefficiente/caratteristica.

 

2) Nell'Elenco B, annesso alla presente Direttiva, sono riportate le imperfezioni, infermità e le condizioni somato-funzionali, compatibili con un profilo sanitario inquadrabile nella fascia B, senza l'indicazione del coefficiente/caratteristica.

 

Le imperfezioni, infermità e le condizioni somato-funzionali sono riportate negli Elenchi A e B, conservando il codice dell'Elenco Generale.

 

 

ELENCO GENERALE

Codice

Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali

coefficiente/caratteristica

01.

Normale assetto della struttura di personalità, nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.

 1 PS

02.

Normale assetto della struttura di personalità, nelle sue componenti intellettiva e comportamentale, con lievi note di introversione, di insicurezza, di iperemotività del carattere, etc., tali comunque da non pregiudicare l'adattamento alla vita militare.

 2 PS

03.

I tratti di personalità quali introversione, insicurezza, iperemotività del carattere etc., tali da non pregiudicare l'assolvimento dei compiti relativi previsti dal servizio militare.

 3 PS

04.

Il livello intellettivo medio inferiore (con QI compreso tra 70 e 80), di grado non esimente o gli elementi psicopatologici lievi, non abbisognevoli di terapie psicofarmacologiche, tali da non pregiudicare l'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare.

 4 PS

05.

L'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se unica, rilevata con drug-test su campione di urine e test di conferma.

 4 PS

06.

Normale sviluppo somatico con prestanza fisica ed attitudine dinamica ottime.

 1 CO

07.

Normale sviluppo somatico con prestanza fisica ed attitudine dinamica buone.

 2 CO

08.

Sviluppo somatico di grado non inabilitante e con: - I.M.C. < 22 e >28 per i maschi; - I.M.C. < 20 e > 26 per le femmine; in soggetti con scarsa prestanza fisica ed attitudine dinamica. NB: È attribuibile il coefficiente CO2 per il soggetto con: - IMC superiore ai limiti indicati, in cui l'eccesso ponderale è da attribuirsi prevalentemente alla massa muscolare e non ad un eccesso di massa grassa. - IMC inferiore ai limiti indicati, in soggetti con normale sviluppo somatico e buona attitudine dinamica.

 3-4 CO



Codice

Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali

coefficiente/caratteristica

09.

Funzionalità visiva:

 

 

 

 

 

 

 

uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e

non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno;

1 VS

campo visivo e motilità oculare normali;

 

 

senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.

10.

Funzionalità visiva:

   

 

••

uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10

nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non

superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio,

2 VS

e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri

   

vizi di refrazione;

campo visivo e motilità oculare normali;

senso cromatico normale alle matassine colorate.

11.

Funzionalità visiva:

  

     

•    

uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10

nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non

3 VS

superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5

   

diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4

diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio.



Codice

Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali

coefficiente/caratteristica

12.

Funzionalità visiva:

  

  

••

uguale o superiore a complessivi 8/10 e non inferiore a 2/10

nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non

4 VS

superiore alle diottrie indicate nell'elenco delle imperfezioni e

    

delle infermità che sono causa di inabilità al servizio militare;

le modeste riduzioni del campo visivo;

le lievi discromatopise al test delle matassine colorate.

13.

Perdita uditiva

MONOLATERALE: valori tra 0 e 24 dB.

BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 10%.

 AU 1

14.

Perdita uditiva

MONOLATERALE: valori compresi tra 25 e 35 dB.

BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 20%.

MONOLATERALE O BILATERALE ISOLATA < 45 dB a 6000

- 8000 Hz.

 

 AU 2

15.

Perdita uditiva

MONOLATERALE: valori compresi tra 36 e 49 dB.

BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 32%.

MONOLATERALE o BILATERALE ISOLATA (*): valori compresi tra 45 e 65 dB.

N.B. [*]: La perdita mono e bilaterale isolata è quella che interessa al massimo 2 frequenze, calcolata prendendo come riferimento il valore in dB più grave.

 

 AU 3

16.

Perdita uditiva

MONOLATERALE: valori compresi tra 50 e 65 dB.

BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 40%.

MONOLATERALE o BILATERALE: valori superiori a 65 dB.

N.B. [*]: La perdita mono e bilaterale isolata è quella che interessa al massimo 2 frequenze, calcolata prendendo come riferimento il valore in dB più grave.

 

 AU 4

17.

Le dislipidemie con valori di trigliceridi o di colesterolo inferiori ai

valori orientativi riportati (colesterolo <250 mg/dl e trigliceridi <250

mg/dl), ma superiori ai valori normali laboratoristici di riferimento

ripetuti in due determinazioni.

 3 - 4 AV - EM

18.

Endocrinopatie pregresse senza alterazioni funzionali che non necessitano di terapia.

 4 AV - EM

Codice

Imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali

coefficiente/caratteristica

19.

Iperbilirubinemia indiretta di minimo grado (>1 mg/dl e fino a 3 mg/dl).

 2 AV - EM

20.

Iperbilirubinemia indiretta di lieve-medio grado (> 3 mg/dl e fino a 4 mg/dl).

 3 - 4 AV - EM

21.

I microcitemici costituzionali asintomatici, con regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi, sideremia e ferritina normali o aumentate, emocromo che dimostri:

- emoglobina normale o lievemente ridotta (Hb >12 gr/dl per il sesso maschile; ≥ 10,5 gr/dl per il sesso femminile);

- eritrociti normali o elevati;

- MCV marcatamente ridotto;

- resistenze osmotiche aumentate.

 2 AV

22.

Tutti gli altri microcitemici costituzionali.

3 - 4 AV - EI

22- bis (4).

I soggetti con attività G6PD >=30% se maschi e >=70% se femmine.

2 AV

22-ter (5) .

I soggetti con attività G6PD <30% se maschi e <70% se femmine.

3 - 4 AV - EI

 

(omissis)

 

(4) Voce aggiunta dall'art. 1, D.Dirett. 20 settembre 2007.

(5) Voce aggiunta dall'art. 1, D.Dirett. 20 settembre 2007.

 



Dir. Stato 11 gennaio 2008
Direttiva applicativa del D.Dirett. 30 agosto 2007 e del D.Dirett. 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da «deficit di G6PD» comprensivo degli allegati «A», «B» e «C»

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2008, n. 15.

(2) Emanata dal Ministero della difesa.

(3) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.M. 4 aprile 2000, n. 114.

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

della sanità militare

 

Visto il decreto 4 aprile 2000, n. 114, concernente «Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare», adottato in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

 

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale è stata approvata la «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare», allegata al decreto in parola;

 

Viste le conclusioni della «Commissione scientifica per lo studio della compatibilità dell'enzimopatia da deficit di G6PD con lo svolgimento del servizio militare», istituita con decreto del Ministro della difesa in data 8 marzo 2007;

 

Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007: «Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»;

 

Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 2007: «Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»;

 

Emana

 

La seguente direttiva, applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da «deficit di G6PD», comprensiva degli Allegati: «A», «B» e «C».

 

Con la presente direttiva questa direzione generale intende fornire, ai fini della selezione, dell'arruolamento e dell'impiego nelle Forze armate dei soggetti affetti da «deficit di G6PD», le indicazioni tecniche necessarie, discendenti anche dalle conclusioni della commissione scientifica istituita con decreto del Ministro della Difesa in data 8 marzo 2007.

 

In particolare la citata commissione scientifica nella relazione conclusiva ha posto in risalto due principi essenziali:

 

a) il deficit di G6PD non può essere di per sè «fattore di discriminazione nella valutazione medico-legale della idoneità al servizio militare»;

 

b) in alcuni casi e per singoli soggetti giudicati idonei al servizio militare affetti da «deficit di G6PD» possono sussistere «limitazioni motivate a particolari attività d'impiego operativo» e ha individuato due classi distinte di soggetti fabici:

 

1) i soggetti con attività di G6PD >=30% se maschi e >=70% se femmine, idonei al «servizio militare incondizionato»;

 

2) i soggetti con attività di G6PD <30% se maschi e <70% se femmine, idonei al «servizio militare» (da intendersi in senso generico, cioè non riferito a tutte le categorie di personale) con prescrizioni aggiuntive per quanto riguarda attività e condizioni di rischio elettivo.

 

In relazione a quanto sopra, per i soggetti di cui al precedente punto 1) questa direzione generale, con decreto 20 settembre 2007, ha delineato i criteri medico legali per l'attribuzione del coefficiente 2 nell'ambito della caratteristica somato funzionale Apparati Vari (AV), che esprime una condizione di assenza di patologia ovvero di presenza di situazioni compatibili con l'espletamento del «servizio militare incondizionato» (cioè, per le F.A., idonei al servizio in qualità di VFP1, VFP4, VSP, sottufficiali e ufficiali).

 

Per tali soggetti, idonei incondizionatamente, dovranno essere comunque sempre adottate speciali precauzioni quando impiegati in teatri operativi in zone malariche, seguendo uno specifico protocollo compatibile con la carenza dell'enzima, in via di definizione da parte di questa direzione generale.

 

Per i soggetti di cui al precedente punto 2) questa direzione generale, sempre con decreto 20 settembre 2007, ha delineato i criteri medico legali per l'attribuzione dei coefficienti 3-4 nell'ambito della caratteristica somato funzionale apparati vari ematologico immunitario (AV-EI), che esprimono la presenza di situazioni che per la loro modesta rilevanza, consentono potenzialmente di assolvere il «servizio militare» (con esclusione quindi delle categorie per le quali è richiesta l'idoneità «incondizionata» al servizio) con le limitazioni sopra delineate e con esclusione, in ogni caso, dall'impiego fuori area nelle zone a rischio malarico. Ciò risulta perciò applicabile esclusivamente per i VFP1.

 

Per quanto sopra, ai fini dell'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale (VFP1) potranno essere considerati idonei anche i soggetti affetti da «deficit di G6PD» identificati con profilo sanitario 3-4 nella caratteristica AV-EI, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente direttiva. Ciò a titolo sperimentale e di monitorizzazione dell'andamento del fenomeno per un periodo di due anni.

 

Questa direzione generale, sulla base dei dati statistici che gli ispettorati/comandi di sanità di ciascuna Forza armata invieranno alla scrivente con apposita relazione quadrimestrale, si riserva di apportare, anche prima della fine del predetto periodo, le eventuali modifiche che potranno rendersi necessarie sia alle direttive tecniche di carattere generale sia alla presente direttiva.

 

Le indicazioni di carattere procedurale, necessarie sia in sede di selezione-arruolamento-reclutamento sia in attività di servizio, nonchè le indicazioni suppletive circa le precauzioni, le limitazioni di impiego e l'identificazione della enzimopatia, vengono riportate negli Allegati «A», «B» e «C» della presente direttiva, che tengono conto della necessità di evitare conseguenze sulla salute degli interessati, responsabilizzandoli, e senza che ne derivino responsabilità oggettive per l'Amministrazione dello Stato.

 

 

Allegato A

 

INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA SELEZIONE, L'ARRUOLAMENTO, IL RECLUTAMENTO E L'IMPIEGO DEI SOGGETTI FABICI GIUDICATI IDONEI AL SERVIZIO MILITARE.

 

L'aspetto tecnico maggiormente significativo legato all'accertamento dell'idoneità al servizio militare alla luce delle nuove disposizioni è quello della necessità che il soggetto affetto da «deficit di G6PD» documenti l'assenza di precedenti manifestazioni emolitiche.

 

A tal fine, il candidato dovrà esibire e consegnare, in sede di selezione, un certificato medico attestante:

 

lo stato di buona salute;

 

la presenza/assenza di deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);

 

eventuali manifestazioni emolitiche o meno.

 

La predetta certificazione sanitaria dovrà essere rilasciata dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

La validità della certificazione medica è limitata ad un periodo di sei mesi.

 

Tale certificazione dovrà inoltre essere controfirmata dal candidato, consapevole delle sanzioni civili e penali a cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed essere conforme al fac-simile di cui all'Allegato «B» della presente direttiva.

 

Nella considerazione che la carenza dell'enzima può comportare un rischio potenziale, anche se remoto, sostanzialmente individuabile durante il servizio militare con la chemioprofilassi/terapia antimalarica, si rende necessario precisare quanto segue:

 

per i soggetti fabici, giudicati idonei con coefficiente 2 alla caratteristica somato funzionale AV, impiegabili senza preclusioni, dovranno tuttavia sempre essere adottate specifiche precauzioni nei teatri operativi in zone malariche, seguendo uno specifico protocollo, compatibile con la carenza dell'enzima, oltre naturalmente alle altre precauzioni terapeutiche generali/alimentari legate all'utilizzo di tutti i farmaci ovvero alimenti potenzialmente inducenti crisi emolitiche;

 

relativamente alla problematica della informazione e della responsabilizzazione, questa direzione generale ha predisposto la dichiarazione conforme al modello in Allegato «C», da far rilasciare dal soggetto con deficit di G6PD.

 

Tutte le suddette notizie informative, che assumono al contempo veste di responsabilizzazione del soggetto stesso, dovranno essere raccolte dall'ufficiale medico visitatore sia presso il Centro di selezione sia, ancora, presso il reparto di assegnazione, nel corso della visita medica di incorporamento.

 

Pertanto si dispone che:

 

la dichiarazione di ricevuta informazione venga predisposta, dapprima, dal Centro di selezione e, successivamente, dall'Ente di destinazione del militare;

 

tale dichiarazione sia compilata a cura dell'ufficiale medico che ha eseguito la visita;

 

gli originali delle dichiarazioni di ricevuta informazione siano conservati nella documentazione personale dell'interessato;

 

le copie delle dichiarazioni di ricevuta informazione, unitamente a copia del certificato di stato di buona salute, siano conservate negli archivi della struttura sanitaria ed annotate nel libretto sanitario individuale o documento elettronico equivalente.

 

Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra deve essere effettuato nel rispetto dei contenuti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

In riferimento agli aspetti tecnico-laboratoristici indispensabili a valutare l'esistenza di un eventuale deficit G6PD, si precisa infine che il dosaggio quantitativo dell'attività dell'enzima G6PD dovrà essere eseguito sulle emazie.

 

Il risultato di tale test sarà quindi riespresso in termini percentuali di attività enzimatica, riferiti al valore medio desumibile dagli indici di riferimento della metodica impiegata.



Allegato B

 

INTESTAZIONE STUDIO MEDICO DI FIDUCIA, DI CUI ALL'Art. 25 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 n. 833

 

FAC-SIMILE

 

Certificato medico

 

Cognome ..............................................................Nome ..............................................................; nato a ................................... (............................) il ........................................................ residente a .................................... (............................) in via ................................. n. ....... codice fiscale ................................................................................................................

 

documento d'identità:

 

tipo ..................................................................... n. ............................................................ rilasciato in data ....................................................... da ...........................................................

 

Il soggetto, sulla base dei dati anamestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona salute ed è

 

affetto [] NO [] SI da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) e

 

risulta [] NO [] SI aver avuto manifestazioni emolitiche.

 

Note:

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

Il sottoscritto .......................................................................................................................... dichiara di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

 

Firma del dichiarante

 

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio militare nelle Forze armate.

 

Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

 

Luogo e data di rilascio, ............................

 

 Il medico

 

....................................................................

 

  (timbro e firma)

 



Allegato C

 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

 

FAC-SIMILE

 

Il sottoscritto ............................................................................................................................; nato a ................................... (............................) il ........................................................ residente a .................................... (............................) in via ............................................... codice fiscale ................................................................................................................

 

documento d'identità .................................................................. n. ..................................... rilasciato in data ....................................................... da ........................................................... ente d'appartenenza .................................................................................................................

DICHIARA

 

1) di aver fornito all'ufficiale medico che ha eseguito la visita elementi informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit di G6PD-favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

 

2) di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

 

3) di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche;

 

4) di sollevare l'amministrazione della difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

 

Luogo e data .............................................

 

 Firma del dichiarante

 

  La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita medica eseguita in data

 

Luogo e data .............................................

 

 L'Ufficiale medico

 

  (timbro e firma)

 

 

 

NOTE

 

1. La dichiarazione di ricevuta informazione è predisposta dal centro di selezione e dall'ente di appartenenza del militare e compilata a cura dell'ufficiale medico che ha eseguito la visita.

 

2. Gli originali delle dichiarazioni devono essere conservati nella documentazione personale dell'interessato.

 

3. Le copie delle dichiarazioni di ricevuta informazione, unitamente a copia del certificato di stato di buona salute, devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria ed annotate nel libretto sanitario individuale o documento elettronico equivalente.

 

4. Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.



D.M. 11 marzo 2008, n. 78
Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

(art. 1 e all. B)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2008, n. 93.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.

 

 

Capo I

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-operative e del personale direttivo

 

Art. 1

Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità

1.  Fermo restando il limite di altezza di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, che si applica anche alle altre qualifiche disciplinate nel presente articolo, l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica:

 

 

a)  sana e robusta costituzione fisica;

b)  piena integrità psichica;

c)  peso corporeo contenuto nei limiti indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento;

d)  normalità del senso luminoso e cromatico; nei casi dubbi l'eventuale giudizio di non idoneità, ai sensi del presente punto, deve essere comunque sempre supportato dall'esecuzione di un esame con anomaloscopio di Nagel;

e)  normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico;

f)  acutezza visiva:

1)  per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti;

2)  per le restanti qualifiche di cui al presente comma, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. E' ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;

g)  capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi acustiche.

 

2.  Oltre ai requisiti indicati al comma 1, costituiscono cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di cui al predetto comma 1, le imperfezioni e le infermità indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

 

 

(omissis)

 

 

Allegato B

(ai sensi dell'articolo 1, comma 2)

 

Cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di vigile del fuoco, vice ispettore antincendi, vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo.

 

1. Le malattie infettive o contagiose, in fase clinica silente, in atto o in fase cronico-evolutiva: la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, quando causa di limitazioni funzionali; il complesso primario tubercolare guarito non costituisce di per sé causa di non idoneità; la sifilide con manifestazioni contagiose in atto; il morbo di Hansen (lebbra); le micosi e le malattie da parassiti o i loro esiti, quando comportano limitazioni funzionali dell'attività lavorativa o dell'ambiente di comunità o quando presentano caratteristiche di cronicità ed evolutività; la positività per antigene HBV; la positività per gli anticorpi per HCV; la positività per anticorpi per HIV;

 

2. L'asma bronchiale allergico e le sindromi disventilatorie ostruttive spirograficamente accertate; le gravi allergopatie, le gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci ed alimenti, che abbiano rilevanza funzionale, anche in fase asintomatica e con qualsiasi estrinsecazione clinica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali;

 

3. L'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche; le tossicomanie e l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope; le intossicazioni croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica;

 

4. La presenza nelle urine e/o in altri liquidi biologici e/o nelle formazioni pilifere di una o più sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici;

 

5. Le infermità e gli esiti di lesioni della cute, delle mucose visibili e degli annessi, che per sede, estensione o gravità sono causa di limitazioni funzionali; le cicatrici infossate ed aderenti, nonché quelle ipertrofiche cheloidee, quando sono causa di limitazioni funzionali; le malattie cutanee croniche; i tramiti fistolosi che per sede ed estensione producono disturbi funzionali;

 

6. La presenza di trapianti di organi o di parte di organi;

 

7. La presenza di innesti o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi o apparati, incluse le endoprotesi ed artroprotesi; la sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé causa di inidoneità, quando non determina rilevanti disturbi funzionali; la sola presenza di tessuto preso da un'area del corpo umano, anche se appartenente ad altro individuo, per essere innestato in un'altra area del corpo umano del ricevente, non costituisce di per sé causa di non idoneità, se non produce rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali; la presenza del cristallino protesico intraoculare (I.O.L.) non costituisce di per sè causa di non idoneità ove, trascorso un adeguato periodo di stabilizzazione, l'impianto risulta ben tollerato ed è raggiunto il minimo di acutezza visiva previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) di cui al presente regolamento; l'impianto di pacemaker o defibrillatore impiantabile (I.C.D.);

 

8. Le infermità ed imperfezioni degli organi, dei tessuti o degli apparati del capo e i loro esiti: le infermità e le lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di limitazioni funzionali; i disturbi della motilità dei muscoli estrinseci del globo oculare, quando sono causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculare o quando producono alterazioni della visione binoculare; il cheratocono; le retinopatie; il glaucoma e le disfunzioni della idrodinamica endoculare; i postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata, 1) l'acutezza visiva rientra nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera f) di cui al presente regolamento, 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici, 3) risultano assenti patologie vitreo-retiniche; le stenosi e le poliposi nasali, quando sono causa di ostruzioni ventilatorie significative o sono sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni, le lesioni o gli esiti di malattie e di interventi chirurgici a carico delle labbra, della lingua, dei tessuti molli della bocca e dell'articolazione temporo-mandibolare che sono tali da determinare limitazioni funzionali o alterazioni della fisionomia del volto che comprometterebbero un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale; le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato dentario, da cui derivano alterazioni della funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti non sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a dodici elementi; le disfonie e i disturbi gravi del linguaggio; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco β-emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare con rilevanti alterazioni funzionali; la perforazione timpanica o gli esiti, valutati in rapporto alla funzionalità timpanica residua; l'otite media cronica, anche se non complicata e monolaterale; gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici dell'orecchio medio o della mastoide; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari e gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici sull'orecchio interno; la malattia di Ménière; l'otosclerosi;

 

9. Le infermità e le imperfezioni anatomiche del collo e dei relativi organi ed apparati: le malformazioni e le alterazioni acquisite, anche in esito ad interventi chirurgici, della faringe, della laringe, dell'esofago e della trachea, quando sono causa di disturbi funzionali apprezzabili; le patologie della ghiandola tiroide o gli esiti post-chirurgici funzionalmente apprezzabili che necessitano di terapia farmacologica sostitutiva;

 

10. Le infermità ed imperfezioni anatomiche del torace: le deformazioni congenite, rachitiche e post-traumatiche della gabbia toracica, con alterazioni funzionali respiratorie;

 

11. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato respiratorio: le malattie acute e croniche dei bronchi e dei polmoni; le malattie delle pleure ed i loro esiti, quando sono causa di disturbi funzionali apprezzabili; l'asma bronchiale; le cisti e i tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare, in atto o pregressa e i suoi esiti, quando sono causa di alterazioni funzionali; i deficit ventilatori con capacità vitale polmonare o capacità vitale forzata polmonare o volume espiratorio forzato polmonare in un secondo inferiori al 75% del valore teorico; indice ventilatorio di Tiffeneau nel primo secondo inferiore al 75% del valore teorico; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici; le patologie del timo;

 

12. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: la destrocardia, le cardiopatie congenite ed i loro esiti; le malattie dell'endocardio, dell'apparato valvolare cardiaco, del miocardio, del pericardio e dei grossi vasi ed i loro esiti; i gravi disturbi funzionali cardiaci. I disturbi di conduzione dello stimolo cardiaco, anche senza altro riscontro di cardiopatia organica: la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min; il blocco atrio-ventricolare di I grado che non reagisce con lo sforzo fisico adeguato e l'iperpnea; il blocco atrio-ventricolare di II e III grado; le sindromi di preeccitazione cardiaca (presenza di connessioni tra atrio e ventricolo tipo Kent, Mahaim 1 e 2, atrio-hisiana e James); la presenza di segnapassi artificiale; il blocco di branca destra completo; la sindrome di Brugada; il blocco di branca sinistra incompleto o completo; gli emiblocchi (blocchi fascicolari), i blocchi bifascicolari ed il blocco trifascicolare anche incompleto; la sindrome del QT lungo; l'extrasistolia ventricolare frequente anche se di natura funzionale; le tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari; i rumori ed i soffi cardiaci compatibili con cardiopatia congenita o acquisita; il prolasso della valvola mitrale con aspetti degenerativi mixomatosi e/o significativo rigurgito valvolare; l'ipertensione arteriosa, anche se di tipo essenziale e senza l'interessamento di organi o apparati bersaglio, con valori della pressione sistolica a riposo superiori a 140 mmHg e della pressione diastolica superiori a 90 mmHg; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole artero-venose; le varici estese e voluminose e le ectasie venose estese senza incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali; la linfostasi costituzionale o acquisita di grado inabilitante; le emorroidi croniche, voluminose e molteplici;

 

13. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome: le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali; le malformazioni, le anomalie di posizione dei visceri, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura, sede e grado comportano un'apprezzabile ripercussione sullo stato generale; le ernie viscerali; il laparocele; la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica;

 

14. Le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; la scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore a 30°; le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini, delle borse sinoviali e dei legamenti, tali da ostacolare o limitare anche in modo parziale la funzione articolare; la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di: un dito della mano; falange ungueale del pollice; falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano; falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici; un alluce; due dita di un piede; le malattie del tessuto connettivo, incluse le connettiviti sistemiche;

 

15. Le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o autonomo e i loro esiti ad incidenza funzionale: i disturbi della motilità e della sensibilità, le sindromi dei nervi cranici, delle radici, dei plessi nervosi, dei nervi periferici; le sindromi emisferiche da danno corticale focale; le sindromi cerebellari; le sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale; le cefalee e le algie cranio-facciali, quando per il grado e la frequenza della sintomatologia assumono carattere di gravità; le vasculopatie cerebrali e spinali; le sindromi epilettiche, anche pregresse; le malattie della mielina; le ernie del disco intervertebrale; il morbo di Parkinson e i parkinsonismi; gli esiti di traumi cranio-encefalici e midollari, con limitazioni funzionali; le meningiti, le encefaliti, le encefalopatie e loro esiti; la sclerosi laterale amiotrofica e le malattie del motoneurone; le atassie; le polineuropatie; le miopatie; la miastenia; la corea di Huntington; il morbo di Wilson; le facomatosi;

 

16. I disturbi psichiatrici: le sindromi e i disturbi mentali organici; le demenze; i disturbi cognitivi e intellettivi; i disturbi schizofrenici e altri disturbi psicotici; i disturbi deliranti; il disturbo post-traumatico da stress; i disturbi dell'umore; i disturbi di ansia; i disturbi depressivi; i disturbi somatoformi e da conversione; i disturbi dissociativi; i disturbi psico-sessuali; i disturbi auto-eterolesivi; i gravi disturbi del sonno; i disturbi del controllo degli impulsi; i disturbi dell'adattamento; i disturbi di personalità e della identità;

 

17. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra, quando sono causa di alterazioni funzionali; le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile, quando sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; la pregressa nefrectomia;

 

18. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, a carattere congenito o acquisito, anche in fase asintomatica; le eritropatie da deficit enzimatico, da deficit di membrana o da difetto di sintesi dell'emoglobina;

 

19. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine; il diabete mellito; i difetti del metabolismo glicidico, lipidico, protidico e aminoacidico, non controllabili con adeguato regime dietetico o farmacoterapia di elezione; la mucoviscidosi; le sindromi dipendenti da difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi;

 

20. Le neoplasie: i tumori maligni; i tumori benigni ed i loro esiti, quando per sede, volume, estensione o numero, producono alterazioni strutturali o funzionali;

 

21. Le patologie della ghiandola mammaria ed i loro esiti quando sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; la protesi mammaria è causa di non idoneità;

 

22. Le alterazioni fisionomiche, non previste ai punti precedenti, tali da determinare limitazioni funzionali sia fisiche che connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

 




[1]    Il resoconto stenografico della seduta dell’Assemblea dell’8 marzo 2007, contenente la risposta del Governo alla citata interpellanza urgente è riportato in allegato al presente dossier.

[2]    Estratto della sintesi delle attività svolte dalla “Commissione scientifica per lo studio della compatibilità dell'enzimopatia da deficit di G6PD con lo svolgimento del servizio militare”, istituita con decreto del Ministro della difesa in data 8 marzo 2007. La sintesi è stata pubblicata in allegato alla seduta della Commissione difesa della Camera dei deputati del 12 settembre 2007 – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, XV legislatura, 12 settembre 2007, pagg. 26-30).

[3]    La caratteristica AV riguarda gli apparati vari; ciascuna caratteristica somato-funzionale viene delineata mediante l'attribuzione di un coefficiente di validità decrescente da 1 a 4.

I coefficienti 1 o 2 vengono attribuiti solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare. I coefficienti 1 e 2 delineano, pertanto, un profilo sanitario, inquadrabile nella fascia A, che individua il grado di validità richiesto, in generale, per l'arruolamento volontario, fatti salvi gli specifici requisiti e le eventuali deroghe indicati da ogni Forza Armata.

I coefficienti 3 o 4, che delineano un profilo sanitario inquadrabile nella fascia B, vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale in presenza di alterazioni patologiche che, per scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale, possono consentire di assolvere il servizio militare volontario, ove previsto da disposizioni speciali o deroghe indicate da ciascuna Forza Armata.

Nel caso in oggetto, il coefficiente 3 o 4 attribuito alla caratteristica AV si riferisce all’apparato ematologico-immunitario (EI).

Thread was being aborted.