Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Titolo: | (AC 4773) Legge di stabilità 2012 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Dossier di verifica Numero: 19 | ||
Data: | 11/11/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)
A.C. 4773 |
Profili finanziari |
(EDIZIONE PROVVISORIA) |
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n. 567 |
Parte II |
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11 novembre 2011 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
Ha partecipato alla redazione del dossier il: |
Servizio Bilancio dello Stato Andamenti di finanza pubblica - Dossier n. 19 ( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
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§ Le schede di lettura (Parte I) sono state redatte dal Servizio Studi. § Le parti relative ai profili di carattere finanziario (Parte II) sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato. |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: ID0022a.doc |
Effetti sui saldi della Legge di stabilità.. 12
Articolo 2, commi 1 e 2 - Trasferimenti alle gestioni previdenziali15
Articolo 2, comma 3 - Coordinamento tra bilancio dello Stato e bilancio INPS 16
Art. 4, comma 1 – Riduzione di spese non rimodulabili dei Ministeri29
Articolo 4, commi 2 e 3 – Riduzione di spesa Ministero affari esteri30
Articolo 4, comma 5 - Riduzione del finanziamento italiano alla politica estera UE (PESC). 32
Articolo 4, comma 6 - Misure sul trattamento economico del personale all’estero 33
Articolo 4, comma 7 - Riduzione della spesa del Ministero dell’interno 35
Articolo 4, comma 8 - Spese di vitto per Carabinieri e Guardia di finanza 35
Articolo 4, comma 9 - Riduzione contributo al Comune di Campione d’Italia 36
Articolo 4, commi 16 - Corsi di formazione del personale dei vigili del fuoco 42
Articolo 4, commi 17-18 - Contributo Unione italiana ciechi43
Articolo 4, comma 22 - Progetto TETRA.. 49
Articolo 4, comma 23 – Riduzione di un Fondo presso il Ministero della Difesa 49
Articolo 4, comma 24 – Disposizioni in materia di Vice Prefetti50
Articolo 4, comma 25 – Personale del Corpo nazione dei vigili del Fuoco 51
Articolo 4, comma 26 – Segretari comunali e provinciale allineamento stipendiale 52
Articolo 4, commi 28-29 - Copertura rimborsi autotrasportatori per incrementi accisa carburanti53
Articolo 4, commi da 30 a 35 – Rideterminazione dei compensi spettanti per l’assistenza fiscale.. 54
Articolo 4, commi 36 e 37 – Modifiche alla disciplina del Garante del contribuente 55
Articolo 4, comma 38 - Riduzione di spesa Monopoli di Stato... 56
Articolo 4, commi 39 e 40 - Componenti delle commissioni tributarie 57
Articolo 4, comma 41 - Tariffe aeroportuali58
Articolo 4, comma 42 - Spese processuali delle Pubbliche amministrazioni60
Articolo 4, comma 44 - Soppressione indennità o rimborsi per trasferimento di dipendenti pubblici62
Articolo 4, comma 45 - Concorsi dirigenti amministrazioni pubbliche 63
Articolo 4, comma 46 - Pagamento diretto di canoni di locazione dovuti da amministrazioni statali63
Articolo 4, comma 47 - Potenziamento Amministrazione economico-finanziaria 63
Articolo 4, commi 48 e 49 - Personale temporaneamente assegnato alle Authorities 64
Articolo 4, comma 50 - Ente poste - oneri per il servizio pubblico universale 65
Articolo 4, comma 51 - Riduzioni spese MEF.. 67
Articolo 4, comma 53 - Contributo a carico dell’Istituto per lo sviluppo agroalimentare.. 68
Articolo 4, comma 55 - Riduzione sgravi contributivi nel settore della pesca costiera.. 69
Articolo 4, comma 57 - Rafferma in servizio –capitanerie di porto 70
Articolo 4, comma 58 - Dotazione Fondo ISPE.. 72
Articolo 4, comma 59 - Componente aeronavale- capitanerie di porto 73
Articolo 4, comma 60 - Piano per la sicurezza stradale.. 75
Articolo 4, comma 61 - Esercizio di ferrovie a gestione commissariale governativa 76
Articolo 4, comma 62 - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 77
Articolo 4, comma 63 - Informatizzazione dei servizi marittimi79
Articolo 4, comma 64 - Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS) 80
Articolo 4, comma 66 - Razionalizzazione amministrativa INPS, INPDAP e INAIL 81
Articolo 4, commi 69 e 70 - Disposizioni relative a posti di dirigente nelle piccole scuole.. 84
Articolo 4, comma 72 - Riassegnazione di risorse.. 87
Articolo 4, comma 78 - Permessi per attività di studio e di ricerca dei professori universitari91
Articolo 4, comma 79 - Disposizioni in merito ai CCNL.. 92
Articolo 4, comma 81 - Accantonamento posti di assistente tecnico 93
Articolo 4, comma 83 - Risorse al settore scolastico... 95
Articolo 4, comma 84- Riduzioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali96
Articolo 4, comma 85 - Diritto allo studio... 97
Articolo 4, commi 86-87 - Misure relative al Ministero della Salute 97
Articolo 4, commi 88-93- Assistenza sanitaria al personale navigante 98
Articolo 4, comma 94- Misure relative al Ministero della difesa 101
Articolo 4, comma 95 - Mobilità a domanda tra alcune delle FF AA 102
Articolo 4, comma 96 - Transito di personale militare in altre amministrazioni103
Articolo 4, comma 97 - Personale in servizio presso rappresentanze diplomatiche 105
Articolo 4, comma 98 - Transito di personale militare in altre amministrazioni105
Articolo 4, comma 99 – Riduzioni di spesa del Ministero dello sviluppo economico 106
Articolo 4, comma 100 – Riduzione di autorizzazione di spesa del Programma EFA.106
Articolo 4, comma 101 – Mutui per edilizia sanitaria.. 107
Articolo 4, commi da 102 a 103- Vincoli in materia di assunzione di personale 108
Articolo 5 - Disposizioni pensionistiche.. 110
Articolo 6 – Dismissioni di beni immobili pubblici110
Articolo 7 – Dismissioni di terreni agricoli113
Articolo 8 – Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti locali113
Articolo 9 - Servizi pubblici locali114
Articolo 11 - Programmazione della ricerca e premialità.. 115
Articolo 12 - Fondo nuovi nati116
Articolo 14, commi da 1 a 6 – Estensione delle zone a burocrazia zero 117
Articolo 14, comma 7 - Abrogazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo... 118
Articolo 14, commi da 8 a 15 - Misure di semplificazione di adempimenti contabili e tributari118
Articolo 15 – Riduzione adempimenti amministrativi119
Articolo 16 – Mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici120
Articolo 17 - Semplificazione procedimento distretti turistici121
Articolo 18 – Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione 121
Articolo 19 - Corridoio Torino-Lione e Tunnel di Tenda.. 123
Articolo 20 – Cessione partecipazioni ANAS.. 124
Articolo 21 - Finanziamento opere portuali125
Articolo 22, comma 2 - Ulteriori disposizioni in materia di apprendistato 128
Articolo 22, comma 9 - Disposizioni per incrementare la produttività aziendale 130
Articolo 23 - Disposizioni in materia di Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.. 131
Articolo 24 – Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali133
Articolo 25 - Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile 134
Articolo 26 – Riduzione del contenzioso civile pendente.. 134
Articolo 27 – Accelerazione del contenzioso civile pendente 135
Articolo 28 – Modifiche in materia di spese di giustizia.. 135
Articolo 30 - Patto di stabilità interno... 137
Articolo 31 - Patto di stabilità interno degli enti locali139
Articolo 32 - Patto di stabilità interno per le regioni140
Articolo 33, comma 1 - Incremento del Fondo interventi urgenti e indifferibili142
Articolo 33, commi 2 e 3 – Disposizioni riguardanti il Fondo per lo sviluppo e la coesione.. 144
Articolo 33, comma 4 - Riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica). 146
Articolo 33, comma 5 – Disposizioni riguardanti il Fondo per lo sviluppo e la coesione.. 147
Articolo 33, comma 6 – Risorse versate all’entrata del bilancio dello Stato 147
Articolo 33, commi 7-9 - Destinazione dei proventi derivanti dall’asta delle frequenze.. 148
Articolo 33, comma 10 – Misure di sostegno per l’autotrasporto merci150
Articolo 33, comma 11- Cinque per mille.. 150
Articolo 33, comma 12 - Detassazione salari produttività aziendale 152
Articolo 33, comma 14 - Decontribuzione salari produttività.. 153
Articolo 33, comma 15 – Rifinanziamento università.. 154
Articolo 33, comma 16 - Sostegno alle scuole non statali155
Articolo 33, comma 17 - Finanziamento università non statali legalmente riconosciute.. 155
Articolo 33, comma 18 - Fondo partecipazione missioni internazionali) 156
Articolo 33, comma 19 - Controllo del territorio da parte delle Forze armate 156
Articolo 33, comma 20 - Rifinanziamento di 1 miliardo di euro nel 2012 del fondo occupazione.. 157
Articolo 33, commi 21- 26- Misure in materia di ammortizzatori sociali158
Articolo 33, comma 27 - Diritto allo studio... 159
Articolo 33, commi da 32 a 38 – Disposizioni di spesa.. 163
Articolo 33, comma 37 - Sanzioni patto di stabilità interno Expo Milano 163
Articolo 34 – Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti164
Nel presente Dossier sono esaminati i profili finanziari relativi al disegno di legge di stabilità 2011.
Il Dossier considera le norme contenute nel testo originario del disegno di legge (S. 2968), come modificate dagli emendamenti approvati in prima lettura, e le ulteriori norme contenute in proposte emendative di carattere aggiuntivo che hanno integrato il testo originario. Per tali ultime norme, oltre all’indicazione dell’articolo e dei commi, è stato mantenuto – tenuto conto dei tempi ristretti di trasmissione del testo alla Camera - anche il riferimento alla numerazione dell’emendamento approvato dal Senato.
L’analisi è condotta utilizzando: la Nota tecnico-illustrativa, la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3) riferiti al testo originario; la Nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato predisposta in data 2 novembre 2011 e trasmessa al Senato; le relazioni tecniche allegate ad alcuni degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato (emm. 3.1000, 4.0.1000, 5.1000, 4.2000).
Al momento della pubblicazione del dossier non risultano disponibili, invece, le relazioni tecniche riferite ai restanti emendamenti approvati dal Senato e l’allegato 3 aggiornato con le modifiche apportate in prima lettura.
1) Testo iniziale
Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale[1] del provvedimento ascrive complessivamente al disegno di legge di stabilità i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Effetti sui saldi di finanza pubblica della Legge di stabilità (testo iniziale del ddl – AS 2968) |
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento |
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2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
TOTALE ARTICOLATO |
728,1 |
2 |
2 |
-12,4 |
1 |
-174 |
-12,4 |
1 |
-174 |
Tab B (Mef) |
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|
500 |
|
|
175 |
|
|
175 |
Tab D |
-22 |
-12 |
-12 |
-11 |
-6 |
-6 |
-11 |
-6 |
-6 |
Tab E |
315 |
1.400 |
7.000 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Tab C (regolazioni contabili) |
3.250 |
|
|
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|
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TOTALE TABELLE (al netto regolazioni debitorie e contabili) |
293 |
1.388 |
7.488 |
-6 |
-1 |
174 |
-6 |
-1 |
174 |
TOTALE DDL STABILITA’ |
1.021,1 |
1.390 |
7.490 |
-18,4 |
0 |
0 |
-18,4 |
0 |
0 |
|
|||||||||
DPCM 28-9-2011 tagli Ministeri ex |
-10.700 |
-5.000 |
-5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTALE ddl Stabilità+DPCM |
-9.679 |
-3.610 |
2.490 |
-18,4 |
0 |
0 |
-18,4 |
0 |
0 |
Il segno “-“ indica un miglioramento dei saldi
La Nota tecnico- illustrativa, rilevato che il provvedimento tiene conto dello scenario macroeconomico e di finanza pubblica delineati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e degli obiettivi programmatici in esso indicati, precisa che le disposizioni in essa contenute non incidono sul valore complessivo del fabbisogno e dell’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche.
Le modifiche alla legislazione vigente proposte dalla legge di stabilità determinano, invece, una variazione del saldo netto da finanziare, rispetto sia al valore complessivo del saldo, che alla sua composizione, con un aumento della componente di parte capitale della spesa. Le modifiche suddette, riconducibili sia alla rimodulazione degli stanziamenti indicati nella parte tabellare che alle disposizioni contenute nel testo del disegno di legge, determinano complessivamente un peggioramento del saldo pari a 1.021 milioni nel 2012, 1.390 milioni nel 2013 e 7.490 milioni nel 2014.
Tali variazioni risultano più che compensate nel 2012 e nel 2013 dai minori oneri (rispettivamente 10,7 miliardi e 5 miliardi nei due anni) derivanti dalla ridefinizione degli stanziamenti dei Ministeri, disposta dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge in esame in attuazione di quanto previsto dai DL n. 98 e n. 138 del 2011 e dal DPCM 23 settembre 2011 (cfr infra). Nel 2014, invece, i suddetti risparmi (5 miliardi) non sono sufficienti a compensare i maggiori oneri, e si determina pertanto un minor avanzo per circa 2,5 miliardi.
Come evidenziato nella Nota illustrativa e nell’allegato 4 del ddl Legge di stabilità, il saldo del bilancio legislazione vigente come integrato dalle disposizioni recate dalla legge di stabilità, ivi incluse le riduzioni degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri, risulta pari a circa -1,8 miliardi nel 2012, +17,3 miliardi nel 2013 e +38,3 miliardi nel 2014. Tali valori rispettano, pertanto, i limiti massimi del SNF per il 2012 e il limite minimo da impiegare per il 2013 e il 2014 indicati dalla Nota di aggiornamento del DEF.
La Nota sottolinea, infine, che le suddette riduzioni di spesa e maggiori entrate delle Amministrazioni centrali esplicano effetti solo in termini di SNF, essendo quelli su fabbisogno e indebitamento già scontati nei tendenziali a legislazione vigente come indicati nella Nota di aggiornamento del DEF.
Rinviando alle schede di lettura relative ai singoli articoli per quanto concerne gli effetti derivanti da norme contenute nell’articolato, con riferimento alle Tabelle si rileva che, complessivamente, esse determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare, per circa 300 milioni nel 2012, 1,4 miliardi nel 2013 e 7,5 miliardi nel 2014.
In particolare, la Nota tecnico-illustrativa, con riferimento al testo iniziale del disegno di legge, segnala il rifinanziamento della quota nazionale del Fondo di Rotazione per le Politiche Comunitarie - Accordo Interistituzionale U.E. del maggio 2006 (5,5 miliardi nel 2014), degli investimenti previsti nell’ambito degli interventi del Consorzio European Fighter Aircraft – EFA (1,1 miliardi nel 2013 e 1,2 miliardi nel 2014), nonché dei programmi FREMM e VBM (complessivi 300 milioni annui). Tali misure, iscritte nella Tabella E, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge e nella Nota tecnica, non comportano, effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle Amministrazioni Pubbliche, in quanto derivanti da obblighi internazionali e pertanto già considerati nei tendenziali a legislazione vigente.
Ha invece effetto sui tre saldi il rifinanziamento degli interventi di cui al DL 203/2005, art 11-quaterdecies, comma 20, relativi alla Diga di Molfetta, che determina una maggiore spesa di parte capitale pari a 15 milioni nel 2012 in termini di SNF, cui corrisponde una proiezione in termini di fabbisogno e indebitamento di 5 milioni annui. A compensazione di tali effetti opera la riduzione della voce di spesa di parte corrente iscritta in tabella D (art 1, comma 176, della legge 266/2005) relativa ai fondi da ripartire per l’integrazione dei contratti 2004-2005: a fronte di un miglioramento del SNF di 22 milioni nel 2012, e di 12 milioni in ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, l’effetto su indebitamento e fabbisogno è quantificato nel prospetto riepilogativo, rispettivamente, in 11 e 6 milioni.
Sempre con riferimento alle tabelle, maggiori spese con effetti sui tre saldi rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente sono previste dalla Tabella B (fondo speciale di parte capitale) per l’anno 2014: esse determinano un peggioramento per 500 milioni del SNF e di 175 milioni in termini di fabbisogno e indebitamento.
La Nota segnala, infine, l’effetto, in termini di solo SNF (3.250 milioni), della voce iscritta in Tabella C relativa alla regolazione debitoria tra Stato e regioni dei minori gettiti dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF effettivamente registrati negli esercizi pregressi rispetto a quelli stimati destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
In merito ai profili di quantificazione, rinviando alle schede di lettura relative ai singoli articoli per le questioni ad essi attinenti, con riferimento alle tabelle non si hanno osservazioni da formulare circa le maggiori spese di parte capitale relative al rifinanziamento del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie (tabella E), computate sul solo SNF, atteso che trattasi di obblighi internazionali e che gli importi autorizzati sono in linea con quanto previsto negli esercizi precedenti.
Analoghe considerazioni valgono in ordine al rifinanziamento nel 2013 e nel 2014 dei programmi EFA (rispettivamente, 1,1 e 1,2 miliardi) (tabella E). Va tuttavia osservato che, a fronte di tale rifinanziamento, l’articolo 4, comma 10, dispone, su proposta del Ministero interessato, una riduzione degli stanziamenti per il 2012 di 100 milioni rispetto a un importo a legislazione vigente pari a 1.100 milioni: sul punto la relazione tecnica precisa che tale riduzione “comporta lo spostamento del profilo dei pagamenti con il differimento delle somme dovute. Prudenzialmente, non sono previsti effetti in termini di indebitamento netto”. Al riguardo, appare pertanto opportuna una conferma da parte del Governo che la riduzione dello stanziamento nel 2012 sia compatibile con il flusso di pagamenti concordato in sede internazionale. Si rileva, inoltre, come la suddetta riduzione non configuri un risparmio di spesa permanente, ma un semplice rinvio della stessa a carico dei successivi esercizi.
Nulla da osservare, infine, riguardo al computo sul solo SNF della regolazione iscritta in Tabella C relativa al saldo IRAP: in termini di indebitamento, infatti, gli effetti si sono manifestati negli esercizi nei quali le regioni hanno effettuato la spesa sanitaria al cui finanziamento è finalizzato il gettito di tale imposta, mentre gli effetti sul fabbisogno di cassa si sono manifestati in relazione alle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 1, comma 796, lett. d) della legge 296/2006 .
2) Modifiche del Senato
Come evidenziato dalla Nota di variazione al bilancio, le modifiche intervenute in sede di prima lettura al Senato migliorano il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, per 268 milioni nel 2012, 131 milioni nel 2013 e 56 milioni nel 2014. Il saldo netto da finanziare risulta pertanto pari a -1,6 miliardi nel 2012. Nel biennio successivo, il valore (già) positivo si rafforza e il saldo netto da impiegare risulta pari a +17,4 miliardi e +38,3 miliardi.
Al momento, non essendo disponibile il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al testo del disegno di legge come modificato dal Senato, non è possibile quantificare gli effetti delle suddette modifiche in termini di indebitamento netto e di fabbisogno.
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Saldo netto da finanziare |
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2012 |
2013 |
2014 |
Entrate |
792 |
-118 |
-56 |
Spese
|
524 |
-249 |
-112 |
Effetto sui saldi |
268 |
131 |
56 |
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Minori spese correnti |
833,1 |
833,1 |
833,1 |
|
|
|
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Maggiori spese correnti |
833,1 |
833,1 |
833,1 |
|
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Pertanto, sulla base di quanto risulta dalla precedente tabella, l’effetto della disposizione sui saldi di finanza pubblica è nullo.
La relazione tecnica, con riferimento ai commi 1 e 2,afferma che l’importo annuo da trasferire all’INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 88/1989, nonché la somma trasferita al medesimo ente a titolo di concorso dello Stato all’onere relativo alle pensioni di invalidità liquidate prima dell’entrata in vigore della legge n. 222/1984 vengano incrementate annualmente in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale. Conseguentemente, applicando tale meccanismo si ottiene per l’anno 2012 un incremento pari a 833,08 milioni di euro, di cui 668,02 milioni di euro sulla base della legge n. 88/1989 e i restanti 165,06 milioni di euro sulla base della legge n. 222/1984 (pensioni di invalidità).
Tali somme sono da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, al netto del trasferimento della somma di 741,30 milioni di euro attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 1989 nonché delle somme attribuite al fondo minatori (2,88 milioni di euro) e all’Enpals (66,90 milioni di euro).
L’effetto di maggiore spesa corrente sui saldi di finanza pubblica risulta essere compensato dal miglioramento di pari misura dei saldi delle gestioni previdenziali che determina una riduzione delle esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle gestioni medesime.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che l’onere è limitato all’entità del finanziamento e determinato secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, precisa che la norma dispone una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’Inps (2010), volta ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili dell’Istituto. Essa non determina effetti di onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni in quanto, da un lato, la norma dispone l’imputazione di somme già trasferite all’Inps e non utilizzate; dall’altro, i maggiori importi corrisposti alla Gestione degli invalidi civili sono già stati considerati, nell’ambito dei complessivi risultati e previsioni del Conto della PA.
In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie delle Gestione invalidi civili (pari a 538 milioni di euro per il 2010), la norma prevede di utilizzare:
- per un importo di 522 milioni di euro, somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo 2009 dell’Ente, trasferite a tale gestione in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie;
- per un importo di 16 milioni di euro, le risorse accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri dell’Ente stesso.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che le disposizioni sono volte a riordinare trasferimenti già previsti, con differenti modalità e a differente titolo, e, pertanto, non determinano alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul conto delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, il riordino dei trasferimenti a carico dello Stato è realizzato attraverso l’istituzione nel bilancio dell’INPDAP di un’apposita Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale (GIAS), in analogia con quanto previsto per l’INPS. In tale gestioni confluiscono le somme, rappresentative di quota parte delle prestazioni pensionistiche erogate dall’INPDAP, da porre a carico dello Stato, pari a 2.176 milioni di euro per il 2012.
Si tratta, in particolare, dei seguenti benefici:
- benefici per il servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo (8.470.000 euro nel 2012)[2]: il beneficio consiste nell’aumento del computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato nelle residenze disagiate, che viene incrementato, rispettivamente, di sei dodicesimi, con riferimento alle sedi definite disagiate, e di nove dodicesimi, con riferimento alle sedi definite come particolarmente disagiate);
- benefici combattentistici (344.000.000 euro nel 2012)[3]: si tratta dell’aumento del servizio utile a pensione pari, rispettivamente a 7 anni, per gli ex combattenti, e a 10 anni, per gli invalidi di guerra. Tali aumenti riguardavano i pensionamenti previsti a tutto il 31 dicembre 1979. Il relativo onere, recuperato per gli Enti iscritti alle casse pensioni degli Enti locali, non è mai stato recuperato a valere sulle pensioni erogate agli Statali[4];
- benefici al personale militare (1.649.000.000 euro nel 2012): si tratta di benefici riconosciuti ai militari e rivisti dal DPR n. 1092/1973 agli articoli 19 (servizio a bordo di navi militari, servizio addetti alle macchine, con maggiorazione di 1/3 del servizio), 20 (servizio in volo, con maggiorazione di 1/3), 21 (servizio di confine, con maggiorazione di 1/2), 22 (servizio in stabilimenti di pena militari, con maggiorazione di 1/5), 23 (servizio in sedi disagiate, con maggiorazione di 1/2), 24 (servizio scolastico all’estero, con maggiorazione di 1/2), 25 (lavori insalubri e nei polverifici, con maggiorazione di 1/4)), 31 (navigazione mercantile, con maggiorazione di 1/4), 50 (servizio apparati RT e RTF, con maggiorazione di 1/3); nonché dalle leggi n. 187/1976, articolo 17 (impiego operativo di campagna, con maggiorazione di 1/5) n. 284/1977, articolo 3 (servizio di istituto, con maggiorazione di 1/5), n. 78/1983, articolo 18 (imbarco su mezzi di superficie o su sommergibili, controllo dello spazio aereo, con beneficio economico sullo stipendio pensionabile) e dal decreto legislativo n. 149/1997 (personale ENAV, con maggiorazione di 1/3 per controllori di traffico aereo e di 1/5 per esperti di assistenza al volo);
- benefici ai dipendenti di autorità portuali (6.006.000 euro nel 2012)[5]: si tratta del pensionamento anticipato per i dipendenti delle autorità portuali, con il beneficio di una maggiorazione di 8 anni di anzianità figurativa;
- pensionamenti anticipati (168.534.000 euro nel 2012)[6]: si tratta dell’aumento del servizio effettivo fino ad un massimo di cinque anni, per il personale femminile che alla data del pensionamento poteva fare valere un’anzianità inferiore a 20 anni.
In conseguenza dell’istituzione della GIAS, vengono istituite nel bilancio INPDAP apposite evidenze contabili, riferite alle diverse gestioni previdenziali. La norma stabilisce, inoltre, l’adeguamento della quota parte in esame, da effettuarsi annualmente con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, incrementato di un punto percentuale.
Infine, il comma 5, nell’ottica della revisione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all’INPDAP, dispone il ripristino dell’apporto che lo Stato, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai fini della stabilità della gestione pensionistica dei dipendenti statali. Tale disposizione, prevista originariamente dalla legge n. 335/1995, era stata abrogata dalla legge n. 244/2007, che aveva previsto un sistema di anticipazioni a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica precisa che l’ammontare dell’apporto in questione terrà conto dei trasferimenti dal bilancio dello Stato alla gestione dei dipendenti statali previsti a legislazione vigente e a seguito della disposizione in esame.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 3 – Riduzioni di spese rimodulabili dei Ministeri
Il prospetto riepilogativo relativo al testo iniziale del disegno di legge non indica effetti sui saldi di finanza pubblica specificamente riferiti agli articoli 3 e 4.
In calce al prospetto, con riferimento alla voce “DPCM 28 settembre 2011 – effetti migliorativi della manovra DL 98/2011 e DL 138/2011 sul saldo delle operazioni finali”, vengono indicati i seguenti effetti:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
DPCM 28-11-2011 tagli Ministeri |
10.700 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tali effetti riguardano il complesso delle riduzioni degli stanziamenti dei Ministeri ex decreti legge n. 98 e 138 del 2011, relativi sia alle spese rimodulabili (elenco 1 al ddl legge di stabilità) che a quelle non rimodulabili, nonché alle maggiori entrate.
La ripartizione tra minori spese correnti e in conto capitale[7] e maggiori entrate è riportata nelle tabelle della Nota tecnico-illustrativa e nell’allegato 4 al ddl legge di stabilità.
DPCM 28-11-2011 (milioni di euro) |
|||
SNF |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori entrate extratributarie* |
293 |
68 |
59 |
Riduzioni spese correnti |
3.263 |
1.601 |
1.974 |
Riduzioni spese in conto capitale |
7.144 |
3.331 |
2.967 |
Totale |
10.700 |
5.000 |
5.000 |
*Le maggiori entrate da versare al bilancio dello Stato si traducono in riduzioni di spesa in termini di fabbisogno e indebitamento, in quanto si tratta del versamento all’erario di risorse disponibili presso amministrazioni pubbliche che conseguentemente dovranno ridurre le loro spese.
La Nota precisa, inoltre, che le riduzioni di spesa e le maggiori entrate delle Amministrazioni centrali esplicano effetti solo in termini di SNF, in quanto quelli su fabbisogno e indebitamento sono già scontate nei tendenziali a legislazione vigente come indicati nella Nota di aggiornamento del DEF.
La relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge rileva che le norme sono dirette a dare attuazione alle misure di contenimento della spesa dei Ministeri recate dai decreti legge n. 98 e 138 del 2011, secondo l’articolazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011. Tale DPCM ha aggiornato i dati contenuti nella Tabella C allegata al DL 98, indicando le complessive riduzioni necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nella tabella medesima.
Il DL 98/2011 convertito con modificazioni dalla legge 111/2011 dispone all’articolo 10 una riduzione della spesa delle Amministrazioni Centrali dello Stato tale da assicurare effetti in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento in misura pari agli importi indicati nell’allegato C. Tale allegato, che riporta la riduzione degli stanziamenti di ciascun Ministero, evidenzia un effetto di risparmio complessivo in termini di SNF pari a 1,5 miliardi nel 2012, 3,5 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014; in termini di indebitamento, esso è quantificato in 1 miliardo nel 2012, 2,5 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014. L’allegato 3 al ddl di conversione riporta tali effetti sui saldi, ascrivendoli a “minori spese in conto corrente e in conto capitale”.
Tali misure sono state rafforzate in occasione del DL 138/2011, che ha disposto un incremento dei tagli per 6 miliardi nel 2012 e 2,5 miliardi nel 2013, includendo in essi anche gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate in precedenza escluse. In particolare, l’articolo 1, comma 1, dispone che gli importi dell’allegato C al DL 98, alla voce “indebitamento netto”, riga “totale”, siano incrementate degli importi suddetti, rinviando ad un DPCM la ripartizione tra i Ministeri e l’indicazione dei corrispondenti importi nella voce “saldo netto da finanziare”. L’allegato 3 al ddl di conversione riporta tali misure come “minori spese in conto corrente e in conto capitale”, ed attribuisce loro un medesimo effetto sul SNF e sull’indebitamento.
Il DPCM 28 settembre 2011 ha, infine rideterminato gli importi delle riduzioni relative ai singoli Ministeri, fissandoli in complessivi 10,7 miliardi nel 2012 e 5 miliardi per ciascuno degli anni 2013 e 2014 in termini di SNF. In termini di indebitamento, le riduzioni sono pari a 7 miliardi nel 2012, 6 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014.
La RT reca la tabella riepilogativa degli effetti sul SNF e sull’indebitamento delle riduzioni di spesa dei Ministeri, distinte tra proposte di riduzione relative alle spese rimodulabili di cui all’articolo 3 (il cui dettaglio per missioni e programmi è evidenziato nell’elenco 1 allegato alla legge in esame), alle spese non rimodulabili disposte dall’articolo 4, alla riduzione lineari degli accantonamenti (ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del DL 98) nonché ad ulteriori misure di riduzione della spesa (fondo ISPE).
La RT rileva come la tabella, di seguito riportata, evidenzi il raggiungimento per ciascun Ministero degli effetti richiesti in termini di SNF, nonché la complessiva realizzazione del corrispondente obiettivo in termini di indebitamento netto. Avendo le amministrazioni proposto tagli selettivi della spesa, le valutazioni in termini di indebitamento netto per ciascun Ministero possono, tuttavia, risultare parzialmente diverse rispetto agli obiettivi individuati con il DPCM, che aveva invece ipotizzato riduzioni lineari degli stanziamenti di spesa rimodulabili. A fronte di una diversa composizione delle riduzioni delle singole voci di spesa, resta comunque fermo il totale complessivo dei risparmi individuati.
Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Testo iniziale del DDL legge di stabilità - A.S. 2968) |
||||||
|
SALDO NETTO DA FINANZIARE |
INDEBITAMENTO NETTO |
||||
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
3.437,3 |
1.077,8 |
1.420,9 |
2.118,3 |
1.278,3 |
1.264,2 |
proposte spese rimodulabili |
2.146,3 |
292,8 |
713,9 |
1.723,1 |
571,8 |
767,7 |
proposte spese non rimodulabili |
271,6 |
313,6 |
313,6 |
271,6 |
313,6 |
313,6 |
assentito |
2.418,0 |
606,4 |
1.027,5 |
1.994,7 |
885,4 |
1.081,3 |
- di cui spese rimodulabili |
2.146,3 |
292,8 |
713,9 |
1.723,1 |
571,8 |
767,7 |
- di cui spese non rimodulabili |
271,6 |
313,6 |
313,6 |
271,6 |
313,6 |
313,6 |
Ulteriori misure (fondo ISPE ) |
42,0 |
- |
- |
42,0 |
- |
- |
riduzione accantonamenti |
977,3 |
471,4 |
393,4 |
331,6 |
492,9 |
182,9 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
3.891,9 |
2.617,4 |
1.881,2 |
2.325,1 |
3.154,9 |
2.014,9 |
proposte spese rimodulabili |
431,9 |
73,9 |
69,1 |
163,2 |
173,9 |
179,1 |
proposte spese non rimodulabili |
109,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
assentito |
541,4 |
83,4 |
78,7 |
172,8 |
183,4 |
188,7 |
- di cui spese rimodulabili |
431,9 |
73,9 |
69,1 |
163,2 |
173,9 |
179,1 |
- di cui spese non rimodulabili |
109,6 |
9,5 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
riduzione accantonamenti |
3.350,5 |
2.534,0 |
1.802,5 |
2.152,3 |
2.971,5 |
1.826,2 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
107,2 |
33,5 |
43,6 |
64,7 |
34,6 |
38,4 |
proposte spese rimodulabili |
47,2 |
23,5 |
27,1 |
43,8 |
26,8 |
27,1 |
proposte spese non rimodulabili |
60,0 |
10,0 |
16,5 |
20,9 |
7,8 |
11,3 |
assentito |
107,2 |
33,5 |
43,6 |
64,7 |
34,6 |
38,4 |
- di cui spese rimodulabili |
47,2 |
23,5 |
27,1 |
43,8 |
26,8 |
27,1 |
- di cui spese non rimodulabili |
60,0 |
10,0 |
16,5 |
20,9 |
7,8 |
11,3 |
riduzione accantonamenti |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
273,3 |
101,6 |
132,1 |
196,3 |
126,8 |
140,5 |
proposte spese rimodulabili |
273,3 |
101,6 |
132,1 |
196,3 |
126,8 |
140,5 |
proposte spese non rimodulabili |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
assentito |
273,3 |
101,6 |
132,1 |
196,3 |
126,8 |
140,5 |
- di cui spese rimodulabili |
273,3 |
101,6 |
132,1 |
196,3 |
126,8 |
140,5 |
- di cui spese non rimodulabili |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
riduzione accantonamenti |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
206,0 |
71,8 |
93,4 |
135,8 |
81,7 |
90,6 |
proposte spese rimodulabili |
144,6 |
61,0 |
82,6 |
136,2 |
61,0 |
82,6 |
proposte spese non rimodulabili |
61,4 |
10,7 |
10,7 |
14,2 |
2,0 |
2,0 |
assentito |
206,0 |
71,8 |
93,3 |
150,4 |
63,0 |
84,6 |
- di cui spese rimodulabili |
144,6 |
61,0 |
82,6 |
136,2 |
61,0 |
82,6 |
- di cui spese non rimodulabili |
61,4 |
10,7 |
10,7 |
14,2 |
2,0 |
2,0 |
riduzione accantonamenti |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
145,0 |
49,5 |
64,3 |
114,2 |
68,2 |
75,5 |
proposte spese rimodulabili |
131,1 |
16,5 |
16,5 |
100,7 |
14,8 |
9,4 |
proposte spese non rimodulabili |
78,7 |
201,4 |
174,5 |
40,1 |
102,7 |
89,0 |
assentito |
145,0 |
49,5 |
64,3 |
140,8 |
117,5 |
98,4 |
- di cui spese rimodulabili |
131,1 |
16,5 |
16,5 |
100,7 |
14,8 |
9,4 |
- di cui spese non rimodulabili |
13,9 |
33,0 |
47,8 |
40,1 |
102,7 |
89,0 |
riduzione accantonamenti |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
MINISTERO DELL'INTERNO |
550,8 |
208,5 |
270,9 |
424,3 |
276,8 |
306,6 |
proposte spese rimodulabili |
242,8 |
81,9 |
110,0 |
212,6 |
80,4 |
113,2 |
proposte spese non rimodulabili |
298,0 |
76,6 |
110,9 |
232,3 |
43,2 |
60,3 |
assentito |
540,8 |
158,5 |
220,9 |
444,9 |
123,6 |
173,5 |
- di cui spese rimodulabili |
242,8 |
81,9 |
110,0 |
212,6 |
80,4 |
113,2 |
- di cui spese non rimodulabili |
298,0 |
76,6 |
110,9 |
232,3 |
43,2 |
60,3 |
Ulteriori misure (fondo ISPE - fondi Difesa) |
10,0 |
50,0 |
50,0 |
10,0 |
50,0 |
50,0 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
124,1 |
45,2 |
58,8 |
63,5 |
41,0 |
45,5 |
proposte spese rimodulabili |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
proposte spese non rimodulabili |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
assentito |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- di cui spese rimodulabili |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- di cui spese non rimodulabili |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
riduzione accantonamenti |
124,1 |
45,2 |
58,8 |
76,5 |
45,0 |
57,3 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
222,2 |
81,2 |
109,0 |
134,3 |
83,2 |
95,1 |
proposte spese rimodulabili |
191,2 |
63,2 |
92,9 |
112,4 |
62,0 |
87,7 |
proposte spese non rimodulabili |
31,0 |
18,1 |
16,1 |
14,8 |
16,8 |
14,6 |
assentito |
222,2 |
81,2 |
109,0 |
127,2 |
78,8 |
102,3 |
- di cui spese rimodulabili |
191,2 |
63,2 |
92,9 |
112,4 |
62,0 |
87,7 |
- di cui spese non rimodulabili |
31,0 |
18,0 |
16,1 |
14,8 |
16,8 |
14,6 |
riduzione accantonamenti |
- |
- |
- |
|
|
|
MINISTERO DELLA DIFESA |
1.446,9 |
606,2 |
786,1 |
1.213,3 |
721,1 |
796,4 |
proposte spese rimodulabili |
1.446,9 |
606,2 |
786,1 |
950,0 |
750,0 |
875,0 |
proposte spese non rimodulabili |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
assentito |
1.446,9 |
606,2 |
786,1 |
950,0 |
750,0 |
875,0 |
- di cui spese rimodulabili |
1.446,9 |
606,2 |
786,1 |
950,0 |
750,0 |
875,0 |
- di cui spese non rimodulabili |
|
- |
- |
- |
- |
- |
riduzione accantonamenti |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
168,8 |
62,6 |
81,4 |
107,7 |
69,3 |
76,8 |
proposte spese rimodulabili |
126,4 |
47,4 |
66,2 |
125,7 |
47,4 |
66,0 |
proposte spese non rimodulabili |
42,4 |
15,2 |
15,2 |
42,4 |
15,2 |
15,2 |
assentito |
168,8 |
62,6 |
81,4 |
168,1 |
62,6 |
81,2 |
- di cui spese rimodulabili |
126,4 |
47,4 |
66,2 |
125,7 |
47,4 |
66,0 |
- di cui spese non rimodulabili |
42,4 |
15,2 |
15,2 |
42,4 |
15,2 |
15,2 |
riduzione accantonamenti |
- |
- |
- |
|
|
|
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
60,3 |
21,8 |
28,4 |
49,5 |
31,1 |
26,8 |
proposte spese rimodulabili |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
proposte spese non rimodulabili |
60,4 |
10,0 |
- |
50,0 |
15,0 |
5,0 |
assentito |
60,4 |
10,0 |
- |
50,0 |
15,0 |
5,0 |
- di cui spese rimodulabili |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- di cui spese non rimodulabili |
60,4 |
10,0 |
- |
50,0 |
15,0 |
5,0 |
riduzione accantonamenti |
- |
11,8 |
28,4 |
- |
10,5 |
25,9 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
66,1 |
23,0 |
29,9 |
53,0 |
32,9 |
28,7 |
proposte spese rimodulabili |
66,1 |
23,0 |
29,9 |
53,0 |
32,9 |
28,7 |
proposte spese non rimodulabili |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
assentito |
66,1 |
23,0 |
29,9 |
53,0 |
32,9 |
28,7 |
- di cui spese rimodulabili |
66,1 |
23,0 |
29,9 |
53,0 |
32,9 |
28,7 |
- di cui spese non rimodulabili |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
riduzione accantonamenti |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Risultato complessivo |
10.700,0 |
5.000,1 |
5.000,0 |
7.125,2 |
6.043,6 |
5.039,9 |
proposte spese rimodulabili |
5.371,9 |
1.436,2 |
2.185,3 |
3.816,9 |
1.947,7 |
2.376,9 |
proposte spese non rimodulabili |
1.013,1 |
665,2 |
667,1 |
695,9 |
525,9 |
520,6 |
assentito |
6.196,0 |
1.887,8 |
2.666,9 |
4.512,8 |
2.473,6 |
2.897,6 |
- di cui spese rimodulabili |
5.371,9 |
1.436,2 |
2.185,3 |
3.816,9 |
1.947,7 |
2.376,9 |
- di cui spese non rimodulabili |
824,2 |
451,6 |
481,6 |
695,9 |
525,9 |
520,6 |
Ulteriori misure (fondo ISPE - fondi Difesa) |
52,0 |
50,0 |
50,0 |
52,0 |
50,0 |
50,0 |
riduzione accantonamenti |
4.452,0 |
3.062,4 |
2.283,2 |
2.560,4 |
3.519,9 |
2.092,3 |
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che non appare chiaro a quale strumento debba essere ascritto l’effetto complessivo di riduzione di spesa nella misura prevista dal DPCM del 28 settembre: la nota introduttiva al disegno di legge di bilancio sembrerebbe rimettere tale effetto alla legge di stabilità, tuttavia tali effetti non sembrano espressamente imputati all’articolato del provvedimento in esame nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3) né risultano indicati, per la parte relativa ai minori oneri correnti, nel prospetto di copertura allegato al provvedimento medesimo. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.
Si rileva, inoltre, come il complesso delle riduzioni, sostanzialmente allineate con quanto indicato dal citato DPCM, presenti un profilo diverso da quello risultante dai prospetti riepilogativi (allegato 3) riferiti ai disegni di legge di conversione dei decreti legge n. 98 e 138. Si evidenzia, infatti, un taglio più elevato nel 2012, a fronte di una riduzione più contenuta nel 2013. Più elevati, inoltre, per quanto riguarda il saldo netto da finanziare risultano gli effetti in termini di indebitamento netto. La differenza in termini di SNF tra quanto previsto dalla manovra correttiva e quanto stabilito dalla legge di stabilità sembra dovuto alla diversa composizione delle voci indicate dalle amministrazioni per operare i tagli richiesti al fine di garantire l’obiettivo in termini di indebitamento netto. Sul punto appare opportuno una conferma.
|
tagli Ministeri |
|||||
|
SNF |
Indebitamento |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
DL n. 98 - 138/2011 |
7.500 |
6.000 |
.5000 |
7.000 |
6.000 |
5.000 |
DPCM 28 settembre 2011 |
10.700 |
5.000 |
5.000 |
7.000 |
6.000 |
5.000 |
RT ddl legge stabilità |
10.700 |
5.000,1 |
5.000 |
7.125,2 |
6.043,6 |
5.039.9 |
Si rileva, inoltre, come in assenza di un’indicazione puntuale degli stanziamenti di spesa rimodulabile oggetto dei tagli non sia possibile una valutazione puntuale degli stessi e dei rispettivi effetti in termini di SNF e di indebitamento.
In particolare si rileva che, come evidenziato nella Nota tecnico-illustrativa e nell’allegato 4 al disegno di legge, i tagli sono composti per circa il 66 per cento da riduzioni di spesa in conto capitale nel 2012 e nel 2013, percentuale che si riduce al 60 per cento nel 2014. A fronte di tale composizione, tuttavia, viene scontato nella RT un elevato tasso di realizzazione in termini di indebitamento netto. In particolare si ricordano la riduzione del FAS e delle spese del Ministero della Difesa, che scontano una realizzazione di circa il 65 per cento già il primo anno.
Andrebbero, inoltre, chiarito in quale misura la riduzione degli stanziamenti relativi all’IRAP, proposti da alcuni Ministeri[8]in relazione al contenimento della spesa per il personale, si riflettano sui saldi del complesso delle amministrazioni pubbliche. Trattandosi, infatti, di entrate di competenza regionale destinate al finanziamento del Fondo sanitario nazionale, eventuali riduzioni rispetto al gettito previsto andrebbero comunque compensate con maggiori trasferimenti da parte dello Stato.
Elenco 1
Con un emendamento approvato dal Senato in prima lettura (Emendamento 3.1000) è stato modificato l’elenco 1 allegato alla legge di stabilità relativamente alle riduzioni delle dotazioni rimodulabili del Ministero dell’Economia e del Ministero dell’Ambiente.
Con riferimento al Ministero dell’Economia, oltre ad una diversa composizione delle singole voci di spesa, il nuovo elenco evidenzia un ridimensionamento dei tagli per complessivi 93,7 milioni nel 2012, 51,4 milioni nel 2013 e 150,3 milioni nel 2014. Conseguentemente, sono rideterminati i totali delle riduzioni contenute nell’elenco 1.
I minori risparmi derivanti dalle spese rimodulabili di cui all’elenco 1 trovano compensazione nelle riduzioni di spesa di cui all’articolo 4, commi 57-bis e 57-ter (cfr. infra):
Riduzioni di spesa del MEF (em. 3.1000) |
|||
SNF |
2012 |
2013 |
2014 |
Elenco 1 - Minori risparmi |
- 93,7 |
- 51,4 |
- 150,3 |
Compensazione · Art 4, comma 57-bis · Art 4, comma 57-ter |
30 63,7 |
- 51,4 |
60 90,3 |
Con riferimento al Ministero dell’Ambiente, a parità di effetti complessivi sul SNF, il nuovo elenco evidenzia una diversa composizione delle riduzioni di spesa.
Conseguentemente a tali nuove proposte di riduzione, sono modificati gli importi relativi a voci di spesa di competenza del Ministero dell’Ambiente contenuti nelle Tabelle C ed E della legge di stabilità.
La relazione tecnica all’em. 3.1000, con riferimento al Ministero dell’Ambiente, specifica che le modifiche all’elenco 1 sono dirette ad accogliere le proposte formulate dal Ministero, pervenute dopo la presentazione della legge di stabilità. Dalle variazioni proposte non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica ed è confermato l’obiettivo di riduzione per ciascun anno del triennio.
La RT rileva, inoltre, che le suddette variazioni comportano delle modifiche di carattere tecnico alle Tabelle C ed E della legge di stabilità dirette ad assicurare il coordinamento tecnico tra il nuovo elenco e gli stanziamenti esposti nelle Tabelle.
Con riferimento al Ministero dell’Economia, la RT precisa che per alcune missioni di spesa si sono rese necessarie delle modifiche di carattere tecnico per tener conto che alcune riduzioni richiedono l’introduzione di interventi normativi da inserire all’articolo 4 (cfr. commi 57-bis e 57-ter). La RT precisa al riguardo che si tratta di una “mera riallocazione” delle riduzioni di spesa tra l’elenco 1 e l’articolo 4, e che pertanto da essa non derivano effetti sui saldi.
Sempre con riferimento alle riduzioni di spesa dello stato di previsione del MEF contenute nell’elenco 1, la Relazione segnala la variazione compensativa tra la missione Comunicazioni, programma Sostegno all’editoria, di cui si propone un minore taglio e il corrispondente aumento di quello relativo alla missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare e alla missione Politiche economicho-finanziarie, programma Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta, come riportato nel prospetto seguente:
Elenco 1- variazioni compensative MEF |
SNF |
Indebitamento |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Cap. 2183/MEF -nuovo importo della riduzione -precedente importo della riduzione -differenza da coprire |
50.269.932 69.820.659 -19.550.727 |
41.802.002 58.059.526 -16.257.524 |
33.220.550 46.140.569 -12.920.019 |
50.269.932 69.820.659 -19.550.727 |
41.802.002 58.059.526 -16.257.524 |
33.220.550 46.140.569 -12.920.019 |
Capitolo 2175/MEF |
19.550.727 |
|
|
19.550.727 |
|
|
Capitolo 3565/MEF |
|
16.257.524 |
12.920.019 |
|
16.257.524 |
12.920.019 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT non fornisce elementi volti a suffragare l’invarianza degli effetti, non solo sul SNF ma anche in termini di indebitamento netto, delle variazioni proposte in ordine alle riduzioni di spesa del Ministero dell’ economia e del Ministero dell’ambiente. In proposito andrebbero quindi acquisiti elementi.
Inoltre appare opportuno un chiarimento circa la riduzione degli stanziamenti del MEF destinati a restituzioni e rimborsi di imposta, già presenti nell’elenco 1 del testo iniziale, che vengono ulteriormente accentuati in base alla modifica intervenuta al Senato. In particolare occorrerebbe chiarire se si tratti di effettive economie di spesa, non scontate nei tendenziali a legislazione vigente, o di un rinvio ad esercizi successivi di somme comunque dovute.
Il prospetto riepilogativo non indica effetti sui saldi di finanza pubblica specificamente riferiti agli articoli 3 e 4.
In calce al prospetto riepilogativo, con riferimento alla voce “DPCM 28 settembre 2011 – effetti migliorativi della manovra DL 98/2011 e DL 138/2011 sul saldo delle operazioni finali”, vengono indicati effetti complessivi di miglioramento, riferiti al solo saldo netto da finanziare, nella misura complessiva di 10,7 miliardi per il 2012 e 5 miliardi annui nel 2013 e nel 2014.
La relazione tecnica afferma che le norme di cui agli articoli 3 e 4 prevedono le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa recate dai decreti legge nn. 98 e 138 del 2011, secondo l’articolazione stabilita dal DPCM del 23 settembre 2011. Tale decreto ha aggiornato i dati contenuti nell’apposito allegato al DL 98/2011 indicando le complessive riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte dai Ministeri, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati.
Più specificamente, con l’articolo 4 sono dettate disposizioni che concorrono al raggiungimento dei predetti obiettivi di riduzione di spesa, con riguardo alle spese non rimodulabili. Gli effetti di miglioramento dei saldi sono conseguiti attraverso la rideterminazione dei meccanismi che sottendono alla spesa non rimodulabile, con conseguente riduzione delle risorse iscritte nei relativi stanziamenti, ovvero prevedendo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato. Ulteriori disposizioni di contenimento, rafforzative degli interventi volti al raggiungimento dei suddetti obiettivi, determinano, in base alla RT, effetti indiretti sui saldi che prudenzialmente non vengono esplicitati.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva, come già rilevato in relazione all’art. 3, che i decreti legge nn. 98 e 138 del 2011 hanno definito obiettivi di riduzione della spesa dei ministeri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Le norme hanno disposto altresì che le corrispondenti riduzioni della spesa in termini di saldo netto da finanziare dovessero essere definite in misura tale da garantire, tenendo conto dei coefficienti di realizzazione della spesa, il conseguimento dei predetti obiettivi espressi in termini di fabbisogno e di indebitamento.
I prospetti riepilogativi degli effetti finanziari dei due decreti legge hanno comunque indicato effetti di miglioramento anche sul saldo netto da finanziare nella misura complessiva di 7 miliardi per il 2012, 6 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014, ossia in misura pari agli effetti scontati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.
Con il DPCM 28 settembre 2011 gli obiettivi riferiti a tali saldi sono stati ripartiti tra i vari Ministeri e sono stati altresì stabiliti i corrispondenti importi riferiti al saldo netto da finanziare. Per quest’ultimo l’importo complessivo delle riduzioni è stato fissato nella misura di 10,7 miliardi per il 2012, 5 miliardi per il 2013 e 5 miliardi per il 2014.
Si rileva tuttavia che il bilancio a legislazione vigente per l’anno finanziario 2012 non recepisce gli effetti sul saldo netto della manovra di riduzione della spesa dei ministeri né nella misura indicata nei prospetti indicati ai due decreti-legge né nella misura rideterminata dal DPCM del 28 settembre 2011. La relazione introduttiva al disegno di legge di bilancio (S. 2969) evidenzia che il provvedimento, predisposto secondo il criterio della legislazione vigente, include gli effetti finanziari del DL 98 e del DL 138, “con esclusione delle riduzioni di spesa dei Ministeri, pari a 10.700 milioni nel 2012 e 5.000 milioni in ciascuno degli anni 2013-2014, da realizzare attraverso la legge di stabilità”.
Al riguardo si osserva che non appare chiaro a quale strumento debba essere ascritto l’effetto complessivo di riduzione di spesa nella misura prevista dal citato DPCM. Infatti la nota introduttiva al disegno di legge di bilancio sembrerebbe rimettere tale effetto alla legge di stabilità, tuttavia detti effetti non sembrano espressamente imputati all’articolato del provvedimento in esame nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3) né, per la parte relativa ai minori oneri correnti, nel prospetto di copertura allegato al provvedimento medesimo. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento. Ulteriori chiarimenti appaiono utili per esplicitare i parametri utilizzati per determinare l’entità delle riduzioni, in termini di saldo netto da finanziare, necessarie a conseguire gli obiettivi già scontati ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento. Tali riduzioni risultano indicate nelle parti della relazione tecnica riferite alle singole disposizioni dell’articolo 4, che non precisano tuttavia i criteri utilizzati per definire tale rapporto.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica fa riferimento esclusivamente al comma 3.
Il comma 2, infatti, si limita a disporre che le previsioni dei successivi commi 3 – 6 concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese del degli affari esteri. Il comma 3, reca inoltre una riduzione di autorizzazione di spesa.
La RT afferma che la norma di cui al comma 3, concorre agli obiettivi di risparmio fissati dal DPCM 28.9.2011 per il Ministero degli affari esteri, un risparmio di 1,23 milioni di euro a decorrere dal 2012, disponendo la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui DPR 23 gennaio 1967, n° 215, iscritta nel capitolo 2503 “Assegni di sede al personale delle Istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all’estero” del Ministero degli affari esteri. Tale riduzione è stata conseguita mediante il congelamento di 29 posti di personale scolastico.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma dispone la riduzione di un’autorizzazione di spesa non determinata nel quantum dal DPR n. 215/1967 richiamato e non determinabile sulla base di parametri (quali una dotazione organica) desumibili dal medesimo DPR.
Il congelamento dei posti potrà quindi risultare effettivo solo in costanza dei conseguenti comportamenti da parte dell’amministrazione interessata.
Tale ipotesi sembrerebbe essere confermata dalle risposte fornite dalla Ragioneria generale dello Stato ai rilievi formulati nel corso dell’esame al Senato: in particolare è stato osservato che i risparmi possano avere natura non "permanente", trattandosi di "congelamento" e non di riduzione dei posti presso istituti di cultura all'estero. Il dispositivo, prosegue la nota, non sembra determinare normativamente una formale riduzione dei posti necessari a regime, per cui appare concreto il rischio che, in un momento successivo al triennio 2012/2014, possa verificarsi uno "scongelamento" dei medesimi posti, con conseguente anche parziale vanificazione dei risparmi oggi cifrati invece in via permanente. La Ragioneria a tale proposito ha segnalato che, a seguito di contatti avvenuti per le vie brevi è stato assicurato da parte del Ministero degli affari esteri che, anche per gli anni successivi al 2014, non sarà operato alcun "scongelamento" dei posti del personale scolastico interessato.
Inoltre, qualora i posti soppressi riguardino istituzioni scolastiche riferibili alla pubblica amministrazione, occorrerebbe verificare se dette istituzioni possano conservare la piena funzionalità amministrativa e garantire, contestualmente, il pieno conseguimento dei risparmi attesi: il taglio permanente dell’organico di fatto potrebbe determinare infatti difficoltà nel perseguire i fini istituzionali senza sopperire in altro modo, e a valere su altri fondi, ai servizi venuti a mancare.
Sul tali punti appare necessario un chiarimento da parte del Governo.
In merito al comma 2, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento al comma 1 dell’articolo in esame.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica chiarisce che la disposizione riduce di 2,00 milioni di euro a decorrere dal 2012 il finanziamento annuale in favore del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (ICGEB) attualmente pari a 12.369.961 euro. Tale effetto è ottenuto riducendo l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 288 la quale a sua volta integra il finanziamento all’ICGEB recato dall’articolo 4 della legge 15 marzo 1986, n. 103. Detta ultima legge reca la ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del l’ICGEB, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il finanziamento dell’ICGEB scaturisce da accordi internazionali ratificati dall’Italia. Peraltro, in risposta ad una osservazione avanzata nel corso dell’esame al Senato, il Governo ha precisato[9] che la parte dei contributi che viene ridotta non attiene alla quota di contributo obbligatorio ai sensi delle rispettive disposizioni istitutive, ma alle quote successivamente aggiunte, comunque volontarie o sulle quali il Governo italiano può in ogni caso operare una riduzione unilaterale. Non si hanno pertanto osservazione da formulare alla luce di quanto emerso nel corso dell’esame presso il Senato.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica chiarisce che la disposizione riduce di 12.394.000 euro milioni di euro a decorrere dal 2012 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 299, destinata al finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea (PESC). Tale riduzione trova fondamento nella circostanza che, relativamente all’anno 2011, a fronte di un finanziamento di 18,9 milioni, è stata finora effettuata la spesa di 3,2 milioni ed allo stato attuale si prevede una spesa complessiva entro fine anno di circa 6,4 milioni di euro. Pertanto, anche in considerazione delle ridotte iniziative PESC dell’UE rispetto al passato, nel contesto dell’attuale scenario politico internazionale e della congiuntura economica, si prevede di poter limitare la spesa a 6,5 milioni di euro per il 2012.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il finanziamento italiano della PESC deriva all'applicazione di una norma contenuta nel trattato sull'Unione europea. Occorre, pertanto, che sia chiarito se il contributo dovuto dall’Italia risulti fissato da detti accordi in misura tale da consentire la rideterminazione in riduzione prevista dalla norma in esame.
Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica sembra prefigurare che la riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta dalla norma in esame sia commisurata all’entità delle somme che non sarebbero state comunque utilizzate a decorrere dal 2011. Appare, pertanto, opportuno chiarire se le riduzioni di spesa indicate dalla RT siano riconducibili a situazioni di fatto già determinatesi e tali da condurre comunque alla realizzazione di risparmi rispetto alle spese iscritte nei tendenziali, oppure se siano la conseguenza di comportamenti amministrativi da porre in essere per ottenere i predetti risparmi. Nella prima ipotesi, infatti, tali riduzioni corrisponderebbero ad economie di spesa che si sarebbero comunque realizzate a fine esercizio.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.
La relazione tecnica riferisce che il dispositivo prevede la riduzione di diverse tipologie di spesa connesse al servizio all’estero del personale del Ministero degli affari esteri, nonché di altro personale della Pubblica Amministrazione. I risparmi realizzati da dette riduzioni di spesa ammontano complessivamente a 46.147.957 euro per il 2012 ed a 7.500.000 euro per il 2013 ed il 2014.
La relazione tecnica, con riferimento alle lettere a) (canone per le residenze di servizio all’estero), b) (riduzione dell’indennità di sistemazione), c) (riduzione dell’indennità di richiamo) ed f) (spedizione delle masserizie per trasferimento), si limita a ribadire il contenuto delle norme.
Con riferimento alle norme recate dalle lettera d), che dispongono la riduzione dello stanziamento finalizzato al pagamento dell’indennità di servizio all’estero e dell’assegno per gli oneri di rappresentanza, la relazione tecnica afferma che le stesse si sostanziano nella richiesta in un ulteriore sforzo al Ministero degli affari esteri con riguardo alla gestione delle sedi diplomatiche. La relazione tecnica prosegue chiarendo che, al fine di generare le economie richieste, sarà necessario non procedere alla copertura di alcuni posti che si dovessero rilevare non assolutamente prioritari. L’esatta configurazione degli interventi sarà demandata ad un successivo decreto ministeriale.
La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che la lettera e) dispone il definanziamento, totale per il 2012 e parziale a decorrere dal 2013, della spesa autorizzata dalla legge 31 marzo 2005, n. 56 che era destinata a sopperire alle esigenze legate all’attivazione degli sportelli unici all’estero nell’ambito delle misure finalizzate alla internazionalizzazione delle imprese.
Il dettaglio dei risparmi generati dalle singole norme è riepilogato nella tabella che segue.
Lettera |
Materia |
2012 |
2013 e 2014 |
Residenze di servizio |
255.006 |
0 |
|
b) |
Indennità di sistemazione |
1.995.733 |
0 |
c) |
Indennità di richiamo |
2.400.000 |
0 |
d) |
Indennità di servizio all’estero e assegno per oneri di rappresentanza |
27.313.157 |
0 |
e) |
Definanziamento sportelli unici |
13.794.061 |
7.500.000 |
f) |
Spedizione delle masserizie per trasferimenti |
390.000 |
0 |
Totale |
|
46.147.957 |
7.500.000 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che occorrerebbe acquisire degli elementi alla base delle stime di risparmio proposte.
In merito alla conseguibilità dei risparmi connessi con la riduzione dello stanziamento finalizzato al pagamento dell’indennità di servizio all’estero e dell’assegno per gli oneri di rappresentanza (previsto dalla lettera d) del comma in esame), si rileva che la realizzazione di detti risparmi è subordinata all’emanazione di apposito DM. Tale decreto potrebbe anche disporre, come precisato dalla relazione tecnica, di non procedere alla copertura di alcuni posti che si dovessero rilevare non assolutamente prioritari. Ad oggi, quindi, non risultano ancora note le concrete modalità attuative volte ad ottenere i predetti risparmi.
Con riferimento ad alcune tipologie di spesa, quali, ad esempio, l’indennità di sistemazione, andrebbe chiarito se la temporanea riduzione degli stanziamenti possa indurre l’amministrazione a differire l’adozione di provvedimenti amministrativi all’anno successivo, con il conseguente effetto di ridurre la spesa sostenuta per il 2012 a scapito di un incremento degli esborsi nell’anno successivo.
Osservazioni sostanzialmente analoghe sono state avanzate nel corso dell’esame al Senato. Con riferimento a tali osservazioni la Ragioneria generale dello Stato ha riferito che il Ministero degli affari esteri ha assicurato la conseguibilità dei risparmi ipotizzati attraverso una adeguata gestione amministrativa dell’insieme del personale da destinare al servizio all’estero.
Con riferimento al definanziamento della norma sugli sportelli unici all’estero di cui alla lettera e), si rileva che la minore spesa di 13.794.061 euro corrisponde a quella prevista dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 56/2005, per il pagamento della retribuzione spettante ai responsabili degli sportelli unici per le imprese costituiti all’estero per il sostegno delle imprese italiane e del made in Italy. Appare, opportuno che sia chiarito se il totale definanziamento per il 2012 di tale voce di spesa implichi la sospensione per tale anno dell’attività degli sportelli ovvero se le attività ivi svolte siano demandate ad altro personale. In questa ipotesi andrebbe esclusa l’insorgenza di ulteriori oneri per le prestazioni aggiuntive rese.
Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma, che si limita a disporre che le previsioni di cui ai commi 8-26 concorrano al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle spese del Ministero dell’interno.
In merito ai profili di quantificazione, si rinvia a quanto osservato con riguardo all’art. 4, comma 1.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica allanorma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagliarticoli 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1, del decreto-legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a ridurre per il 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di vitto per il personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico. La RT specifica che tale riduzione è disposta tenuto conto che l’andamento storico della spesa registrato negli ultimi anni ha evidenziato una sovrastima degli stanziamenti iniziali rispetto alle spese effettivamente sostenute alla fine di ogni anno per i capitolo 2551 e 2552, relativi alle spese in argomento, anche a seguito di una razionalizzazione e revisione delle procedure di spesa. La proposta normativa, conclude la RT, comporta pertanto un risparmio effettivo di spesa di 2 milioni di euro per il 2012.
In merito ai profili di quantificazione, considerato che - come affermato nella relazione tecnica - l’andamento storico della spesa in riferimento registrata negli ultimi anni ha evidenziato una sovrastima degli stanziamenti iniziali rispetto a quanto effettivamente sostenuto alla chiusura di ogni esercizio, andrebbe chiarito se la riduzione di spesa in esame rifletta economie che si sarebbero comunque realizzate a fine esercizio, ovvero risulti suscettibile di determinare effetti ulteriori di contenimento della spesa, con corrispondenti risultati positivi sui saldi di cassa registrati a consuntivo.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che la disposizione riduce l’ammontare dello stanziamento, da 2 ad 1 milione di euro a decorrere dal 2012, destinato al finanziamento annuale per la contribuzione da parte dello Stato ai costi di assistenza sanitaria dei cittadini del Comune di Campione d’Italia (cap. 1331/2 del C.D.R. 2).
Tale riduzione – afferma la RT - è valutata nell’ambito delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili ed i positivi effetti sui saldi di finanza pubblica risultano considerati nell’ambito del complessivo impatto derivante dalle riduzioni apportate alle missioni di spesa del Ministero dell’interno di cui all’elenco 1 allegato all’articolo 3.
Si rammenta che il comma 9 in esame prevede che all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, concernente i maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, l'autorizzazione di spesa ivi prevista di 2 milioni di euro dal 2005, sia ridotta a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2012. Resta confermata l’assegnazione di 2 milioni annui dal 2005 al 2011.
La relazione tecnica allegata all’emendamento 3.1000 presentato al Senato in riferimento alla modifica apportata al testo della norma in esame, afferma che questa si è resa necessaria considerato che la formulazione originaria della norma avrebbe potuto determinare l’insorgenza di richieste di integrazione da parte del comune di Campione d’Italia, per gli anni 2009-2011.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti e della riformulazione del testo effettuata in sede di esame al Senato.
Nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura al Senato è stato chiesto di valutare se la riduzione della previsione di spesa in riferimento, lasciando di fatto inalterato il criterio di determinazione dell'onere e, soprattutto, il previsto gravame a carico del comune di Campione d'Italia, non determini, in particolare, una violazione dell'articolo 19 della legge di contabilità, in cui si stabilisce che qualora una nuova norma determini effetti di maggiore spesa a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, la medesima debba indicare, altresì, le risorse attraverso cui gli enti possano farvi fronte. La richiesta di chiarimenti è stata formulata soprattutto alla luce del fatto che l'articolo 7-bis, comma 1, del DL n. 7/2005, oggetto di modifica da parte della norma in esame, stabilisce espressamente che i maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravino sul bilancio del relativo comune.
Sul punto, il Governo ha chiarito che la disposizione, nel ridurre l'assegnazione al comune di Campione d'Italia a decorrere dal 2012, ha ribadito che per gli anni dal 2005 al 2011 l'assegnazione è di 2 milioni di euro. Il Ministero dell'interno, nel rappresentare che negli anni 2009, 2010 e 2011 è stata prevista, nell'ambito delle rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, anche la riduzione della citata assegnazione, ha segnalato che la formulazione del comma 9, riferita al testo originario del provvedimento in esame, avrebbe esposto il Ministero ad una richiesta di integrazione da parte del comune di Campione d'Italia, per i suddetti anni dal 2009 al 2011. Sulla base di tale presupposto, il Governo ha, pertanto, anticipato l’intenzione di procedere ad una modifica del testo del suddetto comma 9, nei termini riferiti al testo in esame.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica allanorma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagliarticoli 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1, del decreto-legge n. 138/2011.
La relazione tecnica riferisce che la norma in esame stabilisce che la spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco venga ridotta in misura pari ad euro 57.448.387 per l’anno 2012, e ad euro 30.010.352 a decorrere dall’anno 2013.
In particolare la RT riferisce che per provvedere alla retribuzione fissa ed accessoria dei vigili del fuoco volontari, il Centro di responsabilità “Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile” dispone, nell’anno 2011, di complessivi euro 143.963.944 (comprensivi degli oneri previdenziali ed IRAP a carico del datore di lavoro), di cui euro 3.851.988 derivanti dal finanziamento degli aumenti contrattuali previsti dal DPR 19 novembre 2010, n. 251 “Ricepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)”. Tali risorse consentono la remunerazione di 1.300.000 giornate di lavoro del personale richiamato per turni di 20 giorni (c.d. personale “discontinuo”) oltre ad un numero di 43.200 giorni per il personale richiamato ad ore. Ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. 8 marzo 2006, n. 139, il personale volontario percepisce, per il periodo lavorato, il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica. I relativi istituti retributivi retribuiti sono: la voce stipendiale, l’indennità di rischio, le indennità di turno, notturna e festiva, il compenso per il lavoro straordinario eventualmente svolto per l’attività di soccorso. Il comma 10, determinando una riduzione di spesa pari a euro 57.448.387 per il 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dal 2013, dà luogo ad una contrazione dei richiami del suddetto personale (per turni di lavoro di 20 giorni), quantificati in 26.800 richiami in meno per l’anno 2012 e in 14.000 in meno dal 2013. Nel prospetto che segue, tratto dalla RT, vengono quantificati i risparmi di spesa conseguenti all’intervento normativo proposto.
(euro)
Anno 2011 - risorse finanziarie |
|
1802 (stanz. in lordo + oneri Stato INPS) |
131.076.482 |
1822 (stanz. iniziale IRAP) |
9.035.474 |
Totale stanziamenti 2011 |
140.111.956 |
integrazione CCNL 2008 -09 |
3.851.988 |
Totale risorse 2011: |
143.963.944 |
Anno 2011-impiego personale |
N. richiami (20 giorni) |
Numero giorni |
Richiami 20 gg. discontinui |
65.000 |
1.300.000 |
Volontari ad ore (rapportati a richiami 20gg.) |
2.160 |
43.200 |
Totale: |
67.160 |
1.343.200 |
Triennio 2012 - 2014 - risparmi di spesa
(euro)
Esercizio |
Richiamati |
Rid. richiami |
Spesa annua |
Risparmi |
% |
2012 |
40.360 |
-26.800 |
86.515.557 |
57.448.387 |
-39,90 % |
2013 |
53.160 |
-14.000 |
113.953.592 |
31.010.352 |
-20,85% |
2014 |
53.160 |
-14.000 |
113.953.592 |
31.010.352 |
-20,85% |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti in sede di esame al Senato.
Nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura al Senato è stato osservato che la RT, nel caso in esame, indica solo i dati concernenti il numero dei destinatari, ma non anche il loro costo unitario. A riguardo, pertanto, è stato chiesto il dettaglio degli oneri previsti a legislazione vigente in corrispondenza agli istituti retributivi contemplati per ciascun richiamo, in ragione oraria e la certificazione tra la riduzione di spesa per ciascuna delle annualità del biennio 2012/2013 e i minori richiami in servizio previsti conseguentemente nei medesimi anni. In relazione a quanto richiesto, il Governo ha chiarito che il costo unitario della retribuzione erogata al personale volontario per il richiamo in servizio di giorni 20 si compone dei seguenti istituti retributivi:
RETRIBUZIONE FISSA
(euro)
Retribuzione stipendiale (vigile del fuoco): 18.268,45 euro annui Importo considerato (20 gg. + rateo 13 mensilità) |
1.141,78 |
Indennità di vacanza contrattuale (vigile del fuoco): 11,42 euro mensili. Importo considerato (20gg. + rateo 13 mensilità) |
8,57 |
Indennità di rischio (vigile del fuoco): 423,52 euro mensili Importo considerato (20gg. + rateo 13 mensilità) |
317,64 |
Oneri stato su retribuzione fissa: onere previdenziale INPS (22,28%) lRAP (8,5%) |
293,60 124,78 |
Assegno per nucleo familiare: 160 euro mensili Beneficio previsto per il 50% del personale, importo considerato (20gg.) |
53,33 |
RETRIBUZIONE ACCESSORIA
(euro)
Indennità di turno (3 euro a turno), importo considerato (20 gg.) |
30,00 |
Indennità di festiva (1,032 euro orari) importo considerato (20 gg.) |
26,86 |
Indennità notturna (2,065 euro orari) importo considerato (20 gg.) |
45,45 |
Lavoro straordinario (vigile del fuoco: tariffa diurna euro 13,17; tariffa notturna euro 13,74) importo considerato (2 ore): |
26,91 |
Oneri stato su retribuzione accessoria: onere previdenziale INPS (22,28%) lRAP (8,5%) |
34,79 13,27 |
Il costo complessivo unitario della retribuzione (fissa + accessoria) è pari, pertanto, ad euro 2.143,88.
Il Governo ha, quindi chiarito che, considerato il predetto costo unitario, il valore complessivo della riduzione di spesa è frutto della mera moltiplicazione tra il costo unitario ed il numero della riduzione dei richiami, secondo quanto riportato nella seguente tabella
(euro)
Costo unitario per singolo richiamo |
2.143 |
Minori richiami per l'anno 2012 |
n. 26.800 |
Minori richiami per gli anni 2013 e 2014 |
n. 14.000 |
Minore spesa per l'anno 2012 |
57.448.387 |
Minore spesa per gli anni 2013 e 2014 |
30.010.352 |
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica allanorma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagliarticoli 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1, del decreto-legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che gli interventi di cui ai commi da 11 a 14, non hanno riflessi diretti sulla dimensione degli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario in parola; tuttavia, essi comporteranno significativi e continuativi effetti economici positivi in termini di minori spese. In particolare, riferisce la RT, che le disposizioni dei commi 11 e 12 - che rispettivamente prevedono che i richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco, da parte delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale debbano essere sempre motivati dall’autorità competente e che i medesimi richiami in servizio non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione - operando un chiarimento sulla disciplina applicata ai richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, determinano minori oneri risarcitori correlati ad eventuali spese da contenzioso. A mero titolo esemplificativo, la RT evidenzia che l’Amministrazione è già risultata soccombente in un contenzioso instauratosi presso il Tribunale di Savona. Le minori spese derivanti potranno essere determinate soltanto a consuntivo. In relazione al comma 13 che prevede il contingentamento delle iscrizioni all’albo dei vigili volontari, si associa anche il conseguente blocco dei corsi di formazione con minori spese, determinabili soltanto a consuntivo. Le prescrizioni del comma 14 pongono a carico del vigile volontario gli oneri degli accertamenti dell’idoneità psicofisica ed attitudinale, affrancando l’Amministrazione da tali spese. La RT afferma, infine, che le minore spese potranno essere determinate soltanto a consuntivo.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in riferimento alle norme di cui ai commi 11 e 12, alla luce dei chiarimenti forniti in sede di esame al Senato.
Nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura al Senato è stato osservato che, in riferimento al dispositivo che limita le chiamate dei vigili del fuoco volontari per il triennio 2012/2014 (il comma 10 dell'articolo in esame), fornisce il numero dei minori richiami da disporre per ciascun annualità e ciò avrebbe potuto consentire una stima, sia pure di massima, dei prevedibili risparmi per il bilancio dello Stato (mentre invece prudenzialmente nella RT non vengono scontati effetti). Il Governo, per quanto attiene le disposizioni sulla disciplina dei richiami ha chiarito che se da un lato le norme in questione (commi 11 e 12), dal punto di vista dell'impatto economico, sono collegate con le disposizioni del precedente comma 10, dall’altro per gli eventuali minori oneri scaturenti dal contenzioso non è possibile effettuare una stima puntuale, per cui gli stessi saranno determinati a consuntivo.
Nulla da osservare, infine, in merito alle norme di cui ai commi 13 e 14.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica allanorma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagliarticoli 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1, del decreto-legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che al fine del contenimento della spesa fino al 2014, – con un risparmio complessivo stimato in circa 1,5 milioni di euro – la norma estende l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi 8 e 9 dell’art. 10, del DL n. 70/2011, fino al 31 dicembre 2013. Tali disposizioni prevedono che per la copertura dei posti disponibili, per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2010, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede, in via straordinaria, esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), del D. lgs. n. 217/2005 (concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore). Analogamente, in base alle richiamate norme, si accede alla qualifica di capo reparto del ruolo medesimo, per la copertura dei posti da conferire dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2010, esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a) del D. lgs. n. 217/2005 (concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica). La disposizione considera la previsione di spesa per l’espletamento di n. 7 prove scritte (tre concorsi a capo squadra e quattro concorsi a capo reparto), a legislazione vigente (decreto legislativo n. 217/2005), pari ad un importo stimato in euro 1,5 milioni, a fronte di un numero di 14.000 candidati partecipanti ai concorsi. In relazione a detta modifica, restano confermati solo gli oneri di euro 40.000 relativi ai compensi per le Commissioni esaminatrici.
Nelle seguenti tabelle riepilogative, viene evidenziato il calcolo degli oneri necessari per l’espletamento di ogni singola prova scritta, distinta per capo squadra e capo reparto, in funzione del diverso numero di candidati previsti sulla base delle proiezioni revisionali del numero dei posti disponibili. Le tabelle non tengono conto di ulteriori risparmi valutabili a consuntivo, in conseguenza di una più rapida copertura delle carenze organiche dei predetti ruoli che l’Amministrazione potrebbe realizzare con un più limitato ricorso al raddoppio dei turni e a al relativo straordinario per il personale impegnato in sostituzione dei candidati nei rispettivi Comandi provinciali.
(euro)
Previsione di spesa prova scritta della procedura concorsuale a capo squadra (40%) |
|||||||
Concorso |
Stima n. candidati |
Affitto tavoli e sedie |
Viaggio candidati |
Vitto candidati |
Compenso Comm. e personale di vigilanza |
Viaggio, vitto e alloggio personale di vigilanza |
Totale |
Capo squadra 40% (da tenersi in sedi decentrate) |
14.000 |
51.000 |
168.000 |
84.000 |
10.000 |
18.000 |
331.000 |
(euro)
Previsione di spesa prova scritta della procedura concorsuale a capo reparto (40%) |
|||||||
Concorso |
Stima n. candidati |
Affitto tavoli e sedie |
Viaggio candidati |
Vitto candidati |
Compenso Comm. e personale di vigilanza |
Viaggio, vitto e alloggio personale di vigilanza |
Totale |
Capo reparto 40% (da tenersi in sedi decentrate |
6.000 |
22.000 |
72.000 |
36.000 |
5.500 |
12.000 |
147.500 |
(euro)
Riepilogo delle previsioni di spesa) |
||||
Concorso |
Concorsi a Capo squadra e capo reparto |
|||
Stima numero candidati |
Spesa |
Numero procedure |
Spesa complessiva |
|
Capo squadra |
14.000 |
331.000 |
3 |
993.000 |
Capo reparto |
6.000 |
147.000 |
4 |
588.000 |
TOTALE |
|
1.518.000 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla proroga fino a tutto il 2013 della modifica del procedimento concorsuale per l’accesso interno alla qualifica di Capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco (disposta dall’art. 10, commi 8 e 9 del DL n. 70/2011), nel presupposto - sul quale appare opportuno acquisire conferma del Governo - che la stessa operi nell’ambito del numero di posti annualmente disponibili e non incida sulle dotazioni organiche delle stesse qualifiche, né sulle relative decorrenze.
Si evidenzia, inoltre, che nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura al Senato sono stati richiesti elementi idonei a suffragare l'effettiva congruità dei parametri adottati dalla RT nella quantificazione, fornendo, a tal fine, i dati relativi alle serie storiche dei candidati relativi alle tornate concorsuali degli ultimi anni, nonché rassicurazioni circa l'effettiva adeguatezza degli oneri connessi ai viaggi dei concorrenti, nonché in merito agli oneri contemplati per le commissioni concorsuali e per il personale di vigilanza. E’ stato altresì chiesto di confermare la congruità degli oneri previsti per ciascuna delle commissioni concorsuali esaminatrici, fornendo il dettaglio degli emolumenti ivi considerati, distintamente da quello relativo agli addetti alla vigilanza. A riguardo il Governo ha confermato i valori riportati nella RT, chiarendo che, prudenziamente, a fronte dei risparmi di spesa stimati dall'applicazione della norma, non sono state apportate corrispondenti riduzioni delle risorse in bilancio.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica allanorma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagliarticoli 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1, del decreto-legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che la disposizione del presente comma, al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa, rende permanente la durata ridotta (da un anno a sei mesi, prevista per il solo triennio 2011-2013 dall’articolo 10, comma 10, del DL n. 70/ 2011) dei corsi di formazione per l’accesso alle qualifiche operative (allievi vigili del fuoco, allievi vicedirettori antincendio e vicedirettori) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La RT prosegue afferma, inoltre, che alla disposizione sono associate economie di spesa che vengono stimate in euro 800.000 a decorrere dal 2014; tale stima, elaborata sulla base degli oneri sostenuti nel recente passato per lo svolgimento di corsi analoghi, tiene conto dei minori costi per la didattica ed il supporto logistico. Nella sottostante tabella, si evidenziano i risparmi di spesa che sono derivati dall’effettuazione del 70° corso per vigili del fuoco in prova che ha avuto una durata ridotta (sei mesi) per effetto dell’articolo 10, comma 10, del DL n. 70/2011.
VOCI DI SPESA |
RISPARMI |
materiale didattico |
12.000 |
Carburante e materiale tecnico |
25.000 |
Servizi di mensa |
527.000 |
Spese per servizi di pulizia ed utenze energetiche |
121.000 |
Spese di missione del personale istruttore |
50.000 |
Compensi al personale istruttore |
65.000 |
TOTALE |
800.000 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti in sede di esame al Senato.
Nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura al Senato sono stati richiesti elementi e dati idonei a comprovare la congruità degli elementi di costo considerati nel computo dei risparmi, nonché anche in merito alla loro invarianza per le procedure future, nonché il numero dei corsi di cui trattasi. Sul punto il Governo ha osservato che l'elencazione dei risparmi di spesa fornita in RT, corrisponde alle spese sostenute per l'effettuazione del 70° corso per vigili del fuoco che, ai sensi del DL n. 70/2011, ha già avuto una durata ridotta. E’ stato, inoltre, precisato che la riduzione per l'anno 2012 della corrispondente voce di bilancio, è stata effettuata valutando la riduzione della durata dei corsi già prevista dal summenzionato DL 70/2011. Per i successivi esercizi, soltanto la verifica a consuntivo dei risparmi di spesa conseguiti consentirà di individuare la corretta misura di riduzione degli stanziamenti per la formazione.
Il prospetto riepilogativonon ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, che riducono di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 i contributi in favore dell’Unione italiana ciechi, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri di cui all’articolo 3 del DDL in esame, che disciplina le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa recate dai decreti-legge nn. 98 e 138 del 2011.
Il comma 17 stabilisce che il contributo compensativo annuo concesso all’Unione italiana ciechi ai sensi dell’art.1 della legge n. 24/1996 a decorrere dal 2012 è fissato in euro 65.828,00.
Il comma 18 prevede che il contributo annuo concesso all’Unione italiana ciechi ai sensi dell’art. 1 della legge n. 379/1993 a decorrere dal 2012 è fissato in euro 291.142,00.
La RT precisa in particolare che le norme sono dirette alla riduzione degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi del Ministero dell’Interno Capitolo 2316[10] “Contributi ed altri interventi” nelle seguenti misure:
· Piano Gestionale 2 “Contributo compensativo” - finanziato dalla legge n. 24/1996 per euro 2.065.828,00 pari allo stanziamento di bilancio per l’anno 2012, che si riduce ad Euro 65.828,00, con un taglio di 2 milioni euro;
· Piano Gestionale 1 “Contributo annuo a favore dell’Unione italiana ciechi” - il finanziamento previsto dalla legge n. 379/1993 da euro 1.291.142,00 pari allo stanziamento di bilancio previsto per l’anno 2012 passa a euro 291.142,00, con un risparmio di 1 milione di euro.
Tale riduzione di spesa è valutata nell’ambito delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili ed i relativi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica risultano considerati nell’ambito del complessivo impatto derivante dalle riduzioni apportate alla missione di spesa del Ministero dell’Interno di cui all’elenco 1 allegato all’articolo 3.
La relazione illustrativa, considerato che le riduzioni recate di commi 17 e 18 in esame comportano complessivamente un risparmio di spesa pari 3 milioni di Euro, spiega che analizzando la struttura dell’Unione italiana ciechi è stata notata una notevole incidenza della spesa per il personale (circa il 21,4%), mentre le spese per le prestazioni istituzionali costituiscono solo il 31% della spesa complessiva. Pertanto secondo la relazione illustrativa per effetto delle disposizioni in esame l’Ente dovrebbe individuare misure di contenimento della spesa corrente e delle gestioni speciali, come fatto presente, in diverse occasioni, anche dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché dal Collegio Centrale dei Sindaci dell’Ente stesso.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare trattandosi di una riduzione di risorse nei confronti di un ente non rientrante nel comparto della P.A.
Il prospetto riepilogativonon ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, che riduce di 10 milioni di euro a decorrere dal 2012 gli stanziamenti del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri di cui all’articolo 3 del DDL in esame, che disciplina le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa recate dai decreti-legge nn. 98 e 138 del 2011.
Il comma 19 in esame stabilisce che gli stanziamenti per l’alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, di cui all’art. 2, comma 6-sexies del decreto legge n. 225/2010, previsti dall’art. 14, comma 11 della legge n. 108/1996 e dell’art. 1 e dal comma 1, lett. a) della legge 512/1999 a decorrere dal 2012 sono fissati rispettivamente in euro 1.000.000 ed in euro 1.027.385.
La RT precisa, in particolare, che la norma è diretta alla riduzione degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi del Ministero dell’Interno, Capitolo 2341[11] “Fondi di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura”. Lo stanziamento di euro 12.027.385,00, pari allo stanziamento di bilancio previsto per l’anno 2012, si riduce a euro 2.027.385,00 con un risparmio di spesa pari a 10 milioni di euro.
Il Fondo unificato[12], precisa la relazione tecnica, riceve oltre ai finanziamenti statali indicati, ulteriori introiti derivanti dai premi assicurativi, e dalla confisca di somme di denaro, nonché dalla vendita di beni mobili, titoli e beni immobili, confiscati ai sensi della legge n. 575/1965, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La relazione tecnica riporta inoltre una prospetto da cui si evincono gli stanziamenti di bilancio e le riassegnazioni disposte nell’ultimo triennio a valere sui due Fondi, che sono confluiti nel Fondo unificato, con la premessa che nel corso degli anni non tutte le richieste di riassegnazione sono state assentite dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La relazione illustrativa ricorda che il Fondo in questione è alimentato anche in base alle risorse previste dall’articolo 18, comma 1, della legge n. 44/1999 che prevede un “contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di 50 milioni di lire”, precisando che tale disposizione non è stata richiamata nel comma in esame in quanto non sono previsti stanziamenti nel triennio 2012-2014.
In risposta ai rilievi formulati nel corso dell’esame al Senato[13], il Governo, nel rinviare al competente Ministero dell’interno per ulteriori elementi in ordine alla sostenibilità delle riduzioni operata dalla norma in esame, ha rappresentato che - avuto riguardo al fabbisogno di spesa ed alle residue disponibilità esistenti sul capitolo 2341 del medesimo stato di previsione, attesa la natura dei Fondi di rotazione e tenuto conto dei tiraggi di tesoreria finora registrati - appare al momento improbabile che possano verificarsi sui suddetti stanziamenti impegni contabili superiori alle risorse disponibili.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato.
Il prospetto riepilogativonon ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, che riduce di 497.217,00 euro a decorrere dal 2012 lo stanziamento per il miglioramento delle prestazioni economiche concesso ai cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti dall’INPS, concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri in attuazione delle misure di contenimento della spesa recate dai decreti-legge nn. 98 e 138 del 2011. Precisa, in particolare, che essa è diretta alla riduzione degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi del Ministero dell’Interno, Capitolo 2317[14] “Somma da erogare alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le prestazioni economiche a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS, nonché oneri per prestazioni relativi ad anni precedenti”. Lo stanziamento di euro 697.217,00 pari allo stanziamento di bilancio previsto per l’anno 2012, si riduce a euro 200.000,00 con un risparmio di spesa pari a euro 497.217,00.
In base alla RT, dall’esame della spesa sostenuta negli ultimi anni è emersa una notevole riduzione delle somme da corrispondere alle Regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle D’Aosta), sulla base dei preventivi presentati dalle Regioni stesse, come si osserva nel prospetto relativo all’andamento della spesa dal 2007 al 2010:
(euro)
Anno |
Stanziamento |
Impegno |
Spesa |
Economia di stanziamento |
Economia di impegno |
Totale Economie |
2007 |
697.217,00 |
697.217,00 |
313.862,32 |
// |
383.354,68 |
383.354,68 |
2008 |
697.217,00 |
377.767,77 |
246.077,54 |
359.449,23 |
91.690,23 |
451.139,46 |
2009 |
697.217,00 |
260.442,85 |
146.589,59 |
436.774,15 |
113.859,26 |
550.633,41 |
2010 |
697.217,00 |
179.425,90 |
(*) |
517.781,10 |
|
|
2011 |
697.217,00 |
179.495,90(**) |
/// |
517.781,10 |
|
|
(*) Non ancora liquidata alla di redazione della RT per mancata presentazione delle tabelle di liquidazione da parte delle Regioni.
(**) Non son ancora pervenuti i preventivi di spesa per l’anno 2011; si prevede quindi un impegno in misura pari al 2010.
La relazione tecnica specifica inoltre che si tratta di un adeguamento di un capitolo di bilancio all’andamento della spesa effettiva, con la precisazione che la predetta riduzione non determina effetti in termini di indebitamento netto.
La relazione illustrativa, ricorda che il Fondo in questione è alimentato anche in base alle risorse previste dall’articolo 18, comma 1, della legge n. 44/1999 che prevede un “contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di 50 milioni di lire”, precisando che tale disposizione non è stata richiamata nel comma in esame in quanto non sono previsti stanziamenti nel triennio 2012-2014.
In risposta ai rilievi formulati nel corso dell’esame al Senato,nella Nota tecnica del 2 novembre 2011[15], il Governo ha precisato che i risparmi di spesa previsti dalla norma in esame sono compatibili con gli impieghi previsti.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella Nota del 2 novembre 2011.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica allanorma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagliarticoli 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1, del decreto-legge n. 138/2011.
La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento,afferma che la disposizione è finalizzata a sopprimere, a decorrere dal 2012, il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia (DIA) dall’articolo 4, comma 4, del DL n. 345/1991, per effetto del rinvio, ivi contenuto, all’articolo 3, comma 2, della legge n. 486/1988, concernente l’attribuzione di tale trattamento al personale dipendente dell’ex Alto commissariato per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, correlato a quello previsto per il personale appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.
L’intervento comporta un risparmio di spesa - a decorrere dal 2012, di euro 13,1 milioni – quantificato in relazione al personale destinatario della richiamata indennità e alla misura della stessa, differenziata a seconda della qualifica rivestita.
La RT precisa che sia il dato sulla dotazione organica sia quello sulla misura e la natura dell’indennità sono coperte da classifica di segretezza, La natura dell’indennità e l’espressa previsione dell’articolo 4, comma 4, del DL n. 345/1991, rendono obbligatoria la corresponsione della medesima indennità al personale interessato, anche attraverso la necessaria implementazione, in corso d’anno, delle risorse finanziarie necessarie, in relazione allo stanziamento complessivo iniziale. Pertanto, conclude la RT, attraverso la prevista soppressione del rinvio al richiamato articolo 3, comma 2, della legge n. 468/1988, e quindi alla corresponsione dell’indennità in argomento, si determina l’effettivo risparmio annuo di 13, 1 milioni di euro a decorrere dal 2012.
Si evidenzia che la norma è stata modificata nel corso dell’esame in prima lettura. Nello specifico è stata autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per il 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dal 2013 per l’attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA di un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze[16].
In merito ai profili di quantificazione, considerato quanto affermato nella RT circa la speciale natura dei dati relativi alla dotazione organica, alla misura e alla tipologia dell’indennità del personale della DIA, si evidenzia che non appare possibile procedere ad una verifica della quantificazione del risparmio di spesa 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2012, associato dalla RT norma in esame. Tali considerazioni rilevano, anche, con riferimento alla norma che prevede l’autorizzazione della spesa di euro 4,7 milioni per il 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dal 2013 per l’attribuzione al medesimo personale di un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto interministeriale. Appare inoltre opportuno acquisire dati da parte del Governo in merito alle ricadute sulla funzionalità operativa delle strutture interessate.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che la stessa prevede la rinuncia alla realizzazione del progetto TETRA nell’ambito dei lavori del G8 in Sardegna e che le somme resesi disponibili siano versate, entro il 30 giugno 2012, all’entrata del bilancio dello Stato restino acquisite all’erario. La RT afferma altresì che l’effetto determinato dalla disposizione è pari a una riduzione delle spese di 150 milioni di euro per il 2012, sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.
Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[17], ha precisato che, per la natura della spesa, si ritiene che la spendibilità dell’iniziativa sia più alta rispetto a quella mediamente stimata per gli investimenti da realizzare in ambito FAS. Si tratta, infatti, di interventi per i quali era stata valutata in un primo tempo la piena realizzazione entro l’esercizio 2012, sulla base degli elementi disponibili al momento delle stime dei tendenziali di spesa, e in ordine ai quali, invece, c’è stata una rinuncia da parte dell’amministrazione nell’ottica del contenimento delle spese.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe escluso che la norma interferisca rispetto a impegni già assunti a valere sulle somme stanziate.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica ribadisce che la disposizione riduce la dotazione del Fondo di cui all’articolo 611 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per un importo pari a 50 milioni a decorrere dall’anno 2013. Si tratta del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa e da ripartire nel corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi.
Tale riduzione garantisce il conseguimento per il Ministero dell’Interno dell’obiettivo previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma fa riferimento al Fondo da ripartire per provvedere alle eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi del Ministero della difesa. Poiché la RT evidenzia che la disposizione concorre ai risparmi del Ministro dell’interno, andrebbe chiarito se il riferimento debba intendersi al Fondo costituito con analoghe finalità nello stato di previsione del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 23, co. 1, della legge 289/2002.
Andrebbero, altresì, acquisiti ulteriori elementi informativi volti a confermare che nel corso del recente passato le dotazioni del fondo in esame siano costantemente risultate non utilizzate dall'amministrazione competente.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica riferisce che la disposizione consente l’ammissione allo scrutinio, per la promozione, dei viceprefetti aggiunti in possesso del solo requisito dell’anzianità di servizio.
Si rammenta che la norma in esame sopprime una disposizione la quale prevede che, in aggiunta ad un’anzianità minima complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio, per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, siamo richiesti specifici requisiti minimi di servizio aggiuntivi presso gli uffici centrali e periferici.
Attualmente i viceprefetti aggiunti che hanno già maturato i 9 anni e 6 mesi di servizio effettivo per essere scrutinati alla qualifica superiore sono, secondo la relazione tecnica, circa 400 e di questi poco più di un quarto ha maturato un’esperienza lavorativa sia presso gli uffici centrali che periferici dell’Amministrazione. Ne consegue che circa 300 devono ancora effettuare il periodo di tirocinio operativo, tanto presso le strutture centrali quanto presso quelle periferiche dell’Amministrazione. L’eliminazione di siffatti requisiti attraverso la proposta normativa in parola comporta quindi una riduzione della spesa che l’Amministrazione dovrebbe sostenere per attribuire i trattamenti di missione ad un così consistente numero di funzionari.
La minore spesa valutabile per 7.200.000, è stata determinata considerando un costo medio mensile pari. a 4.000 euro, comprensivo del rimborso delle spese per vitto e alloggio, per un periodo di 6 mesi per 300 funzionari.
A titolo prudenziale la RT conclude che l’effetto di maggiore risparmio di spesa sarà valutabile a consuntivo.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, considerato anche che il Governo ha precisato che i posti destinati agli avanzamenti restano invariati e coincidono con le effettive scoperture.di.organico, non dipendendo dunque dall’ampiezza della platea dei soggetti ammessi allo scrutinio.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica riferisce che la disciplina vigente prevede all’articolo 47, primo comma, del decreto legislativo n. 217/2005 che i Direttori vice dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non possono partecipare allo scrutinio per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale senza aver prestato servizio effettivo per almeno due anni presso Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco; la norma prevede, al secondo comma, che allo scrutinio per la promozione alla qualifica di Dirigente superiore sono ammessi i primi dirigenti che abbiano svolto in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno uno nella qualifica dirigenziale.
La norma - prosegue la relazione tecnica - estende l’effettività della procedura transitoria prevista dall’articolo 168 del decreto legislativo n. 217/2005, fino al 31 dicembre 2014, per cui l’applicazione dell’articolo 47 opererà per gli scrutini di promozione a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Le economie a regime, quantificate in euro 320.000, deriverano dal minor ricorso all’istituto dell’indennità di trasferimento (L. 81/2001), conseguenza diretta del ridotto avvicendamento del personale sul territorio. Tale risparmio si determina rapportando il costo medio annuo dell’indennità in parola, quantificato in 8.000 euro, al numero di potenziali aventi diritto, stimati in n. 40 unità.
A titolo prudenziale l’effetto di maggiori risparmi di spesa sarà valutabile a consuntivo.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma interviene sulla cosiddetta clausola di galleggiamento, prevista al fine di perequare la retribuzione di posizione del Segretario comunale e provinciale a quella del dipendente di ruolo meglio retribuito, definendone i meccanismi applicativi.
La relazione illustrativa riferisce che il dispositivo estende il meccanismo di allineamento stipendiale, previsto del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2011, alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, esplicitando il divieto di corrispondere somme diversamente conteggiate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
La relazione tecnica prosegue affermando che, a seguito della riscontrata applicazione distorta della norma, in molti enti, l’intervento del Ministero dell'economia – sia a seguito di verifiche ispettive, sia facendo leva sulle risultanza del conto annuale – ha prodotto in molti casi effetti positivi, con interruzione delle indebite erogazioni retributive e recupero di quanto illegittimamente attribuito.
A seguito dell’instaurarsi di una significativa mole di contenzioso, la giurisprudenza di merito, in primo grado, si sta orientando su posizioni interpretative in contrasto con quanto sostenuto, in accordo con l’Aran e con il dipartimento della Funzione pubblica: da ciò effetti onerosi per i bilanci degli enti e quindi per la finanza pubblica.
Alla luce del quadro delineato, appare necessario un intervento il quale, attraverso l’individuazione delle corrette modalità applicative delle norma citata, elimini i dubbi interpretativi e ponga un argine agli effetti negativi, in termini retributivi, delle sentenze finora emanate, pur non essendo alla stessa riconducibili puntuali economie da scontare sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono volte ad eliminare l’autorizzazione di spesa prevista all’ultimo periodo del comma 10 dell’articolo 1 del DL 16/2005 (relativa al rimborso per gli autotrasportatori dell’aumento delle accise sui carburanti), nonché quella prevista dall’ art. 61, comma 4, della L. 342/2000 (deduzione forfettaria di spese non documentate a favore di imprese di autotrasporto), indicando che al relativo onere si provvede nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le due autorizzazioni di spesa soppresse sono pari rispettivamente a € 88.070.000,00 e a € 49.063.405,41 per un risparmio complessivo di € 137.133.405 annui dal 2012. L’attività di monitoraggio svolta nel corso degli anni dall’Agenzia delle Dogane sui rimborsi e in particolare sulle compensazioni tramite il sistema del versamento unificato, ha evidenziato ad oggi che l’utilizzo da parte degli autotrasportatori del rimborso degli oneri dagli stessi sostenuti per effetto dei vari aumenti disposti dell’aliquota di accisa sui carburanti è inferiore all’attuale stanziamento del capitolo 3820 per circa 150 milioni di euro.
La RT afferma che la norma, ridimensionando lo stanziamento del capitolo alle effettive esigenze degli autotrasportatori, libera risorse, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica, che altrimenti sarebbero state comunque utilizzate per altri rimborsi.
La RT mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziarie |
Indebitamento netto |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
137,133 |
137,133 |
137,133 |
137,133 |
137,133 |
137,133 |
Si ricorda altresì che il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[18], in ordine all’utilizzazione dei fondi stanziati sul capitolo 3820/MEF, ha rilevato che gli stessi sono trasferiti da parte del Dipartimento delle finanze pro-quota, in parte all’Agenzia delle entrate, per le agevolazioni agli autotrasportatori fruite in compensazione, e in parte all’Agenzia delle dogane, per il pagamento dei rimborsi dovuti in forma diretta.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT afferma che le originarie autorizzazioni di spesa, benché di ammontare superiore alle richieste di rimborso, in mancanza di una specifica riduzione, sarebbero comunque utilizzate in corso di esercizio. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di verificare se effettivamente le norme in esame sembrino suscettibili di determinare risparmi in misura superiore alle economie che si sarebbero comunque verificate a consuntivo.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.
La relazione tecnica chiarisce che la norma ridetermina i compensi spettantiper l’assistenza fiscale prestata dai CAF, dai sostituti d’imposta e daiprofessionisti ed abroga le disposizioni concernenti l’attribuzione dei compensiagli intermediari abilitati per la ricezione telematica delle dichiarazioni e per losvolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche.
Con riferimento a quanto stabilito dal comma 30, la relazione tecnica chiarisceche l'attuale compenso previsto per l'invio del modello 730, pari ad euro 16,29[19],è ridotto a 14 euro per il modello singolo. Per la dichiarazione congiunta ilcompenso di 32,58 euro è rideterminato in 26 euro.
La relazione tecnica prosegue precisando che nel 2010 sono stati inviati11.535.701 modelli 730/2010 singoli e 2.444.598 modelli congiunti. Il costocomplessivo da sostenere, in base ai nuovi compensi, e pari a 225.059.362 euro,al netto di IVA, a fronte di un costo che, in base alla normativa vigente è pari ad267.561.572,13 euro. I risparmi, al netto dell’IVA ammontano a 42.502.210,13euro a decorrere dal 2012 sia in termini di saldo netto da finanziare che intermini di indebitamento netto e dovrebbero rimanere, secondo la relazionetecnica, pressoché inalterati nel tempo per effetto della norma che sospendel'adeguamento dei compensi al costo della vita.
La relazione tecnica evidenzia che le norme dispongono anche lasoppressione del compenso dovuto dall’Agenzia delle entrate alle bancheconvenzionate e alle Poste italiane Spa per il servizio di ricezione e ditrasmissione telematica delle dichiarazioni ed anche quello spettante agliincaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per lo svolgimento delservizio di pagamento con modalità telematiche. I risparmi sono quantificati pari a25 milioni di euro considerando il numero dei modelli trasmessi. In particolare imodelli 730 sarebbero circa 14 milioni a cui aggiungere 11 milioni di modelliUnico. Tali risparmi per il bilancio dello Stato si realizzano riducendocorrispondentemente la dotazione del capitolo agli oneri di gestione dell'Agenziadelle entrate.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare considerato che la quantificazione effettuata sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica appare prudenziale. Si rileva, infatti, che i risparmi, secondo la relazione tecnica, risulteranno inalterati nel tempo per effetto della norma che sospende l'adeguamento dei compensi al costo della vita anche se il mancato adeguamento sembrerebbe destinato a determinare risparmi crescenti.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica valuta l’impatto finanziario conseguente allariorganizzazione del Garante del contribuente. Tale organo collegiale compostodi tre membri è istituito presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome; le norme lo trasformano in organo monocratico. A tal proposito la relazione tecnica rammenta che il compenso dei 21 Presidenti è fissato in 2.788,87 euro e quello dei componenti a 2.324,05 euro, al lordo delle imposte ed al netto dell'IRAP a carico dell'Amministrazione mentre le spese di viaggio sono annualmente quantificate in 140.000 euro. La somma complessiva annualmente corrisposta ai Garanti è pari a 2.057.963,16[20] euro a cui si aggiungono circa 140.000 euro per le spese di viaggio.
Considerato che le modifiche normative trasformano il Garante da organo collegiale in organo monocratico, la relazione tecnica ipotizza che l’importo complessivo da corrispondere annualmente ai Garanti si attesterà a 765.000 euro, cui dovranno aggiungersi circa 35.000 euro di spese di viaggio. Di conseguenza, il risparmio complessivo sarà di 1.400.000 euro a decorrere dal 2012 in termini sia di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che non risulta evidente in base a quali considerazioni si è ritenuto che le spese di viaggio dovessero essere ridotte in misura proporzionale alla riduzione del numero dei membri facenti parte degli uffici del Garante ossia di 2/3 passando da 140.000 a circa 45.000.
Risulterebbe altresì utile che fossero esplicitati gli esatti parametri utilizzati per determinare la misura dell’onere sostenuto attualmente e quantificato in 2.057.963.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica, alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che la norma viene introdotta ai fini della partecipazione dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia, individuati nella tabella C allegata al decreto-legge 98/2011, come modificata dal decreto-legge 138/2011.
In particolare, la disposizione prevede che le spese di funzionamento dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, siano ridotte di un ammontare non inferiore ad euro 50 milioni a decorrere dal 2012.
Poiché le spese oggetto di riduzione in base al testo (ossia quelle di funzionamento, con esclusione delle spese obbligatorie e di personale) ammontano ad euro 511 milioni per l’anno 2012, 541 milioni per il 2013 e 571 milioni per il 2014, la riduzione di 50 milioni incide per circa il 9,78% sul totale delle spese indicate dal testo. La riduzione è dunque in linea con quelle programmate per le tutte le amministrazioni centrali dello Stato.
Nella Nota della Ragioneria generale dello Stato del 2 novembre 2011 presentata al Senato, si afferma, in ordine alle possibili ricadute sulla funzionalità dell’Amministrazione dei Monopoli, che la riduzione in esame interviene sui trasferimenti statali destinati a far fronte ad oneri inderogabili (ma non di spesa obbligatoria ex articolo 26 della legge di contabilità) per il finanziamento della medesima Amministrazione. Quest’ultima provvederà alle necessarie riduzioni nell'ambito della propria autonomia ed in base ad apposite misure di razionalizzazione organizzativa, volte a ridurre il livello degli obblighi assunti e da assumere nel campo delle spese di funzionamento aventi caratteristiche di inderogabilità.
Nella nozione di onere inderogabile vanno ricomprese – precisa la Nota - tutte quelle tipologie di spesa, anche diverse dalle vere e proprie spese obbligatorie, riferibili ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.
La Nota, infine, opera un rinvio alla stessa Amministrazione dei Monopoli per l’acquisizione di elementi ulteriori in ordine alla sostenibilità delle riduzioni di spesa.
Tali ulteriori elementi di valutazione non risultano pervenuti durante l’esame in prima lettura presso il Senato.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che andrebbero acquisiti elementi in ordine alle possibili modalità applicative del contenimento di spesa indicato dal testo, con particolare riferimento alla tipologia delle spese da ridurre, all’attuale utilizzazione di tali risorse e all’effettiva possibilità di incidere su di esse senza ridurre la funzionalità dell’Amministrazione e, quindi, senza riflettersi negativamente sull’efficace acquisizione delle entrate fiscali derivanti del settore dei giochi e dei tabacchi[21].
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di cui ai decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011.
La relazione tecnica ricorda che le norme prevedono che tutti i candidati risultati idonei all’esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana in data 16 agosto 2011, n. 65, siano nominati componenti delle commissioni tributarie e immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. La RT ricorda altresì che viene previsto uno specifico meccanismo di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e stabilito che i componenti in soprannumero maturino il diritto a percepire il compenso soltanto successivamente al riassorbimento nell’organico.
Per quanto attiene al comma 40, la RT - dopo aver ricordato che la norma disciplina i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie i quali sono disposti all’esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura dei posti resisi vacanti nelle commissioni provinciali o regionali - precisa che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto la stessa prevede che il trasferimento non dia diritto ad alcuna indennità.
Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[22], ha precisato che, in linea generale, va rilevato che l’attività prestata dai giudici tributari esula dal campo di applicazione del D. Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, pertanto, non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; conseguentemente gli organici dei giudici componenti le commissioni tributarie costituiscono meri contingenti determinati in relazione ai carichi di lavoro, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del suddetto decreto legislativo, relativo all’organizzazione e alla disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche. In tale contesto, le eventuali posizioni soprannumerarie non costituiscono una deroga a tale ultima disposizione, essendo le stesse posizioni riconducibili a esigenze temporanee collegate allo smaltimento degli ingenti carichi di lavoro in materia di contenzioso tributario.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che le norme sono volte al contenimento della spesa pubblica, abrogando:
- l’esenzione fino al 50 per cento della tariffa prevista per i voli nazionali e comunitari dall’articolo 5, comma 5, della L. 77/1989;
- il contributo statale a copertura dei costi sostenuti per la prestazione del servizio di assistenza al volo di terminale nei cosiddetti “aeroporti minori” (nei quali si sviluppa un volume di traffico inferiore all’1,5% del totale nazionale) e una corrispondente quota di quelli sostenuti nei restanti aeroporti, previsto dall’articolo 5, comma 4, della medesima norma.
Per quanto concerne la prima fattispecie, la RT evidenzia che il Regolamento CE 1794/2006 ha definito in maniera puntuale e tassativa le tipologie di esenzione applicabili da parte degli Stati membri. Non essendo l’esenzione in esame compresa tra quelle elencate, si configurano incompatibilità con la disciplina comunitaria che suggeriscono l’abrogazione della stessa norma interna. L’adeguamento del sistema nazionale al principio comunitario “chi usa paga”, comporta una più trasparente ed efficiente allocazione dei costi dei servizi di terminale di assistenza al volo. La RT segnala infine che la contribuzione pubblica alla copertura dei servizi in oggetto nel nostro Paese risulta particolarmente elevata.
Con riferimento alla seconda fattispecie, la RT afferma che il sopra citato regolamento prescrive l’inserimento delle tariffe di tutti i costi sostenuti per la prestazione del servizio di assistenza al volo. La modifica normativa consente di destinare quota parte dei ricavi tariffari al finanziamento dei servizi alla navigazione aerea prestati dall’aeronautica militare a favore del traffico civile, le cui spese non trovano attualmente copertura nell’ambito delle ordinarie risorse della stessa Aeronautica, con potenziale pregiudizio della sicurezza e della capacità del sistema del trasporto aereo nazionale.
I risparmi di spesa sul bilancio dello Stato risultano pari a circa 42 milioni di euro sul capitolo 1890 del Ministero dell’economia, relativo al contratto ENAV.
La RT mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziarie |
Indebitamento netto |
||||
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2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Minori spese ENAV (capitolo 1890) |
42 |
84 |
84 |
42 |
84 |
84 |
Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[23], ha affermato che l’effetto positivo deriva dalla rideterminazione dei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia, destinati ai contratti di servizio e di programma dell’ENAV. Ciò comporta la necessità di una revisione in diminuzione degli obblighi da assumere con la sottoscrizione dei suddetti contratti, tenuto anche conto dei risparmi da conseguire per effetto del venir meno delle esenzioni, con conseguente innalzamento della corrispondente quota dei ricavi tariffari da parte dell’ente.
Il Governo precisa altresì che per il 2011, per far fronte agli oneri e contributi in esame posti a carico dello Stato, sono stati previsti stanziamenti sul capitolo 1890 del Ministero dell’economia pari a euro 102.173.893. Con l’entrata in vigore delle norme in esame, resterebbero a carico dello Stato soltanto gli oneri di terminale relativi ai voli esenti - previsti dal Regolamento comunitario 1794/2006 – nonché gli oneri di rotta, pari complessivamente a circa 17,4 milioni di euro sulla base delle previsioni del budget ENAV 2011. Si tratta, pertanto, di un risparmio a regime stimato prudenzialmente in 84 milioni di euro annui. Per il 2012, considerato che l’entrata in vigore della disposizione è fissata al 1° luglio, l’ammontare del risparmio è stato calcolato in modo ridotto del 50% e, dunque, pari a 42 milioni di euro.
Riguardo alla conseguibilità dei risparmi di spesa, il Governo fa presente che le stime sono state valutate, oltre che sulla base dei dati storici, anche alla luce delle rassicurazioni fornite dall’ENAV nelle comunicazioni inviate al Ministero dell’economia, in cui si afferma che, come dimostrato tra l’altro dagli studi di settore condotti da Eurocontrol e IATA, il settore del trasporto aereo mostra segni di ripresa tali da far ritenere in via di superamento anche la stagione di crisi del settore.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che, in base agli elementi forniti dal Governo nella Nota tecnica citata, gli stanziamenti sul capitolo 1890 del Ministero dell’economia sarebbero pari, a partire dal 2013, a circa 18,2 milioni di euro, a fronte di oneri complessivi di circa 17,4 milioni, come stimati sulla base del budget ENAV 2011. In proposito, appare utile acquisire conferma circa la possibilità per l’ENAV di garantire lo svolgimento delle attività ad esso spettanti, a fronte della riduzione degli stanziamenti pubblici.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, in riferimento alla norma in esame, afferma che la disposizione non determina effetti per la finanza pubblica.
Si rammenta che la norma in riferimento stabilisce che dopo l’articolo 152 del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante: "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie", è aggiunto l'articolo 152-bis, in cui si prevede che nelle liquidazioni delle spese di cui all’articolo 91 c.p.c. (spese legali) a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell’articolo 417-bis c.p.c., si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del DPR n. 600/1973 (Testo unico delle norme sulla riscossione). La disposizione di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che alla norma in esame non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, posto che la disposizione rinvia all’applicazione della tariffa vigente per gli avvocati, ridotta del venti per cento, andrebbero acquisiti elementi in merito all’impatto della disposizione in relazione all'attuale regime delle spese per la difesa in giudizio delle PA.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma in esame ha lo scopo di chiarire il forte conflitto giurisprudenziale esistente in tema di risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie. Il suo valore è specificamente interpretativo e considera la responsabilità dello Stato come extracontrattuale, e, dunque, soggetta al termine prescrizionale quinquennale. Il momento dell’inizio di decorrenza del termine è, coerentemente, da considerare quello del verificarsi del fatto per il quale il mancato recepimento della direttiva ha determinato il danno. La norma, introducendo una disposizione di carattere generale in materia di prescrizione dell’azione risarcitoria del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie, è volta sostanzialmente a ridurre l’impatto oneroso dei contenziosi in materia. La RT non stima effetti di risparmio in quanto gli stessi sono valutabili solo a consuntivo.
Si rammenta che la norma in riferimento prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all’articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto che gli effetti finanziari, comunque virtuosi, connessi alla disposizione in esame - come affermato dalla relazione tecnica - potranno essere valutati solo a consuntivo.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione sopprime tutte le indennità ed i compensi connessi al trasferimento d’autorità per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni. In particolare viene soppressa: l’indennità di trasferta per il tempo impiegato per il viaggio; il rimborso delle spese sostenute per il viaggio; le spese per il trasporto di mobili e masserizie. In relazione alla specificità dei comparti è stato escluso dall’applicazione della norma il personale delle Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli effetti economici della disposizione sono rilevabili solo a consuntivo in relazione agli avvicendamenti del personale. La RT evidenzia, comunque, che per il personale in regime di contratto privatizzato il fenomeno ha una rilevanza finanziaria contenuta mentre ha una incidenza più significativa per la carriera prefettizia e di magistratura.
Si rammenta che la norma in riferimento stabilisce che le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante norme per il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 21 della citata legge, è, inoltre, dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio. Sono inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato.
Nel corso dell’esame al Senato - pur rilevando la natura virtuosa della disposizione in riferimento - sono stati richiesti ulteriori elementi di sintesi circa la spesa annua attualmente sostenuta dalle Amministrazioni statali per l'attuazione degli istituti di cui agli articoli 19, 20, 21 e 24 della legge n. 836/1973, fornendo il dettaglio degli importi complessivamente gravanti su ciascuna amministrazione o, al più, per comparti omogenei di spesa appartenenti al settore statale. Sul punto, il Governo ha fatto presente che, in relazione ai dati richiesti, l’importo complessivo per i trasferimenti comprende anche altre voci di spesa. Pertanto l'enucleazione della spesa relativa agli istituti soppressi dagli articoli indicati risulta difficilmente effettuabile; conseguentemente, i relativi risparmi potranno essere quantificati solo a consuntivo.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che dalla disposizione in esame non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.
Si rammenta che la norma in riferimento prevede che per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001 è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese di procedura. L’importo è fissato con il bando ed è compreso tra 10 e 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.
Si rammenta che la norma in riferimento stabilisce che allo scopo di semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò non già avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonché di censi, canoni, livelli ed altri oneri, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità di trasferimento alle amministrazioni interessate delle relative risorse finanziarie ed il subentro delle stesse alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.
Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a ridurre di una quota non inferiore al 10 per cento le risorse destinate all’incentivazione del personale dell’amministrazione economico-finanziaria, ai sensi dell’articolo 12, del DL n. 79/1997, per finalizzarla al potenziamento e alla copertura degli oneri indifferibili della medesima amministrazione. La RT precisa che le citate somme potranno essere verificate solo a consuntivo in quanto le risorse da destinare ai sensi dell’art. 12, comma 2, del DL 79/1997 sono rese disponibili solo a seguito di accertamento delle entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo 12 a chiusura dell’esercizio finanziario, sulla base delle percentuali determinate annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
Si rammenta che la norma in riferimento stabilisce che all’articolo 67, comma 1, del DL n. 112/2008 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dall’anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all’articolo 12, del DL n. 79/1997 (Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale), e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell’Amministrazione economica-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della guardia di finanza.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le Authorities, in genere, possono prevedere l’attribuzione a favore dei comandati di specifiche indennità aventi carattere fisso, con la finalità di operare una sorta di perequazione rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato percepito dal personale di ruolo. Tali previsioni risultano, comunque, estranee alla disciplina generale dell’istituto del comando, che incide sulla misura dell’accessorio percepito, in virtù del cambiamento delle funzioni svolte dal dipendente in posizione di prestito. Il comando, infatti, precisa la RT, non potrebbe determinare una modifica del trattamento fondamentale percepito dal dipendente, che resta quello previsto per l’amministrazione di appartenenza, essendo ricollegato all’inquadramento nei ruoli. La RT conclude che la disposizione determina un contenimento della spesa i cui effetti potranno essere verificati solo a consuntivo.
Si rammenta che le norme in riferimento dispongono che al personale del settore delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, non possono essere erogati, da parte delle predette Autorità, indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli (comma 56). Viene previsto, altresì (comma 57), che le disposizioni di cui al comma 56 si applicano anche alle indennità, e compensi o altri emolumenti comunque denominati già in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; le clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità amministrative indipendenti di cui al comma 56, sono disapplicate.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato.
Nel corso dell’esame al Senato sono stati richiesti elementi di valutazione circa la platea delle unità attualmente interessate da posizioni di distacco, comando, fuori ruolo o altre posizioni di prestito presso le Autorità, nonché in merito ai relativi trattamenti economici indennitari che risulterebbero non più dovuti sulla base alla norma in esame. Sono stati, inoltre, chiesti ragguagli in merito alla circostanza il divieto sancito riguardi tutti i dipendenti delle P A, intendendo per tali gli enti rientranti nella definizione datane a fini di contabilità nazionale e non quella di cui all'articolo 1, comma 2, della D.lgs. n. 165/2001 (TUIP). Il Governo, a riguardo, ha evidenziato che, in considerazione dello speciale status di autonomia e indipendenza delle amministrazioni in argomento, la platea di soggetti interessati non può che essere stimata in via del tutto approssimativa. In ogni caso il Governo ha ritenuto ragionevole ipotizzare che il personale in posizione di prestito ammonti a circa un centinaio di unità di personale appartenente alle varie qualifiche. In relazione alle modalità di applicazione della disposizione, è stato fatto presente che il divieto di erogare indennità perequative del trattamento economico fondamentale andrà applicato a tutti i dipendenti del settore pubblico allargato in posizione di prestito presso le Autorità amministrative indipendenti, e che i relativi risparmi andranno quantificati esclusivamente a consuntivo.
La relazione tecnica afferma che la norma prevede la rideterminazione a decorrere dal 2012 delle risorse iscritte in bilancio nel capitolo 1502/MEF (“Somma da erogare alle Poste italiane SpA per i servizi offerti in convenzione allo Stato, inclusi i rimborsi editoriali e quelli connessi con il servizio universale nel settore dei recapiti postali”).
In particolare, la norma integra la disciplina vigente in materia di obblighi di servizio universale nel settore postale[24] stabilendo i seguenti limiti massimi di compenso dovuto dallo Stato all’ente gestore a fronte degli oneri sostenuti per il servizio universale: 321,6 milioni nel 2012; 351,6 milioni nel 2013; 291,6 milioni a decorrere dal 2014.
Di conseguenza il contratto di programma con Poste italiane SpA, in corso di definizione, dovrà risultare coerente con il nuovo quadro contabile e con la direttiva 2008/6/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. A tal fine le risorse iscritte sul predetto capitolo vengono rideterminate per l’anno 2012, con corrispondente compensazione – per 50 milioni di euro – a valere sul capitolo 2175/MEF (“Fondo da ripartire costituito dagli importi dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti”), relativo a spese rimodulabili.
Pertanto, a seguito delle predette modifiche, per l’anno 2012 lo stanziamento del capitolo 1502 si attesterà a 321,6 milioni, rispetto ai 351,6 milioni previsti a legislazione vigente.
Si segnala che, a seguito dell’approvazione dell’emendamento 4.5000[[25]], il Senato ha introdotto nel testo del provvedimento una disposizione con la quale viene approvato il contratto di programma 2009-2011 fra Poste italiane SpA e il Ministero dello sviluppo economico, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. La disposizione prevede, inoltre, che ai relativi oneri si faccia fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la disposizione rientra in un insieme di norme[26] con le quali sono stati rimodulati gli interventi di risparmio sulla spesa dei Ministeri da effettuare in attuazione del DL 98/2011 e del DL 138/2011. Tali rimodulazioni avvengono, secondo la relazione tecnica, ad invarianza di saldi rispetto alle previsioni inserite nel testo originario del disegno di legge. Con riferimento alla norma in esame andrebbe tuttavia chiarito:
- in base a quali elementi sia ritenuta necessaria una compensazione[27], considerato che la disposizione in esame sembrerebbe finalizzata ad ottenere risparmi rispetto alla spesa prevista a legislazione vigente;
- con quali modalità la variazione di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo dei conti dormienti, sia stata contabilizzata ed evidenziata nell’apposito elenco allegato al testo (elenco che riporta le modifiche al testo originario del disegno di legge).
Ciò premesso, si osserva che andrebbero comunque acquisiti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione del corrispettivo dovuto dallo Stato, atteso che il bilancio a legislazione vigente[28] indica una previsione di spesa pari a 351,6 milioni a decorrere dal 2012 (previsione che a decorrere dal 2014 sarebbe ridotta – in base al testo in esame – di circa il 17% rispetto agli importi attuali).
Si ricorda in proposito che, con riferimento ai costi sostenuti dallo Stato per il parziale finanziamento del servizio universale, la relazione tecnica riferita al D. Lgs. 58/2011 (Completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità europea) ha dato conto di una tendenziale riduzione della spesa, per una serie di fattori quali le manovre tariffarie, la fuoriuscita della pubblicità diretta dall’area dei prodotti universali, l’incremento del Fondo di compensazione per il servizio universale, che viene ora alimentato da tutti gli operatori del settore postale. Si osserva tuttavia che il rimborso statale, insieme con il Fondo di compensazione e la riserva di quote di traffico postale, rientra fra i mezzi finanziari volti a consentire l’espletamento del servizio universale.
Nell’ambito di tali chiarimenti, andrebbe anche acquisita una valutazione circa i possibili effetti della predetta riduzione sulla redditività di Poste italiane SpA (attuale fornitore del servizio universale), tenuto conto che il Ministero dell’economia e la Cassa depositi e prestiti detengono l’intera partecipazione azionaria della società[29]. In particolare, una variazione di tale rimborso potrebbe riflettersi sul bilancio dello Stato, in quanto quest’ultimo partecipa agli utili della società Poste Italiane.
Riguardo, infine, all’ulteriore integrazione apportata al testo con l’emendamento 4.5000, sopra richiamato, si rinvia a quanto osservato nella successiva scheda dedicata all’articolo 33, comma 31.
La relazione tecnica rileva che la norma prevede l’introduzione di un nuovo elenco di interventi correttivi, da aggiungere a quelli indicati dall’articolo 4, relativi allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Complessivamente si determinano risparmi di spesa per 63,7 milioni nel 2012, 51,4 milioni nel 2013 e 90,3 milioni nel 2014, che intervengono a parziale compensazione dei minori tagli di spese rimodulabili previsti per tale Ministero dal nuovo elenco 1 (cfr scheda relativa all’articolo 3).
La RT precisa che si tratta di stanziamenti destinati a finanziare operazioni con la Cassa depositi e prestiti non ancora utilizzati, nonché canoni di locazione di immobili pubblici, con conseguente razionalizzazione degli spazi in uso.
Elenco 3 (articolo 4, comma 57-ter)
Norme |
2012 |
2013 |
2014 |
L. 102/1990, art. 13, comma 1: Fondo ordinario per la finanza locale per la ricostruzione della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como |
|
|
38.960.000 |
D.L. 6/1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi |
13.097.259 |
10.832.306 |
|
D.L. 328/1994, art. 4: alluvioni 1993 (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Toscana, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia) |
40.103.116 |
33.167.952 |
40.103.116 |
D.L. 691/1994, art. 6, comma 1: alluvioni 1994 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana) |
1.500.000 |
827.067 |
1.200.000 |
D.L. 269/2003, art. 5: trasformazione in S.p.a di Cassa depositi e prestiti |
8.000.000 |
6.616.534 |
8.000.000 |
D.L. 269/2003, articolo 29, comma 1: risorse per provvedere alla spesa per canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici. |
1.000.000 |
|
2.000.000 |
In merito ai profili di quantificazione, occorrerebbe acquisire gli elementi alla base della quantificazione dei suddetti risparmi, nonché indicazioni in merito alla ricaduta in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.
Al fine di escludere la possibilità del ripresentarsi di oneri in successivi esercizi, andrebbe escluso che si tratti di risorse a fronte di mutui già attivati o ancora attivabili.
Si segnala, infine, con riferimento all’articolo 5 della legge n. 269/2003, che tale norma non reca un’autorizzazione legislativa di spesa, bensì la disciplina della trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni. Sul punto appare opportuno un chiarimento.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica appare riferita, piuttosto che alla disposizione (che prevede il versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte dell’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole, della somma di 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, 9,2 milioni di euro entro ili 31 gennaio 2013 e 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014), alla successiva norma recata dal comma 61 in materia di sgravi contributivi.
In ogni caso, gli effetti sui saldi di finanza pubblica indicati dalla RT sono correttamente riferiti alla riduzione dell’autorizzazione di spesa in esame, come risulta dalla tabella che segue:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto |
||||
Denominazione |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.a. |
32,40 |
9,20 |
9,20 |
32,40 |
9,20 |
9,20 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica precisa che, per effetto della disposizione (che riduce di 1.570.659 euro nel 2012 l’autorizzazione di spesa per le assunzioni del personale operaio a tempo determinato del corpo forestale dello Stato), le risorse residue destinate alla finalità di assunzione di operai a tempo determinato nel 2012 ammontano 1.429.341 euro.
Infatti, la disposizione riduce la spesa autorizzata dall’articolo 2, comma 8, del DPR 19 marzo 2010, di riparto delle risorse di cui all’articolo 2, comma 250, della legge n. 191/2009, che ha destinato 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 all’assunzione di personale operaio a tempo determinato del corpo forestale dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.
La relazione tecnica precisa che la disposizione è volta a ridurre, per il 2012, dall’80 per cento al 60 per cento ed al 70 per cento a decorrere dal 2013 il limite degli sgravi contributivi previsti, da ultimo, dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 203/2008 in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Ciò in conseguenza del taglio di 10 milioni di euro nel 2012 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, operato, nell’ambito dell’attuale manovra finanziaria, sul capitolo di bilancio 1485 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
In conseguenza della disposizione, gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto |
||||
Denominazione |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca |
10 |
6 |
6 |
10 |
6 |
6 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, dal momento che gli effetti della disposizione appaiono coerenti con gli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente.
Infatti, come anche risulta dalla documentazione trasmessa dal Governo, lo stanziamento del capitolo n. 1485 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ammonta a legislazione vigente a 44.153.000 euro, che corrispondono alla concessione degli sgravi contributivi in esame nel limite dell’80 per cento. Applicando, pertanto, la riduzione percentuale prevista dalla disposizione in esame le minori spese sono pari a 10 milioni di euro nel 2012 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla delle norma attuativa disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica, in riferimento alla norma in esame, evidenzia effetti di risparmio pari a 7 milioni di euro sul saldo netto da finanziare e a 3,5 milioni di euro sull’indebitamento netto per ciascun anno del triennio 2012-2014.
Si rammenta che la norma in esame riduce di 7.053.093 euro, a decorrere dall'anno 2012, gli oneri previsti dall’articolo 585 del D.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare) per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.
La RT, in particolare, evidenzia che l’articolo 585 del D.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare) che disciplina “Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle Capitanerie di porto”, prevede che gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa restino a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ne individua l’entità. In particolare, tali consistenze, a norma dell’art. 2217, del citato decreto legislativo sono determinate annualmente, fino al 31 dicembre 2015, con decreto del Ministro della difesa, di concreto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Inoltre, la RT evidenzia che l'articolo 954 del Codice dell'ordinamento militare prevede che i volontari in ferma prefissata di un anno possano essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. Ciò premesso, quantificando, mediante il decreto interministeriale di cui all'articolo 2217 del D. lgs. n. 66/2010, le consistenze annuali di ciascuna categoria dei volontari di truppa, a decorrere dall'anno 2012, in modo da non concedere il predetto periodo di rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di una anno, il Corpo delle capitanerie di porto potrà realizzare risparmi strutturali di spesa pari a euro 7.052.093, come raffigurato nella tabella seguente
(euro)
Categoria |
Competenze fisse |
Oneri sociali |
Competenze accessorie |
Costo unitario |
Riduzione consistenza (unità) |
Riduzione totale oneri |
VFP 1 raffermati |
13.868,21 |
5.323,00 |
4.315,77 |
23.506,98 |
300 |
7.052.093 |
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento presso il Senato.
Nel corso dell’esame al Senato, al fine di verificare l’effettività dei risparmi di spesa recati dalla norma, è stato chiesto di valutare la possibilità di inserire nel dettato normativo la riduzione annuale delle consistenze dei volontari di truppa così come prospettato nella RT. Sul punto il Governo ha evidenziato che, secondo quanto riportato dal D.lgs. n. 66/2010, le dotazioni organiche complessive e le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall'articolo 585. Pertanto, non è apparso necessario quantificare nella norma in esame la riduzione annuale, rinviando la determinazione delle consistenze all'apposito decreto. Il Governo ha comunque confermato la riduzione delle rafferme annuali di 300 unità ed il fatto che la norma assicura una riduzione di spesa "strutturale" a decorrere dal 2012. E’ stato, infine, precisato, che la valutazione di inserire nel dettato normativo la riduzione annuale delle consistenze dei volontari in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto, seppur valutata, non è stata ritenuta praticabile in quanto l'art. 585 del D.lgs. n. 66/2010 non tratta di consistenze del personale, ma degli oneri relativi.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa di riduzioni di spesa disposte dai decreti legge nn. 98 e 138 del 2011.
La relazione tecnica, non considera la norma in esame
Si rammenta che la norma in riferimento riduce di 52 milioni di euro per l’anno 2012 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato è stato chiesto di chiarire se la riduzione di spesa prevista dalla norma possa pregiudicare le finalizzazioni previste dal Fondo a legislazione vigente. In proposito il Governo ha affermato che nell'ambito delle risorse iscritte sul cap. 3075/MEF, relativo al Fondo in questione, per gli anni 2012, 2013 e 2014 risultano sufficienti disponibilità finanziarie.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.
Si ricorda che ulteriori riduzioni del medesimo Fondo ISPE sono previste dall’articolo 3[[30]] del testo in esame (in attuazione delle norme del decreto legge n. 98/2011 e del decreto legge n. 138/2011 che hanno disposto la riduzione delle spese dei Ministeri) e dall’articolo 5, comma 4[[31]].
Appare tuttavia utile un chiarimento circa la classificazione delle riduzioni in esame fra le spese rimodulabili o non rimodulabili.
Come in precedenza segnalato, gli articoli 3 e 4 danno attuazione a riduzioni delle spese dei Ministeri già scontate nei tendenziali a legislazione vigente ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento, ai sensi del decreto legge n. 98/2011 e del decreto legge n. 138/2011.
La tabella “Riduzione delle spese dei Ministeri” allegata alla relazione tecnica (articolo 3) indica, per l’anno 2012, due riduzioni del Fondo, alle rubriche relative al Ministero dell’economia[32] e al Ministero dell’interno[33], per un importo complessivo di 52 milioni di euro. L’entità di tale riduzione coincide con quella autorizzata ai sensi dell’articolo 4, comma 64, in esame. Da ciò sembrerebbe potersi desumere che tale riduzione (52 milioni) riguarda spese classificate come non rimodulabili. Per gli anni 2013 e 2014, invece, la medesima tabella indica riduzioni pari a 50 milioni per ciascun esercizio, incluse nella sola rubrica del Ministero dell’interno. Tali importi, tuttavia, non vengono autorizzati dall’articolo 4 e sembrerebbero quindi essere inclusi nella tabella in quanto spese rimodulabili.
Poiché il capitolo 3075, relativo al Fondo ISPE, è classificato in bilancio come spesa rimodulabile, andrebbe chiarito in base a quali criteri la riduzione di 52 milioni nel 2012 sia stata inclusa nella norma (articolo 4) che riguarda le spese non rimodulabili.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica, in riferimento alla norma in esame, evidenzia effetti di risparmio pari a 0,950 milioni di euro sul saldo netto da finanziare per il 2012, nonché a 0,317 milioni di euro per il 2013 e il 2014 e a 0,106 milioni di euro per il 2014 sull’indebitamento netto.
Si rammenta che la norma in riferimento riduce di 950.000 euro per l’anno 2012 il contributo annuale di 4 milioni di euro, previsto dall’articolo 30 del DL n. 4/2006, finalizzato a rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale.
La RT, nello specifico, afferma che la riduzione di 950.000 euro non comporta effetti negativi sulle obbligazioni giuridiche già perfezionate in quanto il finanziamento autorizzato dall'articolo 30, del DL n. 4/2006 - finalizzato all’acquisizione di un ATR 42 e di due elicotteri Agusta - è stato in parte utilizzato per l'accensione di mutui ed in parte si è preferito pagare in contante la commessa realizzando in questo modo un risparmio sulla quota interessi, che nel 2012 è pari ad euro 950.000.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento presso il Senato.
Nel corso dell’esame al Senato, è stato evidenziato che la RT non illustra, con elementi di dettaglio, in che modo nell'anno 2012 si è giunti ad un risparmio sulla quota interessi di 950.000 euro. Sono state, pertanto, richieste delle delucidazioni, al fine di chiarire, altresì, la ragione per cui tale risparmio di interessi si realizzi solo nell'anno 2012 e non anche sugli altri anni considerati dal contributo quindicennale di cui all'art. 30 del DL n. 4/ 2006. E’ stato chiesto, inoltre, di chiarire il motivo per cui ad una minore spesa di 950.000 euro in termini di saldo netto da finanziare corrisponda una riduzione di oneri in termini di indebitamento netto di 317.000 euro per gli anni 2012 e 2013 e di 106.000 euro per l'anno 2014. In merito ai rilievi formulati, il Governo ha evidenziato che il contributo di 60 milioni di euro (4 milioni annui per 15 anni), disposto con la summenzionata norma, è stato impiegato per l'acquisizione di un ATR 42 e di due elicotteri Agusta AW 139, il cui valore "netto" ammonta rispettivamente a circa 13.7 milioni euro e a 25. Il conseguente impegno di spesa, in aderenza alle previsioni normative, doveva essere spalmato sui quindici anni del finanziamento. La realizzazione delle commesse si é conclusa prima della scadenza dei quindici anni, per cui l'effettiva erogazione dei pagamenti è stata effettuata parte in contanti e parte mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, in occasione della realizzazione dei vari stati di avanzamento. Per tradurre in previsioni contrattuali tale esigenza e per evitare di esporre in futuro l'Amministrazione alla carenza di risorse per far fronte ai pagamenti, l'impegno complessivo per i due contratti - nei quindici anni del finanziamento - è stato assunto per circa 59 milioni di euro, comprensivo, oltre che del valore "netto" delle forniture, anche di una "quota" per gli oneri di ammortamento, stimata - a priori - al tasso concordato con le ditte del 6 - 6.5 %. Nel 2010 è stata autorizzata la stipula dell'ultimo contratto di mutuo, conseguentemente, si è delineata l'effettiva "economia" sull'impegno, pari, complessivamente a 869 mila euro annui (parte sull'impegno in favore di Alenia e parte su quello delI'Agusta), per tutta la residua durata del contributo quindicennale, destinato a garantire il necessario supporto logistico ai mezzi acquistati. Ogni anno, inoltre, ha precisato il Governo, risulta disponibile una quota di 81 mila euro, considerato che, rispetto allo stanziamento complessivo di 60 milioni, l'impegno è stato assunto per oltre 59 milioni. Conseguentemente, per il solo 2012, l'Amministrazione, a seguito della riduzione di 950 mila euro, procederà ad una rimodulazione dei periodi di "fermo macchina" per l'effettuazione delle manutenzioni necessarie per la sicurezza del volo, allineando le esigenze operative alle minori risorse disponibili, fermo restando che, per gli anni successivi, tali risparmi di spesa saranno utilizzati per il supporto logistico dei mezzi acquistati, onde garantirne l' operatività. Per quanto riguarda le valutazioni degli effetti in termini di indebitamento, il Governo ha chiarito che quelle relative agli anni 2012 e 2013 risultano effettuate tenendo conto di un coefficiente di spendibilità annuo pari ad un terzo rispetto a ciascuna annualità di competenza, in linea con le stime in casi analoghi. Il Governo ha ritenuto, infine, di convenire con la Commissione circa il fatto che la stima relativa all'anno 2014 appare prudenziale (si sarebbe dovuto confermare il valore 2013 di 0,317 milioni invece di 0,106 milioni). Ciò deriva da un mero errore materiale incorso nella redazione della relazione tecnica, analogamente a quelli evidenziati ai successivi commi 66, 69 e 70. Peraltro i suddetti disallineamenti sono di valore marginale e risultano complessivamente prudenziali, non inficiando il raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2014.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica afferma che il piano nazionale per la sicurezza stradale ha previsto diversi piani di attuazione.
Si ricorda che la norma dispone che gli oneri, di cui all’articolo 32, comma 5, della legge 144/1999, relativo al piano di attuazione per la sicurezza stradale, siano ridotti di euro 135.000 a decorrere dall’anno 2012
Nel caso in esame si tratta del cofinanziamento di interventi finalizzato all’accensione di mutui da parte di province e comuni. Poiché un comune, interessato al piano per la sicurezza stradale ma privo di risorse proprie non ha potuto accedere al cofinanziamento, si sono resi disponibili 135.000 euro.
La RT mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziarie |
Indebitamento netto |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Piano sicurezza stradale |
0,135 |
0,135 |
0,135 |
0,045 |
0,090 |
0,150 |
Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[34], ha specificato che l’importo della riduzione dell’onere, non utilizzato dal comune, non è stato destinato ad altre finalità nell’ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale.
Per quanto riguarda le valutazioni degli effetti in termini di indebitamento, il Governo ha affermato che la stima relativa al 2014, pari a 150.000 euro, rimandando a quanto espresso nella Nota RGS del 2 novembre 2011 a proposito dell’articolo 4, comma 65, deve considerarsi prudenziale, essendo la stima attendibile pari a 135.000 euro.
Il Governo ha in proposito affermato che la stima dell’indebitamento relativamente al 2014 appare affetta da un errore meramente materiale incorso nella redazione della relazione tecnica. Tuttavia, tale disallineamento assume valore marginale e a carattere complessivamente prudenziale, ove si considerino anche i disallineamenti registrati nelle stime di indebitamento netto riferite ai commi 65, 66, 69 e 70. Non risulterebbe quindi complessivamente inficiato il raggiungimento degli obiettivi per il 2014.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto espresso nella relazione tecnica e nella nota governativa presentata al Senato.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.
La relazione tecnica - oltre a ricordare che la norma dispone che, a decorrere dal 2012, le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 3, comma 33, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), siano ridotte di euro 5.000.000 - afferma che tale riduzione può essere realizzata in quanto tale somma non risulta strettamente necessaria al funzionamento aziendale.
La RT mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziarie |
Indebitamento netto |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Esercizio ferrovie a gestione commissariale governativa |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[35], ha affermato che lo stanziamento, di cui all’articolo 3, comma 33, della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), può essere ridotto per un importo pari a 5 milioni di euro, in quanto tale somma non risulta strettamente necessaria al funzionamento aziendale. La proposta di riduzione, infatti, è stata effettuata sulla base della nuova programmazione dei servizi di trasporto, nonché di una previsione dei costi e dei ricavi degli stessi servizi.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che appare utile acquisire dati ed elementi di conoscenza circa la nuova programmazione alla base dei risparmi di spesa ipotizzati nella norma in esame, al fine di confermare la conseguibilità effettiva dei predetti risparmi con il regolare esercizio delle ferrovie a gestione commissariale governativa.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica - ricordando che la norma dispone che il Fondo per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie[36] sia ridotto di euro 6.000.000 per l’anno 2012 e di euro 2.000.000 per l’anno 2013 -afferma che detta riduzione si rende possibile in quanto tale somma non risulta strettamente necessaria al funzionamento aziendale in quanto l’Agenzia, operativa dal giugno 2008, si trova tuttora in fase di avvio dell’attività. Al momento infatti, si è in attesa del completamento dell’impianto regolamentare interno (è in corso di definizione l’iter per l’adozione del Regolamento per il reclutamento del personale) e solo dal 1° gennaio 2010 l’Agenzia ha completato l’assunzione delle competenze attribuitele dalla legge istitutiva. La RT fa inoltre presente che l’organico è ancora in fase di completamento per cui è prevista una minore spesa di 6 milioni di euro nel 2012 e di 2 milioni di euro nel 2013, mentre dal 2014 è previsto il completamento della pianta organica.
La RT mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziarie |
Indebitamento netto |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Agenzia nazionale sicurezza ferrovie |
6,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
2,667 |
0,667 |
Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[37], ha ricordato che l’articolo 26, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 162/2007 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), istituitivo dell’Agenzia, prevede un fondo nei limiti di 11.900.000 annui, per il finanziamento delle sue attività istituzionali. Tali risorse, dedotti i costi operativi della struttura, consentono di dotare inizialmente l’ente di 205 unità. Il Governo ha ricordato altresì che al momento la struttura prevede circa 120 unità e che, pertanto, il personale attualmente in servizio risulta inferiore al numero massimo quantificato in sede di relazione tecnica al D. Lgs. 162/2007. Circa il regolamento di reclutamento del personale, il Governo ha comunicato che lo stesso è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri solo il 13 ottobre 2011.
Il Governo ha infine rappresentato che, a fronte della prospettata riduzione del suddetto fondo pari a 6 milioni di euro per il 2012 e a 2 milioni di euro per il 2013, prendendo atto che nel 2014 il fondo sarà reintegrato nella misura prevista dal D. Lgs. 162/2007 (11.900.000 euro), opereranno negli esercizi 2012 e 2013 riduzioni di spesa per il personale – la cui assunzione dovrà avvenire con maggiore gradualità – e per le spese sia di investimento che di funzionamento, che saranno rinviate a esercizi successivi parallelamente al completamento della dotazione organica. Pertanto, circa la riduzione delle risorse dell’Agenzia, il Governo ha considerato prudenzialmente un profilo di cassa più diluito nel tempo, per tener conto dello start up dell’Agenzia.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il Governo, nella Nota presentata durante il corso dell’esame al Senato, ricorda che la struttura dell’’Agenzia per il funzionamento a regime dispone di un finanziamento annuo pari a 11,9 milioni di euro. Afferma altresì che le riduzioni previste dalla norma (6 milioni di euro nel 2012 e 2 milioni nel 2013) si rendono possibili anche in ragione del fatto che la struttura è attualmente dotata di circa 120 unità di personale a fronte delle 205 previste dalla dotazione organica di cui alla relazione tecnica riferita al D. Lgs. 162/2007. In proposito, premesso che la RT allegata al decreto legislativo non recava una distinta indicazione delle spese per il personale, in termini unitari o complessivi, appare utile acquisire chiarimenti sull’effettiva conseguibilità di detti risparmi, dal momento che il taglio dello stanziamento per il 2012 è superiore al 50% della somma totale a fronte di una pianta organica che prevede unità vicine al 60% di quella teorica, destinate presumibilmente ad aumentare nel corso del 2012 e 2013.
Andrebbero altresì acquisiti dati ed elementi volti a chiarire i criteri in base ai quali verrà resa graduale l’assunzione delle unità di personale ancora vacanti, nonché quelli che dovrebbero consentire il rinvio di spese di funzionamento e investimento a esercizi successivi.
Più in generale, appare utile chiarire se le riduzioni di spesa indicate dalla RT siano riconducibili a situazioni di fatto già determinatesi e tali da condurre comunque alla realizzazione di risparmi rispetto alle spese iscritte nei tendenziali, oppure se siano la conseguenza di comportamenti amministrativi da porre in essere per ottenere i predetti risparmi. Nella prima ipotesi, infatti, tali riduzioni corrisponderebbero ad economie di spesa che si determinerebbero comunque a fine esercizio.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica, - dopo aver ricordato che la norma riduce i finanziamenti autorizzati dall’articolo 9-bis del DL 457/1997 - relativi all’informatizzazione dei servizi marittimi, in misura pari a 3.873.427 a decorrere dal 2012- afferma che detta riduzione risulta possibile in quanto esistono margini di efficientamento tali da consentire il contenimento dei costi per un importo pari a quello previsto nella disposizione.
La RT mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziarie |
Indebitamento netto |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Informatizzazione dei servizi marittimi |
3,873 |
3,873 |
3,873 |
1,291 |
2,582 |
4,304 |
Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[38], ha affermato che l’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 9-bis era finalizzata all’informatizzazione dei servizi marittimi e, in particolare, alla realizzazione del sistema informatizzato di controllo del traffico marittimo VTS, in corso di realizzazione. Peraltro il Governo ha confermato di ritenere la suddetta riduzione priva di significative criticità nell’architettura informatizzata dei servizi marittimi.
Per quanto riguarda la valutazione degli effetti della norma in termini di indebitamento, il Governo, rimandando a quanto espresso nella Nota RGS del 2 novembre 2011 a proposito dell’articolo 4, comma 65[39], ha convenuto che la stima relativa al 2014, pari a 4,304 milioni di euro, deve essere ridotta a 3,873 milioni.
Il Governo ha in proposito affermato che la stima dell’indebitamento relativamente al 2014 appare affetta da un errore meramente materiale incorso nella redazione della relazione tecnica. Tuttavia, tale disallineamento assume valore marginale e a carattere complessivamente prudenziale, ove si considerino anche i disallineamenti registrati nelle stime di indebitamento netto riferite ai commi 59, 60, 63 e 64. Non risulterebbe quindi complessivamente inficiato il raggiungimento degli obiettivi per il 2014.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la sostenibilità della riduzione dei finanziamenti prevista dalla norma in essere e la sua compatibilità rispetto a programmi e impegni eventualmente già definiti.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica - oltre a ricordare che la disposizione prevede la riduzione, pari a 8 milioni di euro per il 2012, dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 39, comma 2, della L. 166/2002, relativo alla gestione e allo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati - afferma che detta riduzione viene operata in applicazione dell’articolo 11 del RD 2440/1923 (riduzione/aumento delle prestazioni nell’ambito del quinto d’obbligo). La RT precisa altresì che ciò viene disposto, relativamente alla rimodulazione delle prestazioni, mediante l’esclusione di alcuni interventi che, nell’ambito delle complessive realizzazioni, sono stati individuati a minore impatto operativo e che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi che l’amministrazione si è prefissata. Ciò si rende possibile anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dalle più moderne e performanti tecnologie sviluppatesi nel frattempo.
La RT mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziarie |
Indebitamento netto |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS) |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
2,667 |
2,667 |
0,889 |
Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[40], ha affermato che il valore complessivo dell’affidamento è di oltre 200 milioni di euro. Conseguentemente la riduzione di 8 milioni rientra nelle previsioni normative dell’articolo 11 del RD 2440/1923.
Per quanto riguarda le valutazioni degli effetti in termini di indebitamento, rimandando a quanto espresso nella Nota RGS del 2 novembre 2011 a proposito dell’articolo 4, comma 65, ha convenuto che la stima relativa al 2014, pari a 0,889 milioni) deve considerarsi prudenziale rispetto a quella attesa di 2,667.
Il Governo ha in proposito affermato che la stima dell’indebitamento relativamente al 2014 appare affetta da un errore meramente materiale incorso nella redazione della relazione tecnica. Tuttavia, tale disallineamento assume valore marginale e a carattere complessivamente prudenziale, ove si considerino anche i disallineamenti registrati nelle stime di indebitamento netto riferite ai commi 65, 66, 69 e 70. Non risulterebbe quindi complessivamente inficiato il raggiungimento degli obiettivi per il 2014.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che appare utile acquisire dati ed elementi che consentano di valutare l’effettiva possibilità di rimodulazione delle prestazioni, nel senso indicato dalla relazione tecnica, e la sostenibilità della riduzione prevista nell’ambito dei programmi e degli impegni eventualmente già assunti.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica precisa che il risparmio derivante dalla riorganizzazione amministrativa di INPS, INPDAP e INAIL, pari a 60 milioni di euro nel 2012, 10 milioni di euro nel 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 sul saldo netto da finanziare, è da ascrivere alla riduzione, con riferimento al medesimo saldo, del contributo che lo Stato eroga annualmente a tali enti per il loro funzionamento.
La relazione tecnica, inoltre, riproponendo il contenuto della disposizione, fa riferimento al successivo DM che determinerà il riparto dell’importo tra gli Istituti in esame nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto.
I risparmi derivanti dalla riduzione di spesa in esame, versati annualmente ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, risultano dalla tabella che segue:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto |
||||
Denominazione |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
enti previdenziali |
60,0 |
10,0 |
16,5 |
20,9 |
7,8 |
11,3 |
In merito ai profili di quantificazione, premesso che i profili applicativi della disposizione sono rimessi ad un successivo DM, appaiono opportuni chiarimenti in merito ai criteri sottostanti la stima di risparmio che si registra sui due predetti saldi, nonché circa l’eventualità che, con il medesimo DM, siano individuati ulteriori enti previdenziali pubblici, non indicati dalla disposizione in esame, tra cui dividere il riparto dell’importo.
Si segnala che il Governo, a seguito dei rilievi espressi nel corso dell’esame al Senato in ordine all’effettiva praticabilità del taglio, che potrebbe incidere sulla funzionalità degli enti in esame, ha precisato, nella nota tecnica trasmessa il 2 novembre 2011, che la riduzione disposta riguarda i trasferimenti annui, configurabili quali oneri inderogabili ma non di spesa obbligatoria ex articolo 26 della legge di contabilità. Infatti, tale riduzione è volta a ridurre il livello degli obblighi assunti e da assumere che riguardano le spese di funzionamento, aventi caratteristiche di inderogabilità. In ogni caso, anche alla luce delle segnalazioni pervenute circa la sostenibilità delle riduzioni, il Governo nella medesima nota aveva preannunciato la revisione del comma in esame introducendo limiti percentuali, da applicare in modo automatico, alle previsioni di bilancio rispetto ai dati dell’ultimo esercizio consuntivato. Tale modifica, tuttavia, non risulta essere stata approvata.
.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica. La norma in esame dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di risparmio della spesa dei Ministri le successive disposizioni di cui ai commi da 74 a 89 viene in proposito espressamente derogato il disposto dell’ art. 10, co 1, DL 98/2011. Tale norma dispone che sono preselettivamente esclusi dall’applicazione delle disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dal 2012, recate dai commi da 2 a 5 dell’articolo medesimo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca, all’istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali
La relazione tecnica non considera la disposizione recante, tra l’altro, una deroga a quanto disposto dall’art. 10, comma 1, del DL 98/2011.
In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle considerazioni formulate con riferimento all’art. 4, comma 1.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ricorda che la norma in esame novella una vigente disposizione che prevede che l’Amministrazione possa avvalersi presso i propri uffici dell’opera di cinquecento unità tra dirigenti scolastici e professori, per compiti connessi con l’autonomia scolastica. Tali unità, nel caso dei professori, sono sostituite sulla scuola di titolarità con supplenti annuali, col conseguente costo. Nel corrente anno scolastico 2010/2011, le cinquecento unità di cui sopra si dividono tra 100 dirigenti scolastici e 400 professori. La norma in esame ne diminuirebbe il numero complessivo, a decorrere dal settembre 2012, a 300, che potranno quindi presumibilmente dividersi tra 60 dirigenti scolastici e 240 professori. Quindi, si osserverebbe una riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali pari a 400-240=160 unità. Supponendo che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, pesata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, si ricava che la norma proposta comporta una riduzione di spesa di 33.105,21 x 160=5,2 milioni a decorrere dall’a.s. 2012/2013, ovvero euro 1,7 milioni nell’e.f. 2012 ed euro 5,2 milioni a decorrere dall’e.f. 2013.
(Milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto |
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Denominazione |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Avvalimento personale scolastico per compiti connessi on l’autonomia scolatica |
1,7 |
5,2 |
5,2 |
0,9 |
2,7 |
2,7 |
|
In risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo[41] ha specificato che, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, si è tenuto conto di un effetto in termini di indebitamento al netto degli effetti indotti (contributi INPDAP, gettito IRAP e IRPEF) rispetto al corrispondente valore del saldo netto da finanziare.
In merito alla mancata quantificazione dei risparmi di spesa relativi alla riduzione di 60 dirigenti scolastici, il Governo ha fatto presente che dette economie non sono state considerate nella RT in quanto, a normativa vigente, i posti lasciati liberi dal personale in questione, sono affidati in reggenza ad altri dirigenti scolastici di ruolo, con oneri a carico del Fondo Unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area V della contrattazione. Con il rientro dei dirigenti interessati dalla norma in esame, le risorse. relative all'onere sostenuto per la reggenza restano nel citato Fondo.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare anche in considerazione delle precisazioni fornite dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme, attuative di disposizioni di riduzione della spesa dei Ministeri, recate dal DL 98/2011 e 138/2011.
La relazione tecnica riferisce che le disposizioni prevedono che, coerentemente con la mancata attribuzione di un dirigente scolastico titolare già prevista dall’art. 19, comma 5, del D.L. 98/2011 per le scuole con il numero di alunni ivi previsto, detto contenimento di personale venga esteso anche per la figura del Direttore dei Servizi generali e amministratori (DSGA). Contemporaneamente, si innalza il limite di alunni al di sotto del quale non si dà luogo alle predette assegnazioni.
La RT specifica che dipendendo il carico di lavoro del DSGA in buona parte dalla dimensione della scuola e del relativo bilancio, è verosimile prevedere che scuole sotto i 600 alunni (400 nei comuni montani, isolani, etc.) possano essere “accorpate” tra loro con la conseguente assegnazione di un unico DSGA.
Le scuole interessate dall’applicazione dell’art. 19 comma 5 del D.L. n. 98/11, nella formulazione originale erano 1.812: diventano invece 3.138 a seguito dell’applicazione della presente norma. Per tali scuole, ai sensi del comma 5-bis, la RT stima che ogni due posti di DSGA, almeno uno venga meno.
La relazione espone, quindi, in una tabella i dati relativi agli effetti della legislazione vigente e delle norme in esame in termini di numero delle scuole interessate e di figure di dirigente e dirigente amministrativo oggetto della riduzione. A tale riguardo, afferma che il numero di posti di dirigente scolastico si riduce, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, di 3.143-1.812=1.331 unità e quello dei DSGA di 3.138/2=1.569 unità.
Per la stima degli effetti finanziari, la relazione considera, in via prudenziale, ovvero senza considerare le cessazioni, i posti liberi al primo settembre 2012 pari, in numero e distribuzione regionale, a quelli liberi al primo settembre 2011, sia per i dirigenti che per i DSGA. La RT afferma che le riduzioni di posti possono essere effettuate solo nel limite dei posti disponibili in ciascuna regione; ritiene che le riduzioni di posti, di entità comunque limitata, che non si possano realizzare al primo settembre 2012 per mancanza di posti liberi, possano invece essere effettuate per il 50% al primo settembre 2013 e per il 50% al primo settembre 2014, per effetto anche delle cessazioni che intercorreranno nel frattempo.
La relazione riporta in due diverse tabelle, alle quali si fa esplicito rinvio e che vengono di seguito riassunte, i dati relativi alla realizzazione delle riduzioni di posti che verranno effettuate nel triennio:
Tab. 2 DIRIGENTI |
Posti in meno da dirigente |
Posti liberi al 1.9.2011 |
Dirigenti in meno al 1.9.2012 |
Dirigenti in meno al 1.9.2012 |
Dirigenti in meno al 1.9.2012 |
|
1.331 |
2.109 |
1.190 |
68 |
73 |
Tab. 3 DSGA |
Posti in meno da DSGA |
Posti liberi al 1.9.2011 |
DSGA in meno al 1.9.2012 |
DSGA in meno al 1.9.2012 |
DSGA in meno al 1.9.2012 |
|
1.569 |
2.881 |
1.141 |
212 |
216 |
La RT, considerati un trattamento economico lordo Stato di un dirigente scolastico, inclusa la retribuzione di posizione fissa, variabile e di risultato (valori medi), pari a circa 80.024 euro ed un trattamento economico lordo Stato di un DSGA, inclusa l’indennità di direzione fissa, pari a circa 35.511,8 euro lordo Stato pro capite, stima le seguenti riduzioni di spesa:
(calcolo per montante del risparmio complessivo, con la riduzione di spesa del 2013-2014 comprendente anche quella derivante dalla riduzione dei posti del 2012-2013):
Tab. 8 e 9
|
Riduzione di spesa 2012-2013 |
Riduzione di spesa 2013-2014 |
Riduzione di spesa 2014-2015 |
Riduzione di spesa 2012 |
Riduzione di spesa 2013 |
Riduzione di spesa 2014 |
Riduzione di spesa 2015 e ss |
DIRIGENTI |
95.228.560 |
100.670.192 |
106.511.944 |
31.742.853 |
97.042.437 |
102.617.443 |
106.511.944 |
DSGA |
40.518.964 |
48.047.465 |
55.718.014 |
13.506.321 |
43.028.464 |
50.604.315 |
55.718.014 |
TOTALE RISPARMI |
135.747.524 |
148.717.657 |
162.229.958 |
45.249.175 |
140.070.902 |
153.221.758 |
162.229.958 |
Quindi, la RT espone i seguenti effetti finanziari:
|
saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Riduzione posti DS e DSGA |
45,2 |
140,0 |
153,3 |
23,1 |
71,4 |
78,1 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare in quanto la stima delle economie risulta corretta in base ai dati ed alle ipotesi assunte dalla relazione tecnica ed alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo in sede di esame al Senato. Sarebbe comunque opportuno acquisire conferma che, per effetto della riduzione del numero di posti di dirigente e DSGA, non si determinino per gli istituti scolastici coinvolti aggravi di natura funzionale ed organizzativa, con conseguente possibile incremento dei relativi costi.
Il Governo, durante l’esame in prima lettura al Senato[42], ha specificato, in primo luogo, che gli effetti dell'analogo intervento previsto all'art. 19, comma 5, del DL 98/2011, riferito esclusivamente alla figura del dirigente scolastico, è stato scontato ai fini della stima dei risparmi recati dai presenti commi.
Ha inoltre puntualizzato che le previsioni di spesa effettuate a legislazione vigente per il personale dei comparti Area V e Scuola, comprendono, allo stato, anche la spesa per i posti che verranno soppressi ai sensi delle norme proposte. A tal fine, per quanto concerne i dirigenti scolastici, ha evidenziato che attualmente sono in corso le procedure per la copertura di 2.386 posti, pari a tutti quelli vacanti al 1° settembre 2012 (presumibile data per l'avvio delle assunzioni dei relativi vincitori), inclusi quelli conseguenti alle cessazioni di personale previsti a tale data. Conseguentemente, a legislazione vigente, è stata considerata la relativa spesa, nonché quella per le sostituzioni di detto personale.
Anche per i DSGA ha segnalato che le previsioni di spesa a legislazione vigente ricomprendono l'onere relativo alla copertura di tutti i posti di tale personale, atteso che i posti vacanti, in assenza di assunzioni in ruolo, sono sempre integralmente coperti con personale supplente annuale.
Inoltre, circa il computo del trattamento economico medio annuo considerato nella RT, rispettivamente, per i dirigenti scolastici e per i DSGA, ha evidenziato che per il personale dirigente è stata considerata la retribuzione base, quella di posizione fissa e variabile e quella di risultato; per il DSGA la retribuzione base, la CIA e l'indennità di amministrazione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La norma riduce da 3 a 2 il numero dei revisori dei conti presso le istituzioni di Alta Formazione artistica e musicale.
La relazione tecnica afferma che trattasi di una norma di contenimento della spesa pubblica, di rafforzamento degli obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri, suscettibile di comportare ulteriori risparmi di spesa non quantificati, che potranno essere registrati a consuntivo.
La norma prevede che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale è effettuato da due revisori dei conti.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere virtuoso della norma.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma permette al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di riutilizzare le somme confluite nei conti correnti di contabilità speciale intestati agli Uffici scolastici regionali nel periodo 200-2011 e a tutt’oggi non utilizzate, per il venir meno della originaria necessità a spendere nella provincia e nel grado ed ordine di scuola relativi, anche in presenza di analoga necessità non coperta, in altra provincia o altro grado o ordine di scuola.
La RT sottolinea che il disposto assume carattere di urgenza visto il presente momento storico, nel quale le somme complessivamente disponibili in bilancio per il funzionamento delle scuole statali coprono solo i fabbisogni imprescindibili, tanto da non potersi permettere inefficienze allocative.
La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto - rispetto al quale appare necessaria una conferma - che la norma non determini effetti di accelerazione per cassa della spesa.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione della spesa già previste dal DL 98 e dal DL 138 del 2011.
La relazione tecnica specifica che la norma è finalizzata ad estendere anche ai dipendenti delle istituzioni di formazione artistica il blocco degli scatti per un triennio, coerentemente con quanto disposto per il personale della scuola in applicazione dell’art. 9, comma 23, del DL n. 78/2010.
L’art. 9, comma 23, del DL 78/2010 dispone, in particolare, che per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
La RT ricorda quindi che, nel corso del 2008, 1.199 dipendenti del comparto (divenuti 1.413 nel 2009 e 1.181 nel 2010) hanno beneficiato di uno scatto di anzianità. Ogni anno, prosegue la RT, dei dipendenti che maturano uno scatto di anzianità, in media il 15,33% scatta il primo gennaio, il 4% il 30 giugno, il 18,10% il 31 ottobre, il 48,95% il 31 dicembre, mentre il rimanente 13,62% si distribuisce nel resto dell’anno.
Nel 2008, l’attribuzione degli scatti di anzianità ha comportato un incremento di spesa per il personale pari a 3,03 milioni al lordo Stato nel 2008, ulteriori 2,7 nel 2009 ed ulteriori 3,05 nel 2010. Di conseguenza, negli anni 2008, 2009 e 2010 si è verificato un incremento medio della spesa per personale pari a 2,94 milioni annui al lordo Stato.
Supponendo che detto incremento medio si riproponga, a legislazione vigente, anche negli anni dal 2012 in poi, ne consegue che la norma comporterebbe una riduzione media di spesa di euro 2,94 milioni per anno accademico e per ciascun anno di “blocco” degli scatti di anzianità.
In particolare, nel primo anno 2012, sulla base delle percentuali sopra riportate, si ricava che per il 15,33% del personale la riduzione di spesa sopra riportata ha effetto per tutto l’anno (15,33% x 2,94 = 0,45 milioni), per il 4% del personale cha scatterebbe il 30 giugno la riduzione ha effetto per 6 mesi (4% x 2,94 /2 = 0,06 milioni); per il 18,10% che scatterebbe il 31 ottobre la riduzione ha effetto per due mesi (18,10% x 2,94 x 2/12 = 0,09 milioni), per il 13,62% del personale che scatterebbe in altri giorni dell’anno, si suppone che l’effetto sia in media per sei mesi (13,62% x 2,94 / 2 = 0,20 milioni), mentre per il rimanente 48,95% che scatterebbe il 31 dicembre, gli effetti finanziari decorreranno dall’e.f. 2013. In totale, quindi nell’e.f. 2012 la riduzione di spesa sarà pari a 0,8 milioni.
La RT stima, pertanto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2013, una riduzione di spesa pari per intero a 2,94 milioni in conseguenza del blocco degli scatti per l’anno 2012, cui si sommerà un’ulteriore cifra di 0,8 milioni come sopra determinata, per il blocco degli scatti per l’anno 2013, per un totale di 3,74 milioni.
Nell’anno 2014, alla somma di 2,94 milioni x 2 derivante dalla mancata validità degli anni 2012 e 2013 per il computo degli scatti, la RT aggiunge un ulteriore risparmio di 0,8 come sopra determinato, per un totale di 6,68 milioni.
La RT ritiene che negli anni successivi, si assisterà, inizialmente, alla crescita della riduzione di spesa sino ad un valore massimo di 2,94 x 3 = 8,82 milioni, mentre successivamente si verificherà fenomeno di “trascinamento” degli effetti finanziari, dovuto al fatto che i dipendenti riprenderanno a scattare, ma con tre anni di ritardo rispetto a quanto avrebbero fatto in assenza della norma che si sta proponendo.
Sempre secondo la relazione tecnica, gli effetti finanziari, decrescenti nel tempo, cesseranno quando l’ultimo dei soggetti che ha subito il blocco degli scatti giungerà alla classe d’anzianità da 35 anni in poi.
La RT riassume gli effetti finanziari della norma, per il triennio 2012-2014, nella tabella che segue e che risulterebbero pari a, rispettivamente, 0,8 milioni nel 2012, 3,74 milioni nel 2013 e 6,68 milioni nel 2014.
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Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto |
|||||
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
Blocco scatti di anzianità AFAM |
0,8 |
3,7 |
6,6 |
0,4 |
1,9 |
3,4 |
|
Il Governo, in risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato, ha specificato che le istituzioni AFAM, diversamente dalle altre amministrazioni che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, non sono state specificamente considerate tra quelle oggetto del blocco degli scatti (art. 9, commi 21 e 23 del DL 78/2010). Ha inoltre precisato che trattasi di intervento a carattere strutturale con effetti finanziari di trascinamento, sebbene decrescenti nel tempo, ma che termineranno quando l’ultimo degli interessati cesserà dal servizio.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe preliminarmente chiarita la ragione della mancata applicazione al personale AFAM del blocco degli scatti di anzianità previsti dal DL 78/2010 a decorrere dall’anno 2011, considerato che tale deroga non sembra evincersi espressamente dalla formulazione della norma del 2010.
Si rileva, inoltre, che dalla relazione tecnica, come osservato anche nel corso dell’iter al Senato, non si evincono alcuni i dati – quali la platea dei soggetti interessati dalla disposizione, la loro distribuzione tra le classi stipendiali e, in tale ambito, la diversa anzianità maturata dai soggetti predetti – necessari per una completa verifica della quantificazione, con particolare riferimento alle economie connesse allo slittamento di tre anni degli incrementi economici legati ai passaggi alle classi stipendiali successive.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica effettua la stima delle economie di spesa ascrivibili alle norme in esame, basandosi sul numero di professori AFAM che si sono avvalsi di un periodo sabbatico nell’anno accademico 2010/2011.
La relazione illustrativa precisa che il comma 80 stabilisce la riduzione a dieci giorni l’anno dei predetti permessi per studio e ricerca dei docenti AFAM - previsti a legislazione vigente nella misura di un mese l’anno, cumulabile nel tempo sino a poter fruire di un intero anno sabbatico ogni dieci - ed inoltre che detti permessi, non più cumulabili, sono fruibili solo senza riduzione dell’orario previsto dal CCNL di comparto ovvero senza sostituzione. Il comma 81 dispone poi che i giorni di permesso previsti dal vigente CCNL-AFAM, non goduti entro l’anno accademico 2010-2011, non siano più cumulabili e sono fruibili, fino al loro esaurimento, nel limite di 30 giorni per anno accademico, mentre il comma 82 dispone che l’assenza per studio e ricerca non può dare origine alla stipula di un contratto a tempo determinato. Il comma 83 consente poi l’attuazione della presente disciplina già a decorrere dall’a.a. 2011-2012, prevedendo la revoca dei permessi in questione qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 81.
La RT afferma che nel decorso anno accademico il numero dei professori che si sono avvalsi di un periodo sabbatico ammonta a 178 unità, sostituite da altrettanti supplenti annuali. Poiché il costo medio annuale di un supplente è pari a 37.347,88 euro (lordo Stato), la RT stima una riduzione di spesa di euro 6,6 milioni (178 x 37.347,88) a decorrere dall’esercizio finanziario 2012.
La relazione specifica che il valore stipendiale sopra riportato è stato calcolato quale media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali di prima e seconda fascia, ricavata a partire dalla Tabella B allegata al CCNL 4.8.2010, aggiungendo ai valori contenuti nella medesima la tredicesima mensilità, aggiungendo ulteriormente la retribuzione professionale docenti di cui alla Tabella 5 allegata al CCNL 16.3.2005 per dodici mensilità e moltiplicando il risultato per 1,3999 (=1,3838+0,0161 INPS supplenti).
La relazione riporta i dati relativi alle economie derivanti dalle norme nella seguente tabella:
|
Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto |
|||||
Denominazione |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Revisione anno sabbatico AFAM |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
|
In merito ai profili di quantificazione, sarebbero opportuni ulteriori dati idonei a suffragare la stima dei risparmi di spesa, con particolare riferimento alla platea dei soggetti interessati dalla disposizione, alla loro distribuzione tra le classi stipendiali e, in tale ambito, anche alla diversa anzianità maturata dai soggetti predetti.
Per ciò che concerne il diverso impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, si presume che lo stesso sia da correlare al venir meno degli effetti indotti (rincasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte). Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa di disposizioni contenute nel DL 98 e nel DL 138 del 2011.
La relazione tecnica afferma che non si computano effetti finanziari associabili alla norma, considerato che gli eventuali risparmi rimangono a disposizione delle università.
La norma stabilisce che le autorizzazioni relative a permessi per attività di studio e di ricerca dei professori ed assistenti universitari possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.
Fa presente che potenzialmente i risparmi potrebbero giungere sino al 10% della spesa di personale e che dunque la norma può costituire un valido aiuto per quelle università che versano in difficoltà finanziarie.
In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire i dati posti alla base della stima del risparmio del 10% della spesa di personale effettuata dalla relazione tecnica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica non considera la disposizione che prevede che le disposizioni di cui ai commi da 68 a 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, considerata attuativa di disposizioni di riduzioni delle spese previste dal DL n. 98 e dal DL n. 138 del 2011.
La relazione tecnica fa presente che il numero di enti AFAM è pari ad 80, ciascuno dei quali provvisto di un direttore didattico, che gode dell’esonero dall’insegnamento, oltre ai direttori amministrativo e finanziario. In conseguenza della norma[43], quindi, il fabbisogno di supplenti diminuisce di 80 unità. La RT considera lo stipendio medio di un supplente annuale ari a 37.347,88 euro l’anno (lordo Stato) da cui consegue una riduzione di spesa di 80 x 37.347,88 = 2,9 milioni a decorrere dall’anno accademico 2012/2013. Nel periodo gennaio-ottobre, secondo la relazione tecnica, il dispositivo della norma verrebbe anticipato per via amministrativa agli enti, garantendo una riduzione di spesa di 2,9 milioni di euro a decorrere dal 2012.
La relazione riporta i dati suddetti nella tabella seguente:
|
Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto |
|||||
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
Riordino esoneri direttori AFAM |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
In risposta alle osservazioni formulate presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo[44] ha fatto presente che la stipula di contratti a tempo determinato per incarichi di docenza presso gli istituti AFAM è assimilabile al regime normativo previsto per la scuola e, pertanto, non soggetta alle limitazioni previste per le altre amministrazioni dall’articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 (50 per cento della spesa sostenuta nel 2009).
Inoltre, il Governo ha specificato che le modalità di applicazione dell’intervento in esame per il periodo gennaio-ottobre 2012 verrebbero, in ogni caso, disciplinate in via amministrativa dagli enti, in tempo utile per garantirne l’attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2012 e per assicurare quindi il conseguimento delle economie con la tempistica prevista nella relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare anche in considerazione dei chiarimenti forniti in sede di esame al Senato.
Per ciò che concerne il diverso impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, si presume che lo stesso sia da correlare al venir meno degli effetti indotti (rincasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte). Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, considerata attuativa delle disposizioni di riduzione delle spese dei Ministri, recate dal DL 98/2011 e dal DL 138/2011.
La relazione tecnica premette che nell’anno scolastico 2011/2012 sono risultati in esubero a livello nazionale n. 3.334 insegnanti tecnico pratici. Specifica, quindi, che trattasi di personale che potrebbe non trovare immediato ed integrale utilizzo in attività di insegnamento, nemmeno nell’ipotesi che entri in vigore lo schema di regolamento sulle classi di concorso in corso di perfezionamento.
La relazione spiega che, infatti, si tratta di personale non laureato, con titoli di studio tali da richiedere un corso di formazione a supporto del passaggio dalla classe di concorso attualmente ricoperta a quella che ricopriranno a seguito della riforma delle classi medesime. Pertanto, stima che nell’anno 2012/2013 quota parte di detti ITP, pari a 2.500 unità, potrebbe risultare ancora in esubero e quindi oggetto della norma in esame.
Si ricorda che la norma prevede che, negli istituti di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
La RT, considerato un trattamento economico lordo Stato spettante ad un assistente tecnico supplente pari a circa 25.803,34 euro, stima una minore spesa per 64,50 milioni nell’anno scolastico 2012/2013, ovvero 21,50 milioni nel 2012 e 43 milioni nel 2013.
La relazione riporta i dati suddetti nella tabella seguente:
|
Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto |
|||||
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
Accantonamento posti organico assistenti tecnici |
21,5 |
43,0 |
|
11,0 |
21,9 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione sarebbero opportuni chiarimenti in relazione ai meccanismi sottesi alla stima delle economie riportate dalla relazione tecnica. In particolare, si osserva che l’ammontare dei risparmi appare associato all’accantonamento di un numero di posti di assistente tecnico pari a quello del numero di ITP in esubero, in base alla rispettiva presenza negli istituti scolastici. Appare quindi opportuno un chiarimento circa il numero dei posti di assistente tecnico che possono effettivamente essere accantonati.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo originario, illustra preliminarmente le finalità del Fondo istituito dalla norma.
La norma, a seguito delle modifiche apportate con il maxiemendamento al Senato, prevede che a decorrere dall’anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81, e non destinate al conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 10, comma 2, del DL n. 98/2011, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione un Fondo di parte corrente denominato “Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”, con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell’anno 2012, 168,4 milioni nell’anno 2013 e euro 126,7 milioni a decorrere dall’anno 2014, destinato alle missioni dell’istruzione scolastica, dell’istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione.
La RT afferma che il maggior onere conseguente all’istituzione del Fondo è fronteggiato utilizzando quota parte dei maggiori risparmi derivanti dalle razionalizzazioni di spesa introdotte nel disegno di legge di stabilità in esame, nella misura degli importi assentiti, che eccedono l’obiettivo prefissato per il ministero medesimo e tende a garantire la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
In risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha rappresentato che l'iniziativa in esame è specificamente coperta, attraverso apposita clausola finanziaria apposta nel primo periodo del testo normativo. Circa le motivazioni che sottendono all'istituzione di un apposito stanziamento avente natura di fondo per l'allocazione in bilancio della spesa autorizzata, il Governo ha segnalato che la formulazione di tale iniziativa deriva dalla necessità, per l'amministrazione proponente, di rinviare ad una fase successiva la ripartizione delle risorse tra le finalità della norma, che sarà frutto di un procedimento complesso, attesa l'eterogeneità della materia trattata e la numerosità dei soggetti beneficiari coinvolti.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento specifica che le modifiche introdotte al comma in esame sono volte ad individuare le disposizioni dell’articolo 4 che concorrono al conseguimento dei risparmi di spesa per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, quota parte delle quali sono destinate al fondo di nuova istituzione. Evidenzia, inoltre, che viene introdotta la norma di autorizzazione ad apportare, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per il riparto del predetto fondo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’onere, recato dalla disposizione in relazione all’istituzione del Fondo e configurato come limite di spesa, risulta coperto dalle economie di spesa derivanti dalle disposizioni contenute nei commi da 68 a 70 e da 73 a 81. Dette economie ammontano a 78,6 milioni nel 2012, 201,4 nel 2013 e 126, 7 milioni nel 2014.
Appare tuttavia necessario acquisire indicazioni circa la proiezione sui saldi di indebitamento e fabbisogno delle spese da effettuare a carico del Fondo. Ciò al fine di verificare la coerenza di tali effetti rispetto all’impatto sui medesimi saldi delle economie di spesa che confluiranno nel Fondo medesimo.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, considerata attuativa delle misure di riduzione della spesa dei Ministeri previste dal DL98/2011 e dal DL 138/2011
La relazione tecnica riferisce che la norma, modificando l’art. 8, comma 14, del DL n. 78/2010[45], prevede la possibilità di destinare alle finalità ivi previste le risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale nel settore del personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.
La relazione afferma che pertanto, considerata la prescritta assenza di oneri, l’intervento è privo di effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa di disposizioni di riduzione delle spese dei Ministeri recate dal DL 98/2011 e 138/2011.
La relazione tecnica non prende in considerazione la disposizione.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, considerata attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica ricorda chela norma dispone il riversamento in conto entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali per la gestione dei Fondi loro assegnati per un importo pari a euro 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013. La relazione riferisce che la norma mira a rendere sostenibili le riduzioni di spesa previste con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2011, con riferimento alle annualità 2012 e 2013, in attuazione del combinato disposto dall’articolo 10, comma 2 del DL 98/2011 e dall’art. 1, commi 1 e 2 del DL n. 138/2010.
La relazione specifica che la norma proposta, al fine di adempiere alle suddette disposizioni di contenimento della spesa, consente il “recupero” e la restituzione all’erario di vecchie giacenze di cassa presenti nelle contabilità speciali intestate ai funzionari delegati del Ministero. All’individuazione di dette risorse si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale.
La relazione riporta quindi la seguente tabella:
|
Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto |
||||
Denominazione |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Somme giacenti nelle contabilità speciali |
60,4 |
10,0 |
|
50,0 |
15,0 |
5 |
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero chiariti i parametri in base ai quali gli effetti della norma si riflettono sull’indebitamento netto. Inoltre andrebbe esplicitato attraverso quali modalità si realizzi l’effetto positivo stimato su tale saldo.
Il prospetto riepilogativonon ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica non considera le norme in esame.
Si ricorda che il comma 86 dispone che le norme contenute nei commi dall’87 al 93 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della Salute. Il comma 87 prevede la riduzione di 20 milioni di euro per l’anno 2012 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 ovvero dell'1% del FSN, che viene destinato ad attività di ricerca, sperimentazioni, programmi speciali, rimborsi alle ASL per cure prestate a cittadini provenienti dall'estero per ricevere cure in Italia etc…[46]
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le misure contenute nei commi da 87 a 93 non sembrano concorrere al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute, come diversamente enunciato dal comma 86. Infatti, la relazione tecnica nella tabella riepilogativa relativa alla riduzione degli stanziamenti del Ministero della salute non riporta somme in diminuzione nella voce spese non rimodulabili. In proposito appare utile un chiarimento.
Andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti circa gli effetti finanziari relativi alla riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dal comma 87 dal momento che tale misura non risulta considerata né nella relazione tecnica, né nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al disegno di legge in esame.
Con riferimento al comma 86, si rinvia alle considerazioni riferite all’articolo 4, comma 1.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori spese correnti |
11,3 |
2,0 |
2,0 |
11,3 |
2,0 |
2,0 |
11,3 |
2,0 |
2,0 |
La relazione tecnica sintetizza il contenuto delle norme in esame, che prevedono (comma 88) l’istituzione di un Fondo presso il Ministero della salute con una dotazione annua di 11,3 milioni di euro per il 2012 e di 2 milioni di euro per il 2013 per il finanziamento degli oneri derivanti dal rinnovo degli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) del personale dedicato all’assistenza sanitaria ai naviganti (SASN). Dispongono inoltre (commi 89-93) a decorrere dal 2013 il trasferimento delle funzioni assistenziali al personale navigante ed aeronavigante dal Ministero della salute alle regioni, con il conseguente trasferimento del personale dipendente e convenzionato e delle relative risorse strumentali.
La relazione tecnica chiarisce che per assicurare le prestazioni del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN) il Ministero della salute si avvale, tra l’altro, di personale medico a rapporto convenzionale (medici generici, specialisti e biologi) e di personale sanitario non medico (infermieri), che prestano servizio presso gli ambulatori dei SASN nonché di medici fiduciari[47].
I rapporti con il suddetto personale sono disciplinati, ai sensi dell’art. 18, comma 7, del dlgs. n. 502/1992 attraverso apposite convenzioni rese esecutive con i decreti aventi natura regolamentare, che recepiscono gli istituti normativi ed economici degli ACN riguardanti l’analogo personale del SSN. Nel corso degli ultimi anni (2009-2010) sono stati rinnovati e siglati, con le OO.SS. di categoria, gli ACN regolanti la disciplina dei rapporti convenzionali con il personale suddetto, già scaduti, allineandoli agli ACN del personale del SSN. In particolare sono stati stipulati i seguenti ACN[48]:
· nel giugno 2009 l’ACN dei medici fiduciari (2001-2005);
· nel dicembre 2009 l’ACN del personale sanitario non medico (2007-2009);
· nell’ottobre 2010 l’ACN dei medici ambulatoriali e dei professionisti (2006-2009).
La relazione tecnica spiega che l’istituzione di un fondo sullo stato di previsione del Ministero della salute, da parte del comma 88 in esame, pari a 11,3 milioni di euro per il 2012 è destinato alla copertura degli oneri derivanti dagli ACN già stipulati e quelli da stipulare con i medici generici fiduciari (bienni economici 2006-2007 e 2008-2009), come riassunto nella tabella seguente:
(euro)
ACCORDI SIGLATI |
SPESA PREVISTA |
ACN MEDICI GENERICI FIDUCIARI (siglato 11 giugno 2009) (2001-2005) |
2.467.432,60 |
ACN PERSONALE SANITARIO NON MEDICO (siglato 16 dicembre 2009) (2007-2005) |
4.598.000,72 |
ACN MEDICI AMBULATORIALI BIOLOGICI (siglato 14 ottobre 2010) (2006-2009) |
3.128.412,32 |
ACCORDI DA SIGLARE |
|
ACN MEDICI GENERICI FIDUCIARI Bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 Previsione di spesa (base % inflazione programmata) |
1.106.154,36 |
TOTALE |
11.300.000,00 |
A decorrere dall’anno 2013, sul predetto Fondo è stanziato un importo pari a 2 milioni di euro, per la copertura dell’onere annuale del contratto.
Inoltre con l’emanazione del regolamento concernente il trasferimento delle funzioni assistenziali, in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante, dal Ministero della salute alle regioni tali risorse, unitamente a quelle di seguito indicate confluiranno nel SSN.
In relazione ai commi da 89 a 93, che disciplinano, a decorrere dal 2013, in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, il trasferimento delle funzioni assistenziali, del personale dipendente e convenzionato e delle risorse strumentali dal Ministero della salute alle regioni, la RT esclude che da dette norme derivino nuovi o maggiori oneri a carico del SSN e pertanto della finanza pubblica, in quanto, a fronte dei limitati maggiori costi di cui alla lettera c), si registrano economie di spesa di cui alla lettera b).
Infatti:
a) per il personale a rapporto convenzionale (medici generici, specialisti, biologi, tecnici ed infermieri), il fabbisogno è pari a circa 11.700.000 euro. Tali risorse vengono interamente trasferite alle regioni. Il passaggio al SSN non comporta maggiori oneri in quanto le attuali convenzioni recepiscono gli istituti normativi ed economici degli ACN riguardanti l’analogo personale del SSN, ad eccezione del personale infermieristico e tecnico, che comunque mantiene l’attuale trattamento in godimento;
b) per i medici fiduciari, che erogano prestazioni medico legali al personale marittimo (367 unità) il fabbisogno annuo è pari a circa 3.300.000 euro. Il trasferimento alle regioni comporta significative economie, anche se al momento non puntualmente 99 quantificabili, in quanto la maggior parte di tali medici ha già un rapporto convenzionale con il SSN (con il quale non possono sussistere duplici rapporti convenzionali);
c) per il personale attualmente dipendente del Ministero della salute, pari complessivamente a 132 unità, con oneri a carico dello stesso Ministero pari a 5.234.594 euro, si stima che l’incremento di spesa per il passaggio di detto personale al SSN si attesti, sulla base dei dati del conto annuale riferiti al comparto sanità, in circa 275.000 euro annui, in quanto il passaggio al SSN comporta retribuzioni mediamente più elevate, in particolare per il personale medico;
d) per quanto attiene il personale dei Centri di Pronto Soccorso Sanitario aeroportuale, gestiti dalla Croce Rossa Italiana, il cui costo è pari a circa 9.000.000 di euro, il passaggio alle Regioni non comporta oneri aggiuntivi, stante il contestuale trasferimento delle risorse.
In via ulteriore, sul piano finanziario, rilevano economie aggiuntive come i minori costi per contratti di locazione e utenze (attualmente a carico del Ministero della salute), derivanti dalla possibilità per gli enti del servizio sanitario di avvalersi delle proprie strutture. Il relativo importo sarà comunque trasferito alle regioni.
In merito ai profili di quantificazione, come già rilevato nella scheda di commento al precedente comma 86, si osserva preliminarmente che le misure contenute nei commi in esame non sembrerebbero concorrere al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute.
Si rileva in secondo luogo che non risultano esplicitati nella relazione tecnica i dati e gli elementi alla base della quantificazione degli oneri ascritti al completamento dell’iter di definizione degli Accordi Collettivi Nazionali (comma 88). Occorrerebbe inoltre disporre dei dati quantitativi che dimostrino la compensatività degli effetti finanziari connessi al trasferimento dal Ministero della salute alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante (commi 89-93).
In particolare, il trasferimento delle citate funzioni di assistenza (SASN) dal Ministero della salute alle regioni, a decorrere dal 2013, sarà effettuato con regolamento di delegificazione il quale dovrà disporre anche il contestuale trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali. Sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica, pertanto, alle regioni dovrebbero essere trasferite, attraverso il corrispondente incremento del livello di finanziamento del SSN a decorrere dal 2013, risorse complessive per circa 29,235 milioni di euro:
· personale a rapporto convenzionale 11.700.000 euro ;
· medici fiduciari 3.300.000 euro;
· personale dipendente del Ministero della salute 5.234.594 euro;
· personale dei centri di Pronto soccorso sanitario aeroportuale 9.000.000 euro.
Tuttavia, come spiegato dalla relazione tecnica, gli oneri connessi al personale dipendente del Ministero della Salute da trasferire sono stimati in incremento pari a 275.000 euro a causa del diverso inquadramento del citato personale nel comparto del SSN, dove si hanno retribuzioni mediamente più elevate. Tale effetto negativo sarebbe compensato, secondo la relazione tecnica, dalle economie derivanti dal trasferimento delle risorse relative ai medici fiduciari (lettera b)), i quali hanno, per la maggior parte, un rapporto convenzionale già in essere con il SSN.
Infine, si segnala che non si rinviene nei commi in esame l’espressa previsione normativa circa la devoluzione alle regioni dei risparmi eventualmente realizzati da parte del Ministero della salute per effetto del trasferimento delle citate funzioni e derivanti, in particolare, dalle minori spese per contratti di locazione e utenze attualmente a carico del Ministero della salute medesimo, come affermato nella relazione tecnica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.
Si rammenta che la norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai commi da 95 a 98.
La relazione tecnica non considera la norma in esame.
In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’art. 4 comma 1
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica, riferisce che la norma consente, al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali, nell’ambito di contingenti determinati con decreto del Ministro della difesa, il transito, a domanda, di volontari in ferma prefissata, volontari e in servizio permanente e di sergenti in una Forza armata diversa da quella di appartenenza. La disposizione risponde all’esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nell’alimentazione dei ruoli, nonché un più razionale utilizzo del personale nelle ipotesi di carenza di specifiche professionalità in una determinata Forza armata. La RT precisa, inoltre, che l’invarianza della spesa prevista dalla disposizione è verificabile in quanto ai sensi dell’art. 2207 del Codice dell’ordinamento militare, le dotazioni organiche e le consistenze del personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica vengono determinate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione nei limiti delle risorse previste per la cosiddetta “professionalizzazione”.
Si rammenta che la norma in esame dispone, altresì, che dall’attuazione delle disposizioni in riferimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento presso il Senato.
Nel corso dell’esame al Senato, è stato chiesto di confermare che le norme introdotte in materia di transito a domanda tra alcune delle FF.AA. non determinano oneri aggiuntivi rispetto a quelli che già previsti a legislazione vigente. In particolare è stato chiesto di acquisire: elementi circa la situazione organica dei ruoli delle FF.AA. interessati dalla disposizione; una valutazione circa gli effetti d'impatto che, in media, il transito dall'una all'altra Forza potrebbe comportare sul costo unitario medio del personale appartenente alle categorie interessate, in ragione annua, per le voci di spesa legate al vestiario e alla dotazione individuale e agli alloggi. Al riguardo, la norma stabilisce che, al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e nell'ambito dei contingenti determinati con decreto del Ministro della difesa, è data possibilità di transito, a domanda, ai volontari in ferma prefissata, volontari in servizio permanente e sergenti in una Forza armata diversa da quella di appartenenza. Sul punto il Governo ha confermato che la disposizione risponde all' esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nell'alimentazione dei ruoli, nonché un più razionale utilizzo del personale nella ipotesi di carenza di specifiche professionalità in una determinata Forza armata. Sotto il profilo finanziario, il Governo ha, inoltre, precisato che il dispositivo normativo non comporta nessun onere aggiuntivo, in quanto determina sia il mancato reclutamento di nuovo personale (qualora la Forza armata avesse bisogno di ricoprire posizioni in cui vi è carenza di specifica professionalità) sia la non corresponsione della indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86/2001. Tale indennità, infatti, spetta di diritto al personale trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, ma non al personale transitato "a domanda" in altra Forza armata. Per quanto concerne le spese legate al vestiario ed alla dotazione individuale, il dispositivo normativo non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo, in quanto il vestiario viene distribuito e "rinnovato" ciclicamente al personale militare, scaduto il periodo "tecnico" di durata; conseguentemente il militare ne ha diritto sia che rimanga nella stessa Forza armata sia che transiti in un'altra. Sono state altresì forniti i dati relativi alle attuali consistenze organiche delle tre FF.AA. Interessate dalla norma in esame.
Situazione delle consistenze riportate nel DM 2010 (Previsto dall'art. 2207 del D.lgs. n. 66/2010) |
|
Ruolo Sergenti |
13.995 |
Volontari in servizio permanente |
40.980 |
Volontari in ferma prefissata |
44.248 |
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica, riferisce che la norma è priva di effetti finanziari in quanto il transito del personale militare nelle altre amministrazioni avverrà entro i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente per l’amministrazione di destinazione, inoltre, al personale trasferito si applicherà il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai CCNL vigenti nel comparto dell’amministrazione di destinazione.
Si rammenta che la norma in esame prevede che, per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso, e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all’accettazione da parte dell’amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell’area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall’amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell’amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l’amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento presso il Senato.
Nel corso dell’esame al Senato, è stato preliminarmente evidenziato che il transito di personale militare (ruolo ufficiali fino al grado di tenente colonnello) comporterebbe, per gli interessati, l'applicazione del trattamento giuridico ed economico corrispondente al profilo professionale di transito, relativo al comparto dell'Amministrazione destinataria del passaggio, anche se inferiore a quello in godimento nella carriera militare. La norma, pertanto, deroga ad un principio generale stabilito per gli impiegati dello Stato, dall’articolo 202, del DPR n. 3/1957, che prevede che nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, debba essere riconosciuto un assegno personale, pensionabile, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica. Sul punto è stato, altresì, segnalato che l'ordinamento militare vigente prevede anche dei casi di transito nei ruoli civili, nei casi tassativamente previsti dall'articolo 930 e 2142 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice ordinamento militare), laddove si prevede che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, transiti nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa o dell'economia. L’articolo 10, comma 4, del D.P.R. 339/1982, applicativo della citata normativa, stabilisce, inoltre, espressamente che al personale militare transitato nel ruolo civile, vada riconosciuto, a titolo integrativo, e salvo riassorbimento, un trattamento economico integrativo pari alla differenza tra lo stipendio maturato nella carriera militare, e quello inferiore eventualmente spettante nel profilo di inquadramento nei ruoli civili. Ciò premesso è stato chiesto di acquisire una valutazione in merito agli eventuali effetti finanziari connessi con i profili contenziosi che potrebbero derivare con destinatari dell’applicazione della norma. AI riguardo, il Governo ha affermato che con la disposizione in esame si intende dare applicazione al principio della razionale allocazione del personale pubblico, operando un'effettiva redistribuzione delle unità in eccedenza verso quelle amministrazioni che presentino carenze di organico. Nello specifico, la disposizione – ha affermato il Governo – possiede carattere organizzatorio e presenta significative differenze, in termini di ambito di applicazione e di ratio, rispetto alle diverse norme presenti nell'ordinamento, che, anche a tutela dei dipendenti interessati, prevedono il passaggio di personale inidoneo al servizio militare (ma idoneo al servizio civile) presso altre amministrazioni.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica, riferisce che i risparmi derivanti dall’esclusione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane dalla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 86/2001, disposta dalla disposizione in esame, sono rilevabili soltanto a consuntivo in quanto connessi alla verifica dei beneficiari.
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In merito ai profili di quantificazione pur considerato che la norma appare suscettibile di determinare risparmi valutabili solo a consuntivo, sarebbe utile acquisire dati ed elementi di valutazione che ne consentano fin da ora una stima in via prudenziale.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica, riferisce che la disposizione è diretta a prevedere, quale misura di contenimento della spesa per il pubblico impiego, che il personale delle amministrazioni statali inviato in missione in ambito nazionale è tenuto ad usufruire, per il vitto e per l’alloggio, delle strutture presenti/disponibili nel luogo di svolgimento della missione. La RT afferma, infine gli effetti economici della disposizione risultano verificabili solo a consuntivo in quanto connessi all’entità del ricorso dell’istituto della missione e alla disponibilità delle strutture delle Amministrazioni Interessate.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato.
Nel corso dell’esame al Senato, è stato chiesto di acquisire elementi utili ai fini di una stima – sia pur di massima - dell'impatto della misura, in esame. E’ stato chiesto, in particolare, di chiarire l'ambito delle amministrazioni che risultano coinvolte nell'attuazione del dispositivo (presumibilmente, quelle della difesa e di quelle relative alle Forze di polizia, le uniche che dispongono di strutture ricettive proprie), e di fornire ulteriori elementi utili a far piena luce sull'impatto della norma, anche in riferimento alla spesa annua attualmente sostenuta dalle medesime Amministrazioni interessate, per l'invio del personale in missione. E’ stato chiesto inoltre fornire i dati relativi alla quota complessiva dei rimborsi corrisposti a titolo di recupero delle spese sostenute per vitto e alloggio dagli incaricati delle missioni nei loro luoghi di svolgimento delle medesime, essendo tale importo un buon indicatore. Al riguardo il Governo ha precisato che la disposizione in esame si configura, comunque, come norma di contenimento, anche se limitata alle sole strutture della difesa e dell’interno. Il Governo ha affermato, inoltre, che la norma potrebbe, altresì interessare anche il personale civile di tali amministrazioni e di quelle che potrebbero usufruire di analoghi alloggi (Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato).
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma che afferma che le disposizioni di cui ai successivi commi da 100 a 103 concorrono agli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
La relazione tecnica non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione si rinvia a quanto osservato con riferimento all’articolo 4, comma 1.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica evidenzia che la riduzione di 100 milioni l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 180 della legge n. 244/2007 si rende necessaria per contribuire al perseguimento degli obiettivi di risparmio fissati dal DPCM 28 settembre 2011. Il definanziamento si riferisce al settore aeronautico ed in particolare al programma EFA di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 266/1997 e comporta la riduzione del capitolo 7421 concernente gli interventi agevolativi per il settore aeronautico. Secondo la RT la riduzione dello stanziamento per 100 mln di euro comporta lo spostamento del profilo dei pagamenti con il differimento delle somme dovute.
Prudenzialmente non sono previsti effetti in termini di indebitamento netto.
In merito ai profili di quantificazione, appare utile acquisire i dati relativi all’impatto della norma sul saldo di fabbisogno, anche al fine di verificare il contributo della stessa al conseguimento degli obiettivi fissati dal DL 98/2011 e 138/2011.
Con riguardo alle norme in esame nel corso dell’iter al Senato è stato osservato che la riduzione dello stanziamento comporta il differimento dell’erogazione delle somme dovute in attuazione degli impegni presi per la partecipazione al programma EFA. Conseguentemente ad una riduzione di spesa per l'anno 2012 dovrebbe quindi corrispondere un incremento della stessa negli anni successivi. E’ stato altresì osservato, altresì, che il differimento potrebbe comportare l'insorgenza di oneri aggiuntivi per la corresponsione di interessi passivi determinati dallo spostamento del profilo dei pagamenti che non risultano quantificati dalla norma.
Il Governo ha replicato affermando di ritenere che eventuali effetti negativi derivanti dal differimento degli impegni potranno essere ricondotti e riassorbiti nell'ambito del complessivo rifinanziamento dell'iniziativa previsto dalla tabella E a decorrere dal 2013.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dagli articoli 10, comma 2 del decreto legge n. 98/2011 e 1, comma 1 del decreto legge n. 138/2011.
La relazione tecnica si sofferma ad analizzare gli effetti recati dalla disposizione che riduce di 17 milioni di euro a decorrere dal 2012 le risorse per la copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti dalle Regioni per l'edilizia sanitaria con la Cassa depositi e prestiti[49] e di 19,55 milioni di euro a decorrere dal 2012 le risorse a carico del Fondo sanitario nazionale per la copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti dalle regioni a statuto ordinario, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,nonché dagli istituti zoo-profilattici sperimentali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete[50] .
La relazione tecnica, relativamente alla riduzione delle risorse a copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti dalle Regioni per l'edilizia sanitaria con la Cassa depositi e prestiti, afferma che le risorse iscritte sui relativi capitoli presentano eccedenze rispetto all'importo delle rate dei mutui in scadenza. Quota delle risorse disponibili sono quindi utilizzate dalla norma per un importo complessivo pari a 17 mln di euro, di cui 7 mln relativi alla quota per interessi.
Con riferimento invece alle risorse a carico del Fondo sanitario nazionale per la copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, la relazione tecnica, oltre a descrivere il funzionamento delle operazioni di mutuo in oggetto, si limita ad affermare che la disposizione in esame prevede l'utilizzo di quota delle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero per un importo complessivo pari a 19,55 mln di euro, di cui 2,550 mln relativi alla quota interessi.
In merito ai profili di quantificazione, appare opportuna una conferma da parte del Governo che la minore disponibilità di somme per accensione di futuri mutui non pregiudichi attività già poste in essere nel settore nonché attività volte a razionalizzare la spesa sanitaria nel suo complesso.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che l'intervento recato dal comma 102 , lettera a), aggiuntivo rispetto al vincolo già previsto dalla vigente normativa con riguardo alle assunzioni a tempo indeterminato, garantisce una maggiore efficacia delle politiche di contenimento della spesa di personale nel sistema camerale. Alla disposizione non vengono ricondotte economie di spesa da scontare sui saldi di finanza pubblica, essendo i risparmi di spesa che ne scaturiranno finalizzati al miglioramento dei saldi di bilancio degli enti.
Con riferimento all'inclusione degli enti locali tra i destinatari della norma che pone, in termini di principio, un vincolo all'utilizzazione di personale con contratti di lavoro flessibile, la relazione tecnica sostiene che l'intervento impedisce agli enti locali di incrementare la spesa per tale tipologia di lavoro che avrebbe provocato la parziale vanificazione degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa di personale e con possibili effetti indotti di creazione di nuovo precariato. Secondo la RT la disposizione quindi è diretta a limitare la spesa di personale ma, in quanto strumento ad adiuvandum ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, alla stessa non sono riconducibili puntuali economie da scontare sui saldi di finanza pubblica.
La RT afferma, altresì, che l'integrazione del comma 7, articolo 76, del decreto legge n. 112 del 2008, disposta dal comma 103, lettera a), è finalizzata ad offrire un’interpretazione univoca della norma in materia di assunzioni del sistema degli enti locali, specificando che la disciplina assunzionale prevista per Regioni ed enti locali dal citato articolo 76 si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato. Secondo la RT tale disposizione, configurandosi come interpretativa, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
L'inserimento del comma 8-bis all'interno del citato articolo 76, previsto dal comma 103, lettera b) intende invece impedire la possibile adozione di misure elusive dei vincoli previsti a legislazione vigente per gli enti del sistema camerale. Alla disposizione la RT non riconduce economie da scontare sui saldi di finanza pubblica, in quanto i risparmi di spesa che ne scaturiranno sono finalizzati al miglioramento dei saldi di bilancio degli enti.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare considerato che il Governo ha confermato, in una nota di risposta alle osservazioni avanzate nel corso dell’esame al Senato[51], che la disposizione di interpretazione autentica recata dal comma 103, lettera a), non determina l’insorgenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
Nel corso dell’esame al Senato è stata ravvisata l’opportunità di acquisire elementi di delucidazione relativamente alla disciplina assunzionale relativa agli enti locali. In particolare, la questione verterebbe sull'interpretazione del comma 7, dell'articolo 76, del decreto legge n. 112 del 2008, ovvero se ricomprendere nel vincolo di spesa del 20 per cento alle assunzioni di personale anche i contratti a termine. Aderendo a tale interpretazione, gli enti locali a legislazione vigente avrebbero avuto comunque un tetto di spesa di personale prefissato al 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, indipendentemente dalle tipologie di assunzioni effettuate (indeterminato/determinato). In tal caso la lettura del comma 103, contestualmente alla disposizione di cui al comma 102, che estende agli enti locali, in termini di principio, un vincolo all'utilizzazione di personale con contratti di lavoro flessibile, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, sembrerebbe rendere meno stringente la possibilità degli enti locali di procedere ad assunzioni di personale. Seguendo tale lettura della disposizione, le modifiche nei confronti degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno non comporterebbero conseguenze finanziare per l'operare delle regole del patto stesso, mentre nei confronti degli enti locali esclusi dalle suddette regole potrebbero comportare un incremento di oneri pari all'entità delle assunzioni a tempo determinato eccedenti rispetto al tetto del 20 per cento fissato dal comma 7,dell'articolo 76, del decreto legge n. 112 del 2008.
Tali considerazioni non varrebbero nel caso in cui il comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112 del 2008 fosse interpretato nel senso di consentire agli enti locali di procedere ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato senza alcun vincolo o limite così come affermato dalla relazione tecnica riferita al comma 102. In tal caso le disposizioni introdotte effettivamente porterebbero ad un contenimento della spesa di personale a tempo determinato.
La relazione tecnica si riferisce alla disposizione che prevede che, per tutti i lavoratori e le lavoratrici (appartenenti a qualsiasi regime pensionistico e soggetti a qualsiasi sistema di calcolo previsto dall’ordinamento), i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, a decorrere dal 2026. In particolare precisa che da tale norma non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione che si pone a garanzia di effetti comunque già previsti a legislazione vigente.
Infatti, per effetto del complesso degli interventi normativi di riforma adottati a partire dal 2004[52], il requisito anagrafico minimo utile per l’accesso al trattamento pensionistico raggiunge il valore di 67 anni per chi matura i requisiti minimi:
- nel 2016 per i lavoratori autonomi (accesso al pensionamento da metà 2017);
- nel 2022 per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici del pubblico impiego (accesso al pensionamento dal 2023);
- nel 2024 per le lavoratrici autonome (accesso al pensionamento da metà 2025);
- nel 2025 per le lavoratrici dipendenti del settore privato (accesso al pensionamento dal 2026).
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che la disposizione non innova la legislazione vigente, ma si limita a confermare quanto già previsto dall’ordinamento pensionistico in materia di requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di vecchiaia.
La relazione tecnica afferma che le norme:
· autorizzano il Ministero dell’economia a conferre o a trasferire beni immobili di proprietà dello Stato, a uso diverso da quello residenziale a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare o a una o più società, anche di nuova costituzione. Sono esclusi i beni immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del D. Lgs. 85/2010, in materia di federalismo demaniale, e di enti pubblici non territoriali. Dal collocamento delle quote dei fondi immobiliari o delle azioni delle società sul mercato sono attesi proventi netti da destinare alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di operazioni che riguardino esclusivamente immobili liberi, i proventi, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e, per tale via, al riacquisto dei titoli in circolazione. Nel caso di operazioni che riguardino immobili non liberi, i proventi sono acquisiti dall’Agenzia del demanio che li destina all’acquisto dei titoli di Stato, detenendoli fino alla scadenza. Gli interessi da essi derivanti sono utilizzati dall’Agenzia per il pagamento dei canoni di locazione. In questo caso la riduzione del debito pubblico deriverebbe dal consolidamento dei titoli posseduti dall’Agenzia, in quanto ente appartenente al perimetro della pubblica amministrazione. Infatti per le regole europee il debito pubblico è consolidato, cioè contiene esclusivamente le passività detenute da soggetti esterni alla pubblica amministrazione. La disposizione è suscettibile di generare, oltre alla riduzione dello stock lordo di debito pubblico, effetti positivi sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi immobiliari o delle azioni, nonché dai minori oneri per interessi derivanti dal versamento dei proventi netti al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. In particolare, nel caso di conferimento a fondi immobiliari, la cessione delle quote ai privati ha un corrispondente effetto in termini di miglioramento dell’indebitamento netto, essendo tale cessione equiparata a un’alienazione di immobili: non ha invece effetto su tale saldo la cessione di azioni della società, trattandosi di operazione finanziaria. Tali effetti saranno quantificabili a seguito della puntuale identificazione degli immobili oggetto dell’operazione, che sarà effettuata con uno o più DPCM, su proposta del ministro dell’economia. Gli oneri per i canoni di locazione e le connesse spese di gestione a carico dell’Agenzia del demanio trovano copertura negli introiti generati dagli interessi sui titoli di Stato da questa acquisiti sul mercato. La norma prevede altresì la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2012, per l’attuazione di tali disposizioni. Tale onere trova copertura per il 2012 con la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e per gli anni 2013 e 2014 mediante riduzione della Tabella A, con utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia (commi 1-5);
· prevedono la destinazione, fino a un massimo di 5 milioni annui, delle eventuali maggiori entrate derivanti da distribuzioni di utili di esercizio e di riserve oppure da riduzioni di capitale di società partecipate dal Ministero dell’economia ad aumenti di capitale di società partecipate anche indirettamente dal medesimo Ministero o per la sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione. L’utilizzo di tali maggiori entrate deve avvenire nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Le somme introitate sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia per essere versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria. Trattandosi di un utilizzo condizionato al realizzarsi di maggiori entrate, le disposizioni non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 6);
· prevedono la facoltà per i fondi di investimento istituiti dalla SGR, di cui all’articolo 33 del DL 98/2011, di acquistare anche immobili di proprietà degli enti territoriali utilizzati a uso ufficio o inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. È pertanto introdotta una facoltà di estensione dell’operatività di detta società nell’ambito delle risorse ad essa assegnate a legislazione vigente. È altresì prevista la trasferibilità a titolo gratuito delle azioni della predetta SGR all’Agenzia del demanio. Anche in questo caso non sono previsti nuovi o maggiori oneri (comma 7);
· prevedono la possibilità di dismettere il patrimonio dello Stato all’estero con procedure semplificate, ossia con trattativa privata e in deroga al parere della Commissione immobili del Ministero degli affari esteri (comma 8);
· sono suscettibili di generare proventi netti per lo Stato, che saranno interamente destinati alla riduzione del debito pubblico. La quantificazione di tali proventi sarà possibile solo all’esito della procedura di dismissione (comma 9).
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce una stima, seppur di massima, dei proventi attesi dalle dismissioni in esame.
Per quanto attiene alla vendita di immobili non liberi, si suppone che gli stessi siano locati da soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione. In tal caso andrebbero acquisiti i dati sottostanti la valutazione di compensatività tra gli interessi incassati dall’Agenzia del demanio, a seguito dell’acquisto di titoli di Stato mediante l’utilizzo dei proventi della vendita, e la spesa per i canoni di locazione per le pubbliche amministrazioni collocate nell’immobile dismesso, anche in considerazione dei possibili incrementi, nel tempo, di tali spese. Tali valutazioni di sostenibilità dipendono anche dalla percentuale, rispetto al totale, degli immobili di cui si prevede la vendita, da locare necessariamente a pubbliche amministrazioni.
In riferimento alla dismissione del patrimonio dello Stato all’estero con trattativa privata e in deroga al parere della Commissione immobili del Ministero degli affari esteri, appare infine necessario acquisire conferma della compatibilità della disposizione in esame con la normativa comunitaria.
La relazione tecnica afferma che la proposta in esame è diretta a favorire il rilancio dell’occupazione in agricoltura e ad agevolare i processi di ricambio generazionale nel settore agricolo attraverso l’acquisto da parte di privati di terreni demaniali a vocazione agricola. A tale scopo il Ministero delle politiche agricole, d’intesa con il Ministero dell’economia, individua i terreni a vocazione agricola da alienare a cura dell’Agenzia del Demanio, attraverso trattativa privata per gli immobili inferiori a 400.000 euro e mediante asta pubblica, per quelli di valore pari o superiore alla predetta somma. È, inoltre, riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli. La disposizione prevede anche che, in caso di incremento di valori dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica, sia riconosciuta allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore acquisito rispetto al prezzo di vendita. La norma riconosce, inoltre, alle Regioni e agli Enti locali la possibilità di procedere all’alienazione dei beni di loro proprietà aventi destinazione agricola. A tal fine i citati enti possono conferire all’Agenzia del Demanio il mandato a vendere. L’Agenzia provvede, in tal caso, al versamento agli enti proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. La RT afferma, infine, che le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione in esame sono destinate alla riduzione del debito pubblico.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente – analogamente a quanto rilevato in merito alle dismissioni di immobili pubblici - che la relazione tecnica non fornisce una stima, seppur di massima, dei proventi attesi dalle dismissioni in esame.
Con riferimento agli adempimenti a carico del Ministero delle politiche agricole, appare utile acquisire conferma che gli stessi siano svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per quanto attiene ai compiti attribuiti all’Agenzia del demanio, soggetto che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, le norme prevedono che i costi sostenuti da detta Agenzia per la vendita di immobili di proprietà di regioni, province e comuni siano scontati dai proventi derivanti dalle vendite dei terreni agricoli. In proposito, andrebbe acquisita conferma che tali modalità di copertura degli oneri non diano luogo a disallineamenti temporali tali da comportare effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica di corredo al maxiemendamento presentato al Senato sintetizza preliminarmente il contenuto delle disposizioni, tese a predisporre gli strumenti necessari al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti territoriali. Tali disposizioni costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
In primo luogo, le disposizioni riducono i limiti prefissati dalla normativa vigente per il ricorso ai mutui e ad altre forme di finanziamento da parte degli enti locali e delle regioni.
In proposito si ricorda che attualmente gli enti locali possono accedere all’indebitamento solo se l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti e a quello delle altre esposizioni debitorie (obbligazioni, garanzie,aperture di credito), al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento per l’anno 2012 e l’8 per cento a decorrere dal 2013 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno, precedente quello in cui è prevista l’assunzione di mutui. Tali percentuali sono ora ridotte all’8 per cento per il 2012, al 6 per cento per il 2013 ed al 4 per cento a decorrere dal 2014.
Per le regioni, il limite riguarda, invece, la percentuale dell’importo complessivo delle annualità per capitale ed interessi rispetto alle entrate tributarie non vincolate. Tale percentuale, attualmente fissata al 25 per cento è ora ridotta al 20 per cento.
Le norme prevedono, inoltre, che, con apposito decreto ,del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità attraverso le quali raggiungere l’obiettivo di riduzione del debito dal 2013. Il provvedimento stabilisce, in particolare, per ciascun ente territoriale, la differenza percentuale, ripetto al debito medio capitarlo, oltre la quale gli enti hanno l’obbligo di procedere alla riduzione del debito; la percentuale annua di riduzione del debito; le modalità con cui procedere alla riduzione, tra le quali è incluso il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui all’articolo 4-ter, comma 1, del provvedimento in esame.
La relazione tecnica afferma, infine, che le disposizioni appaiono suscettibili di generare effetti positivi per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che i nuovi limiti posti dalle disposizioni all’assunzione di nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali siano comunque idonei a consentire ai medesimi l’assolvimento delle funzioni loro assegnate.
La relazione tecnica afferma che la norma prevede:
- che la struttura paritetica, prevista dall’articolo 1, comma 13 del D.L. n. 138/2011, sia istituita nell’ambito della Conferenza Stato-regioni. La RT ritiene che la disposizione non determini effetti finanziari negativi dal momento che l’attività della struttura deve essere posta in essere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- una serie di modifiche all’articolo 4 del medesimo D.L., le quali, intervenendo essenzialmente sulle procedure di affidamento dei servizi, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dato il carattere ordinamentale delle modifiche proposte.
La relazione tecnica precisa che le disposizioni, volte ad una più compiuta liberalizzazione, non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
In particolare, si ricorda che l’articolo in esame, al comma 1, rinvia ad un successivo DPR, da emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, la riforma degli ordinamenti professionali[53]; al comma 2, dispone l’abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato DPR, delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali; ai commi 3-11, prevede la possibilità di costituire società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile[54]; infine, al comma 12, modifica le disposizioni concernenti la determinazione del compenso spettante al professionista, pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale, eliminando il riferimento alle tariffe professionali[55].
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
La relazione tecnica – ricordando che la disposizione è volta ad assicurare la coerenza con il Programma nazionale della ricerca dei programmi di ricerca proposti da Enti pubblici di ricerca in sede di ripartizione della quota premiale del 7% del Fondo di finanziamento ordinario prevista dall’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 213/2009[56] – afferma che la stessa non comporta effetti finanziari, trattandosi di criteri di utilizzo di una quota finanziaria già destinata a tali finalità dalla citata disposizione.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che la disposizione non autorizza nuove spese.
La relazione tecnica specifica che la disposizione prevede la proroga delle misure relative al Fondo di credito per i nuovi nati negli anni 2012, 2013 e 2014, nel limite delle risorse disponibili giacenti sull’apposito conto di Tesoreria e di quelle che si renderanno disponibili in virtù della rotatività del Fondo.
La relazione afferma che la disposizione non ha effetti finanziari in quanto si tratta di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
La relazione tecnica di corredo al maxiemendamento introdotto al Senatosintetizzasommariamente i contenuti delle disposizioni.
In particolare, i commi da 1 a 4, sostituendo il comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto legge n. 185 del 2008, sono finalizzati a regolamentare la certificazione dei crediti da parte degli enti territoriali, su istanza dei soggetti interessati, in merito ai crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai medesimi soggetti per somministrazioni, forniture e appalti al fine di consentirne la cessione pro soluto ad istituti di credito. Rispetto alla normativa vigente, la norma limita l’applicazione delle disposizioni in materia di certificazione dei crediti ai soli enti territoriali, escludendo gli enti del servizio sanitario nazionale; prevede l’intervento della Ragioneria territoriale dello Stato,che è tenuta a nominare un commissario ad acta, nel caso di inadempienza dell’ente territoriale nei termini prescritti; indica gli enti esclusi dal rilascio della certificazione a pena di nullità; demanda ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.
In merito, la relazione tecnica precisa che le norme non determinano un peggioramento dell’indebitamento netto, in quanto è confermata la prescrizione che le certificazioni debbano comunque rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, nel senso che l’ente territoriale, nel produrre l’atto di certificazione, sarà chiamato ad indicare anche l’anno nel quale, coerentemente con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno, provvederà a pagare il credito certificato.
Si segnala che, attualmente, il DM 19 maggio 2009, di attuazione dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185 del 2009 dispone che le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno debbano indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento dell’importo certificato in favore delle banche e degli intermediari finanziari.
La relazione tecnica afferma, altresì, che nel comma 5 dell’articolo in esame, si introducono modifiche riguardanti la disciplina della verifica dell’esistenza della copertura assicurativa obbligatoria per i veicoli, effettuata dagli organi accertatori.
Si tratta di disposizioni di carattere procedurale che, pertanto, non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti sugli effetti finanziari delle disposizioni con riguardo agli enti locali non assoggettati al patto di stabilità interno.
Si segnala che, a seguito delle norme introdotte al Senato nel provvedimento in esame, a decorrere dal 2013, saranno assoggettati al patto anche i comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti.
Appare, inoltre, necessario acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti delle disposizioni sul debito degli enti locali. I crediti di fornitura, infatti, non concorrono alla determinazione contabile dello stock di debito delle Amministrazioni pubbliche. Andrebbe quindi chiarito se la cessione pro soluto di tali crediti a banche ed istituzioni finanziarie - di cui le norme in esame sono finalizzate a semplificare ed accelerare la realizzazione - possa favorire la trasformazione di tali esposizioni debitorie in passività verso il settore creditizio e finanziario, contabilizzate ai fini del debito.
La relazione tecnica, allegata all’emendamento 4.2000 del Governo,evidenzia che la disposizione estende, in via sperimentale e per un tempo determinato, il regime delle Zone a Burocrazia Zero a tutto il territorio nazionale, prevedendo un organismo collegiale, deputato alla produzione provvedimentale già prevista dall'art. 43 del d.l. n.78 del 2010, istituito nell'accordo di tutti i livelli di governo coinvolti che pure la compongono in ragione delle rispettive competenze normative. Detto organismo collegiale assume la denominazione di Ufficio locale del Governo ed è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della Regione, uno della provincia, uno, eventuale, della città metropolitana ed uno del comune interessato. Detto Ufficio adotta i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati, su istanza di parte, dalle le nuove iniziative produttive. Sono esclusi i provvedimenti di natura tributaria, quelli concernenti la tutela statale dell’ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica nonché sicurezza e di incolumità pubblica nonché le nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.
La relazione ribadisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anche considerato che la partecipazione dei componenti all'Ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi ad alcun titolo.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe verificato se la nuova gestione del procedimento amministrativo proposta – con l’accentramento in unico ufficio di numerosi provvedimenti attualmente di competenza di svariate amministrazioni della provincia – possa comportare spese per le attrezzature di detto ufficio.
Andrebbe inoltre chiarito se possano verificarsi spese per la presenza nell’ufficio locale del Governo di personale dipendente da pubbliche amministrazioni la cui sede non è ubicata nel comune capoluogo di provincia. Infine, andrebbero forniti gli elementi volti a suffragare la clausola di invarianza recata dal comma 6.
La relazione tecnica afferma che la norma dispone l’abrogazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, istituito presso il Ministro dell’interno, l’iscrizione al quale costituiva accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo.
La relazione precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non recano effetti finanziari, trattandosi di misure di carattere ordinamentale.
Tra queste si segnalano:
a) la possibilità per i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano incassi e pagamenti interamente tracciabili di sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili (comma 10);
b) l’allineamento dei limiti di volume di affari per la liquidazione trimestrale IVA a quelli previsti per il regime di contabilità semplificata (comma 11);
c) la sostituzione di un unico sindaco in luogo del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata (comma 13) e per le società con ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro (comma 14).
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo circa la possibilità che la semplificazione introdotta dal comma 10 (sostituzione delle scritture contabili con gli estratti conto bancari), sia eventualmente utilizzabile a scopo elusivo, con conseguenti effetti di minor gettito.
La disposizione contenuta nel comma 11, che estende l’ambito soggettivo di applicazione della liquidazione IVA trimestrale, potrebbe invece determinare effetti negativi in termini di cassa nel primo anno di applicazione.Anche a tal proposito appare utile acquisire l’avviso del Governo.
Andrebbero infine valutati gli effetti, in termini di garanzia di efficace vigilanza e controllo contabile, della disposizione che prevede la sostituzione del collegio sindacale con un unico sindaco.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono finalizzate a modificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative a trasporti eccezionali su gomma, di cui all’art. 10 del codice della strada nell’ottica della semplificazione, pertanto non hanno effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
La relazione tecnica, allegata all’emendamento 4.2000 del Governo,chiarisce che si tratta di disposizioni volte a prevedere una semplificazione dei procedimenti amministrativi allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico dei privati. A tal fine, viene esteso il processo di decertificazione ed imposto alle amministrazioni pubbliche di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive, di tutti i dati e documenti già in possesso delle predette amministrazioni, nonché le informazioni relative alla regolarità contributiva.
Al fine di garantire l’attuazione di quanto previsto, si prevede la necessità di individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.
Inoltre, si prevede che, in sede di recepimento di direttive comunitarie, non possano essere introdotti o mantenuti - salvo circostanze eccezionali valutate nell' AIR - livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle suddette direttive, il cui impatto sulle piccole e medie imprese, nonché la valutazione dei conseguenti oneri amministrativi e dei relativi costi introdotti od eliminati nei confronti di cittadini ed imprese, dovranno essere illustrati in apposita sezione dell' AIR.
Dall'attuazione delle norme in questione non derivano oneri aggiuntivi, atteso che gli adempimenti previsti per le amministrazioni pubbliche verranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce le indicazioni necessarie a suffragare l’ipotesi che le norme trovino applicazione mediante le risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare andrebbe chiarito se siano attualmente a disposizione strumenti che garantiscano la connessione e l’interoperabilità dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. In caso contrario, il processo di decertificazione richiederebbe un maggior impegno del personale attualmente in servizio nelle pubbliche amministrazioni ed un maggior utilizzo delle risorse strumentali esistenti.
Andrebbe inoltre chiarito se il processo di decertificazione possa rendere più complessa l’effettuazione dei controlli necessari ad evitare che la pubblica amministrazione fornisca servizi gratuiti o a prezzo agevolato ovvero conceda contributi in favore di soggetti che non sono, in concreto, in possesso dei requisiti necessari per accedere a tali benefici
La relazione tecnica, allegata all’emendamento 4.2000 del Governo,chiarisce che le disposizioni contenute nell'articolo sono volte alla semplificazione e razionalizzazione dell'attuale disciplina delle eccedenze di personale e della mobilità collettiva in modo da assicurare una maggiore efficienza complessiva della pubblica amministrazione.
In particolare il comma 1, nel modificare l'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, ridisegna la procedura da attivare nel caso di eccedenze di personale all'interno delle amministrazioni pubbliche ricomprendendo anche le eventuali situazioni soprannumerarietà.
Inoltre, al fine di risolvere tali situazioni, viene sostanzialmente introdotta la possibilità di attivare, in via prioritaria rispetto alla ricollocazione del personale, la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, prevista dall'articolo 72, comma 11, del dI 112/2008.
Al comma 2 viene prevista l'estensione della applicabilità delle procedure di cui al citato articolo 33, anche ai casi previsti dall'articolo 15.
Trattandosi di disposizioni di carattere procedurale, dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, secondo la relazione tecnica, non derivano effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
La relazione tecnica – ricordando che la disposizione introduce il meccanismo del silenzio assenso relativamente al procedimento delineato dall’art. 3, comma 5 del DL 70/2011, relativo all’individuazione dei distretti turistici - afferma che la norma, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che la disposizione non autorizza nuove spese.
La relazione tecnica di corredo all’emendamento introdotto al Senato ricordache le norme dispongono che, per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del D.Lgs. n. 163 del 2006 alcuni benefici di natura fiscale, riducendo ovvero azzerando l’ammontare del contributo pubblico a fondo perduto.
Si tratta, in particolare: della possibilità che le imposte sui redditi e l’IRAP generati durante il periodo di concessione siano compensati totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto; della possibilità di assolvere al versamento dell’IVA mediante compensazione con il predetto contributo, nel rispetto della direttiva IVA 2006/112 CE del Consiglio del 28 novembre 2006 e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell’Unione europea.
Inoltre, l’ammontare del canone di concessione di cui all’articolo 1, comma 1020 della legge n. 296 del 2006 e l’integrazione prevista dall’articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge n. 78 del 2009 possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’emanazione del DM previsto dall’articolo 104, comma 4, del TUIR, provvedimento con il quale il Ministro dell’economia e delle finanze fissa singolarmente le quote di ammortamento finanziario ammesse in deduzione per le concessioni relative alla costruzione ed all’esercizio di opere pubbliche. Le misure agevolative di natura fiscale possono essere rideterminate in occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico finanziario.
In merito, la relazione tecnica precisa che i benefici fiscali previsti dalle norme non comportano variazioni del gettito tributario e, di conseguenza, non modificano i saldi di finanza pubblica previsti nella Nota di aggiornamento al DEF 2011.
Ciò in quanto, trattandosi di nuove infrastrutture da realizzare, per il profilo finanziario, le norme configurano una rinuncia ad un maggior gettito, in relazione alla chiara finalità di incentivare la costruzione di infrastrutture. Infatti, in assenza di tali disposizioni, gli investimenti non si sarebbero realizzati e, pertanto, per tali fattispecie, allo stato attuale, nessun effetto di gettito è stato scontato in bilancio.
La relazione tecnica individua un unico effetto oneroso, con riguardo al rispetto degli adempimenti riguardanti le risorse proprie del bilancio UE. Si tratta, tuttavia, di un effetto di trascurabile entità, tenuto conto del fatto che la quota del gettito IVA spettante alla UE è limitata alla sola componente relativa ai consumi finali.
La relazione tecnica sottolinea, infine, come le norme si limitino a prevedere la sola possibilità di introduzione delle agevolazioni e ne subordinino l’adozione all’emanazione di un successivo decreto. Tali circostanze non consentono la valutazione dell’eventuale maggior gettito aggiuntivo cui l’erario rinuncerebbe. Analoghe considerazioni concernono il possibile utilizzo del canone di concessione.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da osservare, in considerazione delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica.
La relazione tecnica afferma che le norme:
- al fine di assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, stabiliscono che le aree e i siti del comune di Chiomonte costituiscono “aree di interesse strategico nazionale”. Pertanto, le disposizioni prevedono che chiunque si introduca abusivamente in tali aree o ne ostacoli l’accesso autorizzato sia punito a norma dell’articolo 682 del codice penale. La disposizione non produce effetti di carattere finanziario (commi 1 e 2);
- prevedono che la totalità dei finanziamenti a carico dello Stato italiano per la realizzazione del nuovo tunnel di Tenda, da attribuire ad ANAS spa, sia da considerare quali contributi in conto impianti a favore della predetta società, ai sensi dell’articolo 1, comma 1026 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse “de quo” risultano già previste a legislazione vigente (comma 3);
- per quanto concerne i costi di costruzione del nuovo tunnel, gli importi finanziari a carico dei due Stati sono da attribuire ad ANAS spa che, incaricata della realizzazione dell’opera e della sua gestione unificata, si farà carico del costo complessivo dei lavori. L’Accordo di Parigi prevede che lo Stato italiano effettuerà il pagamento integrale dei costi di investimento direttamente ad ANAS spa. Tali costi sono stimati in complessivi circa 209,4 milioni di euro, di cui circa 122 milioni di euro in quota Italia e circa 87 milioni in quota Francia, questi ultimi da anticipare dall’Italia e da rimborsare. Con apposita convenzione tra le amministrazioni competenti delle due parti, la Francia provvederà a rimborsare gli importi di propria competenza, fino a un importo pari a 87 milioni, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato italiano, anche considerato che ANAS, committente delegato, può instaurare rapporti solo con lo Stato italiano, soggetto delegante. Il rimborso francese non avverrà in un’unica soluzione, ma parte in via di anticipazione e parte previa rendicontazione delle spese. Conseguentemente, ai fini dell’eventuale recupero delle somme per l’attribuzione ad ANAS, risulta necessaria l’introduzione di una specifica norma che stabilisca la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di bilancio relativo ai fondi da attribuire alla società per il contratto di programma. La norma non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica; le somme anticipate da ANAS in attesa del rimborso dello Stato francese concernono risorse già a disposizione della società (comma 4);
- anche per quanto concerne gli oneri di manutenzione e di gestione del tunnel (gestione unificata), dovrà procedersi in termini analoghi a quanto sopra ricordato, considerato che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, commi 1, 4 e 5, dell’Accordo di Parigi del 12 marzo 2007, la parte italiana corrisponde al gestore unico ANAS spa l’ammontare complessivo dei costi della gestione unificata. Mediante apposita convenzione siglata a Parigi il 24 maggio 2010 tra i rappresentanti delle amministrazioni competenti e relativa al tunnel attualmente in servizio, la parte francese corrisponderà annualmente la propria quota di partecipazione alla controparte italiana. Al fine di poter trasferire al gestore l’ammontare dei costi di esercizio anticipati dalla parte italiana, gli importi saranno versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato italiano, con successiva riassegnazione al capitolo di spesa del ministero dell’economia relativo al contratto di servizio ANAS. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica; le risorse anticipate da ANAS in attesa del rimborso dello Stato francese risultano già previste a legislazione vigente (comma 5).
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla costituzione di aree di interesse nazionale, si osserva che la disposizione potrebbe comportare oneri qualora a salvaguardia e protezione dei suddetti siti siano chiamate forze armate e/o forze di polizia. Sul punto appare quindi necessario acquisire l’avviso del Governo.
In proposito, si ricorda, a titolo di esempio, che l’articolo 5, comma 1, del DL 195/2009 (Rifiuti Campania), prevedeva l'impiego delle Forze armate nel limite di 250 unità per salvaguardare e tutelare le aree e i siti di interesse strategico nazionale, stimando i relativi oneri in circa 5,4 milioni di euro.
Per quanto attiene alla disposizione che prevede che la totalità dei finanziamenti a carico dello Stato italiano per la realizzazione del nuovo tunnel di Tenda, da attribuire ad ANAS, siano da considerare quali contributi in conto impianti, appare opportuno acquisire chiarimenti circa eventuali effetti sui saldi dovuti al nuovo regime giuridico dei contributi erogati e dei relativi ammortamenti ai fini fiscali.
In particolare non è chiaro se dal suddetto nuovo regime possano discendere effetti negativi di gettito connessi all’irrilevanza ai fini fiscali dei suddetti contributi e alla conseguente possibilità di ammortamento integrale degli investimenti effettuati e dei connessi oneri accessori e finanziari.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, evidenziando che la norma è volta a modificare una previsione del D.L. n. 98/2011 (art. 36, co.7), riguardante la cessione gratuita di azioni da parte di ANAS, suscettibile di determinare conseguenze di tipo patrimoniale a carico della società.
La norma modificata prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, siano attribuite gratuitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, o a società dallo stesso controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in società regionali, nonché in Stretto di Messina S.p.A. Alla norma non risultano ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
La norma in esame modifica tale disposto, prevedendo che, a decorrere dalla medesima data, Anas trasferisca a Fintecnica S.p.A. tutte le partecipazioni detenute, anche in società regionali, al valore netto contabile risultante al momento della cessione. La cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma appare suscettibile di determinare un flusso di risorse da Fintecna ad Anas, società appartenente al comparto delle pubbliche amministrazioni ai fini della predisposizione del conto economico consolidato. Non viene tuttavia fornita una stima dei possibili introiti derivanti dalla cessione.
Per quanto attiene all’esenzione fiscale della cessione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che in relazione a tale operazione, già prevista dal D.L. n. 98/2011, non risulti scontata alcun entrata a tale titolo.
La relazione tecnica afferma che la norma è volta a destinare le risorse del Fondo per le infrastrutture portuali, alimentato attraverso la revoca delle risorse destinate alla metropolitana di Parma, al fine del completamento di opere infrastrutturali portuali.
Si evidenzia che la norma in esame consente, per il solo anno 2012, di destinare a progetti cantierabili anche le risorse del Fondo per le infrastrutture portuali.
La RT ricorda che l’articolo 4 del DL 40/2010 ha istituito il Fondo per le infrastrutture portuali destinato a finanziare le opere nei porti di rilevanza nazionale. Al fondo è trasferito con decreto una quota non superiore al 50% delle risorse destinate all’ammortamento del finanziamento statale previsto per l’opera della metro di Parma, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle autorità portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all’80% dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Le predette risorse devono essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici. La restante parte delle risorse derivanti dalla revoca del finanziamento della metro di Parma può essere devoluta integralmente, su richiesta dell’ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici.
L’articolo 2, commi 2-novies e seguenti del DL 225/2010 ha disposto la revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall’assegnazione. Nel medesimo articolo, sono state individuate, per il 2011, le finalità a cui destinare le risorse rinvenienti dalla citata revoca.
Considerato che le risorse oggetto di ricognizione consentirebbero solo in parte il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore, attraverso la modifica normativa proposta si utilizzerebbero in base alle necessità reali le risorse del fondo per le infrastrutture portuali.
Tale intervento normativo permetterebbe di utilizzare le risorse del predetto fondo per il completamento di opere che non potrebbero essere integralmente finanziate con le sole risorse rinvenienti dalla revoca dei finanziamenti alle autorità portuali.
La RT conclude affermando che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se l’utilizzo, previsto dal testo, con riferimento alle somme di cui al Fondo per le infrastrutture portuali, possa produrre un’alterazione nel profilo temporale della spesa per investimenti della PA, rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali, determinando quindi un impatto sui saldi di finanza pubblica.
Andrebbe infine confermato che l’utilizzo del Fondo per le infrastrutture portuali non interferisca con impegni o programmi di spesa già definiti a valere sulle medesime risorse.
La relazione tecnica, con riferimento alla disposizione che prevede in favore dei datori di lavoro con meno di nove dipendenti che assumono apprendisti, a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016, lo sgravio contributivo del 100 per cento per i primi tre anni di contratto, coprendo le minori entrate contributive mediante l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori parasubordinati, quantifica l’effetto complessivo in termini di indebitamento netto come risulta dalla tabella che segue:
(milioni di euro)
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
maggiori entrate contributive nette |
284 |
191 |
240 |
242 |
244 |
247 |
250 |
minori entrate contributive nette |
20 |
60 |
183 |
237 |
238 |
215 |
95 |
maggiori oneri pensionistici |
|
1 |
2 |
4 |
6 |
10 |
17 |
effetto complessivo |
264 |
130 |
55 |
1 |
0 |
22 |
138 |
In particolare, la quantificazione si articola come segue:
1) incremento di 1 punto percentuale dell’aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori parasubordinati
a) lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche
- stima monte redditi: circa 18,2 miliardi di euro nel 2011;
- incremento aliquota contributiva: 1 punto percentuale;
- effetti fiscali indotti per la quota corrisposta dal committente computati con il
meccanismo del saldo-acconto;
b) rimanenti iscritti alla gestione parasubordinati
- stima monte redditi: circa 12,7 miliardi di euro nel 2011;
- incremento aliquota contributiva: 1 punto percentuale.
Gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto sono i seguenti:
(milioni di euro)
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
maggiori entrate lorde |
309 |
314 |
318 |
324 |
330 |
334 |
338 |
maggiori entrate nette |
284 |
191 |
240 |
242 |
244 |
247 |
250 |
maggiori oneri pensionistici |
0 |
1 |
2 |
4 |
6 |
10 |
17 |
effetto netto |
284 |
190 |
238 |
238 |
238 |
237 |
233 |
La relazione tecnica precisa che l’effetto positivo a regime è necessario a compensare nel medio-lungo periodo la maggiore spesa pensionistica conseguente dall’aumento contributivo disposto dalla norma in esame. Inoltre, la relazione tecnica afferma che, nel breve periodo, gli oneri pensionistici sono sostanzialmente da attribuire alla tipologia dei soggetti della tipologia b), mentre gli oneri relativi ai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza si manifestano in particolare nel medio-lungo periodo;
2) sgravio contributivo contratti di apprendistato
- monte retributivo annuo relativo ad una generazione di nuovi assunti: circa 2
miliardi di euro, tenuto conto anche dell’effetto attrazione;
- aliquota contributiva: 1,5 per cento il primo anno; 3 per cento per il secondo
anno e 10 per cento per gli anni di contratto successivi;
- generazioni interessate: nuovi assunti dal 1°.1.2012 fino al 31.12.2016;
- periodo medio considerato in via prudenziale[57]: tre anni;
- effetto fiscale indotto: una parte delle imprese non presenta utile d’esercizio[58]
Sulla base di tali elementi, l’effetto delle minori entrate contributive in termini di indebitamento netto è il seguente:
(milioni di euro)
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
minori entrate lorde |
20 |
75 |
215 |
289 |
290 |
265 |
117 |
minori entrate nette |
20 |
60 |
183 |
237 |
238 |
215 |
95 |
Con riferimento all’ultimo periodo del comma in esame (che, modificando il decreto legislativo n. 167/2011 – Testo Unico dell’apprendistato, precisa che, in caso di assunzione di lavoratori in mobilità con il contratto di apprendistato, ai medesimi si applicheranno le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, cioè solo per giustificato motivo o giusta causa, non trovando applicazione la norma valida per tutti gli altri apprendisti[59]), la relazione tecnica precisa che si tratta di una correzione di un errore materiale che aveva dato adito a dubbi interpretativi.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la stima appare sostanzialmente corretta, applicando anche un tasso di sviluppo annuo del monte dei redditi, considerato tra i parametri alla base della quantificazione con riferimento al 2011, di circa l’1-1,5 per cento circa.
La relazione tecnica afferma che non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalla disposizione in esame che prevede, a decorrere dal 2012, la destinazione alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato di una quota non superiore a 200 milioni di euro, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144/1999. La norma, infatti, disciplina la destinazione di risorse già previste a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che la disposizione non autorizza nuove spese.
La relazione tecnica precisa che la disposizione (che, modificando l’articolo 54 del decreto legislativo n. 276/2003, provvede ad una più stringente individuazione delle aree in cui è applicabile il contratto di inserimento lavorativo con riferimento a donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi) non reca oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, appaiono opportuni chiarimenti in merito al rinvio ad un successivo DM per l’individuazione delle aree di applicazione del contratto di inserimento in esame per gli anni 2009-2012, con particolare riferimento agli esercizi finanziari già chiusi.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni, essendo volte alla semplificazione procedimentale in materia di lavoro part-time e di telelavoro, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si segnala, in particolare, che il comma 4, in materia di lavoro a tempo parziale, dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’applicazione di quanto stabilito dai commi 7 e 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 276/2003, che prevedono, tra l’altro, la possibilità per i contratti collettivi di stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa nonché clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Il successivo comma 5 amplia l’ambito di applicazione del telelavoro, fra l’altro, anche con riferimento alle assunzioni obbligatorie di soggetti disabili e con riferimento al reimpiego dei lavoratori in mobilità.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che le disposizioni non introducono nuove fattispecie onerose.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni, finalizzate a specificare l’ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di misure per incentivare la produttività mediante sgravi e detassazione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Più in particolare, la misura individua meglio i soggetti abilitati alla stipula dei contratti collettivi territoriali e aziendali (in cui si prevedono misure di incentivo della produttività aziendale), armonizzando il disposto dell’articolo 26 del DL n. 98/2011 (che riguarda la detassazione e la decontribuzione dei contratti collettivi di produttività) al disposto dell’articolo 8 del DL n. 138/2011, che prevede la possibilità che, con specifiche intese, contenute nei contratti collettivi aziendali o territoriali, possono essere disciplinate determinate materie lavoristiche, anche in deroga alle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che le disposizioni non introducono nuove fattispecie onerose.
La relazione tecnica afferma che dalla disposizione (che dà facoltà alle regioni di disporre per il 2012 la deduzione dalla base imponibile dell’IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in relazione a incrementi della produttività, con oneri a carico dei propri bilanci) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, dell’anticipo al 2012 di una facoltà prevista a decorrere dal 2013 dal decreto legislativo n. 68/2011, in materia di federalismo regionale, con oneri a carico dei bilanci regionali e mantenendo fermi gli automatismi fiscali previsti dalla legislazione in materia sanitaria in caso di squilibrio economico.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che le eventuali minori entrate devono trovare corrispondente compensazione nell’ambito dei bilanci regionali.
La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto essa è volta ad accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, già previsto dall’articolo 2 del DL n. 70/2011, mediante il rinvio ad una specifica intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, per la definizione dei limiti di finanziamento spettanti a ciascuna regione nonché delle modalità di attuazione della normativa.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare trattandosi di una disposizione di carattere ordinamentale.
La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto essa è volta ad incrementare la produttività aziendale attraverso misure di riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione degli oneri connessi alla gestione del rapporto di lavoro.
Si ricorda, in particolare, che la norma dispone l’abrogazione dell’articolo 11 de decreto legislativo del Capo provvisioni dello Stato n. 708/1947 (che introduce e disciplina il libretto personale dei lavoratori dello spettacolo) ed autorizza[60] l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo a svolgere attività di intermediazione con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente.
In merito ai profili di quantificazione, appaiono opportuni chiarimenti in merito all’eventualità che si determinino effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto per l’attività di intermediazione di lavoro svolta dall’ENPALS, ente previdenziale facente parte dell’aggregato delle pubbliche amministrazioni.
La relazione tecnica è riferita alla parte della norma (commi 1-3) che autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie[61] ad anticipare le quote relative al saldo del contributo europeo e di quello nazionale, dovuti a titolo di cofinanziamento degli interventi nel settore agricolo e della pesca. Le somme dallo stesso anticipate, sono reintegrate a valere sugli accrediti, disposti dall’Unione europea, a titolo di saldo per gli interventi oggetto di anticipazione; nell’ipotesi, invece, che l’Unione europea non riconosca le spese anticipate, il Ministero delle politiche agricole ha l’obbligo di attivare le procedure di recupero.
La RT rileva che nell’ambito dell’attuazione degli interventi previsti dalla normativa comunitaria per il sostegno dei settori dell’agricoltura e della pesca, è previsto che la quota di saldo del contributo comunitario sia erogata dalla Commissione Ue solo a seguito della rendicontazione delle spese già effettuate dai beneficiari finali, previa dimostrazione dell’avvenuta liquidazione delle quote di contributo a carico dello Stato.
Considerato che il Ministero delle politiche agricole non dispone, nell’ambito delle ordinarie risorse del bilancio, delle somme necessarie ad anticipare le quote di contributo comunitario, si rende necessario prevedere un meccanismo di anticipazione alternativo, al fine di assicurare l’erogazione delle quote contributive in favore dei beneficiari degli interventi Ue e di poter richiedere successivamente il rimborso all’Unione europea. Pertanto, come già avviene per i Fondi strutturali, si propone di autorizzare il Fondo di rotazione ad anticipare le quote dei contributi comunitari e statali previsti nell’ambito degli interventi attivati nei settori dell’agricoltura e della pesca. La RT precisa, infine, che la norma in esame non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT non prende invece in considerazione il comma 4 dell’articolo in esame, che prevede che il Fondo di rotazione possa destinare le risorse finanziarie derivanti da un’eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali 2007/2013 alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra lo Stato italiano e la Commissione europea nell’ambito della revisione dei programmi stessi[62].
Con riferimento all’utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali comunitari, si ricorda quanto riportato dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nelle sedute del 12 e del 14 aprile 2011 della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. In particolare, il Ministro ha evidenziato come, secondo le vigenti procedure di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali disciplinate dai regolamenti comunitari, entro il 31 dicembre 2011 dovranno essere spesi circa 8 miliardi di fondi comunitari per evitare il disimpegno automatico delle risorse[63] (attualmente ne risulterebbero spesi solo 3 miliardi). Nella seduta del 14 aprile, il Ministro Fitto ha comunicato alla Commissione che è stato avviato con le autorità comunitarie un confronto per l’individuazione dei settori di utilizzo del credito di imposta, quali la ricerca e il bonus occupazione, che in questo caso potrebbe accelerare la spesa delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE).
Per quanto concerne l’accelerazione della spesa dei fondi strutturali, il CIPE, con la delibera 11 gennaio 2011, n. 1, al punto 7, ha approvato appositi “indirizzi per l’accelerazione e la riprogrammazione della spesa dei fondi strutturali 2007-2013”, disponendo la riprogrammazione delle risorse relative ai fondi comunitari (anche in riferimento al fortissimo il ritardo - salvo poche Amministrazioni di eccellenza - nell’utilizzo dei fondi comunitari medesimi, con gravi rischi di disimpegno[64]). Al fine di assicurare che la riprogrammazione avvenga in tempo utile per evitare il disimpegno automatico dei fondi, dovranno essere individuati appropriati obiettivi in termini di impegni giuridicamente vincolanti di ogni Programma operativo al 30 maggio 2011 e al 31 dicembre 2011, attestato da quanto registrato nel sistema di monitoraggio dei fondi strutturali. I Programmi operativi che non avranno raggiunto il livello di impegno prefissato alle date di cui sopra dovranno essere oggetto di riprogrammazione delle risorse, anche con rimodulazione a favore di altri Programmi nell’ambito dello stesso Obiettivo comunitario e cofinanziati dallo stesso Fondo strutturale.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se possano determinarsi effetti di cassa connessi al meccanismo di anticipazione previsto dalla norma in esame.
La relazione tecnica – dopo aver ricordato che le disposizioni contenute nella norma in esame sono finalizzate ad assicurare un positivo impatto finanziario sul bilancio dello Stato e sono altresì volte a favorire lo sviluppo dei molteplici settori imprenditoriali a vario titolo interessati al rilancio della cultura in tutte le sue espressioni e a promuovere la crescita economica del Paese - afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il comma 1 dell’articolo in esame prevede la riassegnazione annuale allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del FUS, delle somme corrispondenti all’eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti per le agevolazioni fiscali disposte per il settore cinematografico dall’art. 1, commi da 325 a 337 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007).
A tale proposito la relazione afferma che la proposta è volta a far sì che le somme equivalenti al minor utilizzo annuale delle risorse “tax credit” rispetto alla copertura fissata in 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013 – minor utilizzo quantificabile in circa 25 milioni annui – confluiscano per legge nella quota FUS per le attività cinematografiche.
La relazione specifica inoltre che la proposta viene incontro alla scarsa, se non inesistente fruizione da parte di molte sale medio-piccole del tax credit digitale. Tali sale, detentrici di circa 1000-1500 schermi sui 3900 costituenti il parco complessivo italiano, per la dimensione della loro economia, per l’assenza o limitatezza di dipendenti, nonché per la compresenza di altri crediti d’imposta di fatto sono nella condizione di non poter avvantaggiarsi del beneficio e finiscono per ignorarlo.
La lett. a) del comma 2 della norma in esame esclude il MIBAC dalla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche del personale dirigenziale di II fascia e delle Aree, previste dal’art. 2, comma 8-bis e 8-quater del DL 194/2009 e dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.L. 138/2001. La lett. b) detta disposizioni in merito alla possibilità per il MIBAC di utilizzare le graduatorie regionali in corso di validità, al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, mediante la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei. La disposizione specifica che il MIBAC deve provvedere alle attività previste nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto, per le norme suddette, non erano stati scontati risparmi sui saldi di finanza pubblica. Specifica, inoltre, che si tratta di disposizioni volte a consentire al MIBAC un più efficiente utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso lo stesso Ministero, nell’ambito delle assunzioni consentire dalla normativa vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la disposizione di cui al comma 1 non stabilisce l’anno di decorrenza della riassegnazione delle risorse, la cui quantificazione è peraltro indicata dalla relazione tecnica.
La relazione tecnica relativa all’emendamento 4.2000, con riguardo alla norma in riferimentoafferma che la stessa introducendo opportune modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni attuative, estende l’utilizzo della posta elettronica certificata per le notifiche o le comunicazioni, in tutte le fasi del processo civile, con evidenti vantaggi in termini di accelerazione dei tempi e di risparmio di risorse per gli uffici giudiziari. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma non è corredata di un’espressa clausola di invarianza finanziaria. Appare quindi opportuno che il Governo confermi che l’applicazione della norma – nell’ambito degli adempimenti relativi all’implementazione delle vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale - possa essere effettuata nel quadro delle risorse, umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica, allegata all’emendamento 4.2000 del Governo,ribadisce il contenuto delle norme le quali prevedono l'estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi la Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 69/2009, e davanti le corti di appello da oltre due anni in mancanza della dichiarazione delle parti della persistenza dell'interesse alla trattazione del procedimento. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto che il carico amministrativo gravante sulle cancellerie, derivante dall’invio dell’avviso alle parti dell’esistenza dell’onere di presentare istanza di trattazione per evitare l’estinzione del processo, sia bilanciato da una corrispondente riduzione del carico amministrativo a seguito dell’estinzione di una percentuale di processi attualmente pendenti.
La relazione tecnica, allegata all’emendamento 4.2000 del Governo,afferma chele norme prevedono misure finalizzate ad accelerare il contenzioso civile pendente in grado di appello attraverso una più celere modalità di svolgimento del rito e con l'introduzione di meccanismi sanzionatori in caso di istanze inammissibili o manifestamente infondata. Le disposizioni, prosegue la relazione tecnica, non determinano riflessi finanziari a carico del bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
La relazione tecnica, allegata all’emendamento 4.2000 del Governo,chiarisce che le normeapportano alcune modifiche al testo unico, delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002. Le modifiche riguardano la misura del contributo unificato dovuto, che viene aumentato del 50 per cento nei giudizi di impugnazione e del 100 per cento nei giudizi dinanzi la Corte di cassazione. Si prevede altresì di assoggettare ad un autonomo contributo unificato le altre parti che intervengono nel procedimento modificando la domanda o proponendo domanda riconvenzionale o svolgendo intervento autonomo, per un importo determinato in base al valore della domanda proposta.
Il maggior gettito che deriva da tali disposizioni, da destinare alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ammontante ad euro 17.191.861 per le sole impugnazioni e per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, è analiticamente dimostrato in un prospetto allegato alla relazione tecnica.
Tale maggior gettito è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata
contabilizzazione, per essere riassegnato con Decreto del Ministro dell' economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero della Giustizia. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali, il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di 5 anni.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
La relazione tecnica non considera la norma
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che i corsi di formazione per giovani nelle Forze armate (cd Mini naja) introdotti a titolo sperimentale per il triennio 2010-2012, dall’art. 55, comma 5-bis-5-sexies, del DL. n. 78/2010, siano resi permanenti a decorrere dal 2013. A tale scopo la norma autorizza una spesa di 1 milione di euro a decorrere dal medesimo anno. Sul punto si evidenzia che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione idonei a confermare l’effettiva possibilità di ricondurre le attività correlate allo svolgimento dei suddetti corsi nell’ambito di un limite massimo, come prefigurato dalla norma, precisando le modalità procedurali idonee a garantire il rispetto del predetto limite.
Si rammenta che la relazione tecnica relativa al DL n. 70/2011, e riferita alla norma di cui all’art. 55, comma 5-bis-sexies, (che autorizza la spesa di euro di euro 6.599.720 per il 2010, euro 5.846.720 per il 2011 ed euro 7.500.000 per il 2012), per le finalità della norme in riferimento individua, nelle seguenti apposite tabelle, le singole voci di costo che concorrono a determinare l’onere previsto per ciascun anno del triennio 2010-2012.
(euro)
Progetto “Stage Difesa”-EF. 2010 |
|||
|
Numero |
Costi medi unitari |
Costi per 21 giorni |
CFI Personale di supporto |
360 |
100 |
756.000 |
Indennità di missione personale di supporto |
360 |
12 |
90.720 |
|
846.720 |
||
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO |
|
3.900.000 |
|
TOTALE ONERI UNA TANTUM |
|
1.853.000 |
|
TOTALE |
|
6.599.720 |
(euro)
Progetto “Stage Difesa”-EF. 2011 |
||
TOTALE SPESE DI PERSONALE (*) |
|
846.720 |
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO |
|
3.900.000 |
TOTALE ONERI UNA TANTUM |
|
1.100.000 |
TOTALE |
|
5.846.720 |
(*) I parametri di quantificazione degli oneri di personale sono i medesimi per ciascun anno del triennio
(euro)
Progetto “Stage Difesa”-EF. 2012 |
||
TOTALE SPESE DI PERSONALE (*) |
|
846.720 |
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO |
|
4.253.280 |
TOTALE ONERI UNA TANTUM |
|
2.400.000 |
TOTALE |
|
7.500.000 |
(*) I parametri di quantificazione degli oneri di personale sono i medesimi per ciascuna anno del triennio
La relazione tecnica afferma che le disposizioni contenute nell’articolo in esame, al fine di consentire la determinazione delle percentuali che le regioni e gli enti locali dovranno applicare per individuare il proprio obiettivo 2012, ripartiscono fra le regioni, province e comuni l’importo di 1.800 milioni di euro resi disponibili a valere sul gettito della Robin Tax (articolo 1, comma 12, del decreto legge n. 138/2011 e l’importo di 200 milioni previsto come premialità per gli enti virtuosi (articolo 20, comma 3 del decreto legge n. 98/2011).
In particolare i commi 1 e 2 dispongono il riparto della riduzione della manovra in relazione alla Robin Tax e ai richiamati 200 milioni, in misura proporzionale all’incidenza dei contributi delle manovre di ciascun comparto, previsti dai decreti legge n. 78/2011 e 138/2011, come riportato nella tabella che segue:
Riparto di 1.800 milioni (Robin Tax) proporzionale ai contributi del dl 78/2010 e del dl 138/2011 |
Riparto di 200 milioni (virtuosità) proporzionale ai contributi del dl 78/2010 e del dl 138/2011 |
||||||
|
Manovra dl 78+ dl138 (2012) |
Incidenza % della manovra |
Riduzione Robin |
|
Manovra dl 78+ dl138 (2012) |
Incidenza % della manovra |
Riparto virtuosità |
a |
b |
c=1.800*b |
a |
b |
c=1800*b |
||
Regioni SO |
6.100 |
42% |
760 |
Regioni SO |
6.100 |
53% |
95 |
Regioni SS |
3.000 |
21% |
370 |
Provincie |
1.200 |
10% |
20 |
Provincie |
1.200 |
8% |
150 |
Comuni |
4.200 |
37% |
65 |
Comuni |
4.200 |
29% |
520 |
Sperimentazione (art.36 d.l.vo 118/2011 |
|
|
20 |
Totale |
14.500 |
100% |
1.800 |
Totale |
11.500 |
100% |
200 |
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, atteso che intervengono solo nel riparto della riduzione della manovra a valere sul patto di stabilità interno, la cui compensazione è già stata individuata con le disposizioni di cui ai decreti legge n. 98/2011 e 138/2011.
Relativamente alle disposizioni di cui ai commi dal 3 al 6, la relazione tecnica afferma che esse non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica essendo finalizzate a posticipare al 2013 l’utilizzo di alcuni parametri per l’individuazione degli enti locali virtuosi. Anche al comma 7 la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, essendo diretto a garantire l’applicazione della sanzione correlata al divieto di ricorso al debito.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla neutralità sui saldi delle disposizioni in esame, atteso che i relativi effetti finanziari risultano già scontati con le precedenti manovre, cui si fa rinvio[65].
Appare comunque opportuno un chiarimento con riferimento ai criteri di riparto dell’importo di 200 milioni, indicato dalla relazione tecnica come riferibile ai meccanismi di premialità per gli enti virtuosi. Si segnala infatti che la formulazione letterale del comma 3 dell’art 20 del DL 98/2011, come modificato dalla norma in esame, non fa più esplicito riferimento, a differenza del testo originario, ai soli enti virtuosi. Pertanto la riduzione dell’obiettivo di 200 mln dovrebbe essere ripartita sulla totalità degli enti soggetti al patto. Su tale aspetto appare necessaria una conferma.
Qualora invece la predetta riduzione sia riferibile ai soli enti virtuosi, andrebbe chiarito se possa configurarsi per gli stessi la possibilità di andare in disavanzo nel 2012, dal momento che l’obiettivo generale loro attribuito, ai sensi del successivo art. 4-ter, comma 5, è unicamente un saldo finanziario pari a zero, fatta salva la clausola di nuova introduzione che fa riferimento a “un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall’applicazione del comma 6” del medesimo articolo 4-ter.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni del patto di stabilità interno definiscono le modalità del concorso alla manovra degli enti locali previsto dall’articolo 14 del decreto legge n. 78/2010, dall’articolo 20 del decreto legge n. 98/2011 e dall’articolo 1 del decreto legge 138/2011.
Il concorso complessivo è pari:
· per le province a 1.200 milioni di euro per il 2012 e a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2013;
· per i comuni a 4.200 milioni di euro per il 2012 e a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2013.
Tali somme, limitatamente al 2012, sono ridotte dei seguenti importi:
· 150 milioni di euro per le province e 520 milioni di euro per i comuni (articolo 1, comma 12 del decreto legge n. 138/2011 – relativi ai 1800 milioni della Robin Tax);
· 20 milioni di euro per le province e 65 milioni di euro per i comuni (articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 98/2011 – relativi ai 200 milioni per gli enti virtuosi).
La relazione tecnica sintetizza il contenuto del comma 2 che stabilisce le percentuali che gli enti locali applicano alle spese medie correnti registrate nel triennio 2006-2008, precisando che tali percentuali sono tali da assicurare il concorso alla manovra di finanza pubblica delle province e dei comuni soggetti alle regole del patto di stabilità interno in misura pari agli importi del contributo complessivo richiesto di seguito evidenziati.
(milioni di euro)
|
Comuni |
Province |
|||
|
2012 |
Dal 2013 |
2012 |
Dal 2013 |
|
DL. 78/2010 |
A |
2.500 |
2.500 |
500 |
500 |
Manovra DL 78/2011 e DL138/2011 |
B |
1.700 |
2.000 |
700 |
800 |
Robin Tax |
C |
520 |
|
150 |
|
Quota 200 milioni |
D |
65 |
|
20 |
|
Manovra Totale |
e=a+b-c-d |
3.615 |
4.500 |
1.030 |
1.300 |
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito ai seguenti aspetti.
In primo luogo si segnala che l’impianto normativo del patto di stabilità interno per gli enti locali, definito dalla norma in esame, sembra abrogare implicitamente il principio, fissato dall’articolo 20, comma 3, del DL n. 98/2011, secondo il quale gli enti virtuosi, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012, dal comma 5 del medesimo articolo[66], nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, essendo tenuti soltanto a conseguire il pareggio del saldo finanziario. Infatti, ai sensi del combinato disposto del commi 2, 5 e 6 della norma in esame, i predetti enti virtuosi risultano tenuti al concorso alle citate manovre e alla conseguente esposizione di avanzi di bilancio, risultando agevolati solo nei limiti dello spazio consentito dalla maggiorazione dei coefficienti che verrà posta, con decreto ministeriale, a carico degli enti non virtuosi. Per tale maggiorazione la norma in esame fissa un tetto, pari a quattro decimi di punto percentuale delle spese di ciascun ente, nei limiti del quale potranno quindi rinvenirsi spazi di agevolazione per gli enti virtuosi ai fini del patto di stabilità interno. Il principio del pareggio di bilancio per gli enti virtuosi, ribadito anche dal comma 5 della norma in esame, sembrerebbe quindi intendersi di natura meramente programmatica, restando la parte operativa della disciplina in esame affidata alla disposizione, a corredo per principio del pareggio, secondo cui l’obiettivo per gli enti virtuosi verrà fissato ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall’applicazione del comma 6 dell’articolo in esame, attinente alla maggiorazione dei coefficienti a carico degli enti non virtuosi. Su tale aspetto appare necessario acquisire una conferma.
Appare inoltre necessario che sia chiarito se gli enti virtuosi restino soggetti, al pari degli altri, al taglio dei trasferimenti operato dal citato articolo 14 del DL 78/2010. Si segnala infatti che la formulazione del predetto art. 20, comma 3, del DL 98/2011 escludeva, apparentemente, i predetti enti dal menzionato taglio. Tale aspetto non risulta esplicitamente modificato dalla norma in esame, che si limita a disciplinare i criteri applicativi del patto di stabilità interno, senza indicare se i criteri di riparto dei tagli operati dal predetto DL 78 siano soggetti a variazioni.
In merito alla congruità, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati, dei coefficienti applicativi indicati ai commi 2 e 6, occorrerebbe acquisire i relativi dati sottostanti la quantificazione.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni del patto di stabilità internodelle Regioni e delle Provincie autonome definiscono le modalità di attuazione del concorso alla manovra per Regioni e Provincie autonome previsto dall’articolo 20 del DL 98/2011, (1.600 milioni per le Regioni a statuti ordinario e 2.000 milioni per le Autonomie speciali a decorrere dall’anno 2012), ridotto degli importi previsti dall’articolo 1, comma 12 del DL 138/2011 (Robin Tax per 1.800 milioni, di cui 760 milioni per le regioni a statuto ordinario e 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano), e dall’articolo 20, comma 3, del DL 98/2011 (200 milioni nel 2012 per gli enti virtuosi, di cui 95 milioni di euro per le Regioni a statuto ordinario). Il suddetto concorso alla manovra finanziaria è aggiuntivo rispetto quello previsto dall’articolo 14, comma 1, del DL 78/2010, in termini di fabbisogno e di indebitamento.
Nel triennio 2012-2014 le regole del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario individuano con precisione la riduzione degli obiettivi relativi al complesso delle spese finali, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, di ciascuna regione a statuto ordinario, in modo da garantire gli effetti finanziari complessivi della manovra.
Anche per le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome è stato determinato puntualmente il concorso di ciascuna autonomia speciale alla manovra, in modo da garantire, sia attraverso il cd. “patto per tetti di spesa” (adottato dalle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta), sia attraverso il cd. “patto per saldi” (adottato dalla regione Trentino Alto Adige e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano), l’effetto sui saldi di finanza pubblica pari a 2.130 milioni di euro (di cui 500 milioni aggiuntivi rispetto al 2011 previsti dall’articolo 14, comma 1, del DL 78/2010 e 1.630 milioni previsti dall’articolo 20 del DL 98/2011, al netto della Robin tax) per il 2012 e a 2.500 milioni (di cui 500 milioni aggiuntivi rispetto al 2011 previsti dall’articolo 14, comma 1 del DL 78/2010 e 2.000 milioni previsti dall’articolo 20, del DL 98/2011) per il 2013 e successivi.
Il contributo di ciascuna autonomia speciale alla manovra è stato determinato in funzione dell’incidenza della media degli impegni finali 2007-2009 di ciascun ente rispetto alla sommatoria delle medie degli impegni finali del triennio 2007-2009 delle autonomie speciali nel loro complesso comunicanti in attuazione dell’articolo 19bis del DL 135/2009. le spese finali sono state calcolate con le stesse modalità previste per le Regioni a statuto ordinario.
In particolare, nel triennio 2012-2014 l’applicazione delle regole del PSI delle autonomie speciali prevede che ciascun ente riduca il proprio obiettivo programmatico 2011 (di cassa e di competenza) o migliori il proprio saldo programmatico 2011, espresso in termini di competenza mista, dei seguenti importi:
Autonomie speciali |
2012 |
2013 e successivi |
||||
DL 78/2010 |
DL 98 e 138 del 2011 |
Totale |
DL 78/2010 |
DL 98 e 138 del 2011 |
Totale |
|
Bolzano |
59.347 |
242.216 |
301.563 |
59.347 |
297.198 |
356.545 |
Friuli Venezia Giulia |
77.217 |
229.350 |
306.567 |
77.217 |
281.411 |
358.628 |
Sardegna |
76.690 |
237.544 |
314.234 |
76.690 |
291.466 |
368.156 |
Sicilia |
198.582 |
572.826 |
771.408 |
198.582 |
702.853 |
901.435 |
Trentino Alto Adige |
4.537 |
27.571 |
32.108 |
4.537 |
33.829 |
38.366 |
Trento |
59.346 |
225.462 |
284.808 |
59.346 |
276.641 |
335.987 |
Valle d’Aosta |
24.281 |
95.031 |
119.312 |
24.281 |
116.602 |
140.883 |
Totale |
500.000 |
1.630.000 |
2.130.000 |
500.000 |
2.000.000 |
2.500.000 |
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisito, in primo luogo, un chiarimento in merito all’effettiva portata delle tabelle, indicanti il riparto della manovra fra le regioni a statuto ordinario, riportate ai commi 2 e 3, che si applicano nelle more del decreto ministeriale che dovrà classificare le regioni tra virtuose e non virtuose. Dal momento che tale decreto dovrà trovare applicazione già dal 2012, attribuendo alle regioni obiettivi in ogni caso diversi da quelli fissati nei predetti commi 2 e 3 – per le regioni virtuose obiettivi conformi a quanto previsto dal comma 7 (media delle spese finali del triennio 2007-2009 ridotta dello 0,9 per cento) e per le regioni non virtuose obiettivi di ammontare compensativo - sembra che le tabelle fissate dalle citate disposizioni non siano operative, ma abbiano finalità meramente informativa di un ordine di grandezza della manovra a carico di ciascuna regione, al fine, presumibilmente, di consentire una corretta programmazione in sede di definizione dei bilanci di previsione. Su tale aspetto appare opportuna una conferma.
Si osserva inoltre che il rinvio ad un decreto ministeriale della definizione operativa degli obiettivi effettivamente assegnati a ciascuna regione non consente, in questa sede, una verifica della congruità dei criteri operativi del patto di stabilità interno rispetto agli obiettivi di finanza pubblica affidati a tale strumento, né della relativa sostenibilità da parte delle singole regioni, la cui classificazione, tra virtuose e non virtuose, appare suscettibile di incidere in misura significativa sulla valutazione del carico finanziario richiesto a ciascuna amministrazione.
In merito ai criteri di riparto della manovra, si segnala infine che non sono esplicitati i dati inerenti al valore assoluto della spesa finale delle regioni, in base ai quali sono state effettuate le elaborazioni.
Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del disegno di legge ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Si ricorda che il comma in esame, nel testo originario, incrementa la dotazione del Fondo esigenze indifferibili e urgenti[67] di 1.235 milioni di euro per l’anno 2012. Rinvia, inoltre, ad appositi DPCM la ripartizione di tale dotazione tra le finalità indicate in un elenco allegato al testo (elenco 2). Quest’ultimo reca una serie di finalizzazioni: Fondo politiche giovanili; investimenti Ferrovie; contributi a policlinici di università non statali; professionalizzazione delle forze armate; partecipazione a banche e fondi internazionali; celebrazione del 4 novembre; provvidenza alle vittime dell’uranio impoverito; ulteriori esigenze dei Ministeri. L’elenco non specifica le quote del Fondo che si intende utilizzare per ciascuna delle finalità indicate.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori spese correnti Fondo esigenze indifferibili |
1.235 |
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1.235 |
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1.235 |
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La norma è stata modificata nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato[68].
Nel testo modificato:
- la dotazione del Fondo esigenze indifferibili[69] viene incrementata di 1.143 milioni di euro per l’anno 2012 e non più di 1.235 mln, come previsto dal testo originario (con un minore incremento, quindi, pari a 92 milioni di euro);
- viene introdotta una finalizzazione aggiuntiva rispetto a quelle già presenti nel testo (di cui all’elenco 2);
- per tale finalizzazione aggiuntiva il testo provvede a quantificare la spesa, ossia la quota del Fondo da utilizzare nel 2012 per la nuova esigenza (100 milioni per interventi di riequilibrio socio-economico[70]);
- per la medesima finalità (interventi di riequilibrio socio-economico[71]) viene inoltre introdotta un’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2013.
La relazione tecnica riferita al testo originario nulla aggiunge al contenuto della norma.
L’emendamento con cui la norma è stata modificata non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma autorizza un incremento di spesa entro il limite indicato dal testo. Nel prospetto riepilogativo (allegato 3) tale limite viene uniformemente riportato sui tre saldi. Ciò implica che si ipotizzi una coincidenza fra effetti di cassa e effetti di competenza.
L’elenco 2, non riporta, per ciascuna finalizzazione di spesa, gli importi che si prevede di utilizzare. In mancanza di indicazioni in ordine alle prevedibili dinamiche di erogazione delle somme in rapporto alle diverse finalizzazioni, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare gli effetti stimati in termini di indebitamento netto e di fabbisogno.
Si osserva inoltre che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato in prima lettura, il comma in esame risulta integrato da un’autorizzazione di spesa (50 milioni di euro per interventi di riequilibrio socio-economico) riferita all’anno 2013. Si intende, pertanto, che tale spesa ulteriore trovi compensazione nell’ambito delle misure contenute nel testo dell’emendamento. In proposito appare necessario acquisire una conferma del Governo.
Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 3 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori spese c/ capitale |
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Fondo sviluppo e coesione |
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50 |
150 |
350 |
50 |
150 |
350 |
La relazione tecnica sintetizza il contenuto delle disposizioni – riguardanti, al comma 2, l’assegnazione da parte del CIPE delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione[72] mediante indicazione delle relative quote annuali, cui si applica[73] il divieto di conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate al termine dell'esercizio precedente[74] e, al comma 3, l’assegnazione al predetto Fondo di una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l’anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente ad alcune tipologie di interventi, sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell’ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013 – e afferma che l'effetto in termini di cassa del comma 3 sarà di circa 50 mln di euro nel 2012, 150 mln nel 2013 e 350 mln nel 2014.
In merito ai profili di quantificazione, nel corso dell’esame della disposizione presso il Senato è stato richiesto se gli effetti finanziari scontati per gli anni 2012-2014 siano correlati a risorse già disponibili a legislazione vigente - per le quali potrebbe essere stata ipotizzata una accelerazione dei pagamenti in relazione alle diverse procedure di assegnazione disposte al comma 2 -, ovvero se siano relativi alla nuova autorizzazione di spesa di cui al comma 3. In merito a tale ultima eventualità è stato rilevato che la predetta autorizzazione di spesa si riferisce all'esercizio 2015, e non è pertanto chiaro il motivo per cui i relativi effetti finanziari di cassa possano manifestarsi prima di tale esercizio.
In proposito il Governo[75] ha specificato che gli effetti ipotizzati in termini di indebitamento netto non sono riferiti alle risorse a legislazione vigente, iscritte sul FAS. Queste ultime hanno subito una riduzione, indicata dalla tabella E, per il periodo 2012-2015, i cui effetti sono scontati anche in termini di indebitamento netto nell’ambito delle riduzioni lineari di cui all’allegato 1.
L’effetto di cassa derivante dalla nuova autorizzazione di spesa, relativo al triennio 2012-2014, è connesso alla previsione, fin dal 2012, della salvaguardia di interventi già deliberati dal CIPE in ambito FAS a favore delle imprese, sulla base dei titoli giuridici già perfezionati. Ne conseguono effetti sui pagamenti che si contrappongono agli effetti derivanti dalle suddette riduzioni disposte sul FAS per il medesimo periodo.
Si rileva inoltre che il comma 3 individua le finalità cui sono prioritariamente destinate le somme stanziate dal medesimo comma, riferite all’esercizio 2015, nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020: tra tali finalità sono inseriti anche gli interventi in favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011. Tale data di riferimento, peraltro, non sembra modificare i criteri di spendibilità delle somme stanziate. Non è chiaro pertanto con quali modalità si determini l’anticipo per cassa nel triennio di competenza.
Un secondo chiarimento si rende necessario in merito all’affermazione della nota del Governo secondo la quale l’effetto quantificato è parzialmente compensativo della riduzione degli stanziamenti FAS disposta in tabella E, i cui effetti sono stati iscritti anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno. Andrebbe chiarito se tale riduzione di stanziamenti sia unicamente riferibile alla componente FAS di diretta spendibilità da parte delle amministrazioni centrali. Qualora essa fosse invece parzialmente riferibile alla quota di competenza delle amministrazioni regionali, il criterio contabile adottato, di iscrizione dei relativi effetti ai fini di tutti i saldi, non sembrerebbe coerente con quanto operato nelle precedenti leggi finanziarie o di stabilità. Si ricorda infatti, da ultimo, che in occasione dell’aumento degli stanziamenti FAS operato dalla legge n. 220/2010, gli effetti di maggiore spesa sono stati iscritti unicamente ai fini del saldo netto da finanziare, in ragione dell’impossibilità per le regioni di utilizzare le risorse aggiuntive loro attribuite in vigenza dei vincoli del patto di stabilità interno.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma, nel testo originario, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Minorii spese correnti Fondo ISPE |
4.798 |
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4.798 |
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4.798 |
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Si ricorda che il testo originario del comma in esame riduce la dotazione del Fondo di 4.798 milioni di euro per il 2012.
Con un emendamento approvato in prima lettura dal Senato[76], l’importo della predetta riduzione è stato incrementato di 1 milione di euro (da 4.798 a 4.799 milioni) per finalità di copertura della norma in materia di dismissioni immobiliari.
La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica[77] è finalizzata a dare copertura alle maggiori spese autorizzate dal disegno di legge in esame.
Si rammenta che ulteriori riduzioni del medesimo Fondo sono state previste dall’articolo 3[[78]] e dall’articolo 4, comma 64[[79]], del testo originario del disegno di legge (in attuazione delle norme del decreto legge n. 98/2011 e del decreto legge n. 138/2011 che hanno disposto la riduzione delle spese dei Ministeri).
In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.
Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 5 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Minori spese c/ capitale |
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Fondo sviluppo e coesione |
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50 |
413 |
525 |
50 |
413 |
525 |
La relazione tecnica sintetizza il contenuto delle disposizioni – che ridetermina in 950 mln per il 2012, in 587 mln per il 2013, in 475 mln per il 2014 e in 450 mln per il 2015 le dotazioni del fondo per la compensazione degli effetti dell’attualizzazione dei contributi pluriennali, attualmente pari a 1 mld annuo – e specifica che la finalità della disposizione è quella di assicurare la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal provvedimento in esame.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori entrate |
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263,0 |
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La relazione tecnica afferma che il comma prevede che una quota delle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”, pari a 263 milioni per l’anno 2013 sia versata all’entrata del bilancio dello Stato.
Si segnala che nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato, trasmessa il 2 novembre 2011, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha precisato che dal versamento di una quota delle risorse disponibili presso la suddetta contabilità speciale all’entrata del bilancio dello Stato non sembrano poter derivare effetti negativi su rimborsi e compensazioni, atteso l’andamento storico della spesa e l’attuale livello di giacenze di tesoreria.
In merito ai profili di quantificazione, si ricorda che la contabilità speciale 1778 è stata istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R n. 189 del 1998[80] al fine di consentire la ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari e delle somme necessarie alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai contribuenti nell’ambito della imposte erariali, nonché di quelle relative alle commissioni spettanti alle banche ed ai concessionari, di quelle utilizzate dai concessionari per erogare rimborsi in conto fiscale e di quelle che gli stessi concessionari non hanno versato a seguito di provvedimenti di sgravio.
La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la disposizione è volta a modificare il comma 13 dell’articolo 1 della L. 220/2010 nella parte relativa alla destinazione delle maggiori entrate, rispetto alla stima di 2.400 milioni di euro, derivanti dalle procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche.
Si ricorda che il testo originario dell’articolo 33, comma 7, destina il 50% delle maggiori entrate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e il restante 50% diversamente ripartito tra il Ministero della difesa, il Ministero dell’interno, il Corpo della Guardia di finanza, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’ambiente e il Ministero dello sviluppo economico.
La medesima RT precisa altresì che le maggiori entrate ammontano a circa 1.545 milioni di euro, a fronte di un incasso stimato di 2.400 milioni, concludendo che la disposizione non comportava effetti finanziari in quanto volta a una diversa finalizzazione delle medesime risorse finanziarie.
La relazione tecnica riferita all’emendamento 5.1000 del relatore, che sostituisce integralmente il comma 7, afferma che le norme in esame prevedono che una quota delle suddette maggiori entrate per l’anno 2011, pari a 750 milioni, invece di essere finalizzata alla costituzione di un fondo per fronteggiare alcune esigenze indifferibili del ministeri per il medesimo anno, sia destinata alla copertura delle minori entrate derivanti dall’articolo 55, comma 1, del DL 78/2010. Tale modifica eleva di pari importo (da 2.300 a 3.050 milioni) il limite massimo delle minori entrate che possono derivare dal differimento del versamento dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2011. In conseguenza del minore acconto nel 2011, si registreranno corrispondenti maggiori entrate nell’esercizio 2012, derivanti dal maggior saldo IRPEF che sarà versato in tale anno. Le citate risorse saranno destinate all’istituzione di un fondo, con dotazione di 750 milioni per l’anno 2012, per esigenze di spesa delle amministrazioni.
Le eventuali maggiori entrate rispetto all’importo di 3.150 milioni (2.400 + 750) saranno destinate al fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
La RT conclude affermando che le modifiche introdotte risultano finanziariamente neutrali rispetto al citato articolo 33, comma 7.
In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire preliminarmente conferma circa l’effettiva disponibilità delle somme derivanti dall’asta delle frequenze entro l’esercizio 2011, nonché elementi diretti a confermare l’allineamento temporale, anche per quanto attiene agli effetti sull’indebitamento e sul fabbisogno, tra le entrate in questione e gli interventi cui sono in parte destinate.
In merito alla destinazione delle risorse a compensazione del minor acconto IRPEF – da versare nel mese di novembre 2011 - si evidenzia che non risulta ancora emanato il D.P.C.M che deve rideterminare la misura dell’acconto medesimo[81]. Al riguardo si segnala che gli effetti finanziari ascritti alla disposizione in esame sono subordinati alla emanazione in tempi rapidi del citato decreto. Diversamente, infatti – tenuto conto che già dallo scorso 1° novembre sono aperti i termini per il versamento dell’acconto IRPEF – i contribuenti e i sostituti d’imposta determinano l'importo dovuto a titolo di acconto IRPEF applicando la vigente misura fissata al 99%. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Infine andrebbero acquisiti elementi circa le modalità di classificazione delle entrate in questione ai fini della classificazione europea. Ove dette entrate risultassero classificate come “una tantum”, potrebbero infatti determinarsi effetti negativi in termini di indebitamento netto strutturale.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori spese correnti |
400 |
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400 |
|
|
400 |
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La relazione tecnica afferma che la disposizione, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, autorizza per il 2012 la somma di 400 milioni di euro per misure di sostegno al settore dell’autotrasporto merci
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori spese correnti |
400,0 |
|
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400,0 |
|
|
400,0 |
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La relazione tecnica afferma che la norma dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, che si applicano anche all’esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011, sia per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità ed i termini di cui al DPCM 23 aprile 2010. A tal fine viene indicato in 400 milioni il limite di spesa per la liquidazione della suddetta quota nell’anno 2012.
Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato, trasmessa il 2 novembre 2011, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato fornisce alcune precisazioni in proposito.
Nella Nota si ritiene, in particolare, che a legislazione vigente una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF, nel limite dell’autorizzazione di spesa attualmente destinata a tale scopo, sia predestinata alle diverse finalità di sostegno, con riferimento alle scelte espresse nelle dichiarazioni dei redditi, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’apposito DPCM.
Tale soluzione appare in linea con gli orientamenti assunti in passato, in relazione alle modalità applicative adottate con le proroghe autorizzate per l’erogazione delle spettanze in questione.
Le relative risorse saranno, infatti ripartite, anche in considerazione delle precedenti soluzioni, sulla base delle segnalazioni dell’Agenzia delle entrate, tra le richiamate finalità, con apposito decreto di variazione del bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione ai soggetti beneficiari, entro i limiti di spesa corrispondenti allo stanziamento del fondo di cui al capitolo 3094/MEF. La Nota richiama in proposito l’articolo 11, comma 3, del DPCM 23 aprile 2010, ove è espressamente previsto che gli importi comunicati dall’Agenzia delle entrate saranno ripartiti nei limiti di quanto stanziato in bilancio per la finalità del 5 per mille.
Pertanto, l’importo spettante a ciascun soggetto destinatario del beneficio potrebbe non corrispondere alla sommatoria delle quote del 5 per mille dell’IRPEF relative agli specifici redditi dei singoli contribuenti che hanno optato la scelta a favore di quel soggetto, qualora per il rispetto del citato limite di spesa si verifichi l’eventualità di un riparto proporzionale entro l’importo del suddetto fondo, in caso del superamento del tetto. In virtù di tale automatico abbattimento proporzionale è da escludere, pertanto, di una eccedenza delle spettanze rispetto allo stanziamento autorizzato per legge.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, mentre la norma in esame definisce le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell’anno 2012 come risultato di una quantificazione, la relazione tecnica qualifica tali risorse come limite di spesa.
Come osservato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, sulla base della normativa vigente, lo stanziamento destinato al 5 per mille dell’IRPEF non sembrerebbe configurabile come limite di spesa. Ciò in quanto il suo complessivo ammontare, che ha come limite massimo il 5 per mille dell’imposta incassata annualmente, dipende, di fatto, dalla scelta espressamente effettuata da ciascun contribuente di destinare o meno il 5 per mille dell’imposta a determinate finalità e, nell’ambito di tali finalità, a determinati soggetti.
La prassi applicativa esposta nella Nota di risposta del MEF, peraltro, non sembrerebbe conforme a quanto disposto dai primi due commi dell’articolo 11 del DPCM 23 aprile 2010.
I commi citati, infatti, dispongono, in riferimento alle scelte operate dai contribuenti per il periodo d’imposta 2009, quanto segue:
● l’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al MEF-RGS i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all’imposta sui redditi delle persone fisiche, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro imposta sui redditi;
● le somme da stanziare saranno iscritte in bilancio sull’apposito fondo nell’ambito del centro di responsabilità “Ragioneria generale dello Stato” dello stato di previsione del MEF.
La procedura della corresponsione del 5 per mille delineata dalle norme su esposte sembrerebbe modulare lo stanziamento in relazione alla quota degli incassi effettivamente destinata alla finalità in esame e non viceversa.
Trattandosi, pertanto, di una spesa oggetto di previsione in quanto funzione delle scelte dei contribuenti,sarebbe opportuno valutare il relativo stanziamento sulla base degli andamenti delle scelte pregresse risultanti per gli esercizi per i quali la procedura di attribuzione si sia definitivamente conclusa, al fine di escludere la possibilità di un conguaglio ex post.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Minori entrate tributarie |
835 |
263 |
|
835 |
263 |
|
835 |
263 |
|
La relazione tecnica precisa che la disposizione, volta a prorogare per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro (articolo 2, comma 1, lettera c, del DL n. 93/2008[82]), reca una riduzione del gettito fiscale pari a 835 milioni di euro nel 2012 e 263 milioni di euro nel 2013, così come stabilito dal limite di spesa fissato dalla disposizione medesima.
In particolare, la relazione tecnica precisa che la disposizione rinvia ad un successivo DPCM la determinazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2 del citato DL n. 93/2008 nonché del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione. La fissazione di tali elementi è finalizzata al contenimento delle minori entrate nel limite fissato dalla norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare trattandosi di un limite di spesa e rinviandosi ad un successivo DPCM la definizione dei parametri necessari al rispetto del limite medesimo. Appare opportuno tuttavia che il Governo fornisca elementi sui risultati e sugli effetti già dispiegati dalla norma prorogata, allo scopo di verificare la congruità del limite di spesa.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Minori entrate tributarie |
60 |
|
|
60 |
|
|
60 |
|
|
La relazione tecnica precisa che la disposizione, volta a prorogare al 2012, la riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, gravanti sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (già prevista fino al 2011 dall’articolo 4, comma 3, del DL n. 185/2008), reca una riduzione del gettito fiscale pari a 60 milioni di euro nel 2012, così come stabilito dal limite di spesa fissato dalla disposizione medesima.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare trattandosi di un limite di spesa. Appare opportuno tuttavia che il Governo fornisca elementi sui risultati e sugli effetti già dispiegati dalla norma prorogata, allo scopo di verificare la congruità del limite di spesa e la mancanza di effetti, sia pure di entità limitata, a carico dell’esercizio successivo a quello a cui si riferisce la riduzione.
A tale proposito, nel corso dell’esame al Senato, si sono ipotizzate ricadute, in termini di minore gettito, anche di esiguo importo nel 2013 a causa di possibili erogazioni di emolumenti a ridosso della fine dell’anno, la cui aliquota IRPEF agevolata sarà pagata entro il gennaio dell’anno successivo nonché di eventuali conguagli di capienza dell’imposta agevolata, così come peraltro evidenziato anche nelle norme recate dai diversi DPCM attuativi della disciplina in esame.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non conseguono effetti negativi per la finanza pubblica in quanto essa è esclusivamente diretta a specificare che lo sgravio contributivo già previsto dall’articolo 26 del DL n. 98/2011[83] è concesso anche nel 2012, con i criteri e le modalità di cui all’articolo 1, commi 67 e 68 della legge n. 247/2007. Tali ultime disposizioni, inoltre, stanziano le risorse costituenti il limite di spesa entro cui il beneficio è concesso.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare trattandosi di un limite di spesa già autorizzato sulla base della legislazione vigente. Appare opportuno tuttavia che il Governo fornisca elementi sui risultati e sugli effetti già dispiegati dalla norma prorogata, allo scopo di verificare la congruità del limite di spesa.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori spese correnti |
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Fondo ordinario università |
400 |
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250 |
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250 |
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La relazione tecnica precisa i criteri di contabilizzazione degli importi ai fini dei tre saldi.
Si ricorda che la norma autorizza, per il 2012, la spesa di 400 milioni di euro per il finanziamento del sistema universitario e per le finalità del relativo fondo di finanziamento ordinario.
Dell’importo di 400 milioni di incremento per il 2012, la RT stima che circa il 75% sia destinato a maggiori esigenze di personale, in ordine alle quali va tenuto conto degli effetti indotti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Per la restante parte, la RT indica la destinazione a spese di funzionamento.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, nel presupposto che sia rispettata la ripartizione fra spese di personale e spese di finanziamento indicata dalla relazione tecnica.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori spese correnti |
242 |
|
|
242 |
|
|
242 |
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|
La relazione tecnica specifica che la disposizione prevede il rifinanziamento, per l’anno 2012, ad esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano, degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori spese correnti |
20 |
|
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20 |
|
|
20 |
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|
La relazione tecnica specifica che la disposizione prevede il rifinanziamento, per l’anno 2012, degli interventi di sostegno in favore delle università non statali legalmente riconosciute.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori spese correnti |
700,0 |
/ |
/ |
700,0 |
/ |
/ |
700,0 |
/ |
/ |
La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede, ai fini della proroga per il primo semestre 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l’integrazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006, di 700 milioni di euro per il 2012, con pari effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori spese correnti |
72,8 |
/ |
/ |
37,6 |
/ |
/ |
37,6 |
/ |
/ |
La relazione tecnica afferma che la disposizione autorizza la spesa di 72, 8 milioni di euro per il 2012, per la prosecuzione degli interventi di cui l’articolo 24, commi 74 e 75 del DL n. 78/2009. Gli oneri sono stati quantificati prendendo a riferimento quanto riportato nella relazione tecnica allegata al suindicato decreto legge determinato complessivamente per la durata di un anno. La RT precisa che l’importo comprende le spese derivanti dall’impiego sia delle Forze armate che della Polizia di Stato.
In merito ai profili di quantificazione, in relazione alla possibilità di disporre la proroga dell’art. 24, commi 74 e 75, del DL. n. 78/2009 - che prevedono l’impiego delle Forze armate in attività di presidio e controllo del territorio in concorso con il personale delle Forze di polizia e la corresponsione a quest’ultimo di un’indennità di importo corrispondente all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate –non vi sono osservazioni da formulare, considerato che il maggior onere risulta determinato in termini complessivamente identici a quanto effettuato in precedenti analoghi interventi normativi. In merito all’effetto complessivo delle norme in esame sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, l’indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti (entrate a titolo di contributi ed imposte) recati della norma. Sul punto appare utile una conferma.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori spese c/capitale |
1.000 |
|
|
600 |
|
|
600 |
|
|
La relazione tecnica precisa che la disposizione, che rifinanzia il fondo sociale per occupazione e formazione di 1.000 milioni di euro nel 2012, è volta a garantire l’attivazione per tale anno degli interventi usualmente a carico del Fondo (ammortizzatori sociali in deroga ed altri interventi finalizzati). Tenuto conto che tali interventi prevedono anche il riconoscimento della contribuzione figurativa (che ha un’incidenza media sull’onere del trattamento pari al 40 per cento circa) e che tale contribuzione non ha effetto immediato in termini di indebitamento netto[84], l’onere su tale saldo risulta essere limitato alle sole prestazioni sociali che si prevede di erogare.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che l’onere è limitato all’entità del finanziamento.
I commi 21-25, prorogano al 2012 una serie di interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed altri interventi di sostengo al reddito, sono in parte con indicazioni puntuali del relativo limite di spesa (per tali ultime voci si tratta di complessivi 165 milioni di euro).
Il comma 26 dispone che gli oneri complessivi correlati ai commi 21-25(pertanto sia quelli per i quali è espressamente indicato un tetto di spesa, sia quelli per i quali il limite è più genericamente individuato nella disponibilità del Fondo sociale per l’occupazione e formazione) sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal comma 20 del presente articolo.
Il prospetto riepilogativonon ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica richiama sinteticamente il contenuto delle norme in esame, che prevedono la disciplina per la concessione dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga e per la proroga di altri interventi finalizzati alla tutela del reddito. Afferma inoltre che da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri, atteso che la predetta concessione è a valere sulle risorse già previste nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione anche come derivanti dal rifinanziamento disposto dal comma 20 dell’articolo in esame.
In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo precisi l’ammontare dei limiti di spesa relativi ai commi 21,22 e 25 allo scopo di verificare che tali ammontari, unitamente agli altri indicati dalle disposizioni (pari, complessivamente, a 165 milioni di euro), trovino capienza nel rifinanziamento di 1.000 milioni di euro nel 2012 del Fondo sociale per occupazione e formazione, il cui onere in termini di indebitamento netto, è indicato 600 milioni di euro dalla relazione tecnica al precedente comma 20.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
Maggiori spese correnti |
150 |
|
|
|
|
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|
|
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La relazione tecnica sottolinea che la norma è diretta a finanziare anche per l’anno 2012 il fondo integrativo per la concessione di prestiti d’onore e borse di studio, finalizzato all’agevolazione economica in favore di studenti meritevoli in particolari situazioni economiche, nonché a sostenere le famiglie più bisognose per assicurare la frequenza ed il miglioramento scolastico ed universitario.
In risposta ad una richiesta di chiarimenti, formulata dalla Commissione Bilancio del Senato in merito alla mancata registrazione di effetti finanziari sui saldi di fabbisogno e indebitamento, il Governo ha affermato che l’assenza di detti effetti finanziari è da imputare alla circostanza che l'erogazione sia nell'an che nel quantum non è imputabile direttamente al bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa. Tuttavia si rileva l’opportunità di chiarimenti in merito alla mancanza di effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.
Le norme, non corredate di relazione tecnica, recano disposizioni concernenti la riscossione dei versamenti sospesi di tributi e contributi dovuti dai soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 disponendo:
- la proroga dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 del termine di sospensione dei versamenti;
- la riduzione forfetaria al 40% dell’ammontare complessivamente dovuto che sarà restituito in 120 rate mensile di pari importo a decorrere da gennaio 2012.
Ai fini della copertura degli oneri finanziari si prevede l’utilizzo di alcune voci di entrata non riassegnate alle pertinenti unità previsionali (per l’anno 2011), l’incremento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante (per l’anno 2012) e la riduzione della tabella A (a decorrere dal 2013).
Definizione di tributi sospesi nella regione Abruzzo
In base alle stime indicate nella relazione tecnica allegata al D.L. n. 78/2010 gli effetti di minor gettito attesi dalla norma in esame risultano pari a:
- l’intero ammontare del gettito ascritto per l’anno 2011 (106,9 milioni);
- la quota forfetariamente ridotta (60%) per le rate da versare a decorrere da gennaio 2012 (106,9 x 60% = 64,14 mln di euro annui per tutto il periodo interessato dalla rateizzazione).
Il D.L. 78/2010 ha disposto la proroga del termine di sospensione dei versamenti e ha disciplinato le modalità di pagamento degli importi oggetto di sospensione prevedendo una restituzione in 120 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2011. Si riportano, nella seguente tabella, le stime evidenziate nella relazione tecnica allegata al provvedimento in riferimento agli anni 2011-2015:
(milioni di euro)
anni |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Gettito ascritto (ante DL 78/2010) |
|
|
|
|
|
- tributario |
54,6 |
54,6 |
54,6 |
54,6 |
22,75 |
- contributivo |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
20 |
Effetti DL 78/2010 |
|
|
|
|
|
- tributario |
-1,7 |
-1,7 |
-1,7 |
-1,7 |
+30,15 |
- contributivo |
+6 |
+6 |
+6 |
+6 |
+34,0 |
Gettito ascritto (post DL 78/2010) |
|
|
|
|
|
- tributario |
52,9 |
52,9 |
52,9 |
52,9 |
52,9 |
- contributivo |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
TOTALE GETTITO L.V. |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
Il D.L. n. 225/2010 ha esteso la durata della sospensione fino al 31 ottobre 2011 e ha previsto l’emanazione di un DPCM diretto a disciplinare la ripresa della riscossione dei versamenti sospesi senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
Riassegnazione di entrate
Le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 ottobre 2011 e non riassegnate alle pertinenti unità previsionali indicate nell’Allegato 3 all’emendamento in esame, per un valore complessivo pari a 106,9 milioni di euro, sono:
- diritti di brevetto industriale[85], il cui gettito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del sistema produttivo nazionale. L’ammontare corrispondente è indicato in misura pari a 32,087 milioni di euro;
- sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato[86], le cui entrate sono riassegnate in un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. L’ammontare corrispondente è indicato in misura pari a 70,714 milioni di euro;
- sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas[87], le cui entrate sono riassegnate in un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, e destinate per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas. L’ammontare corrispondente è indicato in misura pari a 4,099 milioni di euro.
Aliquota dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante
L’incremento di accisa dovrà assicurare la copertura di oneri per un ammontare complessivo pari a 65 milioni di euro per l’anno 2012.
Un’analoga norma, contenuta nel DL n. 34/2011, è stata attuata con determinazione dell’Agenzia delle Dogane 5 aprile 2011 e successivamente integrato, per l’anno 2011, dalla determinazione 28 giugno 2011[88].
Successivamente, il DL 98/2011 ha stabilito che gli incrementi previsti dai provvedimenti dell’Agenzia delle dogane continuano ad applicarsi a decorrere dal 2012.
Si segnala, infine, che l’emendamento 5.0.1000 introduce un incremento delle aliquote in commento con decorrenza 2012. In particolare, vengono fissate le seguenti misure:
- per l’anno 2012, accisa benzina 614,20 euro per mille litri e accisa gasolio 473,20 euro per mille litri;
- dal 2012, accisa benzina 614,70 euro per mille litri e accisa gasolio 473,70 euro per mille litri.
In merito ai profili di quantificazione si formulano alcune considerazioni in riferimento a ciascuno dei tre aspetti disciplinati dall’emendamento in esame.
Per quanto concerne i versamenti sospesi per il sisma in Abruzzo, l’effetto desumibile dalla norma di copertura appare coerente con la stima originariamente ascritta alle disposizioni del DL 78/2010.
Si segnala che la RT allegata a tale provvedimento non esplicitava i criteri sottostanti la quantificazione del predetto onere.
In merito all’utilizzo - per la copertura finanziaria di oneri certi (definizione di versamenti sospesi per sisma Abruzzo) - di entrate che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame non sembrerebbero riassegnate alle pertinenti unità previsionali, appare necessaria una conferma circa la effettiva disponibilità delle risorse indicate. Ciò anche in considerazione del fatto che, tra la data di approvazione della norma in commento e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, potrebbero intervenire dei decreti di riassegnazione volti ad utilizzare le entrate medesime.
In proposito, peraltro, si fa presente che le voci indicate nell’Allegato 3 al comma 29 devono ritenersi espressi in migliaia di euro e non in milioni di euro come invece indicato.
Con riferimento, infine, all’aumento dell’accisa su benzina e gasolio usato come carburante – da disporre con provvedimento dell’Agenzia delle dogane – si segnala che nell’ambito del ddl in esame sono inserite altre disposizioni che prevedono un aumento delle medesime misure (cfr. art. 34, co. 4 e 5). Appare opportuno, pertanto, disporre una quantificazione complessiva degli effetti finanziari che tenga conto anche dei predetti aumenti e dei relativi effetti sui consumi.
L’emendamento con cui la norma è stata introdotta non è corredato di relazione tecnica.
Con la norma in esame viene approvato il contratto di programma 2009-2011 fra Poste italiane SpA e il Ministero dello sviluppo economico, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla disciplina UE in materia. La norma prevede, inoltre, che ai relativi oneri si faccia fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.
Si ricorda che in altra parte del testo, introdotta con un emendamento approvato dal Senato (emendamento 3.1000, cpv. articolo 4 comma 50), è stata integrata la disciplina vigente in materia di obblighi di servizio universale nel settore postale, In particolare, sono stati introdotti i seguenti limiti massimi di compenso dovuto dallo Stato all’ente gestore a fronte degli oneri sostenuti per il servizio universale: 321,6 milioni nel 2012; 351,6 milioni nel 2013; 291,6 milioni a decorrere dal 2014.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero preliminarmente acquisiti chiarimenti in ordine alla portata applicativa della norma in esame ed al suo coordinamento con la disposizione introdotta con l’emendamento 3.1000 sopra richiamato. Si fa riferimento, in particolare, agli effetti che potranno determinarsi con l’approvazione per legge di un contratto di programma in scadenza (2009-2011).
Si ricorda infatti che la relazione tecnica riferita all’emendamento 3.1000 sopra richiamato subordina il rispetto dei limiti di compenso previsti dal testo (per i costi del servizio universale) alla definizione del nuovo contratto di programma con Poste italiane SpA, che secondo la RT dovrà quindi “risultare coerente con il nuovo quadro contabile”;
Ciò premesso, andrebbe comunque chiarito a quali oneri faccia riferimento il testo in esame e con quali risorse iscritte nel bilancio a legislazione vigente si dovrà farvi fronte.
L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.
Le disposizioni da 32 a 38 prevedono una serie di interventi di spesa sintetizzati nella seguente tabella[89].
Nella tabella vengono considerate esclusivamente le parti dell’emendamento - recanti autorizzazioni di spesa od oneri comunque desumibili dal testo - configurate come norme aggiuntive rispetto al provvedimento originario. Per le restanti parti dell’emendamento si rinvia alle apposite schede del presente dossier.
milioni di euro
Commi |
Disposizione |
2011 |
2012 |
2013 |
32 |
Finanziamento policlinici universitari non statali |
|
70,0 |
|
33 |
Contributo ospedale Bambino Gesù |
|
30,0 |
|
34 |
Riduzione Fondo interventi urgenti e indifferibili |
|
-18,0 |
-25,0 |
35 |
Contributo unione italiana ciechi |
0,2 |
1,3 |
|
36 |
Comune di Barletta: deroga al patto di stabilità |
1,0 |
|
|
38 |
Contributo al Cento di Produzione Spa |
|
3,0 |
|
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare essendo gli oneri previsti dalle disposizioni in esame configurati come limiti di spesa.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, che dispone una modifica alle misure sanzionatorie di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 149/2011 da applicare in via straordinaria per l’anno 2012 alla provincia e al comune di Milano coinvolti nell’organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.
Prevede in particolare, in deroga alle vigenti misure sanzionatorie:
· un abbassamento dell’importo massimo della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo dal 3% al 1,5%;
· la possibilità di impegnare spese di parte corrente in misura non superiore all’importo dei corrispondenti impegni registrati nell’ultimo consuntivo e non di quelli medi effettuati nell’ultimo triennio;
· la facoltà di ricorrere all’indebitamento limitatamente al finanziamento delle opere essenziali connesse al grande evento EXPO Milano 2015.
In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la possibile riduzione delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità, derivante dalla norma in esame, è suscettibile di riflettersi in una corrispondente riduzione delle risorse disponibili per finanziare i meccanismi premiali in favore degli enti rispettosi del patto.
Le norme, che sono state introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, non risultano corredate di relazione tecnica.
Si segnala che le disposizioni prevedono, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, deduzioni dal reddito nelle seguenti misure:
· 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;
· 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;
· 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.
I soggetti interessati, nella determinazione dell’acconto dovuto per ciascun periodo d’imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza della deduzione forfetaria di cui sopra.
Le norme, inoltre, modificano l’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 225 del 2010, che ha prorogato la deduzione forfetaria per il periodo d’imposta 2011, sopprimendo il limite di spesa di 24 milioni di euro per il 2012, nell’ambito del quale l’agevolazione avrebbe dovuto essere fruita dai soggetti interessati.
L’onere derivante dalle suddette disposizioni è quantificato in 41 milioni di euro per il 2012 ed in 65 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
Le norme fissano, inoltre, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché, sul gasolio usato come carburante nelle seguenti misure:
· a decorrere dal 1° gennaio 2012 euro 614,20 ed euro 473,20 per mille litri di prodotto;
· a decorrere dal 1° gennaio 2013 euro 614,70 ed euro 473,70 per mille litri di prodotto.
Si segnala che in base alla normativa attualmente vigente le aliquote di accisa delle benzine e del gasolio per autotrazione sono determinate al 31 dicembre 2011 nella misura rispettivamente di 613,20 e di 472,20 euro per mille litri di prodotto.
Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti delle aliquote di accisa sono destinate dalle disposizioni alla copertura degli oneri derivanti dall’agevolazione concessa agli esercenti impianti di carburante di cui sopra.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni, cui sono ascritti effetti finanziari di natura compensativa, non sono corredate di relazione tecnica. Non risulta quindi possibile una verifica di tali effetti.
Si rileva altresì che altre modifiche del testo, introdotte al Senato, anch’esse non corredate di relazione tecnica, prevedono ulteriori aumenti dell’aliquota di accisa delle benzine e del gasolio per autotrazione, in misura tale da garantire maggiori entrate per 65 milioni di euro nel 2012.
Sarebbe, pertanto, opportuno disporre di una quantificazione unitaria dei due distinti interventi, anche al fine di valutare complessivamente l’ effetto dell’incremento del prelievo, anche in relazione alle conseguenze sull’andamento dei consumi.
[1] Non risulta ancora disponibile, al momento della redazione della presente scheda, il prospetto aggiornato.
[2] Articolo 144 del DPR n. 18/1967 e articolo 23 della legge n. 49/1987.
[3] Legge n. 336/1970.
[4] La legge n. 824/1971 (di attuazione della legge n. 336/1970) disponeva, all’articolo 6, a carico dei datori di lavoro il rimborso all’ente previdenziale erogatore dei trattamenti del costo del beneficio, con riferimento al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici non economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro. Invece, con riferimento agli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate (articolo 5), l’onere per il beneficio era posto a carico del Ministero del tesoro.
[5] Leggi n. 26/1987, 58/1990 e 30/1998.
[6] DPR n. 1092/1973, articolo 42.
[7] Sulla composizione delle riduzioni di spesa dei Ministeri per categoria economica, cfr. memoria depositata dalla Corte dei Conti in occasione dell’audizione sulla legge di stabilità 2012, Commissioni bilancio della Camera e del Senato, 3 novembre 2011.
[8] Secondo quanto si evince dalla tavola di cui all’allegato 2 della memoria depositata dalla Corte dei conti il 3 novembre 2011, con riferimento al 2012 la minore spesa IRAP oggetto delle proposte di riduzione di spesa rimodulabile sarebbe pari a 10 milioni, di cui 8,4 milioni riferiti Ministero dell’Interno, 1,1 milioni al MIUR e o0,6 milioni al Ministero delle infrastrutture.
[9] Cfr. la Nota tecnica del 2 novembre 2011 predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato e recante il protocollo n. 112268.
[10] La relazione tecnica specifica inoltre che tale capitolo di spesa è associato alla missione 27, “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”, programma 27.2, “Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale”.
[11] La relazione tecnica specifica inoltre che tale capitolo di spesa è associato alla missione 27, “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”, programma 27.2, “Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale”.
[12] Derivante dall’unificazione a decorrere dal 2011, ad opera dell’art. 2, comma 6-sexies del decreto legge n. 225/2010, dei due fondi: “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione” (cap. 2341) e “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso” (cap. 2384).
[13] Con Nota tecnica, del 2/11/2011, presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.
[14] La relazione tecnica specifica inoltre che tale capitolo di spesa è associato alla missione 27, “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”, programma 27.2, “Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale”.
[15] Presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.
[16] La norma è stata introdotta con un subemendamento all’emendamento 4.5000. La copertura del maggior onere è stata effettuata a valere di fondi indicati in tabella C
[17] Con Nota RGS del 2 novembre 2011.
[18] Con Nota RGS del 2 novembre 2011.
[19] L’importo di 16,29 euro è stato da ultimo fissato dal decreto interdirigenziale n. 4138 del 14 giugno 2011. Per la dichiarazione congiunta sono dovute due quote singole e dunque 32,58 euro.
[20] L’importo non è immediatamente determinabile moltiplicando per 12 il compensi spettanti ai componenti gli uffici dei Garanti dal momento che, secondo la relazione tecnica, alcuni membri esercitano attività professionale e dunque i compensi a loro liquidati, ai sensi dell’articolo 50 del DPR n. 917/1986, sono considerati ai fini della determinazione della base imponibile.
[21] Cfr: audizione del direttore generale dell’Amministrazione dei Monopoli svoltasi il 27 luglio 2011 presso la Commissione Finanze della Camera (v. resoconto stenografico).
[22] Con Nota RGS del 2 novembre 2011.
[23] Con Nota RGS del 2 novembre 2011.
[24] Articolo 53, comma 3, della legge 449/1997.
[25] Emendamento 4.5000 del relatore, comma 2, cpv. articolo 5 comma 25-bis. V. ora l’articolo 5, comma 25-quinquies.
[26] Recate dall’emendamento 3.1000.
[27] Pari a 50 milioni di euro, a valere sul Fondo dei conti dormienti.
[28] Bilancio di previsione 2012-2014. Tabella n. 2 - Stato di previsione del Ministero dell’economia. L’importo del cap. 1502 indicato dalla Tabella (ossia 351,6 milioni a decorrere dal 2012) deriva dalla riduzione (di 242,4 milioni) del precedente stanziamento indicato per l’anno 2011 (594 milioni). Tale riduzione è stata proposta, secondo la nota riportata in calce alla Tabella, “in relazione agli oneri del contratto di programma”.
[29] Le partecipazioni sono detenute per il 65% dal MEF e per il 35% dalla CDP.
[30] V. tabella “Riduzione delle spese dei Ministeri” allegata alla relazione tecnica (articolo 3): rubrica relativa al Ministero dell’interno; riduzione di 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014.
[31] Con cui il Fondo viene ridotto di 4.798 milioni di euro per il 2012, con finalità di copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.
[32] Per 42 milioni di euro (anno 2012).
[33] Per 10 milioni di euro (anno 2012).
[34] Con Nota RGS del 2 novembre 2011.
[35] Con Nota RGS del 2 novembre 2011.
[36] Di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 162/2007.
[37] Con Nota RGS del 2 novembre 2011.
[38] Con Nota RGS del 2 novembre 2011.
[39] Il Governo ha affermato che la stima dell’indebitamento relativamente al 2014 appare eccessivamente prudenziale a causa di un errore meramente materiale incorso nella redazione della relazione tecnica. Tuttavia, tale disallineamento assume valore marginale e a carattere complessivamente prudenziale, non inficiando il raggiungimento degli obiettivi per il 2014.
[40] Con Nota RGS del 2 novembre 2011.
[41] Con la Nota del 2/11/2011
[42] Con Nota RGS del 2 novembre 2011.
[43] La norma dispone che nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell’ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l’intera durata dell’incarico.
[44] Nota del 2 novembre 2011 del Ministero dell’Economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
[45] Art. 8: “ Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche”
[46] Si ricorda che ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 “una quota pari all’1% del Fondo sanitario nazionale complessivo, prelevata dalla quota del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di“ attività di ricerca, sperimentazioni, programmi speciali, rimborsi alle ASL per cure prestate a cittadini provenienti dall'estero per ricevere cure in Italia etc…
[47] La relazione illustrativa precisa infatti che il personale sanitario medico e non medico opera presso ambulatori gestiti direttamente dal Ministero della salute mentre i medici fiduciari erogano le prestazioni nei propri studi professionali ovvero effettuano visite domiciliari e di controllo.
[48] Come esposto nella relazione illustrativa, l’iter di definizione degli ultimi Accordi per la disciplina dei rapporti libero professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari, nonché l’Accordo del personale sanitario non medico, ha subito un rallentamento a causa di osservazioni, da parte del Consiglio di Stato, sulla mancata quantificazione degli oneri di spesa. A causa dei suddetti rilievi, non è stato avviato l’iter di approvazione del rinnovo dell’ACN con i medici specialisti ambulatoriali, nonostante fosse stato già siglato.
[49] Articolo 4 comma 7 della legge n. 500/1992.
[50] Articolo 4 comma 13 della legge n. 412/1991.
[51] Cfr. Nota di lettura 113, pagina 108 e seguenti.
[52] La relazione tecnica fa riferimento, in particolare, alle leggi n. 243/2004, 102/2009, 122/2010, 111/2011 e 148/1011.
[53] La norma modifica l’articolo 3, comma 5, del DL n. 138/2011 che non indicava alcuno strumento normativo per procedere alla riforma in esame.
[54] La relazione tecnica precisa che, in tal modo, si allinea il settore ai restanti Paesi europei.
[55] La norma modifica l’articolo 3, comma 5, lettera d), del DL n. 138/2011.
[56] “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”.
[57] In considerazione anche delle durate effettive riscontrate per la tipologia di contratti in esame.
[58] Tale stima si basa su una valutazione prudenziale.
[59] Per la generalità degli apprendisti, infatti, la normativa vigente prevede che, al termine del periodo di formazione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
[60] La norma modifica l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003.
[61] Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, è istituito nell'ambito del Ministero del tesoro presso la Ragioneria generale dello Stato “Ispettorato generale rapporti con l’Unione europea – IGRUE”, con le caratteristiche di fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio. Nel Fondo sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi europei nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali, e sono altresì versate le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia.
[62] Tale disposizione va collegata all’intesa siglata il 7 novembre 2011 tra il Commissario europeo per le politiche regionali ed il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, che – sulla scorta degli accordi stipulati il 4 novembre dal Governo con i presidenti delle Regioni del Mezzogiorno ed in base agli impegni assunti dal Governo al Vertice UE del 26 ottobre – prevede un Piano di azione con l’intenzione di “concentrare le risorse dei fondi strutturali su istruzione, occupazione, agenda digitale (banda larga) e reti ferroviarie” nel quadro della "revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, condiviso con le Regioni e le amministrazioni centrali interessate".
[63] Secondo l’articolo 95 del Regolamento n. 1083/2006, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 539 del 16 giugno 2010, la Commissione procede al disimpegno automatico dell’importo connesso ad un programma operativo che non è stato utilizzato per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per il quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio nell’ambito del programma.
[64] La riprogrammazione della spesa dei fondi strutturali è stata considerata necessaria, in particolare, alla luce degli effetti delle modifiche apportate al Regolamento CE 1083/2006 alla “regola del disimpegno automatico” (modifiche introdotte dal Regolamento CE 539/2010), che hanno comportato un sensibile innalzamento della spesa da rendicontare alla Commissione Europea alle scadenze di fine d’anno nel 2011 e in ognuno degli anni successivi.
[65] DL 98/2011 e 138/2011.
[66] Come modificato dal successivo DL 138/2011.
[67] Di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 5/2009.
[68] Emendamento del relatore 4.5000, comma 2, cpv. articolo 5, comma 1.
[69] Di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 5/2009.
[70] Di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 220/2010. Si tratta del finanziamento – a valere sul Fondo esigenze indifferibili - di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali. Alla ripartizione di tale quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con apposito decreto del Ministro dell'economia, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.
[71] V. nota precedente.
[72] Di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011.
[73] Ai sensi dell’articolo 10, comma 10, del decreto legge n. 98 del 2011.
[74] Ad eccezione dei fondi del personale, del fondo occupazione e del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate,
[75] Cfr. la Nota del 2 novembre 2011.
[76] emendamento 4.2000, cpv. articolo 4-ter.
[77] Di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004.
[78] V. tabella “Riduzione delle spese dei Ministeri” allegata alla relazione tecnica (articolo 3): rubrica relativa al Ministero dell’interno, esercizi 2013 e 2014.
[79] V. anche la tabella “Riduzione delle spese dei Ministeri” allegata alla relazione tecnica (articolo 3): rubriche relative al Ministero dell’economia e al Ministero dell’interno, esercizio 2012.
[80] Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall’articolo 24, comma 10, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
[81] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 55 del D.L. n. 78/2010, con DPCM deve essere ridotta la misura dell’acconto IRPEF – attualmente fissata al 99% - al fine di assicurare un minor gettito nel 2011 e un conseguente maggior gettito nel 2012 (in termini di saldo IRPEF) pari a 2.300 milioni di euro.
[82] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2008.
[83] Convertito con la legge n. 111/2011.
[84] Infatti, la contribuzione figurativa consente la maturazione dell’anzianità contributiva per i periodi di percezione degli ammortizzatori sociali e, pertanto, dà luogo ad un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello che, in assenza di contribuzione, i soggetti beneficiari degli ammortizzatori avrebbero avuto. Pertanto, l’onere si determina in termini di indebitamento netto al momento della liquidazione del trattamento pensionistico.
[85] Di cui all’art. 1, c.851, L. 296/2006.
[86] Di cui all’art. 148, c.1, L. 388/2000.
[87] Di cui all’art. 11-bis, DL n. 35/2005.
[88] In base ai richiamati provvedimenti le aliquote di accisa sono fissate, rispettivamente per la benzina e il gasolio usato come carburante,: a) nel secondo semestre 2011 in misura pari a 613,2 e 472,2 euro per mille litri; b) nel biennio 2012-2013 in misura pari a 571,60 e 430,60 euro per mille litri; c) dal 2014 in misura pari a 569,50 e 428,50 euro per mille litri. Le misure delle accise vigenti fino al 31 dicembre 2011 sono state ulteriormente incrementate a 622,10 euro per mille litri (benzina) e a 481,10 euro per mille litri (gasolio usato come carburante) con provvedimento dell’Agenzia delle dogane n. 127505RU del 28 ottobre 2011.
[89] In assenza di allegato 3, la tabella indica esclusivamente gli importi indicati dal testo, senza tuttavia precisare la possibile imputazione sui tre saldi di finanza pubblica.