Camera dei deputati Dossier ES0055 SERVIZIO STUDI

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo A.C. 1628
Riferimenti:
AC N. 1628/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 43
Data: 17/09/2008
Descrittori:
CROCE ROSSA INTERNAZIONALE (CRI)   ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo

 

A.C. 1628

 

 

 

 

 

 

n. 43

 

 

17 settembre 2008



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

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File:es0055.doc



INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  7

§      L. 11 dicembre 1985, n. 762, Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del III protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l’8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977 – Stralci: Protocollo 1 (artt: 18, 38), Protocollo 2 (art. 12)11

 





Numero del progetto di legge

1628

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005

Iniziativa

governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali

Firma dell’Accordo

Ginevra, 8 dicembre 2005

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§    Presentazione alla Camera

6 agosto 2008

§    assegnazione

16 settembre 2008

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, IV, V e XII

Oneri finanziari

No

 



A partire dal XIX Secolo, gli emblemi della Croce rossa e della Mezzaluna crescente sono stati usati e riconosciuti come simboli di assistenza alle vittime dei conflitti armati. Con il III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, viene data ufficialità ad un nuovo simbolo che, insieme ai due già utilizzati (la Croce rossa su fondo bianco e la Mezzaluna Rossa, appunto), rappresenterà le società facenti capo al Movimento internazionale delle Croci Rosse e delle Mezzelune Rosse (CICR[1], FICROSS[2] e società nazionali).

 

La prima Convenzione di Ginevra[3], del 1864, adottò come emblema una croce rossa. Fin dall’inizio esso fu interpretato come un segno visibile dello status di neutralità e della protezione garantita dalla legge umanitaria internazionale al personale dei servizi medici delle forze armate così come ai volontari  delle Società di soccorso ai feriti militari. L’adozione di un unico simbolo distintivo apparve, in quel momento, la migliore soluzione per garantire tale protezione. Ciononostante, alla fine del XIX secolo venivano usati, in alternativa, anche altri due segni distintivi: una mezzaluna rossa e un leone rosso con un sole su fondo bianco, quest’ultimo utilizzato per un periodo solamente dall’Iran che lo ha da lungo tempo dismesso. Preso atto del fatto compiuto, la Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna del 27 luglio 1929 ha conferito il riconoscimento internazionale a questi due ulteriori simboli, decisione in seguito confermata nella Convenzione che reca identico titolo, del 12 agosto 1949.

Il Commentario all’articolo 38 della Prima Convenzione di Ginevra del 1949 afferma con chiarezza che questi simboli significano inequivocabilmente un’unica cosa, di grande importanza: il rispetto per l’individuo che soffre ed è senza difese, che deve essere aiutato, sia che sia un amico sia che sia un nemico, e senza distinzione di  nazionalità, razza, religione, classe e opinioni.

Nonostante questo, gli emblemi sono talvolta percepiti, in alcuni contesti, come non neutrali, anzi recanti connotazioni religiose o politiche, cosa che ha causato non poche difficoltà al Movimento: innanzitutto viene messo in dubbio il fatto che la neutralità e l’imparzialità sono alla base delle attività di tutti i componenti delle due organizzazioni. L’indebolimento di questo principio può portare come conseguenza al fatto che gli emblemi non vengano rispettati quanto servirebbe a garantire la protezione di chi li esibisce. In secondo luogo, alcuni Stati e alcune società di soccorso hanno rifiutato di adottare gli emblemi già in uso, asserendo l’impossibilità a riconoscersi in essi. Tali rifiuti impediscono il riconoscimento universale del Movimento, poiché gli statuti delle società che ne fanno parte prevedono l’uso di uno di questi simboli come condizione necessaria affinché una Società nazionale venga riconosciuta e possa entrare a far parte a pieno titolo del Movimento.

Per tutto quanto finora rappresentato, gli Stati parte delle Convenzioni di Ginevra, nel corso di una conferenza diplomatica che si è svolta a Ginevra dal 5 all’8 dicembre 2005, hanno adottato un terzo protocollo addizionale alle Convenzioni  di Ginevra che riconosce un ulteriore emblema composto da un riquadro rosso di forma quadrata poggiato su una punta, su sfondo bianco. La forma e il nome (“cristallo rosso”) di questo emblema addizionale sono il frutto di un lungo processo di selezione che aveva il compito di creare un simbolo assolutamente non riconducibile a qualunque altro simbolo religioso o politico, e per ciò stesso utilizzabile in tutto il mondo. Il cristallo rosso non rimpiazzerà la croce rossa o la mezzaluna, ma costituisce semplicemente una ulteriore opzione.

Il III Protocollo in esame si aggiunge quindi alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949  e ai due Protocolli aggiuntivi dell’8 giugno 1977.

Si ricorda che le quattro Convenzioni di Ginevra:

1) la Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna;

2) la Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare;

3) la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

4) la Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra

sono state ratificate dall’Italia con la legge 27 ottobre 1951, n. 1739.

Il I Protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e il II Protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977, sono stati ratificati dall’Italia con la legge 11 dicembre 1985, n. 762.

 

Il III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, entrato in vigore il 14 gennaio 2007, è composto da un Preambolo e da 17 articoli.

Con l’articolo 1 viene stabilito che il campo di applicazione del III Protocollo è il medesimo di quello cui si applicano le disposizioni relative agli emblemi contenuti nelle Quattro Convenzioni di Ginevra e nei due Protocolli aggiuntivi, che vengono pertanto ribadite.

Si tratta, in particolare, degli articoli 26, 38, 42 e 44 della I Convenzione di Ginevra (sulla sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna), degli articoli 18 e 38 del I Protocollo aggiuntivo e dell’articolo 12 del II Protocollo aggiuntivo, consultabili nel presente dossier.

Con l’articolo 2 viene dato riconoscimento ad un ulteriore emblema distintivo, che si aggiunge ai due esistenti. Il nuovo emblema, denominato “emblema del terzo protocollo”, ma comunemente conosciuto come “cristallo rosso”[4], sarà utilizzato per gli stessi scopi e con le stesse modalità dei due a cui si affianca.

L’articolo 3 consente alle Parti contraenti che decideranno di utilizzare l’emblema del III Protocollo, di incorporare, all’interno del riquadro rosso, uno degli emblemi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra, o un emblema diverso ma già utilizzato da una Parte contraente prima dell’adozione del III Protocollo, a condizione che detta Parte lo abbia comunicato al CICR.

L’articolo 4 autorizza l’uso del nuovo emblema, in casi eccezionali, da parte del personale del CICR e della FICROSS. L’uso temporaneo è concepito per aumentare la tutela di tale personale che si dovesse trovare in circostanze particolarmente pericolose.

Nel corso delle missioni svolte sotto l’egida dell’ONU, il personale medico o religioso che vi prende parte può utilizzare, con il consenso degli Stati che partecipano alla missione stesso, uno qualunque degli emblemi distintivi – che quindi, attualmente[5], sono: la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa, Il Leone e il Sole Rosso e, da ultimo, il Cristallo Rosso (articolo 5).

L’articolo 6, rinvia alle Parti contraenti l’adozione di misure necessarie per prevenire e reprimere l’abuso degli emblemi.

L’articolo 7 pone l’accento sulla importanza della diffusione della conoscenza del nuovo simbolo affinché venga riconosciuto e rispettato dalle forze armate di tutti i paesi e dalla popolazione civile.

Gli articoli da 8 a 17 contengono le clausole finali e di rito. Il Protocollo potrà essere emendato quando il depositario (la Confederazione elvetica), previa consultazione delle Parti contraenti, riterrà di convocare una Conferenza delle Parti per esaminare la modifica proposta.

La denuncia al Protocollo avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento dello strumento di denuncia, salvo un rinvio causato da un’eventuale situazione di conflitto armato o di occupazione nella quale la Parte denunciante si dovesse trovare nel momento in cui la denuncia diventerebbe effettiva.

 



Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli. I primi due contengono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all’adozione di un emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l’8 dicembre 2005.

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge è accompagnato da una analisi tecnico-normativa (ATN) e da una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

La prima ribadisce che scopo del Protocollo è quello di autorizzare l’utilizzo di un simbolo distintivo che, contrariamente a quelli della croce rossa e della mezzaluna rossa, non possa essere erroneamente percepito come simbolo recante connotazioni politiche o religiose; l’AIR precisa che dall’attuazione del provvedimento non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

 

 






[1]    Comitato internazionale della Croce Rossa

[2]    Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

[3]    La prima Convenzione di Ginevra, adottata il 22 agosto 1864, si riferiva esclusivamente al trattamento dei soldati feriti; in seguito i suoi principi sono stati estesi alla guerra marittima e al trattamento dei prigionieri di guerra.

[4]    Sebbene il Protocollo III definisce il nuovo emblema “emblema del III Protocollo”, la conferenza diplomatica che lo ha adottato ha deciso che la definizione “cristallo rosso”, comunemente in uso, sarà formalizzata alla prossima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

[5]    Come già ricordato, il III Protocollo è entrato in vigore il 14.01.2007.

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