Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, e la Repubblica di Tagikistan - A.C. 1931 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 82 | ||||
Data: | 24/11/2008 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Accordo di partenariato e di cooperazione tra le
Comunità europee ed i loro Stati membri, e
A.C. 1931
n. 82
24 novembre 2008
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier
dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
File:es0094.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
- 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)
§ Pareri resi alla 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)
- 1a Commissione (Affari Costituzionali)
- 10a Commissione (Industria, commercio, turismo)
Relazione della 3ª Commissione Affari esteri
§ A. Forti ‘Il Tajikistan: un’opzione iraniana?’, in: ISPI – Policy Brief, n. 93/luglio 2008
§ L. Caiola ‘Tajikistan: La crisi tagica rischia di compromettere la stabilità dell’area’, in: Equilibri.net, 13 ottobre 2008
§ D. Tynan for EurasiaNet ‘Financial Disaster in Central Asia’, in: ISN – ETH Zurich, 11 novembre 2008
Dati
identificativi del disegno di legge
di
ratifica
Numero del progetto di legge |
1931 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali |
Firma dell’Accordo |
Lussemburgo, 11 ottobre 2004 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
|
§ Trasmissione alla Camera |
19 novembre 2008 |
§ Assegnazione |
20 novembre 2008 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Oneri finanziari |
Sì |
L'Accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea ed il Tagikistan si inscrive nel contesto dei negoziati che le Comunità europee hanno condotto con ciascuna delle nuove realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, anche al fine di sostituire l'Accordo di partenariato tra la CEE e l'URSS del 1989.
L'Accordo di partenariato e cooperazione concluso a Lussemburgo l’11 ottobre 2004tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la ex Repubblica sovietica del Tagikistan, dall'altro – si tratta dell’ultimo degli Accordi di partenariato stipulati dall’Unione europea con gli Stati appartenenti alla CSI (Comunità di Stati indipendenti); il Tagikistan era rimasto indietro in ragione di un’ instabilità politica protrattasi per gran parte degli Anni Novanta -, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti "misti", in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica. Per quanto riguarda la Comunità europea, la procedura sulla conclusione dei trattati internazionali è disciplinata dall'articolo 300 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che prevede le competenze delle diverse istituzioni.
In particolare è previsto che la conclusione degli accordi avvenga su proposta della Commissione, debitamente autorizzata dal Consiglio a condurre i negoziati, e sia deliberata dal Consiglio a maggioranza qualificata (salvo casi particolari che richiedono l'unanimità), previa consultazione del Parlamento europeo. E' richiesto il parere conforme del Parlamento europeo nel caso di accordi che creino un quadro istituzionale particolare (art. 310) organizzando procedure di cooperazione, o che abbiano ripercussioni finanziarie considerevoli.
Considerati i tempi per le numerose procedure di ratifica necessarie per il perfezionamento degli Accordi misti, è prassi che la Comunità europea concluda contestualmente i cosiddetti accordi interlocutori (o interinali), che contengono le disposizioni commerciali e dai quali vengono scorporate le parti politiche che comportano le ratifiche da parte dei singoli Stati membri nonché il parere conforme del Parlamento europeo. Per quanto concerne il Tagikistan, tale Accordo è stato concluso a Lussemburgo contestualmente all’Accordo principale, ed è entrato in vigore il 1° maggio 2005.
La tabella seguente riassume il quadro attuale degli Accordi di partenariato tra UE e Stati succeduti all’ ex Unione Sovietica:
STATO |
Firma |
Entrata in vigore |
Ratifica da parte dell’Italia |
Ucraina |
14 giugno 1994 |
1° marzo 1998 |
Legge 4 marzo 1997, n. 65. |
Federazione russa |
24 giugno 1994 |
1° dicembre 1997 |
Legge 12 marzo 1996, n. 164. |
Moldavia |
28 novembre 1994 |
1° luglio 1998 |
Legge 4 marzo 1997, n. 83. |
Kazakhstan |
23 gennaio 1995 |
1° luglio 1999 |
Legge 4 marzo 1997, n. 63. |
Kirghizistan |
9 febbraio 1995 |
1° luglio 1999 |
Legge 4 marzo 1997, n. 84. |
Bielorussia |
6 marzo 1995 |
- |
Legge 4 marzo 1997, n. 64. |
Georgia |
22 aprile 1996 |
1° luglio 1999 |
Legge 1° luglio 1997, n. 232. |
Armenia |
22 aprile 1996 |
1° luglio 1999 |
Legge 23 marzo 1998, n. 98. |
Azerbaigian |
22 aprile 1996 |
1° luglio 1999 |
Legge 23 marzo 1998, n. 97. |
Uzbekistan |
21 giugno 1996 |
1° luglio 1999 |
Legge 23 aprile 1998, n. 149. |
Turkmenistan |
25 maggio 1998 |
- |
Legge 24 ottobre 2003, n. 323 |
Tagikistan |
11 ottobre 2004 |
- |
- |
L'Accordo di partenariato CE-Tagikistan mira a fornire una cornice entro cui dovranno svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti. Esso, come chiarisce il preambolo, rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione del Tagikistan verso la democrazia e l'economia di mercato e ha come condizione il pieno rispetto dei diritti umani.
L’Accordo consta di 101 articoli, suddivisi in undici titoli, quattro Allegati e un Protocollo sulla mutua assistenza doganale.
L'articolo 1 dell'Accordo identifica gli obiettivi del partenariato nel fornire un contesto per lo sviluppo delle relazioni politiche tra le parti, promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche nonché gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale.
Gli articoli 2 e 3 (Titolo I) contengono un forte richiamo al rispetto dei principi definiti nell'Atto finale di Helsinki e nella carta di Parigi per una nuova Europa.
L'Accordo di articola poi nei seguenti titoli, nei quali sono disciplinati i diversi aspetti della cooperazione. In particolare:
Dialogo politico (Titolo II) - E' prevista la istituzionalizzazione del dialogo politico tra le Comunità europee e il Tagikistan, anche attraverso la previsione di riunioni sia ai massimi livelli, sia a livelli burocratici e diplomatici. Il Titolo XI prevede poi un articolato apparato istituzionale finalizzato alla corretta applicazione ed allo sviluppo dell'Accordo.
Elementi portanti del dialogo politico saranno tra l’altro il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dei diritti delle minoranze. Inoltre, essendo l’Accordo CE-Tagikistan successivo all’11 settembre 2001, esso riconduce nell’ambito del dialogo politico anche il tema cruciale della lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, essenziale nella prevenzione di ulteriori catastrofici attacchi terroristici.
Scambi di merci (Titolo III) - Una delle finalità dell'Accordo è quella di favorire una maggiore apertura dei rispettivi mercati. A tal fine le Parti si concedono reciprocamente – con alcune limitate deroghe - il trattamento di nazione più favorita in tutti i settori (dazi e disposizioni doganali, imposte e ogni altro onere interno su merci importate, metodi di pagamento e trasferimenti relativi). Le deroghe riguardano i privilegi collegati a unioni doganali o zone di libero scambio, quelli concessi a favore di Paesi in via di sviluppo e quelli concessi a favore dei traffici frontalieri con Paesi limitrofi. Inoltre, fino a cinque anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo di partenariato UE-Tagikistan, le deroghe di cui in precedenza includeranno i vantaggi concessi dal Tagikistan ad altri Stati della CSI (quali figurano nell’allegato I all’Accordo in esame).
Le Parti si impegnano poi ad abolire le restrizioni alle importazioni di tipo quantitativo, ad eccezione del settore dei trasporti, alcuni prodotti tessili previsti in un distinto Accordo del 1993 tra CE e Tagikistan – allo scadere del quale, tuttavia, essi rientreranno nel quadro di apertura economica di cui all’Accordo di partenariato - nonché di quelli nucleari, eventualmente disciplinati da apposite intese da raggiungersi tra EURATOM e Tagikistan.
Assai rilevante è poi la previsione per la quale l’intero quadro degli scambi commerciali CE-Tagikistan sarà soggetto a revisione successivamente all’ingresso del Paese asiatico nell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Non sono infine escluse clausole di salvaguardia temporanea o misure antidumping a tutela dei rispettivi sistemi economici, in caso di gravi turbative dei mercati.
Attività commerciali ed investimenti (Titolo IV) - Per i lavoratori di una parte legalmente impiegati nel territorio dell'altra è assicurato un trattamento esente da ogni discriminazione basata sulla nazionalità. In materia di diritto di stabilimento, ciascuna parte applicherà all'altra il trattamento di nazione più favorita, con alcune eccezioni, tra le quali anzitutto quello del trasporto aereo, fluviale o marittimo (va tuttavia ricordato che è riconosciuto il trattamento nazionale per le agenzie di trasporto marittimo internazionale).
Nel settore dei servizi, tenendo conto del progressivo avvicinamento del terziario, in Tagikistan, a schemi di mercato, vi sarà un costante incremento delle reciproche autorizzazioni alla prestazione di servizi nei confronti di società non residenti ove essi vengono effettivamente prestati.
In materia di servizi di trasporto l’Accordo stabilisce una differenza tra quelli marittimi – per i quali si prevede senz’altro di applicare il principio del libero accesso al mercato internazionale in tutti gli aspetti dell’attività in questione – e i servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e aereo, per i quali si demanda a successivi specifici accordi la fissazione delle condizioni di accesso alla liberalizzazione.
Vigono comunque alcuni limiti ai regimi di liberalizzazione dei servizi: anzitutto essi non potranno essere più favorevoli di quanto previsto in ambito WTO dall’Accordo generale sul commercio e i servizi (GATS). Inoltre, anche in questo ambito vengono salvaguardati gli interessi dell’ordine e della sicurezza pubblici, nonché le normative sull’ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri.
Per quanto concerne i pagamenti connessi ad attività economiche contemplate nel presente Accordo, ne viene garantita la piena libertà: è inoltre garantita la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti legittimamente effettuati nella stessa cornice, unitamente al rimpatrio in moneta convertibile dei profitti ottenuti. Il quadro di liberalizzazione finanziaria conosce un'attenuazione solo per il periodo in cui la moneta tagika non sarà ancora pienamente convertibile: il paese asiatico è autorizzato, in tale lasso di tempo, a restrizioni valutarie imposte dal Fondo Monetario Internazionale a fronte di crediti.
Le Parti possono poi in ogni caso, qualora sia assolutamente necessario, adottare misure temporanee di salvaguardia del proprio sistema finanziario, messo eventualmente a repentaglio dalla libera circolazione dei capitali con l'altra Parte contraente. Per quanto infine concerne la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, è previsto l’impegno del Tagikistan - entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo – al raggiungimento di standard analoghi a quelli della Comunità europea, nonché all’adesione alle Convenzioni multilaterali in materia quali elencate nell’allegato IV all’Accordo.
Cooperazione legislativa (Titolo V) - Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione tagika a quella comunitaria, in molteplici campi, come condizione indispensabile per il rafforzamento dei rapporti economici: la Comunità si impegna a fornire l'ausilio tecnico necessario al Tagikistan. In particolare, le Parti prevedono l'applicazione concertata di quelle, tra le rispettive normative, suscettibili di impatto sullo svolgimento degli scambi commerciali.
Cooperazione socioeconomica (Titolo VI) - E' prevista, per contribuire allo sviluppo dell’economia tagika, l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione economica – compatibilmente con l’ambiente e con l’eliminazione della povertà - nei campi della commercializzazione di beni e servizi, avendo qui di mira la prospettiva dell’adesione del Tagikistan alla WTO; dell’industria, con particolare riferimento alla sviluppo delle piccole e medie imprese; la promozione e protezione degli investimenti, e la connessa lotta contro le doppie imposizioni fiscali; commesse pubbliche; statistiche e norme di conformità; ricerca scientifica e tecnologica, avendo particolare riguardo agli scambi di ricercatori e tecnici (soprattutto di quelli impegnati in passato nello sviluppo di armi di distruzione di massa); istruzione e formazione; agricoltura e agroindustria; energia, con riferimento soprattutto al conseguimento di più elevati livelli di economicità e compatibilità ambientale; ambiente e salute; trasporti e relative infrastrutture; comunicazioni postali e elettroniche; servizi finanziari e istituzioni statuali a competenza fiscale; privatizzazione e ammodernamento delle imprese; sicurezza e salute dei lavoratori; sviluppo a livello locale e attività turistiche; tutela dei consumatori; cooperazione nelle materie doganali (oggetto del Protocollo allegato all’Accordo di partenariato).
Cooperazione per la democrazia e il rispetto dei diritti umani (Titolo VII) – L'art. 66, in particolare, fissa la cornice di una collaborazione delle Parti per il potenziamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, nonché della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali secondo gli standard dell'OSCE e, più in generale, il diritto internazionale. In questo contesto, la UE presterà al Tagikistan la necessaria assistenza per l’elaborazione e l’applicazione delle norme appropriate, anche con il potenziamento del sistema giudiziario e l’affinamento delle tecniche elettorali. A tali fini verranno favoriti i contatti tra le omologhe autorità di governo – nazionali e regionali -, nonché tra i Parlamenti e le organizzazioni della società civile.
Cooperazione per la prevenzione di attività illegali e dell'immigrazione clandestina (Titolo VIII) e nel campo culturale (Titolo IX) – Per quanto concerne invece le attività illegali, è previsto in particolare il contrasto al traffico di droga e al riciclaggio di denaro, oltre a tutta una serie di altre attività illegali nel campo economico, tra cui anzitutto la corruzione e inoltre traffici di rifiuti e di armi o contraffazioni. Particolare attenzione viene inoltre posta sulla lotta contro il terrorismo, nonché sulla cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori, combattendo contro l’immigrazione clandestina come anche contro la tratta degli esseri umani correlata. E’ sancito l’impegno reciproco, in linea di principio, alla riammissione dei propri cittadini illegalmente presenti nel territorio dell’altra Parte contraente.
Cooperazione finanziaria (Titolo X) - E' stabilito che Il Tagikistan beneficerà del programma comunitario TACIS – un programma comunitario per la cooperazione tecnica con i Paesi della Comunità degli Stati indipendenti - per accelerare il processo di trasformazione della sua economia: in particolare il paese otterrà assistenza temporanea a fondo perduto, in stretto coordinamento con i contributi provenienti da altre fonti internazionali, bilaterali o multilaterali.
Sono infine poste, al Titolo XI alcune disposizioni istituzionali, generali e finali. In particolare è istituito un Consiglio di cooperazione - che si riunirà regolarmente a livello ministeriale -, incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, ed un Comitato di cooperazione, che coadiuva il primo, nonché un Comitato parlamentare di cooperazione, composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento tagiko: quest'ultimo viene informato regolarmente sullo stato di attuazione dell'Accordo e sulla dialettica tra le Parti in merito allo stesso, e può dal canto suo presentare raccomandazioni. Si incoraggiano gli operatori delle due Parti a ricorrere all'arbitrato per la soluzione di eventuali controversie connesse all'applicazione dell'Accordo; per quanto riguarda invece le controversie tra le Parti, queste devono trovare composizione in seno al Consiglio di cooperazione, o con la nomina di tre conciliatori.
La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni, e lo stesso potrà essere rinnovato automaticamente di anno in anno, salvo denuncia scritta di una delle Parti sei mesi prima della scadenza. Dal momento dell'entrata in vigore, il presente Accordo sostituirà quello tra la CE e l'URSS sugli scambi e la cooperazione economica e commerciale del 18 dicembre 1989, naturalmente con riguardo ai soli rapporti tra l'Unione europea e il Tagikistan.
Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione CE-Tagikistan.
L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, che sono valutati in 12.500 euro annui a decorrere dal 2008: la copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” – facente capo alla missione “Fondi da ripartire” – dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando per il 2008 e il 2009 l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e a decorrere[1] dal 2010, l’accantonamento previsto per il Ministero della solidarietà sociale.
La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge (A.S. 1133) riporta la distinzione degli oneri finanziari in rapporto alla spese di missione e di viaggio collegate all’invio di due funzionari per assistere in territorio tagiko a indagini su eventuali infrazioni doganali (art. 7 del Protocollo sulla cooperazione doganale),; nonché all’eventuale convocazione innanzi all’Autorità giudiziaria italiana di due funzionari tagiki in qualità di testimoni o esperti (art. 11 del Protocollo).
L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge è altresì accompagnato da un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), che non evidenziano specifici profili di criticità.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2008
19ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(omissis)
(1133)Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004
(Esame e rinvio)
Il presidente DINI(PdL) sostituisce il senatore Cabras, relatore designato, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, e fa presente anzitutto che il disegno di legge in esame reca, oltre alle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche una disposizione di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla ratifica, comunque di entità molto limitata.
Ricorda quindi che l'Accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte ed il Tagikistan dall’altra, deriva dall’esigenza, insorta a seguito della successione all’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, a partire dal 1989, di nuove realtà statuali, di stipulare Accordi sostitutivi di quello CEE-URSS del medesimo anno. Con l’APC in esame, con il Tagikistan, si completa la serie di analoghi accordi conclusi dall’Unione europea con i Paesi dell’ex URSS. La finalità è quella di rafforzare la presenza politica, economica e commerciale dell’UE in Tagikistan e, più in generale, nella regione dell’Asia centrale, oltre al sostegno della crescita economica, dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà. Si tratta sostanzialmente di un Accordo quadro, che pone le premesse e il fondamento della futura cooperazione in tutti i possibili ambiti, sociale, economico, scientifico, tecnologico e culturale. Nelle more dell’entrata in vigore definitiva, esso è sostituito da un Accordo interinale che ha consentito l’applicazione, a decorrere dal 2005, delle disposizioni di natura commerciale.
Riferisce quindi sul titolo II dell’Accordo, ove è prevista l’istituzionalizzazione del dialogo politico allo scopo di consolidare i vincoli tra le Parti; accanto alla collaborazione tra gli organi governativi, si prevede altresì il dialogo a livello parlamentare. Il titolo III è relativo agli scambi di merci, e dispone che il commercio fra le Parti sarà basato sul principio della nazione più favorita, ma il Tagikistan potrà concedere un trattamento di favore agli altri Stati indipendenti dell’ex URSS per i cinque anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo. Per il titolo IV, in materia di attività commerciali ed investimenti, le Parti assicureranno ai cittadini dell’altra Parte, legalmente residenti ed occupati sul proprio territorio, un trattamento reciproco esente da ogni discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento.
Richiama quindi le disposizioni in materia di ravvicinamento ed applicazione delle legislazioni in materia di cooperazione, di cui ai titoli V-X, le quali tendono ad avvicinare il Tagikistan all’acquis comunitario, mediante una cooperazione in campo socio-economico, di giustizia e affari interni, culturale e finanziario. Nelle questioni relative alla democrazia ed alla tutela dei diritti umani si prevede che le Parti collaborino in merito a tutte le questioni connesse ad insediamento e potenziamento delle istituzioni democratiche, agevolando le relazioni anche a livello parlamentare. Nella cooperazione nel settore giustizia e affari interni, il fine è quello di prevenire fenomeni di corruzione, contraffazione, traffico illecito di armi e di merci, riciclaggio di denaro sporco, traffico di stupefacenti e lotta al terrorismo.
Ricorda infine che l'Accordo reca disposizioni istituzionali, generali e finali (titolo XI). In particolare, a livello istituzionale, si crea un Consiglio di cooperazione, composto da membri del Consiglio dell’UE e della Commissione, da un lato, e da membri del Governo tagiko, dall’altro, con il compito di esaminare le questioni inerenti all’attuazione dell’Accordo. Tra le disposizioni generali, l'Accordo prevede la garanzia della tutela giuridica ed amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche.
Ciò premesso, propone che la Commissione conferisca mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, rinvia, quindi, il seguito dell'esame.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2008
22ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.
La seduta inizia alle ore 9,20.
IN SEDE REFERENTE
(omissis)
(1133) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 4 novembre scorso.
Il presidente DINI informa che nel corso dell’esame in sede consultiva è stato formulato dalla Commissione Bilancio un parere non ostativo sul provvedimento, a condizione che, nella disposizione di copertura finanziaria, fosse specificato che l’onere derivante dalla ratifica dell’Accordo a valere sugli accantonamenti ivi indicati decorra dall’anno 2010 in poi.
Fa presente che il relatore Cabras ha presentato, di conseguenza, l'emendamento 3.1 (allegato al resoconto della presente seduta) volto a recepire detta condizione.
Il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Cabras a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche testé approvate.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 9,30.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1133
Art. 3
3.1
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2010» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2010».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2008
21ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 16,10.
(omissis)
(1133) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MALAN (PdL), dopo aver brevemente illustrato il disegno di legge in titolo propone di esprimere un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda.
GIUSTIZIA (2a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2008
11ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 3a Commissione:
(1133) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 : parere favorevole;
(omissis)
DIFESA (4a)
GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 2008
26ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.
Interviene altresì, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Fabrizio Castagnetti, accompagnato dal colonnello Michele Risi, dal colonnello Angelo Palmieri, dal maggiore Giuseppe Scuderi e dal maggiore Stefano Messina.
La seduta inizia alle ore 8,30.
(omissis)
(1133) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il presidente relatore CANTONI (PdL) illustra il provvedimento in titolo, finalizzato all’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e il Tagikistan, concluso a Lussemburgo l’11 ottobre 2004. Per quanto attiene la competenza della Commissione rileva che l’articolo 4 dell’Accordo impegna le Parti a cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il rispetto degli obblighi già assunti al medesimo scopo. Le Parti convengono inoltre di ricorrere a misure per la firma, la ratifica, l’adesione e l’attuazione di ogni altro dispositivo internazionale pertinente nonché alla realizzazione di un sistema di controlli nazionali sull’esportazione ed il transito di beni connessi alle armi di distruzione di massa, con sanzioni efficaci in caso di violazione.
Specifica quindi che l’articolo 71 riconosce l’importanza della lotta al terrorismo: la cooperazione a tale proposito è prevista attuarsi nell’applicazione delle risoluzioni ONU e degli strumenti internazionali pertinenti, nello scambio di informazioni su gruppi e reti terroristici, nello scambio di pareri su mezzi e metodi di contrasto, di esperienze nel campo della prevenzione.
Circa l’articolo 86 specifica che le disposizioni dell’Accordo non precludono alle Parti di prendere misure che siano: necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; riguardanti la produzione e il commercio di armi, munizioni e materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo e la produzione indispensabili per scopi di difesa; giudicate essenziali per la propria sicurezza nei casi di gravi disordini interni, guerre, gravi tensioni internazionali, necessità del rispetto di obblighi internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza; ritenute necessarie per adempiere a obblighi sul controllo dei prodotti e delle tecnologie industriali a duplice uso.
In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.
Il senatore SIRCANA (PD), sottolineata la rilevanza dell’Accordo sottoscritto con il Tagikistan, rileva come sia molto positivo che l’Unione europea e i suoi Stati instaurino un dialogo costruttivo con uno Stato già parte dell’Unione Sovietica posto in una posizione strategica, al confine con Afghanistan e Cina, di cultura islamica e caratterizzato, dal punto di vista militare, dalla presenza sul suo territorio di forze russe. Preannuncia pertanto, a nome del proprio Gruppo, un orientamento di voto favorevole.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del Presidente relatore.
La seduta termina alle ore 14,20.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2008
15ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cosentino.
La seduta inizia alle ore 16,15.
(1133) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore FLERES (PdL) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che alle spese di interpretariato e traduzione svolti da esperti non appartenenti alle pubbliche amministrazioni, poste a carico delle parti (articolo 12 del protocollo relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale), si possa far fronte con le risorse finanziarie disponibili. Segnala, inoltre, l’opportunità di prevedere a regime la copertura degli oneri a valere sull’accantonamento della solidarietà sociale (articolo 3, comma 1), in coerenza con la natura pluriennale dell’onere.
Il sottosegretario COSENTINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.
Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(omissis)
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2008
16ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.
La seduta inizia alle ore 12,05.
(1133) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il sottosegretario GIORGETTI fa presente che le spese per le funzioni di interpretariato non sono state considerate, conformemente alla prassi, in quanto non si è mai ricorso ad esperti non appartenenti alle pubbliche amministrazioni. Per quanto concerne poi la copertura, fa presente che l'onere ha natura pluriennale e che la copertura è stata prevista tenendo conto del carattere continuativo della spesa.
Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, propone comunque di esplicitare nella clausola di copertura che si tratta di una spesa continuativa. Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1 dell'articolo 3, le parole: "per l'anno 2010" siano sostituite dalle altre: "a decorrere dall'anno 2010".".
La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.
La seduta termina alle ore 12,10.
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)
MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2008
9a Seduta
Presidenza della Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 3ª Commissione:
(1133) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 : parere favorevole.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1133-A
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto con il Ministro della difesa (LA RUSSA) con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA) con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI) con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (GELMINI) e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2008 |
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato e di cooperazione
tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Tagikistan dall’altra, con allegati e Protocollo,
fatto a Lussemburgo l’11 ottobre 2004
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Onorevoli Senatori. – Il provvedimento, d’iniziativa governativa, riproduce i contenuti dell’analoga proposta legislativa presentata nella XV legislatura e non esaminata per l’intervenuto scioglimento delle Camere.
Il disegno di legge reca, oltre alle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche una disposizione di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla ratifica (articolo 3), comunque di entità molto limitata.
Ricordo che nel corso dell’esame in sede consultiva è stato formulato dalla Commissione Bilancio un parere non ostativo sul provvedimento, a condizione che, nella disposizione di copertura finanziaria, fosse specificato che l’onere derivante dalla ratifica dell’Accordo a valere sugli accantonamenti ivi indicati decorra dall’anno 2010 in poi. La Commissione ha approvato di conseguenza un emendamento volto a recepire detta condizione.
L’Accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte ed il Tagikistan dall’altra (accordo misto), è stato sottoscritto l’11 ottobre 2004 a Lussemburgo. Esso si compone di 101 articoli, quattro allegati, un protocollo relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale e un atto finale.
Esso deriva dall’esigenza, insorta a seguito della successione all’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS), a partire dal 1989, di nuove realtà statuali, di stipulare Accordi sostitutivi di quello CEE-URSS del medesimo anno.
Con l’APC in esame, con il Tagikistan, si completa la serie di analoghi accordi conclusi dall’Unione europea con i Paesi dell’ex URSS. Il ritardo nella stipulazione è stato dovuto all’instabilità politica nell’area, e i negoziati per l’Accordo si sono intensificati a partire dal 2001, dapprima con un’assistenza tecnica e successivamente con l’analisi dei profili legati all’emigrazione, la lotta contro il terrorismo, la non proliferazione e la lotta contro i traffici illeciti e la droga.
La finalità dell’APC è quella di rafforzare la presenza politica, economica e commerciale dell’Unione europea (UE) in Tagikistan e, più in generale, nella regione dell’Asia centrale, oltre al sostegno della crescita economica, dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà. Si tratta sostanzialmente di un Accordo quadro, che pone le premesse e il fondamento della futura cooperazione in tutti i possibili ambiti, sociale, economico, scientifico, tecnologico e culturale.
L’Accordo, concluso per un periodo iniziale di dieci anni e suscettibile di rinnovo automatico di anno in anno, nelle more dell’entrata in vigore definitiva è sostituito da un Accordo interinale che ha consentito l’applicazione, già a decorrere dal 1º maggio 2005, delle disposizioni di natura commerciale contenute nell’APC.
Nel titolo II dell’Accordo è prevista l’istituzionalizzazione del dialogo politico allo scopo di consolidare i vincoli tra le Parti, nel rispetto dei princìpi democratici, in vista di una convergenza sulle questioni internazionali di comune interesse. Accanto alla collaborazione tra gli organi governativi, l’APC prevede altresì il dialogo politico a livello parlamentare, nell’ambito del Comitato parlamentare di cooperazione.
Il titolo III è relativo agli scambi di merci, e dispone che il commercio fra le Parti sarà basato sul principio della nazione più favorita, ma il Tagikistan potrà concedere un trattamento di favore agli altri Stati indipendenti dell’ex URSS per i cinque anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo. Le disposizioni dell’APC relative agli scambi di merci verranno riviste in funzione della futura adesione del Tagikistan all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Per il titolo IV, in materia di attività commerciali ed investimenti, le Parti assicureranno ai cittadini dell’altra Parte, legalmente residenti ed occupati sul proprio territorio, un trattamento reciproco esente da ogni discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento.
Le disposizioni in materia di ravvicinamento ed applicazione delle legislazioni in materia di cooperazione, di cui ai titoli V-X, tendono ad avvicinare il Tagikistan all’acquis comunitario, mediante una cooperazione in campo socio-economico, di giustizia e affari interni, culturale e finanziario. In tema di cooperazione socio-economica, l’obiettivo è quello disincentivare il processo di riforma e di rilancio dell’economia, tramite l’attuazione di riforme economiche e sociali ed una ristrutturazione del sistema economico del Tagikistan che tenga conto dell’ambiente e della lotta contro la povertà.
Nelle questioni relative alla democrazia ed alla tutela dei diritti umani si prevede che le Parti collaborino in merito a tutte le questioni connesse ad insediamento e potenziamento delle istituzioni democratiche, agevolando le relazioni anche a livello parlamentare.
Nella cooperazione nel settore giustizia e affari interni, il fine è quello di prevenire fenomeni di corruzione, contraffazioni, traffico illecito di armi e di merci, riciclaggio di denaro sporco, traffico di stupefacenti e lotta al terrorismo. In materia di immigrazione, le problematiche di confronto saranno i fenomeni migratori, tra cui quelli clandestini e la tratta di esseri umani.
È altresì prevista una cooperazione culturale e una cooperazione finanziaria, sotto forma di aiuti non rimborsabili per l’assistenza tecnica.
L’Accordo reca infine disposizioni istituzionali, generali e finali (titolo XI) e disposizioni istituzionali.
A tale ultimo proposito, si crea un Consiglio di cooperazione, composto da membri del Consiglio dell’UE e della Commissione, da un lato, e da membri del Governo tagiko, dall’altro, e presieduto, a turno, da un rappresentante dell’Unione e da un membro del Governo del Tagikistan, con il compito di esaminare le questioni inerenti all’attuazione dell’Accordo.
Tra le disposizioni generali, l’APC prevede la garanzia della tutela giuridica ed amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche delle Parti, la possibilità di adottare eventuali misure restrittive in materia di sicurezza e difesa, la non discriminazione sulla base della nazionalità tra i cittadini e le imprese di ciascuna delle Parti.
In conclusione, si propone l’approvazione del provvedimento.
Cabras, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Malan)
5 novembre 2008
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Azzollini)
13 novembre 2008
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al comma 1 dell’articolo 3, le parole: «per l’anno 2010» siano sostituite dalle altre: «a decorrere dall’anno 2010».
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
D’iniziativa del Governo |
Testo proposto dalla Commissione |
—- |
—- |
Art. 1. |
Art. 1. |
(Autorizzazione alla ratifica) |
(Autorizzazione alla ratifica) |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall’altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l’11 ottobre 2004. |
Identico |
Art. 2. |
Art. 2. |
(Ordine di esecuzione) |
(Ordine di esecuzione) |
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 100 dell’Accordo stesso. |
Identico |
Art. 3. |
Art. 3. |
(Copertura finanziaria) |
(Copertura finanziaria) |
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 12.500 annui a decorrere dall’anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri per gli anni 2008 e 2009 ed al Ministero della solidarietà sociale per l’anno 2010. |
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 12.500 annui a decorrere dall’anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri per gli anni 2008 e 2009 ed al Ministero della solidarietà sociale a decorrere dall’anno 2010. |
2. Il Ministro dell’economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. Identico. |
Art. 4. |
Art. 4. |
(Entrata in vigore) |
(Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico |
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Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA |
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Assemblea
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ASSEMBLEA |
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95a seduta pubblica (antimeridiana): |
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Mercoledì, 19 novembre 2008 |
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Presidenza del vice presidente NANIA indi della vice presidente MAURO
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Presidenza del vice presidente NANIA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,36).
Si dia lettura del processo verbale.
STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,40).
(omissis)
Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(1133) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 (ore 13)
PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1133.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
CABRAS, relatore. Signora Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.
PEDICA (IdV). Signora Presidente, ci troviamo oggi a deliberare in merito all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, ed il Tagikistan dall'altra. L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né pone problematiche di compatibilità con il diritto comunitario in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria nel 2004 secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.
Il presente disegno di legge costituisce la ripresentazione dell'identico provvedimento all'esame del Senato nella scorsa legislatura, Atto Senato n. 1778, che non ha potuto terminare il proprio iter a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.
L'Italia dei Valori riconosce l'importanza di rafforzare il dialogo con le ex Repubbliche dell'URSS di cui il Tagikistan rappresenta l'unica con le quali non sia stata ancora suggellata una partnership economica e politica.
Facendo riferimento ai nostri valori di cooperazione e dialogo, come logica di gestione nei rapporti internazionali sia a livello bilaterale che, come in questo caso, multilaterale all'interno della cornice dell'Unione europea, sosteniamo il rafforzamento della collaborazione politica, economica e commerciale tra Unione europea e Tagikistan e, più in generale, nella regione dell'Asia centrale, oltre al sostegno della crescita economica, dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà.
L'Italia dei Valori si dichiara pertanto favorevole alla ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e il Tagikistan.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
CABRAS, relatore. Signor Presidente, rinunzio alla replica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.
CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. L'Accordo di partenariato e di cooperazione rappresenta uno strumento prezioso nelle nostre relazioni con Dusanbe non solo nella lotta contro il terrorismo e i traffici illegali ma anche in considerazione della presenza in loco di una nostra attiva e qualificata presenza imprenditoriale. Sono inoltre da tenersi nella dovuta considerazione le grandi aspettative che le autorità tagike nutrono nei confronti del nostro Paese, ai loro occhi un importante punto di riferimento nell'Unione europea.
Consapevole di tale ruolo, il Governo italiano non ha mancato di assicurare Dusanbe, in tutte le occasioni di incontro, ampio sostegno e disponibilità. In conclusione, la ratifica dell'Accordo da parte italiana appare assolutamente prioritaria per la coerenza della nostra azione di politica estera in ambito comunitario, oltre che un tangibile segno di rinnovato interesse dell'Italia verso questo Paese, e più in generale verso l'area che rappresenta un importante fonte di approvvigionamento energetico.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEDICA (IdV). Signora Presidente, cari colleghi, anche sulla ratifica contenuta nel disegno di legge n. 1133 vorrei portare alla vostra attenzione le tempistiche - che oserei definire bibliche - impiegate dall'Italia per discutere della ricezione di questo Accordo internazionale. L'Accordo tra l'Unione europea e il Tagikistan venne infatti siglato addirittura nel 2004, dando inoltre luogo alla successiva riformulazione del programma europeo di cooperazione regionale con l'Asia centrale (TACIS), ristrutturato in quello che oggi chiamiamo programma CARD. Tali programmi sono e sono stati finanziati, peraltro, con un pool di risorse provenienti dagli Stati membri, tra cui l'Italia, che pure non aveva ancora ratificato il Trattato, ma all'interno della cui cornice stava però già operando.
L'Italia dei Valori, constatato come tre o quattro anni siano decisamente troppi per ratificare un Trattato come quello oggi in discussione, si augura che in futuro questioni che riguardano l'adempimento dei nostri obblighi, derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea, vengano gestite con maggiore sollecito.
PALMIZIO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMIZIO (PdL). Signora Presidente, intervengo solo per esprimere un voto favorevole del mio Gruppo.
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 (1133)
ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 100 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 12.500 annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri per gli anni 2008 e 2009 ed al Ministero della solidarietà sociale a decorrere dall'anno 2010.
2. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
Allegato B
A nome della 3ª Commissione permanente Aff. Esteri in data 19/11/2008 il senatore Cabras Antonello ha presentato la relazione 1133-A sul disegno di legge:
"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11ottobre 2004" (1133).
[1] Tale previsione è stata inserita durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento: il testo originario limitava l’imputazione al solo anno 2010.