Camera dei deputati Dossier ES0159_0 [data]

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con la Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità - A.C. 2226 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2226/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 130
Data: 09/03/2009
Descrittori:
PREVENZIONE DEL CRIMINE   RATIFICA DEI TRATTATI
RUSSIA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

9 marzo 2009

 

n. 130/0

Accordo con la Federazione russa sulla cooperazione
nella lotta alla criminalità

A.C. 2226

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2226

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

Numero di articoli

4

Date:

 

trasmissione alla Camera

19 febbraio 2009

assegnazione

23 febbraio 2009

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II e V

 

 



Contenuto dell’accordo

L’Accordo italo-russo concluso a Roma il 5 novembre 2003 prevede la reciproca collaborazione nella lotta alla criminalità in tutte le sue manifestazioni ed è destinato, una volta entrato in vigore, a sostituire l’accordo del 1993 con il quale i due paesi si erano già impegnati a collaborare sul contrasto della criminalità organizzata e del traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope.

L’Accordo consta di un Preambolo e di 14 articoli.

Nel Preambolo le Parti contraenti, consapevoli del fatto che le diverse forme di criminalità rappresentano una seria minaccia  per la sicurezza, il  benessere e la salute dei propri cittadini, richiamano alcune convenzioni internazionali in materia di lotta al traffico di stupefacenti, alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo.

L’articolo 1 individua gli organi competenti per l’esecuzione dell’Accordo. In Italia tale compito è stato conferito al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, mentre nella Federazione russa è articolato fra diverse istituzioni. Gli organi competenti potranno, tra l’altro, firmare protocolli, creare gruppi di lavoro congiunti e organizzare incontri di esperti.

L’articolo 2 enuncia i numerosi settori in cui si articola la collaborazione, tra i quali risaltano la criminalità organizzata, il terrorismo le sue fonti di finanziamento, il traffico di stupefacenti, il contrabbando, il traffico illecito di opere d’arte, il traffico di armi, il riciclaggio, l’immigrazione illegale, i reati informatici, la tratta e lo sfruttamento sessuale di esseri umani.

Viene peraltro specificato che l’Accordo in esame non concerne l’assistenza giudiziaria penale o l’estradizione: si ricorda a tale proposito che entrambi i Paesi sono Parti della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957,nonché della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, concluse nell’ambito del Consiglio d’Europa.

L’articolo 3 enuncia le forme che assume la collaborazione tra i due Stati, che vanno dallo scambio di informazioni operative e di esperienze degli specialisti, alla ricerca di soggetti sospettati di aver commesso reati, alla reciproca assistenza nell’attività investigativa.

L’articolo 4 prevede l’adozione della tecnica delle consegne controllate per l’individuazione dei soggetti che commettono il reato.

L’articolo 5 individua il contenuto della richiesta di informazioni o di assistenza e prescrive che ad essa debba essere fornita tempestiva risposta.

L’articolo 6 riguarda le informazioni e i dati personali oggetto di scambio tra i due Paesi, ai quali va anzitutto assicurata una protezione conforme alle rispettive legislazioni nazionali. I dati personali potranno essere ritrasmessi terzi unicamente previa autorizzazione scritta dell’Organo competente di invio dei medesimi.

Gli articoli 7 e 9 contengono clausole di salvaguardia, il primo della sovranità nazionale, della sicurezza, di interessi fondamentali o del quadro normativo di ciascuna delle Parti, che può rifiutare - in toto o in parte - di soddisfare una richiesta di assistenza se ritiene che essa si ponga in contrasto a tali beni irrinunciabili ; il secondo degli obblighi derivanti a ciascuna delle Parti da precedenti trattati internazionali bilaterali o multilaterali, rispetto ai quali l’Accordo in esame non può essere pregiudizievole.

Il monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo in esame sarà compito (articolo 8) di rappresentanti degli Organi competenti, che si riuniranno alternativamente a Roma e a Mosca.

L’articolo 10 prevede la consultazione delle Parti prima dell’adozione, in sede internazionale, di posizioni o di azioni comuni riguardanti le materie oggetto dell’Accordo.

Gli articoli 12 e 13 contengono le clausole finali relative alla modifica ed all’entrata in vigore dell’Accordo, che avrà durata illimitata salvo denuncia con effetto a sei mesi dalla notifica alla controparte.

L’articolo 14, infine, dispone – come accennato – l’abrogazione dell’Accordo tra Italia e Russia firmato a Mosca l’11 settembre 1993, concernente la lotta alla criminalità organizzata ed il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-russo del 5 novembre 2003 sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, e il relativo ordine di esecuzione.

L’articolo 3 reca invece la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’Accordo: è autorizzata la spesa di 47.990 euro per il 2009, e di 53.530 euro annui a decorrere dal 2010, da reperire:

 

·       per il 2009 a carico dei fondi ascritti (triennio 2009-2011[1]) nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”  dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri;

·       per gli anni successivi, mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’art. 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge A.S. 1302 fornisce una ricostruzione dettagliata della ripartizione dei costi, imputabili sostanzialmente a spese di missione a Mosca per la partecipazione a gruppi di lavoro, a riunioni dei rappresentanti degli Organi competenti e per lo scambio di ufficiali di collegamento tra i due Paesi.

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge A.S. 1302, infine, è corredato di un’analisi tecnico-normativa (ATN) e di un’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), dalle quali non emergono profili di particolare rilievo.

 

Da ultimo, si ricorda che nel corso dell’esame al Senato  è stato presentato l’ordine del giorno G100 dei senatori Marcenaro e Perduca che impegna il Governo, nel quadro delle relazioni fra Unione europea e Federazione russa, a manifestare l'auspicio che le autorità russe concludano sollecitamente e positivamente le indagini sulla morte della giornalista Anna Politkovskaya (avvenuta il 7 ottobre 2006) e sull’uccisione, il 19 gennaio 2009, dell'avvocato Stanislav Markelov, e di Anastasia Baburova, collaboratrice del giornale presso cui lavorava Anna Politkovskaya.  

 





 

 




[1]Un emendamento del Senato ha provveduto ad aggiornare in questo modo la copertura finanziaria.

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