Camera dei deputati Dossier GI0022_0 Progetti di legge

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di pedofilia - AA.C. 665 e 1155 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 665/XVI   AC N. 1155/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 11
Data: 16/06/2008
Descrittori:
MINORI   REATI SESSUALI
Organi della Camera: II-Giustizia

16 giugno 2008                                                                                                                                 n. 11/0

Disposizioni in materia di pedofilia

AA.C. 665 e 1155

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

665

1155

Titolo

Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di lotta contro la pedofilia e di tutela del minore nel processo penale

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

Numero di articoli:

2

7

Date:

 

 

presentazione alla Camera

30 aprile 2008

26 maggio 2008

assegnazione

22 maggio 2008

10 giugno 2008

Commissione competente

II (Giustizia)

II (Giustizia)

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

I (Aff. costit.), VII (Cultura), XII (Aff. sociali) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera)

I (Aff. costit.) e XII (Aff. sociali) (ai sensi ex art. 73, comma 1-bis, reg. Camera)

 

 



Contenuto

Le proposte di legge A.C. 665 (Lussana) e A.C. 1155 (Buongiorno e Merloni) intervengono in materia di contrasto alla pedofilia e in senso più ampio di tutela del minore.

L’A.C. 665 introduce, dopo l’articolo 414 del codice penale - e dunque tra i delitti contro l’ordine pubblico di cui al Titolo V - l’articolo 414-bis contenente una nuova fattispecie di reato denominata “Pedofilia e pedopornografia culturale” (articolo 1).

La fattispecie delittuosa si configura qualora sia ravvisabile una condotta volta, anche al solo fine culturale, a legittimare pubblicamente o diffondere giudizi legittimanti o istigare a commettere o effettuare apologia dei reati. La condotta delittuosa può esercitarsi con qualsiasi mezzo e forma di espressione, tra i quali è esplicitamente citato il mezzo telematico.

La pena, più alta nel minimo di quella prevista per le fattispecie di apologia di reato e istigazione a delinquere di cui all’art. 414 c.p., è la reclusione da tre a cinque anni.

Si prevede inoltre l’esclusione dell’applicazione dell’istituto della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) di cui all’articolo 444 c.p.c. per gli imputati per il reato di pedofilia e pedopornografia culturale (articolo 2).

L’A.C. 1155 è articolato in due capi. Il primo contiene novelle al codice penale volte a introdurre due nuove fattispecie di reato.

L’articolo 1 inserisce nel codice penale l’art. 364-bis, rubricato “Omessa denuncia di reato in danno di minore” che punisce con la reclusione fino a 2 anni colui che, pur avendo avuto notizia della commissione in danno di un minore di alcuni specifici delitti, ne ometta o ritardi la denuncia all’Autorità giudiziaria.Autore del reato può essere soltanto colui che ha avuto notizia del reato «nell'esercizio o a causa delle sue funzioni» e relativamente a un minore «a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia».

L’articolo 2 inserisce nel codice penale il nuovo delitto di “Distrazione di documenti redatti dal minore” (art. 600-ter.1).Tale disposizione punisce con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, intenzionalmente «occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima» di specifici delitti. La pena si applica anche a chiunque, senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, divulghi o diffonda i suddetti scritti ed elaborati.

La proposta contiene inoltre una novella dell’art. 609-quinquies del codice penale relativo al delitto di corruzione di minorenne, sanzionando con la reclusione da 6 mesi a 3 anni anche chiunque «sottopone alla visione» di un minore di 14 anni immagini o filmati pornografici «recanti rappresentazione di atti sessuali» (articolo 2, comma 2).

Il Capo II apporta modifiche al codice di procedura penale finalizzate a tutelare il minore che partecipa al processo penale.

In particolare, si novella la disciplina in tema di requisiti della prova (articolo 3).

E’ inoltre previsto che, se il procedimento penale riguarda specifici delitti e la persona offesa è un minore, il giudice - nel disporre l’obbligo quotidiano di presentazione all’ufficio di polizia giudiziaria - prescriva anche all’imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (articolo 4).

Specifiche disposizioni riguardano l’assunzione di informazioni da un minorenne in ordine a particolari delitti, prevedendo l’obbligatorietà dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile (articolo 5).

Ulteriori modifiche al codice di procedura penale sono apportate in tema di incidente probatorio, reso obbligatorio in tutti i casi di assunzione della testimonianza del minore che sia vittima del reato, a prescindere dal tipo di reato per il quale si procede. E’ riconosciuta inoltre al giudice la facoltà di disporre, per qualsiasi reato, le modalità particolari di celebrazione dell'udienza di incidente probatorio stabilite dall'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale (articolo 6).

La proposta in esame prevede infine modifiche in relazione alla disciplina relativa all’esame dei testimoni in dibattimento Anche per l'esame dibattimentale del minore si prevede la presenza obbligatoria del consulente esperto in psicologia. E’ inoltre estesa a tutti i casi in cui il minore sia vittima di un reato la possibilità di effettuare l'esame testimoniale mediante l'uso di un vetro specchio e di un impianto citofonico (articolo 7).

Relazioni allegate

I progetti di legge in esame, d’iniziativa parlamentare, sono corredati della sola relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

I provvedimenti in esame sono diretti a modificare le disposizioni del codice penale e di procedura penale in materia di pedofilia e tutela dei minori nel processo penale: si giustifica pertanto il ricorso allo strumento legislativo anche in forza del principio di legalità di cui all’articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni delle proposte in esame, apportando modifiche al codice penale con l’introduzione di nuove fattispecie di reato nonché al codice di procedura penale, sono riconducibili essenzialmente all’ambito di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (“giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale”), ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

In relazione all’articolo 1 dalla proposta di legge A.C. 665, con particolare riferimento alla fattispecie di reato della diffusione di opinioni legittimanti i reati di pedofilia, si potrebbe valutare – alla luce dell’articolo 25 della Costituzione e dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale – l’opportunità di circoscrivere le condotte idonee a diffondere le suddette opinioni.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla
normativa comunitaria

I provvedimenti non presentano profili problematici dal punto di vista della compatibilità comunitaria. Essi appaiono infatti coerenti con il quadro normativo comunitario in materia di lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile.

Si ricorda, al riguardo, l'emanazione della decisione quadro 22 dicembre 2003 (2004/68/GAI), cui si è data attuazione con la legge n. 38 del 2006 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet).

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Nella comunicazione sugli obiettivi strategici 2005-2009 la Commissione ha posto i diritti dei minori al centro della sua attenzione: “Una particolare priorità consiste nell’efficace tutela dei diritti dei minori contro lo sfruttamento economico e tutte le forme di abuso. A tale riguardo, l’Unione dovrebbe fungere da esempio per il resto del mondo” .

In questo quadro, il 4 luglio 2006 la Commissione europea ha presentato la comunicazione intitolata “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori” (COM(2006)367), con la quale propone di elaborare una strategia globale dell’UE per promuovere e salvaguardare i diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell’Unione europea, e di sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore .

Sulla base della comunicazione della Commissione il 16 gennaio 2008 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione su una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori.

Si ricorda inoltre che è attualmente all’esame del Parlamento europeo una proposta di risoluzione (relatrice on. Roberta Angelilli - gruppo UEN) sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(in collaborazione con l’Avvocatura, Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo)

Le norme contenute nelle proposte in esame non sembrano porsi in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), anche alla luce dell’interpretazione che di tale Convenzione viene data dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU).

In particolare le norme in materia di pedofilia culturale (A.C. 665) vanno valutate con riguardo all’articolo 10 CEDU (Libertà di espressione).

La libertà di espressione è garantita da tale articolo non illimitatamente: infatti, da un lato l’esercizio della libertà è corredato da doveri e responsabilità per il soggetto che esprime il proprio pensiero e, dall’altro, gli Stati parti della Convenzione possono stabilirne limitazioni.

La necessità della limitazione posta dalla legge implica, nella giurisprudenza della Corte, un giudizio di tipo relazionale che pone in bilanciamento i valori della società democratica con le esigenze riferibili, tra l’altro, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui. Il bilanciamento implica una valutazione di proporzionalità della limitazione positivamente stabilita con l’obiettivo di tutela da raggiungere.

Quindi l’art. 10 riserva agli Stati parti della Convenzione un margine di apprezzamento spettante sia al legislatore nazionale che agli organi chiamati ad interpretare e applicare le leggi vigenti.

Alla luce dell’articolo 6 CEDU (Diritto a un equo processo) possono valutarsi le disposizioni in tema dell’acquisizione delle prove (A.C. 1155, art. 3 ).

Dalla giurisprudenza della Corte EDU emerge una particolare attenzione alle peculiarità dei procedimenti penali riguardanti reati, a sfondo sessuale, in cui il fatto è commesso a danno di minori.

Premesso che spetta alla legge nazionale disciplinare i criteri di ammissibilità delle prove, ad avviso della Corte, al fine di valutare l’equità di procedimenti di questo tipo, bisogna tenere conto, da un lato, del diritto al rispetto della vita privata della presunta vittima e, dall’altro, del diritto alla difesa dell’imputato. Ciò implica che, qualora siano prese misure a tutela del primo diritto, siano altresì adottate misure che, controbilanciando le prime, assicurino la tutela del secondo diritto.

In relazione all’ articolo 2 del Protocollo n. 4 (Libertà di circolazione) può valutarsi la disposizione che introduce la misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di non avvicinamento a luoghi determinati frequentati abitualmente dalla vittima (A.C. 1155, art. 4).

La necessità della limitazione viene valutata dalla Corte, previa determinazione della legittimità del fine che la stessa limitazione persegue, secondo un criterio di proporzionalità tra il mezzo utilizzato per limitare il diritto e il fine di pubblico interesse che si intende perseguire. Quindi la restrizione alla libertà di circolazione, oltre ad avere una base legale adeguata, deve rispondere ad un “bisogno sociale imperioso” perseguendo fini legittimi come il mantenimento dell’ordine pubblico e la prevenzione dei reati.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

 

Coordinamento con la normativa vigente

Entrambi i provvedimenti fanno ricorso alla tecnica della novellazione del codice penale e del codice di procedura penale.

In relazione all’articolo 2 dell’A.C. 665 sembrerebbe opportuno apportare una modifica testuale all’art. 444, comma 1-bis c.p.c. che prevede i casi di esclusione del patteggiamento includendovi anche i reati di pedofilia e pedopornografia culturale.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Le proposte di legge A.C. 665 e A.C. 1155 sono dirette ad apportare integrazioni e modifiche alle norme del codice penale al fine di introdurvi nuove fattispecie di reato. L’A.C. 1155 contiene anche modifiche al codice di procedura penale volte a rafforzare la tutela del minore nel processo penale. Le nuove norme risultano pertanto destinate ad esplicare effetti sia nei confronti degli operatori del settore chiamati a garantirne l’applicazione (magistrati, Forze di polizia, amministrazione penitenziaria) sia nei confronti degli autori dei reati e delle potenziali vittime.

 

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