Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno - A.C. 2326 (Elementi per l'istruttoria legislativa) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 198 | ||||
Data: | 15/07/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
II-Giustizia
III-Affari esteri e comunitari |
15 luglio 2009 |
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n. 198/0 |
Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché norme di adeguamento internoA.C. 2326Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
A.C. 2326 |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
9 |
Date: |
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Presentazione |
23 marzo 2009 |
Assegnazione |
1° luglio 2009 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia), III Commissione (Affari esteri) |
Sede |
Sede referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, V Bilancio, VII Cultura, IX Trasporti, XI Lavoro, XII Affari sociali (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV Politiche dell'Unione europea |
La Convenzione di Lanzarote, non ancora entrata in vigore, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale. La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l’addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l’istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.
Il disegno di legge in esame è articolato in due Capi.
Il Capo I reca la ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione (artt. 1 e 2) e individua nel Ministero dell’interno l’autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (art. 3), prevedendo esplicitamente a tal fine il rispetto del Trattato di Prum (ratificato dall’Italia con legge n. 85 del 2009).
Il Capo II (artt 4-9) contiene invece disposizioni di adeguamento interno, che incidono in primo luogo sul diritto e sulla procedura penale.
L’articolo 4 modifica il codice penale.
In particolare, le lettere da a) a c) prevedono:
§ il raddoppio dei termini di prescrizione in caso di violenza sessuale in danno di minore di anni 14 (novella all’art. 157 c.p.);
§ l’aumento delle pene nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati indicati commessi nei confronti di minori (comma aggiuntivo all’art. 416 c.p.);
§ quale ulteriore aggravante dell’omicidio la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità, o di pornografia minorile (novella all’art. 576 c.p.).
Le lettere da d) ad h) intervengono in materia di delitti contro la personalità individuale.
In particolare, in materia di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.): vengono individuate ulteriori condotte riconducibili all’induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione (primo comma), si interviene sulla fattispecie di cui al secondo comma (compimento di atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro o altra utilità economica) anche attraverso la ridefinizione della nozione di utilità e si modifica la disciplina delle aggravanti.
In materia di pornografia minorile (art. 600-ter), si segnalano l’ampliamento del novero delle condotte riconducibili a tale delitto e l’introduzione di una specifica fattispecie di reato a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni.
Il provvedimento interviene anche sul regime delle circostanze di cui all’articolo 600-sexies, introducendo nuove circostanze aggravanti (somministrazione di sostanze pregiudizievoli della salute del minore, fatto commesso in danno di tre o più persone oppure approfittando della situazione di necessità del minore), ma nel contempo eliminando l’attuale aggravante della commissione di atti di prostituzione minorile in danno di infraquattordicenne.
Vengono inoltre introdotti due nuovi articoli nel codice penale, che intervengono sulle circostanze attenuanti dei delitti contro la personalità individuali (art. 600-octies) e individuano ulteriori pene accessorie applicabili nel caso di condanna per i medesimi delitti (art. 600-novies).
Le lettere da i) a n) dell’articolo 4, intervenendo infine sui delitti di violenza sessuale:
§ estendono l’ambito soggettivo di applicazione del delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater);
§ intervengono sul delitto di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies), in particolare sanzionando anche il comportamento di chi faccia assistere un infraquattordicenne al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali;
§ novellano la disciplina della comunicazione al tribunale per i minorenni (art. 609-decies, c.p.)
§ introducono il nuovo delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies), punito con la reclusione da uno a tre anni. La condotta del nuovo reato consiste nell’intrattenere una relazione con un incapace o un minore di 16 anni, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, tale da condurre a un incontro; la fattispecie è caratterizzata dal dolo specifico (il soggetto agente deve avere agito al fine di abusare, sfruttare sessualmente, indurre alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione di materiale pornografico un incapace o un infrasedicenne).
L’articolo 5 reca modifiche al c.p.p., alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al c.p.:
§ con la novella all’art. 51, c. 3-bis, c.p.p., viene inserito il richiamo al nuovo settimo comma dell’art. 416 c.p. nell’elenco di delitti per i quali le funzioni di p.m. devono essere esercitate dall’ufficio presso il tribunale del capoluogo del distretto;
§ con la novella all’art. 282-bis c.p.p., si interviene in materia di allontanamento dalla casa familiare, attraverso l’ampliamento del catalogo dei delitti che possono comportare la misura dell’allontanamento dalla casa familiare a prescindere dai limiti edittali di pena;
§ si esclude l’applicazione del patteggiamento al caso di prostituzione minorile (art. 444 c.p.p.).
La disposizione interviene anche in materia di incidente probatorio (novelle agli artt. 392, comma 1-bis, e 398, comma 5-bis, c.p.p.), con modifiche che, peraltro, sembrano riferite al testo antecedente al decreto-legge n. 11 del 2009.
L’articolo 6, novellando la legge n. 1423 del 1956, sulle misure di prevenzione personali, prevede che il giudice possa prescrivere il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori.
L’articolo 7, attraverso una novella all’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, subordina la concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale, alla partecipazione, con esito positivo, ad uno specifico programma di riabilitazione. Probabilmente anche tale disposizione non tiene conto della novella apportata al testo della disposizione dal decreto-legge n. 11 del 2009.
L’articolo 8, novellando l’art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, integra il catalogo dei reati, da cui deriva l’applicabilità della confisca penale obbligatoria nell’ambito delle misure di prevenzione antimafia; la medesima disposizione prevede ulteriori ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, in caso di condanna o patteggiamento della pena per alcuni delitti in danno dei minori.
L’articolo 9, infine contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Il provvedimento è corredato della relazione illustrativa, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
La maggior parte delle disposizioni di adeguamento contenute nel Capo II intervengono con la tecnica della novellazione su fonti di rango primario, il che giustifica l’intervento con legge.
Vengono principalmente in rilievo le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato contemplate dall’art. 117, secondo comma, Cost.: politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lett. a); giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale (lett. l).
Il nuovo art. 609-undecies introduce nel nostro ordinamento il delitto di adescamento di minorenni, punito con la reclusione da uno a tre anni.
La nuova fattispecie di reato, caratterizzata dalla presenza del dolo specifico, ha una portata assai ampia, ricorrendo allorché il soggetto intrattenga con l’incapace o il minore infrasedicenne, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro.
La disposizione è volta a dare attuazione all’articolo 23 della Convenzione di Lanzarote, che tuttavia delinea in termini parzialmente diversi la condotta di reato, richiedendo in particolare:
§ che il soggetto agente proponga intenzionalmente un incontro ad un bambino, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione;
§ che tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro.
Nella giurisprudenza manca una chiara definizione della nozione di “adescamento”, nozione richiamata a livello normativo, soltanto dall’art. 600-ter, terzo comma, c.p.
Tale disposizione configura come delitto la condotta di chi “con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto”.
Su tale disposizione si è recentemente pronunciata la Corte di cassazione (sent. n. 15927 del 5 marzo 2009) osservando come essa abbia “di mira un comportamento propedeutico al più grave delitto di cui al comma 1. Esso, infatti, punisce il «pericolo di un altro pericolo», vale a dire, l’adescamento”. La Corte ha aggiunto che, con tale disposizione, si finisce “per sanzionare, a livello semplicemente di pericolo, una condotta che, in sé, se realizzata – e cioè l’adescamento – non trova una sanzione autonoma come tale (anche se potrebbe essere ricondotta nell’alveo del tentativo di sfruttamento o induzione alla prostituzione)”, rilevando anche come non si possa “neppure ignorare l’elevato tasso di indeterminatezza che caratterizza in generale questa previsione, come a confermare ulteriormente che il comportamento incriminato si caratterizza per il suo ampio spettro informativo”.
Anche in relazione a quanto sopra rilevato, occorre valutare la determinatezza della nuova fattispecie di reato, alla luce del principio di legalità come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale.
In proposito, la Corte ha costantemente affermato che “il principio di legalità in materia penale è soddisfatto, sotto il profilo della riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.) allorquando la legge determina con sufficiente specificazione il fatto cui è riferita la sanzione penale. In corrispondenza della ratio garantista della riserva, è infatti necessario che la legge consenta di distinguere tra la sfera del lecito e quella dell’illecito, fornendo a tal fine un’indicazione normativa sufficiente ad orientare la condotta dei consociati” (cfr. Corte cost. 282/1990 e successive 333/1991, 295/2002). Si segnalano, tuttavia, anche ulteriori pronunce nelle quali la Corte ha rilevato che “il principio nullum crimen sine lege non è attuato nella legislazione penale seguendo sempre un criterio di rigorosa descrizione del fatto. Spesso le norme penali si limitano ad una descrizione sommaria, o all'uso di espressioni meramente indicative, realizzando nel miglior modo possibile l'esigenza di una previsione tipica dei fatti costituenti reato" (n. 49/1980; sentenze 27/1961; 475/1988). In tale prospettiva, la Corte ha richiamato numerose disposizioni, che richiedono, per la loro interpretazione, il ricorso del giudice a concetti di comune esperienza, o desumibili da altre fonti legislative e dalla pregressa elaborazione giurisprudenziale.
Si segnala, infine, che il delitto di adescamento di minori è contemplato anche dall’articolo 2 della proposta di testo unificato delle pdl di legge all’esame della Commissione Giustizia (C. 665 e abb.). Tale disposizione fornisce una nozione esplicita di “adescamento” come «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».
Al fine di adeguare la normativa UE ai contenuti della Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007, il 25 marzo 2009 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione quadro relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2009)135).
Oltre ad integrare nel quadro giuridico dell’Unione le disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, la Commissione afferma che la proposta di decisione quadro apporterà un valore aggiunto rispetto allo standard di protezione stabilito dalla Convenzione stessa. La proposta rafforzerebbe infatti alcuni aspetti della Convenzione in particolare per quanto riguarda: l’interdizione a carico del condannato dall’esercizio di attività che comportino contatti con i minori; l’introduzione di meccanismi che impediscano l’accesso alla pagine Internet contenenti materiale pedopornografico; la qualifica di reato nel caso in cui si costringa un minore a compiere atti sessuali con un terzo o l’abuso sessuale on line a danno di minori; la non applicazione di sanzioni alle giovani vittime.
Rispetto agli obblighi imposti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, la proposta intende inoltre introdurre disposizioni più stringenti per quanto riguarda il livello delle sanzioni, l’accesso all’assistenza legale gratuita per le vittime e il contrasto delle attività che incitano all’abuso e al turismo sessuale a danno di minori.
Infine la Commissione ritiene che integrando le disposizioni della Convenzione nella normativa comunitaria si otterrà un’adozione delle norme nazionali più rapida rispetto al processo nazionale di ratifica, garantendo inoltre un migliore monitoraggio dell’attuazione.
L’articolo 7, comma 2, demanda ad un decreto del Ministro della giustizia la disciplina dei programmi di riabilitazione, alla cui positiva partecipazione viene subordinata la concessione dei benefici penitenziari nel caso dei delitti indicati.
Presumibilmente, le modifiche all’istituto dell’incidente probatorio contenute nelle lettere c) e d) dell’articolo 5 non tengono conto delle novelle recate agli articoli 392, comma 1-bis e 398, comma 5-bis, dal decreto-legge n. 11 del 2009 (convertito in data successiva rispetto alla presentazione del disegno di legge). Analoghe considerazioni valgono per l’articolo 7, comma 1, che reca modifiche all’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, anch’esso novellato dal decreto legge 11/2009.
La Commissione giustizia della Camera sta esaminando diverse proposte di legge in materia di pedofilia (C. 665 e abb.).
Il testo unificato proposto dal relatore introduce nuove fattispecie di reato (tra le quali, si segnalano, quelle di Pedofilia e pedopornografia culturale, consistente nella pubblica apologia dei reati sessuali a danno dei minori, e di Adescamento di minore, su cui sopra), interviene sui termini di prescrizione e reca alcune disposizioni di carattere processuale.
Si segnala, inoltre, che la Commissione giustizia del Senato sta esaminando alcuni progetti di legge in materia di prostituzione, tra cui un disegno di legge del Governo, adottato come testo base (A.S. 1079), che interviene anche sulla materia della prostituzione minorile. Si richiama, infine, il testo unificato in materia di violenza sessuale (AC. 574-A) approvato dalla Camera, che incide su numerose delle disposizioni richiamate dal provvedimento.
Con riferimento alla novella all’articolo 600-ter (art. 4, lett. e), nella parte in cui afferma l’irrilevanza dell’ignoranza dell’età della persona offesa, nel caso in cui i fatti di cui al primo e al terzo comma sono commessi in danno di minore infrasedicenne, occorre chiarire la portata della norma, posto che tali disposizioni non fanno alcun riferimento a tale limite di età.
Con riferimento all’art. 4, comma 1, lett. g) ed h), da un punto di vista formale, occorre valutare se, anziché sopprimere l’articolo 600-septies e aggiungere i nuovi articoli 600-octies e 600-novies, non sia più opportuno procedere direttamente alla sostituzione dell’attuale 600-septies con due nuovi articoli 600-septies e 600-octies.
Con riferimento alla novella all’articolo 282-bis c.p.p. (art. 5, lett. b), il disegno di legge, nell’integrare il catalogo dei delitti che possono comportare la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, richiama gli articoli 600-octies e 600-novies, introdotti dall’articolo 4 che in realtà non contemplano ipotesi delittuose bensì disciplinano le circostanze attenuanti dei delitti contro la personalità individuale e le pene accessorie.
La previsione della confisca obbligatoria contenuta nell’art. 8, c. 2, va coordinata con l’art. 600-novies del codice penale, introdotto dal medesimo disegno di legge, anch’esso volto a prevedere, seppur per i soli delitti contro la personalità individuale (artt. da 600 a 604 del codice), la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e a disciplinare la confisca per equivalente.
Nella medesima disposizione, si segnala che il riferimento alle ipotesi di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo, aggravate dalle circostanze di cui ai numeri 1 (violenza in danno di infraquattordicenne) e 5 (violenza in danno di infrasedicenne) dell’articolo 609-ter, primo comma, c.p., risulta già ricompreso in quello alla violenza o alla violenza sessuale di gruppo in danno di minori, che costituisce un’altra delle ipotesi da cui deriva la confisca obbligatoria. Si segnala, inoltre, che il richiamato numero 5-bis) dell’articolo 609-ter è in realtà inesistente.
In relazione alle caratteristiche della nuova fattispecie di reato contemplata dall’articolo 609-undecies (art. 4, lett. n), che ricorre, oltre che nel caso di adescamento di minore infrasedicenne, anche nel caso di adescamento di incapace, occorre valutare se modificare la rubrica (Adescamento di minorenni); da un punto di vista formale, occorre inoltre valutare se non sia più congruo collocare la disposizione prima dell’articolo 609-decies (relativo alla Comunicazione al tribunale per i minorenni) che peraltro contiene un rinvio alla medesima.
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