Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Modifiche al c.p.p. in tema di prove e di giudizio abbreviato A.C. 668-B - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 350 Progressivo: 2 | ||||
Data: | 27/09/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
27 settembre 2011 |
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n. 350/2 |
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Modifiche al c.p.p. in tema di prove e di giudizio abbreviatoA.C. 668-BElementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
668-B |
Titolo |
Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354. |
Iniziativa |
On. Lussana |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
29 luglio 2011 |
assegnazione |
2 agosto 2011 |
Commissione competente |
II (Giustizia) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali) |
La proposta di legge n. 668-B, all’esame della Camera in terza lettura, ha origine da una proposta di legge (on. Lussana), volta ad escludere per i reati puniti con l'ergastolo l’applicabilità del giudizio abbreviato.
Nel corso dell’esame al Senato, il contenuto del provvedimento è stato notevolmente ampliato con una sostanziale riscrittura del regime di ammissione della prova nel codice di procedura penale e con modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario, in materia di ammissione all’accesso ai benefici penitenziari.
La proposta di legge consta di un solo articolo.
Si darà ora sinteticamente conto del contenuto del provvedimento. Per un esame più analitico si rinvia al Dossier n. 350/3, A.C. 668-B - Schede di lettura e documentazione.
L’articolo 1, commi 2-5, reca modifiche al regime probatorio nel processo penale.
Il comma 2, modifica l’art. 190 c.p.p., relativo al diritto alla prova, e, in particolare:
§ aggiunge unadisposizione, che riprende pressoché integralmente una parte dell’art. 111, terzo comma, Cost, relativa alla facoltà dell'imputato, a mezzo del difensore, di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.
§ riconosce le medesime facoltà alle altre parti, «in quantoapplicabili»;
§ modifica in maniera rilevante i criteri di inammissibilità delle prove:oltrealle prove vietate dalla legge, il giudice esclude solo le prove «manifestamente non pertinenti» anziché quelle che «manifestamente sono superflue o irrilevanti»;
§ introduce la previsione di una nullità in caso di inosservanza della norma sull’ammissibilità delle prove;
§ specifica che i provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati, sentite le parti in contraddittorio, solo «nei casi consentiti dalla legge».
Il comma 3 interviene sull’art. 495 c.p.p., che disciplina i poteri del giudice in ordine alla prova:
§ al comma 1, viene apportata una modifica di coordinamento;
§ al comma 4, viene introdotta una modifica ben più rilevante relativa al potere del giudice di revocare l'ammissione di prove.Rispetto alla disciplina vigente, che prevede la revoca delle prove «che risultano superflue», viene disposto che ai fini della revoca le prove devono risultare «superflue e manifestamente non pertinenti»; vieneinoltre esclusa la revoca per le prove richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte.
Il comma 4 interviene sull’art. 238-bis del codice di procedura penale, in tema di efficacia probatoria delle sentenze irrevocabili, riconoscendo alle parti il diritto di ottenerel'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza. La nuova disciplina non si applica ai reati di competenza della procura distrettuale antimafia e ai reati di terrorismo di competenza della procura distrettuale.
Il comma 5 detta la disciplina transitoria,
prevedendo che i commi da
L’articolo 1, commi 1, 6 e 7, interviene sulla disciplina del giudizio abbreviato.
Il Senato ha profondamente modificato il testo approvato dalla Camera, cheprecludeva il ricorso al rito abbreviato per i procedimenti per delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo. Il testo del Senato consente invece l’accesso al giudizio abbreviato per qualsiasi tipo di procedimento, salvo escludere la diminuzione di pena per i procedimenti che si concludono con una condanna all’ergastolo.
Inparticolare, il comma 1 inserisce nell’art. 438, comma 5, c.p.p., relativo alla richiesta di integrazione probatoria dell’imputato ai fini del giudizio abbreviato, un richiamo alla disciplina del diritto alla provadel nuovo art. 190 «in quanto applicabile». ll comma 6 elimina qualsiasi riferimento alla pena dell’ergastolo ai fini dell’applicabilità della diminuzione di pena connessa con l’accesso al rito abbreviato. Il comma 7 dispone che quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell'ergastolo, non si applica la diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato.
L’articolo 1, comma 8, interviene sull’ordinamento penitenziario (L 354/1975), novellando l’art. 58-quater,comma 4, che preclude l’accesso ai benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis OP (lavoro all'esterno, permessi premio, e misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata) ai condannati per i delitti di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione ovvero a scopo di estorsione che hanno cagionato la morte del sequestrato, a meno che non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno 26 anni
A seguito delle modifiche apportate: dalla disposizione in esame al comma 4:
§ la preclusione all’accesso ai benefici è estesa ai condannati per i delitti di strage e sequestro di persona;
§ la preclusione opera non solo per i benefici indicati dall’art. 4-bis, comma 1, ma per tutti i benefici previsti dalla legge sull’ordinamento penitenziario, con la sola eccezione della liberazione anticipata;
§ non è più necessario che l’espiazione della parte di pena richiesta sia effettiva.
All’art. 58-quater, è altresì aggiunto il comma 4-bis,che introduce una ulteriore preclusione all’accesso ai benefici penitenziari, anche in tal caso escludendo la liberazione anticipata, per i condannati per omicidio in presenza di determinate aggravanti, richiedendo che gli stessi abbiano espiato almeno i tre quarti della pena irrogata o, in caso di ergastolo, 26 anni.
L’articolo 1, comma 9, prevede infine che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, escludendo dunque l’ordinario periodo di vacatio legis
Trattandosi di modificare il codice di procedura penale e l’ordinamento penitenziario, risulta imprescindibile un intervento di rango legislativo.
Il contenuto del provvedimento in esame è riconducibile alla materia giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).
Nella risoluzione sulle ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario della disciplina proposta nel progetto di legge 668-B, approvata il 7 settembre 2011, il CSM sottolinea rilevanti criticità della nuova disciplina del regime probatorio nel processo penale sotto il profilo del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), richiamando altresì le numerose condanne in materia dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Con riferimento alle modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato approvate dal Senato, la risoluzione rileva che esse potrebbero «non risultare in linea con la natura “premiale” del giudizio abbreviato, riconoscibile in alcuni percorsi motivazionali della giurisprudenza costituzionale, in cui sembra delinearsi un “sinallagma” fra il consenso dell’imputato ad essere giudicato sulla base di una prova formatasi al di fuori del contraddittorio ed il beneficio previsto per il medesimo in termini di riduzione della pena» (il CSM richiama Corte cost., ordinanza n. 326 del 2001; sentenza n. 115 del 2001; sentenza n. 140 del 2010).
L’art. 4 del disegno di legge governativo AS 1440, attualmente all’esame del Senato, prevede:
§ una riformulazione dei primi due commi dell’articolo 190 c.p.p. che limitano il giudizio sull’ammissibilità della prova ai requisiti di “legalità” e “non manifesta irrilevanza”;
§ una modifica dell’articolo 238-bis c.p.p., volto a limitare l’ambito di applicazione della norma ai procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), c.p.p.
Si rinvia alle osservazioni formulate nel Dossier n. 350/3, A.C. 668-B - Schede di lettura e documentazione.
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