Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio - A.C. 2984 Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 394 | ||
Data: | 04/10/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
4 ottobre 2010 |
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n. 394/0 |
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Attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinioA.C. 2984Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
2984 |
Titolo |
Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
25 novembre 2009 |
assegnazione |
21 gennaio 2010 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Commissione (Affari costituzionali) |
La proposta di legge sostituisce il comma 2 dell’art. 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in tema di attribuzione di funzioni ai magistrati ordinari che hanno appena concluso il tirocinio.
La normativa vigente prevede che, una volta superato il concorso, i magistrati debbano svolgere un tirocinio della durata di 18 mesi (articolato in tre sessioni di sei mesi, una delle quali presso la Scuola superiore della magistratura, ex art. 18, d. lgs. n. 26/2006, non ancora istituita). Concluso il tirocinio, i magistrati sono assegnati a una sede provvisoria per la durata di 2 anni e 6 mesi e poi, all’esito della prima valutazione di professionalità, sono assegnati agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dal CSM.
Attualmente l’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160/2006 preclude ai magistrati di prima nomina - che hanno concluso il tirocinio ma non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità - la possibilità di svolgere le seguenti funzioni:
- requirenti;
- giudicanti monocratiche penali;
- di giudice per le indagini preliminari;
- di giudice per l’udienza preliminare.
Si ricorda che recentemente l’art. 3-bis del decreto-legge n. 193 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010, ha introdotto – per assicurare la continuità della giurisdizione nelle c.d. sedi disagiate - una deroga a tale disposizione. Il decreto-legge, pur mantenendo in generale la preclusione per i magistrati di prima nomina a svolgere funzioni requirenti, consente infatti, qualora ricorrano specifiche condizioni oggettive di scopertura delle sedi disagiate e con riferimento ai magistrati nominati con un decreto ministeriale del 2009, l’assegnazione di funzioni requirenti. In tal caso però l’esercizio dell’azione penale dovrà avvenire sotto la supervisione del procuratore della Repubblica, del procuratore aggiunto o di altro magistrato appositamente delegato.
L’articolo 1 della proposta di legge riscrive il comma 2 dell’articolo 13 apportando alla normativa vigente le seguenti modifiche:
- elimina il divieto di svolgere funzioni requirenti anteriormente alla prima verifica di professionalità. Come evidenziato dalla relazione di accompagnamento, si ritiene infatti che l’inesperienza dei magistrati non debba causare preoccupazioni «essendo essi inseriti in un sistema in cui, all'interno di ciascuna procura della Repubblica, vige ormai, per legge, una struttura piramidale che impone per determinati atti rilevanti dell'ufficio il «visto» del procuratore capo o di un procuratore aggiunto a ciò espressamente delegato»;
- consente lo svolgimento di funzioni giudicanti monocratiche penali anteriormente alla prima verifica di professionalità, richiedendo però che il magistrato abbia svolto, oltre al tirocinio ordinario (18 mesi), un ulteriore periodo di tirocinio mirato nella funzione, della durata di almeno un anno continuativo;
- riafferma il divieto di svolgere le funzioni di GIP e GUP anteriormente alla prima valutazione di professionalità.
L’articolo 2 della proposta di legge esclude il periodo di vacatio legis, prevedendo l’entrata in vigore della novella il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.
La proposta di legge novella fonti di rango primario, il che rende necessario l’intervento con legge.
Il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia, di competenza esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa).
Il coordinamento si realizza attraverso la tecnica della novellazione.
La proposta di legge amplia l’ambito delle funzioni che i magistrati ordinari possono essere chiamati a svolgere appena terminato il tirocinio: prevede infatti la possibilità di svolgere sia funzioni requirenti che funzioni giudicanti monocratiche penali richiedendo però, per queste ultime, un ulteriore e specifico tirocinio della durata di un anno.
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File: gi0458_0.doc