Camera dei deputati Dossier GI0566A [data]

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto - A.C. 2094-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2094-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 480    Progressivo: 1
Data: 17/02/2012
Descrittori:
PROCESSO PENALE   REATI
Organi della Camera: II-Giustizia

 

17 febbraio 2012

 

n. 480/1

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto

A.C. 2094-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

2094

Titolo

Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto

Data approvazione in Commissione

16 febbraio 2012

 

 



Contenuto

La proposta di legge AC 2094 è volta a consentire una rapida definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

La proposta ha finalità di deflazione del carico processuale penale. Come emerge dalla relazione illustrativa, essa, fermo restando il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, introduce nel codice di rito un istituto deflattivo in presenza di vicende che, pure astrattamente valutabili sul piano penale, risultino di così scarsa offensività da non giustificare l’impiego della costosa risorsa del processo.

Il nuovo testo della proposta di legge, elaborato dalla Commissione Giustizia, ai fini dell’accertamento della particolare tenuità del fatto, individua i seguenti parametri (art. 3, che inserisce nel codice di procedura penale l’art. 530-bis):

-          le modalità della condotta;

-          l’occasionalità della condotta. La condotta può essere ritenuta non occasionale quando l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero quando ha commesso (in precedenza o successivamente) altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto è stato ritenuto di particolare tenuità;

-          l’esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della condotta.

 

Il nuovo testo della proposta di legge prevede, nei casi di particolare tenuità del fatto:

§   la declaratoria d’ufficio con sentenza della particolare tenuità del fatto in ogni stato e grado del processo, con una modifica all’art. 129 c.p.p. (art. 1)

L’attuale art. 129 c.p.p. stabilisce che in ogni stato e grado del processo, il giudice che riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

§   che la richiesta di archiviazioneal giudice da parte del PM debba essere notificata alla persona offesa che potrà entro 10 giorni prendere visione degli atti e presentare opposizione (art. 5, che novella l’art. 408 c.p.p.), anche se non abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione.

L’art. 408 dispone attualmente che a chiusura delle indagini il PM, se ritiene la notizia di reato infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione, trasmettendogli gli atti. L’avviso della richiesta è notificato alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione. Nell’avviso è precisato che entro 10 giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione, chiedendo la prosecuzione delle indagini.

§   la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare, con una modifica all’art. 425 c.p.p. (art. 2);

L’art. 425 c.p.p. prevede che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa.

§   la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, con l’introduzione dell’art. 530-bis c.p.p. (art. 3).

Le attuali ipotesi di sentenze di proscioglimento sono: la sentenza di non doversi procedere (perché l’azione penale non doveva essere avviata o non deve essere proseguita o per estinzione del reato, artt. 529 e 531 c.p.p.); la sentenza di assoluzione (perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione; perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile; perchè vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, art. 530).

 

Dalla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (ex art. 530-bis, c.p.p.), il testo fa discendere le seguenti conseguenze:

-        l’obbligo per il giudice di pronunciarsi anche sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, analogamente a quanto attualmente fa in relazione alle sentenze di condanna (art. 6, che novella l’art. 538 c.p.p.) ovvero alla estinzione del reato per amnistia o per prescrizione (art. 7, che novella l’art. 578 c.p.p.);

-        l’efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dei confronti del prosciolto per particolare tenuità del fatto nonché nel giudizio per responsabilità disciplinare (art. 8, che sostituisce l’art. 651 c.p.p., e art. 9, che novella l’art. 653 c.p.p.);

-        l’iscrizione per estratto nel casellario giudiziale del provvedimento con il quale l’imputato è stato prosciolto per particolare tenuità del fatto (art. 10, co. 2).

Si segnala che, in base alla normativa vigente, i decreti con cui il giudice accoglie la richiesta di archiviazione del p.m. non debbono essere iscritti nel casellario giudiziale. Né la proposta di legge  prevede che il decreto di archiviazione per particolare tenuità debba essere iscritto nel casellario giudiziale. Appare pertanto opportuno valutare se, in base alla proposta di legge, il magistrato sia in grado di conoscere se la particolare tenuità sia già stata dichiarata in precedenza con decreto di archiviazione nei confronti di un medesimo soggetto.

 

Il nuovo testo della proposta di legge, con finalità di coordinamento, interviene inoltre su:

 

§         il procedimento penale minorile disciplinato dal D.P.R. 448/1998.

Si ricorda, infatti, che nel processo minorile è già previsto il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, nel caso di tenuità del fatto e di occasionalità del comportamento. L’art. 27 del DPR 448/1988 prevede che nel corso delle indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne (primo comma).

In presenza di tali condizioni, analoga sentenza può essere pronunciata d’ufficio dal giudice nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato (quarto comma).

L’art. 10 delle proposta aggiunge la possibilità per il giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto anche all’esito del dibattimento.

 

§         Il rito penale dinanzi al giudice di pace, disciplinato dal d.lgs. 274/2000.

Si ricorda che l’istituto dell’esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto è già previsto nei procedimenti davanti al giudice di pace.

L’art. 34 del d.lgs. 274/2000 prevede che il fatto sia di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato (comma 1).

Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento (comma 2). Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono (comma 3).

L’art. 11 della proposta abroga l’art. 34, che attualmente esclude la procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. La finalità perseguita con l’abrogazione pare essere quella di applicare anche ai procedimenti davanti al giudice di pace la disciplina generale sulla particolare tenuità introdotta nel c.p.p.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Nel corso dell’esame della proposta di legge la Commissione Giustizia ha svolto audizioni informali sentendo in particolare, il Prof. Francesco Caprioli, ordinario di diritto processuale penale (12 ottobre 2011), il dott. Giuseppe Santalucia, magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e rappresentanti dell’Unione camere penali (18 ottobre 2011). A seguito della presentazione di numerosi emendamenti, anche da parte del relatore, la Commissione ha deliberato la costituzione di un comitato ristretto (13 dicembre 2011) che ha prodotto un nuovo testo, adottato dalla Commissione come testo-base (2 febbraio 2012). Nella seduta del 15 febbraio la Commissione ha esaminato e votato gli emendamenti al nuovo testo. Il giorno seguente ha votato il mandato al relatore.

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La I Commissione Affari costituzionali, nella riunione del 16 febbraio 2012, ha espresso parere favorevole con due condizioni e un’osservazione. Le condizioni riguardano:

§         la necessità, ai fini applicativi della norma e per una fondamentale esigenza di chiarezza e coerenza dell’ordinamento, di coordinare il nuovo art. 530-bis del codice di procedura penale con le fattispecie penali in cui la particolare tenuità del fatto è causa di attenuazione della pena anziché di proscioglimento, quali gli articoli 648, comma 2, 323-bis, e 311 del codice penale, l’art. 2640 del codice civile e l’art. 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, precisando altresì, rispetto alle previsioni del codice penale, che la tenuità del fatto è causa di non punibilità;

§         all’art. 5, la necessità cha la Commissione di merito specifichi quali siano gli effetti dell’opposizione presentata dalla persona offesa.

L’osservazione invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di ricomprendere o meno tra le previsioni del testo in esame i reati di violenza contro la persona.

La Commissione Giustizia non ha recepito il parere della I Commissione.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: gi0566a.doc

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