Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia , Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Corpo di polizia penitenziaria - AA.C. 1022, 1542, 1768, 2486 e 2961 - Schede di lettura e normativa di riferimento | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 275 | ||||||
Data: | 26/01/2010 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Corpo di polizia penitenziaria AA.C. 1022, 1542, 1768, 2486 e 2961 |
Schede di lettura e normativa di riferimento |
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n. 275 |
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26 gennaio 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Lavoro ( 066760-4974 / 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it |
Hanno partecipato alla redazione del dossier: |
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia ( 066760-5157/ 066760-9559– * st_giustizia@camera.it Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-3209/ 066760-3855– * st_istituzioni@camera.it
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File: LA0221.doc |
INDICE
§ La proposta di legge C.2486 (Catanoso)
§ Le proposte di legge C. 1542 (Tassone ed altri), C. 1768 (Cassinelli) e C.2961 (Vitali)
§ La proposta di legge C. 1022 (Carlucci)
Quadro della normativa vigente
§ Corpo di Polizia penitenziaria
§ Dirigenza polizia penitenziaria
§ Ruoli tecnici di polizia penitenziaria
Normativa di riferimento
§ L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Art. 80)
§ L. 1° aprile 1981, n. 121 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (Artt. 43 e 59)
§ L. 10 ottobre 1986, n. 668 Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (Art. 28)
§ L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Art. 17)
§ L. 1° febbraio 1989, n. 53 Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato (art. 26)
§ L. 15 dicembre 1990, n. 395 Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria
§ D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395 (artt. 33, 46-bis, 47-bis, 48-bis, 81)
§ L. 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 3, co. 6, art. 17, co. 95)
§ L. 28 luglio 1999, n. 266 Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura (art. 12)
§ D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146 Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266
§ D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78 (artt. 1-21; 29-37; 43-53)
§ L. 27 luglio 2005, n. 154 Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria
§ L. 30 giugno 2009, n. 85 Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera (…). Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (…) (art. 18)
Giurisprudenza
Corte Costituzionale
§ Sentenza n. 149/2005
La proposta di legge C. 2486 (Catanoso) reca una delega al Governo per l’adozione, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per istituire e disciplinare l'ordinamento dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, nei quali confluiscono il personale di ruolo del comparto Ministeri del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) e del Dipartimento per la giustizia minorile (DGM) del Ministero della giustizia, nonché gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che abbiano svolto mansioni amministrative nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria o della giustizia minorile per almeno tre anni.
Secondo la relazione illustrativa, la pdl in esame mira a sanare una situazione di evidente disparità tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria con gli altri corpi di polizia; in questo senso la pdl in esame ha lo scopo di operare un’equiparazione totale - numerica, economica e giuridica - del richiamato personale attraverso l'istituzione dei ruoli tecnici, peraltro presenti negli altri corpi delle Forze di polizia (Polizia dello Stato e Corpo forestale dello Stato).
Nell’esercizio della delega il Governo deve attenersi ai seguenti criteri e principi direttivi (articolo 1):
· revisione delle qualifiche attraverso il massimo accorpamento possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di esse la specificazione del particolare settore dell'amministrazione al quale il personale è preposto e inquadramento economico e giuridico alla corrispondente qualifica del Corpo di polizia penitenziaria;
· previsione del ruolo dirigenziale degli psicologi e dei medici del Corpo di polizia penitenziaria;
· individuazione della pianta organica del personale dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria;
· individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte e dei percorsi di formazione seguiti nel corso della carriera lavorativa anche pregressa nel comparto Ministeri;
· istituzione di una dirigenza unica dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, suddivisa in dirigente, dirigente superiore e dirigente generale, secondo l'organico determinato dalla tabella A allegata alla pdl in esame.
Possono accedere ai ruoli tecnici il personale di ruolo del comparto Ministeri del DAP e del DPG e il personale del Corpo di polizia penitenziaria che opera presso il centro elaborazione dati e i servizi informatici dell'Amministrazione penitenziaria o che ha svolto compiti amministrativi nell'ambito di uffici, istituti e servizi del DPG, da almeno tre anni, previa domanda da presentare all'amministrazione di competenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 2).
All'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, valutato in 35.945.177 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Le proposte di legge C. 1542 (Tassone ed altri), C. 1768 (Cassinelli) e C.2961 (Vitali), di contenuto analogo, hanno lo scopo di ridefinire, modificando la disciplina contenuta nel D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, i ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo di Polizia penitenziaria, equiparando gli stessi ai corrispondenti ruoli dei commissari della Polizia di Stato (e al Corpo forestale dello Stato, come indicato nelle pdl 1768 e 2961), così come regolati dal D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
In particolare, le relazioni illustrative dei provvedimenti evidenziano come, con il richiamato D.Lgs. 334/2000, sia stato attuato il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, escludendo la qualifica di vice commissario (le pdl 2961 fa anche riferimento alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato e di vice questore forestale del Corpo forestale). Tutto ciò crea, sempre secondo le relazioni illustrative, una sperequazione tra i ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e quelli della Polizia di Stato (e del Corpo forestale dello Stato, secondo quanto riportato nella pdl 2961).
Le proposte di legge in esame, quindi, novellano il D.Lgs. 146/2000, al fine di riordinare gli organici del Corpo di polizia penitenziaria, prevedendo, in particolare:
· l’eliminazione delle qualifica di vice commissario penitenziario all’interno del ruolo direttivo ordinario, fissando allo stesso tempo la dotazione organica del ruolo in 515 unità (articolo 1 della pdl 1542; articolo 1, comma 1, lettera n), della pdl 2961). La pdl 1768 (articolo 2, comma 1, lettera b)) prevede invece 615 unità, di cui 100 dirigenti;
· l’individuazione delle funzioni dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, nonché le articolazioni del ruolo dei dirigenti (articolo 2 della pdl 1542; articolo 2 della pdl 1768; articolo 1, comma 1, lettera a), della pdl 2961);
· la disciplina delle procedure per l’accesso alle nomine dei vari livelli dirigenziali e direttivi, in special modo definendo le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale (articoli da 4 a 15 della pdl 1542; articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della pdl 1768; articolo 1, comma 2, della pdl 2961).
Si ricorda, inoltre, che la pdl 1524, modificando l’articolo 12 della L. 266/1999 (articolo 18), nella parte in cui esclude l’istituzione di ruoli dirigenziali all’interno del Corpo di polizia penitenziaria, rende possibile l’istituzione di tali ruoli.
L’articolo 3 della pdl 1768 abroga l’intero capo III del D.Lgs. 146/2000, concernente appunto il ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria.
La pdl 2961, invece (articolo 1, comma 1, lettere h)-m)), provvede ad articolare le progressioni del ruolo direttivo speciale.
Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea come la richiamata L. 85/2009, nel prevedere, all'articolo 18, comma 2, lettera c), che, nell'ambito dell'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato, opererebbe “un'ulteriore sperequazione, questa volta tutta interna ai ruoli dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, atteso che gli appartenenti ai ruoli tecnici, fin dalla loro assunzione, saranno gerarchicamente sovraordinati ai funzionari dei ruoli direttivi, ordinario e speciale; rispetto a questi ultimi, inoltre, raggiungeranno in tempi più brevi e a ruolo aperto la qualifica apicale”.
Le pdl 1542 e 2961, inoltre, recano modifiche alla disciplina inerente gli organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari (articolo 16 della pdl 1542 e articolo 1, comma 3, della pdl 2961).
L’articolo 20, comma 1, della pdl 1542, in particolare, innalza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della pdl in esame, i limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio del personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria al raggiungimento di specifici limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita. In particolare, il collocamento a riposo opera:
· a 65 anni di età per il dirigente generale;
· a 63 anni di età per il dirigente superiore;
· a 60 anni per le qualifiche inferiori.
Lo stesso articolo, inoltre (comma 2), stabilisce il collocamento a riposo d’ufficio degli appartenenti al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria al compimento del sessantesimo anno di età.
Si ricorda, infatti, che il limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio è attualmente stabilito, per il Corpo di polizia penitenziaria (sulla base del combinato disposto dall’articolo 4 del D.P.R. 1092/1973 e dall’articolo 71 del D.Lgs. 442/1993), al compimento dei 60 anni di età, non avendo il D.Lgs. 146/2000 nulla previsto in merito (si ricorda, inoltre, che la tabella B allegata al il D.Lgs. 442/1993 stabilisce esplicitamente il richiamato limite anagrafico per gli agenti, assistenti, sovrintendenti ed ispettori). Si segnala, infine, che la Corte Costituzionale (sentenza n. 149 del 2005) ha riconosciuto la legittimità del D.Lgs. 146/2000 nella parte in cui non prevede modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età, per il personale in servizio nel ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, a differenza di quanto stabilito per il personale di pari grado della Polizia di Stato.
Per quanto concerne la copertura finanziaria la pdl 2961 prevede un onere 2,2 milioni di euro, cui si provvede mediante riduzione della spesa equivalente alla riduzione della dotazione organica di 49 posti del ruolo direttivo speciale.
Le pdl 1542 e 1768 non recano invece alcuna disposizione di copertura finanziaria.
La proposta di legge C. 1022 (Carlucci) dispone una serie di misure per l’istituzione dei ruoli tecnici di polizia penitenziaria, il riordino delle carriere del personale, l’istituzione del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria nonché una disposizione per l’edilizia residenziale per il personale penitenziario (articolo 6).
Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia l’inadeguatezza della consistenza numerica dell'organico in servizio e della disponibilità delle strutture rispetto all’aumento dei detenuti, oltre a sottolineare la sperequata distribuzione del personale tra i vari istituti dovuta alla particolare qualità di alcuni detenuti e alla difficile trasferibilità del personale.
Più specificamente, l’articolo 2 prevede il riordino delle carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di polizia, mentre il successivo articolo 3 istituisce il ruolo dei dirigenti.
L’articolo 4 permette l’inquadramento nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione dello Stato del personale dell'Amministrazione penitenziaria che non intenda transitare nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.
Infine, l’articolo 7 reca la clausola di copertura finanziaria.
La L. 1° aprile 1981, n. 121, di riforma della Polizia ha delineato una nuova organizzazione dell’amministrazione della pubblica sicurezza, intervenendo anche sul coordinamento tra le forze di Polizia e sull’ordinamento del personale.
La legge di riforma ha smilitarizzato l’amministrazione della pubblica sicurezza dando un ordinamento omogeneo a tutto il personale suddividendolo in tre gruppi di ruoli distinti in base ai contenuti professionali specifici di ciascuno di essi:
· ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia;
· ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia;
· ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali (essenzialmente il personale delle professioni sanitarie).
La disciplina dettagliata dell’amministrazione del personale è stata demandata ad una serie di decreti legislativi attuativi della legge di riforma. In particolare, per il personale della Polizia di Stato del primo gruppo di ruoli sopra citati, ossia quello che espleta propriamente funzioni di polizia, rileva il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 modificato più volte, e in modo sostanziale dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. La gran parte delle disposizioni del DPR 335/1982 relative al personale dirigenziale con funzioni di Polizia sono state in seguito abrogate e sostituite da quelle recate dal D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, anch’esso successivamente integrato e modificato. Per il personale tecnico-scientifico il DPR 337/1982, anch’esso riformato ad opera del D.Lgs. 197/1995, rimane in vigore per il personale tecnico non dirigente.
Il personale non dirigenziale che svolge compiti di polizia è articolato in tre ruoli: agenti ed assistenti (in precedenza afferenti a due ruoli separati); sovrintendenti ed ispettori.
Il trattamento economico e giuridico del personale non dirigenziale della Polizia è stabilito sulla base di accordi sindacali comuni alle tre forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Guardie forestali).
La natura e i compiti istituzionali del Corpo Forestale dello Stato, sono contenute nella legge 6 febbraio 2004, n. 36, la quale ha ne riconosciuto la qualifica di forza di polizia e le funzioni di tutela del patrimonio agroforestale; esso svolge altresì attività di polizia giudiziaria e di repressione dei reati contro il patrimonio agroambientale del Paese.
L'articolo 2 disciplina più dettagliatamente le funzioni, tra le quali si evidenziano, tra le altre:
· l’attività di ordine e sicurezza pubblica, in particolare relativamente ai territori montani ed alle aree rurali;
· l’attività di sorveglianza controllo e repressione dei reati ambientali, anche in attuazione di convenzioni internazionali e di normative comunitarie;
· attività di controllo volta al rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e biosicurezza in genere;
· pubblico soccorso ed interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale anche con riferimento alla lotta agli incendi boschivi e all’utilizzo di mezzi aerei per il loro spegnimento.
Il Corpo opera alle dipendenze del Ministro delle politiche agricole, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per gli interventi di l’ordine e la sicurezza pubblica, il pubblico soccorso e la protezione civile; e la dipendenza dal Ministero dell’ambiente per tutta l’attività di tutela ambientale del territorio.
L’articolo 4 regola i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni. Qualora le stesse non intendano istituire propri servizi tecnici forestali, il Ministero delle politiche agricole può stipulare convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale di compiti e funzioni proprie delle regioni medesime.
La polizia penitenziaria, corpo di polizia ad ordinamento civile, è stato istituito con legge 15 dicembre 1990 n. 395 e posto alle dipendenze del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) nell’ambito del Ministero della Giustizia; ferme restando le sue specifiche attribuzioni, fa comunque parte delle Forze di polizia in servizio di pubblica sicurezza.
I compiti istituzionali e gli ambiti di competenza della Polizia penitenziaria sono in primo luogo diretti a garantire le condizioni di sicurezza all’interno degli istituti penitenziari del Paese, presupposto imprescindibile per attuare il fine della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato. La Polizia penitenziaria non ha un suo vertice gerarchico, essendo alle dipendenze del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
In attuazione della delega concessa al Governo con l’art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ha disciplinato l’ordinamento del relativo personale, con l’istituzione dei ruoli e la previsione delle dotazioni organiche, la specificazione delle funzioni, delle nomine e della carriera, le disposizioni sul reclutamento, le norme sullo status del personale.
L’attuale organico del personale (non direttivo) è fissato in 44.406 unità; sommando i 715 dirigenti immessi a seguito dell’istituzione del ruolo direttivo (v. D.Lgs. n. 146 del 2000) si arriva a un organico totale di 45.121 unità di personale.
La tabella seguente sintetizza i ruoli e le qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria:
Ruolo dirigenziale |
Dirigente superiore |
Primo dirigente |
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Ruolo direttivo |
Commissario coordinatore |
Commissario Capo |
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Commissario |
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Vice Commissario |
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Ruolo ispettori |
Ispettore superiore |
Ispettore Capo |
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Ispettore |
|
Vice Ispettore |
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Ruolo Sovrintendenti |
Sovrintendente Capo |
Sovrintendente |
|
Vice Sovrintendenti |
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Ruolo agenti e assistenti |
Assistente Capo |
Assistente |
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Agente scelto |
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Agente |
In relazione ai ruoli non direttivi sono istituiti (articolo 1):
§ il ruolo degli agenti e assistenti;
§ il ruolo dei sovrintendenti;
§ il ruolo degli ispettori.
Il ruolo degli agenti e assistenti, al cui personale è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ha un organico previsto in 35.548 unità che risulta articolato in 4 qualifiche (articolo 3):
§ agente;
§ agente scelto;
§ assistente;
§ assistente capo.
Tale personale svolge prevalentemente mansioni esecutive con margini di iniziativa e discrezionalità inerente alla qualifica posseduta, vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati, indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione dei programmi individuali di trattamento. Agli agenti scelti e agli assistenti possono essere assegnati compiti di coordinamento di più agenti in servizio d’istituto o eventuali incarichi specialistici.
I vincitori dei concorsi pubblici (cui possono accedere i possessori di licenza media) sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria ed ammessi ad un corso di 12 mesi, diviso in due semestri (articolo 6); in caso di idoneità dopo il primo corso, sono nominati agenti in prova e ammessi al secondo semestre di corso, al termine del quale, se idonei, sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Una volta assegnati compiono un periodo di addestramento di 6 mesi presso gli istituti penitenziari, più uno eventuale di specializzazione di 3 mesi (articolo 8).
La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di specializzazione.
Analoga nomina ad allievo agente, in deroga al principio concorsuale e nell’ambito delle vacanze disponibili, può riguardare il coniuge, i figli superstiti e i fratelli di appartenenti a forze di polizia deceduti o invalidi per servizio (almeno all’80 per cento).
Dopo 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto, a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, si consegue la qualifica di assistente (articolo 10); con le medesime modalità è prevista la promozione ad assistente capo del personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto 5 anni di servizio come assistente (articolo 11).
Il ruolo deisovrintendenti è articolato in 3 qualifiche (articolo 14):
a) vice sovrintendente;
b) sovrintendente;
c) sovrintendente capo.
A tale personale, cui è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, sono assegnate funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste per agenti e assistenti, ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonché funzioni di coordinamento di unità operative (articolo 15); l’organico previsto è pari a 4.500 unità.
La nomina nei ruoli di sovrintendente si consegue esclusivamente mediante concorso interno riservato al personale dei ruoli inferiori.
L’articolo 16 del D.Lgs. 443/1992 stabilisce, infatti, che il 40% dei posti annuali per vicesovrintendente disponibili al 31 dicembre di ciascun anno è riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti con almeno 4 anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell’ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione; i posti sono coperti mediante concorso interno per esame scritto (risposte a questionario) e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi; il restante 60% dei posti è, invece, riservato agli assistenti capo che ricoprono al 31 dicembre di ciascun anno, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell’ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare più grave della deplorazione; i posti sono assegnati mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi.
Sia la promozione a sovrintendente che a sovrintendente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio, provenendo dalle qualifiche immediatamente inferiori: mentre la prima è per merito assoluto, la seconda è per merito comparativo; per l’ammissione ad entrambi i ruoli è necessario aver compiuto 7 anni di effettivo servizio nella qualifica (articoli 20 e 21).
Il ruolo degli ispettori è, invece, articolato in quattro qualifiche (articolo 22):
vice ispettore;
ispettore;
ispettore capo;
ispettore superiore.
Al personale del ruolo degli ispettori (che rivestono qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria) sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e dell’organizzazione del trattamento penitenziario, nonché specifiche funzioni nell’ambito del servizio di sicurezza e nell’organizzazione dei servizi di istituto (tra cui le dimissioni dei detenuti), secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell’istituto, di cui sono diretti collaboratori; sono altresì demandate agli ispettori funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti (articolo 23).
Per l’assunzione dei vice ispettori è previsto un doppio canale: concorso pubblico per esami e concorso interno per titoli ed esami (il titolo necessario per l’accesso è il diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per conseguire il diploma universitario, articolo 24). Il 50 % dei posti disponibili sono coperti con concorso pubblico[1]; il rimanente 50 % con concorso interno per titoli ed esami (necessari almeno 7 anni di anzianità, articolo 28).
I vincitori di concorso, sia pubblico che interno (allievi vice ispettori), debbono frequentare un corso di formazione (18 mesi gli esterni, 6 mesi gli interni), al termine del quale sono assegnati in prova ai servizi d’istituto per un periodo di 6 mesi (articolo 25).
La promozione sia a ispettore (articolo 29) che a ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto: alla promozione a ispettore sono ammessi i vice ispettori che abbiano compiuto almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica (oltre il periodo di frequenza del citato corso semestrale); alla promozione a ispettore capo sono invece ammessi gli ispettori con sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
L’accesso alla più elevata delle qualifiche nel ruolo degli ispettori, quella di ispettore superiore (articolo 30-bis), si consegue mediante un doppio canale; per il 50 % dei posti, con scrutinio comparativo cui è ammesso il personale con 8 anni di servizio effettivo nella qualifica di ispettore capo; per il residuo 50 %, con concorso riservato annuale per titoli ed esami cui sono ammessi gli ispettori capo in possesso di diploma d’istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Una posizione ulteriore nella qualifica può essere maturata dagli ispettori superiori dopo 15 anni di effettivo servizio (8 anni di servizio dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo, a sua volta previsto dopo 7 anni di servizio). Se nel triennio precedente hanno conseguito un giudizio complessivo minimo di “ottimo”, a domanda sono ammessi ad una selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di “sostituto commissario” (articolo 30-quater, comma 1)
L’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 ha però previsto (sostituendo l’articolo 30-quater, comma 1) a decorrere dal 1° gennaio 2005, ferme restando le ulteriori disposizioni dell’art. 30-quater, la sottrazione agli ispettori superiori sostituti commissari del beneficio economico consistente nello scatto aggiuntivo.
Ai fini della carriera, particolare rilievo assume l’articolo 44, comma 7, del D.Lgs. 443/1992, in base al quale sulle questioni relative allo stato giuridico, alla progressione di carriera, alle assegnazioni, ai trasferimenti e al rapporto di impiego deve essere fatto riferimento esclusivamente ai contenuti dei rapporti informativi. Il rapporto informativo è una valutazione annuale di professionalità degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (in servizio sia presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che presso le sue articolazioni centrali e territoriali), la cui redazione è affidata dalla legge agli organi superiori competenti. Il rapporto si fonda su diversi parametri di valutazione: competenza professionale, capacità di risoluzione e organizzativa, qualità dell’attività svolta; per ognuno dei parametri è previsto un punteggio da 1 a 3. Il giudizio complessivo finale può essere di ottimo, distinto, buono, mediocre o insufficiente.
L’organico degli ispettori consta di 4.358 unità di personale.
Con il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 sono stati istituiti e disciplinati i ruoli direttivi, ordinario e speciale, e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, in attuazione della delega recata dall’articolo 12 della legge n. 266/1999.
Il ruolo direttivo ordinario, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato, si articola nelle qualifiche:
§ vice commissario penitenziario;
§ commissario penitenziario;
§ commissario capo penitenziario;
§ commissario coordinatore penitenziario.
Dopo l’intervento della legge 334 del 2000 che ha abrogato la figura di vice commissario della Polizia di Stato, si è creata una sperequazione tra i ruoli delle due Polizie. All’attuale figura di vice commissario penitenziario corrisponde, nella Polizia di stato, la qualifica di Commissario. Tale sperequazione tra forze di Polizia ad ordinamento civile attualmente incide sia sui parametri stipendiali che sugli sviluppi di carriera.
Il ruolo dirigenziale si articola, invece, nelle seguenti qualifiche:
§ primo dirigente;
§ dirigente superiore.
A tale personale del ruolo direttivo ordinario e dirigenziale viene attribuita la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria. L’articolo 6 individua le funzioni e le responsabilità affidate, presso i Provveditorati regionali, gli istituti penitenziari e le Scuole dell’amministrazione, al personale appartenente alle qualifiche sopracitate. Gli appartenenti al ruolo direttivo ordinario assumono le funzioni di comandante di reparto presso gli istituti, le scuole e i servizi; in qualità di responsabili dell'area sicurezza presso gli istituti penitenziari sovrintendono alle attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, organizzazione e pianificazione del servizio dei nuclei traduzione e piantonamento; sovrintendono altresì all'organizzazione ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense e dell'equipaggiamento, svolgendo anche i compiti di responsabile dei poligoni di tiro dell'Amministrazione penitenziaria.
Gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali (primi dirigenti e dirigenti superiori) sono impiegati quale responsabili delle aree sicurezza dei provveditorati regionali del DAP, nelle sedi di dirigenza generale, ovvero – con compiti di alta responsabilità - presso gli uffici centrali dell'Amministrazione.
Gli articoli da 7 a 15 disciplinano le modalità di accesso alle qualifiche del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e quelle di promozione interna al ruolo stesso.
In particolare, le modalità concorsuali per l’accesso alla qualifica iniziale di vice commissario penitenziario sono disciplinate dall’articolo 7 del D.Lgs 146 e dal D.M. 6 aprile 2001 n. 236 (Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria).
Il concorso pubblico avice commissario penitenziario si articola in due prove scritte e una prova orale, e tra i requisiti è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio (purché siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale) ed un’età non superiore a 32 anni. Una riserva del 20% dei posti è destinata al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che non abbia riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione; rimane fermo per gli interni il possesso dei requisiti, escluso quello dell’età. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti – esclusi gli interni - all’accertamento dell’idoneità fisica e psichica e a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell’esame, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono state stabilite con il citato D.M. 6 aprile 2001, n. 236.
I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e frequentano, presso l’Istituto superiore di studi penitenziari, un corso di formazione teorico pratico della durata di 12 mesi; superati gli esami di fine corso, sono nominati vice commissari penitenziari e, dopo il giuramento, ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l’ordine di graduatoria dell’esame di fine corso.
Le promozioni alle successive qualifiche di commissario avvengono tutte mediante scrutinio per merito comparativo. Cambia naturalmente l’entità dell’anzianità di effettivo servizio nella qualifica: allo scrutinio per la promozione a commissario penitenziario sono ammessi i vice commissari con 2 anni di servizio (articolo 11); a quello per commissario capo sono ammessi i commissari con 3 anni e mezzo di servizio (articolo 12); allo scrutinio per commissario coordinatore penitenziario sono ammessi i commissari capo che abbia compiuto 4 anni di effettivo servizio (articolo 13).
L’accesso alle qualifiche dirigenziali di primo dirigente e dirigente superioreavviene secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 334 del 2000[2], di riordino delle carriere direttive e dirigenziali della Polizia di Stato.
Alla qualifica di primo dirigente si accede:
a) nel limite dell'80% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione della durata di 3 mesi. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante 20% per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto o che abbia maturato almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.
Alla qualifica di dirigente superiore si accede, invece, mediante concorso per titoli ed esami indetto annualmente con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a 35/50 nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
Accanto al ruolo direttivo ordinario, il D.Lgs 146/2000 ha istituito nel Corpo di polizia penitenziaria un ruolo direttivo speciale, articolato nelle stesse 4 qualifiche e con le stesse funzioni del ruolo direttivo ordinario. Mentre l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario avviene, come detto, per concorso pubblico, al ruolo direttivo speciale si accede esclusivamente mediante concorso interno.
Il concorso per la qualifica iniziale di vice commissario penitenziario (articolo 22), per titoli ed esame, consiste in due prove scritte e un colloquio. A questo concorso possono partecipare gli ispettori superiori o gli ispettori capo (con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica), in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Tale personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e devono frequentare un corso di formazione presso l’Istituto superiore di Studi penitenziari della durata non inferiore a dodici mesi.
Anche le promozioni alle successive qualifiche di commissario del ruolo speciale avvengono mediante scrutinio per merito comparativo con i consueti limiti derivanti dall’anzianità di servizio. Allo scrutinio per la promozione a commissario penitenziario sono ammessi i vice commissari con 2 anni di servizio (articolo 24); a quello per commissario capo sono ammessi i commissari con 6 anni di servizio (articolo 25); allo scrutinio per commissario coordinatore penitenziario sono ammessi i commissari capo che abbia compiuto 7 anni di effettivo servizio (articolo 26).
La dotazione organica dei ruoli direttivi, ordinario e speciale, e dirigenziali di cui alle Tabelle D ed E allegate al decreto legislativo 146/2000, comprende un totale di 715 unità.
La tabella D prevede un totale di 515 unità tra ruolo dirigenziale e ruolo direttivo ordinario:
§ 4 dirigenti superiori;
§ 8 primi dirigenti;
§ 90 commissari coordinatori penitenziari;
§ 113 commissari capo penitenziari;
§ 300 vice commissari penitenziari e commissari penitenziari.
La tabella E prevede 200 unità per il ruolo direttivo speciale:
§ 20 commissari coordinatori penitenziari;
§ 30 commissari capo penitenziari;
§ 150 vice commissari e commissari penitenziari.
L'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum, ha delegato il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento (vale a dire entro il 14 luglio 2009), uno o più decreti legislativi per provvedere all’istituzione di ruoli tecnici nell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria; in detti ruoli dovrebbe inquadrarsi il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del D.N.A[3], previsto dall’art. 5 della legge 85/2009 ed in corso di istituzione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
La delega non è stata ancora esercitata.
Per quanto riguarda la procedura per l’esercizio della delega, si prevede:
- l’emanazione dei suddetti decreti su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che dovranno essere resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine annuale o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni.
I principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega sono invece individuati nei seguenti:
a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
c) previsione che l’accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvenga mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il D.P.R. 24 giugno 1982, n. 337[4], più volte modificato, prevede cinque ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica:
§ ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;
§ ruolo dei revisori tecnici;
§ ruolo dei periti tecnici;
§ ruolo dei direttori tecnici;
§ ruolo dei dirigenti tecnici.
Il medesimo D.P.R. disciplina specificamente l’accesso alle qualifiche iniziali e la progressione in carriera del personale dei primi tre ruoli citati; le disposizioni relative ai ruoli del personale tecnico direttivo e dirigente sono, invece, contenute nel citato D.Lgs. 334/2000.
d) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, l’aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi e i congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.
L. 26 luglio 1975, n. 354
Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà
(Art. 80)
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.
(2) Vedi, anche, la L. 10 ottobre 1986, n. 663.
(omissis)
Art. 80.
Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72.
L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.
Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri (182).
A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.
Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione (183).
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(182) Comma così sostituito dall'art. 14, D.L. 14 aprile 1978, n. 111.
(183) L'indennità spettante agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza è stata determinata con D.Dirett. 27 gennaio 2000 (Gazz. Uff. 1° marzo 2000, n. 50) e con D.Dirett. 9 maggio 2002 (Gazz. Uff. 4 giugno 2002, n. 129).
(omissis)
L. 1° aprile 1981, n. 121
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
(Artt. 43 e 59)
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
(omissis)
Art. 43.
Trattamento economico.
Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base di accordi di cui all'articolo 95, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.
Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 95.
Vanno previsti, oltre all'iniziale, più classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.
L'indennità di cui al terzo comma assorbe lo assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143, L. 11 luglio 1980, n. 312.
Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla L. 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori è attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo è attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'art. 137, L. 11 luglio 1980, n. 312 (41).
Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianità di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale della Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello-bis.
Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 155, L. 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento è attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo 133, secondo comma della citata legge n. 312.
Nella prima applicazione della presente legge è concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianità di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualità entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianità di servizio maturata al 1° gennaio 1978.
Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio di ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.
Le indennità per la presenza e per i servizi fuori sede nonché il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile.
La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio può essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo le modalità prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16.
L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge (42) (43).
Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.
Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate è regolato dalla L. 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge (44).
Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonché ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero spetta l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennità è pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni (45).
Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennità è pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni (46).
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente (47).
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore (48).
Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonché al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennità mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennità speciale non compete al personale che beneficia dell'indennità di cui al terzo comma del presente articolo (49).
Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalità e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.
Fino a quando non sarà determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennità pensionabile prevista dal comma terzo è costituita dalla indennità mensile d'istituto di cui alla L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed è corrisposta con le modalità prescritte dalla legge stessa (50) (51).
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(41) Vedi, anche, l'art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 232.
(42) La Corte costituzionale, con sentenza 3-12 giugno 1991, n. 277 (Gazz. Uff. 19 giugno 1991, n. 24 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della L. 1° aprile 1981, n. 121, della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della L. 12 agosto 1982, n. 569, nonché della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri.
(43) La Corte costituzionale, con sentenza 12-21 marzo 1997, n. 65 (Gazz. Uff. 26 marzo 1997, n. 13, Serie speciale) e con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 465 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, e della tabella C), come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
(44) Comma così sostituito dall'art. 20, L. 10 ottobre 1986, n. 668.
(45) Comma così modificato dall'art. 58, L. 10 ottobre 1986, n. 668.
(46) Comma così inserito dall'art. 58, L. 10 ottobre 1986, n. 668.
(47) Comma così modificato dall'art. 4-bis, D.L. 18 gennaio 1992, n. 9.
(48) Comma così modificato dall'art. 4-bis, D.L. 18 gennaio 1992, n. 9.
(49) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(50) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 24 novembre 1981, n. 675 (Gazz. Uff. 28 novembre 1981, n. 328).
(51) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 342 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, secondo comma, e 43, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.
(omissis)
Art. 59.
Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi.
Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole.
Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno (95).
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(95) Vedi, anche, l'art. 4-bis, D.L. 19 dicembre 1984, n. 858. Con D.P.R. 6 agosto 1985, n. 452 (Gazz. Uff. 30 agosto 1985, n. 204) è stato approvato il regolamento per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato; con D.P.R. 6 agosto 1985, n. 454 (Gazz. Uff. 30 agosto 1985, n. 204) è stato approvato il regolamento recante le modalità dei concorsi interni, riservati alle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile e ai sottufficiali e guardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato; con altro D.P.R. 25 agosto 1988, n. 406 (Gazz. Uff. 17 settembre 1988, n. 219) è stato approvato il regolamento recante le modalità del concorso interno riservato alle appartenenti alla ex carriera di concetto del disciolto Corpo della polizia femminile, per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
(omissis)
L. 10 ottobre 1986, n. 668
Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi
decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza.
(Art. 28)
(1) (2)
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(1) Pubblicata nel Supp. Ord. alla Gazz. Uff. 17 ottobre 1986, n. 242.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(omissis)
Art. 28.
1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (45).
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(45) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(omissis)
L. 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
(Art. 17)
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
(2) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(omissis)
Art. 17.
Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (35);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (36).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (37) (38).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (39).
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete (40).
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(35) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.
(36) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(37) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(38) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.
(39) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.
(40) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(omissis)
L. 1° febbraio 1989, n. 53
Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei
vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di
Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato
(art. 26)
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1989, n. 43, S.O.
(omissis)
Art. 26.
1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria (29) (30).
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(29) Con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 6 aprile 1994, n. 15 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 26, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. La stessa Corte, con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.
(30) Vedi, anche, l'art. 22, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.
(omissis)
L. 15 dicembre 1990, n. 395
Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1990, n. 300, S.O.
(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 1.
Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria.
1. È istituito il Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria è posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.
3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato (4).
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(4) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 2.
Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
1. Il Corpo degli agenti di custodia è disciolto ed il ruolo delle vigilatrici penitenziarie è soppresso.
2. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate nella presente legge (5).
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(5) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 3.
Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria.
1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:
a) centri di reclutamento;
b) scuole ed istituti di istruzione;
c) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.
2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalità di cui al regolamento di servizio.
3. Il Corpo di polizia penitenziaria può svolgere attività sportiva e può inoltre costituire una propria banda musicale (6) (7).
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(6) Per le disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziario vedi il D.P.R. 18 settembre 2006, n. 276.
(7) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 4.
Organici.
1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge. Alla copertura degli organici si provvede, per gli anni 1990, 1991 e 1992, secondo il piano di assunzioni del personale risultante dalla tabella B allegata alla presente legge. Per il completamento del contingente stabilito dalla predetta tabella A, si provvede secondo il piano di assunzioni straordinarie per gli anni 1993, 1994 e 1995 risultante dalla tabella C allegata alla presente legge.
2. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assunto, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura di cui al comma 2 dell'articolo 5, secondo le madalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.
3. In concomitanza con il completamento del contingente di personale stabilito nella tabella A allegata alla presente legge, anche il servizio di traduzione dei detenuti ed internati di cui al comma 2 dell'articolo 5 e assunto dal Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalità e con la gradualità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa (8) (9).
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(8) Il comma secondo dell'art. 2, L. 12 dicembre 1992, n. 492 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1992, n. 302) ha disposto che per l'assunzione, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati si applica l'articolo 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 maggio 1993, n. 163.
(9) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 5.
Compiti istituzionali.
1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 , dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e loro successive modificazioni, nonché dalle altre leggi e regolamenti.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4.
3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.
4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attività amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato.
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche (10).
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(10) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 6.
Personale del Corpo di polizia penitenziaria.
1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.
2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:
a) ruolo degli ispettori;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli agenti e degli assistenti (11).
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(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 7.
Bandiere e beni del Corpo. Armamento. Uniformi.
1. Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo di polizia penitenziaria. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sono stabilite le caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono attribuiti al Corpo di polizia penitenziaria.
3. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
4. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso (12) (13).
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(12) Con D.M. 7 giugno 1993 (Gazz. Uff. 6 settembre 1993, n. 209), integrato con D.M. 22 dicembre 1993 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1994, n. 21), con D.M. 20 marzo 1995 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 86), modificato con D.M. 8 luglio 1995 (Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190) e con D.M. 16 ottobre 1995 (Gazz. Uff. 22 novembre 1995, n. 273), sono state determinate le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Successivamente i citati decreti: D.M. 7 giugno 1993 (ad eccezione degli artt. da 49 a 51 e delle relative tabelle A), B) e C), fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197); D.M. 22 dicembre 1993; D.M. 20 marzo 1995; D.M. 8 luglio 1995 e D.M. 16 ottobre 1995 sono stati abrogati dall'art. 13, D.M. 24 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2002, n. 38, S.O.) che ha rideterminato le caratteristiche, la foggia, l'uso ed i tempi di durata degli effetti di vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Da ultimo, con D.M. 4 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 16) sono state approvate le insegne di qualifica del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. L'articolo 1 del citato D.M. 4 dicembre 2003 ha abrogato l'articolo 51, e conseguentemente la tabella C, del suddetto D.M. 7 giugno 1993 ed ha integrato le disposizioni contenute nel D.M. 24 gennaio 2002. Con D.M. 24 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 2 aprile 2004, n. 78) è stata determinata la foggia del vestiario del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al contingente del Dipartimento per la giustizia minorile.
(13) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 8.
Esonero dal servizio militare di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale.
1. Gli appartenenti al personale effettivo del Corpo di polizia penitenziaria sono dispensati dalla chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimangono a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di leva. Il servizio prestato dagli agenti ausiliari nel Corpo di polizia penitenziaria è, a tutti gli effetti, servizio di leva e la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito (14).
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(14) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 9.
Doveri di subordinazione.
1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro di grazia e giustizia;
b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;
c) del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (15);
d) del direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
e) del provveditore regionale;
f) del direttore dell'istituto;
g) dei superiori gerarchici (16).
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(15) Lettera così modificata dal comma 7 dell'art. 1, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
(16) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 10.
Ordine gerarchico e rapporti funzionali.
1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.
2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.
3. L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.
4. L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti di dipendenza funzionale (17).
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(17) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 11.
Orario di servizio.
1. L'orario di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è stabilito ai sensi dell'articolo 19, comma 14, ed il numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.
2. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato.
3. Con la stessa procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, con la quale sono stabiliti i limiti massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario e le eventuali variazioni, unitamente ai contingenti del personale, possono essere apportate variazioni ai detti limiti massimi esclusivamente per casi di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.
4. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.
5. Il personale che, per particolari esigenze di servizio, non possa usufruire del giorno di riposo settimanale, ha diritto a goderne, entro le due settimane successive, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione. La medesima disciplina si applica al personale che, per particolari esigenze di servizio, presta servizio in un giorno festivo non domenicale (18).
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(18) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 12.
Mensa di servizio e asili nido.
1. È istituita la mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Sono altresì istituiti asili nido per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria (19).
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(19) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 13.
Trattamento economico.
1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella D allegata alla presente legge.
2. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19 (20) (21).
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(20) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
(21) Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 1, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
Art. 14.
Ordinamento del personale.
1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19, comma 14, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:
1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente; agente scelto; assistente; assistente capo;
2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo;
3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore capo;
b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni:
1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute; detto personale vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento; gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi specialistici;
2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste nel numero 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonché funzioni di coordinamento di unità operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria;
3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonché specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 ; gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi dell'istituto;
c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo; in particolare:
1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di agente e di agente scelto secondo l'anzianità di servizio;
2) previsione che il personale avente attualmente il grado di appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente;
3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in soprannumero riassorbile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria di merito per gli appuntati scelti;
4) previsione che gli appuntati scelti che non siano stati inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del numero 3), siano inquadrati nella qualifica di assistente capo;
5) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vice brigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente, quello avente il grado di brigadiere nella qualifica di sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianità nel grado nella qualifica di sovrintendente capo;
6) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:
aa) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla presente legge;
bb) per i tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore;
cc) per i due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore;
7) previsione che l'inquadramento di cui al numero 6) abbia luogo nel seguente modo:
aa) nella qualifica ai ispettore capo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla copertura dell'aliquota prevista alla lettera aa) del numero 6);
bb) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere bb) e cc) del numero 6), secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza (22);
cc) il personale risultato idoneo nel concorso di cui alla precedente lettera bb), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sarà inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;
dd) il personale di cui alle precedenti lettere bb) e cc) sarà inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi nella terza qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 6);
8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso di aggiornamento di almeno due mesi;
9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano espletato fino a tredici anni di servizio siano inquadrate nella seconda qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;
10) previsione che i marescialli capo e ordinari che non abbiano partecipato al concorso di cui al numero 7), lettera bb), ovvero non lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;
d) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;
e) previsione che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avvenga mediante concorso interno per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale; per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, per quanto attiene all'anzianità di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere;
f) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionale e per incarichi assolti;
g) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;
h) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di sicurezza e della necessità di non prevedere trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
i) previsione che, ferma restando per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età;
l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età (23);
m) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo;
n) determinazione delle modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 ;
2) previsione del concorso pubblico per esami; per l'ammissione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso ispettore è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ;
3) previsione del concorso riservato;
4) previsione dei corsi di formazione;
5) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianità e merito e per merito comparativo;
o) fatto salvo quanto previsto alla lettera c), determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella B allegata alla presente legge, tenuto conto delle disponibilità dei posti in organico, del grado rivestito e dell'anzianità di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro di grazia e giustizia, e composta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore dell'ufficio del personale del Corpo, da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 (24).
2. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 (25) (26).
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(22) Lettera così sostituita dall'art. 17, L. 16 ottobre 1991, n. 321.
(23) Lettera così sostituita dall'art. 17, L. 16 ottobre 1991, n. 321.
(24) Lettera così modificata dal comma 7 dell'art. 1, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
(25) Vedi, anche, l'art. 16, L. 16 ottobre 1991, n. 321.
(26) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 15.
Contingenti da impiegare nel settore minorile.
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinati, per ogni biennio, i contingenti del personale di polizia penitenziaria da impiegare nel settore minorile. Tali contingenti debbono essere scelti sulla base di criteri attitudinali indicati nel medesimo decreto (27).
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(27) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 16.
Istruzione e formazione professionale.
1. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale appartenente ai ruoli, qualifiche e profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria, sono istituite le scuole di formazione e di aggiornamento.
2. Le scuole di formazione e di aggiornamento organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso gli istituti e servizi penitenziari o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:
a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale immediatamente dopo l'assunzione;
b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.
3. La direzione di ogni singola scuola è affidata a funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente.
4. Sulla base di direttive, impartite dal Ministro di grazia e giustizia, la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento delle scuole sono affidati ad una commissione paritetica, istituita con decreto dello stesso Ministro, composta da rappresentanti dell'Amministrazione penitenziaria e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale. La commissione paritetica è presieduta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (28).
5. Alla commissione paritetica competono altresì:
a) la formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico tra docenti e allievi, la scelta e la disciplina delle modalità di svolgimento delle prove pratiche;
b) la scelta dei docenti; possono essere chiamati a far parte del corpo dei docenti professori universitari o di istituti specializzati, professori di scuola media superiore o inferiore, magistrati, impiegati dell'Amministrazione penitenziaria e di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle forze armate. È lasciata facoltà al direttore di ogni scuola, istituto o centro di utilizzare, quando sia ritenuto opportuno ai fini formativi generali o tecnico-professionali, sentita la commissione di cui al comma 4, altri docenti idonei per le loro specifiche competenze o funzioni.
6. I programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e materie tecnico-professionali, nonché addestramento pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. I programmi di formazione ed aggiornamento devono tenere conto della peculiarità del servizio presso gli istituti minorili.
7. Gli allievi non possono essere impiegati in operazioni di servizio se non per finalità didattiche o per tirocinio pratico, e comunque per un periodo non superiore ad un terzo della durata del corso (29).
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(28) Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 1, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
(29) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 17.
Istituto superiore di studi penitenziari.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di una scuola nazionale con sede in Roma per la formazione e la specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, che assume la denominazione di Istituto superiore di studi penitenziari, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione che l'Istituto superiore di studi penitenziari sia sede di indagine sulle problematiche penitenziarie;
b) previsione che l'Istituto abbia il compito di valorizzare le esperienze di settore e di elaborare secondo programmi a livello universitario, integrati da materie professionali, la ricerca e l'approfondimento della cultura giuridica penitenziaria;
c) previsione che l'Istituto sviluppi le metodologie e i modelli di organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati;
d) previsione che l'Istituto provveda alla formazione ed all'aggiornamento dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria;
e) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'Istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per i corsi di specializzazione ed una per i corsi di formazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria;
f) previsione che i corsi si svolgano secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studio e programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
g) previsione di un concorso riservato per l'accesso al corso di formazione di cui alla lettera h) per la nomina a direttore penitenziario, nel limite di un terzo dei posti disponibili del relativo ruolo, al quale possa partecipare il personale penitenziario di concetto, compreso quello appartenente al ruolo degli ispettori della polizia penitenziaria, che non abbia superato i quaranta anni di età e sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
h) previsione che il corso di formazione per i vincitori del concorso riservato al personale di concetto dell'Amministrazione penitenziaria, di cui alla lettera g), abbia durata biennale; che gli allievi che abbiano superato gli esami previsti dal piano di studio siano ammessi a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali e presieduta dal preside della facoltà di giurisprudenza dell'università di Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
i) previsione di un corso di formazione avente durata semestrale per i vincitori del concorso pubblico per la nomina a direttore penitenziario (30).
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(30) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 18.
Disposizioni relative all'obbligo di residenza e casi di permanenza in caserma o di reperibilità.
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto cui è destinato.
2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, qnando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.
3. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.
4. Il personale del Corpo ha facoltà di pernottare in caserma, compatibilmente con la disponibilità di locali.
5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza, il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, sentito il comandante del reparto, che tutto il personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o assicuri la reperibilità per l'intera durata dell'esigenza.
6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo gratuito.
7. Il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità (31).
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(31) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 19.
Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali.
1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono assumere comportamenti che ne compromettano l'assoluta imparzialità.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.
4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono svolgere attività politica all'interno delle carceri.
5. Il personale degli istituti di prevenzione e di pena può tenere riunioni sindacali anche in uniforme, fuori dell'orario di servizio:
a) in locali dell'Amministrazione che, ne stabilisce le modalità d'uso;
b) in locali aperti al pubblico.
6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.
7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'istituto.
8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale deve essere concordata con il direttore in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto.
9. La partecipazione del personale alle riunioni è in ogni caso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.
10. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.
11. Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.
12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonché quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 14.
13. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non può esercitare il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare il servizio di sicurezza degli istituti penitenziari.
14. Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, le seguenti materie:
a) il trattamento economico;
b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative;
c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti;
e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
f) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;
g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;
h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41.
15. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 14, sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un Sottosegretario delegato e composta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da rappresentanti dei titolari degli uffici, degli istituti e dei servizi interessati e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale. Tali accordi decentrati riguardano in particolare le modalità ed i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 14 (32) (33).
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(32) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
(33) Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 1, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
Art. 20.
Norme penali.
1. Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo di polizia penitenziaria le norme penali di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni (34).
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(34) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 21.
Norme disciplinari.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato (35).
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(35) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 22.
Pendenza di procedimenti disciplinari.
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 21, si applicano le norme disciplinari previste per il personale del Corpo degli agenti di custodia (36).
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(36) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 23.
Condono disciplinare.
1. Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia.
2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti penali (37).
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(37) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 24.
Giurisdizione.
1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria.
2. I procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia dinanzi agli organi giurisdizionali militari proseguono dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio e per materia (38).
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(38) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 25.
Ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.
1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, compresi quelli del ruolo istituito ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento e nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti.
2. Gli ufficiali inquadrati nel ruolo ad esaurimento conseguono l'avanzamento al grado superiore a ruolo aperto. Le promozioni al grado superiore sono conferite nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli gradi e degli altri requisiti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , come sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607 .
3. Gli ufficiali già ritenuti idonei all'avanzamento, ma non promossi per mancanza di posti in organico, conseguono la promozione al grado superiore, ai soli fini giuridici, con decorrenza data della relativa valutazione.
4. La promozione al grado superiore a quello apicale di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607 , è conferita con riferimento alla progressione dei gradi e delle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella annessa alla legge 1° aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni e integrazioni, computando, ai fini dell'anzianità, anche con ricostruzione della carriera, periodi triennali decorrenti dalla data dell'ultima promozione nel Corpo degli agenti di custodia.
5. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento si applicano altresì le norme sullo stato giuridico di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113 , e successive modificazioni. Ad essi sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento conservano la sede di servizio e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 .
6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e possono essere preposti, a domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi di cura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 29, nonché dei servizi di amministrazione. Possono altresì essere preposti, a domanda, alla direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale (39).
7. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, che cessino a domanda dal servizio entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso, sia ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ed il trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, un aumento di servizio di sette anni. Il periodo eventualmente eccedente è valutato per l'attribuzione delle successive classi di stipendio.
8. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze armate dello Stato o in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalità e criteri determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi;
b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni, mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di provenienza e salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni riceventi;
c) stabilire, nei casi di cui alle lettere a) e b), la corrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica da assumere, tenuto conto della anzianità già maturata nel grado militare (40).
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(39) Per l'integrazione e la parziale modifica di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 27, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
(40) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 26.
Ricostruzione della carriera di talune categorie del personale.
1. Gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia arruolatosi dopo avere rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane, possono, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenere la reintegrazione nella posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima dell'arruolamento, con diritto alla ricostruzione della carriere ai sensi dell'articolo 2, della legge 2 aprile 1968, n. 408 .
2. Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capo possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore; le promozioni sono conferite ad anzianità con l'osservanza delle norme in vigore per l'avanzamento del personale del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili.
3. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera ai sensi del comma 2, vengono iscritti in un ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge.
4. Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a domanda, i militari di cui al comma 1 già transitati nella carriera di sottufficiale.
5. L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione della carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.
6. Sulle domande degli interessati decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere di una commissione appositamente costituita circa il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 614 .
7. In corrispondenza del numero degli appuntati, che dopo la ricostruzione della carriera sono iscritti nel ruolo separato e limitato, vengono lasciati disponibili altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle guardie stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773 , da ultimo modificato dalla legge 18 marzo 1989, n. 108.
8. Pari numero di posti è lasciato libero nei relativi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato del personale di cui al comma 1, già transitato nella carriera di sottufficiale.
9. Il personale di cui al comma 1, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima della data di entrata in vigore della presente legge, può essere reintegrato, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilità, previo giudizio della commissione di cui al comma 6. Per i deceduti la domanda può essere avanzata dal coniuge e dagli aventi diritto.
10. Il personale indicato nei commi 1 e 2 nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione nella posizione di sottufficiale, non può svolgere le funzioni di capo del personale di polizia penitenziaria negli istituti di prevenzione e di pena previste dall'articolo 170 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 , e successive modificazioni.
11. Gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente articolo hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi (41).
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(41) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 27.
Facoltà di transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria.
1. Le vigilatrici penitenziarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano fare parte del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrate, a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale, anche in soprannumero, salvaguardando il maturato economico e l'anzianità di servizio già posseduta. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il personale che risulti in soprannumero nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria può essere utilizzato nell'Amministrazione giudiziaria.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere completati entro i due anni successivi alla presentazione delle relative domande (42).
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(42) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 28.
Emanazione dei decreti legislativi.
1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere è espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 14 legge 23 agosto 1988, n. 400 (43).
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(43) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 29.
Regolamento di servizio.
1. Il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19 (44).
2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del regolamento di servizio, si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa:
a) le disposizioni del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 , e successive modificazioni, quelle del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , e successive modificazioni, fatta eccezione per la disposizione di cui al numero 9) dell'articolo 4, nonché quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173 , e successive modificazioni;
b) le disposizioni relative al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie (45).
3. Nelle disposizioni di cui al comma 2, i gradi e le qualifiche relativi al personale di cui al predetto comma 2 si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla presente legge (46).
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(44) Il regolamento di servizio è stato approvato con D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82.
(45) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 dicembre 1997, n. 468 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 4, primo comma, 3 e 52, secondo comma, della Costituzione.
(46) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 30.
Istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
1. Nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia è istituito il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il quale provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro di grazia e giustizia:
a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione;
b) al coordinamento tecnico-operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione;
c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.
2. Al Dipartimento è preposto il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, scelto tra i magistrati di Cassazione con funzioni direttive superiori o tra i dirigenti generali di pari qualifica, nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia (47).
3. Al Dipartimento è assegnato un vice direttore generale, nominato dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, tra i magistrati di Cassazione o tra i dirigenti generali, per l'espletamento delle funzioni vicarie (48).
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) verifica delle attribuzioni che, per specifiche ragioni, devono essere affidate agli organi centrali e decentramento delle altre, secondo le modalità previste dall'articolo 32, nonché attraverso l'organizzazione in settori operativi, determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli istituti di prevenzione e di pena, soprattutto per quanto riguarda la dotazione dei mezzi materiali e strumentali e la gestione del personale e dei servizi; disciplina della gestione a livello decentrato; disciplina dei rapporti con gli enti locali, le regioni e il Servizio sanitario nazionale; disciplina relativa ai settori della documentazione e dello studio; disciplina della formazione e dell'aggiornamento del personale penitenziario;
b) determinazione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli uffici centrali del Dipartimento secondo modelli che assicurino ad ogni organismo omogeneità di attribuzioni, con particolare riferimento all'istituzione di un ufficio unico per il personale, e con il riconoscimento di autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento;
c) analisi delle funzioni dirigenziali (attive, ispettive, di consulenza e di studio) e previsione della loro attribuzione, in un quadro complessivo di pari dignità, a dirigenti amministrativi e a magistrati, con la previsione, per i primi, della qualifica di dirigente generale; conseguente individuazione degli incarichi e previsione dei ruoli afferenti alle nuove professionalità poste in evidenza dall'analisi delle funzioni;
d) previsione dell'attribuzione a magistrati degli incarichi per i quali appaia opportuno utilizzare la loro particolare formazione ed esperienza, tenuto conto della natura intrinseca di ciascuna attività ovvero della diretta connessione della stessa con l'esercizio della giurisdizione e con l'ordine giudiziario;
e) disciplina degli incarichi ministeriali e delle condizioni per il conferimento, anche mediante determinazione della loro durata e dei limiti di permanenza al Dipartimento.
5. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 4, alla direzione degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria possono essere nominati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o funzionari dirigenti o appartenenti all'ex carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria. Le funzioni dei primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria previste dalle vigenti disposizioni sono, a tal fine, integrate con la funzione di direttore di ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. La valutazione per le nomine deve tener conto della qualità del servizio prestato in precedenti esperienze penitenziarie per almeno tre anni, nonché preparazione professionale acquisita.
6. È soppressa la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena (49).
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(47) Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 1, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
(48) Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 1, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
(49) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 31.
Organizzazione dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria.
1. I centri, i servizi e le infrastrutture di cui all'articolo 3 sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, è costituita una commissione tecnica per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento del controllo sulla creazione delle banche dati e sulla osservanza da parte del personale operante, di tali criteri e norme (50).
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(50) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 32.
Istituzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
1. Sono istituiti, nelle sedi di cui alla tabella E allegata alla presente legge, i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
2. I provveditorati regionali sono organi decentrati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Essi operano nel settore degli istituti e servizi per adulti sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali.
3. Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica, è trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma 1 (51).
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(51) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 33.
Personale dei provvedimenti regionali.
1. A ciascun provveditorato regionale è preposto un dirigente superiore amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con funzioni di provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (52) (53).
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(52) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
(53) Articolo così modificato dal comma 7 dell'art. 1, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
Art. 34.
Revisione degli organici del personale della Amministrazione penitenziaria.
1. Gli organici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena sono aumentati ciascuno di 8 unità; gli organici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti di servizio sociale degli istituti di prevenzione e di pena sono aumentati, rispettivamente, di 4 e di 2 unità.
2. La dotazione organica dei direttori degli istituti di prevenzione e di pena, prevista decreto-legge 14 aprile 1978, n. III , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, da ultimo modificata dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è incrementata di 18 unità.
3. La dotazione organica dei direttori di servizio sociale, prevista dalla tabella allegata alla legge 16 giugno 1962, n. 1085 , sostituita dalla tabella B allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354 , e modificata dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è incrementata di 3 unità.
4. Le dotazioni organiche degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti degli istituti di prevenzione e di pena, previste decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, da ultimo modificate dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono incrementate ciascuna di 23 unità.
5. Le dotazioni organiche del personale di ragioneria, del personale tecnico e dei coadiutori degli istituti di prevenzione e di pena previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, sono incrementate, rispettivamente, di 40, di 16 e di 70 unità.
6. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275 , da ultimo modificata dalla legge 18 marzo 1989, n. 108, è incrementata di 28 unità (54).
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(54) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 35.
Edilizia penitenziaria. Personale e relative attribuzioni.
1. Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, è sostituito dal quadro C riportato nella tabella F allegata alla presente legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1988 sono aggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui alla tabella G allegata alla presente legge.
2. Il personale ai cui al comma 1 svolge, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, le seguenti funzioni:
a) effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica amministrazione;
b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;
c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale prospettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altresì la facoltà, in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie.
Nella prima attuazione della presente legge, alla copertura delle dotazioni organiche di cui alla tabella G allegata alla presente legge si provvede mediante concorsi interni riservati al personale, civile e militare, dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le mansioni ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo bando di concorso (55).
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(55) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 36.
Copertura provvisoria dei posti.
1. Sino alla integrale copertura dei posti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 35, il Ministero di grazia e giustizia, in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzato ad avvalersi di personale particolarmente qualificato, mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore ad un anno, rinnovabile non più di due volte, corrispondendo ad esso la retribuzione che sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, e che non può superare la retribuzione lorda spettante al personale tecnico di pari grado dell'Amministrazione statale.
2. Il personale di cui al comma 1 presta la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia (56).
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(56) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 37.
Competenza del funzionario delegato.
1. A parziale modifica del primo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 967 , e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1 , convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato è elevato a lire 200 milioni (57).
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(57) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 38.
Controllo successivo della Corte dei conti sugli atti dell'Amministrazione penitenziaria.
1. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sugli atti degli istituti, uffici e servizi centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria (58).
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(58) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 39.
Assunzione di primi dirigenti.
1. Relativamente agli aumenti degli organici dei dirigenti di cui al comma 1 dell'articolo 34, la nomina a primo dirigente nel ruolo amministrativo ed in quello di servizio sociale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è attribuita, nella misura del 50 per cento, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale del ruolo amministrativo e al personale del ruolo di servizio sociale della ex carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno 9 anni di effettivo servizio e rivesta la qualifica del IX livello funzionale (59).
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(59) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 40.
Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dirigente e direttivo (60) dell'Amministrazione penitenziaria è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121 , ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia. Al medesimo personale spetta, altresì, il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se non inferiore a quello attualmente goduto.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e per la funzione pubblica, si provvederà ai fini dell'attuazione del comma 1, a stabilire la comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le qualifiche del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria (61) (62).
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(60) Per l'interpretazione del termine «direttivo», vedi l'art. 41, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(61) Vedi, anche, l'art. 41, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(62) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 41.
Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
1. Nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, gli interventi di protezione sociale di cui al numero 3) dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , sono assicurati attraverso l'ente di assistenza di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, la cui denominazione è modificata in «Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria» (63).
2. Al predetto ente viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico. Esso ha per scopo di provvedere:
a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria;
b) al conferimento di contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto;
c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;
d) alle sale convegno, agli spacci, agli stabilimenti balneari o montani, alle colonie estive, ai centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, nonché il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;
e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.
3. All'ente suddetto, con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, sono devoluti gli aggi sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati effettuata presso gli istituti penitenziari.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà emanato il nuovo statuto dell'ente, che, stabilirà anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi finanziari e l'amministrazione dell'ente medesimo ed i relativi controlli.
5. Le gestioni, comunque esistenti presso le strutture periferiche, relative alle mense in comune non obbligatorie, alle sale convegno, agli spacci, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari ed alle rappresentative sportive e le gestioni esistenti presso l'amministrazione centrale alimentate con gli utili delle suddette attività, nonché degli aggi derivanti dalla vendita dei tabacchi e dei valori bollati, vengono estinte e le relative giacenze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate all'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214.
6. Alle gestioni di cui al comma 5, operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si estendono gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 203 (64).
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(63) Con D.P.C.M. 30 aprile 1997 (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 134), modificato dal D.P.C.M. 26 giugno 2000 (Gazz. Uff. 6 settembre 2000, n. 208), è stato emanato lo statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Il nuovo statuto dell'ente è stato emanato con D.P.C.M. 21 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 28 aprile 2008, n. 99).
(64) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 42.
Abrogazione di norme.
1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale è abrogato l'articolo 49 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 , ed è altresì abrogata ogni altra norma che limiti o condizioni il diritto di contrarre matrimonio per il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia o che impedisca l'accesso al Corpo ai coniugati.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 130 e 183 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 , e sono abrogate le norme di cui al regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890, al regolamento approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041 , ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538 , che siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. Sono, altresì, abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge (65).
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(65) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 43.
Disposizioni transitorie.
1. Nel primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento dei corsi per l'assunzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, previ accordi con il Ministero della difesa, anche delle strutture e dei mezzi di altre forze armate dello Stato (66).
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che si trovino impiegati in compiti diversi da quelli di cui all'articolo 5, devono essere destinati a servizi di istituto o a compiti ad essi direttamente connessi.
3. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il disciolto Corpo degli agenti di custodia sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo di polizia penitenziaria (67).
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(66) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 29 gennaio 1992, n. 36.
(67) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Art. 44.
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.860 milioni per l'anno 1991, in lire 91.420 milioni per l'anno 1992 e in lire 91.420 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando:
a) quanto a lire 41.185 milioni per l'anno 1991, a lire 52.990 milioni per l'anno 1992 e a lire 91.420 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
b) quanto a lire 5.675 milioni per l'anno 1991 e a lire 38.430 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento «Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (68).
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(68) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Si omettono le Tabelle (sono consultabili presso il Servizio Studi, Dipartimento lavoro)
D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443
Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395 (artt. 33, 46-bis,
47-bis, 48-bis, 81)
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.
(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 14, comma 1;
Visti l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;
Sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19, comma 14, della legge n. 395 del 1990;
Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;
Acquisito il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
(omissis)
Art. 33
Obbligo di residenza.
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio cui è destinato.
2. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere.
3. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato (73).
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(73) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
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(omissis)
Art. 46-bis
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria è compilato:
a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'ufficio dal quale dipendono;
b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria (88).
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(88) Articolo aggiunto dal comma 2 dell'art. 16, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
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(omissis)
Art. 47-bis
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati
regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole.
1. Il rapporto informativo, per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, è compilato:
a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale;
b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato:
a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente da cui dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'ufficio centrale del personale;
b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore dell'ufficio centrale del personale. Il giudizio è espresso dal Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria (90).
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(90) Articolo aggiunto dal comma 3 dell'art. 16, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
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(omissis)
Art. 48-bis
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari.
1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato:
a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal direttore dell'istituto. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale;
b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria (92).
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(92) Articolo aggiunto dal comma 4 dell'art. 16, D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
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(omissis)
TITOLO IV
Accesso ai ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria
Capo I
Art. 81
Assunzione di personale del
Corpo di polizia penitenziaria.
1. L'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso per esami.
2. I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono banditi su base nazionale.
3. Per particolari esigenze e limitatamente all'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti e degli ispettori, possono essere banditi concorsi per una o più regioni.
4. I concorsi di cui al presente articolo sono indetti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in relazione ai posti disponibili ai singoli ruoli.
5. I bandi di concorso sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (128).
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(128) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
(omissis)
L. 15 maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo (art. 3, co. 6, art. 17, co. 95)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.
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(omissis)
Art. 3
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi (22).
1. [I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subìto variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale] (23).
2. ... (24).
3. ... (25).
4. [Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio] (26).
5. [È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali (27)] (28).
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione (29).
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età (30) (31).
8. ... (32).
9. ... (33).
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. [La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (34) (35)] (36).
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(22) Vedi, anche, l'art. 2, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(23) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 45, comma 1, del citato D.P.R. n. 445/2000.
(24) Comma modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191. Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, L. 4 gennaio 1968, n. 15.
(25) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130.
(26) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 74, comma 1, del citato D.P.R. n. 445/2000.
(27) Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(28) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 39 del citato D.P.R. n. 445/2000.
(29) Limiti particolari di età per la partecipazione ai concorsi pubblici sono stati stabiliti:
- con D.M. 6 aprile 1999, n. 115, per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- con D.M. 23 aprile 1999, n. 142 e con D.M. 10 aprile 2000, n. 128, per i concorsi indetti dal corpo della guardia di finanza;
- con D.M. 22 aprile 1999, n. 188, per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- con D.M. 20 maggio 1999, n. 187, per l'accesso al profilo di ispettore antincendi dell'area operativa-tecnica del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- con D.M. 2 giugno 1999, n. 295, per i concorsi per il corpo forestale dello Stato;
- con D.M. 29 luglio 1999, n. 357, per l'accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia;
- con D.M. 1° febbraio 2000, n. 50, per l'accesso ai ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria;
- con D.M. 6 marzo 2000, n. 102, per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario militare;
- con D.P.C.M. 13 aprile 2000, n. 141, per la partecipazione al concorso per procuratore dello stato;
- con D.M. 29 ottobre 2004, n. 296, per l'emissione ai concorsi a posti di Direttore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(30) Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(31) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-19 luglio 2001, n. 268 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost.;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della stessa legge n. 127 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998, sollevata in riferimento al medesimo parametro costituzionale.
(32) Aggiunge un periodo alla lett. e) del comma 1 dell'art. 12, L. 20 dicembre 1961, n. 1345.
(33) Aggiunge un comma all'art. 4, L. 4 gennaio 1968, n. 15.
(34) In attuazione degli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto vedi il regolamento approvato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
(35) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 16 giugno 1998, n. 191. Vedi, inoltre, il comma 11 dello stesso articolo.
(36) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 38 del citato D.P.R. n. 445/2000.
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(omissis)
Art. 17
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo
Comma 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì (194):
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente (195);
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
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(194) Alinea così modificato dall'art. 6, L. 19 ottobre 1999, n. 370. Con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, è stato emanato il regolamento contenente le norme relative all'autonomia didattica degli atenei.
(195) Lettera prima sostituita dall'art. 1, comma 15, L. 14 gennaio 1999, n. 4 e poi così modificata dall'art. 6, L. 19 ottobre 1999, n. 370.
(omissis)
L. 28 luglio 1999, n. 266
Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e
prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli
affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio
superiore della magistratura (art. 12)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183, S.O.
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(omissis)
Capo III - Disposizioni relative al personale dell'amministrazione penitenziaria
Art. 12
Delega al Governo per la riorganizzazione del personale
dell'Amministrazione penitenziaria.
1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonché al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici della Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione all'esigenza di assicurare la più efficace realizzazione dei fini istituzionali;
b) istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato;
c) armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i princìpi stabiliti alle lettere precedenti;
d) riapertura dei termini previsti dall'articolo 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero loro ricollocazione professionale;
e) integrazione dell'organico e adeguamento dei livelli di professionalità del personale amministrativo delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza;
f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno:
b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unità, l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore di istituto penitenziario;
c) prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;
d) prevedere eventuali disposizioni transitorie (7).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
4. L'Amministrazione penitenziaria può avvalersi, fino ad integrale copertura dei posti, mediante le ordinarie procedure concorsuali di professionisti psicologi di particolare qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire 116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(7) In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.
(omissis)
D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146
Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché
istituzione dei ruoli direttivi
ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo
12 della L. 28 luglio 1999, n. 266
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2000, n. 132.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 4-12 aprile 2005, n. 149 (Gazz. Uff. 20 aprile 2005, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 sollevata in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo decreto legislativo n. 146 del 2000, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 2000;
Visti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
Adeguamento delle strutture e delle dotazioni organiche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile.
Art. 1
Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri per la Giustizia minorile.
1. I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella A, allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321.
2. In ragione dell'estensione del territorio, numero di istituti e servizi ivi ricompresi ed alla complessiva entità delle risorse gestite, i Provveditorati regionali di cui alla tabella B allegata al presente decreto sono costituiti quali uffici di dirigenza generale.
3. Ai Provveditorati regionali possono essere assegnati dirigenti con incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza ed alla estensione della circoscrizione di competenza.
4. Il provveditorato regionale per la Sicilia orientale, con sede a Messina, è soppresso. Con decreto del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, si provvede alla distribuzione delle risorse umane e materiali ivi impiegate.
5. I centri per la Giustizia minorile sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella C allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 agosto 1993.
6. Alle variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2 e 5 si provvede con decreto del Ministro della giustizia, nell'àmbito delle dotazioni organiche complessivamente disponibili, per sopravvenute esigenze organizzative e con riguardo alle finalità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
7. Al fine di coordinare le specifiche disposizioni normative che disciplinano l'attività e la struttura del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con le previsioni contenute nel D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, l'espressione: «Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria» contenuta nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, e nelle disposizioni di legge successive, si intende sostituita con quella: «Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».
Art. 1
Istituti penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti-Scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile.
1. Con decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche, sono individuati gli istituti penitenziari, i centri per i servizi sociali, le scuole ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile considerati come uffici di livello dirigenziale non generale.
2. Ai fini dell'individuazione delle sedi di livello dirigenziale non generale si tiene conto del numero dei detenuti ed internati, del personale in dotazione e della complessiva entità delle risorse gestite, nonché della realizzazione di progetti sperimentali di particolare rilievo che l'Amministrazione vi organizza.
3. In sede di prima applicazione, gli istituti di cui alla seconda parte del comma 2, individuati quali sedi di livello dirigenziale non generale in ragione del particolare rilievo dei progetti sperimentali che vi si organizzano, verranno definiti prioritariamente rispetto agli altri di cui alla prima parte del medesimo comma.
Art. 3
Integrazione degli organici del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale della Giustizia minorile.
1. Le dotazioni organiche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile sono adeguate e modificate come di seguito indicato.
2. Per la copertura degli uffici di cui all'articolo 1, comma 2, e per l'adeguamento delle articolazioni dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la copertura di due uffici di livello dirigenziale generale presso l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale è aumentato di sedici unità, all'interno dei quali possono essere individuati uno o più vice capo del Dipartimento.
3. Per la copertura e per la riorganizzazione degli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, oltre che per il conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello, il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è aumentato di centosettantanove unità. Per la riorganizzazione e l'adeguamento delle strutture centrali e periferiche dell'ufficio centrale della giustizia minorile il numero degli uffici dirigenziali non generali è aumentato di quattro unità.
4. Le dotazioni organiche del personale inquadrato nelle sottoelencate aree funzionali sono aumentate come di seguito indicato, con contestuale riduzione di complessive quattrocentocinquantatre unità della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999:
per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria:
Area funzionale C:
+ 1.140 unità;
per l'ufficio centrale per la giustizia minorile:
Area funzionale B:
+ 62 unità.
5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche dei singoli profili professionali, contestualmente individuando le quattrocentocinquantatrè unità da ridurre a norma del comma 4.
6. Con successivi decreti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile le dotazioni organiche, così come rideterminate ai sensi dei commi da 1 a 5 verranno ripartite fra gli istituti e servizi ubicati sul territorio nazionale.
7. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 4 restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche.
Art. 4
Copertura delle sedi di livello dirigenziale Assunzione di dirigenti.
1. Al fine di realizzare il riconoscimento del maggior livello degli uffici di cui agli articoli 1 e 2, in considerazione dell'esigenza di garantire il buon andamento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il perseguimento delle peculiari finalità ed il rispetto dei princìpi dettati dall'articolo 27 della Costituzione, avvalendosi, nella fase transitoria, di personale con specifica esperienza professionale maturata nel settore anche per aver di fatto già esercitato mansioni riconosciute di superiore livello, si procede mediante adeguate procedure selettive e con le modalità di seguito indicate.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 3, comma 2, sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Con riguardo alle prioritarie finalità ed alle esigenze funzionali di cui al comma 1, si tiene conto della professionalità maturata nello specifico settore, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (3).
3. Relativamente agli aumenti degli organici di cui all'articolo 3, tenuto conto della specificità tecnica del ruolo di direttore di istituto penitenziario, dei centri per i servizi sociali e delle altre strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile anche con riguardo ai princìpi generali dettati dagli articoli 11, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in sede di prima applicazione del presente decreto la nomina a dirigente è attribuita, per l'Amministrazione penitenziaria:
a) [per un posto, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale del profilo di direttore medico coordinatore, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale C)] (4);
b) [per settantacinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per cinquantasette posti del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario e per diciotto posti di direttore coordinatore di servizio sociale, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale C)] (5);
c) per quattro posti previsti in aumento, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per due posti del profilo di direttore coordinatore di area pedagogica e per due posti del profilo di direttore amministrativo contabile, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale C).
Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere a), b) e c), la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Nell'àmbito dei criteri valutativi sarà tra l'altro considerato l'aver svolto senza demerito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
d) [per un posto, mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di medico direttore e direttore medico coordinatore, munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nell'area funzionale C)] (6);
e) [per cinquantacinque posti mediante concorso consistente in due prove scritte ed una orale, riservato al personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente, rispettivamente, per quarantaquattro posti ai profili di collaboratore d'istituto penitenziario, direttore d'istituto penitenziario e direttore coordinatore d'istituto penitenziario; nonché, per undici posti riservati al personale appartenente ai profili di assistente sociale coordinatore, direttore di servizio sociale, direttore coordinatore di servizio sociale, munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C).
Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere d) ed e), la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia] (7);
f) per cinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nell'area funzionale C che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia comunque maturato nell'Amministrazione della giustizia, per almeno cinque anni, una specifica esperienza nel settore delle relazioni esterne e almeno quindici anni di anzianità nell'area. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Al concorso è ammesso anche il personale dell'ufficio centrale per la Giustizia minorile già in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356;
g) per un posto, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale tecnico dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nei profili professionali di ingegnere, ingegnere direttore ed ingegnere direttore coordinatore ed architetto, muniti di laurea, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C);
h) per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di educatore coordinatore, direttore di area pedagogica e direttore coordinatore di area pedagogica, munito di laurea, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C);
i) per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria del settore amministrativo-contabile, profili collaboratore amministrativo-contabile, funzionario amministrativo-contabile e direttore amministrativo-contabile, muniti di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C).
Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere g), h), ed i) la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia;
l) [per i restanti posti, mediante concorso per esami, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni] (8).
4. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui al comma 3, per la copertura delle vacanze sui posti che si determinano, eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura prevista dall'articolo 28, comma 2, valorizzata in ogni caso prioritariamente, nella fase selettiva, per quanto concerne la lettera a) della medesima disposizione normativa, l'esperienza professionale maturata nello specifico settore (9).
5. Per l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile la nomina a dirigente è attribuita, in sede di prima applicazione del presente decreto, con le modalità di seguito indicate:
a) per il quaranta per cento dei posti mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale inquadrato nell'area funzionale C posizione economica C3, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Nell'àmbito dei criteri valutativi sarà soprattutto considerato l'aver svolto senza demerito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
b) per il cinquanta per cento dei posti mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, inquadrato nell'area funzionale C, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area. Le modalità di espletamento del concorso la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
c) per i restanti posti, mediante concorso per esami, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
6. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui al comma 5, per le vacanze dei posti che si determineranno eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura di cui al comma 4 (10).
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(3) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 51, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(4) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 4, L. 27 luglio 2005, n. 154.
(5) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 4, L. 27 luglio 2005, n. 154.
(6) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 4, L. 27 luglio 2005, n. 154.
(7) Lettera prima corretta con avviso pubblicato in Gazz. Uff. 7 agosto 2000, n. 183 e poi abrogata dall'art. 4, comma 4, L. 27 luglio 2005, n. 154.
(8) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 4, L. 27 luglio 2005, n. 154.
(9) Così corretto con avviso pubblicato in Gazz. Uff. 7 agosto 2000, n. 183.
(10) Così corretto con avviso pubblicato in Gazz. Uff. 7 agosto 2000, n. 183.
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Capo II
Ruolo diretto della Polizia penitenziaria
Art. 5
Istituzione del ruolo direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria.
1. È istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato:
a) vice commissario penitenziario;
b) commissario penitenziario;
c) commissario capo penitenziario;
d) commissario coordinatore penitenziario.
2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella D allegata al presente decreto.
3. L'accesso alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, di cui alla tabella prevista al comma 2, avviene, rispettivamente, con la modalità previste dagli articoli 40 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
Art. 6
Funzioni del personale appartenente al ruolo direttivo ordinario ed alla Dirigenza.
1. Al personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Il predetto personale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, svolge le proprie funzioni all'interno dell'area sicurezza presso i Provveditorati regionali, gli Istituti penitenziari e le scuole dell'Amministrazione; assume le funzioni di comandante di reparto presso gli istituti, le scuole e i servizi secondo le norme del vigente ordinamento e del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; in qualità di responsabile dell'area sicurezza presso gli istituti penitenziari sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, organizzazione e pianificazione del servizio dei nuclei traduzione e piantonamento; sovrintende altresì all'organizzazione ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense e dell'equipaggiamento, svolgendo anche i compiti di responsabile dei poligoni di tiro dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Ai vice commissari penitenziari ed ai commissari penitenziari competono le funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso gli istituti di livello non dirigenziale. Possono altresì svolgere funzioni di responsabile vicario di area sicurezza presso le strutture di livello dirigenziale.
4. Ai commissari capo penitenziari competono le funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso le Scuole e gli Istituti penitenziari di livello dirigenziale.
5. Ai commissari coordinatori penitenziari competono le funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso i Provveditorati regionali.
6. Il personale del Corpo appartenente al ruolo direttivo ordinario è inoltre impiegato in compiti di livello funzionale corrispondente alle diverse qualifiche presso articolazioni centrali o periferiche per attività o àmbiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo di polizia penitenziaria. Il predetto personale svolge, altresì, compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
7. Il personale del Corpo appartenente alle qualifiche dirigenziali è impiegato quale responsabile delle aree sicurezza dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sedi di dirigenza generale, ovvero presso gli uffici centrali dell'Amministrazione, nelle mansioni o negli incarichi previsti a tale fine dal decreto di riordino che sarà emanato in esecuzione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 7
Nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario.
1. L'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, al quale possono partecipare i cittadini italiani, d'ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) requisiti morali e di condotta;
d) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio, purché siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale;
e) età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Il citato personale, in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 1 ad eccezione del limite d'età, non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Se i posti riservati non sono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati al concorso alla nomina di vice commissario penitenziario.
6. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia (11).
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(11) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 aprile 2001, n. 236.
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Art. 8
Prova preliminare.
1. Qualora sia necessario a causa dell'alto numero dei concorrenti, l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici è preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto dell'esame.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
Art. 9
Corso per la nomina a vice commissario penitenziario.
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7 sono nominati vice commissari penitenziari in prova.
2. I vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico-pratico della durata di dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere impiegati in servizi d'istituto.
3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso.
4. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.
5. I vice commissari penitenziari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi.
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Art. 10
Dimissioni dal corso
1. È dimesso dal corso di cui all'articolo 9 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) non è dichiarato idoneo al servizio d'istituto per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate.
2. Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di trenta giorni è ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi d'assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. È espulso dal corso il personale resosi responsabile d'infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 11
Promozione a commissario penitenziario del ruolo direttivo.
1. La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 12
Promozione a commissario capo
penitenziario del ruolo direttivo ordinario.
1. La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 13
Promozione a commissario
coordinatore penitenziario del ruolo direttivo ordinario.
1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 14
Norme relative agli scrutini.
1. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalità dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
2. Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tenere conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.
3. Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
4. Non è ammesso a scrutinio il personale del ruolo direttivo ordinario che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell'anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi.
Art. 15
Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo
direttivo ordinario.
1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario al personale con qualifica di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionali capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità.
3. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, sono conferite secondo le modalità previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.
Art. 16
Rapporti informativi
1. Per il personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.
2. ... (12).
3. ... (13).
4. ... (14).
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(12) Aggiunge l'art. 46-bis al D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
(13) Aggiunge l'art. 47-bis al D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
(14) Aggiunge l'art. 48-bis al D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
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Art. 17
Tessera di riconoscimento.
1. Al personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore dell'ufficio centrale del personale, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche sono stabilite con un'integrazione al regolamento di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
2. Il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, in divisa o munito della tessera di riconoscimento, ha diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.
Art. 18
Divise uniformi
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 19
Norme disciplinari
1. Al personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si applica, in quanto compatibile, la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, come di seguito integrato e modificato:
a) ... (15);
b) ... (16).
2. Qualora si debba procedere al sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 449 del 1992 nei confronti di appartenenti ai ruoli direttivi, l'avvio dell'eventuale istruttoria è disposto dall'autorità centrale competente, che viene previamente informata in ordine alle relative infrazioni commesse. Nei casi in cui venga disposto lo svolgimento di inchieste disciplinari, il funzionario istruttore incaricato è di livello dirigenziale.
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(15) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 3, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449.
(16) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 4, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449.
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Capo III
Ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria
Art. 20
Istituzione del ruolo
direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria.
1. È istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, corrispondenti per livello ed ordine gerarchico a quelle analoghe del ruolo direttivo ordinario:
a) vice commissario penitenziario;
b) commissario penitenziario;
c) commissario capo penitenziario;
d) commissario coordinatore penitenziario.
2. La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è fissata nella tabella E allegata al presente decreto.
3. La tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto.
Art. 21
Funzioni e ordinamento del personale appartenente al ruolo direttivo speciale.
1. Al personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Il predetto personale, al quale, per tutto quanto non specificamente previsto, si applicano le norme di cui al capo II, svolge le medesime funzioni attribuite agli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 22
Modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo
speciale.
1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si consegue, nel limite delle vacanze organiche al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed un colloquio riservato al personale appartenente alla qualifica di ispettore superiore o a quella di ispettore capo, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di ispettore capo, in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e devono frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione della durata non inferiore a dodici mesi. La nomina è conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.
3. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia (17).
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(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 aprile 2001, n. 236.
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Art. 23
Dimissioni dal corso.
1. È dimesso dal corso il personale che dichiara di rinunciare al corso.
2. Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di trenta giorni è ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Studi penitenziari.
Art. 24
Promozione a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale.
1. La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica (18).
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(18) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-19 luglio 2005, n. 297 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 24, 25, 26 e 28 sollevate in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.
Art. 25
Promozione a commissario capo
penitenziario del ruolo direttivo speciale.
1. La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica (19).
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(19) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-19 luglio 2005, n. 297 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 24, 25, 26 e 28 sollevate in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.
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Art. 26
Promozione a commissario coordinatore penitenziario del ruolo
direttivo speciale.
1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica (20).
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(20) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-19 luglio 2005, n. 297 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 24, 25, 26 e 28 sollevate in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.
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Capo IV
Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia
Art. 27
Ricollocamento del personale
del ruolo ad esaurimento.
1. Ad integrazione e parziale modifica del comma 6 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nell'àmbito dell'Amministrazione penitenziaria i predetti ufficiali, per la specifica professionalità e per la peculiare esperienza da essi maturata a livello operativo, sono applicati:
a) presso uffici e servizi tecnico-logistici, sia a livello centrale che periferico, con funzioni di direzione o di supporto alla direzione;
b) nel servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati, sia a livello centrale che periferico, con compiti di direzione o di supporto alla direzione;
c) presso i Provveditorati regionali, di supporto al Provveditore per i settori e per le problematiche di cui alle lettere a) e b), oltre che per gli aspetti organizzativi e di coordinamento relativamente all'impiego dei contingenti di polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense e degli equipaggiamenti;
d) nelle articolazioni centrali, presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari e presso le scuole, di supporto ai responsabili di dette strutture per l'attività didattica, di formazione e di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. In tale àmbito sono preposti alla direzione ed alle connesse attività operative dei poligoni di tiro dell'Amministrazione.
2. Tale impiego è di norma disposto a domanda dell'interessato e con provvedimento da emanarsi tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. È comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione penitenziaria, per sopravvenute esigenze e per il perseguimento di propri obiettivi prioritari, di disporre autonomamente l'impiego di ufficiali nei compiti di cui al comma 1.
3. Fermi restando il grado rivestito e l'anzianità posseduta, le funzioni, sia di livello direttivo che dirigenziale, attribuibili agli ufficiali del ruolo ad esaurimento sono quelle corrispondenti alle responsabilità ed agli incarichi ad essi effettivamente conferiti dall'amministrazione.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 28.
Accesso in sede di prima
attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario
penitenziario e commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale.
1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alle qualifiche di vice commissario penitenziario e di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale si accede:
a) mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio;
b) mediante selezione consistente nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio.
2. La nomina a vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, per sessantacinque posti si consegue mediante il concorso di cui al comma 1, lettera a), al quale è ammesso il personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e limitato del Corpo di polizia penitenziaria in possesso almeno del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Alla copertura di altri trentacinque posti, si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a ispettore superiore, che abbia maturato un'anzianità nel ruolo di almeno dieci anni e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unità. Alla copertura di altri dieci posti si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica di ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e con almeno trenta anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La nomina a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, per i restanti quaranta posti, mediante la procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, di qualifica di ispettore superiore, con una anzianità di almeno trenta anni di effettivo servizio e di almeno dieci anni nel ruolo munito di diploma di laurea, ovvero munito di diploma maturità di scuola media superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unità.
4. Il personale risultato vincitore è nominato nelle rispettive qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale della durata di un anno presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione.
5. Il personale risultato vincitore del concorso di cui al comma 3 partecipa allo scrutinio per la nomina alle qualifiche superiori, nei limiti della metà della dotazione organica, tenuto conto del servizio prestato nello svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 6 e del titolo di studio e sulla base delle esigenze della Amministrazione.
6. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli inferiori a quello dei commissari penitenziari non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
7. Le modalità di espletamento dei citati concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia (21).
8. Ai fini dell'ammissione alle procedure di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. È altresì escluso il personale che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Per il personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione, l'ammissione al concorso o alla selezione, nonché l'eventuale nomina, è disposta con riserva (22).
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(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 aprile 2001, n. 236.
(22) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-19 luglio 2005, n. 297 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 24, 25, 26 e 28 sollevate in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.
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Art. 29
Clausola finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
(Si omettono le Tabelle allegate, consultabili presso il Servizio Studi – dipartimento Lavoro)
D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334
Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78 (artt.
1-21; 29-37; 43-53)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 2000, n. 271, S.O.
(2) Per le modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400, emanato in attuazione del presente decreto.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 5 della predetta legge;
Ritenuto, inoltre, di dover esercitare parzialmente la delega di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge, limitatamente alla riduzione di talune dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e di quello che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, alla disciplina della sospensione della partecipazione agli scrutini, alla compilazione dei rapporti informativi e all'individuazione dei profili professionali del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia
Capo I
Carriera dei funzionari di Polizia (3)
Art. 1
Articolazione della carriera
dei funzionari di Polizia (4)
01. La carriera dei funzionari di Polizia si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti (5)
1. Il ruolo dei commissari è articolato nelle seguenti qualifiche:
commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
commissario capo;
vice questore aggiunto.
2. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza (6).
3. La dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è ridotta di mille unità ai fini della costituzione del ruolo previsto dall'articolo 14, secondo le modalità e la graduazione previste dall'articolo 24. La predetta dotazione e quella del ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A.
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(3) Intitolazione così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(4) Rubrica così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(6) Comma così modificato dal comma 95 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
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Art. 2
Funzioni del personale dei
ruoli dei commissari e dei dirigenti.
1. I funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 esercitano, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli àmbiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, nonché, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorità di Pubblica Sicurezza (7).
2. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di Pubblica Sicurezza e ufficiale di Polizia giudiziaria. I commissari capo e i vice questori aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto del Ministro dell'interno, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento (8).
3. Il personale del ruolo dei commissari provvede, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.
4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorità di pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno (9).
6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti agli altri uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno (10).
7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5. Nell'àmbito della relativa dotazione organica, l'individuazione delle questure di sedi di particolare rilevanza è effettuata con decreto del Ministro dell'interno.
8. [I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B svolgono le funzioni indicate nella tabella di cui al comma 5] (11).
9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma (12).
9-bis. I funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 dirigono gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato (13).
10. Nulla è innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'àmbito degli uffici e delle direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza, preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento (14).
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(7) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 01 e 1 per effetto di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477. Il comma 01 era stato aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.
(8) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(9) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(10) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(11) Comma abrogato dal comma 95 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(12) Periodo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(13) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(14) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.
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Art. 3
Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia.
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo l7, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative (15).
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie (16).
4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso (17).
5. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione (18).
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(15) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 febbraio 2004.
(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre 2002, n. 276.
(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre 2002, n. 276.
(18) Articolo prima modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
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Art. 4
Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei
commissari.
1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i princìpi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (19).
2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo.
5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo 14, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, è confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'articolo 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.
6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (20).
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'àmbito delle sedi indicate dall'Amministrazione.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
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(19) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(20) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.
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Art. 5
Dimissioni dal corso di
formazione iniziale.
1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.
2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri (21).
3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.
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(21) Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
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Art. 6.
Promozione a vice questore aggiunto.
1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 7
Nomina a primo dirigente.
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a), del medesimo comma (22).
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 4, comma 6 (23).
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(22) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.
(23) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.
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Art. 8
Concorso per la nomina a
primo dirigente.
1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame è diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.
3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.
5. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
6. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (24).
7. La commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:
a) un direttore di ufficio o direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza;
b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore;
c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od aziendale.
8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza.
9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
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(24) Con D.M. 16 maggio 2002, n. 109 è stato approvato il regolamento di cui al presente comma.
Art. 9
Promozione alla qualifica di
dirigente superiore.
1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Art. 10
Percorso di carriera.
1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall’articolo 7, comma 1, nonché per l’ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, è definito con decreto del Ministro dell’interno su proposta della commissione di cui all’articolo 59, secondo criteri di funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d’impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno (25).
2................... (26).
3. Le funzioni di direzione di uffici connesse alla qualifica di dirigente superiore vengono conferite tenendo conto anche dell'esperienza professionale maturata nei ruoli dei commissari e dei dirigenti nell'espletamento di compiti afferenti all'area d'impiego cui si rapporta l'incarico da assegnare.
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(25) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1 e 2 ai sensi di quanto disposto dal comma 95 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(26) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1 e 2 ai sensi di quanto disposto dal comma 95 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 11
Nomina a dirigente generale
di pubblica sicurezza.
1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori.
2. Con decreto del Ministro dell'interno è costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza ed a dirigente generale medico, composta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede, e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza (27).
3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal 1° gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
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(27) Comma così modificato dal comma 95 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 12
Modifica all'articolo 42
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
1. ... (28).
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(28) Il presente comma, modificato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, sostituisce l'art. 42, L. 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 13
Limiti di età per il
collocamento a riposo d'ufficio.
1. Il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita:
dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni;
dirigente superiore: 63 anni;
qualifiche inferiori: 60 anni (29).
2. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.
3. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.
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(29) Comma così modificato dal comma 95 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Capo II
Ruolo direttivo speciale
Art. 14
Istituzione del ruolo direttivo speciale.
1. Nell'àmbito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche:
vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
commissario del ruolo direttivo speciale;
commissario capo del ruolo direttivo speciale;
vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.
2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è costituita, per mille unità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e, per trecento unità, con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
Art. 15
Funzioni del personale del
ruolo direttivo speciale.
1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di Ufficiale di Pubblica Sicurezza e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, svolge funzioni direttive con autonoma elevata responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di Pubblica Sicurezza (30).
2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai medesimi è, altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'àmbito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento (31).
4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provvedono altresì all'addestramento del personale dipendente e svolgono in relazione alla professionalità posseduta compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.
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(30) Comma, così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(31) Comma, così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
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Art. 16
Accesso al ruolo direttivo
speciale.
1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e, salvo quanto previsto all'articolo 24, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso è riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.
2. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
3. Le prove di esame, scritte ed orali, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse (32).
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
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(32) Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre 2002, n. 276.
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Art. 17.
Corso di formazione per l'immissione nel
ruolo direttivo speciale.
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i princìpi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio.
3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 2, nonché le modalità dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (33).
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'àmbito delle sedi indicate nel bando di concorso.
7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
8. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
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(33) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.
Art. 18
Dimissioni dal corso di
formazione.
1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta giorni per infermità contratta durante il corso, ovvero per infermità dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternità.
2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.
Art. 19
Promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale.
1. La promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 20
Promozione a vice questore
aggiunto del ruolo direttivo speciale.
1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
2. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale possono essere attribuiti i benefìci economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto n. 335 del 1982.
Art. 21
Conferimento di promozioni
connesse alla cessazione dal servizio.
1. Gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza conseguono la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.
2. I vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.
TITOLO II
Riordino dei ruoli dei direttori e dei dirigenti del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica
Capo I
Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici
(omissis)
Art. 29
Ruoli dei direttori e dei
dirigenti tecnici.
1. I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.
2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche:
direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale;
direttore tecnico principale;
direttore tecnico capo.
3. I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.
4. I ruoli di cui al comma 3 si articolano nelle seguenti qualifiche:
primo dirigente tecnico;
dirigente superiore tecnico.
5. La denominazione del ruolo degli psicologi di cui ai commi 1 e 3 sostituisce quelle di ruolo dei selettori del centro psicotecnico e ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico.
6. I ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico-legali, previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi e le relative dotazioni organiche sono portate in aumento a quelle dei corrispondenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli soppressi è disposto il transito nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, secondo le modalità previste dall'articolo 55.
7. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi 1 e 3 sono indicate nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. È conseguentemente ridotta la dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella predetta tabella 4.
Art. 30
Funzioni del personale
appartenente ai ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici.
1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.
2. L'attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'àmbito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.
3. Il personale di cui al comma 1 assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione col personale dirigente.
4. Ai direttori tecnici principali e ai direttori tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento (48).
5. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresì, compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalità posseduta.
6. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti tecnici svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui può essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.
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(48) Periodo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
Art. 31
Accesso ai ruoli dei
direttori tecnici.
1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse (49).
4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice perito o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso (50).
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione (51).
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(49) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre 2002, n. 276.
(50) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre 2002, n. 276.
(51) Articolo prima modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e poi così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
Art. 32
Corso di formazione iniziale
per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici.
1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i princìpi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza (52).
2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale, nonché di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6 (53).
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà (54).
4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8.
4-bis. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad esaurimento, è confermato nella qualifica di direttore tecnico capo. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici previsti dall'articolo 34 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico (55).
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
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(52) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(53) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.
(54) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.
(55) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
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Art. 33
Promozione a direttore
tecnico capo.
1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di servizio effettivo nella qualifica.
Art. 34
Nomina alla qualifica di
primo dirigente tecnico.
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo corrispondente dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica (56);
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del corrispondente ruolo che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è comunque riservato al concorso (57).
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di cui alla precedente lettera a), del medesimo comma (58).
2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 (59).
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(56) Lettera così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.
(57) Lettera così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.
(58) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.
(59) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.
Art. 35
Concorso per la nomina a
primo dirigente tecnico.
1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.
3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 8, comma 6.
5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.
6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:
a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore (60);
b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.
7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore.
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(60) Lettera così sostituita dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.
Art. 36
Promozione alla qualifica di
dirigente superiore tecnico.
1. La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di Stato.
3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Art. 37
Norma di rinvio.
1. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-bis (61).
1-bis. L'articolo 27 si applica anche al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, già in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli (62).
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(61) Comma prima modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e poi così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(62) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.
TITOLO III
Riordino dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato
Capo I
Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici
(omissis)
Art. 43
Ruoli professionali dei
direttivi e dei dirigenti medici.
1. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche:
medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale;
medico principale;
medico capo.
2. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche:
primo dirigente medico;
dirigente superiore medico;
dirigente generale medico.
3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi precedenti sono indicate nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. È conseguentemente ridotta la dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
44. Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici.
1. I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;
c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni;
d) svolgono attività di medico nel settore del lavoro nell'àmbito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'àmbito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;
e) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato e partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;
g) partecipano al collegio medico legale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;
h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;
i) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
j) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali;
k) non possono esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma precedente, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche.
Art. 45
Attribuzioni particolari dei
direttivi e dei dirigenti medici.
1. I medici principali ed i medici capo svolgono le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. Essi partecipano all'attività dei dirigenti medici e sono preposti agli uffici non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno (74).
2. I dirigenti medici svolgono le funzioni indicate, a fianco di ciascuna qualifica, nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, anche in attuazione dei provvedimenti di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza (75).
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(74) Periodo aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(75) L'attuale comma 2 così sostituisce gli originari commi 2, 3 e 4, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
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Art. 46
Accesso al ruolo dei
direttivi medici.
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di attuazione del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione al relativo albo, nonché dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (76).
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse (77).
2-bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso (78).
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
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(76) Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(77) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre 2002, n. 276.
(78) Comma aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre 2002, n. 276.
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Art. 47
Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei
direttivi medici.
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico di un anno, presso l'Istituto superiore di polizia. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i princìpi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6 (79).
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà (80).
4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
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(79) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.
(80) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.
Art. 48
Promozione a medico capo.
1. La promozione a medico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 49
Nomina a primo dirigente
medico.
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è riservato al concorso.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui alla lettera a) dello stesso comma (81).
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 (82).
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(81) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.
(82) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.
Art. 50
Concorso per la nomina a
primo dirigente medico.
1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49 è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.
3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6.
5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.
6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:
a) il direttore centrale di sanità e un dirigente superiore medico;
b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.
7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli sanitari con qualifica di dirigente superiore.
Art. 51
Promozione alla qualifica di
dirigente superiore medico.
1. La promozione a dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato.
3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Art. 52
Formazione specialistica.
1. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole «sanità militare» sono aggiunte le seguenti: «e, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato.».
Art. 53
Norma di rinvio.
1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis (83).
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(83) Comma prima modificato dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e poi così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
(omissis)
L. 27 luglio 2005, n. 154
Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziaria
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 agosto 2005, n. 177.
(2) In attuazione della delega prevista dalla presente legge vedi il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63.
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Art. 1
Carriera dirigenziale
penitenziaria
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il trattamento giuridico ed economico di tale carriera nella quale ricomprendere il personale direttivo e dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente agli ex profili professionali di direttore penitenziario, di direttore di ospedale psichiatrico giudiziario e di direttore di servizio sociale, ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso, nonché il personale del ruolo amministrativo ad esaurimento della medesima Amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di esse la specificazione del particolare settore dell'amministrazione al quale il personale è preposto (direzione di istituto penitenziario, di centro di servizio sociale per adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario) e la loro convergenza in un unico livello dirigenziale apicale;
b) previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno;
c) individuazione della pianta organica dirigenziale penitenziaria in relazione alle unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alle qualifiche indicate nell'alinea del presente comma, destinando allo scopo anche le risorse di organico previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e le risorse finanziarie previste dall'articolo 50, comma 9, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) previsione di un procedimento negoziale fra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, da attivare con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, finalizzato alla determinazione di un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, articolato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate e alla disciplina di quanto attiene l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi, le aspettative e i permessi sindacali;
e) individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte, dei percorsi di formazione seguiti;
f) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria;
g) previsione dell'applicabilità al personale della carriera dirigenziale penitenziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e alla legge 29 marzo 2001, n. 86, per favorirne la mobilità;
h) previsione della copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile e patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato in tutte le controversie insorte per motivi di servizio con estranei all'amministrazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti sono adottati anche in assenza del parere.
Art. 2
Natura del rapporto di impiego del personale della carriera
dirigenziale penitenziaria
1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.
2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento».
Art. 3
Esecuzione penale esterna
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo III del titolo II è sostituita dalla seguente: «ESECUZIONE PENALE ESTERNA ED ASSISTENZA»;
b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72 (Uffici locali di esecuzione penale esterna). - 1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
2. Gli uffici:
a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;
e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento».
2. I riferimenti ai centri di servizio sociale per adulti contenuti in disposizioni di leggi e di regolamenti si intendono effettuati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici locali di esecuzione penale esterna.
3. Le risorse e il personale previsti per i centri di servizio sociale per adulti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinati agli uffici locali di esecuzione penale esterna di cui al comma 1.
4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dell'Amministrazione penitenziaria, il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico, nonché gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore avendo già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il personale non inquadrato nella posizione economica C3 delle medesime figure professionali indicate al comma 1 del presente articolo consegue l'inquadramento nella posizione economica superiore, in relazione alle vacanze determinate nel ruolo, secondo la posizione nello stesso occupata.
3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale nominato dirigente ai sensi del comma 1 del presente articolo e del personale già appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali è regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico.
4. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le lettere a), b), d), e) ed l) sono abrogate.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, valutati in euro 4.021.784 annui per le differenze stipendiali connesse ai passaggi di qualifica e determinati nel limite massimo di euro 1.240.505 annui per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.262.289 annui a decorrere dall'anno 2005.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 70.711 annui a decorrere dall'anno 2005.
3. All'onere complessivo di cui commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle differenze stipendiali per passaggi di qualifica, valutate in euro 4.021.784, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L. 30 giugno 2009, n. 85
Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio
2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di
Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei
Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della
cooperazione transfrontaliera (…). Delega al Governo per l'istituzione dei
ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (…) (art. 18)
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 luglio 2009, n. 160, S.O.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
(omissis)
Art. 18
Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l’istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui all’articolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
c) previsione che l’accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;
d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell’aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.
(omissis)
Sentenza n. 149/2005
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Fernanda CONTRI
Giudici
Guido NEPPI MODONA
Piero Alberto CAPOTOSTI
Annibale MARINI
Franco BILE
Giovanni Maria FLICK
Francesco AMIRANTE
Ugo DE SIERVO
Romano VACCARELLA
Paolo MADDALENA
Alfio FINOCCHIARO
Alfonso QUARANTA
Franco GALLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), promosso con ordinanza del 21 gennaio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Mario Piu contro il Ministero della giustizia, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto in fatto
1.— Con ordinanza emessa il 21 gennaio 2004 il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria – nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (sessanta anni), adottato dall’amministrazione penitenziaria – ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 76 della Costituzione, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), nella parte in cui non prevede modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età, per il personale in servizio nel ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
2.— Il rimettente premette che il provvedimento di collocamento a riposo del ricorrente nel giudizio a quo – già ispettore superiore, promosso alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria in quanto vincitore di concorso bandito per laureati e diplomati, transitato, quindi, dal ruolo di concetto a quello direttivo – è stato adottato dall’amministrazione in base alle disposizioni di cui all’art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e all’art. 71 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), atteso che il d.lgs n. 146 del 2000 nulla prevede in merito.
3.— In particolare, il rimettente osserva in punto di rilevanza che «l’esito sia del gravame che dell’incidente cautelare dipende dalla possibilità di considerare applicabile o meno la disposizione denunciata».
Il giudice a quo osserva, quindi, che la legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), ha previsto all’art. 12, comma 1, lettera b), il conferimento al Governo della delega per la «istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato», e, al comma 2, la istituzione di un ruolo direttivo speciale – al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori – disponendo alla lettera c) del medesimo comma, il conferimento al Governo della delega a «prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio (…)».
3.1.¾ Rileva, altresì, come l’art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia) abbia conferito al Governo delega per la revisione dell’ordinamento del personale dei ruoli della Polizia di Stato. In attuazione di detta delega è stato adottato il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), che nel Capo III, la cui rubrica reca Disposizioni transitorie, prevede all’art. 27, secondo la prospettazione del giudice a quo, «un innalzamento progressivo dei limiti di età per il collocamento a riposo dei commissari sulla base di una apposita tabella».
In ragione del suddetto quadro normativo, pertanto, il rimettente dubita della legittimità costituzionale del d.lgs. n. 146 del 2000, per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione.
3.2.¾ Il Tar ritiene che si sia in presenza di un eccesso di delega «in minus», in quanto il decreto legislativo avrebbe omesso di disciplinare un aspetto essenziale della materia oggetto di delega, violando lo specifico principio e criterio direttivo dettato dall’art. 12, comma 2, lettera c), della legge n. 266 del 1999.
Viene, inoltre, dedotta la violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto il decreto delegato in questione, in contrasto con quanto previsto dall’art. 12, comma 1, lettera b), della legge delega, non assicura, in via transitoria, al personale già in servizio del ruolo direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria, la medesima possibilità di innalzamento del limite di età per il collocamento a riposo, come previsto, invece, per il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della polizia di Stato, ai sensi del d.lgs. n. 334 del 2000.
Infine, il giudice a quo ritiene violati gli articoli 4 e 35 della Costituzione, «nella misura in cui la carente disciplina del decreto delegato non consente ai lavoratori interessati l’espletamento dell’attività professionale per il congruo arco temporale previsto dalla norma di delega».
4.— è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sia dichiarata non fondata.
La difesa dello Stato ha dedotto, in particolare, che per il Corpo di polizia penitenziaria (diversamente da quanto avvenuto per la Polizia di Stato) non vi è stata l’esigenza di introdurre una disciplina transitoria, in quanto i ruoli direttivi sono stati creati ex novo dal d.lgs. n. 146 del 2000 ed il limite di età per il collocamento a riposo è stato fissato a sessanta anni per tutti i suoi appartenenti sin dal 1992 (d.lgs. n. 443 del 1992), in armonia con quanto già previsto per la Polizia di Stato.
Considerato in diritto
1.— Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria dubita della legittimità costituzionale del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nel quadro della disciplina delle modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche l’innalzamento dei limiti di età per il personale in servizio nel ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
1.1.— Il rimettente ritiene che il d.lgs. n. 146 del 2000 contenga una lacuna normativa rispetto ai principî e ai criteri direttivi previsti per l’istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo della Polizia penitenziaria dall’art. 12, comma 2, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura) e consistenti nel «prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio (…)».
Il mancato esercizio della delega, ad avviso del giudice rimettente, oltre a violare l’art. 76, sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto non prevederebbe, in via transitoria, per il personale (già in servizio) del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, la medesima possibilità di innalzamento del limite di età per il collocamento a riposo, assicurata per il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78). Infine, secondo il giudice a quo, risulterebbero anche violati gli articoli 4 e 5 della Costituzione, «nella misura in cui la carente disciplina del decreto delegato non consente ai lavoratori interessati l’espletamento dell’attività professionale per il congruo arco temporale previsto dalla norma di delega».
2.— La difesa dello Stato ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto per il Corpo di polizia penitenziaria (a differenza di quanto previsto per la Polizia di Stato) non si è dovuta introdurre una disciplina transitoria, dal momento che i ruoli direttivi sono stati istituiti dal d.lgs. n. 146 del 2000 e il limite di età per il collocamento a riposo era stato fissato a sessanta anni per tutti gli appartenenti al predetto Corpo sin dal 1992 (decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»), in armonia con quanto già previsto per la Polizia di Stato.
3.— Il quadro normativo in cui si inserisce il provvedimento che ha dato origine alla controversia è rappresentato dalla disciplina del collocamento a riposo del personale, rispettivamente, del Corpo di polizia penitenziaria e della Polizia di Stato.
La legge n. 266 del 1999 ha previsto all’art. 12, comma 1, lettera b), la delega per la «istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato» e, al comma 2, la delega per «l’istituzione di un ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia».
In ordine a tale ultimo ruolo la norma di delega ha indicato, tra gli altri, quali principî e criteri direttivi, «modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio».
A sua volta, l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 146 del 2000 ha istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria (Corpo istituito con la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»), tra le cui qualifiche rientra quella di commissario penitenziario.
L’art. 20 del medesimo d.lgs. n. 146 del 2000 ha, inoltre, istituito il ruolo direttivo speciale del medesimo Corpo di polizia, articolato in qualifiche corrispondenti per livello ed ordine gerarchico a quelle analoghe del ruolo direttivo ordinario.
Orbene, il citato decreto legislativo nulla ha innovato in ordine al limite di età per il collocamento a riposo del personale, per cui continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 443 del 1992, secondo il quale «il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è collocato a riposo d’ufficio al compimento del sessantesimo anno di età».
L’art. 1 del d.lgs. n. 334 del 2000 prevede l’articolazione della carriera dei funzionari di Polizia nei ruoli dei commissari e dei dirigenti, ruoli già previsti e disciplinati dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza) e, in particolare, dal d.P.R 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia). L’art. 27 del d.lgs. n. 334 del 2000, con disposizione transitoria richiamata dal giudice a quo, stabilisce un’applicazione progressiva del limite d’età per il collocamento a riposo previsto dall’art. 13 (sessantesimo anno di età) per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale.
4.— Tanto premesso, si può passare all’esame delle singole censure sollevate dal rimettente.
Deve essere, innanzitutto, dichiarata la inammissibilità della censura sollevata con riferimento agli articoli 4 e 35 della Costituzione, in quanto l’indicazione dei parametri è enunciata senza alcuna motivazione specifica (ex multis, ordinanze n. 318 e n. 156 del 2004).
5.— Infondata è, invece, la censura di violazione dell’art. 76 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo il d.lgs. n. 146 del 2000 contrasterebbe con la citata disposizione, per eccesso di delega «in minus», in quanto, benché la legge n. 266 del 1999 abbia disposto all’art. 12, comma 2, il conferimento al Governo della delega per la istituzione di un ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e alla lettera c) del medesimo comma la delega a «prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio (…)», nel suddetto decreto legislativo nessuna disciplina è stata invece dettata in ordine al limite di età per il collocamento a riposo.
Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’esercizio incompleto della delega non comporta di per sé violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione (sentenze n. 218 del 1987 e n. 41 del 1975), salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione, circostanza che deve essere esclusa in ordine alle disposizioni in esame.
6.— E’ altresì infondata la censura di violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Va preliminarmente osservato che il rimettente invoca, come tertium comparationis, l’art. 27 del d.lgs. n. 334 del 2000, il quale detta una disciplina transitoria, di carattere derogatorio, che, in quanto tale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può costituire un parametro utile ai fini del giudizio di illegittimità costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento della disciplina generale che regola la fattispecie sottoposta all’esame del giudice a quo. E ciò senza considerare, sotto altro aspetto, che la norma stessa fissa una disciplina diversa da quella che il rimettente ha ritenuto esistente, sicché le situazioni poste a raffronto non sono neppure caratterizzate dalla eadem ratio derogandi.
A tale riguardo – a prescindere dalla sostanziale differenza esistente tra gli ordinamenti della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, anche per quanto concerne le fonti delle relative discipline, e dalle diversità esistenti sotto il profilo strutturale e funzionale tra il rispettivo personale (cfr. ordinanza n. 342 del 2000, sentenza n. 65 del 1997 ) – va ricordato che la legge n. 121 del 1981 (art. 36) aveva disposto una delega al Governo per una nuova disciplina dell’ordinamento del personale appartenente all’amministrazione della pubblica sicurezza, da esercitarsi, tra l’altro, sulla base del criterio di prevedere la cessazione del rapporto di impiego «in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli», e comunque sulla base del principio secondo il quale il servizio doveva cessare «non oltre il compimento del sessantesimo anno di età». Il relativo decreto legislativo n. 335 del 1982, in attuazione del suindicato criterio, mentre ha fissato al cinquantottesimo anno di età il limite massimo per il collocamento a riposo degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, ha fissato al sessantesimo anno lo stesso limite per tutto il restante personale della Polizia di Stato svolgente funzioni di polizia. Il successivo decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 336 (Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia), all’art. 45, comma 1, ha dettato una disciplina transitoria per la quale il personale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, inquadrato nei ruoli dei dirigenti o dei commissari della Polizia di Stato, era collocato a riposo d’ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Peraltro, il citato art. 45, comma 1, è stato espressamente abrogato dall’art. 69, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 334 del 2000, il quale ha nuovamente fissato al sessantesimo anno di età il limite massimo per il collocamento a riposo dei funzionari della Polizia di Stato appartenenti ai ruoli dei commissari e dei dirigenti. In tale contesto normativo si colloca l’art. 27 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, il quale, con norma dichiaratamente transitoria, ha previsto il progressivo riassorbimento dello scaglionamento dei pensionamenti in modo da consentire che, per i dipendenti per i quali era stato previsto, il maggior limite di età dei sessantacinque anni fosse ricondotto alla disciplina a regime del limite di età per il collocamento a riposo a sessanta anni.
Orbene, per il personale appartenente ai ruoli del Corpo della polizia penitenziaria non si è mai determinata una analoga situazione, giacché per esso, come si è prima precisato, il limite massimo di età per il collocamento a riposo è sempre stato di anni sessanta. Non sussisteva, dunque, lo stesso presupposto perché fosse introdotta nel decreto legislativo n. 146 del 2000 una disposizione transitoria analoga a quella prevista per il personale della Polizia di Stato dall’art. 27 più volte citato.
Non versandosi, dunque, nella ipotesi di situazioni sostanzialmente identiche che siano state disciplinate dalla legge in modo ingiustificatamente diverso, non può ritenersi sussistente la denunciata violazione dell’art. 3 della Costituzione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo decreto legislativo n. 146 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.
[1] Un sesto dei posti è tuttavia riservato ad appartenenti ai ruoli di polizia penitenziaria con almeno 3 anni di anzianità.
[2] D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78. In particolare, l’art. 5, comma 3, del Decreto legislativo n. 146 del 2000 richiama la normativa sulla Polizia di Stato di cui agli articoli 40 e 43 del DPR 335/1982. Tale regolamento è ora abrogato dall'art. 69, del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 (recante “Riordino delle carriere direttive e dirigenziali della PS”). Si applicano dunque oggi gli articoli 7 e 9 di tale provvedimento.
[3] Il laboratorio centrale provvede: a) alla tipizzazione del profilo del DNA di detenuti, internati, arrestati in flagranza o fermati, soggetti in custodia cautelare o sottoposti definitivamente a misure di sicurezza detentive; b) alla conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.
[4] D.P.R. 24 giugno 1982 n. 337, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.